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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/05/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1872/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Marianna Galioto Presidente
Rossella Milone Consigliere rel.
Manuela Cortelloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1872/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 Parte_1 P.IVA_1
negli Uffici dell'Avvocatura Comunale, presso lo studio dell'avv. MANDARANO Pt_1
ANTONELLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
BARBAGIOVANNI ENRICO ( ), all'avv. C.F._1 Parte_2
( ) e all'avv. SMALDONE SALVATORE ) C.F._2 C.F._3
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , titolare dell Controparte_1 C.F._4 [...]
elettivamente domiciliato in VIA G. MERCALLI 14 Controparte_2 Pt_1 presso lo studio dell'avv. LAVIA MASSIMILIANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
Conclusioni
Per Parte_1 pagina 1 di 7 Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano adita, contrariis rejectis, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 2268/2023, confermare l'ingiunzione
n 201804300100540000001323, dichiarare dovuta la somma di € 43.099,00 e, per l'effetto, condannare al pagamento di tale importo, oltre Controparte_3 interessi dal dovuto al saldo, a titolo d'indennità ex art. 20, comma 3, lett. a), Regolamento COSAP, nonché disporre la restituzione della somma eventualmente pagata a titolo di spese di lite del 1° grado di giudizio.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali nei due gradi di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di . Pt_1
Per Controparte_1
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: per tutti i motivi dedotti confermare la sentenza n.2268/2023 del
Tribunale di Milano (Dr. N. Di Plotti) resa in data 20.03.2023.
Con Vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Antefatti
-In data 22.12.2018 veniva notificata a mezzo del servizio postale per compiuta giacenza un'ingiunzione c.d. fiscale emessa in data 15.10.2018 dal di ai sensi del RD 639/1910 Pt_1 Pt_1
a carico di (ingiunzione n. 20180430100540000001323 -doc. 7 Controparte_1 Parte_1
)
[...]
-Con il suddetto provvedimento il Comune ingiungeva a il pagamento di Controparte_1
complessivi euro 43.099,00 (di cui euro 15,00 per spese di notifica) per occupazione del suolo pubblico, e specificava in dettaglio le singole voci di debito nel modo seguente pagina 2 di 7 -Nel provvedimento veniva richiamato l'“Invito di pagamento n. 521/2014 del 17/06/2014 Notificato il
30/06/2014” (doc. 6 ) Parte_1
-Nel suddetto Invito di pagamento veniva contestata l'occupazione abusiva di suolo pubblico richiamando un Rapporto di Servizio del 13.4.2014 del Corpo di Polizia Locale di , e veniva Pt_1 così determinato l'importo dovuto
-Nel Rapporto di Servizio del 13.4.2014 della Polizia Locale di (doc. 4 ) Pt_1 Parte_1 veniva attestato che in data 13.4.2014 in via Palestro, all'interno del Parco Indro Montanelli, ove veniva esercitata attività di somministrazione sotto l'insegna ” da parte di Parte_3 Controparte_1
titolare dell'omonima impresa individuale, era stata occupata una porzione di suolo pubblico
[...]
eccedente quella autorizzata
-La suddetta occupazione abusiva veniva contestata a con il “verbale di Controparte_1 contestazione n. 7298931-3” della Polizia Locale (doc. 3 ), notificato a mezzo del Parte_1
servizio postale in data 4.7.2014 (doc. 8 ) Parte_1
2. Giudizio di primo grado
-Con atto di citazione ex art. 32 D. Lgs. 150/11 proponeva opposizione Controparte_1 all'ingiunzione davanti al Tribunale di Milano contestando la legittimità del ricorso alla procedura di emissione dell'ingiunzione fiscale per l'insussistenza, in sintesi, di un credito certo, liquido ed esigibile
-Il si costituiva davanti al Tribunale per resistere all'opposizione Pt_1
-Il Tribunale, istruita la causa mediante l'escussione di un teste, definiva il giudizio con la sentenza n.
2268/23 con la quale annullava l'ingiunzione e compensava per un terzo le spese di lite, condannando il al pagamento dei residui due terzi Pt_1
pagina 3 di 7 -Il Tribunale, in sintesi, pur ritenendo sussistente un credito del derivante dall'accertata Pt_1
occupazione abusiva, così motivava l'annullamento dell'ingiunzione:
“Dalla premessa della natura indennitaria dell'importo oggetto della pretesa comunale deriva che si deve tenere conto di quanto già versato dall'opponente per l'occupazione lecita di parte dello spazio, onde evitare di imputare al medesimo soggetto più importi per il medesimo fatto. Tale aspetto è stato messo in evidenza dall'opponente nell'atto di citazione. Non è seguita la rideterminazione del dovuto da parte del Ne consegue che non è possibile determinare compiutamente quale sia il credito Pt_1
effettivamente vantato dal in termini di indennità ex art. 20 co. 3 lett. a) Regolamento COSAP. Pt_1
Ne deriva che, in assenza di tale dato, l'ingiunzione deve essere annullata, con assorbimento degli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti”.
3. Giudizio di appello
-Il ha appellato la sentenza davanti a questa Corte sulla base dei seguenti motivi Parte_1
1) Sull'erroneità della sentenza n. 2268/2023 in ordine alla qualificazione dei fatti ed all'interpretazione delle norme vigenti;
sulla differenza tra canone concessorio ed indennità di occupazione
Il censura la sentenza per aver erroneamente sovrapposto il canone, dovuto per la legittima Pt_1
occupazione del suolo, all'indennità, oggetto dell'ingiunzione, dovuta per l'occupazione abusiva e calcolata, infatti, sulla base della sola porzione di suolo occupata in eccedenza rispetto a quella autorizzata (31 mq oltre i 221 mq autorizzati).
Nessuna duplicazione potrebbe quindi sussistere per effetto del pagamento del canone versato per l'occupazione autorizzata (per 221 mq), di cui il non avrebbe, correttamente, tenuto conto Pt_1
nella determinazione della somma ingiunta (calcolata in relazione a 31 mq).
2) Sull'erroneità della sentenza n. 2268/2023 in ordine alla qualificazione dei fatti ed all'interpretazione delle norme vigenti;
sulla legittimità e trasparenza della procedura di riscossione;
sulla corretta quantificazione dell'indennità ex art. 20, comma 3, lett. a, Reg. Cosap.
Il ribadisce la correttezza del proprio operato anche con riferimento al calcolo dell'indennità Pt_1
dovuta e richiama la sentenza di questa Corte n. 1264/21, prodotta in primo grado sub doc. 16, che, riformando la sentenza del Tribunale relativa alla contestazione delle sanzioni previste dal
Regolamento Cosap e irrogate dal per gli stessi fatti, ha accertato la legittimità del calcolo Pt_1 anche dell'indennità oggetto di contestazione nel presente giudizio.
pagina 4 di 7 Il calcolo dell'indennità risulterebbe, infatti, correttamente effettuato poiché “applicando le modalità di calcolo indicate nell'art. 3 del tariffario (doc. 1b – fascicolo 1° grado), l'indennità dovuta ex art. 20, comma 3, lett. a), Regolamento COSAP per l'occupazione abusiva di suolo pubblico è stata così determinata:
tariffa base (€ 3,72) X coefficiente categoria viaria (B11: 5,55556) X coefficiente moltiplicatore per attività di occupazione (occupazione varie: 1,00) X giorni occupazione (31: da 1 a 14 gg.: 100% tariffa;
da 15 a 29 gg.: 70% tariffa;
da 30 gg.: 50% tariffa) X metri quadrati (mq 31,00) = €
32.674,00;
totale indennità dovuta: € 32.674,00 + € 9.802,20 (maggiorazione del 30%) = € 42.476,20”.
3.1. Il appellante, in subordine, ha reiterato ex art. 346 c.p.c. le domande ed eccezioni già Pt_1
svolte in primo grado.
3.2. Nel giudizio di appello si è costituito ed ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
3.3. Alla prima udienza davanti al consigliere istruttore designato la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 352 c.p.c. ed entrambe le parti hanno depositato gli scritti conclusivi.
3.4. All'udienza del 5.2.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
4. Ritiene la Corte, all'esito della camera di consiglio, che l'appello sia fondato.
4.1. L'indennità prevista ai sensi dell'art. 20 lett. a) Regolamento Cosap è dovuta per l'occupazione non autorizzata, anche da chi sia titolare di una concessione per occupazione di suolo pubblico, ove in concreto venga occupata una porzione eccedente quella autorizzata.
Il titolare di una concessione per occupazione di suolo pubblico che, come è stato correttamente verificato dal Tribunale nel caso di specie, occupi un'area superiore a quella per la quale ha ricevuto la concessione, è tenuto, infatti, a versare al ai sensi della lett. a) cit., un'indennità “pari al Pt_1 canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, maggiorata del 30%”
(oltre alle sanzioni previste dalle lettere b) e c) dello stesso art. 20).
L'indennità prevista dalla lett. a) cit. è parametrata, con una maggiorazione, al canone che in astratto sarebbe dovuto per un'occupazione legittima della stessa porzione, senza interferenze con il canone in concreto dovuto per l'occupazione legittima di altra porzione.
4.2. Risulta, pertanto, non condivisibile il rilievo del Tribunale contenuto nella sentenza appellata, secondo cui, essendo l'indennità di cui alla lett. a) distinta dalle sanzioni previste dalla lett. b) e dalla lett. c), si dovrebbe “tenere conto di quanto già versato dall'opponente per l'occupazione lecita di parte dello spazio, onde evitare di imputare al medesimo soggetto più importi per il medesimo fatto”.
pagina 5 di 7 L'indennità dovuta al Comune, calcolata in relazione ai metri quadri occupati senza autorizzazione, rimane, infatti, distinta dal canone versato per l'occupazione legittima, sicchè, ai fini della determinazione, non sarebbe corretto tener conto di quanto già versato per l'occupazione lecita di
(altra) parte dello spazio.
4.3. Ai fini del calcolo va osservato che il computo indicato dal risulta corretto in base a Pt_1
quanto previsto dagli allegati al Regolamento Cosap.
I parametri utilizzati per il calcolo (categoria viaria, coefficiente per occupazione ecc.) non sono stati specificamente contestati dal trasgressore, come è stato rilevato anche nella sentenza di questa Corte prodotta dall'appellante (v. doc. 16), resa fra le stesse parti e relativa alle sanzioni irrogate per gli stessi fatti ai sensi dell'art. 20 lett. b) e lett. c) Reg. Cosap.
In concreto, per quanto qui rileva, posto che l'appellato aveva ricevuto in concessione “un'area per tavolini e sedie di mq 220,87 (pari a mq 44,17, in applicazione del DPR 138/1998) e che, in occasione dell'accertamento, era emerso che la suddetta area per tavolini e sedie era occupata “mediante tavoli, panchine, tende, fioriere e piastrelle antiscivolo, per una superficie pari a circa mq 252,00, ben mq
31,00 in eccedenza rispetto a quanto autorizzato (mq 252,00 – mq 221,00 = mq 31,00”)”, l'indennità era stata calcolata correttamente, in base al canone che sarebbe stato dovuto, secondo il Regolamento
Cosap, per i 31 metri quadri occupati in eccedenza e in base alla maggiorazione prevista.
4.4. L'ingiunzione era stata, pertanto, legittimamente emessa e l'appello deve essere accolto, con la riforma della sentenza appellata e il rigetto dell'opposizione proposta.
5. L'accoglimento dell'appello impone la regolazione delle spese di lite per entrambi i gradi secondo l'esito complessivo (v. Cass. 14916/20 “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo”).
5.1. Le spese di entrambi i gradi vengono poste, quindi, a carico della parte appellata soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori minimi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria in appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
pagina 6 di 7 -accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, respinge l'opposizione proposta da
[...]
all'ingiunzione fiscale di cui in motivazione;
Controparte_1
-condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate per compensi per il primo Controparte_1
grado in euro 3.809,00 e per il secondo grado in euro 3.473,00, oltre, per entrambi i gradi, accessori di legge.
Così deciso in Milano il 5.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Rossella Milone Marianna Galioto
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Marianna Galioto Presidente
Rossella Milone Consigliere rel.
Manuela Cortelloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1872/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 Parte_1 P.IVA_1
negli Uffici dell'Avvocatura Comunale, presso lo studio dell'avv. MANDARANO Pt_1
ANTONELLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
BARBAGIOVANNI ENRICO ( ), all'avv. C.F._1 Parte_2
( ) e all'avv. SMALDONE SALVATORE ) C.F._2 C.F._3
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , titolare dell Controparte_1 C.F._4 [...]
elettivamente domiciliato in VIA G. MERCALLI 14 Controparte_2 Pt_1 presso lo studio dell'avv. LAVIA MASSIMILIANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
Conclusioni
Per Parte_1 pagina 1 di 7 Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano adita, contrariis rejectis, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 2268/2023, confermare l'ingiunzione
n 201804300100540000001323, dichiarare dovuta la somma di € 43.099,00 e, per l'effetto, condannare al pagamento di tale importo, oltre Controparte_3 interessi dal dovuto al saldo, a titolo d'indennità ex art. 20, comma 3, lett. a), Regolamento COSAP, nonché disporre la restituzione della somma eventualmente pagata a titolo di spese di lite del 1° grado di giudizio.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali nei due gradi di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di . Pt_1
Per Controparte_1
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: per tutti i motivi dedotti confermare la sentenza n.2268/2023 del
Tribunale di Milano (Dr. N. Di Plotti) resa in data 20.03.2023.
Con Vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Antefatti
-In data 22.12.2018 veniva notificata a mezzo del servizio postale per compiuta giacenza un'ingiunzione c.d. fiscale emessa in data 15.10.2018 dal di ai sensi del RD 639/1910 Pt_1 Pt_1
a carico di (ingiunzione n. 20180430100540000001323 -doc. 7 Controparte_1 Parte_1
)
[...]
-Con il suddetto provvedimento il Comune ingiungeva a il pagamento di Controparte_1
complessivi euro 43.099,00 (di cui euro 15,00 per spese di notifica) per occupazione del suolo pubblico, e specificava in dettaglio le singole voci di debito nel modo seguente pagina 2 di 7 -Nel provvedimento veniva richiamato l'“Invito di pagamento n. 521/2014 del 17/06/2014 Notificato il
30/06/2014” (doc. 6 ) Parte_1
-Nel suddetto Invito di pagamento veniva contestata l'occupazione abusiva di suolo pubblico richiamando un Rapporto di Servizio del 13.4.2014 del Corpo di Polizia Locale di , e veniva Pt_1 così determinato l'importo dovuto
-Nel Rapporto di Servizio del 13.4.2014 della Polizia Locale di (doc. 4 ) Pt_1 Parte_1 veniva attestato che in data 13.4.2014 in via Palestro, all'interno del Parco Indro Montanelli, ove veniva esercitata attività di somministrazione sotto l'insegna ” da parte di Parte_3 Controparte_1
titolare dell'omonima impresa individuale, era stata occupata una porzione di suolo pubblico
[...]
eccedente quella autorizzata
-La suddetta occupazione abusiva veniva contestata a con il “verbale di Controparte_1 contestazione n. 7298931-3” della Polizia Locale (doc. 3 ), notificato a mezzo del Parte_1
servizio postale in data 4.7.2014 (doc. 8 ) Parte_1
2. Giudizio di primo grado
-Con atto di citazione ex art. 32 D. Lgs. 150/11 proponeva opposizione Controparte_1 all'ingiunzione davanti al Tribunale di Milano contestando la legittimità del ricorso alla procedura di emissione dell'ingiunzione fiscale per l'insussistenza, in sintesi, di un credito certo, liquido ed esigibile
-Il si costituiva davanti al Tribunale per resistere all'opposizione Pt_1
-Il Tribunale, istruita la causa mediante l'escussione di un teste, definiva il giudizio con la sentenza n.
2268/23 con la quale annullava l'ingiunzione e compensava per un terzo le spese di lite, condannando il al pagamento dei residui due terzi Pt_1
pagina 3 di 7 -Il Tribunale, in sintesi, pur ritenendo sussistente un credito del derivante dall'accertata Pt_1
occupazione abusiva, così motivava l'annullamento dell'ingiunzione:
“Dalla premessa della natura indennitaria dell'importo oggetto della pretesa comunale deriva che si deve tenere conto di quanto già versato dall'opponente per l'occupazione lecita di parte dello spazio, onde evitare di imputare al medesimo soggetto più importi per il medesimo fatto. Tale aspetto è stato messo in evidenza dall'opponente nell'atto di citazione. Non è seguita la rideterminazione del dovuto da parte del Ne consegue che non è possibile determinare compiutamente quale sia il credito Pt_1
effettivamente vantato dal in termini di indennità ex art. 20 co. 3 lett. a) Regolamento COSAP. Pt_1
Ne deriva che, in assenza di tale dato, l'ingiunzione deve essere annullata, con assorbimento degli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti”.
3. Giudizio di appello
-Il ha appellato la sentenza davanti a questa Corte sulla base dei seguenti motivi Parte_1
1) Sull'erroneità della sentenza n. 2268/2023 in ordine alla qualificazione dei fatti ed all'interpretazione delle norme vigenti;
sulla differenza tra canone concessorio ed indennità di occupazione
Il censura la sentenza per aver erroneamente sovrapposto il canone, dovuto per la legittima Pt_1
occupazione del suolo, all'indennità, oggetto dell'ingiunzione, dovuta per l'occupazione abusiva e calcolata, infatti, sulla base della sola porzione di suolo occupata in eccedenza rispetto a quella autorizzata (31 mq oltre i 221 mq autorizzati).
Nessuna duplicazione potrebbe quindi sussistere per effetto del pagamento del canone versato per l'occupazione autorizzata (per 221 mq), di cui il non avrebbe, correttamente, tenuto conto Pt_1
nella determinazione della somma ingiunta (calcolata in relazione a 31 mq).
2) Sull'erroneità della sentenza n. 2268/2023 in ordine alla qualificazione dei fatti ed all'interpretazione delle norme vigenti;
sulla legittimità e trasparenza della procedura di riscossione;
sulla corretta quantificazione dell'indennità ex art. 20, comma 3, lett. a, Reg. Cosap.
Il ribadisce la correttezza del proprio operato anche con riferimento al calcolo dell'indennità Pt_1
dovuta e richiama la sentenza di questa Corte n. 1264/21, prodotta in primo grado sub doc. 16, che, riformando la sentenza del Tribunale relativa alla contestazione delle sanzioni previste dal
Regolamento Cosap e irrogate dal per gli stessi fatti, ha accertato la legittimità del calcolo Pt_1 anche dell'indennità oggetto di contestazione nel presente giudizio.
pagina 4 di 7 Il calcolo dell'indennità risulterebbe, infatti, correttamente effettuato poiché “applicando le modalità di calcolo indicate nell'art. 3 del tariffario (doc. 1b – fascicolo 1° grado), l'indennità dovuta ex art. 20, comma 3, lett. a), Regolamento COSAP per l'occupazione abusiva di suolo pubblico è stata così determinata:
tariffa base (€ 3,72) X coefficiente categoria viaria (B11: 5,55556) X coefficiente moltiplicatore per attività di occupazione (occupazione varie: 1,00) X giorni occupazione (31: da 1 a 14 gg.: 100% tariffa;
da 15 a 29 gg.: 70% tariffa;
da 30 gg.: 50% tariffa) X metri quadrati (mq 31,00) = €
32.674,00;
totale indennità dovuta: € 32.674,00 + € 9.802,20 (maggiorazione del 30%) = € 42.476,20”.
3.1. Il appellante, in subordine, ha reiterato ex art. 346 c.p.c. le domande ed eccezioni già Pt_1
svolte in primo grado.
3.2. Nel giudizio di appello si è costituito ed ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
3.3. Alla prima udienza davanti al consigliere istruttore designato la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 352 c.p.c. ed entrambe le parti hanno depositato gli scritti conclusivi.
3.4. All'udienza del 5.2.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
4. Ritiene la Corte, all'esito della camera di consiglio, che l'appello sia fondato.
4.1. L'indennità prevista ai sensi dell'art. 20 lett. a) Regolamento Cosap è dovuta per l'occupazione non autorizzata, anche da chi sia titolare di una concessione per occupazione di suolo pubblico, ove in concreto venga occupata una porzione eccedente quella autorizzata.
Il titolare di una concessione per occupazione di suolo pubblico che, come è stato correttamente verificato dal Tribunale nel caso di specie, occupi un'area superiore a quella per la quale ha ricevuto la concessione, è tenuto, infatti, a versare al ai sensi della lett. a) cit., un'indennità “pari al Pt_1 canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, maggiorata del 30%”
(oltre alle sanzioni previste dalle lettere b) e c) dello stesso art. 20).
L'indennità prevista dalla lett. a) cit. è parametrata, con una maggiorazione, al canone che in astratto sarebbe dovuto per un'occupazione legittima della stessa porzione, senza interferenze con il canone in concreto dovuto per l'occupazione legittima di altra porzione.
4.2. Risulta, pertanto, non condivisibile il rilievo del Tribunale contenuto nella sentenza appellata, secondo cui, essendo l'indennità di cui alla lett. a) distinta dalle sanzioni previste dalla lett. b) e dalla lett. c), si dovrebbe “tenere conto di quanto già versato dall'opponente per l'occupazione lecita di parte dello spazio, onde evitare di imputare al medesimo soggetto più importi per il medesimo fatto”.
pagina 5 di 7 L'indennità dovuta al Comune, calcolata in relazione ai metri quadri occupati senza autorizzazione, rimane, infatti, distinta dal canone versato per l'occupazione legittima, sicchè, ai fini della determinazione, non sarebbe corretto tener conto di quanto già versato per l'occupazione lecita di
(altra) parte dello spazio.
4.3. Ai fini del calcolo va osservato che il computo indicato dal risulta corretto in base a Pt_1
quanto previsto dagli allegati al Regolamento Cosap.
I parametri utilizzati per il calcolo (categoria viaria, coefficiente per occupazione ecc.) non sono stati specificamente contestati dal trasgressore, come è stato rilevato anche nella sentenza di questa Corte prodotta dall'appellante (v. doc. 16), resa fra le stesse parti e relativa alle sanzioni irrogate per gli stessi fatti ai sensi dell'art. 20 lett. b) e lett. c) Reg. Cosap.
In concreto, per quanto qui rileva, posto che l'appellato aveva ricevuto in concessione “un'area per tavolini e sedie di mq 220,87 (pari a mq 44,17, in applicazione del DPR 138/1998) e che, in occasione dell'accertamento, era emerso che la suddetta area per tavolini e sedie era occupata “mediante tavoli, panchine, tende, fioriere e piastrelle antiscivolo, per una superficie pari a circa mq 252,00, ben mq
31,00 in eccedenza rispetto a quanto autorizzato (mq 252,00 – mq 221,00 = mq 31,00”)”, l'indennità era stata calcolata correttamente, in base al canone che sarebbe stato dovuto, secondo il Regolamento
Cosap, per i 31 metri quadri occupati in eccedenza e in base alla maggiorazione prevista.
4.4. L'ingiunzione era stata, pertanto, legittimamente emessa e l'appello deve essere accolto, con la riforma della sentenza appellata e il rigetto dell'opposizione proposta.
5. L'accoglimento dell'appello impone la regolazione delle spese di lite per entrambi i gradi secondo l'esito complessivo (v. Cass. 14916/20 “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo”).
5.1. Le spese di entrambi i gradi vengono poste, quindi, a carico della parte appellata soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori minimi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria in appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
pagina 6 di 7 -accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, respinge l'opposizione proposta da
[...]
all'ingiunzione fiscale di cui in motivazione;
Controparte_1
-condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate per compensi per il primo Controparte_1
grado in euro 3.809,00 e per il secondo grado in euro 3.473,00, oltre, per entrambi i gradi, accessori di legge.
Così deciso in Milano il 5.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Rossella Milone Marianna Galioto
pagina 7 di 7