Articolo 3 della Legge 27 settembre 1957, n. 876
Articolo 2
Versione
22 ottobre 1957
Art. 3.
La spesa derivante per l'esercizio 1957-58, nell'importo corrispondente al controvalore di dollari 85.052, sara' fronteggiata a carico dello stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario, relativo al finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 22 ottobre 1957