Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 2499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2499 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5449/2021 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Benedetta Ferone, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5449/2021 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione all'udienza dell'8.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica
TRA
Parte_1
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
con sede legale in Napoli alla Via Montevergine n. 16, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Toledo n. 348, presso lo studio degli
Avv.ti Giacomo Carini ( ) e Giovanni Carini C.F._1
( ) dai quali è rappresentata e difesa, giusta C.F._2
procura in atti;
- ATTRICE -
E
, in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, Avv. con sede in Controparte_2
Napoli, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Francesco Arnaldi
n°93, presso lo studio dell'Avv. Donatella D'Amico che lo rappresenta e difende, giusta procura;
- CONVENUTO -
Oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare.
Conclusioni: come da atti e da note di trattazione scritta, da note in sostituzione dell'udienza dell'8.11.2024 e da comparse conclusionali e da memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, la Parte_1
adiva il Tribunale di Napoli al fine di far
[...]
dichiarare la nullità o annullabilità della delibera assembleare del
18.12.2020 in relazione ai capi 1 e 2 dell'odg.
La società attrice deduceva: - di essere condomina del fabbricato in
Condominio sito in Napoli alla Via Montevergine n. 20/f BOX, essendo proprietaria del box contraddistinto dal n. 47; - che il Condominio c.d.
BOX era sottostante ai due fabbricati di Via Montevergine 16 e 20 ed alle strade poste fra i due fabbricati sul retro e sul lato sinistro del fabbricato di Via Montevergine n. 20; - che veniva indetta assemblea dei condomini per il giorno 18.12.2020 in seconda convocazione per discutere sui seguenti punti all'ordine del giorno: “1) Relazione dell'Ing. in merito all'incarico ricevuto con Testimone_1
delibera assembleare del 13.02.2020 dal condominio
[...]
per le numerose infiltrazioni di acqua Controparte_1
succedutesi nei box condominiali ed ancor più per quelle che stanno interessando le travi portanti del fabbricato; 2) Dato come presupposto
- 2 -
che i solai del condominio box di cui si tratta, sono stati costruiti in aderenza tra i fabbricati di via Montevergine 20 e del CP_3
(Via Montevergine 16) è necessario per la conservazione delle
[...]
parti comuni (travi e pilastri condominiali), eseguire opere di manutenzione urgenti per non compromettere la sicurezza dell'intera struttura. Decisioni conseguenziali; 3) Controparte_4
[...
, delibera del 26.11.2020 in merito alla relazione dell'ing. Tes_1
. La stessa sarà oggetto di confronto. 4) Per l'intervento
[...]
descritto nel progetto dell'Ing. Persona_1
finalizzato all'eliminazione delle infiltrazioni si propone di utilizzare la somma di € 14.945,64 accantonata. E' il saldo tra quote dovute e quote versate relative al consuntivo dei lavori riportati nelle tabelle allegate nn. 1,2,3 e la tabella della ripartizione e del riepilogo. Allegato di 3 pagine. Per continuità contabile della spesa si propone di approvare il consuntivo come indicato nelle tabelle allegate nn. 1,2,3 e la tabella della ripartizione e riepilogo (con relativi conguagli e morosità).
Ovviamente sarà fatto salvo quanto già versato, nelle more, da alcuni condomini. Decisioni conseguenziali. 5) varie ed eventuali”; - che,
l'assemblea, in riferimento ai capi n. 1 e 2 all'odg, all'unanimità dei presenti (per 586,90 millesimi), approvava il computo metrico estimativo dell'Ing. Carandente delle opere da realizzare per Tes_1
la eliminazione delle infiltrazioni di acqua verificatesi nei box condominiali ed alle strutture portanti del fabbricato;
- che, a mezzo mail ordinaria, in data 30.12.2020, l'amministratrice comunicava il verbale della relativa adunanza anche alla società esponente, non presente all'assemblea del 18.12.2020; - che, in data 14.01.2021, essa società, ritenendo che le deliberazioni di cui ai precitati punti all'odg fossero illegittime, proponeva il procedimento di mediazione al quale
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tuttavia il non riteneva di intervenire, determinandone CP_1
l'esito negativo in data 10.02.2021.
La società attrice deduceva, altresì: - che, dalla relazione del tecnico di parte, Ing. , la causa unica delle infiltrazioni fosse da ricercare Per_2
nel cattivo funzionamento dell'impianto pluviale di pertinenza del fabbricato in condominio sovrastante i box e non, come deliberato in assemblea, da una perdita di acqua dai giunti strutturali presenti tra le strutture di cemento armato e le strutture delle costruzioni adiacenti sovrastanti;
- l'erronea adozione, pertanto, ai fini del riparto della spesa dei lavori, del criterio di cui all'art. 1125 c.c., avendo deliberato che
“l'importo dei lavori va attribuito per il 50% al Controparte_1
ed il 50% al Parte_2 CP_1
, trattandosi di elementi strutturali”. Controparte_1
Si costituiva il Condominio sito in Napoli alla Via Montevergine n. 20/f
Contr
che eccepiva l'infondatezza nel merito delle doglianze attoree, tanto in punto di nesso di causalità tra le cause delle infiltrazioni e i danni lamentati, quanto in punto di ripartizione delle spese di manutenzione ex art.1125 c.c.
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda.
Con ordinanza del 11.6.2021, venivano assegnati i termini ex art. 183
VI comma c.p.c.
Disposta ed espletata CTU, con ordinanza del 21.10.2022, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza dell'8.11.2024, veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda è procedibile essendo stato esperito il procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo come da verbale del 10.2.21
(prod. parte attrice).
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Nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
Vanno sul punto richiamati i principi espressi dalle Sezioni Unite n
9839/2021: "in tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed
è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico – quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative"
o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.. (Conforme Cass. n.
4806/2005).
Nel caso che occupa, la doglianza attorea configurerebbe un'ipotesi di annullabilità della delibera impugnata, avendo parte attrice paventato l'erronea applicazione del criterio di cui all'art. 1125 c.c. di riparto delle spese sostenute per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni, verificatesi all'interno dei box siti nel Condominio c.d. box,
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provenienti, a dire della stessa, dal cattivo funzionamento dei pozzetti e delle pluviali di scarico, le cui spese di manutenzione ricadrebbero interamente sul sovrastante i box. CP_1
Al tal fine, si osserva, come accertato anche in sede di CTU condotta dall'arch. , che “il complesso immobiliare sito in Napoli, a via Per_3
Montevergine n ° 20 F e n° 20, è composto da fabbricati in C.A. di cinque piani, divisi da cortili condominiali adibiti a parcheggio a raso.
Al piano interrato sono presenti un cospicuo numero di box con planimetria non corrispondente all'orma degli edifici sovrastanti e con struttura a sé stante costruita in adiacenza alle strutture portanti superiori”.
Proprio alla luce della conformazione strutturale degli edifici interessati dalle denunciate infiltrazioni, il CTU incaricato riteneva “valida
l'ipotesi formalizzata dall'ing. , cioè Persona_1
che le infiltrazioni provengono in massima parte dalla mancata realizzazione di giunto elastico tra le due strutture e successiva impermeabilizzazione”.
In risposta alle osservazioni del consulente di parte attrice, il CTU osservava, altresì, che “per quanto riguarda il lato nord non è stato possibile accertare i lavori eseguiti poiché erano già stati ultimati, ma visto lo scavo effettuato più che la sola sostituzione delle pluviali con relativi pozzetti ecc., ipotizzata dall'Ing , si tratta della Per_2
esecuzione, come dichiarato dall'ing. , di giunto Persona_4
impermeabilizzato lungo tutto il lato. Per quanto riguarda il lato sud, benché siano state sostituite le pluviali per consentire
l'impermeabilizzazione del giunto, l'andamento delle infiltrazioni o degli allagamenti è da attribuire ad uno sversamento di liquidi non puntuale ma lungo tutto il lato del fabbricato, quindi dal giunto non
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impermeabilizzato. I box n° 4 – 5 – 11 – 16 – 17 – 44 – 46 sono posizionati o al confine dell'orma superiore dei fabbricati o sono intersecanti la suddetta orma, per cui i danni lamentati o le infiltrazioni di acque meteoriche sono compatibili con l'ipotesi di mancata impermeabilizzazione del giunto. Il box n° 12 anch'esso colpito dai danni delle infiltrazioni è stato menzionato più che altro come punto nel quale le due strutture in C.A., quella del fabbricato e quella dei box, sono visivamente in aderenza. Da quanto si è potuto constatare durante
i sopralluoghi gran parte dei lavori sono stati eseguiti per impermeabilizzare l'intercapedine formata dal giunto strutturale, che col tempo, vuoi per maggior ritiro del calcestruzzo, vuoi per le vibrazioni dovute al maggior traffico veicolare, vuoi per vibrazioni dovute alla sismicità della zona, vuoi per la vetustà, nonché soprattutto per la mancata esecuzione del giunto elastico strutturale e la sua necessaria impermeabilizzazione, ha avuto spostamenti tali da consentire l'infiltrazione delle acque meteoriche. Gli altri lavori eventualmente eseguiti su pozzetti o pluviali, a mio avviso sono stati eseguiti per maggior coerenza operativa, onde evitare successive lavorazioni”.
Dalla natura delle cause delle lamentate infiltrazioni deriva, pertanto, la legittimità del criterio di riparto delle spese di manutenzione, ex art. 1125 c.c., adottato in sede assembleare con la delibera qui opposta, in applicazione del principio secondo cui “In materia di condominio, qualora si debba procedere alla riparazione del cortile CP_5
che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di singoli condomini, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere ai criteri previsti dall'art. 1126 cod. civ., ma si deve, invece, procedere ad un'applicazione analogica dell'art. 1125
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cod. civ., il quale stabilisce che le spese per la manutenzione e la ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, mentre accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore
a chi con l'uso esclusivo della stessa determina la necessità della inerente manutenzione e pone a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto” (Cass. civ. n.
11462/2021), “(…) in tal senso verificandosi un'applicazione particolare del principio generale dettato dall'art. 1123, comma 2, c.c.”
(Cass. civ. n. 30935/2018).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda va, pertanto, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche (valore della controversia sino a 26.000,00) in applicazione dei parametri medi ridotti del 50% per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
Il va tuttavia condannato ai sensi del secondo comma CP_1
dell'art. 12 bis del D.lgs. 28/2010 al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, stante la mancata partecipazione alla mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
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- rigetta la domanda proposta da
[...]
; Parte_1
- condanna la Parte_1
alla rifusione delle spese di lite in favore del
[...]
in Controparte_6
persona dell'amministratore p.t., che si liquidano in € 2.540,00 per compenso oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice;
- condanna il ai sensi del secondo comma dell'art. 12 CP_1
bis del D.lgs. 28/2010, al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli, il 12.3.2025
Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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