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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 2329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2329 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente rel./est -
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2991/2023 R.G., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 18.03.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
[...]
(P.IVA , in persona dell'amministratore e rappresentante legale pro Parte_1 P.IVA_1 tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Lepore (C.F. Parte_2
) presso il cui studio sito in Benevento alla via dei Bersaglieri n. 2 è C.F._1 elettivamente domiciliata (pec: Email_1
APPELLANTE
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Alberto CP_1 C.F._2
Mignone (C.F. ) presso il cui studio sito in Benevento al Viale A. Mellusi C.F._3
n. 3 è elettivamente domiciliato (pec: Email_2 APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza n. 1114/2023 del 17/05/2023 del Tribunale di Benevento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 05.04.2019 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di CP_1
Benevento, la d'ora in avanti solo , per Controparte_2 Pt_1 ottenere il pagamento del saldo delle competenze maturate per l'attività professionale prestata in favore della società convenuta, dal 2012 al gennaio 2018, chiedendo la condanna della stessa al pagamento della complessiva somma di euro 17.543,28, al lordo della ritenuta d'acconto come per legge , o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi.
Il esponeva di aver curato, a far data dal 2001, l'attività di consulenza di lavoro della CP_1 società deducendo di essersi occupato della redazione dei cedolini paga dei dipendenti di Pt_1 parte convenuta, con annessa trasmissione agli uffici competenti e, altresì, di aver curato pratiche di contezioso tributario. L'attore, al riguardo, allegava una serie di documenti che avrebbero attestato la veridicità delle prestazioni svolte e dedotte in giudizio, segnatamente: delega per l'abilitazione ai servizi telematici INPS del 02/01/2009, cedolini paga annualità 2012-2017, comunicazioni assunzioni/cessazioni lavoratori dipendenti, fatture n. 15/2007 e n. 38/2011, avviso commissione tributaria regionale, richiesta di pagamento con annessa parcella n. 1/2018.
Premesso di aver ricevuto i pagamenti sino al 2011, seppur con ritardo, il in data CP_1
13.01.2018, comunicava alla l'interruzione dello svolgimento delle citate prestazioni di Pt_1 consulenza, inviando contestuale richiesta di liquidazione delle competenze maturate per l'attività professionale svolta dal 2012 al gennaio 2018, allegando la parcella n. 1/2018 pari ad euro
17.543,28.
Radicatasi la lite, con comparsa del 24.06.2019, la società convenuta si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'avvenuta prescrizione del credito azionato e, altresì, chiedeva il mutamento del rito da ordinario a sommario ex art. 702 bis c.p.c.; nel merito, resisteva alla domanda, chiedendone il rigetto.
La causa era istruita con prova testimoniale e, in corso di giudizio (in specie in sede di comparsa conclusionale), la alla luce delle dichiarazioni emerse dalla testimonianza di Pt_1 [...]
eccepiva altresì il difetto di legittimazione attiva dell'attore. In particolare, deduceva che Tes_1 il teste escusso esponeva che la consulenza veniva svolta dalla , e Controparte_3
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2991/2023 r.g. – sentenza – pagina 2 di 10 non direttamente dal che ne era un socio;
eccezione tempestivamente contestata da CP_1 parte attrice nelle memorie di replica.
La causa veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale l'adito Tribunale accoglieva la domanda proposta da parte attrice e, per l'effetto, condannava la al Pt_1 pagamento, in favore del dott. , dell'importo di euro 17.543,28, al lordo della CP_1 ritenuta d'acconto, oltre interessi e spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.501,00, oltre accessori come per legge.
Sull'eccepito difetto di legittimazione attiva di parte attrice, il primo giudice riteneva che detta eccezione si fondasse esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal teste attoreo all'udienza del 12.5.2022 orbene, trattasi chiaramente delle dichiarazioni rese dal teste all'inizio della prova testimoniale, formulate con il mero intento di identificarlo nel rispetto dell'art. 252 c.p.c., oltretutto, precisava il Tribunale che dalle citate dichiarazioni nulla è dato evincere in ordine alla sussistenza di detta società cooperativa già all'epoca dei fatti ed, in ogni caso, dalle successive dichiarazioni testimoniali e dalla documentazione allegata all'atto di citazione si evinceva che l'incarico era stato affidato specificamente all'odierno attore e – del resto – nessuna contestazione veniva sollevata dalla convenuta in ordine alla legittimazione attiva, prima dell'escussione testimoniale (cfr. pag. 3 sentenza di primo grado).
Il giudice di prime cure, sempre in via preliminare, rigettava, altresì, l'eccezione di prescrizione presuntiva articolata dalla ritenendo che, in conformità della giurisprudenza di legittimità, Pt_1 il debitore che nega l'esistenza del credito non può avvalersi della siffatta eccezione, poiché in contrasto con la presunzione di adempimento dell'obbligazione.
Nel merito, sulla base della documentazione prodotta dal riteneva il credito provato, al CP_1 contrario, deduceva che sarebbe stato onere del convenuto/debitore fornire la prova della sua intervenuta estinzione;
nessuna prova, né orale, né documentale – invece – veniva fornita dall'odierna convenuta in ordine ai riferiti pagamenti in contanti (cfr. pag. 5 sentenza di primo grado).
Avverso la citata pronuncia, con citazione del 16.06.2023, proponeva tempestivo appello la società deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle Pt_1 conclusioni rassegnate in primo grado.
Insisteva sulla mancata prova della titolarità del presunto creditore deducendo, pertanto, l'erroneo rigetto dell'eccezione di legittimazione attiva sollevata in primo grado.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2991/2023 r.g. – sentenza – pagina 3 di 10 Parimenti contestava il mancato accoglimento della sollevata eccezione di prescrizione presuntiva assumendo, sul punto, che la contestazione del quantum richiesto dall'originario attore rappresentava unicamente una mera difesa e, pertanto, non poteva essere presa in considerazione ai fini della valutazione sulla fondatezza della siffatta eccezione.
Con il proposto gravame, l'appellante lamentava, altresì, l'importo riconosciuto in favore dell'appellato, esponendo che le competenze che il poteva in ipotesi richiedere per l'attività svolta e CP_1 superata l'eccezione di prescrizione è – di norma - inferiore a complessivi 8.000 euro per l'intero periodo da lui richiesto in pagamento (cfr. pag. 8 atto di appello).
Con comparsa del 10.12.2023 si costituiva in giudizio l'appellato resistendo al gravame CP_1
e concludendo per il rigetto.
La causa veniva rinviata all'udienza del 18.03.2025 per la rimessione in decisione, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali. All'esito era rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la statuizione di prime cure laddove il
Tribunale ha rigettato l'eccezione di legittimazione attiva dell'originario attore sollevata dalla società convenuta, a seguito delle dichiarazioni rese all'udienza del 12.5.2022 dal teste
[...] che, in sede di prova testimoniale, ha esposto “di essere dipendente dello studio commerciale Tes_1 di cui il è socio ed egli stesso il suo diretto collaboratore”. CP_3 Parte_3 CP_1
Ritiene tale dichiarazione una prova del fatto che il rapporto professionale dedotto in giudizio era in essere tra la e la società cooperativa, richiamando, a suffragio di tale deduzione, la Pt_1 documentazione versata in atti dallo stesso in particolare il documento n. 9, che CP_1 attesterebbe una corrispondenza a mezzo mail tra il (legale rappresentante della società CP_4 appellante) e la Parte_4
Sul punto assume che è del tutto evidente che il utilizza per i rapporti con i clienti tra cui il CP_1 Pt_2 la mail della che appare essere unica titolare del rapporto professionista – cliente, e di Controparte_3 cui, appunto, il teste è dipendente (cfr. pag. 4 atto di appello). Testimone_1
In sintesi, la sostiene che, sulla base delle risultanze testimoniali e dalla documentazione Pt_1 acquisita agli atti, il rapporto professionale intercorresse con la e Controparte_3 non direttamente con il dott. il quale ne rivestiva esclusivamente la qualità di socio, CP_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2991/2023 r.g. – sentenza – pagina 4 di 10 deducendo, dunque, che non vi è prova della piena titolarità e legittimazione attiva dell'attore (cfr. pag. 5 atto di appello).
La doglianza è infondata.
La complessiva documentazione prodotta nel giudizio di primo grado sconfessa, ancora una volta, quanto sostenuto dall'appellante.
Ed invero risulta provato che l'incarico professionale è stato conferito esclusivamente al dott.
come attestato dalla delega INPS del 2 gennaio 2009. Inoltre, le fatture allegate CP_1
n. 15 del 18 giugno 2017 e n. 38 del 30 dicembre 2011 sono state emesse con l'intestazione
”, senza che la società abbia Parte_5 Pt_1 mai sollevato obiezioni, né in primo grado né nel presente giudizio.
Per giunta con giusta osservazione il primo giudice desume che delle dichiarazioni rese dal teste all'inizio della prova testimoniale, formulate con il mero intento di identificarlo nel rispetto dell'art. 252 c.p.c.; dalle citate dichiarazioni – in altri termini – è possibile solo evincere che alla data del 12.5.2022 (data di escussione del teste) egli era dipendente del predetto studio commerciale, di cui l'odierno attore è socio, ma nulla è dato evincere in ordine alla sussistenza di detta società cooperativa già all'epoca dei fatti (cfr. pag. 3 sentenza di primo grado).
