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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 21/02/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari La Corte, composta dai Magistrati Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente: SENTENZA nella causa iscritta al n. 174/2024 RG promossa da
in persona del legale rappresentante, Parte_1
(CF ) rappresentata e difesa dall'avv. MARRAS STEFANO come P.IVA_1 da nitamente all'avv. PINTUS ENRICO attore in revocazione contro
( ) rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. DEMURO NOEMI CINZIA come da procura in atti convenuto in revocazione e
( ) rappresentato e Controparte_2 C.F._2 difeso dall'avv. RIMINI GUIDO come da procura in atti convenuto in revocazione e
( Controparte_3 C.F._3 convenuta in revocazione contumace OGGETTO: revocazione. Svolgimento del processo e motivi della decisione Con sentenza n. 105/2024, emessa in data 12.4.2024, la Corte di Appello di Sassari di Cagliari sezione distaccata di Sassari, rigettava l'appello principale e l'appello incidentale rispettivamente proposti dalla e da Controparte_4 [...]
avverso la sentenza n. 752/2023 del Tribunale di Sassari, con cui CP_1 Parte rigettata la domanda di rivendicazione avanzata dalla nei confronti di e in relazione alla Controparte_1 Controparte_2 proprietà di alcuni terreni siti in Comune di Valledoria (SS), per averli acquistati con atto pubblico del 19.2.2019 da , a sua Controparte_3 volta proprietaria, iure hereditatis, dal marito , deceduto nel Persona_1
2001.
, costituendosi, in via riconvenzionale aveva eccepito Controparte_1 terreni controversi ed il carattere simulato dall'atto di Parte compravendita tra la e la chiedendo di essere autorizzato a Pt_2
1 chiamare in causa la la quale, costituitasi, aveva aderito alle tesi CP attoree. Il giudice di primo grado aveva rigettato sia la domanda principale sia quella riconvenzionale. Parte La proponeva appello principale e appello incidentale, Controparte_1 ent i rigettati con la sentenza della co 05/2024. La ha chiesto la revocazione ex art. 395 n. 4 cpc della sentenza di Parte_1 se , posto che la corte rigettava il suo gravame sull'errato presupposto che “nel caso di specie, dall'esame dei documenti agli atti non è rinvenibile la trascrizione dell'acquisito iure successorio compiuto da
[...]
, successivamente alla morte del de cuius , Controparte_3 Persona_1 con particolare riguardo ai beni controversi di cui al f. 23, mapp. 3658 e 3659 (entrambi già 2634), 3692 e 3693 (entrambi già 2898) e 2894” mentre in realtà il 31.1.2023 la terza chiamata, , aveva prodotto Controparte_3 agli atti del giudizio di primo grado, quale documentazione sopravvenuta, la nota di trascrizione datata 25.1.2023, ricorrendo pertanto la fattispecie di cui all'art. 395 comma n. 4 cpc che giustifica la revocazione della sentenza di appello. Si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 resistendo alla domanda di cui hanno chiesto il rigetto perché infondata. È rimasta contumace , nonostante la ritualità della Controparte_3 notificazione effettuata al procuratore domiciliatario. Disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e del termine per la proposizione del ricorso in cassazione, la causa, istruita documentalmente, è stata decisa ex art. 281 sexies cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE Ai sensi dell'art. 395 comma n. 4 cpc ”Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione: se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”. Nel caso di specie, secondo l'assunto della attrice in revocazione, l'errore percettivo in cui incorreva la Corte sarebbe consistito nell'avere ritenuto non presente in atti la trascrizione datata 25.1.2023 dell'accettazione di eredità rispetto ai beni controversi, in realtà prodotta da con Controparte_3 le note autorizzate in primo grado del 31.1.2023. Orbene, la Corte di merito nella sentenza n. 105/2024 motivava il rigetto Parte dell'appello proposto dalla per la rivendicazione dei terreni oggetto di causa, sull'assunto che la aveva ceduto i terreni oggetto di controversia CP quando ormai il suo de cuius si era spogliato della proprietà degli stessi, avendo alienato i terreni controversi alla società con Controparte_5 scrittura privata del 15.11.1994, di cui era stata accertata l'autenticità delle
2 sottoscrizioni con sentenza del Tribunale di Sassari n. 979/2008, confermata in appello con sentenza n. 149/2013, emessa nei confronti di e P_
, nel frattempo divenuta erede del rti Controparte_3 Per_1 non avevano però provveduto alla trascrizione della sentenza e la con CP Parte atto del 19.12.2019 aveva venduto i beni controversi alla la quale invece aveva trascritto il proprio acquisto. Pertanto, secondo la corte di merito - nonostante la trascrizione dell'atto del 2019, in difetto della continuità delle trascrizioni, non essendo rinvenibile agli atti “la trascrizione dell'acquisto iure successorio compiuto da CP
successivamente alla morte del de cuius
[...] Persona_1 particolare riguardo ai beni controversi di cui al f. 23, mapp. 3658 e 3659 (entrambi già 2634), 3692 e 3693 (entrambi già 2898) e 2894” - la non CP poteva considerarsi proprietaria dei beni compravenduti al momento della conclusione del contratto del 2019, tenuto anche conto che al momento della morte il si era già spogliato della proprietà dei beni di cui alla lite Per_1 mediant privata stipulata con la e tale atto, benchè P_ non trascritto, neppure successivamente all'accertamento della autenticità delle sottoscrizioni, aveva assunto “piena efficacia traslativa inter partes, in virtù del consenso traslativo, di talchè al momento dell'apertura della successione del i beni controversi erano già fuoriusciti dalla sfera Per_1 patrimoniale del n forza di un contratto vincolante anche per l'erede, in qualità di procuratore della personalità del de cuius….la dunque CP successivamente alla morte del marito è rimasta vincolata d tratto di compravendita precedentemente concluso tra il e la società Per_1 P_
, che ai sensi dell'art. 1376 c.c. era diven taria dei be
[...] alla lite, nonostante l'omessa trascrizione del titolo di acquisto”. In particolare, la corte evidenziava che la produzione della nota di trascrizione dell'accettazione tacita di eredità della datata 27.7.2017, effettuata solo CP mediante note autorizzate del 20.1.2 n solo era tardiva, trattandosi di
“documento anteriore a tale data e dunque nella disponibilità della società attrice sin dall'introduzione del giudizio”, ma altresì comunque irrilevante riguardando beni diversi da quelli controversi ed in ogni caso l'atto era intervenuto quando ormai il de cuius si era spogliato del patrimonio. Pertanto, effettivamente la corte di merito non rilevava che con successiva Parte nota autorizzata del 31.1.2023, la depositava un'ulteriore nota di trascrizione dell'accettazione di eredità nte i beni oggetto di causa, datata peraltro solo 23.1.2023, ma alla luce delle superiori argomentazioni di diritto riportate in sentenza, di per sé l'omesso esame della nota di trascrizione della seconda accettazione tacita di eredità non rappresenta un errore percettivo idoneo ad integrare la fattispecie dell'errore revocatorio, posto che la Corte argomentava ampiamente sulla rilevanza o meno della mancanza di una accettazione dell'eredità e sulla proprietà dei beni in capo alla al CP Parte momento della vendita alla nel 2019, quando ormai il de cuius si era spogliato degli stessi, e pert il fatto oggetto dell'asserito errore “costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”, in ragione del
3 quale le argomentazioni contenute nella sentenza gravata sul punto rappresentano il frutto di vere e proprie valutazioni di merito, censurabili solo in sede di legittimità, e non di una mera svista percettiva, sottraendosi come tali al rimedio revocatorio. Del resto, la corte di merito – ad ulteriore dimostrazione della circostanza che il fatto oggetto dell'asserito errore è stato un punto controverso dibattuto nel giudizio di gravame - poneva a fondamento della pronuncia di rigetto anche la seguente motivazione: “Occorre altresì evidenziare la consapevolezza della di non essere proprietaria dei beni controversi, nella misura in cui, nelle CP del procedimento di mediazione n. 333/2014, promosso da CP_6 per l'accertamento della usucapione di tali terreni, la stessa dichiarava di
[...] non aderirvi in quanto priva della legittimazione passiva poiché non proprietaria dei beni controversi, evidenziando altresì che la proprietaria di tali terreni fosse la , in forza della sentenza n. 149/2013 della Corte CP_7
d'Appello di Cagliari – sez. dist. di Sassari”. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex dm 147/22 secondo il minimo, in difetto di questioni di particolare complessità e di qualsiasi attività istruttoria, dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile. Non sussistono, invece, i presupposti di cui all'art. 94 cpc né quelli di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c., come richiesto dai convenuti in riassunzione, peraltro solo nella nota conclusionale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) rigetta la domanda di revocazione proposta da Parte_1 avverso la sentenza n. 105/2024 della Cort Sezione distaccata di Sassari;
2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti convenute che liquida in complessivi euro 4.996,00 per ciascuna parte, oltre 15% spese generali e accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002. Così deciso in Sassari, 21/2/2025
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
4
in persona del legale rappresentante, Parte_1
(CF ) rappresentata e difesa dall'avv. MARRAS STEFANO come P.IVA_1 da nitamente all'avv. PINTUS ENRICO attore in revocazione contro
( ) rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. DEMURO NOEMI CINZIA come da procura in atti convenuto in revocazione e
( ) rappresentato e Controparte_2 C.F._2 difeso dall'avv. RIMINI GUIDO come da procura in atti convenuto in revocazione e
( Controparte_3 C.F._3 convenuta in revocazione contumace OGGETTO: revocazione. Svolgimento del processo e motivi della decisione Con sentenza n. 105/2024, emessa in data 12.4.2024, la Corte di Appello di Sassari di Cagliari sezione distaccata di Sassari, rigettava l'appello principale e l'appello incidentale rispettivamente proposti dalla e da Controparte_4 [...]
avverso la sentenza n. 752/2023 del Tribunale di Sassari, con cui CP_1 Parte rigettata la domanda di rivendicazione avanzata dalla nei confronti di e in relazione alla Controparte_1 Controparte_2 proprietà di alcuni terreni siti in Comune di Valledoria (SS), per averli acquistati con atto pubblico del 19.2.2019 da , a sua Controparte_3 volta proprietaria, iure hereditatis, dal marito , deceduto nel Persona_1
2001.
, costituendosi, in via riconvenzionale aveva eccepito Controparte_1 terreni controversi ed il carattere simulato dall'atto di Parte compravendita tra la e la chiedendo di essere autorizzato a Pt_2
1 chiamare in causa la la quale, costituitasi, aveva aderito alle tesi CP attoree. Il giudice di primo grado aveva rigettato sia la domanda principale sia quella riconvenzionale. Parte La proponeva appello principale e appello incidentale, Controparte_1 ent i rigettati con la sentenza della co 05/2024. La ha chiesto la revocazione ex art. 395 n. 4 cpc della sentenza di Parte_1 se , posto che la corte rigettava il suo gravame sull'errato presupposto che “nel caso di specie, dall'esame dei documenti agli atti non è rinvenibile la trascrizione dell'acquisito iure successorio compiuto da
[...]
, successivamente alla morte del de cuius , Controparte_3 Persona_1 con particolare riguardo ai beni controversi di cui al f. 23, mapp. 3658 e 3659 (entrambi già 2634), 3692 e 3693 (entrambi già 2898) e 2894” mentre in realtà il 31.1.2023 la terza chiamata, , aveva prodotto Controparte_3 agli atti del giudizio di primo grado, quale documentazione sopravvenuta, la nota di trascrizione datata 25.1.2023, ricorrendo pertanto la fattispecie di cui all'art. 395 comma n. 4 cpc che giustifica la revocazione della sentenza di appello. Si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 resistendo alla domanda di cui hanno chiesto il rigetto perché infondata. È rimasta contumace , nonostante la ritualità della Controparte_3 notificazione effettuata al procuratore domiciliatario. Disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e del termine per la proposizione del ricorso in cassazione, la causa, istruita documentalmente, è stata decisa ex art. 281 sexies cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE Ai sensi dell'art. 395 comma n. 4 cpc ”Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione: se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”. Nel caso di specie, secondo l'assunto della attrice in revocazione, l'errore percettivo in cui incorreva la Corte sarebbe consistito nell'avere ritenuto non presente in atti la trascrizione datata 25.1.2023 dell'accettazione di eredità rispetto ai beni controversi, in realtà prodotta da con Controparte_3 le note autorizzate in primo grado del 31.1.2023. Orbene, la Corte di merito nella sentenza n. 105/2024 motivava il rigetto Parte dell'appello proposto dalla per la rivendicazione dei terreni oggetto di causa, sull'assunto che la aveva ceduto i terreni oggetto di controversia CP quando ormai il suo de cuius si era spogliato della proprietà degli stessi, avendo alienato i terreni controversi alla società con Controparte_5 scrittura privata del 15.11.1994, di cui era stata accertata l'autenticità delle
2 sottoscrizioni con sentenza del Tribunale di Sassari n. 979/2008, confermata in appello con sentenza n. 149/2013, emessa nei confronti di e P_
, nel frattempo divenuta erede del rti Controparte_3 Per_1 non avevano però provveduto alla trascrizione della sentenza e la con CP Parte atto del 19.12.2019 aveva venduto i beni controversi alla la quale invece aveva trascritto il proprio acquisto. Pertanto, secondo la corte di merito - nonostante la trascrizione dell'atto del 2019, in difetto della continuità delle trascrizioni, non essendo rinvenibile agli atti “la trascrizione dell'acquisto iure successorio compiuto da CP
successivamente alla morte del de cuius
[...] Persona_1 particolare riguardo ai beni controversi di cui al f. 23, mapp. 3658 e 3659 (entrambi già 2634), 3692 e 3693 (entrambi già 2898) e 2894” - la non CP poteva considerarsi proprietaria dei beni compravenduti al momento della conclusione del contratto del 2019, tenuto anche conto che al momento della morte il si era già spogliato della proprietà dei beni di cui alla lite Per_1 mediant privata stipulata con la e tale atto, benchè P_ non trascritto, neppure successivamente all'accertamento della autenticità delle sottoscrizioni, aveva assunto “piena efficacia traslativa inter partes, in virtù del consenso traslativo, di talchè al momento dell'apertura della successione del i beni controversi erano già fuoriusciti dalla sfera Per_1 patrimoniale del n forza di un contratto vincolante anche per l'erede, in qualità di procuratore della personalità del de cuius….la dunque CP successivamente alla morte del marito è rimasta vincolata d tratto di compravendita precedentemente concluso tra il e la società Per_1 P_
, che ai sensi dell'art. 1376 c.c. era diven taria dei be
[...] alla lite, nonostante l'omessa trascrizione del titolo di acquisto”. In particolare, la corte evidenziava che la produzione della nota di trascrizione dell'accettazione tacita di eredità della datata 27.7.2017, effettuata solo CP mediante note autorizzate del 20.1.2 n solo era tardiva, trattandosi di
“documento anteriore a tale data e dunque nella disponibilità della società attrice sin dall'introduzione del giudizio”, ma altresì comunque irrilevante riguardando beni diversi da quelli controversi ed in ogni caso l'atto era intervenuto quando ormai il de cuius si era spogliato del patrimonio. Pertanto, effettivamente la corte di merito non rilevava che con successiva Parte nota autorizzata del 31.1.2023, la depositava un'ulteriore nota di trascrizione dell'accettazione di eredità nte i beni oggetto di causa, datata peraltro solo 23.1.2023, ma alla luce delle superiori argomentazioni di diritto riportate in sentenza, di per sé l'omesso esame della nota di trascrizione della seconda accettazione tacita di eredità non rappresenta un errore percettivo idoneo ad integrare la fattispecie dell'errore revocatorio, posto che la Corte argomentava ampiamente sulla rilevanza o meno della mancanza di una accettazione dell'eredità e sulla proprietà dei beni in capo alla al CP Parte momento della vendita alla nel 2019, quando ormai il de cuius si era spogliato degli stessi, e pert il fatto oggetto dell'asserito errore “costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”, in ragione del
3 quale le argomentazioni contenute nella sentenza gravata sul punto rappresentano il frutto di vere e proprie valutazioni di merito, censurabili solo in sede di legittimità, e non di una mera svista percettiva, sottraendosi come tali al rimedio revocatorio. Del resto, la corte di merito – ad ulteriore dimostrazione della circostanza che il fatto oggetto dell'asserito errore è stato un punto controverso dibattuto nel giudizio di gravame - poneva a fondamento della pronuncia di rigetto anche la seguente motivazione: “Occorre altresì evidenziare la consapevolezza della di non essere proprietaria dei beni controversi, nella misura in cui, nelle CP del procedimento di mediazione n. 333/2014, promosso da CP_6 per l'accertamento della usucapione di tali terreni, la stessa dichiarava di
[...] non aderirvi in quanto priva della legittimazione passiva poiché non proprietaria dei beni controversi, evidenziando altresì che la proprietaria di tali terreni fosse la , in forza della sentenza n. 149/2013 della Corte CP_7
d'Appello di Cagliari – sez. dist. di Sassari”. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex dm 147/22 secondo il minimo, in difetto di questioni di particolare complessità e di qualsiasi attività istruttoria, dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile. Non sussistono, invece, i presupposti di cui all'art. 94 cpc né quelli di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c., come richiesto dai convenuti in riassunzione, peraltro solo nella nota conclusionale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) rigetta la domanda di revocazione proposta da Parte_1 avverso la sentenza n. 105/2024 della Cort Sezione distaccata di Sassari;
2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti convenute che liquida in complessivi euro 4.996,00 per ciascuna parte, oltre 15% spese generali e accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002. Così deciso in Sassari, 21/2/2025
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
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