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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/07/2025, n. 2200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2200 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6701/2024 R.G. TRIB.
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Mario Cigna Presidente dr.ssa Alessandra Cesi Giudice Relatore dr.ssa Caterina Stasi Giudice in nome del popolo italiano, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella procedura iscritta al n. 6701/2024 R.G. promossa
DAL SI , nato il [...] in ALBANIA, rappresentato e difeso dall'avv. VALENTINI Parte_1 GI , presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE
-
avente ad oggetto: ricorso ex artt. 281 cpc e 19 ter D.LVO 150/2011
OSSERVA IN FATTO Con ricorso depositato in data 14/10/2024, il SI , nato il [...] in ALBANIA, Parte_1 ha impugnato il provvedimento di rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso in data 4.02.2023 e notificato al ricorrente in data 16.10.2024, previo parere negativo della Commissione territoriale di e, per l'effetto, annullare/revocare l'impugnato provvedimento e in riforma dello stesso, CP_1 accertare il diritto dell'odierno ricorrente ad ottenere un permesso per protezione speciale, ordinando alla competente questura il rilascio del relativo permesso.
Il non si costituiva e, verificata la regolarità del contraddittorio, se ne dichiara la Controparte_1 contumacia.
All'udienza dell'8 luglio 2025 previa discussione della causa innanzi al Collegio e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note scritte, il fascicolo veniva rimesso in decisione per la sentenza.
IN DIRITTO
Orbene, l'art. 19 ter del D. L.vo 150/2011 disciplina le controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario e stabilisce che: “Le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e d-bis), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 aprile 2017, n. 46, sono regolate dal rito semplificato di cognizione. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato. Il tribunale giudica in composizione collegiale.
Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero…”.
Nel caso di specie, va rilevato che, come dichiarato nel ricorso introduttivo, e come, peraltro, si evince dalla documentazione allegata dal richiedente, il provvedimento di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dalla Questura di ed oggetto della presente impugnazione, è stato notificato al CP_1 ricorrente in data 16.08.2024 mentre il deposito del ricorso è avvenuto il giorno 14.10.2024, oltre il termine di gg. 30 previsto a pena di inammissibilità, dovendosi avere riguardo alla sospensione dei termini ex l. n.
742/1969, come modificata dal d.l. 132/2014 convertito in l. n. 162/2014, a decorrere dall'anno 2015.
Inoltre, parte ricorrente, invitata a prendere posizione sulla tardività del ricorso introduttivo con provvedimento di questo Tribunale regolarmente notificato, ha dedotto a tal proposito che il termine per impugnare il provvedimento del Questore in materia di immigrazione è di giorni 60 dalla notifica.
Il ricorrente però non ha dato prova di risiedere all'estero atteso che risulta nato in [...] il [...] e residente a [...].
Il ricorso, pertanto, non può che essere dichiarato inammissibile.
Stante la peculiarità del caso di specie e la condotta processuale delle parti, le spese di lite sono compensate.
P.T.M. Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, così provvede: dichiara inammissibile il presente ricorso; nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio in data 8 luglio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.ssa Alessandra Cesi Dr. Mario Cigna
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP dott.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017.
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Mario Cigna Presidente dr.ssa Alessandra Cesi Giudice Relatore dr.ssa Caterina Stasi Giudice in nome del popolo italiano, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella procedura iscritta al n. 6701/2024 R.G. promossa
DAL SI , nato il [...] in ALBANIA, rappresentato e difeso dall'avv. VALENTINI Parte_1 GI , presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE
-
avente ad oggetto: ricorso ex artt. 281 cpc e 19 ter D.LVO 150/2011
OSSERVA IN FATTO Con ricorso depositato in data 14/10/2024, il SI , nato il [...] in ALBANIA, Parte_1 ha impugnato il provvedimento di rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso in data 4.02.2023 e notificato al ricorrente in data 16.10.2024, previo parere negativo della Commissione territoriale di e, per l'effetto, annullare/revocare l'impugnato provvedimento e in riforma dello stesso, CP_1 accertare il diritto dell'odierno ricorrente ad ottenere un permesso per protezione speciale, ordinando alla competente questura il rilascio del relativo permesso.
Il non si costituiva e, verificata la regolarità del contraddittorio, se ne dichiara la Controparte_1 contumacia.
All'udienza dell'8 luglio 2025 previa discussione della causa innanzi al Collegio e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note scritte, il fascicolo veniva rimesso in decisione per la sentenza.
IN DIRITTO
Orbene, l'art. 19 ter del D. L.vo 150/2011 disciplina le controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario e stabilisce che: “Le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e d-bis), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 aprile 2017, n. 46, sono regolate dal rito semplificato di cognizione. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato. Il tribunale giudica in composizione collegiale.
Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero…”.
Nel caso di specie, va rilevato che, come dichiarato nel ricorso introduttivo, e come, peraltro, si evince dalla documentazione allegata dal richiedente, il provvedimento di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dalla Questura di ed oggetto della presente impugnazione, è stato notificato al CP_1 ricorrente in data 16.08.2024 mentre il deposito del ricorso è avvenuto il giorno 14.10.2024, oltre il termine di gg. 30 previsto a pena di inammissibilità, dovendosi avere riguardo alla sospensione dei termini ex l. n.
742/1969, come modificata dal d.l. 132/2014 convertito in l. n. 162/2014, a decorrere dall'anno 2015.
Inoltre, parte ricorrente, invitata a prendere posizione sulla tardività del ricorso introduttivo con provvedimento di questo Tribunale regolarmente notificato, ha dedotto a tal proposito che il termine per impugnare il provvedimento del Questore in materia di immigrazione è di giorni 60 dalla notifica.
Il ricorrente però non ha dato prova di risiedere all'estero atteso che risulta nato in [...] il [...] e residente a [...].
Il ricorso, pertanto, non può che essere dichiarato inammissibile.
Stante la peculiarità del caso di specie e la condotta processuale delle parti, le spese di lite sono compensate.
P.T.M. Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, così provvede: dichiara inammissibile il presente ricorso; nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio in data 8 luglio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.ssa Alessandra Cesi Dr. Mario Cigna
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP dott.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017.