In conclusione, l'impianto argomentativo dell'impugnata sentenza non merita censura nella parte in cui ha riconosciuto provata la legittimazione attiva dell'appellato ad agire in giudizio. CP_1
Con il secondo motivo di appello la società deduce l'erroneità della sentenza di prime Pt_1 cure, nella parte in cui il Tribunale, rigettando l'eccezione di prescrizione presuntiva articolata dalla stessa ai sensi dell'art. 2956 c.c, così ha testualmente argomentato: occorre rigettare anche
l'eccezione di prescrizione presuntiva articolata dalla convenuta ai sensi dell'art. 2956 c.c., alla luce del chiaro disposto dell'art. 2959 c.c., del comportamento tenuto dalla parte nel presente giudizio la prescrizione presuntiva poggia sulla presunzione che un determinato credito sia stato pagato, della condivisibile giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, secondo la quale Il debitore che neghi l'esistenza del credito, ovvero l'esecuzione delle prestazioni sulle quali si basa la relativa pretesa, non può avvalersi dell'eccezione di prescrizione presuntiva, poiché tali difese risultano incompatibili con la "ratio" dell'istituto, fondato sulla presunzione che, una volta decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore, il debito sia stato pagato”.
Sul punto l'odierna appellante assume che, già in sede di comparsa di costituzione di primo grado, ha confermato l'esistenza di un regolare rapporto professionale con il dott. CP_1 precisando, tuttavia, di aver corrisposto i compensi dovuti mediante pagamenti in contanti, in
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2991/2023 r.g. – sentenza – pagina 5 di 10 considerazione del fatto che i rapporti economici tra le parti erano abitualmente regolati in tale modalità.
Chiarisce che la contestazione sul quantum richiesto ed ottenuto in primo grado dall'appellante, debba essere cristallizzata in una mera alternativa difensiva.
In conclusione, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la società negava l'esistenza del Pt_1 rapporto professionale con il dott. e, altresì, nel considerare che la contestazione del CP_1 quantum debeatur, sollevata in sede difensiva, integri una situazione di incompatibilità con la ratio dell'istituto invocato ex art. 2956 c.c.
Anche tale motivo è infondato.
La premessa concettuale è che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte,
l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile anche in caso di contestazione dell'entità del credito.
Sul punto, giova menzionare un recente arresto della giurisprudenza di legittimità, secondo cui siffatta eccezione deve essere rigettata qualora il debitore ammetta, anche implicitamente, di non aver effettuato il pagamento, poiché tale ammissione è incompatibile con i presupposti della relativa presunzione. In particolare, sono considerate circostanze sintomatiche del mancato pagamento e quindi contrastanti con la prescrizione presuntiva: la contestazione da parte del debitore di dover pagare in tutto o in parte il debito, l'affermazione che il soggetto obbligato sia un terzo, nonché l'ammissione di aver ricevuto richieste di pagamento che sono state rifiutate o contestate. Tali condotte difensive presuppongono infatti il riconoscimento dell'obbligazione e la conferma, anche implicita, del mancato adempimento, risultando pertanto logicamente incompatibili con l'istituto della prescrizione presuntiva che si fonda invece sulla presunzione dell'avvenuto pagamento (Cass. Civ. ordinanza n. 28305 del 15 ottobre 2021).
Nel caso in esame l'odierna appellante, sia nel giudizio di primo grado che in sede di gravame, contesta l'importo di euro 17.543,28 richiesto dal consulente a titolo di spettanze professionali e, di contro, ne stabilisce il presunto corretto compenso. Sul punto, giova indicare quanto sostenuto dalla difesa della sproporzionate appaiono le somme richieste alla luce dell'attività svolta dal Pt_1 PE
…Con un semplice calcolo aritmetico, seppur approssimativo, le competenze che il poteva richiedere a PE voler prendere per buona la documentazione depositata è – di norma – inferiore a complessivi 8.000,00 euro per
l'intero periodo da lui richiesto in pagamento (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione di primo grado e pag.
8 atto di appello).
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2991/2023 r.g. – sentenza – pagina 6 di 10 Ciò premesso, la pronuncia gravata è coerente con l'insegnamento giurisprudenziale, a cui il
Collegio ritiene di dover aderire, in base al quale, il debitore che contesti anche solo parzialmente l'esistenza o l'entità del credito non può avvalersi della presunzione di adempimento di cui all'art. 2959 c.c., in quanto tale contestazione è sintomatica del mancato pagamento e, pertanto, contrasta con i presupposti della prescrizione presuntiva. Il giudice di merito, nel valutare la prova dell'attività professionale svolta e della congruità del compenso richiesto, esercita un apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, salvo i rigorosi limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (Cass. Civ. ordinanza n. 24077 del 26 settembre 2019).
In altri termini, la prescrizione presuntiva è incompatibile con qualunque comportamento del debitore che configuri, anche indirettamente, riconoscimento della mancata estinzione dell'obbligazione dedotta dal creditore, come in caso di contestazione dell'entità del credito.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, assolutamente univoche, nel caso in esame, senz'altro non ricorrono i presupposti per l'accoglimento del motivo di gravame.
In conclusione, priva di rilevo risulta l'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2959 c.c. sollevata dall'odierna appellante e, pertanto, la pronuncia di prime cure non merita censura laddove ne ha disposto il rigetto.
Con il terzo motivo di appello la censura l'importo liquidato dal primo giudice al Pt_1
ritenendolo spropositato. Sul punto assume che le competenze che il poteva in ipotesi CP_1 CP_1 richiedere per l'attività svolta e superata l'eccezione di prescrizione è – di norma - inferiore a complessivi 8.000 euro per l'intero periodo da lui richiesto in pagamento (cfr. pag. 8 atto di appello).
La doglianza è infondata.
E' d'uopo chiarire che in tema di contestazione sul quantum preteso a titolo di prestazioni professionali, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. (onere della prova) e art. 115, comma 1, c.p.c. (criterio di non contestazione), il debitore: a) ha l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa muova da un conteggio preciso e dettagliato;
b) mentre può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri, che, vale a dire, l'importo richiesto è quello dovuto, sulla base della convenzione delle
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2991/2023 r.g. – sentenza – pagina 7 di 10 parti, delle tariffe professionali applicabili o degli usi, ai sensi dell'art. 2225, c.c. (cfr. Cass. Civ. n.
37788 del 1° dicembre 2021).
Ed invero la violazione dell'onere, imposto al convenuto (articolo 167 c.p.c.) di prendere posizione in maniera specifica e non limitarsi ad una generica contestazione, ha come conseguenza che non solo l'attore viene esonerato dalla prova del fatto non contestato, ma che non è ammessa una contestazione specifica successiva, ossia fuori termine (cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 27624 del 3 dicembre 2020).
In altri termini, secondo la giurisprudenza di legittimità, la contestazione del quantum non può essere trattata in modo superficiale. Anche se si contesta l'esistenza del credito in radice, è necessario comunque esaminare ed eccepire i calcoli specifici utilizzati per determinare l'ammontare del debito. La mancanza di una contestazione specifica consente al giudice di ritenere consolidato l'importo richiesto.
Nel caso in esame, va rilevato il deficit argomentativo della prospettazione della società appellante, che si limita ad indicare l'eventuale importo spettante al consulente, quantificandolo in una generica somma inferiore a complessivi euro 8.000,00, a fronte di euro 17.543,28 indicati in parcella dal senza, tuttavia, individuare specificamente gli elementi del calcolo CP_1 contestati.
Nulla deduce al fine di dimostrare in cosa l'importo preteso dalla controparte sarebbe errato o eccessivo, concludendo per una contestazione generica.
Di contro parte appellata ha versato in atti una precipua documentazione comprovante quanto dedotto in giudizio, segnatamente: delega per l'abilitazione ai servizi telematici INPS del
02/01/2009, cedolini paga 2012- 2017, comunicazioni di assunzioni/cessazione dei lavoratori ed il preavviso di parcella del 13.01.2018, in cui ha indicato minuziosamente tutte le voci, comprensive di relative tariffe, per cui ha richiesto il pagamento.
Oltretutto, come correttamente osservato dal Tribunale, con valutazione che la Corte fa propria, emerge la corrispondenza tra quanto indicato nelle fatture allegate (già regolarmente pagate) e quanto indicato nel preavviso di parcella: in tutti e 3 i documenti, infatti, era dato leggere che il totale era stato determinato calcolando
€ 26,00 per ogni cedolino, € 50,00 per ogni comunicazione ed € 250,00 per ogni chiusura (con CP_5 leggeri aumenti dal 2015) (cfr. pagg.
3-4 sentenza di primo grado).
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2991/2023 r.g. – sentenza – pagina 8 di 10 Da ultimo, deve ribadirsi, che le risultanze testimoniali emerse dall'escussione della prova orale, articolata dalla sola originaria parte attrice, confermano quanto sostenuto dal consulente, nel senso del mancato saldo delle spettanze da quest'ultimo maturate.
In definitiva la generica prospettazione dell'appellante non appare idonea a neutralizzare la pretesa azionata dal generando un difetto di prova in capo al debitore. CP_1
Pertanto, per le ragioni sovra esposte, il giudice di prime cure ha con giusta ragione dedotto che a fronte della esaustiva prova fornita dall'attore in ordine all'effettiva debenza delle somme nei termini richiesti, sarebbe stato onere del convenuto/debitore fornire la prova della sua intervenuta estinzione;
nessuna prova, né orale, né documentale – invece – veniva fornita dall'odierna convenuta in ordine ai riferiti pagamenti in contanti…La domanda attorea, quindi, merita pieno accoglimento e la parte convenuta dovrà essere condannata anche al pagamento degli interessi come richiesti dall'attore (cfr. pag 5 sentenza di primo grado).
In conclusione, per tutto quanto sin qui evidenziato, l'appello deve essere rigettato, e la sentenza di prime cure deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, nei valori minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 ad € 26.001,00), avuto riguardo alla non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta dalla parte appellata, con attribuzione al difensore avv. Alberto Mignone dichiaratosi antistatario.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU.
3774/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore dell'appellato liquidandole in euro 2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in CP_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2991/2023 r.g. – sentenza – pagina 9 di 10 misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario, avv. Alberto Mignone;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento, in solido, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 9 maggio 2025
Il Presidente estensore dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2991/2023 r.g. – sentenza – pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente rel./est -
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2991/2023 R.G., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 18.03.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
[...]
