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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.39523/2022 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA domiciliato alla Via Cola di Rienzo 243, Parte_1
00192 Roma presso lo studio dell'avv. Marina Armelisasso dalla quale è rappresentato ed assistito in forza di procura allegata al ricorso.
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_1 in Via Acaia 7/9, Roma .
RESISTENTE CONTUMACE
all'udienza del 9.1.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Condanna la resistente al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della somma di €21.565,72 oltre rivalutazione e interessi legali come per legge;
Condanna la resistente al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente delle spese di lite che si liquidano in €3.200,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Roma , 9.1.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
Con ricorso depositato in data 15.12.2022 e notificato in data 10.1.2023
conveniva in giudizio davanti al giudice Parte_1 del lavoro la avanzando le seguenti conclusioni: “ CP_1
“Voglia il Giudice adito, adversis reiectis, accertato il rapporto di lavoro subordinato e le modalità del rapporto come esposte in premessa: a) condannare nella Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della ricorrente della somma di €.26.546,02 come meglio indicate nei sopraestesi conteggi per i titoli ivi specificati, ovvero per quelle maggiori o minori somme ritenute più giuste ed eque;
b) sempre in ogni caso, con gli interessi legali e con il maggior danno da svalutazione monetaria, a decorrere dalle date di maturazione dei singoli crediti;
c) con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dell'avv. Marina Armelisasso che se ne dichiara antistataria;
d) con clausola di provvisoria esecuzione come per legge”
Deduceva il ricorrente :
- che aveva lavorato alle dipendenze della presso la pizzeria CP_1 tavola calda sita in Roma via Acacia 7/9 dall'1.6.2021 al 25.11.2022 data in cui aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa;
- che in precedenza si era occupato della consegna delle pizze;
- che il rapporto era stato formalizzato solo dal 3.5.2022 come operaio di VI livello e con orario al 75%;
- che in realtà aveva sempre svolto dall'1.6.2021 mansioni di aiuto cuoco e pizzaiolo quale addetto ai fritti, alla cottura del pollo al forno, al condimento delle basi della pizza, allo stendere la pizza, all'acquisto di ortaggi;
- che aveva svolto anche le mansioni di lavapiatti;
- che aveva sempre osservato l'orario dalle 15,30 alle 22,30 per 6 giorni a settimana con riposo normalmente il lunedì;.
- che era stato diretto e controllato sul lavoro dal legale rappresentante della convenuta;
- che aveva dovuto giustificare assenze e ritardi;
- che aveva lavorato anche nei giorni festivi;
- che aveva ricevuto la seguente retribuzione:
€.750,00 dal 1.6.2021 al 30.11.2021;
€.900,00 dal 1.12.2021 al 30.4.2022;
€.1.000,00 per i mesi di maggio, settembre e ottobre 2022;
€.800,00 per il mese di luglio;
€.680,00 per il mese di agosto;
- che aveva usufruito di 10 giorni di ferie retribuite ad agosto 2021 e agosto
2022;
- che non aveva percepito indennità per ferie non fruite;
- che per le mansioni svolte aveva diritto all'inquadramento al V livello CCNL applicato.. Premessi tali fatti chiedeva l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato per il periodo indicato in ricorso con condanna della resistente al pagamento della somma di €26.564,02 come da conteggi sviluppati sul V livello CCNL applicato. Alla prima udienza del 19.10.2023 parte ricorrente evidenziava di aver prodotto la notifica del ricorso e il giudice rinviava la causa al 3.11.2023 per acquisire visura storica aggiornata della resistente. Alla udienza del 3.11.2023 veniva dichiarata la contumacia della resistente e veniva ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della resistente contumace e l'escussione dei testi e la causa veniva rinviata al 21.3.2024 per detto adempimento. I testi venivano escussi alle udienze del 21.3.2024 e del 27.9.2024. Concesso un termine per note la causa veniva discussa alla udienza del 5.12.2024 e all'esito della camera di consiglio il giudice mandava a parte ricorrente di depositare conteggi alternativi sviluppati sul VI livello CCNL applicato e rinviava la causa alla udienza del 9.1.2025. In detta udienza la causa è stata discussa e all'esito della camera di consiglio è stata pronunciata sentenza.
