Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 05/06/2025, n. 1793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1793 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 01793/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00666/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 666 del 2025, proposto da
OS AI, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvio Motta, con domicilio digitale come da PEC di Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Via Vincenzo Giuffrida 37;
contro
Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell’Economia, Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC di Registri di Giustizia;
avverso
il silenzio-inadempimento delle Amministrazioni intimate sulla istanza dell’interessata in data 30 gennaio 2025, con cui la stessa ha sollecitato tali Amministrazioni a definire il procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, corrispondendo gli indennizzi ivi contemplati.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, notificato in data 28 marzo 2025, l’interessata ha contestato il silenzio-inadempimento delle Amministrazioni intimate sulla sua istanza in data 30 gennaio 2025, con cui la stessa ha sollecitato tali Amministrazione a definire il procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, corrispondendo gli indennizzi ivi contemplati.
Nel ricorso, in sintesi, si rappresenta in fatto e diritto quanto segue: a) la ricorrente agisce anche in qualità di erede di RO AR, deceduto nell’anno 2005, originario proprietario di un fondo sito nel Comune di Priolo Gargallo, il quale è stato occupato e trasformato irreversibilmente per la realizzare un etilenodotto destinato a scopi pubblici, senza che sia mai stata avviata una procedura di esproprio e senza che sia stata corrisposta dall’Amministrazione alcuna indennità; b) in data 30 gennaio 2025 la ricorrente ha diffidato formalmente le Amministrazioni intimate ad attivare e definire il procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001; c) le Amministrazioni, tuttavia, non hanno in alcun modo riscontrato l’istanza, né hanno avviato il procedimento.
Con memoria in data 5 maggio 2025 la ricorrente ha ribadito le proprie difese.
Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio e con memoria in data 9 maggio 2025 hanno svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) le Amministrazioni intimate difettano di legittimazione passiva; b) tra l'altro, secondo pacifica giurisprudenza, la Regione Sicilia, per quanto concerne l’attività amministrativa, non presenta una soggettività unitaria, facendo essa capo ai singoli Assessori, ai quali, nell’ambito delle rispettive funzioni, è attribuita una specifica competenza con rilevanza esterna, di talché ciascun assessore è legittimato a stare in giudizio per il ramo di attività amministrativa che a lui fa capo; c) nel caso in esame non si rinviene alcuna specifica rimostranza riferibile alle Amministrazioni intimate, che appaiono, quindi, estranee al giudizio.
Con memoria in data 15 maggio 2025 la ricorrente, nel ribadire le proprie difese, ha precisato, in particolare, che la Regione Sicilia ha utilizzato il fondo di cui si tratta, concedendolo a terzi per la realizzazione di oleodotti e percependo il relativo canone.
Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue: a) il presente giudizio concerne (esclusivamente) il contestato silenzio delle Amministrazioni intimate, non il merito della vicenda (inclusi i profili relativi alla legittimazione attiva del richiedente o alla legittimazione passiva dell’Amministrazione); b) a fronte di una richiesta del privato è legittimata passivamente nel giudizio avverso il silenzio l’Amministrazione cui l’istanza è rivolta, anche se l’istanza è stata indirizzata ad un Amministrazione che risulta giuridicamente estranea alla vicenda di cui si sollecita la definizione; c) se l’Amministrazione ritiene di non essere passivamente legittimata nella vicenda, deve semplicemente dirlo con apposito provvedimento, in quanto ciò è previso dall’art. 2 della legge n. 241/1990, formandosi altrimenti il silenzio-inadempimento; d) come infatti testualmente stabilito dal menzionato art. 2, la circostanza che l’istanza sia eventualmente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata (anche manifestamente) non esime l’Amministrazione dal pronunciarsi espressamente - con apposito atto amministrativo - sulla richiesta formulata dal privato; e) ciò deve avvenire mediante un atto amministrativo indirizzato al soggetto richiedente, non tramite memorie difensive rivolte al giudice.
Conseguentemente il ricorso è fondato e, per l’effetto, deve ordinarsi alle Amministrazioni intimate di pronunciarsi espressamente sulla richiesta dell’interessata nel termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche tenendo conto della particolare semplicità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie e ordina alle Amministrazioni intimate di pronunciarsi espressamente sulla richiesta della ricorrente nel termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore; 2) condanna le Amministrazioni intimate, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.100,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO