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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/10/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. CH De IA Presidente
2) dott. ER CO Consigliere rel.
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 216 R.G.A. 2023 , promossa in grado di appello D A
, rappresentata e difesa dagli Avvocati MILOTTA ENZA Parte_1
LB e PP MI
- Appellante - C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. RIZZO ANTONINO CP_1
- Appellato - All'udienza del 18/09/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. Fatto e Diritto Con la sentenza n. 517/2022 pronunciata il 24.11.2022 il Tribunale di Trapani ha parzialmente accolto la domanda proposta da con ricorso Parte_1 depositato il 19.11.2021, dichiarando – per un verso - irripetibile il rateo di maggio 2021 dell'indennità di accompagnamento, che l' aveva dedotto esserle stato CP_1 indebitamente corrisposto e che aveva chiesto in ripetizione con nota del 2.05.2021 (ricevuta il 25.05.2021), e rigettando, invece, la domanda di ripristino della prestazione;
ha, in particolare, dato atto della pacifica circostanza che la ricorrente non si era presentata, nonostante regolare convocazione, alla visita medica di revisione cui era stata regolarmente convocata, ritenendo di doverne essere esonerata in ragione della patologia da cui era affetta, che ne escludeva la necessità; ha affermato che la non avrebbe dovuto sottrarsi a tale verifica, in quanto Pt_1 disposta dall'Istituto in attuazione di un piano straordinario di controlli avviato in seguito ad un procedimento penale (processo c.d. “Artemisia”) che aveva riguardato atti di corruzione diretti ad ottenere prestazioni assistenziali non dovute,
1 ritenendo per tale verso corretta la revoca della prestazione ed infondata la domanda di ripristino, non avendo la dimostrato la permanenza del requisito Pt_1 sanitario e non avendo presentato apposita domanda amministrativa di riattivazione della prestazione revocata. Avverso tale sentenza ha proposto appello , chiedendone la Parte_1 riforma parziale. L' ha resistito al gravame. CP_1
Istruita con CTU, all'udienza del 18/09/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo.
*** Con l'interposto gravame, l'appellante si duole del rigetto della domanda di ripristino della prestazione, tornando a contestare la legittimità della convocazione alla visita di revisione;
sostiene, infatti, di essere esclusa dall'obbligo di sottoporsi a visite di controllo, in quanto affetta da patologie irreversibili per le quali le era stato riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 80 comma 3, terzo periodo, D.L. n. 112/2008 e dell'art. 1 comma 6 del D.M. del Ministero
[...]
; a mente del primo, infatti “sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e secondo CP_2 periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie irreversibili per i quali è stata determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefici economici”, mentre il decreto attuativo prevede a sua volta che: “i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto interministeriale 2 agosto 2007, inclusi quelli affetti da sindrome da talidomide, che abbiano ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della menomazione, previo esame della documentazione agli atti”; norme, queste, che si applicherebbero non solo alle ordinarie visite di controllo ma anche a quelle, come nel caso di specie, disposte in virtù di programmi di controllo straordinario. Soggiunge che, in concreto, la propria condizione sanitaria sarebbe comunque dovuta restare estranea ai predetti accertamenti straordinari (dipesi dalla sussistenza di procedimenti penali a carico di medici e operatori sociali che avevano prestato la loro opera presso il centro medico legale dell'Istituto), dal momento che la sua invalidità non era stata accertata in sede amministrativa bensì all'esito di procedimento per ATP ex art. 445 bis c.p.c.. Deduce, poi, che aveva errato il primo giudice nel rilevare l'intervenuta revoca della prestazione che, invece, non era stata mai formalizzata, avendo l' CP_3
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[...] soltanto comunicato, in data 2.05.2021, l'indebito, sospendendo cautelativamente, in data 19.04.2021, l'erogazione della prestazione;
di tal che la non era stata Pt_1 messa in condizione di provare la permanenza del requisito sanitario, come dalla stessa chiesto in seno al ricorso presentato al comitato provinciale;
inoltre, nessuna nuova domanda amministrativa avrebbe dovuto essere presentata, sia in quanto difettava siffatta revoca sia in quanto la stessa non sarebbe stata necessaria neppure in caso di revoca, così come affermato dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità. L'appello deve essere accolto.
Premesso che in ordine all'irripetibilità del rateo di maggio 2021 si è formato il giudicato, avendo l' prestato acquiescenza alla statuizione di primo grado sul CP_1 punto, ed apparendo, sotto altro aspetto, inammissibile (per difetto di interesse) la domanda dell'appellante di rettificarne la motivazione, l'oggetto del contendere è ormai circoscritto alla domanda di ripristino della prestazione a far data dal 1°.06.2021.
Rispetto a tale domanda appare inconducente l'accertamento della legittimità
o meno dell'operato dell' con riferimento alla convocazione dell'invalida alla CP_4 visita di revisione (come detto disposta nell'ambito di una campagna straordinaria di controlli indetta dall' nel 2020 in relazione ad un'indagine relativa a CP_1 condotte fraudolente ipotizzate a carico di soggetti incaricati degli accertamenti dell'invalidità civile); è infatti principio consolidato quello secondo cui, anche in caso di revoca di una prestazione in atto, oggetto della controversia non è la legittimità dell'atto di revoca, ma l'esistenza del diritto stesso alla prestazione (Cass. 24 febbraio 2015, n. 3688; Cass., 20 febbraio 2009, n. 4254; Cass., 12 gennaio 2009, n. 392; Cass., 14 luglio 2004, n. 12998; Cass., 6 marzo 2004, n. 4634; Cass. 9 luglio 2003, n.10816; Cass. 3 novembre 2016 n. 22319). In particolare si è affermato che la domanda di ripristino della prestazione, al pari di quella concernente il diritto di ottenere per la prima volta prestazioni negate in sede amministrativa, non dà luogo ad un'impugnativa del provvedimento amministrativo di revoca, ma riguarda il diritto del cittadino ad ottenere la tutela che la legge gli accorda;
conseguentemente, il giudice è chiamato ad accertare se sussista, o meno, il diritto alla prestazione, verificandone le condizioni di esistenza alla stregua dei requisiti richiesti "ex lege".
Nel caso di specie, sebbene non sia mai stato notificato alla un formale Pt_1 provvedimento di revoca, è del tutto incontestabile che tale provvedimento emerga implicitamente dal provvedimento di riliquidazione della prestazione (con cui la
3 stessa risulta azzerata dal mese di maggio 2021) e dalla conseguente comunicazione di indebito relativa al rateo di maggio. A fronte di tale situazione, l'eventuale ripristino della prestazione negata (in presenza dei presupposti di legge) non abbisognava della proposizione di una nuova domanda amministrativa [dovendosi sul punto condividere quanto di recente affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. Sez. U - , Sentenza n. 14561 del 09/05/2022) alle cui ampie e condivise motivazioni si rimanda] ma soltanto la dimostrazione, in giudizio, della permanenza del requisito sanitario che non si era potuto accertare in sede amministrativa per omessa presentazione dell'invalida alla visita di controllo. Disposta, dunque, CTU medica al fine di verificare se l'appellante fosse invalida con diritto all'accompagnamento dal gennaio del 2021 a seguito della revoca della prestazione notificata con provvedimento del 19/04/2021, l'ausiliario ha accertato la sussistenza del requisito sanitario, evidenziando che la “era già Pt_1 stata riconosciuta meritevole del beneficio economico senza limiti temporali già a far data dall'Aprile 2018” e che, “considerate le condizioni attuali, sicuramente peggiorate rispetto a quelle del 04/2018 e che esistono in atti [ visita neurologica, p.5] attestazioni sulle sue già precarie condizioni neurologiche risalenti al 26/01/2022, che il quadro clinico evolve in peius e non migliora nell'arco temporale d'interesse, può con certezza asserirsi che sussistevano le condizioni sanitarie di diritto per ritenere la sig.ra dal GENNAIO Parte_2
2021 MERITEVOLE DELL'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO”. Tali conclusioni, neppure contestate dalle parti, appaiono pienamente condivisibili siccome esenti da errori logici e congruamente motivate. Ne consegue che, non essendo mai venuto meno il prescritto requisito sanitario, l' va condannato a ripristinare, a far data dalla revoca, la prestazione CP_1 in discorso ed a corrispondere a i ratei maturati, oltre interessi. Parte_1
Le spese, anche di CTU, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 517/2022 pronunciata il 24.11.2022 dal Tribunale di Trapani, condanna l' a corrispondere a i ratei dell'indennità di CP_1 Parte_2 accompagnamento maturati a far data dalla revoca della prestazione medesima, oltre interessi. Condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese processuali del doppio grado che liquida per compensi in € 2.697,00 per il primo grado ed in € 2.906,00
4 per questo grado, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate come da CP_1 separato decreto. Palermo, 18/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
ER CO CH De IA
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