Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al n. R.g.v.g. 3484/2024, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Fontane, n.4 Parte_1 C.F._1 in Ascoli Satriano (FG) presso lo studio dell'Avv. Fierro Incoronata, dalla quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato alla Via Controparte_1 C.F._2
Guido Dorso, n.41 in Foggia, presso lo studio dell'avv. Chiappinelli Giuseppe, dal quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 22/01/2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 04/12/2024 e Parte_1
18.11.2024 (dep. il 04.12.2024). I ricorrenti hanno esposto: che dall'unione coniugale sono nati tre figli: (n.ta in Foggia il 19.8.1993), (n.ta in Foggia il 20.5.1996) e (n.to in Per_1 Per_2 Per_3
Foggia il 19.4.2006); che sono addivenuti ad una separazione consensuale con decreto del Tribunale di Foggia n.cron.7880/2019 del 02.7.2019 (dep. in pari data) che ha omologato i patti convenuti tra le parti;
che attualmente i figli sono tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti, ad eccezione di che percepisce un assegno direttamente dal padre di € 500,00 mensili;
che Per_3 CP_1
ha rinunciato al 50% dell'A.U.U. per il figlio a favore di che dal
[...] Per_3 Parte_1 momento della separazione hanno continuato a vivere separati e che non vi è possibilità di riconciliarsi.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso le parti davanti a lei all'udienza del 22/01/2025, all'esito della quale il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
L'istanza congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da e Parte_1
è fondata e, per l'effetto, va accolta. Controparte_1
L'art. 1 L.898/1970 consente, infatti, al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
L'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/1970 prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio possa essere domandata anche da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata omologata la separazione consensuale” e che la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno della cessazione degli effetti civili del matrimonio, cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del Tribunale di Foggia
n.cron.7880/2019 del 02/07/2019 (dep. in pari data). Inoltre, entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che da quel momento in poi hanno continuato a vivere separati, per cui risulta che la comunione materiale e spirituale dei coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, trovare accoglimento.
Il Tribunale prende, altresì, atto delle ulteriori intese raggiunte tra i coniugi, così come dalla scrittura privata del 18/11/2024 (dep. in data 04/12/2024), che non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico. Inoltre, le stesse sono contrarie all'interesse del figlio , maggiorenne e non Per_3 economicamente indipendente, avendo predisposto in suo favore un assegno di mantenimento.
Copia autentica della presente sentenza di divorzio, dopo il suo passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di pronuncia su domanda congiunta, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
• Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Margherita di Savoia in data 18/03/1993 tra nata in [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nato in [...] il [...] (atto n.1 – parte II – Serie B – Ufficio 1 -
[...] anno 1993), alle condizioni di cui alla scrittura priva del 18.11.2024 (dep. il 04/12/2024);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03/11/2000 n.396;
• Nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del giorno 11.02.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro