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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/08/2025, n. 4776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4776 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
R.G.N. 4815/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
V sezione civile
composta da:
dott. Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott. Maria Grazia Serafin Consigliera
dott. Fiorella Gozzer Consigliera
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino N. 1003/2022, pubblicata il
12.07.2022, promossa da:
(C.F. n. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Daniele Sperduti (C.F. n. ), con cui elettivamente domicilia come C.F._2
in atti.
Appellante
Contro
(C.F. n. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Ilaria Cacace (C.F. n. ), presso cui elettivamente domicilia come C.F._4
da procura alle liti in atti.
Appellata
1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2
difesa dall'avv.to Domenico Febbo, con cui elettivamente domicilia come in atti.
Appellata
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Premessi i fatti di causa così come illustrati negli scritti difensivi in atti e nella sentenza impugnata, deve, anzitutto, rilevarsi che le parti non sono comparse né all'udienza del
19.06.2025 né a quella successiva del 10.07.2025, cui la causa è stata rinviata per gli avvisi di cui agli artt. 181-309 c.p.c..
E, pertanto, considerata l'avvenuta rituale comunicazione dei ridetti avvisi, deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e pronunciarsi l'estinzione del giudizio.
Nulla deve essere disposto per le spese di lite di secondo grado, che ex art. 310 c.p.c.
rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate
PQM
Il Collegio – come sopra composto – definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Nulla per spese del grado, che rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.07.2025
La Presidente est.
Marianna D'Avino
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
V sezione civile
composta da:
dott. Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott. Maria Grazia Serafin Consigliera
dott. Fiorella Gozzer Consigliera
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino N. 1003/2022, pubblicata il
12.07.2022, promossa da:
(C.F. n. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Daniele Sperduti (C.F. n. ), con cui elettivamente domicilia come C.F._2
in atti.
Appellante
Contro
(C.F. n. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Ilaria Cacace (C.F. n. ), presso cui elettivamente domicilia come C.F._4
da procura alle liti in atti.
Appellata
1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2
difesa dall'avv.to Domenico Febbo, con cui elettivamente domicilia come in atti.
Appellata
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Premessi i fatti di causa così come illustrati negli scritti difensivi in atti e nella sentenza impugnata, deve, anzitutto, rilevarsi che le parti non sono comparse né all'udienza del
19.06.2025 né a quella successiva del 10.07.2025, cui la causa è stata rinviata per gli avvisi di cui agli artt. 181-309 c.p.c..
E, pertanto, considerata l'avvenuta rituale comunicazione dei ridetti avvisi, deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e pronunciarsi l'estinzione del giudizio.
Nulla deve essere disposto per le spese di lite di secondo grado, che ex art. 310 c.p.c.
rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate
PQM
Il Collegio – come sopra composto – definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Nulla per spese del grado, che rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.07.2025
La Presidente est.
Marianna D'Avino
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