(P.IVA , in persona dell'amministratore e rappresentante legale pro Parte_1 P.IVA_1 tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Lepore (C.F. Parte_2
) presso il cui studio sito in Benevento alla via dei Bersaglieri n. 2 è C.F._1 elettivamente domiciliata (pec: Email_1
APPELLANTE
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Alberto CP_1 C.F._2
Mignone (C.F. ) presso il cui studio sito in Benevento al Viale A. Mellusi C.F._3
n. 3 è elettivamente domiciliato (pec: Email_2 APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza n. 1114/2023 del 17/05/2023 del Tribunale di Benevento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 05.04.2019 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di CP_1
Benevento, la d'ora in avanti solo , per Controparte_2 Pt_1 ottenere il pagamento del saldo delle competenze maturate per l'attività professionale prestata in favore della società convenuta, dal 2012 al gennaio 2018, chiedendo la condanna della stessa al pagamento della complessiva somma di euro 17.543,28, al lordo della ritenuta d'acconto come per legge , o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi.
Il esponeva di aver curato, a far data dal 2001, l'attività di consulenza di lavoro della CP_1 società deducendo di essersi occupato della redazione dei cedolini paga dei dipendenti di Pt_1 parte convenuta, con annessa trasmissione agli uffici competenti e, altresì, di aver curato pratiche di contezioso tributario. L'attore, al riguardo, allegava una serie di documenti che avrebbero attestato la veridicità delle prestazioni svolte e dedotte in giudizio, segnatamente: delega per l'abilitazione ai servizi telematici INPS del 02/01/2009, cedolini paga annualità 2012-2017, comunicazioni assunzioni/cessazioni lavoratori dipendenti, fatture n. 15/2007 e n. 38/2011, avviso commissione tributaria regionale, richiesta di pagamento con annessa parcella n. 1/2018.
Premesso di aver ricevuto i pagamenti sino al 2011, seppur con ritardo, il in data CP_1
13.01.2018, comunicava alla l'interruzione dello svolgimento delle citate prestazioni di Pt_1 consulenza, inviando contestuale richiesta di liquidazione delle competenze maturate per l'attività professionale svolta dal 2012 al gennaio 2018, allegando la parcella n. 1/2018 pari ad euro
17.543,28.
Radicatasi la lite, con comparsa del 24.06.2019, la società convenuta si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'avvenuta prescrizione del credito azionato e, altresì, chiedeva il mutamento del rito da ordinario a sommario ex art. 702 bis c.p.c.; nel merito, resisteva alla domanda, chiedendone il rigetto.
La causa era istruita con prova testimoniale e, in corso di giudizio (in specie in sede di comparsa conclusionale), la alla luce delle dichiarazioni emerse dalla testimonianza di Pt_1 [...]
eccepiva altresì il difetto di legittimazione attiva dell'attore. In particolare, deduceva che Tes_1 il teste escusso esponeva che la consulenza veniva svolta dalla , e Controparte_3
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2991/2023 r.g. – sentenza – pagina 2 di 10 non direttamente dal che ne era un socio;
eccezione tempestivamente contestata da CP_1 parte attrice nelle memorie di replica.
La causa veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale l'adito Tribunale accoglieva la domanda proposta da parte attrice e, per l'effetto, condannava la al Pt_1 pagamento, in favore del dott. , dell'importo di euro 17.543,28, al lordo della CP_1 ritenuta d'acconto, oltre interessi e spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.501,00, oltre accessori come per legge.
Sull'eccepito difetto di legittimazione attiva di parte attrice, il primo giudice riteneva che detta eccezione si fondasse esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal teste attoreo all'udienza del 12.5.2022 orbene, trattasi chiaramente delle dichiarazioni rese dal teste all'inizio della prova testimoniale, formulate con il mero intento di identificarlo nel rispetto dell'art. 252 c.p.c., oltretutto, precisava il Tribunale che dalle citate dichiarazioni nulla è dato evincere in ordine alla sussistenza di detta società cooperativa già all'epoca dei fatti ed, in ogni caso, dalle successive dichiarazioni testimoniali e dalla documentazione allegata all'atto di citazione si evinceva che l'incarico era stato affidato specificamente all'odierno attore e – del resto – nessuna contestazione veniva sollevata dalla convenuta in ordine alla legittimazione attiva, prima dell'escussione testimoniale (cfr. pag. 3 sentenza di primo grado).
Il giudice di prime cure, sempre in via preliminare, rigettava, altresì, l'eccezione di prescrizione presuntiva articolata dalla ritenendo che, in conformità della giurisprudenza di legittimità, Pt_1 il debitore che nega l'esistenza del credito non può avvalersi della siffatta eccezione, poiché in contrasto con la presunzione di adempimento dell'obbligazione.
Nel merito, sulla base della documentazione prodotta dal riteneva il credito provato, al CP_1 contrario, deduceva che sarebbe stato onere del convenuto/debitore fornire la prova della sua intervenuta estinzione;
nessuna prova, né orale, né documentale – invece – veniva fornita dall'odierna convenuta in ordine ai riferiti pagamenti in contanti (cfr. pag. 5 sentenza di primo grado).
Avverso la citata pronuncia, con citazione del 16.06.2023, proponeva tempestivo appello la società deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle Pt_1 conclusioni rassegnate in primo grado.
Insisteva sulla mancata prova della titolarità del presunto creditore deducendo, pertanto, l'erroneo rigetto dell'eccezione di legittimazione attiva sollevata in primo grado.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2991/2023 r.g. – sentenza – pagina 3 di 10 Parimenti contestava il mancato accoglimento della sollevata eccezione di prescrizione presuntiva assumendo, sul punto, che la contestazione del quantum richiesto dall'originario attore rappresentava unicamente una mera difesa e, pertanto, non poteva essere presa in considerazione ai fini della valutazione sulla fondatezza della siffatta eccezione.
Con il proposto gravame, l'appellante lamentava, altresì, l'importo riconosciuto in favore dell'appellato, esponendo che le competenze che il poteva in ipotesi richiedere per l'attività svolta e CP_1 superata l'eccezione di prescrizione è – di norma - inferiore a complessivi 8.000 euro per l'intero periodo da lui richiesto in pagamento (cfr. pag. 8 atto di appello).
Con comparsa del 10.12.2023 si costituiva in giudizio l'appellato resistendo al gravame CP_1
e concludendo per il rigetto.
La causa veniva rinviata all'udienza del 18.03.2025 per la rimessione in decisione, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali. All'esito era rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la statuizione di prime cure laddove il
Tribunale ha rigettato l'eccezione di legittimazione attiva dell'originario attore sollevata dalla società convenuta, a seguito delle dichiarazioni rese all'udienza del 12.5.2022 dal teste
[...] che, in sede di prova testimoniale, ha esposto “di essere dipendente dello studio commerciale Tes_1 di cui il è socio ed egli stesso il suo diretto collaboratore”. CP_3 Parte_3 CP_1
Ritiene tale dichiarazione una prova del fatto che il rapporto professionale dedotto in giudizio era in essere tra la e la società cooperativa, richiamando, a suffragio di tale deduzione, la Pt_1 documentazione versata in atti dallo stesso in particolare il documento n. 9, che CP_1 attesterebbe una corrispondenza a mezzo mail tra il (legale rappresentante della società CP_4 appellante) e la Parte_4
Sul punto assume che è del tutto evidente che il utilizza per i rapporti con i clienti tra cui il CP_1 Pt_2 la mail della che appare essere unica titolare del rapporto professionista – cliente, e di Controparte_3 cui, appunto, il teste è dipendente (cfr. pag. 4 atto di appello). Testimone_1
In sintesi, la sostiene che, sulla base delle risultanze testimoniali e dalla documentazione Pt_1 acquisita agli atti, il rapporto professionale intercorresse con la e Controparte_3 non direttamente con il dott. il quale ne rivestiva esclusivamente la qualità di socio, CP_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2991/2023 r.g. – sentenza – pagina 4 di 10 deducendo, dunque, che non vi è prova della piena titolarità e legittimazione attiva dell'attore (cfr. pag. 5 atto di appello).
La doglianza è infondata.
La complessiva documentazione prodotta nel giudizio di primo grado sconfessa, ancora una volta, quanto sostenuto dall'appellante.
Ed invero risulta provato che l'incarico professionale è stato conferito esclusivamente al dott.
come attestato dalla delega INPS del 2 gennaio 2009. Inoltre, le fatture allegate CP_1
n. 15 del 18 giugno 2017 e n. 38 del 30 dicembre 2011 sono state emesse con l'intestazione
”, senza che la società abbia Parte_5 Pt_1 mai sollevato obiezioni, né in primo grado né nel presente giudizio.
Per giunta con giusta osservazione il primo giudice desume che delle dichiarazioni rese dal teste all'inizio della prova testimoniale, formulate con il mero intento di identificarlo nel rispetto dell'art. 252 c.p.c.; dalle citate dichiarazioni – in altri termini – è possibile solo evincere che alla data del 12.5.2022 (data di escussione del teste) egli era dipendente del predetto studio commerciale, di cui l'odierno attore è socio, ma nulla è dato evincere in ordine alla sussistenza di detta società cooperativa già all'epoca dei fatti (cfr. pag. 3 sentenza di primo grado).
In conclusione, l'impianto argomentativo dell'impugnata sentenza non merita censura nella parte in cui ha riconosciuto provata la legittimazione attiva dell'appellato ad agire in giudizio. CP_1
Con il secondo motivo di appello la società deduce l'erroneità della sentenza di prime Pt_1 cure, nella parte in cui il Tribunale, rigettando l'eccezione di prescrizione presuntiva articolata dalla stessa ai sensi dell'art. 2956 c.c, così ha testualmente argomentato: occorre rigettare anche
l'eccezione di prescrizione presuntiva articolata dalla convenuta ai sensi dell'art. 2956 c.c., alla luce del chiaro disposto dell'art. 2959 c.c., del comportamento tenuto dalla parte nel presente giudizio la prescrizione presuntiva poggia sulla presunzione che un determinato credito sia stato pagato, della condivisibile giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, secondo la quale Il debitore che neghi l'esistenza del credito, ovvero l'esecuzione delle prestazioni sulle quali si basa la relativa pretesa, non può avvalersi dell'eccezione di prescrizione presuntiva, poiché tali difese risultano incompatibili con la "ratio" dell'istituto, fondato sulla presunzione che, una volta decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore, il debito sia stato pagato”.
Sul punto l'odierna appellante assume che, già in sede di comparsa di costituzione di primo grado, ha confermato l'esistenza di un regolare rapporto professionale con il dott. CP_1 precisando, tuttavia, di aver corrisposto i compensi dovuti mediante pagamenti in contanti, in
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2991/2023 r.g. – sentenza – pagina 5 di 10 considerazione del fatto che i rapporti economici tra le parti erano abitualmente regolati in tale modalità.
Chiarisce che la contestazione sul quantum richiesto ed ottenuto in primo grado dall'appellante, debba essere cristallizzata in una mera alternativa difensiva.
In conclusione, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la società negava l'esistenza del Pt_1 rapporto professionale con il dott. e, altresì, nel considerare che la contestazione del CP_1 quantum debeatur, sollevata in sede difensiva, integri una situazione di incompatibilità con la ratio dell'istituto invocato ex art. 2956 c.c.
Anche tale motivo è infondato.
La premessa concettuale è che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte,
l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile anche in caso di contestazione dell'entità del credito.
Sul punto, giova menzionare un recente arresto della giurisprudenza di legittimità, secondo cui siffatta eccezione deve essere rigettata qualora il debitore ammetta, anche implicitamente, di non aver effettuato il pagamento, poiché tale ammissione è incompatibile con i presupposti della relativa presunzione. In particolare, sono considerate circostanze sintomatiche del mancato pagamento e quindi contrastanti con la prescrizione presuntiva: la contestazione da parte del debitore di dover pagare in tutto o in parte il debito, l'affermazione che il soggetto obbligato sia un terzo, nonché l'ammissione di aver ricevuto richieste di pagamento che sono state rifiutate o contestate. Tali condotte difensive presuppongono infatti il riconoscimento dell'obbligazione e la conferma, anche implicita, del mancato adempimento, risultando pertanto logicamente incompatibili con l'istituto della prescrizione presuntiva che si fonda invece sulla presunzione dell'avvenuto pagamento (Cass. Civ. ordinanza n. 28305 del 15 ottobre 2021).
Nel caso in esame l'odierna appellante, sia nel giudizio di primo grado che in sede di gravame, contesta l'importo di euro 17.543,28 richiesto dal consulente a titolo di spettanze professionali e, di contro, ne stabilisce il presunto corretto compenso. Sul punto, giova indicare quanto sostenuto dalla difesa della sproporzionate appaiono le somme richieste alla luce dell'attività svolta dal Pt_1 PE
…Con un semplice calcolo aritmetico, seppur approssimativo, le competenze che il poteva richiedere a PE voler prendere per buona la documentazione depositata è – di norma – inferiore a complessivi 8.000,00 euro per
l'intero periodo da lui richiesto in pagamento (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione di primo grado e pag.
8 atto di appello).
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2991/2023 r.g. – sentenza – pagina 6 di 10 Ciò premesso, la pronuncia gravata è coerente con l'insegnamento giurisprudenziale, a cui il
Collegio ritiene di dover aderire, in base al quale, il debitore che contesti anche solo parzialmente l'esistenza o l'entità del credito non può avvalersi della presunzione di adempimento di cui all'art. 2959 c.c., in quanto tale contestazione è sintomatica del mancato pagamento e, pertanto, contrasta con i presupposti della prescrizione presuntiva. Il giudice di merito, nel valutare la prova dell'attività professionale svolta e della congruità del compenso richiesto, esercita un apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, salvo i rigorosi limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (Cass. Civ. ordinanza n. 24077 del 26 settembre 2019).
In altri termini, la prescrizione presuntiva è incompatibile con qualunque comportamento del debitore che configuri, anche indirettamente, riconoscimento della mancata estinzione dell'obbligazione dedotta dal creditore, come in caso di contestazione dell'entità del credito.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, assolutamente univoche, nel caso in esame, senz'altro non ricorrono i presupposti per l'accoglimento del motivo di gravame.
In conclusione, priva di rilevo risulta l'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2959 c.c. sollevata dall'odierna appellante e, pertanto, la pronuncia di prime cure non merita censura laddove ne ha disposto il rigetto.
Con il terzo motivo di appello la censura l'importo liquidato dal primo giudice al Pt_1
ritenendolo spropositato. Sul punto assume che le competenze che il poteva in ipotesi CP_1 CP_1 richiedere per l'attività svolta e superata l'eccezione di prescrizione è – di norma - inferiore a complessivi 8.000 euro per l'intero periodo da lui richiesto in pagamento (cfr. pag. 8 atto di appello).
La doglianza è infondata.
E' d'uopo chiarire che in tema di contestazione sul quantum preteso a titolo di prestazioni professionali, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. (onere della prova) e art. 115, comma 1, c.p.c. (criterio di non contestazione), il debitore: a) ha l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa muova da un conteggio preciso e dettagliato;
b) mentre può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri, che, vale a dire, l'importo richiesto è quello dovuto, sulla base della convenzione delle
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2991/2023 r.g. – sentenza – pagina 7 di 10 parti, delle tariffe professionali applicabili o degli usi, ai sensi dell'art. 2225, c.c. (cfr. Cass. Civ. n.
37788 del 1° dicembre 2021).
Ed invero la violazione dell'onere, imposto al convenuto (articolo 167 c.p.c.) di prendere posizione in maniera specifica e non limitarsi ad una generica contestazione, ha come conseguenza che non solo l'attore viene esonerato dalla prova del fatto non contestato, ma che non è ammessa una contestazione specifica successiva, ossia fuori termine (cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 27624 del 3 dicembre 2020).
In altri termini, secondo la giurisprudenza di legittimità, la contestazione del quantum non può essere trattata in modo superficiale. Anche se si contesta l'esistenza del credito in radice, è necessario comunque esaminare ed eccepire i calcoli specifici utilizzati per determinare l'ammontare del debito. La mancanza di una contestazione specifica consente al giudice di ritenere consolidato l'importo richiesto.
Nel caso in esame, va rilevato il deficit argomentativo della prospettazione della società appellante, che si limita ad indicare l'eventuale importo spettante al consulente, quantificandolo in una generica somma inferiore a complessivi euro 8.000,00, a fronte di euro 17.543,28 indicati in parcella dal senza, tuttavia, individuare specificamente gli elementi del calcolo CP_1 contestati.
Nulla deduce al fine di dimostrare in cosa l'importo preteso dalla controparte sarebbe errato o eccessivo, concludendo per una contestazione generica.
Di contro parte appellata ha versato in atti una precipua documentazione comprovante quanto dedotto in giudizio, segnatamente: delega per l'abilitazione ai servizi telematici INPS del
02/01/2009, cedolini paga 2012- 2017, comunicazioni di assunzioni/cessazione dei lavoratori ed il preavviso di parcella del 13.01.2018, in cui ha indicato minuziosamente tutte le voci, comprensive di relative tariffe, per cui ha richiesto il pagamento.
Oltretutto, come correttamente osservato dal Tribunale, con valutazione che la Corte fa propria, emerge la corrispondenza tra quanto indicato nelle fatture allegate (già regolarmente pagate) e quanto indicato nel preavviso di parcella: in tutti e 3 i documenti, infatti, era dato leggere che il totale era stato determinato calcolando
€ 26,00 per ogni cedolino, € 50,00 per ogni comunicazione ed € 250,00 per ogni chiusura (con CP_5 leggeri aumenti dal 2015) (cfr. pagg.
3-4 sentenza di primo grado).
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2991/2023 r.g. – sentenza – pagina 8 di 10 Da ultimo, deve ribadirsi, che le risultanze testimoniali emerse dall'escussione della prova orale, articolata dalla sola originaria parte attrice, confermano quanto sostenuto dal consulente, nel senso del mancato saldo delle spettanze da quest'ultimo maturate.
In definitiva la generica prospettazione dell'appellante non appare idonea a neutralizzare la pretesa azionata dal generando un difetto di prova in capo al debitore. CP_1
Pertanto, per le ragioni sovra esposte, il giudice di prime cure ha con giusta ragione dedotto che a fronte della esaustiva prova fornita dall'attore in ordine all'effettiva debenza delle somme nei termini richiesti, sarebbe stato onere del convenuto/debitore fornire la prova della sua intervenuta estinzione;
nessuna prova, né orale, né documentale – invece – veniva fornita dall'odierna convenuta in ordine ai riferiti pagamenti in contanti…La domanda attorea, quindi, merita pieno accoglimento e la parte convenuta dovrà essere condannata anche al pagamento degli interessi come richiesti dall'attore (cfr. pag 5 sentenza di primo grado).
In conclusione, per tutto quanto sin qui evidenziato, l'appello deve essere rigettato, e la sentenza di prime cure deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, nei valori minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 ad € 26.001,00), avuto riguardo alla non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta dalla parte appellata, con attribuzione al difensore avv. Alberto Mignone dichiaratosi antistatario.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU.
3774/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore dell'appellato liquidandole in euro 2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in CP_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2991/2023 r.g. – sentenza – pagina 9 di 10 misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario, avv. Alberto Mignone;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento, in solido, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 9 maggio 2025
Il Presidente estensore dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2991/2023 r.g. – sentenza – pagina 10 di 10