Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 4485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4485 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
05.06.2025, disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al R.G. n. 27526/2024, avente ad oggetto: differenze retributive.
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Antonio Vincenzo Rullo e Giovanni Odilone ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Busto Arsizio (VA) alla via Ferraris n. 10.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via Arenaccia n. 67 presso lo studio dell'avv. Salvatore Maddalena che la rappresenta e difende.
RESISTENTE
CONCLUSIONI: dichiararsi cessata materia del contendere.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12.12.2024, premetteva di essere stato Parte_1 dipendente dal 14.09.2018 al 08.05.2021, con contratto a tempo indeterminato, dalla S.I.A
Società Italiana Acque S.R.L., con la qualifica di “impiegato” 4° livello come assistente tecnico, con periodo di prova di mesi 3, con CCNL edilizia-industria.
Lamentava, in sintesi, la mancata corresponsione di quanto dovuto a titolo di differenze
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T.F.R., così come analiticamente indicato in ricorso, per il periodo dal 14.09.2018 al
08.05.2021.
Tanto premesso, adiva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, la S.I.A Società Italiana Acque S.R.L, per accertare il rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società convenuta per il periodo indicato in ricorso e, per l'effetto, condannarla al pagamento in suo favore della somma di € 9.596,55 a titolo di differenze retributive e relativo t.f.r., e dell'importo di € 17.740,79 a titolo di straordinario, oltre interessi legali a far data dal 08.05.2021 sino all'effettivo soddisfo, ed alla regolarizzazione contributiva.
Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la si Controparte_2 costituiva tempestivamente in giudizio, contestando analiticamente tutte le differenze retributive richieste in ricorso.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, l'udienza del 05.06.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., in cui le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo sottoscritto il verbale conciliativo depositato telematicamente in data 04.06.2025.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino
2 al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004,
n.10478).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nella specie, le parti hanno concordemente dedotto di aver sottoscritto, nelle more del giudizio, un accordo conciliativo al fine di definire la presente controversia (cfr. verbale conciliativo allegato alle note del 04.06.2025).
Il che determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio in uno con l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
3. Residua la questione delle spese di lite.
Nel caso in esame, nel verbale conciliativo le parti hanno disciplinato anche il regime delle spese, liquidandole e ponendole a carico della società, con previsione della compensazione per la rimanente parte.
Pertanto, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporne, in questa sede, la compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 06.06.2025 Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
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