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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/10/2025, n. 1825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1825 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 206/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa AR SA Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa AD RA ZZ Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 206/2023 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CARBE' NUNZIATA, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
AVV. STANIZZI TOMMASO (c.f. ) rappresentato e C.F._2
difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLATA AVV. ANNIBALE FRUSTERI (C.F.: ) e AVV. C.F._3
(C.F.: ) rappresentati e difesi Controparte_1 C.F._4
dall'Avv. , elettivamente domiciliati come da procura in atti Controparte_1
PARTI APPELLATE
e nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1
dall'Avv. Giuseppe Ranieri, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLATA-terza chiamata nel giudizio di primo grado
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_2
dall'Avv. Caterina Moraca, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLATA-terza chiamata nel giudizio di primo grado
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_4 C.F._5
dall'Avv. AR Massa, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLATA-terza chiamata nel giudizio di primo grado
(C.F. ), in proprio e quale erede di CP_5 C.F._6
rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Greco, Controparte_6
elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLATA-terzo chiamato contumace nel giudizio di primo grado trattenuta in decisione in data 13.6.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante : “Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello Parte_1
di Firenze - disattesa ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e difesa – in riforma della impugnata sentenza n. 1107/2022 pubblicata il 23.12.2023 del
Tribunale di Siena, accogliere integralmente il presente appello e dichiarare la responsabilità professionale dei convenuti Avv. Tommaso Stanizzi, Avv. AN RU e Avv. CP_1 per i motivi di gravame, e per l'effetto condannare gli stessi professionisti convenuti, in
[...]
solido tra loro, ovvero pro-quota, ma insieme per l'intero, a risarcire in favore della esponente
l'intero danno dalla stessa subito, che si quantifica nell'intera somma di € 133.703,51, ovvero in quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia o di ragione, con interessi rivalutazione monetaria dalla domanda all'effettivo saldo.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, con accessori di legge.
Per l'appellato Avv. STANIZZI TOMMASO: !Voglia la Corte di Appello di
Firenze respingere l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1107/2022 del Parte_1
Tribunale di Siena, poiché completamente infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
In estremo subordine nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, si chiede venga accolta la domanda di garanzia e quindi condannare la a tenere il sottoscritto Controparte_7
comparente manlevato e ritenuto indenne totalmente da ogni domanda ivi compresa ogni voce di danno e ogni somma richiesta ex adverso e che dovesse essere accolta e liquidata in favore dell'appellante e che il comparente sottoscritto fosse condannato a pagare a qualsiasi titolo, comprese le spese di lite e comunque da ogni pregiudizio economico derivante sempre dal presente giudizio.”
Per gli appellati Avv.ti “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis: CP_1
A) IN VIA PRELIMINARE ED ASSORBENTE, dichiarare l'appello inammissibile per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto confermare in toto l'impugnata sentenza, con ogni consequenziale pronuncia di fatto e di diritto.
B) NEL MERITO, NEI CONFRONTI DELLA SIGNORA Pt_1
:
[...]
1. in tesi, rigettare integralmente l'appello in quanto infondato sia in fatto che in diritto, per tutte le argomentazioni sopra esposte, e per l'effetto confermare in toto l'impugnata sentenza;
2. in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello, e di riforma, anche parziale, dell'impugnata sentenza, in termini di an debeatur: a) preliminarmente confermare e dichiarare che la medesima non ha titolo per richiedere ai comparenti l'intera somma sborsata, ma soltanto il quarto del debito di cui alla sentenza numero
1715/18 della Corte di Appello di Firenze, e per l'effetto limitare l'importo del risarcimento dovuto all'attrice alla somma di Euro 37.500,00 o comunque alla maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa come corrispondente alla quota di un quarto della somma liquidata nella sentenza numero 1715/18 della Corte di Appello di Firenze;
b) secondariamente azzerare o ridurre comunque secondo equità detto importo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1227 del Codice Civile, per la responsabilità dell'attrice nella causazione dell'asserito danno;
3. in ulteriormente subordinata e denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea anche in termini di quantum debeatur, azzerare o ridurre comunque secondo equità detto importo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1227 del Codice Civile, per la responsabilità dell'attrice nella causazione dell'asserito danno.
C) NEL MERITO, NEI CONFRONTI DELLE CP_3 [...]
CP_2
in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello, e di riforma, anche parziale, dell'impugnata sentenza, comunque condannare le a tenere i Controparte_8
comparenti manlevati e rilevati totalmente indenni da tutte le domande di cui al presente giudizio, nonché da tutte le voci di danno ex adverso prospettate e da tutte le somme ex adverso richieste, e che dovessero essere accolte e liquidate in favore dell'attrice, e che i comparenti fossero condannati a pagare a qualsiasi titolo, ivi comprese le spese di lite, e comunque da ogni pregiudizio economico ai medesimi derivante dal presente giudizio.
D) NEL MERITO, NEI CONFRONTI DEL SIGNOR , CP_5
SIA IN PROPRIO CHE NELLA SUA QUALITA' DI EREDE UNIVERSALE
DELLA SIGNORA , E NEI CONFRONTI Controparte_6
DELLA SIGNORA : Controparte_4
in ogni caso, in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello, e di riforma, anche parziale, dell'impugnata sentenza, ove la somma liquidata sia superiore al quarto del debito di cui alla sentenza numero 1715/18 della Corte di Appello di Firenze, condannare le parti summenzionate, in qualità di originari condebitori solidali dell'attrice, a rilevare indenni i comparenti avvocati o chi di giustizia, per la differenza tra la somma che sarà liquidata nel presente procedimento e la somma corrispondente al quarto del debito di cui alla citata sentenza.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio (Cass. Civ. Sez. I, 1518/19).
Per parte appellata : “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, Controparte_2
previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito, contrariis reiectis
IN VIA PRELIMINARE Dichiarare l'atto di appello inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. (ante riforma Cartabia) in base a quanto esposto nella pregressa narrativa.
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE
Rigettare l'appello in quanto infondato e non provato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza.
IN VIA DI MERO SUBORDINE
Nella denegata e deneganda ipotesi di accoglimento della domanda della sig.ra Parte_1
condannare i sigg.ri ed che sono Controparte_6 CP_5 Controparte_4
stati condannati dalla Corte d'Appello con la citata sentenza n. 1715/2018 in solido con la sig.ra a versare l'importo, al momento, pagato dalla sola attrice, a rilevare Parte_1
indenni gli Avv.ti AN RU e con tutto ciò che ne consegue anche per Controparte_1
. Controparte_2
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE
• Nella malaugurata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori eccezioni, qualora venga accertata e dichiarata l'eventuale responsabilità dell'Avv. limitare Controparte_1
comunque la condanna del chiamante odierno appellato, nei limiti della somma accertata in corso di causa per la propria quota di responsabilità e che sarà comunque ritenuta di giustizia, e di conseguenza condannare a manlevarlo nei limiti del massimale di polizza pari Controparte_2
ad € 350.000,00 ed al netto dello scoperto di polizza pari al 10% con il minimo di € 500,00, in ogni senza alcun riconoscimento per le spese legali e per tecnici;
• Nella malaugurata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori eccezioni, qualora venga accertata e dichiarata l'eventuale responsabilità dell'Avv. AN RU limitare comunque la condanna del chiamante odierno appellato, nei limiti della somma accertata in corso di causa per la propria quota di responsabilità e che sarà comunque ritenuta di giustizia, e di conseguenza condannare a manlevarlo nei limiti del massimale di polizza pari Controparte_2
ad € 350.000,00 ed al netto dello scoperto di polizza pari al 10% con il minimo di € 500,00, in ogni senza alcun riconoscimento per le spese legali e per tecnici. Con vittoria di spese e funzioni di lite.”
Per parte appellata : “Voglia la Corte Controparte_3
d'Appello di Firenze, in tesi, respingere l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n.1107/2022 del Tribunale di Siena, perché infondato in fatto e in diritto, con integrale conferma di detta sentenza;
in ipotesi, in caso di accoglimento dell'appello e della domanda di manleva svolta dall'Avv.Stanizzi, tener conto della franchigia di polizza di € 500,00 (art. 3.10) a carico dell'assicurato e del diritto di regresso della (art.3.16) nei confronti di Controparte_3
eventuali coobbligati. Con vittoria di spese e competenze.”
Per parte appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Controparte_4
adita, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così giudicare per i motivi tutti in narrativa:
A – in via preliminare, stante la riproposizione della eccezione ex art. 346 cpc, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della odierna esponente per i motivi dedotti in narrativa;
B – preso atto che l'appello proposto da non contiene domande dirette nei Parte_1
confronti della presente appellata, ci si rimette a giustizia sul punto;
C – in caso di riforma della sentenza che preveda la condanna degli appellati AN e CP_1
al risarcimento del danno in favore della appellante accertare e
[...] Parte_1
dichiarare il difetto di legittimazione passiva della signora , in ordine alla Controparte_4
domanda di manleva riproposta dagli appellati AN e con conseguente Controparte_1
integrale rigetto della stessa;
D – in via subordinata, sempre in caso di riforma della sentenza che preveda la condanna degli appellati AN e al risarcimento del danno in favore della appellante Controparte_1 accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia rapporto di garanzia tra gli Parte_1
avvocati AN e e la signora , in ordine alla domanda di Controparte_1 Controparte_4
manleva riproposta dagli appellati AN e con conseguente integrale rigetto Controparte_1
della stessa.
E – con condanna alle spese del presente grado di giudizio da parte di chi ha dato origine alla chiamata in causa.”
Per l'appellato : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze CP_5
ogni contraria domanda ed eccezione disattesa: in via principale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierno terzo chiamato CP_5
sia in caso di conferma che di riforma della sentenza appellata, con rigetto della chiamata
[...]
effettuata dagli Avv.Ti e RU AN Controparte_1
in via subordinata, in caso di riforma della sentenza appellata e condanna degli appellati
[...]
e RU AN al risarcimento del danno in favore della appellante Controparte_9 Pt_1
, dichiarare l'assenza di qualsivoglia rapporto di garanzia tra gli appellati
[...] [...]
RU AN e , con rigetto della chiamata effettuata. Controparte_9 CP_5
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, a carico della parte che abbia provocato e giustificato la chiamata.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1107/2022 del Tribunale di Siena pubblicata il 23.12.2022 e notificata il 28.12.2022 , in materia di responsabilità professionale
MOTIVI della decisione
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Siena che ha respinto la sua domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale proposta nei confronti degli avvocati Tommaso Stanizzi, AN e compensando le spese Controparte_1
di lite.
L'attrice a fondamento delle sue istanze ha dedotto che il Tribunale di
Montepulciano, con sentenza n. 16 del 27.1.2017 aveva dichiarato il rapporto di filiazione naturale tra e e condannato al Persona_1 Controparte_10
risarcimento del danno in solido gli eredi del primo - ovvero la moglie CP_6
ed i figli e la stessa nonostante
[...] CP_5 CP_4 Parte_1
quest'ultima avesse rinunciato all'eredità paterna unitamente al proprio figlio;
la
Corte d'Appello di Firenze con sentenza n. 1715/2018 aveva in parte confermato tale pronuncia, riducendo il risarcimento del danno morale in favore di
[...]
ad € 150.000,00; nessun ulteriore gravame era stato proposto dagli CP_10
eredi i quali avevano revocato il mandato ai loro difensori cosicchè la Pt_1
sentenza era divenuta definitiva;
la signora aveva agito in sede CP_10
esecutiva nei confronti di tutti gli eredi di , coobbligati solidali, Persona_1
compresa , la quale aveva pagato la somma di € 133.703,51. Parte_1
Tanto premesso, l'attrice ha imputato ai suoi difensori Avv. Tommaso Stanizzi,
Avv. AN RU e Avv. quest'ultimi nominati per il Controparte_1
giudizio di appello insieme all' Avv. Stanizzi- di non aver eccepito in entrambi i gradi di giudizio il proprio difetto di legittimazione passiva a seguito della rinuncia all'eredità intervenuta per atto notarile del 21.1.2013 ritualmente depositato, e che a causa di tale errore professionale ella ha subito un pregiudizio patrimoniale corrispondente alla somma pagata in executivis alla sorella unilaterale.
Il convenuto Avv. Tommaso Stanizzi, ritualmente costituto, ha allegato a) di avere depositato la rinuncia all'eredità nel giudizio dinanzi al tribunale, chiedendo l'estromissione di b) che nell'atto di citazione in appello il fatto Parte_1
dell'intervenuta rinuncia all'eredità era stato ribadito ma la Corte aveva erroneamente ritenuto che la sentenza non fosse stata espressamente impugnata sul punto;
c) infine che la signora non aveva proposto ricorso per Parte_1 ON avverso la decisione di secondo grado né agito nei confronti degli altri coobbligati, sicchè il danno lamentato era imputabile a sua scelte difensive. Il convenuto ha chiesto quindi il rigetto della domanda e di poter chiamare in causa la propria compagnia assicurativa, per essere manlevato in denegata ipotesi di accoglimento delle avverse pretese.
Si sono costituiti anche i convenuti avvocati AN e Controparte_1
deducendo di avere svolto la loro attività professionale solo nel procedimento di appello, di avere ritualmente sollevato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di per rinuncia all'eredità paterna, che comunque Parte_1
trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, l'errore è stato compiuto dalla Corte
d'Appello di Firenze, infine che la signora ha contribuito a Parte_1
cagionare il danno, non proponendo ricorso per ON e non agendo in regresso nei confronti degli altri debitori solidali. I professionisti convenuti hanno poi chiesto autorizzarsi la chiamata in causa in manleva, unitamente alla propria compagnia assicurativa , anche degli altri eredi Controparte_2 Pt_1
Tutti i terzi chiamati si sono costituiti ritualmente, ad eccezione di CP_5
evocato in giudizio sia in proprio che quale erede della madre Controparte_6
,rimasto contumace.
Entrambe le compagnie assicurative hanno aderito alle difese, eccezioni, domande dei rispettivi professionisti assicurati.
La terza chiamata ha invece eccepito il proprio difetto di Controparte_4
legittimazione passiva e, nel merito, contestato la domanda proposta nei suoi confronti dai convenuti, chiedendone la reiezione.
Il tribunale di Siena, all'esito di istruttoria documentale, con la sentenza gravata, riguardo alla condotta dell'avvocato Stanizzi nel giudizio presupposto dinanzi al tribunale di Montepulciano, ha osservato che questi, pur avendo prodotto la rinuncia all'eredità del padre di , non ha eccepito al momento del Parte_1
deposito del documento che per l'effetto, la stessa non poteva essere condannata al risarcimento dei danni quale erede di soltanto nella memoria Persona_1
conclusionale di replica ex art. 190 c.p.c. ha evidenziato che, a seguito della rinuncia all'eredità paterna, doveva essere “estromessa” dal Parte_1
processo ribadendo tale richiesta nelle conclusioni del medesimo atto difensivo. Il primo giudice ha poi rilevato che la questione della mancata accettazione dell'eredità paterna integra più una ipotesi di “difetto di titolarità passiva”, che di carenza di legittimazione passiva, ma in entrambi i casi avrebbe comunque dovuto essere rilevata d'ufficio dal Tribunale, nonostante la scarsa valorizzazione dell'eccezione da parte dell'avvocato Stanizzi ( attesa la produzione in giudizio della rinuncia all'eredità) e di conseguenza rigettare la domanda nei confronti di invece di omettere completamente l'esame della questione. Parte_1
Con riferimento al giudizio di secondo grado proposto dagli eredi il Pt_1
giudice di prime cure ha imputato agli avvocati Stanizzi, AN e CP_1
difensori degli appellanti eredi di aver fatto riferimento alla
[...] Pt_1
questione nell'atto di citazione in appello “non in maniera chiara, netta e specifica,” perché “nessun riferimento alla questione dedotta dall'odierna attrice è contenuta nel paragrafo
3.2 dell'atto d'appello, pur intitolato “3.2 Difetto di legittimazione passiva”; in tale paragrafo, invero, i difensori degli appellanti hanno trattato la questione della legittimazione passiva sotto un profilo totalmente diverso da quello allegato in questa sede, ovvero sotto il profilo della natura personalissima dell'obbligo di mantenimento del padre nei confronti del figlio e, di conseguenza, della intrasmissibilità di tale obbligo agli eredi, questione che, invero, riguardava tutti gli eredi del defunto e non la sola nel paragrafo suddetto, però, non vi è alcun Persona_1 Parte_1
riferimento alla questione della rinuncia all'eredità da parte di quest'ultima.
Solo nella trattazione del quarto motivo di appello, sotto la rubrica “4) Errata ed eccessiva quantificazione dei danni liquidati in sentenza”, ovvero in un paragrafo che in realtà doveva trattare tutt'altro argomento, i professionisti convenuti, dopo avere evidenziato l'eccessività della quantificazione dei danni patrimoniali e dei danni non patrimoniali da parte del Giudice di primo grado, hanno affermato quanto segue: “Occorre inoltre sottolineare che l'odierna appellante Pt_1 con atto pubblico ha rinunziato ad ogni eredità del defunto padre e, per
[...] Persona_1
tali ragioni, dovrà comunque essere esclusa da ogni e qualunque pretesa avanzata dall'attrice”.
Nelle conclusioni dell'atto di appello, poi, al punto 3) hanno inserito la richiesta di respingere le pretese economiche della “perché infondate in fatto ed in diritto, per la carenza di CP_10
legittimazione attiva e passiva dedotta in narrativa”, ma tale espressione è generica ed equivoca, visto che - come evidenziato supra - nella parte dell'atto d'appello relativa alla legittimazione passiva non era trattata la questione della rinuncia all'eredità di “ Parte_1
Il giudice di prime cure ha poi osservato che la Corte d'Appello di Firenze pur avendo rilevato che “gli appellanti deducevano che senz'altro la condanna non poteva essere pronunciata nei confronti di in qualità di erede di avendo costei Parte_1 Persona_1
rinunciato all'eredità paterna” e dato atto della difesa sulla questione della appellata ha tuttavia ritenuto che la decisione di primo grado non fosse stata CP_10
specificamente censurata dagli appellanti in relazione al difetto di legittimazione passiva di a seguito della rinuncia all'eredità paterna. Secondo il Parte_1
primo giudice tale erronea statuizione della Corte, da una parte è imputabile ai difensori per aver “accennato alla questione della mancata accettazione d'eredità, in maniera imprecisa, senza proporre uno specifico, separato ed espresso motivo di appello sul punto, ma trattando la questione all'interno di un altro motivo di appello del tutto inconferente” dall'altra avrebbe potuto essere emendata dinanzi al Giudice di legittimità.
Il tribunale di Siena ha quindi respinto la domanda attorea affermando che la mancata proposizione da parte di del ricorso per ON Parte_1
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze, abbia interrotto il nesso eziologico fra inadempimento dei professionisti e danno, con la seguente argomentazione: benché l'esaurimento dei mezzi di impugnazione non costituisca di per sé una condizione imprescindibile affinché il cliente possa agire nei confronti del proprio avvocato difensore, posto che non si può costringere una parte ad affrontare il rischio e le spese di un ulteriore grado di giudizio, ove esso sia destinato a concludersi anch'esso in modo sfavorevole, ai fini del riconoscimento del nesso eziologico fra l'inadempimento dell'avvocato ed il danno conseguente alla soccombenza, si tratta di accertare il grado di probabilità di successo dell'eventuale ulteriore impugnazione. Ed in tal senso, si deve considerare che, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, un eventuale ricorso in cassazione sul punto della legittimazione passiva, a prescindere da ogni altra questione, avrebbe avuto delle buone probabilità di essere accolto, per le ragioni appena evidenziate. Pertanto, il fatto che la parte abbia omesso l'impugnazione, dopo aver revocato il mandato ai propri legali, lasciando cadere in giudicato la pronuncia sfavorevole, vale ad elidere il nesso causale con l'inadempimento dei suddetti legali. “
Avverso siffatta decisione ha proposto appello fondato su tre Parte_1
motivi : con il primo ha contestato il fatto affermato dal tribunale, ovvero che l'avvocato Stanizzi abbia sollevato la questione di carenza di legittimazione passiva nella memoria di replica conclusionale depositata nel primo grado del giudizio presupposto;
con il secondo ha censurato la statuizione del primo giudice secondo cui se ella avesse proposto ricorso per ON ai sensi dell'art. 360 n.4 c.p.c la sentenza della Corte d'Appello sarebbe stata riformata in suo favore con conseguente declaratoria della propria carenza di titolarità del rapporto controverso dal lato passivo, per effetto della rinuncia all'eredità del padre;
con il terzo motivo infine ha denunciato l'erroneità della sentenza laddove statuisce che la mancata proposizione del ricorso per cassazione –pacificamente imputabile alla volontà della signora abbia interrotto il nesso eziologico fra l'inadempimento dei Pt_1
professionisti convenuti e il danno. Sostiene in particolare l'appellante che il ragionamento del tribunale sia erroneo in quanto confonde l'oggetto del “giudizio probabilistico” indirizzandolo sulla probabilità di accoglimento del ricorso dinanzi al giudice di legittimità invece di compiere la valutazione circa il probabile esito favorevole del giudizio promosso dalla nei suoi confronti in qualità di CP_10
coerede di se non vi fosse stato l'inesatto adempimento della Persona_1
prestazione professionale da parte dei suoi difensori.
Si sono costituiti i professionisti appellati i quali hanno contestato la fondatezza dell'impugnazione chiedendone il rigetto, in subordine hanno riproposto le domande di manleva formulate in primo grado nei confronti delle rispettive compagnie assicurative e gli avvocati anche in danno degli altri coeredi CP_1
e quest'ultimo anche in qualità di erede di Controparte_4 CP_5 [...]
tutte rimaste assorbite dalla decisione di rigetto della domanda CP_6
principale da parte del tribunale.
Le compagni assicurative, ritualmente costituitesi hanno concluso in via principale per il rigetto del gravame, in subordine chiesto la condanna in regresso dei coobbligati solidali eredi di Persona_1
Questi ultimi si sono costituiti entrambi, opponendosi alle domande proposte nei loro confronti di cui hanno chiesto la reiezione.
La causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione in data 13 giugno
2025, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 8 ottobre 2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'eccezione di inammissibilità degli appelli ex art. 342 e 348 bis c.p.c.
In via preliminare, gli appellati hanno eccepito l'inammissibilità CP_1
dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per carenza di specificità dei motivi deducendo che “l'appellante afferma di impugnare lunghi brani della sentenza, ma omette totalmente di basare la richiesta di riforma su motivi giuridici validi, specificamente e compiutamente argomentati, limitandosi ad affermazioni apodittiche, che nulla hanno di giuridico”
L'eccezione è infondata.
Parte appellante invero ha ampiamente argomentato sulle ragioni, in fatto ed in diritto, per cui ritiene censurabile il rigetto della propria domanda risarcitoria;
se poi abbia efficacemente contrastato le motivazioni del primo giudice o invece no, è questione che attiene alla fondatezza, e non all'ammissibilità, dell'impugnazione.
Invero, per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali, essendo, solo, necessario che siano evidenziate le ragioni di censura alla sentenza impugnata e le modifiche che se ne propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum. Nel senso qui affermato si è orientata anche l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte, specificando come il rispetto dalla norma non esiga lo svolgimento di un
"progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. 10916/2017; Cass n. 2143/2015).
Va disattesa altresì l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto essa non ha alcun rilievo in questa fase processuale, posto che la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalla norma, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis c.p.c.
3. Il perimetro della decisione
In assenza di impugnazione incidentale da parte dei professionisti appellati sono divenute incontrovertibili le statuizioni della sentenza con cui il primo giudice ha accertato la sussistenza di un inesatto adempimento delle prestazioni professionali da parte dei difensori di nel giudizio presupposto, in particolare ove Parte_1
ha affermato : “ A tal proposito, se non può negarsi che la questione del “difetto di legittimazione passiva” di è stata, in qualche modo, richiamata dal difensore Parte_1
Avv. Stanizzi, quantomeno nella memoria conclusionale di replica del processo di primo grado, è tuttavia del tutto evidente che la stessa questione, la cui fondatezza risultava dalla produzione della rinuncia all'eredità, non è stata sufficientemente valorizzata dal difensore;
l'eccezione in esame, che riguardava solo e non anche gli altri figli e la moglie del defunto Parte_1
e valeva quindi a distinguere la posizione di questa rispetto a quella degli altri Persona_1
convenuti in riassunzione, era invero preliminare a tutte le altre perché il suo accoglimento avrebbe escluso in radice ogni responsabilità di nei confronti della in tal Parte_1 CP_10
senso, tale eccezione doveva essere chiaramente proposta sin dal momento della costituzione in giudizio a seguito della riassunzione o, comunque, subito dopo la rinuncia all'eredità e, poi, chiaramente e in via preliminare, nelle conclusioni e nella comparsa conclusionale, e non solo nella memoria di replica. Di nuovo, però, l'Avv. Stanizzi, l'Avv. AN RU e l'Avv. CP_1
difensori dell'odierna attrice e degli altri appellanti nel processo d'appello, hanno in
[...]
qualche modo fatto riferimento alla questione nell'ambito dell'atto di citazione in appello ma non in maniera chiara, netta e specifica.
In effetti, nessun riferimento alla questione dedotta dall'odierna attrice è contenuta nel paragrafo
3.2 dell'atto d'appello, pur intitolato “3.2 Difetto di legittimazione passiva”; in tale paragrafo, invero, i difensori degli appellanti hanno trattato la questione della legittimazione passiva sotto un profilo totalmente diverso da quello allegato in questa sede, ovvero sotto il profilo della natura personalissima dell'obbligo di mantenimento del padre nei confronti del figlio e, di conseguenza, della intrasmissibilità di tale obbligo agli eredi, questione che, invero, riguardava tutti gli eredi del defunto e non la sola nel paragrafo suddetto, però, non vi è alcun Persona_1 Parte_1
riferimento alla questione della rinuncia all'eredità da parte di quest'ultima.
Solo nella trattazione del quarto motivo di appello, sotto la rubrica “4) Errata ed eccessiva quantificazione dei danni liquidati in sentenza”, ovvero in un paragrafo che in realtà doveva trattare tutt'altro argomento, i professionisti convenuti, dopo avere evidenziato l'eccessività della quantificazione dei danni patrimoniali e dei danni non patrimoniali da parte del Giudice di primo grado, hanno affermato quanto segue: “Occorre inoltre sottolineare che l'odierna appellante Pt_1
con atto pubblico ha rinunziato ad ogni eredità del defunto padre e, per
[...] Persona_1
tali ragioni, dovrà comunque essere esclusa da ogni e qualunque pretesa avanzata dall'attrice”.
Nelle conclusioni dell'atto di appello, poi, al punto 3) hanno inserito la richiesta di respingere le pretese economiche della “perché infondate in fatto ed in diritto, per la carenza di CP_10
legittimazione attiva e passiva dedotta in narrativa”, ma tale espressione è generica ed equivoca, visto che - come evidenziato supra - nella parte dell'atto d'appello relativa alla legittimazione passiva non era trattata la questione della rinuncia all'eredità di …..Alla luce Parte_1
di quanto precede, pur non potendosi negare che, ancora una volta, i difensori hanno accennato alla questione della mancata accettazione d'eredità, si deve riconoscere che ciò hanno fatto in maniera imprecisa, senza proporre uno specifico, separato ed espresso motivo di appello sul punto, ma trattando la questione all'interno di un altro motivo di appello del tutto inconferente.”
Ad essere invece controversa è la sussistenza del nesso causale fra tale inadempimento, l'evento lesivo rappresentato dalla condanna di in Parte_1
solido con gli altri coeredi al risarcimento del danno con statuizione passata in giudicato, e il danno patrimoniale conseguente, costituito dalla somma di euro
133.703,51 corrisposta in sede di espropriazione forzata alla signora da CP_10
. Parte_1
4. L'appello
Il primo motivo , con cui l'appellante denuncia l'errore in cui sarebbe incorso il tribunale nell'affermare che l'avvocato Stanizzi ha sollevato la questione della rinuncia all'eredità nella memoria di replica depositata nel giudizio dinanzi al
Tribunale di Montepulciano, è infondato ed irrilevante.
Invero risulta per tabulas che l'avvocato Stanizzi nella memoria di replica ex art. 190 cp.c. depositata nel giudizio dinanzi al Tribunale di Montepulciano, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva di per aver rinunciato all'eredità Parte_1
del padre e ne ha chiesto l'estromissione dal giudizio ( cfr pag. 1 doc. allegato alla memoria istruttoria ex art. 183 comma VI c.p.c. fascicolo convenuto Stanizzi) . La doglianza peraltro si profila ininfluente ai fini della decisione, essendosi formato il giudicato sulla non corretta e diligente esecuzione della prestazione professionale da parte del predetto difensore.
Il secondo ed il terzo motivo meritano un esame congiunto in quanto con entrambi l'appellante censura il capo della sentenza relativo alla ritenuta interruzione del nesso eziologico fra inadempimento e danno per effetto del comportamento colposo della stessa , rappresentato dal non aver impugnato la Parte_1
sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1715/2018 con ricorso per ON, che, invece, se coltivato, avrebbe determinato, secondo un giudizio prognostico fondato sulla regola causale “ del più probabile che non” la caducazione della pronuncia nei suoi confronti per carenza della qualità di erede del padre.
Nel capo impugnato il primo giudice ha affermato: “Appare decisivo che contro la sentenza della Corte di Appello l'odierna attrice abbia ritenuto di non proporre Parte_1
ricorso per cassazione. Il motivo di ricorso si sarebbe dovuto incentrare sulla denuncia dell'error in procedendo della Corte di Appello nell'aver ritenuto che la sentenza di primo grado non fosse stata specificatamente censurata nell'atto di appello per difetto di legittimazione passiva di nel merito della questione, Parte_1
poi, era assolutamente pacifico e, comunque, risultava dagli atti di causa a seguito della produzione della rinuncia all'eredità, che non era erede di “ si deve Parte_1 Persona_1
considerare che, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, un eventuale ricorso in cassazione sul punto della legittimazione passiva, a prescindere da ogni altra questione, avrebbe avuto delle buone probabilità di essere accolto, per le ragioni appena evidenziate. Pertanto, il fatto che la parte abbia omesso l'impugnazione, dopo aver revocato il mandato ai propri legali, lasciando cadere in giudicato la pronuncia sfavorevole, vale ad elidere il nesso causale con
l'inadempimento dei suddetti legali. “ ( pagg. 16-17 sentenza impugnata).
L'appellante contesta prima di tutto che la sentenza della Corte d'Appello di
Firenze fosse viziata, sostenendo invece che a causa della condotta negligente ed imperita dei suoi legali nel giudizio di secondo grado, si fosse formato il giudicato interno sulla questione afferente alla propria legittimazione passiva in quanto non adeguatamente sollevata, in assenza di specifica impugnazione , pertanto l'eventuale ricorso per cassazione sarebbe stato dichiarato inammissibile. Denuncia altresì una contraddittorietà nella motivazione, per avere il primo giudice da un parte ritenuto che nell'atto di citazione in appello non era stata adeguatamente evidenziata la questione, per mancanza di formulazione- come sarebbe stato più coretto- di uno specifico motivo di impugnazione in modo da isolare e differenziare la posizione processuale di rispetto agli altri eredi appellanti, dall'altra però Parte_1
affermato che la Corte aveva errato nell'affermare: ““né la sentenza è stata specificamente censurata per difetto di legittimazione passiva di a seguito della Parte_1
rinuncia all'eredità paterna” ( testuale sentenza C.d.A. Firenze n. 1715/2018). Infine parte appellante denuncia l'erroneità del ragionamento operato dal tribunale per escludere la sussistenza del nesso eziologico fra la condotta inadempiente dei professionisti e il danno, perché fondato su un giudizio prognostico circa le probabilità di accoglimento del ricorso in ON, e non invece del giudizio di merito, condizionato nel suo esito sfavorevole dall'inadempimento dei suoi difensori.
Ai fini della decisione, è opportuno premettere che la semplice delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sufficiente per l'acquisto della qualità di erede, ma diventa operativa soltanto se il chiamato accetta di essere erede mediante una dichiarazione di volontà (aditio), oppure per effetto di un comportamento obiettivamente acquiescente (pro herede gestio); la rinuncia espressa all'eredità, invece, determina la perdita della qualità di erede con effetti retroattivi ai sensi dell'art. 521 c.c.. Essa dunque incide sulla legittimazione passiva del soggetto evocato in giudizio in qualità di erede del de cuius, facendola venire meno, conseguentemente il giudice è tenuto a rilevarla d'ufficio in ogni stato e grado, qualora risulti dagli atti di causa, con il solo limite della formazione del giudicato interno. Quest'ultimo si configura senz'altro quando la questione sulla legittimazione passiva sia stata espressamente decisa dal giudice di primo grado e non sia stata impugnata in appello. Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie dal momento che il tribunale di Montepulciano ha omesso qualsiasi statuizione sul punto, probabilmente perché non si è avveduto che al momento della costituzione nel giudizio riassunto degli eredi di deceduto in Persona_1
corso di causa, è stato prodotto l'atto di rinuncia all'eredità paterna da parte di
( e di suo figlio). Parte_1
Potrebbe ritenersi che la pronuncia del tribunale di Montepulciano contenga una pronuncia implicita di affermazione della legittimazione passiva di , Parte_1
quale presupposto logico giuridico della sua condanna nel merito al risarcimento del danno in favore della signora in solido con gli altri coeredi, tuttavia CP_10
è provato per tabulas che l'avv. Stanizzi abbia omesso di eccepire in quel giudizio, la carenza di legittimatio ad causam di fino al deposito della memoria Parte_1
conclusionale di replica, ove invece per la prima volta ha sollevato la questione, facendo in modo, con tale comportamento sicuramente non diligente, che alcun contraddittorio fra le parti in causa si sia instaurato su tale questione preliminare, come rimarcato nella comparsa di costituzione in appello dalla stessa appellata(originaria attrice) signora CP_10
Si deve dunque concludere che quella sentenza non contenga alcuna decisione implicita sulla legittimatio ad causam dell'odierna appellante e di conseguenza alcun limite del giudicato interno alla rilevabilità d'ufficio della questione preliminare di rito da parte della Corte d'Appello di Firenze nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza del tribunale di Montepulciano, in conformità ai principi elaborati dalla Corte di ON Sez. U, Sentenza n. 7039 del 28/03/2006 e
Sez. L, Sentenza n. 21703 del 13/10/2009 secondo cui “L'esame, in sede
d'impugnazione, di questioni pregiudiziali o preliminari, rilevabili d'ufficio, resta precluso per effetto del giudicato interno formatosi sulla pronuncia che abbia esplicitamente risolto tali questioni, ovvero sulla pronuncia che, nel provvedere su alcuni capi della domanda, abbia necessariamente statuito per implicito sulle medesime. Di talché, tale preclusione non si verifica (sottolineato da chi scrive) quando il capo della sentenza comportante, con una decisione di merito, la definizione implicita di questioni pregiudiziali o preliminari sia investito dalla impugnazione, ancorché limitatamente alla detta pronuncia di merito”, enunciati ribaditi anche nella sentenza
Sez. U - n. 7925 del 20/03/2019 ove inoltre si precisa che “ non può ritenersi, invero, che un giudicato interno si sia formato in via implicita, semplicemente perché la legittimazione abbia costituito la premessa logica per la decisione, in quanto, affinché una questione possa ritenersi decisa dal giudice di merito occorre che essa sia stata oggetto di discussione tra le parti. Una quaestio iuris come la riconducibilità della posizione dell'attore o del convenuto alla fattispecie astratta o quella della riconducibilità della posizione dell'attore o del convenuto quale emergente in fatto a detta fattispecie deve, pertanto, perché si formi giudicato interno in difetto di impugnazione, essere state discussa e decisa espressamente (Cass., 13 settembre 2013, n.
20978; Cass., 11 settembre 2011, n. 23568)”.
In definitiva, mancando nella sentenza del tribunale di Montepulciano una esplicita statuizione sulla sussistenza o meno della qualità di erede di in capo Persona_1
a che aveva rinunciato all'eredità paterna per atto notarile Parte_1
ritualmente prodotto in quel giudizio, e dovendosi altresì escludere- in conformità ai principi di diritto dianzi richiamati (già consolidati all'epoca della pronuncia della
Corte di Appello di Firenze) – la configurabilità di un giudicato implicito interno su tale questione preliminare rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, sia per mancanza di tempestivo contraddittorio fra le parti che per effetto dell'appello avverso la decisione di merito del predetto tribunale, proposto da tutti i coeredi soccombenti, si deve concludere che ha errato la Corte d'Appello di Firenze laddove, pur accogliendo in parte nel merito il gravame, ha ritenuto di non poter affrontare la questione della legittimatio ad causam di , per mancanza Parte_1
di specifica censura sul punto in atto di appello alla sentenza di primo grado ( cfr pag.
7. sentenza di appello n. 1715/2018, doc. 8 fascicolo di primo grado appellante). Si osserva inoltre come nella sentenza in esame ( fatto già evidenziato dal giudice di prime cure) la Corte d'Appello espressamente aveva dato atto sia che gli appellanti avevano dedotto che “alcuna condanna poteva essere pronunciata nei confronti di in qualità di erede di avendo costei rinunciato Parte_1 Persona_1
all'eredità paterna” ( cfr pag. 12 atto di appello, doc. 7 fascicolo primo grado appellante) sia della difesa della appellata sul punto, secondo cui CP_10
“nessuna valenza aveva ai fini dell'appello la rinuncia all'eredità di , perché Parte_1
circostanza di fatto mai dedotta e neppure erano state rassegnate conclusioni nel senso di escludere la condanna nei suoi confronti”.
Se dunque, per effetto della statuizione ormai incontrovertibile contenuta nella sentenza qui impugnata, l'errore professionale dei difensori di è Parte_1
consistito nel non aver adeguatamente evidenziato la questione rilevabile d'ufficio nella citazione in appello, tuttavia questa trascuratezza e difetto di adeguata diligenza professionale, non ha determinato che la problematica non fosse rilevabile dalla Corte d'Appello, tanto vero che nella sentenza di secondo grado sono state espressamente riportate le deduzioni sul punto contenute nell'atto di impugnazione.
La decisione del giudice di appello- non conforme ai richiamati principi dell'organo nomofilattico all'epoca già consolidati- di non pronunciarsi sulla questione per difetto di specifica censura sul punto alla sentenza di primo grado, che- lo si evidenzia ancora una volta- non conteneva alcuna espressa statuizione sulla legittimazione passiva di ( e su questo non potevano esservi dubbi, Parte_1
perché in presenza di un atto pubblico di rinuncia all'eredità, debitamente prodotto, in alcun modo avrebbe potuto il tribunale di Montepulciano, implicitamente affermare la sussistenza della qualità di erede in capo alla medesima e quindi condannarla al risarcimento del danno in solido con gli altri coeredi) ha dunque determinato la condanna della , poi divenuta definitiva, per Parte_1
la scelta dei soccombenti di revocare il mandato ai propri legali e non proporre impugnazione dinanzi al giudice di legittimità. In definitiva l'interruzione del nesso di causalità è ascrivibile non alla mancata proposizione del ricorso in ON da parte di avverso la Parte_1
sentenza d'appello n. 1715/2018- condotta che potrebbe al più rilevare ai sensi ed agli effetti dell'art. 1227 comma secondo c.p.c - quanto alla omessa decisione della
Corte sulla questione preliminare rilevabile d'ufficio del difetto di legittimazione passiva di , nonostante non si configurasse il limite del giudicato Parte_1
interno, né esplicito né implicito e la medesima questione fosse stata sollevata nell'atto di appello ( cfr Cass. Ordinanza n. 22311 del 15/10/2020 “in materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse;
tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice) come dalla stessa Corte espressamente rilevato in sentenza e la rinuncia all'eredità paterna da parte di fosse contenuta negli atti di causa. Parte_1
L'appello va dunque respinto con assorbimento delle domande riproposte dai professionisti appellati nei confronti delle rispettive compagnie assicurative nonché di e Parte_1 CP_5
5. Le spese di lite
Parte appellante in quanto soccombente è tenuta a rimborsare le spese di lite del giudizio di appello ai professionisti appellati ma anche alle compagnie assicurative da questi chiamate in garanzia, in forza del principio di causazione della lite (cfr.
Cass. Civ. Ord. n. 6144 del 07/03/2024), nella misura liquidata in dispositivo ex
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in base al valore della controversia (compreso nello scaglione € 52.001,00/ € 260.000,00), applicati i valori medi ed esclusa la fase di trattazione/istruttoria in quanto non espletata. Le spese vanno invece compensate per l'intero fra gli appellati e Controparte_4
da una parte, AN e CP_5 Controparte_11
dall'altra, atteso l'assorbimento delle domande in garanzia da quest'ultimi riproposte in via subordinata nei confronti degli altri eredi di AR NI
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell' appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1107/2022 del Parte_1
Tribunale di Siena , ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore degli appellati e CP_12 CP_14 Controparte_2 [...]
che si liquidano per ciascuna parte in € 9.991,00 per Controparte_3
compenso professionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3) dichiara compensate le spese di lite fra gli appellati CP_15 [...]
, e CP_2 Controparte_4 CP_5
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell' appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 8 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
AD RA ZZ AR SA
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa AR SA Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa AD RA ZZ Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 206/2023 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CARBE' NUNZIATA, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
AVV. STANIZZI TOMMASO (c.f. ) rappresentato e C.F._2
difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLATA AVV. ANNIBALE FRUSTERI (C.F.: ) e AVV. C.F._3
(C.F.: ) rappresentati e difesi Controparte_1 C.F._4
dall'Avv. , elettivamente domiciliati come da procura in atti Controparte_1
PARTI APPELLATE
e nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1
dall'Avv. Giuseppe Ranieri, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLATA-terza chiamata nel giudizio di primo grado
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_2
dall'Avv. Caterina Moraca, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLATA-terza chiamata nel giudizio di primo grado
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_4 C.F._5
dall'Avv. AR Massa, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLATA-terza chiamata nel giudizio di primo grado
(C.F. ), in proprio e quale erede di CP_5 C.F._6
rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Greco, Controparte_6
elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLATA-terzo chiamato contumace nel giudizio di primo grado trattenuta in decisione in data 13.6.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante : “Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello Parte_1
di Firenze - disattesa ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e difesa – in riforma della impugnata sentenza n. 1107/2022 pubblicata il 23.12.2023 del
Tribunale di Siena, accogliere integralmente il presente appello e dichiarare la responsabilità professionale dei convenuti Avv. Tommaso Stanizzi, Avv. AN RU e Avv. CP_1 per i motivi di gravame, e per l'effetto condannare gli stessi professionisti convenuti, in
[...]
solido tra loro, ovvero pro-quota, ma insieme per l'intero, a risarcire in favore della esponente
l'intero danno dalla stessa subito, che si quantifica nell'intera somma di € 133.703,51, ovvero in quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia o di ragione, con interessi rivalutazione monetaria dalla domanda all'effettivo saldo.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, con accessori di legge.
Per l'appellato Avv. STANIZZI TOMMASO: !Voglia la Corte di Appello di
Firenze respingere l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1107/2022 del Parte_1
Tribunale di Siena, poiché completamente infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
In estremo subordine nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, si chiede venga accolta la domanda di garanzia e quindi condannare la a tenere il sottoscritto Controparte_7
comparente manlevato e ritenuto indenne totalmente da ogni domanda ivi compresa ogni voce di danno e ogni somma richiesta ex adverso e che dovesse essere accolta e liquidata in favore dell'appellante e che il comparente sottoscritto fosse condannato a pagare a qualsiasi titolo, comprese le spese di lite e comunque da ogni pregiudizio economico derivante sempre dal presente giudizio.”
Per gli appellati Avv.ti “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis: CP_1
A) IN VIA PRELIMINARE ED ASSORBENTE, dichiarare l'appello inammissibile per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto confermare in toto l'impugnata sentenza, con ogni consequenziale pronuncia di fatto e di diritto.
B) NEL MERITO, NEI CONFRONTI DELLA SIGNORA Pt_1
:
[...]
1. in tesi, rigettare integralmente l'appello in quanto infondato sia in fatto che in diritto, per tutte le argomentazioni sopra esposte, e per l'effetto confermare in toto l'impugnata sentenza;
2. in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello, e di riforma, anche parziale, dell'impugnata sentenza, in termini di an debeatur: a) preliminarmente confermare e dichiarare che la medesima non ha titolo per richiedere ai comparenti l'intera somma sborsata, ma soltanto il quarto del debito di cui alla sentenza numero
1715/18 della Corte di Appello di Firenze, e per l'effetto limitare l'importo del risarcimento dovuto all'attrice alla somma di Euro 37.500,00 o comunque alla maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa come corrispondente alla quota di un quarto della somma liquidata nella sentenza numero 1715/18 della Corte di Appello di Firenze;
b) secondariamente azzerare o ridurre comunque secondo equità detto importo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1227 del Codice Civile, per la responsabilità dell'attrice nella causazione dell'asserito danno;
3. in ulteriormente subordinata e denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea anche in termini di quantum debeatur, azzerare o ridurre comunque secondo equità detto importo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1227 del Codice Civile, per la responsabilità dell'attrice nella causazione dell'asserito danno.
C) NEL MERITO, NEI CONFRONTI DELLE CP_3 [...]
CP_2
in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello, e di riforma, anche parziale, dell'impugnata sentenza, comunque condannare le a tenere i Controparte_8
comparenti manlevati e rilevati totalmente indenni da tutte le domande di cui al presente giudizio, nonché da tutte le voci di danno ex adverso prospettate e da tutte le somme ex adverso richieste, e che dovessero essere accolte e liquidate in favore dell'attrice, e che i comparenti fossero condannati a pagare a qualsiasi titolo, ivi comprese le spese di lite, e comunque da ogni pregiudizio economico ai medesimi derivante dal presente giudizio.
D) NEL MERITO, NEI CONFRONTI DEL SIGNOR , CP_5
SIA IN PROPRIO CHE NELLA SUA QUALITA' DI EREDE UNIVERSALE
DELLA SIGNORA , E NEI CONFRONTI Controparte_6
DELLA SIGNORA : Controparte_4
in ogni caso, in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello, e di riforma, anche parziale, dell'impugnata sentenza, ove la somma liquidata sia superiore al quarto del debito di cui alla sentenza numero 1715/18 della Corte di Appello di Firenze, condannare le parti summenzionate, in qualità di originari condebitori solidali dell'attrice, a rilevare indenni i comparenti avvocati o chi di giustizia, per la differenza tra la somma che sarà liquidata nel presente procedimento e la somma corrispondente al quarto del debito di cui alla citata sentenza.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio (Cass. Civ. Sez. I, 1518/19).
Per parte appellata : “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, Controparte_2
previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito, contrariis reiectis
IN VIA PRELIMINARE Dichiarare l'atto di appello inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. (ante riforma Cartabia) in base a quanto esposto nella pregressa narrativa.
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE
Rigettare l'appello in quanto infondato e non provato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza.
IN VIA DI MERO SUBORDINE
Nella denegata e deneganda ipotesi di accoglimento della domanda della sig.ra Parte_1
condannare i sigg.ri ed che sono Controparte_6 CP_5 Controparte_4
stati condannati dalla Corte d'Appello con la citata sentenza n. 1715/2018 in solido con la sig.ra a versare l'importo, al momento, pagato dalla sola attrice, a rilevare Parte_1
indenni gli Avv.ti AN RU e con tutto ciò che ne consegue anche per Controparte_1
. Controparte_2
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE
• Nella malaugurata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori eccezioni, qualora venga accertata e dichiarata l'eventuale responsabilità dell'Avv. limitare Controparte_1
comunque la condanna del chiamante odierno appellato, nei limiti della somma accertata in corso di causa per la propria quota di responsabilità e che sarà comunque ritenuta di giustizia, e di conseguenza condannare a manlevarlo nei limiti del massimale di polizza pari Controparte_2
ad € 350.000,00 ed al netto dello scoperto di polizza pari al 10% con il minimo di € 500,00, in ogni senza alcun riconoscimento per le spese legali e per tecnici;
• Nella malaugurata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori eccezioni, qualora venga accertata e dichiarata l'eventuale responsabilità dell'Avv. AN RU limitare comunque la condanna del chiamante odierno appellato, nei limiti della somma accertata in corso di causa per la propria quota di responsabilità e che sarà comunque ritenuta di giustizia, e di conseguenza condannare a manlevarlo nei limiti del massimale di polizza pari Controparte_2
ad € 350.000,00 ed al netto dello scoperto di polizza pari al 10% con il minimo di € 500,00, in ogni senza alcun riconoscimento per le spese legali e per tecnici. Con vittoria di spese e funzioni di lite.”
Per parte appellata : “Voglia la Corte Controparte_3
d'Appello di Firenze, in tesi, respingere l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n.1107/2022 del Tribunale di Siena, perché infondato in fatto e in diritto, con integrale conferma di detta sentenza;
in ipotesi, in caso di accoglimento dell'appello e della domanda di manleva svolta dall'Avv.Stanizzi, tener conto della franchigia di polizza di € 500,00 (art. 3.10) a carico dell'assicurato e del diritto di regresso della (art.3.16) nei confronti di Controparte_3
eventuali coobbligati. Con vittoria di spese e competenze.”
Per parte appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Controparte_4
adita, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così giudicare per i motivi tutti in narrativa:
A – in via preliminare, stante la riproposizione della eccezione ex art. 346 cpc, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della odierna esponente per i motivi dedotti in narrativa;
B – preso atto che l'appello proposto da non contiene domande dirette nei Parte_1
confronti della presente appellata, ci si rimette a giustizia sul punto;
C – in caso di riforma della sentenza che preveda la condanna degli appellati AN e CP_1
al risarcimento del danno in favore della appellante accertare e
[...] Parte_1
dichiarare il difetto di legittimazione passiva della signora , in ordine alla Controparte_4
domanda di manleva riproposta dagli appellati AN e con conseguente Controparte_1
integrale rigetto della stessa;
D – in via subordinata, sempre in caso di riforma della sentenza che preveda la condanna degli appellati AN e al risarcimento del danno in favore della appellante Controparte_1 accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia rapporto di garanzia tra gli Parte_1
avvocati AN e e la signora , in ordine alla domanda di Controparte_1 Controparte_4
manleva riproposta dagli appellati AN e con conseguente integrale rigetto Controparte_1
della stessa.
E – con condanna alle spese del presente grado di giudizio da parte di chi ha dato origine alla chiamata in causa.”
Per l'appellato : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze CP_5
ogni contraria domanda ed eccezione disattesa: in via principale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierno terzo chiamato CP_5
sia in caso di conferma che di riforma della sentenza appellata, con rigetto della chiamata
[...]
effettuata dagli Avv.Ti e RU AN Controparte_1
in via subordinata, in caso di riforma della sentenza appellata e condanna degli appellati
[...]
e RU AN al risarcimento del danno in favore della appellante Controparte_9 Pt_1
, dichiarare l'assenza di qualsivoglia rapporto di garanzia tra gli appellati
[...] [...]
RU AN e , con rigetto della chiamata effettuata. Controparte_9 CP_5
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, a carico della parte che abbia provocato e giustificato la chiamata.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1107/2022 del Tribunale di Siena pubblicata il 23.12.2022 e notificata il 28.12.2022 , in materia di responsabilità professionale
MOTIVI della decisione
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Siena che ha respinto la sua domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale proposta nei confronti degli avvocati Tommaso Stanizzi, AN e compensando le spese Controparte_1
di lite.
L'attrice a fondamento delle sue istanze ha dedotto che il Tribunale di
Montepulciano, con sentenza n. 16 del 27.1.2017 aveva dichiarato il rapporto di filiazione naturale tra e e condannato al Persona_1 Controparte_10
risarcimento del danno in solido gli eredi del primo - ovvero la moglie CP_6
ed i figli e la stessa nonostante
[...] CP_5 CP_4 Parte_1
quest'ultima avesse rinunciato all'eredità paterna unitamente al proprio figlio;
la
Corte d'Appello di Firenze con sentenza n. 1715/2018 aveva in parte confermato tale pronuncia, riducendo il risarcimento del danno morale in favore di
[...]
ad € 150.000,00; nessun ulteriore gravame era stato proposto dagli CP_10
eredi i quali avevano revocato il mandato ai loro difensori cosicchè la Pt_1
sentenza era divenuta definitiva;
la signora aveva agito in sede CP_10
esecutiva nei confronti di tutti gli eredi di , coobbligati solidali, Persona_1
compresa , la quale aveva pagato la somma di € 133.703,51. Parte_1
Tanto premesso, l'attrice ha imputato ai suoi difensori Avv. Tommaso Stanizzi,
Avv. AN RU e Avv. quest'ultimi nominati per il Controparte_1
giudizio di appello insieme all' Avv. Stanizzi- di non aver eccepito in entrambi i gradi di giudizio il proprio difetto di legittimazione passiva a seguito della rinuncia all'eredità intervenuta per atto notarile del 21.1.2013 ritualmente depositato, e che a causa di tale errore professionale ella ha subito un pregiudizio patrimoniale corrispondente alla somma pagata in executivis alla sorella unilaterale.
Il convenuto Avv. Tommaso Stanizzi, ritualmente costituto, ha allegato a) di avere depositato la rinuncia all'eredità nel giudizio dinanzi al tribunale, chiedendo l'estromissione di b) che nell'atto di citazione in appello il fatto Parte_1
dell'intervenuta rinuncia all'eredità era stato ribadito ma la Corte aveva erroneamente ritenuto che la sentenza non fosse stata espressamente impugnata sul punto;
c) infine che la signora non aveva proposto ricorso per Parte_1 ON avverso la decisione di secondo grado né agito nei confronti degli altri coobbligati, sicchè il danno lamentato era imputabile a sua scelte difensive. Il convenuto ha chiesto quindi il rigetto della domanda e di poter chiamare in causa la propria compagnia assicurativa, per essere manlevato in denegata ipotesi di accoglimento delle avverse pretese.
Si sono costituiti anche i convenuti avvocati AN e Controparte_1
deducendo di avere svolto la loro attività professionale solo nel procedimento di appello, di avere ritualmente sollevato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di per rinuncia all'eredità paterna, che comunque Parte_1
trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, l'errore è stato compiuto dalla Corte
d'Appello di Firenze, infine che la signora ha contribuito a Parte_1
cagionare il danno, non proponendo ricorso per ON e non agendo in regresso nei confronti degli altri debitori solidali. I professionisti convenuti hanno poi chiesto autorizzarsi la chiamata in causa in manleva, unitamente alla propria compagnia assicurativa , anche degli altri eredi Controparte_2 Pt_1
Tutti i terzi chiamati si sono costituiti ritualmente, ad eccezione di CP_5
evocato in giudizio sia in proprio che quale erede della madre Controparte_6
,rimasto contumace.
Entrambe le compagnie assicurative hanno aderito alle difese, eccezioni, domande dei rispettivi professionisti assicurati.
La terza chiamata ha invece eccepito il proprio difetto di Controparte_4
legittimazione passiva e, nel merito, contestato la domanda proposta nei suoi confronti dai convenuti, chiedendone la reiezione.
Il tribunale di Siena, all'esito di istruttoria documentale, con la sentenza gravata, riguardo alla condotta dell'avvocato Stanizzi nel giudizio presupposto dinanzi al tribunale di Montepulciano, ha osservato che questi, pur avendo prodotto la rinuncia all'eredità del padre di , non ha eccepito al momento del Parte_1
deposito del documento che per l'effetto, la stessa non poteva essere condannata al risarcimento dei danni quale erede di soltanto nella memoria Persona_1
conclusionale di replica ex art. 190 c.p.c. ha evidenziato che, a seguito della rinuncia all'eredità paterna, doveva essere “estromessa” dal Parte_1
processo ribadendo tale richiesta nelle conclusioni del medesimo atto difensivo. Il primo giudice ha poi rilevato che la questione della mancata accettazione dell'eredità paterna integra più una ipotesi di “difetto di titolarità passiva”, che di carenza di legittimazione passiva, ma in entrambi i casi avrebbe comunque dovuto essere rilevata d'ufficio dal Tribunale, nonostante la scarsa valorizzazione dell'eccezione da parte dell'avvocato Stanizzi ( attesa la produzione in giudizio della rinuncia all'eredità) e di conseguenza rigettare la domanda nei confronti di invece di omettere completamente l'esame della questione. Parte_1
Con riferimento al giudizio di secondo grado proposto dagli eredi il Pt_1
giudice di prime cure ha imputato agli avvocati Stanizzi, AN e CP_1
difensori degli appellanti eredi di aver fatto riferimento alla
[...] Pt_1
questione nell'atto di citazione in appello “non in maniera chiara, netta e specifica,” perché “nessun riferimento alla questione dedotta dall'odierna attrice è contenuta nel paragrafo
3.2 dell'atto d'appello, pur intitolato “3.2 Difetto di legittimazione passiva”; in tale paragrafo, invero, i difensori degli appellanti hanno trattato la questione della legittimazione passiva sotto un profilo totalmente diverso da quello allegato in questa sede, ovvero sotto il profilo della natura personalissima dell'obbligo di mantenimento del padre nei confronti del figlio e, di conseguenza, della intrasmissibilità di tale obbligo agli eredi, questione che, invero, riguardava tutti gli eredi del defunto e non la sola nel paragrafo suddetto, però, non vi è alcun Persona_1 Parte_1
riferimento alla questione della rinuncia all'eredità da parte di quest'ultima.
Solo nella trattazione del quarto motivo di appello, sotto la rubrica “4) Errata ed eccessiva quantificazione dei danni liquidati in sentenza”, ovvero in un paragrafo che in realtà doveva trattare tutt'altro argomento, i professionisti convenuti, dopo avere evidenziato l'eccessività della quantificazione dei danni patrimoniali e dei danni non patrimoniali da parte del Giudice di primo grado, hanno affermato quanto segue: “Occorre inoltre sottolineare che l'odierna appellante Pt_1 con atto pubblico ha rinunziato ad ogni eredità del defunto padre e, per
[...] Persona_1
tali ragioni, dovrà comunque essere esclusa da ogni e qualunque pretesa avanzata dall'attrice”.
Nelle conclusioni dell'atto di appello, poi, al punto 3) hanno inserito la richiesta di respingere le pretese economiche della “perché infondate in fatto ed in diritto, per la carenza di CP_10
legittimazione attiva e passiva dedotta in narrativa”, ma tale espressione è generica ed equivoca, visto che - come evidenziato supra - nella parte dell'atto d'appello relativa alla legittimazione passiva non era trattata la questione della rinuncia all'eredità di “ Parte_1
Il giudice di prime cure ha poi osservato che la Corte d'Appello di Firenze pur avendo rilevato che “gli appellanti deducevano che senz'altro la condanna non poteva essere pronunciata nei confronti di in qualità di erede di avendo costei Parte_1 Persona_1
rinunciato all'eredità paterna” e dato atto della difesa sulla questione della appellata ha tuttavia ritenuto che la decisione di primo grado non fosse stata CP_10
specificamente censurata dagli appellanti in relazione al difetto di legittimazione passiva di a seguito della rinuncia all'eredità paterna. Secondo il Parte_1
primo giudice tale erronea statuizione della Corte, da una parte è imputabile ai difensori per aver “accennato alla questione della mancata accettazione d'eredità, in maniera imprecisa, senza proporre uno specifico, separato ed espresso motivo di appello sul punto, ma trattando la questione all'interno di un altro motivo di appello del tutto inconferente” dall'altra avrebbe potuto essere emendata dinanzi al Giudice di legittimità.
Il tribunale di Siena ha quindi respinto la domanda attorea affermando che la mancata proposizione da parte di del ricorso per ON Parte_1
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze, abbia interrotto il nesso eziologico fra inadempimento dei professionisti e danno, con la seguente argomentazione: benché l'esaurimento dei mezzi di impugnazione non costituisca di per sé una condizione imprescindibile affinché il cliente possa agire nei confronti del proprio avvocato difensore, posto che non si può costringere una parte ad affrontare il rischio e le spese di un ulteriore grado di giudizio, ove esso sia destinato a concludersi anch'esso in modo sfavorevole, ai fini del riconoscimento del nesso eziologico fra l'inadempimento dell'avvocato ed il danno conseguente alla soccombenza, si tratta di accertare il grado di probabilità di successo dell'eventuale ulteriore impugnazione. Ed in tal senso, si deve considerare che, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, un eventuale ricorso in cassazione sul punto della legittimazione passiva, a prescindere da ogni altra questione, avrebbe avuto delle buone probabilità di essere accolto, per le ragioni appena evidenziate. Pertanto, il fatto che la parte abbia omesso l'impugnazione, dopo aver revocato il mandato ai propri legali, lasciando cadere in giudicato la pronuncia sfavorevole, vale ad elidere il nesso causale con l'inadempimento dei suddetti legali. “
Avverso siffatta decisione ha proposto appello fondato su tre Parte_1
motivi : con il primo ha contestato il fatto affermato dal tribunale, ovvero che l'avvocato Stanizzi abbia sollevato la questione di carenza di legittimazione passiva nella memoria di replica conclusionale depositata nel primo grado del giudizio presupposto;
con il secondo ha censurato la statuizione del primo giudice secondo cui se ella avesse proposto ricorso per ON ai sensi dell'art. 360 n.4 c.p.c la sentenza della Corte d'Appello sarebbe stata riformata in suo favore con conseguente declaratoria della propria carenza di titolarità del rapporto controverso dal lato passivo, per effetto della rinuncia all'eredità del padre;
con il terzo motivo infine ha denunciato l'erroneità della sentenza laddove statuisce che la mancata proposizione del ricorso per cassazione –pacificamente imputabile alla volontà della signora abbia interrotto il nesso eziologico fra l'inadempimento dei Pt_1
professionisti convenuti e il danno. Sostiene in particolare l'appellante che il ragionamento del tribunale sia erroneo in quanto confonde l'oggetto del “giudizio probabilistico” indirizzandolo sulla probabilità di accoglimento del ricorso dinanzi al giudice di legittimità invece di compiere la valutazione circa il probabile esito favorevole del giudizio promosso dalla nei suoi confronti in qualità di CP_10
coerede di se non vi fosse stato l'inesatto adempimento della Persona_1
prestazione professionale da parte dei suoi difensori.
Si sono costituiti i professionisti appellati i quali hanno contestato la fondatezza dell'impugnazione chiedendone il rigetto, in subordine hanno riproposto le domande di manleva formulate in primo grado nei confronti delle rispettive compagnie assicurative e gli avvocati anche in danno degli altri coeredi CP_1
e quest'ultimo anche in qualità di erede di Controparte_4 CP_5 [...]
tutte rimaste assorbite dalla decisione di rigetto della domanda CP_6
principale da parte del tribunale.
Le compagni assicurative, ritualmente costituitesi hanno concluso in via principale per il rigetto del gravame, in subordine chiesto la condanna in regresso dei coobbligati solidali eredi di Persona_1
Questi ultimi si sono costituiti entrambi, opponendosi alle domande proposte nei loro confronti di cui hanno chiesto la reiezione.
La causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione in data 13 giugno
2025, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 8 ottobre 2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'eccezione di inammissibilità degli appelli ex art. 342 e 348 bis c.p.c.
In via preliminare, gli appellati hanno eccepito l'inammissibilità CP_1
dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per carenza di specificità dei motivi deducendo che “l'appellante afferma di impugnare lunghi brani della sentenza, ma omette totalmente di basare la richiesta di riforma su motivi giuridici validi, specificamente e compiutamente argomentati, limitandosi ad affermazioni apodittiche, che nulla hanno di giuridico”
L'eccezione è infondata.
Parte appellante invero ha ampiamente argomentato sulle ragioni, in fatto ed in diritto, per cui ritiene censurabile il rigetto della propria domanda risarcitoria;
se poi abbia efficacemente contrastato le motivazioni del primo giudice o invece no, è questione che attiene alla fondatezza, e non all'ammissibilità, dell'impugnazione.
Invero, per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali, essendo, solo, necessario che siano evidenziate le ragioni di censura alla sentenza impugnata e le modifiche che se ne propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum. Nel senso qui affermato si è orientata anche l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte, specificando come il rispetto dalla norma non esiga lo svolgimento di un
"progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. 10916/2017; Cass n. 2143/2015).
Va disattesa altresì l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto essa non ha alcun rilievo in questa fase processuale, posto che la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalla norma, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis c.p.c.
3. Il perimetro della decisione
In assenza di impugnazione incidentale da parte dei professionisti appellati sono divenute incontrovertibili le statuizioni della sentenza con cui il primo giudice ha accertato la sussistenza di un inesatto adempimento delle prestazioni professionali da parte dei difensori di nel giudizio presupposto, in particolare ove Parte_1
ha affermato : “ A tal proposito, se non può negarsi che la questione del “difetto di legittimazione passiva” di è stata, in qualche modo, richiamata dal difensore Parte_1
Avv. Stanizzi, quantomeno nella memoria conclusionale di replica del processo di primo grado, è tuttavia del tutto evidente che la stessa questione, la cui fondatezza risultava dalla produzione della rinuncia all'eredità, non è stata sufficientemente valorizzata dal difensore;
l'eccezione in esame, che riguardava solo e non anche gli altri figli e la moglie del defunto Parte_1
e valeva quindi a distinguere la posizione di questa rispetto a quella degli altri Persona_1
convenuti in riassunzione, era invero preliminare a tutte le altre perché il suo accoglimento avrebbe escluso in radice ogni responsabilità di nei confronti della in tal Parte_1 CP_10
senso, tale eccezione doveva essere chiaramente proposta sin dal momento della costituzione in giudizio a seguito della riassunzione o, comunque, subito dopo la rinuncia all'eredità e, poi, chiaramente e in via preliminare, nelle conclusioni e nella comparsa conclusionale, e non solo nella memoria di replica. Di nuovo, però, l'Avv. Stanizzi, l'Avv. AN RU e l'Avv. CP_1
difensori dell'odierna attrice e degli altri appellanti nel processo d'appello, hanno in
[...]
qualche modo fatto riferimento alla questione nell'ambito dell'atto di citazione in appello ma non in maniera chiara, netta e specifica.
In effetti, nessun riferimento alla questione dedotta dall'odierna attrice è contenuta nel paragrafo
3.2 dell'atto d'appello, pur intitolato “3.2 Difetto di legittimazione passiva”; in tale paragrafo, invero, i difensori degli appellanti hanno trattato la questione della legittimazione passiva sotto un profilo totalmente diverso da quello allegato in questa sede, ovvero sotto il profilo della natura personalissima dell'obbligo di mantenimento del padre nei confronti del figlio e, di conseguenza, della intrasmissibilità di tale obbligo agli eredi, questione che, invero, riguardava tutti gli eredi del defunto e non la sola nel paragrafo suddetto, però, non vi è alcun Persona_1 Parte_1
riferimento alla questione della rinuncia all'eredità da parte di quest'ultima.
Solo nella trattazione del quarto motivo di appello, sotto la rubrica “4) Errata ed eccessiva quantificazione dei danni liquidati in sentenza”, ovvero in un paragrafo che in realtà doveva trattare tutt'altro argomento, i professionisti convenuti, dopo avere evidenziato l'eccessività della quantificazione dei danni patrimoniali e dei danni non patrimoniali da parte del Giudice di primo grado, hanno affermato quanto segue: “Occorre inoltre sottolineare che l'odierna appellante Pt_1
con atto pubblico ha rinunziato ad ogni eredità del defunto padre e, per
[...] Persona_1
tali ragioni, dovrà comunque essere esclusa da ogni e qualunque pretesa avanzata dall'attrice”.
Nelle conclusioni dell'atto di appello, poi, al punto 3) hanno inserito la richiesta di respingere le pretese economiche della “perché infondate in fatto ed in diritto, per la carenza di CP_10
legittimazione attiva e passiva dedotta in narrativa”, ma tale espressione è generica ed equivoca, visto che - come evidenziato supra - nella parte dell'atto d'appello relativa alla legittimazione passiva non era trattata la questione della rinuncia all'eredità di …..Alla luce Parte_1
di quanto precede, pur non potendosi negare che, ancora una volta, i difensori hanno accennato alla questione della mancata accettazione d'eredità, si deve riconoscere che ciò hanno fatto in maniera imprecisa, senza proporre uno specifico, separato ed espresso motivo di appello sul punto, ma trattando la questione all'interno di un altro motivo di appello del tutto inconferente.”
Ad essere invece controversa è la sussistenza del nesso causale fra tale inadempimento, l'evento lesivo rappresentato dalla condanna di in Parte_1
solido con gli altri coeredi al risarcimento del danno con statuizione passata in giudicato, e il danno patrimoniale conseguente, costituito dalla somma di euro
133.703,51 corrisposta in sede di espropriazione forzata alla signora da CP_10
. Parte_1
4. L'appello
Il primo motivo , con cui l'appellante denuncia l'errore in cui sarebbe incorso il tribunale nell'affermare che l'avvocato Stanizzi ha sollevato la questione della rinuncia all'eredità nella memoria di replica depositata nel giudizio dinanzi al
Tribunale di Montepulciano, è infondato ed irrilevante.
Invero risulta per tabulas che l'avvocato Stanizzi nella memoria di replica ex art. 190 cp.c. depositata nel giudizio dinanzi al Tribunale di Montepulciano, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva di per aver rinunciato all'eredità Parte_1
del padre e ne ha chiesto l'estromissione dal giudizio ( cfr pag. 1 doc. allegato alla memoria istruttoria ex art. 183 comma VI c.p.c. fascicolo convenuto Stanizzi) . La doglianza peraltro si profila ininfluente ai fini della decisione, essendosi formato il giudicato sulla non corretta e diligente esecuzione della prestazione professionale da parte del predetto difensore.
Il secondo ed il terzo motivo meritano un esame congiunto in quanto con entrambi l'appellante censura il capo della sentenza relativo alla ritenuta interruzione del nesso eziologico fra inadempimento e danno per effetto del comportamento colposo della stessa , rappresentato dal non aver impugnato la Parte_1
sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1715/2018 con ricorso per ON, che, invece, se coltivato, avrebbe determinato, secondo un giudizio prognostico fondato sulla regola causale “ del più probabile che non” la caducazione della pronuncia nei suoi confronti per carenza della qualità di erede del padre.
Nel capo impugnato il primo giudice ha affermato: “Appare decisivo che contro la sentenza della Corte di Appello l'odierna attrice abbia ritenuto di non proporre Parte_1
ricorso per cassazione. Il motivo di ricorso si sarebbe dovuto incentrare sulla denuncia dell'error in procedendo della Corte di Appello nell'aver ritenuto che la sentenza di primo grado non fosse stata specificatamente censurata nell'atto di appello per difetto di legittimazione passiva di nel merito della questione, Parte_1
poi, era assolutamente pacifico e, comunque, risultava dagli atti di causa a seguito della produzione della rinuncia all'eredità, che non era erede di “ si deve Parte_1 Persona_1
considerare che, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, un eventuale ricorso in cassazione sul punto della legittimazione passiva, a prescindere da ogni altra questione, avrebbe avuto delle buone probabilità di essere accolto, per le ragioni appena evidenziate. Pertanto, il fatto che la parte abbia omesso l'impugnazione, dopo aver revocato il mandato ai propri legali, lasciando cadere in giudicato la pronuncia sfavorevole, vale ad elidere il nesso causale con
l'inadempimento dei suddetti legali. “ ( pagg. 16-17 sentenza impugnata).
L'appellante contesta prima di tutto che la sentenza della Corte d'Appello di
Firenze fosse viziata, sostenendo invece che a causa della condotta negligente ed imperita dei suoi legali nel giudizio di secondo grado, si fosse formato il giudicato interno sulla questione afferente alla propria legittimazione passiva in quanto non adeguatamente sollevata, in assenza di specifica impugnazione , pertanto l'eventuale ricorso per cassazione sarebbe stato dichiarato inammissibile. Denuncia altresì una contraddittorietà nella motivazione, per avere il primo giudice da un parte ritenuto che nell'atto di citazione in appello non era stata adeguatamente evidenziata la questione, per mancanza di formulazione- come sarebbe stato più coretto- di uno specifico motivo di impugnazione in modo da isolare e differenziare la posizione processuale di rispetto agli altri eredi appellanti, dall'altra però Parte_1
affermato che la Corte aveva errato nell'affermare: ““né la sentenza è stata specificamente censurata per difetto di legittimazione passiva di a seguito della Parte_1
rinuncia all'eredità paterna” ( testuale sentenza C.d.A. Firenze n. 1715/2018). Infine parte appellante denuncia l'erroneità del ragionamento operato dal tribunale per escludere la sussistenza del nesso eziologico fra la condotta inadempiente dei professionisti e il danno, perché fondato su un giudizio prognostico circa le probabilità di accoglimento del ricorso in ON, e non invece del giudizio di merito, condizionato nel suo esito sfavorevole dall'inadempimento dei suoi difensori.
Ai fini della decisione, è opportuno premettere che la semplice delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sufficiente per l'acquisto della qualità di erede, ma diventa operativa soltanto se il chiamato accetta di essere erede mediante una dichiarazione di volontà (aditio), oppure per effetto di un comportamento obiettivamente acquiescente (pro herede gestio); la rinuncia espressa all'eredità, invece, determina la perdita della qualità di erede con effetti retroattivi ai sensi dell'art. 521 c.c.. Essa dunque incide sulla legittimazione passiva del soggetto evocato in giudizio in qualità di erede del de cuius, facendola venire meno, conseguentemente il giudice è tenuto a rilevarla d'ufficio in ogni stato e grado, qualora risulti dagli atti di causa, con il solo limite della formazione del giudicato interno. Quest'ultimo si configura senz'altro quando la questione sulla legittimazione passiva sia stata espressamente decisa dal giudice di primo grado e non sia stata impugnata in appello. Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie dal momento che il tribunale di Montepulciano ha omesso qualsiasi statuizione sul punto, probabilmente perché non si è avveduto che al momento della costituzione nel giudizio riassunto degli eredi di deceduto in Persona_1
corso di causa, è stato prodotto l'atto di rinuncia all'eredità paterna da parte di
( e di suo figlio). Parte_1
Potrebbe ritenersi che la pronuncia del tribunale di Montepulciano contenga una pronuncia implicita di affermazione della legittimazione passiva di , Parte_1
quale presupposto logico giuridico della sua condanna nel merito al risarcimento del danno in favore della signora in solido con gli altri coeredi, tuttavia CP_10
è provato per tabulas che l'avv. Stanizzi abbia omesso di eccepire in quel giudizio, la carenza di legittimatio ad causam di fino al deposito della memoria Parte_1
conclusionale di replica, ove invece per la prima volta ha sollevato la questione, facendo in modo, con tale comportamento sicuramente non diligente, che alcun contraddittorio fra le parti in causa si sia instaurato su tale questione preliminare, come rimarcato nella comparsa di costituzione in appello dalla stessa appellata(originaria attrice) signora CP_10
Si deve dunque concludere che quella sentenza non contenga alcuna decisione implicita sulla legittimatio ad causam dell'odierna appellante e di conseguenza alcun limite del giudicato interno alla rilevabilità d'ufficio della questione preliminare di rito da parte della Corte d'Appello di Firenze nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza del tribunale di Montepulciano, in conformità ai principi elaborati dalla Corte di ON Sez. U, Sentenza n. 7039 del 28/03/2006 e
Sez. L, Sentenza n. 21703 del 13/10/2009 secondo cui “L'esame, in sede
d'impugnazione, di questioni pregiudiziali o preliminari, rilevabili d'ufficio, resta precluso per effetto del giudicato interno formatosi sulla pronuncia che abbia esplicitamente risolto tali questioni, ovvero sulla pronuncia che, nel provvedere su alcuni capi della domanda, abbia necessariamente statuito per implicito sulle medesime. Di talché, tale preclusione non si verifica (sottolineato da chi scrive) quando il capo della sentenza comportante, con una decisione di merito, la definizione implicita di questioni pregiudiziali o preliminari sia investito dalla impugnazione, ancorché limitatamente alla detta pronuncia di merito”, enunciati ribaditi anche nella sentenza
Sez. U - n. 7925 del 20/03/2019 ove inoltre si precisa che “ non può ritenersi, invero, che un giudicato interno si sia formato in via implicita, semplicemente perché la legittimazione abbia costituito la premessa logica per la decisione, in quanto, affinché una questione possa ritenersi decisa dal giudice di merito occorre che essa sia stata oggetto di discussione tra le parti. Una quaestio iuris come la riconducibilità della posizione dell'attore o del convenuto alla fattispecie astratta o quella della riconducibilità della posizione dell'attore o del convenuto quale emergente in fatto a detta fattispecie deve, pertanto, perché si formi giudicato interno in difetto di impugnazione, essere state discussa e decisa espressamente (Cass., 13 settembre 2013, n.
20978; Cass., 11 settembre 2011, n. 23568)”.
In definitiva, mancando nella sentenza del tribunale di Montepulciano una esplicita statuizione sulla sussistenza o meno della qualità di erede di in capo Persona_1
a che aveva rinunciato all'eredità paterna per atto notarile Parte_1
ritualmente prodotto in quel giudizio, e dovendosi altresì escludere- in conformità ai principi di diritto dianzi richiamati (già consolidati all'epoca della pronuncia della
Corte di Appello di Firenze) – la configurabilità di un giudicato implicito interno su tale questione preliminare rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, sia per mancanza di tempestivo contraddittorio fra le parti che per effetto dell'appello avverso la decisione di merito del predetto tribunale, proposto da tutti i coeredi soccombenti, si deve concludere che ha errato la Corte d'Appello di Firenze laddove, pur accogliendo in parte nel merito il gravame, ha ritenuto di non poter affrontare la questione della legittimatio ad causam di , per mancanza Parte_1
di specifica censura sul punto in atto di appello alla sentenza di primo grado ( cfr pag.
7. sentenza di appello n. 1715/2018, doc. 8 fascicolo di primo grado appellante). Si osserva inoltre come nella sentenza in esame ( fatto già evidenziato dal giudice di prime cure) la Corte d'Appello espressamente aveva dato atto sia che gli appellanti avevano dedotto che “alcuna condanna poteva essere pronunciata nei confronti di in qualità di erede di avendo costei rinunciato Parte_1 Persona_1
all'eredità paterna” ( cfr pag. 12 atto di appello, doc. 7 fascicolo primo grado appellante) sia della difesa della appellata sul punto, secondo cui CP_10
“nessuna valenza aveva ai fini dell'appello la rinuncia all'eredità di , perché Parte_1
circostanza di fatto mai dedotta e neppure erano state rassegnate conclusioni nel senso di escludere la condanna nei suoi confronti”.
Se dunque, per effetto della statuizione ormai incontrovertibile contenuta nella sentenza qui impugnata, l'errore professionale dei difensori di è Parte_1
consistito nel non aver adeguatamente evidenziato la questione rilevabile d'ufficio nella citazione in appello, tuttavia questa trascuratezza e difetto di adeguata diligenza professionale, non ha determinato che la problematica non fosse rilevabile dalla Corte d'Appello, tanto vero che nella sentenza di secondo grado sono state espressamente riportate le deduzioni sul punto contenute nell'atto di impugnazione.
La decisione del giudice di appello- non conforme ai richiamati principi dell'organo nomofilattico all'epoca già consolidati- di non pronunciarsi sulla questione per difetto di specifica censura sul punto alla sentenza di primo grado, che- lo si evidenzia ancora una volta- non conteneva alcuna espressa statuizione sulla legittimazione passiva di ( e su questo non potevano esservi dubbi, Parte_1
perché in presenza di un atto pubblico di rinuncia all'eredità, debitamente prodotto, in alcun modo avrebbe potuto il tribunale di Montepulciano, implicitamente affermare la sussistenza della qualità di erede in capo alla medesima e quindi condannarla al risarcimento del danno in solido con gli altri coeredi) ha dunque determinato la condanna della , poi divenuta definitiva, per Parte_1
la scelta dei soccombenti di revocare il mandato ai propri legali e non proporre impugnazione dinanzi al giudice di legittimità. In definitiva l'interruzione del nesso di causalità è ascrivibile non alla mancata proposizione del ricorso in ON da parte di avverso la Parte_1
sentenza d'appello n. 1715/2018- condotta che potrebbe al più rilevare ai sensi ed agli effetti dell'art. 1227 comma secondo c.p.c - quanto alla omessa decisione della
Corte sulla questione preliminare rilevabile d'ufficio del difetto di legittimazione passiva di , nonostante non si configurasse il limite del giudicato Parte_1
interno, né esplicito né implicito e la medesima questione fosse stata sollevata nell'atto di appello ( cfr Cass. Ordinanza n. 22311 del 15/10/2020 “in materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse;
tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice) come dalla stessa Corte espressamente rilevato in sentenza e la rinuncia all'eredità paterna da parte di fosse contenuta negli atti di causa. Parte_1
L'appello va dunque respinto con assorbimento delle domande riproposte dai professionisti appellati nei confronti delle rispettive compagnie assicurative nonché di e Parte_1 CP_5
5. Le spese di lite
Parte appellante in quanto soccombente è tenuta a rimborsare le spese di lite del giudizio di appello ai professionisti appellati ma anche alle compagnie assicurative da questi chiamate in garanzia, in forza del principio di causazione della lite (cfr.
Cass. Civ. Ord. n. 6144 del 07/03/2024), nella misura liquidata in dispositivo ex
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in base al valore della controversia (compreso nello scaglione € 52.001,00/ € 260.000,00), applicati i valori medi ed esclusa la fase di trattazione/istruttoria in quanto non espletata. Le spese vanno invece compensate per l'intero fra gli appellati e Controparte_4
da una parte, AN e CP_5 Controparte_11
dall'altra, atteso l'assorbimento delle domande in garanzia da quest'ultimi riproposte in via subordinata nei confronti degli altri eredi di AR NI
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell' appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1107/2022 del Parte_1
Tribunale di Siena , ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore degli appellati e CP_12 CP_14 Controparte_2 [...]
che si liquidano per ciascuna parte in € 9.991,00 per Controparte_3
compenso professionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3) dichiara compensate le spese di lite fra gli appellati CP_15 [...]
, e CP_2 Controparte_4 CP_5
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell' appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 8 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
AD RA ZZ AR SA
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.