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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/06/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 693/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di ST, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 693/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il Parte_1 patrocinio dell'avv.AVERSA ANGELA
PARTE RICORRENTE contro nata a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. AVERSA ANGELA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione
esponevano di avere contratto matrimonio in data 9/12/2006, che dalla unione erano nati i figli e e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni Per_1 Persona_2
specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso, integrate successivamente con atto sottoscritto recante la medesima data del ricorso, di seguito trascritte:
“I) Essi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare ove meglio crederà la propria residenza;
II) I figli minori e in affido condiviso verranno collocati in via prevalente Per_1 Persona_2
presso la madre, nella casa coniugale in Cassano allo Ionio alla Via Pietro Mascagni. Per
l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi;
III) , attualmente sprovvisto di Parte_1
attività lavorativa stabile verserà la somma di €. 300,00 mensili per il mantenimento dei figli
(€.150,00 ciascuno) entro e non oltre giorno 5 di ogni mese, e si farà carico al 50% delle spese straordinarie;
inoltre autorizza espressamente a riscuotere il Controparte_1
100% dell'assegno unico e universale;
IV) Poiché i figli abiteranno con la madre nella casa coniugale, il potrà vederli ogni Parte_1
qualvolta lo vorrà, previo contatto telefonico solo con i minori medesimi, sempre secondo le primarie esigenze dei figli;
e comunque: - due giorni alla settimana, il martedì e il giovedì dall'uscita dalla scuola e fino alle 20,00,
nonché in altre occasioni secondo il calendario che sarà di volta in volta concordato;
- il sabato, alternativamente, dalle 16 con pernotto fino alla domenica alle ore 20,00 in inverno e 21,00 in estate. I predetti giorni sono stati concordati in osservanza alle esigenze e volontà dei minori.
V) i figli minori attualmente oltre la scuola non svolgono alcuna attività pomeridiana:
, frequenta il 4° superiore dell'Istituto Potestio “Istituto tecnico commerciale” indirizzo Per_1
sistemi informatici, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì e il sabato;
mentre il martedì e il giovedì dalle ore 8.00 alle ore 16.00;
, frequenta la 3 media presso l'Istituto Troccoli, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 dal Persona_2
lunedì al venerdì;
VI) le Festività saranno così suddivise:
1) durante le Feste Natalizie, il padre e la madre alterneranno il diritto di tenere con sé i figli sicché, ad anni alterni, l'uno li terrà con sé il giorno di Natale e la vigilia di Capodanno e viceversa l'altra la terrà con sé la Vigilia di Natale ed il giorno di Capodanno: con tale regola i coniugi inizieranno le prossime festività 2023 alternando negli anni successivi;
2) durante le feste Pasquali i coniugi terranno con sé i figli minori alternativamente o il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
3) durante le ferie estive il genitore avrà diritto di tenere con sé i figli per quindici giorni consecutivi, o a luglio o agosto.
VII) Il prestito personale contratto il 28/06/2021 n.12134490 con Intesa San Paolo, se pur sottoscritto da entrambi i coniugi e dunque cointestato, sarà corrisposto unicamente da uale manleva la da qualsivoglia pagamento-, dichiarando Parte_2 CP_1
che è stato acceso solo ed esclusivamente nel suo interesse;
VIII) I coniugi, in un clima di riappacificazione, danno che la vettura tg. GN605ME, acquistata per l'esclusiva attività lavorativa del rimarrà nella sua unica disponibilità e Parte_1
provvederà a corrispondere le rate del finanziamento;
IX) Fatta salva la puntuale osservanza dei sopraindicati accordi, i coniugi dichiarano di aver tra loro risolto ogni altra questione economica e patrimoniale di qualunque genere e tipo e pertanto di rinunziare a qualsivoglia pretesa, economico-patrimoniale.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nato a [...]_1
ALL'IONIO (CS) il 17/11/1975 e nata a [...] il Controparte_1
01/01/1982 alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
ST , 16 giugno 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento