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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/11/2025, n. 3135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3135 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 478/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa EO UI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta, in grado d'appello, al n. 478/2024 R.G.
TRA
, rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. PAGLIARO MASSIMO;
Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Prefetto p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall'AVVOCATURA DELLO Controparte_1
STATO;
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso in appello depositato il 22.01.2024, ha proposto impugnazione avverso Parte_1
la sentenza n. 8632/2023 emessa dal Giudice di pace di , pubblicata il 9.01.2024, con la quale, CP_1
a fronte dell'accoglimento della opposizione introdotta nei confronti dell'ordinanza ingiunzione n.
00050955, emessa dal Prefetto di Lecce, sono state compensate le spese di lite. Il pagamento di detta somma, nel dettaglio, è stato ingiunto al a titolo di sanzione relativa alla violazione Pt_1
dell'art. 142 comma 8 del C.d.S., contestatagli dalla Polizia Locale di con verbale n. AF31761 CP_1
del 20.01.2023.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita la , la quale ha contestato Controparte_1
l'atto di appello e concluso per il rigetto di questo e la conferma della sentenza gravata.
All'udienza del 6.11.2025 le parti hanno discusso la causa che è stata pertanto decisa con sentenza ex art. 281 sexies da intendersi allegata al verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e merita il rigetto per le motivazioni di seguito indicate.
1 Giova premettere che la statuizione sulle spese, seppur dipendente, costituisce comunque capo autonomo della sentenza, distinto dai capi principali della sentenza, suscettibile pertanto di una impugnazione (oltreché congiunta) anche in via autonoma e separata.
Di conseguenza, il gravame della sola pronuncia sulle spese non ha riflessi sugli altri capi della sentenza non impugnati, mentre se il gravame concerne la decisione nel merito (inteso lato sensu come la statuizione che ha condotto alla soccombenza) esso si estende, per implicito, anche al dipendente capo spese (così Cass., 15483/2008; conf. Cass., 2495/1984).
Nel caso di specie, il ha proposto un unico motivo di gravame, basato sulla violazione degli Pt_1
artt. 91 e 92 c.p.c., per cui deve ritenersi caduto il giudicato sugli altri capi della sentenza.
Ciò premesso, nel merito va evidenziato che il motivo di appello è infondato, sebbene la sentenza impugnata vada confermata con diversa motivazione.
Occorre ricordare che la regola della soccombenza, sancita nell'art. 91 c.p.c., quale tecnica per il riparto delle spese giudiziali, concorre a realizzare la pienezza ed effettività del diritto di azione e di difesa costituzionalmente garantito (ex art. 24 Cost.): la condanna alle spese del soccombente risponde, infatti, all'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per veder riconosciuto un proprio diritto, dando così attuazione al principio per cui la necessità di agire o resistere in giudizio non deve andare a danno della parte che ha ragione.
Prevale, in ogni caso, una impostazione oggettiva della regola della soccombenza basata unicamente sul raffronto tra domande ed eccezioni formulate e contenuto della decisione, determinata indifferentemente da ragioni di merito o di rito e riguardata sulla base dell'esito finale del giudizio alla stregua di una valutazione globale ed unitaria, senza considerare le varie fasi del procedimento (cfr. Cass., 22808/2013; Cass., 24682/2009; Cass., 15483/2008).
Per converso, l'art. 92 comma 2 c.p.c. prevede la possibilità di compensare totalmente o parzialmente le spese di lite per soccombenza reciproca o, a seguito dell'ultima modifica, introdotta dal d.l. 132/2014, conv. con mod. dalla l. 164/2014, nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento di giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti.
Il dettato normativo conferma la priorità riconosciuta al principio della soccombenza e la natura assolutamente eccezionale della compensazione delle spese.
Tuttavia, il più recente arresto giurisprudenziale ha posto un ulteriore correttivo alla materia, precisando che “La disciplina delle spese è regolata ratione temporis dall'art. 92 c.p.c., che prevede la possibilità di compensare le spese, parzialmente o per intero, se vi è soccombenza reciproca ovvero
2 nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Alle ipotesi tipizzate, inoltre, per effetto della sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 della Corte Costituzionale, va aggiunta la sussistenza di altre analoghe ed eccezionali ragioni, da indicare esplicitamente nella motivazione e che devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e che non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentirne il necessario controllo” (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 12/07/2023, n. 19890).
Orbene, nel caso di specie, l'originario opponente non ha contestato il fatto storico, ossia di aver commesso l'infrazione, ed infatti l'opposizione è stata fondata esclusivamente su vizi formali, nello specifico perché l'amministrazione non ha fornito prova di aver informato l'automobilista del fatto che il tratto in questione fosse soggetto a controllo elettronico della velocità.
Orbene, tenuto conto che la sanzione amministrativa opposta è stata annullata per una mera irregolarità e che, viceversa, non vi è prova, né contestazione, circa la concreta commissione della violazione, il Tribunale ritiene equo confermare la compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
In definitiva, l'appello va rigettato e la sentenza gravata deve essere confermata con diversa motivazione.
Con riferimento alle spese di lite dell'odierno giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, sono compensate.
In considerazione della più recente giurisprudenza di legittimità, per cui “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per
l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria” (così da ultimo Cass. civ. Sez. Unite
Sent., 20/02/2020, n. 4315), si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma I-quater, DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 478/2024 r.g., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
3 a) Rigetta l'appello;
b) Compensa le spese di lite;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma I-quater,
DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.
Lecce, 6.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa EO UI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa EO UI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta, in grado d'appello, al n. 478/2024 R.G.
TRA
, rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. PAGLIARO MASSIMO;
Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Prefetto p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall'AVVOCATURA DELLO Controparte_1
STATO;
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso in appello depositato il 22.01.2024, ha proposto impugnazione avverso Parte_1
la sentenza n. 8632/2023 emessa dal Giudice di pace di , pubblicata il 9.01.2024, con la quale, CP_1
a fronte dell'accoglimento della opposizione introdotta nei confronti dell'ordinanza ingiunzione n.
00050955, emessa dal Prefetto di Lecce, sono state compensate le spese di lite. Il pagamento di detta somma, nel dettaglio, è stato ingiunto al a titolo di sanzione relativa alla violazione Pt_1
dell'art. 142 comma 8 del C.d.S., contestatagli dalla Polizia Locale di con verbale n. AF31761 CP_1
del 20.01.2023.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita la , la quale ha contestato Controparte_1
l'atto di appello e concluso per il rigetto di questo e la conferma della sentenza gravata.
All'udienza del 6.11.2025 le parti hanno discusso la causa che è stata pertanto decisa con sentenza ex art. 281 sexies da intendersi allegata al verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e merita il rigetto per le motivazioni di seguito indicate.
1 Giova premettere che la statuizione sulle spese, seppur dipendente, costituisce comunque capo autonomo della sentenza, distinto dai capi principali della sentenza, suscettibile pertanto di una impugnazione (oltreché congiunta) anche in via autonoma e separata.
Di conseguenza, il gravame della sola pronuncia sulle spese non ha riflessi sugli altri capi della sentenza non impugnati, mentre se il gravame concerne la decisione nel merito (inteso lato sensu come la statuizione che ha condotto alla soccombenza) esso si estende, per implicito, anche al dipendente capo spese (così Cass., 15483/2008; conf. Cass., 2495/1984).
Nel caso di specie, il ha proposto un unico motivo di gravame, basato sulla violazione degli Pt_1
artt. 91 e 92 c.p.c., per cui deve ritenersi caduto il giudicato sugli altri capi della sentenza.
Ciò premesso, nel merito va evidenziato che il motivo di appello è infondato, sebbene la sentenza impugnata vada confermata con diversa motivazione.
Occorre ricordare che la regola della soccombenza, sancita nell'art. 91 c.p.c., quale tecnica per il riparto delle spese giudiziali, concorre a realizzare la pienezza ed effettività del diritto di azione e di difesa costituzionalmente garantito (ex art. 24 Cost.): la condanna alle spese del soccombente risponde, infatti, all'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per veder riconosciuto un proprio diritto, dando così attuazione al principio per cui la necessità di agire o resistere in giudizio non deve andare a danno della parte che ha ragione.
Prevale, in ogni caso, una impostazione oggettiva della regola della soccombenza basata unicamente sul raffronto tra domande ed eccezioni formulate e contenuto della decisione, determinata indifferentemente da ragioni di merito o di rito e riguardata sulla base dell'esito finale del giudizio alla stregua di una valutazione globale ed unitaria, senza considerare le varie fasi del procedimento (cfr. Cass., 22808/2013; Cass., 24682/2009; Cass., 15483/2008).
Per converso, l'art. 92 comma 2 c.p.c. prevede la possibilità di compensare totalmente o parzialmente le spese di lite per soccombenza reciproca o, a seguito dell'ultima modifica, introdotta dal d.l. 132/2014, conv. con mod. dalla l. 164/2014, nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento di giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti.
Il dettato normativo conferma la priorità riconosciuta al principio della soccombenza e la natura assolutamente eccezionale della compensazione delle spese.
Tuttavia, il più recente arresto giurisprudenziale ha posto un ulteriore correttivo alla materia, precisando che “La disciplina delle spese è regolata ratione temporis dall'art. 92 c.p.c., che prevede la possibilità di compensare le spese, parzialmente o per intero, se vi è soccombenza reciproca ovvero
2 nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Alle ipotesi tipizzate, inoltre, per effetto della sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 della Corte Costituzionale, va aggiunta la sussistenza di altre analoghe ed eccezionali ragioni, da indicare esplicitamente nella motivazione e che devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e che non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentirne il necessario controllo” (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 12/07/2023, n. 19890).
Orbene, nel caso di specie, l'originario opponente non ha contestato il fatto storico, ossia di aver commesso l'infrazione, ed infatti l'opposizione è stata fondata esclusivamente su vizi formali, nello specifico perché l'amministrazione non ha fornito prova di aver informato l'automobilista del fatto che il tratto in questione fosse soggetto a controllo elettronico della velocità.
Orbene, tenuto conto che la sanzione amministrativa opposta è stata annullata per una mera irregolarità e che, viceversa, non vi è prova, né contestazione, circa la concreta commissione della violazione, il Tribunale ritiene equo confermare la compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
In definitiva, l'appello va rigettato e la sentenza gravata deve essere confermata con diversa motivazione.
Con riferimento alle spese di lite dell'odierno giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, sono compensate.
In considerazione della più recente giurisprudenza di legittimità, per cui “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per
l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria” (così da ultimo Cass. civ. Sez. Unite
Sent., 20/02/2020, n. 4315), si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma I-quater, DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 478/2024 r.g., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
3 a) Rigetta l'appello;
b) Compensa le spese di lite;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma I-quater,
DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.
Lecce, 6.11.2025 Il Giudice
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