Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/05/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 326/2023 R.G., vertente TRA
, con sede centrale in Roma, in Parte_1 persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario Cosimo Adornato ( , Ettore Triolo, Valeria CodiceFiscale_1 Grandizio, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Persona_1 Fiumicino, Rep. 37590/7131 del 23.1.2023, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale
in Reggio Calabria, Viale Calabria n. 82, pec t Pt_1 Email_1 appellante CONTRO CF , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Reggio Calabria alla Via Montevergine n. 13 presso lo studio legale associato Gurnari, rappresentata e difesa, anche unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giovanni Gurnari (CF ) e Francesca Gangemi (CF ), C.F._3 C.F._4 pec - - Email_2 Email_3 fax 0965.323340 appellata - appellante incidentale E
, (C.F. e P.IV.A. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., e per esso dal sig. in qualità di Controparte_3 Responsabile del Contenzioso Calabria, giusta procura speciale autenticata per atto Notaio Dott. in Roma, del 22 giugno 2023, Rep. n. 180134, Racc. n. 12348, con Persona_2 sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Luca Gelonese, C.F. con Studio in Pomigliano d'Arco (NA) alla via Roma C.F._5
n. 164, fax 0965.591499, pec Email_4 appellato CONCLUSIONI Come da scritti ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi, Controparte_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229003474489000 notificata il 04.07.2022, nonché avverso l'avviso di addebito n. 39420180003872139000, mai notificato, con cui l aveva intimato il pagamento della somma complessiva di € Pt_1
28.412,96, relativa a contribuiti previdenziali IVS coltivatori diretti e somme aggiuntive riferite agli anni dal 2012 al 2017. A sostegno dell'opposizione, eccepiva la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile, dei crediti portati dal suddetto avviso di addebito, ovvero relativamente agli anni 2012 e 2013, nonché la mancanza dei presupposti per l'iscrizione nella posizione contributiva previdenziale gestione agricola lavoratori autonomi ed associati. Costituitosi, l eccepiva la carenza di legittimazione passiva, la decadenza Pt_1 dall'opposizione essendo decorsi i termini di cui agli artt. 617 cpc e 24, comma 5, del D. Lgs n. 46/99, la regolare notifica dell'avviso di addebito. Contrariamente a quanto sostenuto, l'avviso di addebito n. 39420180003872139000 aveva ad oggetto l'omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione lavoratori autonomi agricoli, per i periodi 2012-2013-2014-2015-2016-2017 (I°, II°, III°, IV° trim.), ed era stato regolarmente notificato in data 13.12.2018, come si evinceva dalla produzione dello stesso con in calce la ricevuta di ritorno della raccomandata. Pertanto, la prescrizione non era decorsa e il merito non era esaminabile per avvenuto decorso dei termini entro cui proporre opposizione avverso l'avviso di addebito. Evidenziava, ma senza per tale motivo accettare il contraddittorio sul merito della vicenda, che l'imposizione contributiva relativa ai periodi 2012-2013-2014-2015-2016-2017 (I°, II°, III°, IV° trim.), nasceva da accertamento, il cui provvedimento risultava notificato in data 06.12.2017, nel rispetto dei termini di prescrizione. Il successivo avviso di addebito risultava notificato il 13.12.2018 e la successiva intimazione di pagamento il 4.7.2022. Seguiva la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Rappresentava che, stante l'avvenuta cessazione dell'attività con decorrenza 18.05.2016, l'Unità organizzativa competente dell' aveva provveduto all'annullamento Pt_1 dei periodi contributivi successivi a tale data (come da provvedimento allegato), tanto che era cessata la materia del contendere con riferimento al credito portato dall'avviso di addebito n. 39420180003872139000, riferito all'omesso pagamento dei contributi previdenziali relativi all'anno 2017, per avvenuto sgravio.
L' rimaneva contumace. Controparte_2
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 267/2023 pubblicata il 0700302023, il Tribunale di Palmi così provvedeva: “Dichiara prescritto il credito portato dall'avviso di addebito n. 39420180003872139000, mai notificato, riferito all'omesso pagamento dei contributi previdenziali relativi agli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016; 2. Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al credito portato dall'avviso di addebito n. 39420180003872139000, mai notificato, riferito all'omesso pagamento dei contributi previdenziali relativi all'anno 2017, per avvenuto sgravio;
3. Dichiara illegittima ed inefficace per l'esecuzione l'intimazione di pagamento n. 09420229003474489000, notificata il 04.07.2022, nella parte in cui riporta il credito derivante dall'avviso di addebito n. 39420180003872139000, mai notificato, riferito all'omesso pagamento dei contributi previdenziali relativi agli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017; 4. condanna l' , in Pt_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli onorari, che liquida in complessivi €. 1.618,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente, da distrarsi in favore degli avv.ti Gangemi Controparte_1 Francesca e Giovanni Gurnari, che hanno fatto richiesta”. Osservava che la ricorrente aveva eccepito la mancata notifica dell'avviso di addebito e la prescrizione del credito dal giorno in cui il contributo previdenziale era dovuto e non quale causa estintiva dell'obbligazione maturata successivamente alla notifica dell'avviso di addebito. 3
L'azione, dunque, andava qualificata come opposizione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999 e doveva essere proposta entro 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito che, nel caso di specie, era avvenuta, per estratto, contestualmente all'intimazione di pagamento n. 09420229003474489000, il 04.07.2022. L'opposizione era stata depositata il 15.07.2022 e, pertanto, era tempestiva. Dalla documentazione depositata dall' risultava che l'avviso di addebito era stato Pt_1 consegnato a soggetto non identificato;
la firma apposta sull'avviso di ricevimento non era riconducibile a quella della ricorrente, che l'aveva contestata;
l'atto non era stato consegnato a soggetto abilitato alla ricezione o non risultava tale dall'attestazione del consegnatario.
Per questi motivi
la notifica non poteva considerarsi validamente avvenuta e il ricorso ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999 era ammissibile. Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall' Pt_1 osservava che l'art. 39 D.L.gs n. 112/1999, evidenziava la concorrente, non necessaria, legittimazione passiva dell'Ente creditore e del Concessionario della riscossione, escludendola laddove si controvertesse esclusivamente della regolarità degli atti di riscossione. Nel caso di specie si discuteva dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione o per cessata attività e ciò individuava nell'Ente creditore il legittimato passivo unitamente all'agente della riscossione, competente per legge alla riscossione del credito. Dagli atti di causa risultava che l , a seguito di accertamento del 24.01.2017, Pt_1 aveva iscritto la ricorrente quale titolare di azienda con decorrenza 01.01.2012; la relativa comunicazione era stata consegnata alla madre in data 06.02.2017, senza il seguito dell'invio della raccomandata informativa e, pertanto, il mancato invio della raccomandata informativa, come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, con decisione n. 27446/2022, pubblicata il 20.09.2022, non consentiva la conclusione del procedimento di notifica e la notifica non poteva intendersi perfezionata. Pertanto, il primo atto da cui la ricorrente aveva appreso l'iscrizione nella gestione lavoratori autonomi in agricoltura e dell'imposizione contributiva era l'intimazione di pagamento opposta, che riportava, per estratto, l'avviso di addebito anch'esso opposto, notificata il 4 luglio 2022. Il credito contributivo relativo agli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, considerando la data in cui i singoli contributi erano dovuti, si era prescritto nel gennaio, rispettivamente, dell'anno 2018, 2019 2020, 2021, 2022, per cui alla data del 4 luglio 2022 il credito riferito alle annualità dal 2012 al 2016, era prescritto. Per l'anno 2017, l aveva prodotto provvedimento di sgravio, avendo cancellato Pt_1 ricorrente dalla gestione agricola lavoratori autonomi con effetto dal 18 maggio 2016 per cessata attività - come richiesto nell'istanza del 23.11.2018 con retrodatazione al 01.01.2016
- avendo cessato l'attività, risolto i contratti di affitto dei terreni e cancellato la partita iva dall'anagrafe tributaria. Le somme riportate nell'avviso di addebito n. 39420180003872139000, mai notificato, non erano, dunque, più dovute, talune per prescrizione, altre per cessata materia del contendere.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva appellata da , nella parte in cui era stato dichiarato prescritto Pt_1 il credito portato dall'avviso di addebito n. 39420180003872139000 con riferimento ai periodi 2012-2013-2014-2015-2016 e per invalidità della notifica eseguita nelle mani di soggetto non identificato e non abilitato alla ricezione, con firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento non riconducibile a dalla ricorrente che l'aveva contestata. Dell'avvenuta notifica era stata allegata prova dinanzi al giudice di primo grado, il quale non ne aveva tenuto conto 4
Nella fattispecie, considerato che l'avviso di addebito era stato, come da prova allegata in primo grado, regolarmente notificato in data 13.12.2018, la prescrizione dei contributi relativi agli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 non era maturata alla data della notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 04.07.2022, come erroneamente ricostruito dal giudice di primo grado, in quanto la prescrizione era stata interrotta dalla notifica dell'avviso di addebito in data 13.12.2018, ancor prima di quella dell'intimazione di pagamento. Controparte aveva eccepito che la notifica dell'avviso di addebito non fosse mai pervenuta alla stessa. Viceversa, risultava per tabulas che l aveva notificato Pt_1 ritualmente l'avviso di addebito, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 30 del D.L. 78/2010, ai sensi del quale la notifica poteva essere eseguita direttamente dall'Ente impositore anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario e in tal caso non si applicavano le disposizioni previste dalla L. n. 890 del 1982, che riguardavano le sole notifiche a mezzo posta effettuate da parte dell'ufficiale giudiziario. La prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data era assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, e non doveva esser redatta alcuna annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui era stato consegnato il plico, nonché alcuna relata di notifica (Cass. civile ord. 15 dicembre 2020 n. 28554). L' aveva prodotto in primo grado l'avviso di ricevimento della raccomandata Pt_1 a.r., che faceva piena prova, fino a querela di falso, della regolare esecuzione della notifica degli avvisi di addebito impugnati, attesa la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (cfr. Cass. 27 maggio 2011 n. 11708; Cass. 19 marzo 2014 n. 6395; Cass., 7 marzo 2018, n. 5404) e la sua efficacia probatoria ex art. 2700 c.c.. A ciò andava aggiunto che la Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 9962 del 13.4.2010) aveva affermato che le norme della legge n. 890 del 1982 non richiedevano che la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento con firma leggibile, sicché il precetto di legge doveva ritenersi soddisfatto anche se, la sottoscrizione fosse illeggibile. Poiché l'atto era pervenuto all'indirizzo del destinatario, doveva ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, in virtù della presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 c.c., superabile solo se lo stesso avesse dato prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. Conseguentemente errata era la ricostruzione operata dal Giudice di prime cure che aveva dichiarato maturata la prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali portati dall'avviso di addebito suddetto con riferimento agli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, tenuto contro che per il 2017 l' aveva effettuato lo sgravio. Pt_1
Costituitasi, resisteva all'appello e proponeva appello Controparte_1 incidentale, subordinato all'accoglimento dell'appello principale. Sul documento indicato dall'appellante quale prova della intervenuta notifica non vi era la firma di essa appellata né, tanto meno, una firma leggibile e/o l'indicazione del consegnatario dell'atto. Andava, pertanto, ritenuta la irritualità ed inesistenza del procedimento notificatorio, illegittimo per l'impossibilità di identificare il consegnatario dell'atto e presumere, con opportuna certezza, che questo fosse giunto nella sfera di conoscenza della destinataria. Inoltre, la consegna dell'atto non si era perfezionata nelle mani della destinataria e avrebbe dovuto essere emessa la CAN che, invece, era mancata. Pertanto, il procedimento notificatorio dell'avviso di addebito, che trovava sintesi nella ricevuta di ritorno del 13.12.2018, era illegittimo e la notifica nulla e/o inesistente. Subordinatamente all'accoglimento dell'appello principale, proponeva appello incidentale invocando la riforma della sentenza che, ritenuto assorbente il profilo della 5
prescrizione, non aveva delibato gli ulteriori motivi di opposizione, con i quali era stata affermata la carenza dei presupposti legittimanti la pretesa contributiva, cioè l'inesistenza dei requisiti per l'iscrizione nella gestione coltivatore diretto. La sig.ra con istanza rivolta all' aveva chiesto di essere cancellata dalla CP_1 Pt_1 gestione dei coltivatori diretti, non possedendo i requisiti per svolgere detta attività. Come da report allegato, “dati contabili ricavati da archivi lavoratori autonomi agricoli” era stata cancellata dalla gestione coltivatori diretti a far data del 17.05.2016. La determinazione dell' era erronea posto che neppure per gli anni antecedenti al Pt_1
2016 possedeva le caratteristiche ed i requisiti atti a giustificare la iscrizione nella gestione coltivatori diretti, non avendo la capienza di un numero minimo sufficiente di giornate lavorative e, conseguentemente, non producendo redditi sufficienti per garantire la propria autosufficienza economica ed il proprio sostentamento attraverso l'esercizio dell'attività agricola. La prova del contrario doveva essere fornita dall' . Pt_1
In ogni caso, le pretese contributive relative agli anni 2016 e 2017, stante l'intervenuto provvedimento di cancellazione, erano illegittime ed infondate ed anche sotto tale profilo gli atti impugnati ed opposti andavano annullati parzialmente. Costituitasi, l osservava che nessuna contestazione poteva essere mossa alla CP_4 costituita , atteso che, non potendo entrare nel merito del processo notificatorio CP_2 compiuto dall'Ente impositore, l aveva agito nel rispetto delle norme CP_2 I motivi di annullamento dedotti da parte avversa, infatti, afferendo a fasi antecedenti alla stessa formazione del ruolo, attenevano esclusivamente alla legittimità dell'attività effettuata dall'Ente impositore.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'appello principale è fondato, non sussistendo i vizi notificatori ravvisati nella sentenza appellata: avviso di addebito consegnato a soggetto non identificato;
firma apposta sull'avviso di ricevimento non riconducibile a quella apposta dalla ricorrente, che l'aveva contestata;
atto non consegnato a soggetto abilitato alla ricezione, mancato inoltro della CAN (come dedotto dall'appellata). Deve, infatti, osservarsi che "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato" (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Rv. 653680 - 01, secondo cui "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione della L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 883, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della L. n. 890 del 1982"). In tal senso depone il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica "nelle mani 6
proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda" (comma 2) o al "portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda" del destinatario, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti, prevedendo lo stesso art. 26, il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014, Cass. ord. n. 3254/16, Cass. n. 802 del 2018; conf. Cass. n. 12083 del 2016 e n. 29022 del 2017). Come affermato da Cass. n. 28872 del 12/11/2018, sopra citata, la Corte costituzionale, occupandosi della questione ha dichiarato, con sentenza n. 175 del 2018, la conformità a Costituzione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, rilevando che "la semplificazione insita nella notificazione diretta", consistente "nella mancanza della relazione di notificazione di cui all'art. 148 c.p.c. e alla L. n. 890 del 1982, art. 3" e nella "mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN)", "anche se (...) comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all'ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della L. n. 890 del 1982, non di meno (...) è comunque garantita al destinatario un'effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1" ha precisato il Giudice delle leggi che, seppure non sia prevista la relata di notifica, nella notificazione "diretta" ai sensi del citato art. 26 "c'è il completamento dell'avviso di ricevimento da parte dell'operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell'avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo". La questione della necessità dell'inoltro della raccomandata informativa è stata anche affrontata dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza 175/2018, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art 26 DPR 602/73 nella parte in cui abilita alla notifica diretta, senza intermediario, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento della cartella di pagamento, senza l'osservanza delle previsioni di cui all'art 7 L. 890/82 come modificato con L. 31/2008 ( che prevede per la notifica a persona diversa dal destinatario l'inoltro della c.d. raccomandata ). Parte_2
Inoltre, la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica (ma solo nel caso in cui il plico sia consegnato dall'operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere), “non costituisce nella disciplina della notificazione” e non costituisce “una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto.” (Cass., 28872/2018). Anche di recente la Suprema Corte (sentenza n. 24492/2023) ha confermato il principio ribadendo che in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)» (Cass. n. 10131 del 2020; Cass. sez. 6-5, n. 2339 del 2021). Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in 7
ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. 06/06/2012, n. 9111; Cass. Sez. 5, Ord. n. 1631 del 2023), evenienza non dedotta dalla ricorrente. È stato pure precisato che, persino se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l'atto è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. (Cass. 21/02/2018, n. 4275; Sez. 5, Ordinanza n. 26688 del 2022); - in particolare, la Corte Costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, secondo periodo del d.P.R. 602 del 1973 e 14 legge n. 890 del 1982 nella parte in cui, ammettendo la notificazione diretta degli atti impositivi da parte degli uffici finanziari erariali e locali nonché degli enti di riscossione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, escludono l'applicazione delle modalità previste dalla legge n. 890 del 1982 per la consegna del plico a persona diversa dal destinatario (tra cui l'invio di comunicazione di avvenuta notifica). La Corte Costituzionale ha rimarcato che la notificazione diretta, a mezzo del servizio postale, ha connotati di specialità, e di semplificazione, rispetto a quella dettata dall'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e dalla legge n. 890 del 1982, e che siffatta disciplina – che assicura un sufficiente livello di conoscibilità dell'atto, stante l'avvenuta consegna del plico (oltre che al destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo – non supera il limite inderogabile della discrezionalità del legislatore né compromette il diritto di difesa del destinatario della notifica, correlandosi alla natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell'attività dell'agente della riscossione e trovando fondamento nel regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte che, a sua volta, risponde all'esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica (Corte cost. n. 2 del 2020; Corte cost. n. 175 del 2018).
5. Con riferimento poi alle censure avverso la sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento, nei casi di consegna del plico raccomandato a soggetto che si trova all'interno del domicilio del destinatario, va ribadito, se ne è detto sub 4, che “in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14 si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Sez. 5 -, Sentenza n. 29642 del 14/11/2019, Rv. 655744 - 01; nello stesso senso, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24780 del 08/10/2018, Rv. 650926 - 01, secondo la quale non sussiste alcun profilo di nullità ove la raccomandata postale venga consegnata nel domicilio del destinatario e l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo se il destinatario provi di essere 8
stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico” ( Cass. 946/2020, 8924/23) Ancor più di recente e con precipuo riferimento a sottoscrizione con grafia illeggibile, la Suprema Corte ha affermato: “Ai fini della notifica, l'agente postale non è incaricato di identificare il ricevente dell'atto né di verificare la veridicità della sua dichiarazione di destinatario. Una volta acquisita la dichiarazione e ottenuta la firma della ricevuta, con l'atto consegnato alla presunta controparte, la notifica è considerata valida”. (Cass. civ. sez. trib., 22/05/2024, n. 14279). In motivazione, è stato puntualizzato: “ … con riferimento alla notificazione a mezzo del servizio postale, "ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 cod. proc. civ." (Cass., sez. U., 27 aprile 2010, n. 9962; v. anche Cass. 30 marzo 2016, n. 6126). Segnatamente, è d'uopo evidenziare che gli avvisi di ricevimento si palesano suscettibili di provare, fino a querela di falso, la consegna degli atti ove ricorrano le seguenti condizioni: i) gli atti risultino consegnati all'indirizzo del destinatario;
ii) la persona indicata come consegnataria dell'atto abbia apposto la propria firma (ancorché illeggibile) nello spazio dell'avviso di ricevimento relativo alla firma del destinatario o di persona delegata (Cass. 16 ottobre 2020, n. 22514). Sul punto, va rilevato che, nel caso di notificazione a mezzo del servizio postale, l'agente postale non ha l'obbligo di procedere alla identificazione del soggetto al quale consegna l'atto, avendo egli soltanto l'obbligo di attestare che, nel luogo e nella data indicati nell'avviso di ricevimento, in sua presenza un soggetto qualificatosi destinatario dell'atto ha apposto una firma. La sequenza notificatoria che assume rilevanza, dunque, al fine di considerare validamente eseguita e perfezionata la notifica è unicamente quella prevista dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 890/1982, ragion per cui, una volta che l'agente abbia raccolto la dichiarazione, seguita poi dalla firma della ricevuta, e così consegnato l'atto nelle mani di colui che ha assunto di essere il destinatario dello stesso, la sequenza notificatoria è legittima, rispondendo al modello legale, e dunque l'atto è da intendersi notificato al destinatario. Al fine di contestare le risultanze dell'avviso di ricevimento, dunque, sarebbe dovuta intervenire pronuncia di falsità a seguito di querela di falso, querela che in realtà è stata presentata, ma la cui relativa istanza è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Pescara con sentenza n. 327 del 12 marzo 2013, passata in giudicato (nel mentre la parte contribuente, avendo interesse a conseguire la declaratoria di falsità, avrebbe dovuto impugnare la sentenza del Tribunale). Conseguentemente, in assenza di dichiarazione di falsità dell'atto, deve ritenersi che l'avviso di ricevimento in questione sia stato notificato a persona dichiaratasi destinataria dell'atto, il che ha reso perfezionato il procedimento di notifica …”. Esposti i principi di diritto regolatori della materia, va richiamato che sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, l' aveva evidenziato che l'imposizione Pt_1 contributiva relativa ai periodi 2012-2013-2014-2015-2016-2017 (I°, II°, III°, IV° trim.) era derivata da accertamento, il cui provvedimento era stato notificato in data 06.12.2017, nel rispetto dei termini di prescrizione. 9
È stato, parimenti, documentato che l'avviso di addebito è stato notificato in data 13.12.2018, sì che la prescrizione non era maturata alla data della notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 04.07.2022. Pertanto, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata la domanda proposta da , con cui è stato chiesto Controparte_1 dichiarare prescritto il credito portato dall'avviso di addebito n. 39420180003872139000 e dell'intimazione di pagamento n. 09420229003474489000 notificata il 04.07.2022.
6. L'accoglimento dell'appello principale impone la disamina dell'appello incidentale condizionato, con cui la ha riproposto le questioni, già oggetto del ricorso CP_1 introduttivo del giudizio di primo grado - annullamento dell'avviso di addebito per infondatezza della pretesa contributiva stante l'assenza dei presupposto legittimanti, vale a dire l'inesistenza dei requisiti per l'iscrizione nella gestione coltivatore diretto - non delibate dal Tribunale, perché ritenute assorbite dalla declaratoria di prescrizione. Ha affermato l'appellante incidentale che, con istanza rivolta all' , aveva chiesto di Pt_1 essere cancellata dalla gestione dei coltivatori diretti, non possedendo i requisiti diretti per svolgere detta attività ed era stata cancellata dalla gestione coltivatori diretti a far data del 17.05.2016. Tuttavia, neppure per gli anni precedenti al 2016 possedeva le caratteristiche ed i requisiti atti a giustificare la iscrizione nella gestione lavoratori agricoli autonomi. L' ha contestato anche tale motivo di opposizione, eccependone l'inammissibilità Pt_1 per inosservanza dei termini ex art. 24, c. 5, D. Leg.vo 46/99, posta l'assenza di opposizione all'avviso di addebito per ragioni di merito nel termine previsto, sì che la questione non era più esaminabile, rappresentando contestualmente che, stante l'avvenuta cessazione dell'attività con decorrenza 18.05.2016, l'Unità organizzativa competente dell' aveva Pt_1 provveduto all'annullamento dei periodi contributivi successivi a tale data. Osserva questa Corte, per quanto concernte il periodo antecedente alla cessazione dell'attività, che la Suprema Corte (Cass. 18256/2020) ha puntualizzato che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D. Lgs. comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, D.L. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente invero al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24,commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento 10
nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma). Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24, D. Lgs. n. 46 del 1999 (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016), ove si alleghi l'omessa notifica della cartella di pagamento e/o comunque degli atti presupposti, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. Il Tribunale, ritenendo viziata/inesistente la notifica dell'avviso di addebito eseguita il 13.12.2018 ha conferito alla proposta opposizione anche in funzione recuperatoria, affermando: “Il ricorso ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999 è, pertanto, ammissibile” (cfr. sentenza pag. 4). La sentenza emessa dal Tribunale è stata riformata da questa Corte, sì che, validamente notificato in data 13.12.2018 l'avviso di addebito, l'opposizione proposta al fine di far valere l'insussistenza dei presupposti per la pretesa impositiva costituisce un'opposizione ex art. 24, comma 5, D.Leg.vo 46/99, con conseguente necessità del rispetto dei termini di decadenza di 40 giorni. Spirato tale termine, la ricorrente era decaduta dal potere di opporre il merito della pretesa contributiva e non poteva più farlo, essendo decaduta, con il ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi il 15.07.2022, avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229003474489000 notificata il 04.07.2022. Tale opposizione, infatti, non poteva assolvere ad una funzione recuperatoria, posta la regolare notifica all'avviso di addebito n. 39420180003872139000, validamente perfezionata il 13.12.2018, con la conseguenza che l'omessa proposizione di opposizione entro il termine di 40 giorni fissato dall'art. 24 del D. Lgs. 46/1999, ha reso irretrattabile il titolo, precludendo l'esame di tutte le questioni di merito antecedenti alla sua formazione. La Suprema Corte, Cass. civ, sez. un., 17/11/2016, n. 23397, ha affermato che la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo. L'appello incidentale deve, dunque, essere rigettato. La reciproca soccombenza nel giudizio di primo grado determina a disporre la compensazione fra le parti delle spese di quel grado di giudizio, mentre l'integrale soccombenza dell'appellata/appellante incidentale impone la condanna Controparte_1 alla rifusione, in favore di e di , delle
[...] Pt_1 Controparte_2 spese di questo grado di giudizio, liquidate – valore € 28.412,96, applicando i minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte -, per ciascuna parte, in € 4.996,00, oltre accessori come per legge e oltre, per il solo appellante , € 64,50 per esborsi. Pt_1 Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del Parte_1 l.r.p.t., nei confronti di e di in Controparte_1 Controparte_2 persona del l.r.p.t., nonché sull'appello incidentale condizionato proposto da
[...]
, avverso la sentenza n. 267/2023 emessa dal Tribunale di Palmi, Controparte_1 11
pubblicata il 07.03.2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: 1. In accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da , con cui è stato chiesto Controparte_1 dichiarare prescritto il credito portato dall'avviso di addebito n. 39420180003872139000 e dall'intimazione di pagamento n. 09420229003474489000 notificata il 04.07.2022. 2. Rigetta l'appello incidentale proposto da . Controparte_1
3. Condanna alla rifusione delle spese di questo grado di Controparte_1 giudizio in favore di e di , liquidate per Pt_1 Controparte_2 ciascuna parte in complessivi € 4.996,00,00, oltre accessori come per legge e oltre, per il solo appellante , € 64,50 per esborsi. Pt_1
4. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti