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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 2441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2441 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 9305/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9305/2024 RG V.G., introdotta da
, nato a [...] il [...] ( ed ivi residente in [...] C.F._1
18, con il patrocinio dell'avv. VILLA Raffaele;
e
, nata a [...] il [...] ( , e residente in [...] C.F._2
Etiopia 15 con il patrocinio dell'avv. VILLA Raffaele;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso di essersi separati nell'anno 2018 e di non avere da Parte_1 Controparte_1 allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. Le parti hanno già regolato tutti gli aspetti patrimoniali al momento della separazione e non hanno più nulla da pretendere l'una dall'altra;
3. Ognuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio sostentamento;
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data
05/10/1989, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi , ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9305/2024 R.G.A.C., così decide:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 05/10/1989 tra e Parte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 2212, Parte Controparte_1
I, Serie 1, Anno 1989, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 04/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9305/2024 RG V.G., introdotta da
, nato a [...] il [...] ( ed ivi residente in [...] C.F._1
18, con il patrocinio dell'avv. VILLA Raffaele;
e
, nata a [...] il [...] ( , e residente in [...] C.F._2
Etiopia 15 con il patrocinio dell'avv. VILLA Raffaele;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso di essersi separati nell'anno 2018 e di non avere da Parte_1 Controparte_1 allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. Le parti hanno già regolato tutti gli aspetti patrimoniali al momento della separazione e non hanno più nulla da pretendere l'una dall'altra;
3. Ognuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio sostentamento;
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data
05/10/1989, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi , ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9305/2024 R.G.A.C., così decide:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 05/10/1989 tra e Parte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 2212, Parte Controparte_1
I, Serie 1, Anno 1989, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 04/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Ienzi