DIRITTO La domanda volta all'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con la resistente dal 1.6.2021al 25.11.2022 è fondata. Al riguardo il ricorrente ha documentato di essere stato assunto formalmente dalla resistente con inquadramento al VI livello CCNL Turismo pubblici esercizi come aiuto cuoco dal 3.5.2022 ed ha allegato la documentazione relativa al recesso per giusta causa in data 25.11.2022 (moduli di comunicazione di assunzione e di comunicazione del recesso dal rapporto di lavoro allegati parte ricorrente). L'istruttoria espletata ha altresì provato che il ricorrente da giugno 2021 ha in effetti lavorato continuativamente per la resistente come aiuto cuoco. Al riguardo la teste , sorella del ricorrente Testimone_1 ha dichiarato di aver lavorato per la resistente dal novembre 2020 ad aprile 2022 e che il ricorrente aveva iniziato a lavorare nell'esercizio commerciale della resistente a maggio giugno dopo di lei.. La teste ha infatti dichiarato: “ ADR Io ho lavorato lì dal 2020 ad aprile 2022. ADR Ho iniziato a novembre 2020 ADR avevo iniziato a fare una vertenza alla società, avevo dato le dimissioni per giusta causa perché non mi avevano pagato lo stipendio per tre mesi ma poi ho lasciato perdere perché mio fratello lavorava con loro e avevo paura che lo licenziassero ADR io quando lavoravo lì facevo la banchista poi dopo aver servito il cliente facevo io la cassa al cliente e se c'era libero il tavolo la persona libera andava a servirlo ADR era una pizzeria faceva pizza al taglio e faceva la tavola calda ADR mio fratello ha iniziato d'estate, non ricordo il periodo ma dopo di me ADR ricordo che quando lui ha iniziato faceva caldo perciò era maggio o giugno, ricordo che faceva caldo iniziavano gli aperitivi e serviva qualcun altro in cucina
ADR quando io sono andata via mio fratello ancora lavorava lì ma non so fino a quando lui ha lavorato lì avendo io cambiato lavoro.” ( verbale udienza 21.3.2024).
Anche il teste ha confermato il periodo di lavoro dedotto dal Tes_2 ricorrente precisando: “ ADR io ho iniziato a lavorare per nel 2018 se non CP_1 sbaglio il 1.11.2018, ho lavorato sempre e poi ho lasciato nel 2022 ad agosto quando c'erano le ferie. ADR Ho deciso io di lasciare questo lavoro ADR con il ricorrente siamo colleghi ADR il ricorrente ha iniziato a lavorare per Pizzometro dopo il Covid, nel 2021 per quello che ricorso , forse inizio anno. ADR Preciso che dal 2021 lavorava fisso, prima con il COVID lavorava quando serviva qualche giorno a settimana” ( verbale udienza
27.9.2024). Ambedue i testi escussi hanno poi confermato le mansioni svolte dal ricorrente di aiuto cuoco e anche l'orario dallo stesso indicato pur con qualche imprecisione, giustificata dal tempo trascorso e che qualificano come genuine le dichiarino testimoniali rese. La teste ha infatti dichiarato: “ADR mio Testimone_1 fratello stava in cucina faceva la preparazione tipo tagliare le verdure, pomodori zucchine ME cuocere le patate al forno. Quando finiva lavava anche i piatti. Verso le 19 quando iniziava il turno serale si occupava anche dei fritti, stava davanti alla friggitrice e faceva uscire i fritti ADR mio fratello quando c'era molta affluenza si occupava anche di condire la pizza ADR a settembre dell'anno successivo mio fratello si è trovato poi a doversi occupare anche di stendere la pizza per problematiche interne della società ADR io lavoravo 6 giorni su 7 con un giorno libero tra lunedì, martedì, mercoledì o giovedì ADR mio fratello lavorava 6 giorni su 7 ( tutti facevamo così), mio fratello principalmente aveva il giorno di riposo il lunedì ADR Io lavoravo dalle 16 alle 23 o 23,30 dipende da quando dovevano andare via i clienti. L'orario stabilito era le 23 per la chiusura ma capitava di fare più tardi ADR mio fratello lavorava dalle 15 o 15,15 alla chiusura 23 o 23,30. Alle
22,30 la cucina chiudeva e loro dovevano sistemare tutto quanto. Noi del banco rimanevamo di più dovevamo aspettare che i clienti andassero via ADR c'era OPU il cuoco principale che diceva a mio fratello cosa fare e c'era il marito della proprietaria che CP_2 controllava ADR mio fratello ha fatto le ferie che facevamo tutti quanti ad agosto la pizzeria chiudeva per 10-12 giorni che ci venivano pagati ADR la pizzeria non era aperta il
1 gennaio, lavoravamo fino alle 22,30 il 31 dicembre. Pasqua era chiuso pasquetta aprivamo la sera e quel giorno si lavorava. Le festività più importanti, Natale o Capodanno eravamo chiusi ma il 26 dicembre e tutte le altre festività eravamo aperti e il ricorrente lavorava ADR non so quanto percepiva mio fratello ADR era il marito della proprietaria e la proprietaria che ci accordavano un cambio turno se richiesto. La pizzeria era aperta anche di giorno… “ ( verbale udienza 21.3.2024)
Il teste ha confermato l'orario svolto dal ricorrente ed ha anche Tes_2 confermato come all'inizio il ricorrente non sapeva fare nulla ma che a poco a poco ha imparato diventando l'addetto ai fritti e al condimento della pizza e che a volte stendeva anche la pizza. Il teste ha infatti dichiarato: “ ADR quando ha iniziato a lavorare nel 2021 il ricorrente non sapeva niente e quindi faceva i fritti, lavaggio stoviglie e piatti e dava una mano nelle preparazioni come per esempio tagliare la verdura ADR dopo un poco ha iniziato a usare l'affettatrice, e poi mano mano ha fatto le crocchette , i suppli , li preparava e li friggeva ADR dopo 5 o sei mesi che lui era entrato è andato via il ragazzo che stendeva la pizze insieme a me e quindi il ricorrente ha steso la pizza, condiva le pizze e se c'era poco lavoro infornava una o due pizze ( per imparare) ADR preciso che io e il ricorrente normalmente lavoravano di sera che c'è un poco più di lavoro. A volte però il titolare ci diceva di venire anche la mattina e in quel caso ci occupavamo anche di preparare la tavola calda. ADR Preparare la tavola calda vuol dire fare le verdure, il pollo la lasagna ADR le verdure le andavamo a comprare tutti a volte io a volte il ricorrente a volte il capo, il negozio è vicino ADR il capo era , comandava sempre lui ma CP_2 anche sua moglie quando veniva comandava ADR AL il capo diceva anche al ricorrente cosa doveva fare ADR Il negozio di Pizzometro rimane chiuso 10-12 giorni l'anno ad agosto quando c'è ferragosto ADR IO non sono stato pagato per quei giorni di agosto ADR non so se ha preso i soldi ad agosto quando il negozio era chiuso ADR dall'inizio il Pt_1 ricorrente lavorava dalle 16 a fine serata più o meno alle 23, massimo il sabato le 23,30 ADR dopo 3-4 mesi o due o tre mesi che aveva iniziato a lavorare non ricordo bene quanti mesi, il ricorrente aveva il nostro stesso orario dalle 15 alle 23 più o meno o 23,10, 23,15 massimo 23,30 ADR un giorno di riposo alla settimana lo aveva anche il ricorrente come noi e il giorno di riposo non poteva mai essere venerdì o sabato o domenica, era negli altri giorni ADR il ricorrente faceva sempre questo orario . Qualche volta come ho detto prima lavorava la mattina dalle 8,30 fino alle 16. Quando lavorava la mattina non lavorava la sera ADR nei giorni festivi il ricorrente ha sempre lavorato. Loro chiudono al massimo 2 giorni o 24-25 dicembre o 25-26 dicembre ADR non so quanto prendeva di stipendio il ricorrente ADR il ricorrente ha lavorato sempre se ritardava 10 minuti telefonava e avvertiva AL ADR AL era sempre presente in negozio e qualche volta veniva anche la moglie che lavorava qualche volta al banco se c'era qualcuno malato ADR io ho lasciato il lavoro ad agosto non mi ricordo esattamente se era 2021 o 2022 e fino a quando io ho lavorato lì il ricorrente lavorava lì ADR non so quanto ha lavorato lì il ricorrente dopo che sono andato via non so più niente …. A volte lavoravamo 3 ore la mattina e 5 ore la sera o 4 ore la mattina e 4 ore la sera lavoravamo sempre 8 ore non meno “ ( verbale udienza
27.9.2024). Sulla base degli elementi forniti dalla documentazione acquisita e dalla prova per testi espletata deve quindi ritenersi provato il periodo di lavoro dedotto dal ricorrente in ricorso e le mansioni di aiuto cuoco e aiuto pizzaiolo svolte dallo stesso. Tali mansioni tuttavia non rientrano nella qualifica di V livello del CCNL applicato ma in quella di VI livello secondo le declaratorie del CCNL applicato e allegato da parte ricorrente.. I conteggi allegati sviluppati sul V livello non sono quindi corretti ed è stato richiesto il deposito dei conteggi alternativi sviluppati sul VI livello CCNM applicato. Le differenze indicate in tali conteggi per gli istituti retributivi previsti dal CCNL applicato sono quindi dovute. Come detto le testimonianze acquisite hanno provato l'orario di lavoro del ricorrente, superiore al 75% dell'orario riconosciuto dal datore di lavoro da maggio 2022 e, pertanto dovute sono le differenze sulla retribuzione per l'orario full time svolto. Le testimonianze acquisite hanno anche provato lo svolgimento dello straordinario svolto dal ricorrente. Il ricorrente ha poi presentato le dimissioni per mancato pagamento integrale delle ultime retribuzioni ed è quindi dovuta anche l'indennità di preavviso. Pertanto avuto riguardo ai nuovi conteggi depositati su richiesta del giudice da parte ricorrente in data 9.12.2024 la resistente deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di €21.565,72 di cui al conteggio per: differenze retribuzione mensile, ferie tredicesima e quattordicesima mensilità, permessi festività soppresse e riposi, indennità di mancato preavviso e TFR , oltre interessi e rivalutazione come per legge. La soccombenza di parte resistente giustifica la condanna della stessa al pagamento anche delle spese di lite liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Condanna la resistente al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della somma di €21.565,72 oltre rivalutazione e interessi legali come per legge;
Condanna la resistente al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente delle spese di lite che si liquidano in €3.200,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Roma , 9.1.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.39523/2022 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA domiciliato alla Via Cola di Rienzo 243, Parte_1
00192 Roma presso lo studio dell'avv. Marina Armelisasso dalla quale è rappresentato ed assistito in forza di procura allegata al ricorso.
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_1 in Via Acaia 7/9, Roma .
RESISTENTE CONTUMACE
all'udienza del 9.1.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Condanna la resistente al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della somma di €21.565,72 oltre rivalutazione e interessi legali come per legge;
Condanna la resistente al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente delle spese di lite che si liquidano in €3.200,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Roma , 9.1.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
Con ricorso depositato in data 15.12.2022 e notificato in data 10.1.2023
conveniva in giudizio davanti al giudice Parte_1 del lavoro la avanzando le seguenti conclusioni: “ CP_1
“Voglia il Giudice adito, adversis reiectis, accertato il rapporto di lavoro subordinato e le modalità del rapporto come esposte in premessa: a) condannare nella Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della ricorrente della somma di €.26.546,02 come meglio indicate nei sopraestesi conteggi per i titoli ivi specificati, ovvero per quelle maggiori o minori somme ritenute più giuste ed eque;
b) sempre in ogni caso, con gli interessi legali e con il maggior danno da svalutazione monetaria, a decorrere dalle date di maturazione dei singoli crediti;
c) con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dell'avv. Marina Armelisasso che se ne dichiara antistataria;
d) con clausola di provvisoria esecuzione come per legge”
Deduceva il ricorrente :
- che aveva lavorato alle dipendenze della presso la pizzeria CP_1 tavola calda sita in Roma via Acacia 7/9 dall'1.6.2021 al 25.11.2022 data in cui aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa;
- che in precedenza si era occupato della consegna delle pizze;
- che il rapporto era stato formalizzato solo dal 3.5.2022 come operaio di VI livello e con orario al 75%;
- che in realtà aveva sempre svolto dall'1.6.2021 mansioni di aiuto cuoco e pizzaiolo quale addetto ai fritti, alla cottura del pollo al forno, al condimento delle basi della pizza, allo stendere la pizza, all'acquisto di ortaggi;
- che aveva svolto anche le mansioni di lavapiatti;
- che aveva sempre osservato l'orario dalle 15,30 alle 22,30 per 6 giorni a settimana con riposo normalmente il lunedì;.
- che era stato diretto e controllato sul lavoro dal legale rappresentante della convenuta;
- che aveva dovuto giustificare assenze e ritardi;
- che aveva lavorato anche nei giorni festivi;
- che aveva ricevuto la seguente retribuzione:
€.750,00 dal 1.6.2021 al 30.11.2021;
€.900,00 dal 1.12.2021 al 30.4.2022;
€.1.000,00 per i mesi di maggio, settembre e ottobre 2022;
€.800,00 per il mese di luglio;
€.680,00 per il mese di agosto;
- che aveva usufruito di 10 giorni di ferie retribuite ad agosto 2021 e agosto
2022;
- che non aveva percepito indennità per ferie non fruite;
- che per le mansioni svolte aveva diritto all'inquadramento al V livello CCNL applicato.. Premessi tali fatti chiedeva l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato per il periodo indicato in ricorso con condanna della resistente al pagamento della somma di €26.564,02 come da conteggi sviluppati sul V livello CCNL applicato. Alla prima udienza del 19.10.2023 parte ricorrente evidenziava di aver prodotto la notifica del ricorso e il giudice rinviava la causa al 3.11.2023 per acquisire visura storica aggiornata della resistente. Alla udienza del 3.11.2023 veniva dichiarata la contumacia della resistente e veniva ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della resistente contumace e l'escussione dei testi e la causa veniva rinviata al 21.3.2024 per detto adempimento. I testi venivano escussi alle udienze del 21.3.2024 e del 27.9.2024. Concesso un termine per note la causa veniva discussa alla udienza del 5.12.2024 e all'esito della camera di consiglio il giudice mandava a parte ricorrente di depositare conteggi alternativi sviluppati sul VI livello CCNL applicato e rinviava la causa alla udienza del 9.1.2025. In detta udienza la causa è stata discussa e all'esito della camera di consiglio è stata pronunciata sentenza.
DIRITTO La domanda volta all'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con la resistente dal 1.6.2021al 25.11.2022 è fondata. Al riguardo il ricorrente ha documentato di essere stato assunto formalmente dalla resistente con inquadramento al VI livello CCNL Turismo pubblici esercizi come aiuto cuoco dal 3.5.2022 ed ha allegato la documentazione relativa al recesso per giusta causa in data 25.11.2022 (moduli di comunicazione di assunzione e di comunicazione del recesso dal rapporto di lavoro allegati parte ricorrente). L'istruttoria espletata ha altresì provato che il ricorrente da giugno 2021 ha in effetti lavorato continuativamente per la resistente come aiuto cuoco. Al riguardo la teste , sorella del ricorrente Testimone_1 ha dichiarato di aver lavorato per la resistente dal novembre 2020 ad aprile 2022 e che il ricorrente aveva iniziato a lavorare nell'esercizio commerciale della resistente a maggio giugno dopo di lei.. La teste ha infatti dichiarato: “ ADR Io ho lavorato lì dal 2020 ad aprile 2022. ADR Ho iniziato a novembre 2020 ADR avevo iniziato a fare una vertenza alla società, avevo dato le dimissioni per giusta causa perché non mi avevano pagato lo stipendio per tre mesi ma poi ho lasciato perdere perché mio fratello lavorava con loro e avevo paura che lo licenziassero ADR io quando lavoravo lì facevo la banchista poi dopo aver servito il cliente facevo io la cassa al cliente e se c'era libero il tavolo la persona libera andava a servirlo ADR era una pizzeria faceva pizza al taglio e faceva la tavola calda ADR mio fratello ha iniziato d'estate, non ricordo il periodo ma dopo di me ADR ricordo che quando lui ha iniziato faceva caldo perciò era maggio o giugno, ricordo che faceva caldo iniziavano gli aperitivi e serviva qualcun altro in cucina
ADR quando io sono andata via mio fratello ancora lavorava lì ma non so fino a quando lui ha lavorato lì avendo io cambiato lavoro.” ( verbale udienza 21.3.2024).
Anche il teste ha confermato il periodo di lavoro dedotto dal Tes_2 ricorrente precisando: “ ADR io ho iniziato a lavorare per nel 2018 se non CP_1 sbaglio il 1.11.2018, ho lavorato sempre e poi ho lasciato nel 2022 ad agosto quando c'erano le ferie. ADR Ho deciso io di lasciare questo lavoro ADR con il ricorrente siamo colleghi ADR il ricorrente ha iniziato a lavorare per Pizzometro dopo il Covid, nel 2021 per quello che ricorso , forse inizio anno. ADR Preciso che dal 2021 lavorava fisso, prima con il COVID lavorava quando serviva qualche giorno a settimana” ( verbale udienza
27.9.2024). Ambedue i testi escussi hanno poi confermato le mansioni svolte dal ricorrente di aiuto cuoco e anche l'orario dallo stesso indicato pur con qualche imprecisione, giustificata dal tempo trascorso e che qualificano come genuine le dichiarino testimoniali rese. La teste ha infatti dichiarato: “ADR mio Testimone_1 fratello stava in cucina faceva la preparazione tipo tagliare le verdure, pomodori zucchine ME cuocere le patate al forno. Quando finiva lavava anche i piatti. Verso le 19 quando iniziava il turno serale si occupava anche dei fritti, stava davanti alla friggitrice e faceva uscire i fritti ADR mio fratello quando c'era molta affluenza si occupava anche di condire la pizza ADR a settembre dell'anno successivo mio fratello si è trovato poi a doversi occupare anche di stendere la pizza per problematiche interne della società ADR io lavoravo 6 giorni su 7 con un giorno libero tra lunedì, martedì, mercoledì o giovedì ADR mio fratello lavorava 6 giorni su 7 ( tutti facevamo così), mio fratello principalmente aveva il giorno di riposo il lunedì ADR Io lavoravo dalle 16 alle 23 o 23,30 dipende da quando dovevano andare via i clienti. L'orario stabilito era le 23 per la chiusura ma capitava di fare più tardi ADR mio fratello lavorava dalle 15 o 15,15 alla chiusura 23 o 23,30. Alle
22,30 la cucina chiudeva e loro dovevano sistemare tutto quanto. Noi del banco rimanevamo di più dovevamo aspettare che i clienti andassero via ADR c'era OPU il cuoco principale che diceva a mio fratello cosa fare e c'era il marito della proprietaria che CP_2 controllava ADR mio fratello ha fatto le ferie che facevamo tutti quanti ad agosto la pizzeria chiudeva per 10-12 giorni che ci venivano pagati ADR la pizzeria non era aperta il
1 gennaio, lavoravamo fino alle 22,30 il 31 dicembre. Pasqua era chiuso pasquetta aprivamo la sera e quel giorno si lavorava. Le festività più importanti, Natale o Capodanno eravamo chiusi ma il 26 dicembre e tutte le altre festività eravamo aperti e il ricorrente lavorava ADR non so quanto percepiva mio fratello ADR era il marito della proprietaria e la proprietaria che ci accordavano un cambio turno se richiesto. La pizzeria era aperta anche di giorno… “ ( verbale udienza 21.3.2024)
Il teste ha confermato l'orario svolto dal ricorrente ed ha anche Tes_2 confermato come all'inizio il ricorrente non sapeva fare nulla ma che a poco a poco ha imparato diventando l'addetto ai fritti e al condimento della pizza e che a volte stendeva anche la pizza. Il teste ha infatti dichiarato: “ ADR quando ha iniziato a lavorare nel 2021 il ricorrente non sapeva niente e quindi faceva i fritti, lavaggio stoviglie e piatti e dava una mano nelle preparazioni come per esempio tagliare la verdura ADR dopo un poco ha iniziato a usare l'affettatrice, e poi mano mano ha fatto le crocchette , i suppli , li preparava e li friggeva ADR dopo 5 o sei mesi che lui era entrato è andato via il ragazzo che stendeva la pizze insieme a me e quindi il ricorrente ha steso la pizza, condiva le pizze e se c'era poco lavoro infornava una o due pizze ( per imparare) ADR preciso che io e il ricorrente normalmente lavoravano di sera che c'è un poco più di lavoro. A volte però il titolare ci diceva di venire anche la mattina e in quel caso ci occupavamo anche di preparare la tavola calda. ADR Preparare la tavola calda vuol dire fare le verdure, il pollo la lasagna ADR le verdure le andavamo a comprare tutti a volte io a volte il ricorrente a volte il capo, il negozio è vicino ADR il capo era , comandava sempre lui ma CP_2 anche sua moglie quando veniva comandava ADR AL il capo diceva anche al ricorrente cosa doveva fare ADR Il negozio di Pizzometro rimane chiuso 10-12 giorni l'anno ad agosto quando c'è ferragosto ADR IO non sono stato pagato per quei giorni di agosto ADR non so se ha preso i soldi ad agosto quando il negozio era chiuso ADR dall'inizio il Pt_1 ricorrente lavorava dalle 16 a fine serata più o meno alle 23, massimo il sabato le 23,30 ADR dopo 3-4 mesi o due o tre mesi che aveva iniziato a lavorare non ricordo bene quanti mesi, il ricorrente aveva il nostro stesso orario dalle 15 alle 23 più o meno o 23,10, 23,15 massimo 23,30 ADR un giorno di riposo alla settimana lo aveva anche il ricorrente come noi e il giorno di riposo non poteva mai essere venerdì o sabato o domenica, era negli altri giorni ADR il ricorrente faceva sempre questo orario . Qualche volta come ho detto prima lavorava la mattina dalle 8,30 fino alle 16. Quando lavorava la mattina non lavorava la sera ADR nei giorni festivi il ricorrente ha sempre lavorato. Loro chiudono al massimo 2 giorni o 24-25 dicembre o 25-26 dicembre ADR non so quanto prendeva di stipendio il ricorrente ADR il ricorrente ha lavorato sempre se ritardava 10 minuti telefonava e avvertiva AL ADR AL era sempre presente in negozio e qualche volta veniva anche la moglie che lavorava qualche volta al banco se c'era qualcuno malato ADR io ho lasciato il lavoro ad agosto non mi ricordo esattamente se era 2021 o 2022 e fino a quando io ho lavorato lì il ricorrente lavorava lì ADR non so quanto ha lavorato lì il ricorrente dopo che sono andato via non so più niente …. A volte lavoravamo 3 ore la mattina e 5 ore la sera o 4 ore la mattina e 4 ore la sera lavoravamo sempre 8 ore non meno “ ( verbale udienza
27.9.2024). Sulla base degli elementi forniti dalla documentazione acquisita e dalla prova per testi espletata deve quindi ritenersi provato il periodo di lavoro dedotto dal ricorrente in ricorso e le mansioni di aiuto cuoco e aiuto pizzaiolo svolte dallo stesso. Tali mansioni tuttavia non rientrano nella qualifica di V livello del CCNL applicato ma in quella di VI livello secondo le declaratorie del CCNL applicato e allegato da parte ricorrente.. I conteggi allegati sviluppati sul V livello non sono quindi corretti ed è stato richiesto il deposito dei conteggi alternativi sviluppati sul VI livello CCNM applicato. Le differenze indicate in tali conteggi per gli istituti retributivi previsti dal CCNL applicato sono quindi dovute. Come detto le testimonianze acquisite hanno provato l'orario di lavoro del ricorrente, superiore al 75% dell'orario riconosciuto dal datore di lavoro da maggio 2022 e, pertanto dovute sono le differenze sulla retribuzione per l'orario full time svolto. Le testimonianze acquisite hanno anche provato lo svolgimento dello straordinario svolto dal ricorrente. Il ricorrente ha poi presentato le dimissioni per mancato pagamento integrale delle ultime retribuzioni ed è quindi dovuta anche l'indennità di preavviso. Pertanto avuto riguardo ai nuovi conteggi depositati su richiesta del giudice da parte ricorrente in data 9.12.2024 la resistente deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di €21.565,72 di cui al conteggio per: differenze retribuzione mensile, ferie tredicesima e quattordicesima mensilità, permessi festività soppresse e riposi, indennità di mancato preavviso e TFR , oltre interessi e rivalutazione come per legge. La soccombenza di parte resistente giustifica la condanna della stessa al pagamento anche delle spese di lite liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Condanna la resistente al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della somma di €21.565,72 oltre rivalutazione e interessi legali come per legge;
Condanna la resistente al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente delle spese di lite che si liquidano in €3.200,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Roma , 9.1.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso