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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/06/2025, n. 1710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1710 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio e con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 11239/2024 RG discussa all'udienza del 10/06/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
MURRONE ANTONIO
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. SETTIMO MARTA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo:
In via principale: previa occorrendo annullamento e/o disapplicazione delle delibere del Direttore
Generale della n.2737 del 17.9.2010, n.651 dell'11.3.2010, n. 4039 del Parte_2
31.12.2010 e dei contratti di lavoro eventualmente sottoscritti in esecuzione dei predetti provvedimenti, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedere riconosciuto nei propri confronti l'inquadramento definitivo quali Educatori Professionali in categoria D del CCNL Comparto Sanità, con decorrenza giuridica ed economica a far data dall'1.3.2010;
conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire il trattamento retributivo e contributivo corrispondente al profilo di Educatore Professionale di categoria D del CCNL comparto sanità a far data dal relativo inquadramento, con contestuale condanna in tal senso
1 dell'Amministrazione resistente al pagamento delle relative somme, oltre interessi e rivalutazione maturati da ogni rateo e sino al soddisfo.
In via subordinata, ove non dovesse essere riconosciuto il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto nei propri confronti l'inquadramento definitivo quali Educatori Professionali in categoria D del CCNL
Comparto Sanità, condannare l' resistente al pagamento in favore della sig.ra Controparte_2 Pt_1 delle somme dovute a titolo di differenze retributive dall'inquadramento al mese di dicembre 2022 e determinate in € 24.294,56 (ventiquattromiladuecentonovantaquattro/56) a titolo di differenze sulla retribuzione ordinaria, 13^ mensilità, complessivamente maturati nei apporti lavorativi intercorsi tra marzo
2010 e dicembre 2022, e di ogni altra voce analiticamente indicata e quantificata nei conteggi allegati, oltre rivalutazione onetaria ed interessi legali, maturati e maturandi oltre a quanto maturato in data successiva ed in corso di rapporto di lavoro, il tutto oltre al versamento dei corrispondenti contributi previdenziali e assistenziali, salva la migliore determinazione da quando accertato sino al dovuto previa
CTU contabile ovvero ex art. 1226 c.c.; …
In punto di fatto ha rappresentato che:
1. La sig.ra in possesso del diploma di scuola media superiore nonché del corso biennale di Pt_1 formazione per Educatore professionale, sin da 1991 prestava attività professionale con la qualifica di “Educatore” nel servizio di “Integrazione Scolastica” (oggi aggregato al Servizio di Riabilitazione – ambito territoriale e sociale – di Galatina quale sede di lavoro della ricorrente) e tanto sino al 2010, ai sensi della L. 16/1987 con rapporto convenzionale e poi con contratti a tempo determinato di durata annuale rinnovabile;
2. Con deliberazione DG Asl Lecce del 11-03-2010 n. 651 e successivo contratto di lavoro a tempo indeterminato del 15-03-2010 veniva disposta l'assunzione della sig.ra nei ruoli dell'azienda Pt_1 sanitaria quale C.P.S. – Educatore Professionale, cat. D;
3. Pertanto, proprio dal 2010, la sig.ra presta in maniera continuativa ed ininterrotta Parte_1
Contr le riferite mansioni alle dipendenze della Pt_2
4. Ciononostante, parte resistente, con deliberazione n. 2737 del 17 settembre 2010 pubblicata all'Albo dell'Azienda dal 17 settembre al 01 ottobre 2010 decideva di modificare tutti i propri precedenti provvedimenti nella parte in cui prevedevano la stabilizzazione degli Educatori operanti nell'ambito della legge regionale n. 16/87 nella Categoria D, disponendo l'inquadramento definitivo degli
2 stessi nella Categoria C del personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale, con il profilo “atipico”
e “ad esaurimento” di Educatore;
5. Invero, con sentenza n. 2515/2016 resa dalla Corte App. Lecce ed altre di pari tenore, peraltro definitive, si è stabilito al contrario il diritto dei ricorrenti, aventi pari requisiti d'accesso, all'inquadramento in cat. D del CCNL di comparto quale “Educatore professionale” previo annullamento e/o disapplicazione inter partes delle deliberazioni di senso contrario, ivi inclusa la deliberazione del
Direttore Generale della n. 2737 del 17 settembre 2010 pubblicata all'Albo dal 17 Parte_2 settembre al 01 ottobre 2010, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale per quanto in contrasto con il diritto e l'interesse vantato;
6. La predetta sentenza veniva altresì confermata anche dalla Corte Suprema di Cassazione, sez. lavoro, R.G.N. 6343/2017;
7. È evidente come la ricorrente si trovi, pertanto, ad essere tra le poche, se non l'unica, unità ad essere inquadrata nell'inferiore profilo “C” del CCNL di categoria, pur avendo i medesimi requisiti assunzionali e svolgendo le medesime mansioni degli altri Colleghi assunti nel superiore profilo, o comunque ivi transitati a seguito di favorevole pronunciamento giudiziale;
[…]
Ha quindi eccepito:
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2103 c.c. – errato inquadramento contrattuale – nullità
e/o annullabilità della delibera n. 2737 del 17 settembre 2010 e successive – violazione art. 3, 4, 35 e 97 cost. – sussistenza;
differenze retributive – termine di prescrizione – sussistenza;
Cont
nel costituirsi tempestivamente, ha eccepito prescrizione del credito nonché assenza di alcun obbligo di estensione del giudicato maturato in favore di altri soggetti alla ricorrente.
***
1. L'eccezione di prescrizione è fondata. Come eccepito da parte resistente, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, n. 36197/23, hanno stabilito che, nel pubblico impiego, la prescrizione decorre anche in corso di rapporto. Né, come sembrava voler sottolineare la
3 difesa attorea in sede di discussione orale, la pendenza del giudizio riguardante gli altri colleghi della ricorrente costituiva un impedimento di diritto all'esercizio del diritto.
Il problema legato all'inquadramento non costituisce una causa ostativa alla proposizione del ricorso giurisdizionale (tanto che altri colleghi lo hanno proposto) e non costituisce quindi una legittima causa di sospensione della prescrizione.
Per come indicato in memoria di costituzione, l'eccezione è relativa ai soli ratei di arretrati e rispetto ad essa è fondata. Pertanto, la prescrizione dei ratei è maturata per il quinquennio anteriore al 18.1.22.
Per quanto riguarda l'inquadramento in sé invece nulla è eccepito.
2. Delibata l'eccezione di prescrizione, il merito relativo al diverso, e superiore inquadramento, è fondato.
La locale Corte d'Appello (richiamata in ricorso) ha affermato:
il procedimento per la stabilizzazione del personale precario configurava un procedimento amministrativo complesso, promosso ad iniziativa dei dipendenti precari interessati, che sfociava nell'assunzione di dipendenti già in servizio presso enti del comparto pubblico con rapporti a termine.
Le amministrazioni con riguardo al personale da stabilizzare che aveva già sostenuto “procedure selettive di tipo concorsuale”, non “bandivano” concorsi, ma dovevano limitarsi a dare “avviso” della procedura di stabilizzazione e della possibilità degli interessati di presentare domanda […] Nella specie, è pacificamente ammesso dalle parti, la circostanza secondo cui le appellanti fossero state assunte a tempo determinato nel gennaio 1991 (previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo) a seguito di una selezione espletata per la copertura di posti con la qualifica di
“educatori diplomati” per il servizio di “integrazione scolastica per gli alunni handicappati” (con contratti di lavoro in convenzionamento ai sensi dell'art. 2222 c.c.) e, pertanto, all'esito di un pubblico concorso.
Occorre rilevare che, nella specie, la “legge” della procedura selettiva, id est il bando di selezione, prevedeva chiaramente l'espletamento della procedura selettiva per la stabilizzazione (su apposita domanda del personale precario, che su quel bando aveva riposto affidamento) dei profili professionali da ricoprire e, in particolare, l'attribuzione della categoria corrispondente ex CCNL Comparto Sanità (figura di
“Educatore ctg. “C) del CCNL Enti Locali equiparato all' “Educatore professionale ctg. D”).
4 L'Azienda, quindi, su domanda dei soggetti interessi, verificate le condizioni previste dal bando e il possesso dei requisiti in capo ai lavoratori precari, avviava la procedura di stabilizzazione […], con l'attribuzione del profilo professionale di “educatore professionale ctg. D”), approvava la
“stabilizzazione” di tale personale e procedeva, anche se in via provvisoria, all'inquadramento del profilo professionale di “educatore professionale” categoria D.
Nella fattispecie, quindi, non è messa in discussione la mancanza dei requisiti richiesti dal bando per la partecipazione alla selezione.
Con la logica conseguenza che, in virtù dei principi affermati dalla Corte di Cassazione riguardo alla duplice natura giuridica del bando e di concorso, di provvedimento amministrativo e di atto negoziale che vincola nei confronti dei partecipanti al concorso, deve escludersi che la successiva deliberazione del Direttore generale della n. 2737 del 17 settembre 2010 potesse Parte_2 porsi in contraddizione con la delibera di indizione e con il relativo bando (lex specialis del concorso).
L' era tenuta non solo al rispetto della norma con la quale essa stessa aveva delimitato la propria CP_2 discrezionalità, ma anche ad adempiere l'obbligazione secondo correttezza e buona fede e tanto per esigenze pratiche di certezza e buon andamento dell'azione amministrativa e soprattutto, per la necessità di garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa e la parità di condizioni tra i concorrenti.
Contr L' non può opporre al diritto del proprio personale che possiede i requisiti di legge richiesti per la stabilizzazione, una nuova e diversa attribuzione di qualifica e categoria […]”
La citata sentenza di appello è stata anche confermata in sede di legittimità dalla decisione n. 7120/2023.
Cont 3. Non si tratta quindi (come sembra voler intendere di una estensione del giudicato altrui. La ricorrente ha proposto una propria autonoma domanda volta al riconoscimento di un precedente giurisprudenziale.
4. Ciò detto, appare come la ricorrente si trovasse nelle identiche condizioni delle colleghe destinatarie della favorevole decisione di appello, confermata in Cassazione.
Infatti, la stessa veniva assunta come categoria D (all. 3) con contratto sottoscritto il
15.3.2010 e solo dopo riqualificata in categoria C. Tale “retrocessione”, in assenza di motivi validamente esposti, appare contraria al bando di selezione e al contratto individuale
5 stipulato. Non possono quindi che farsi proprie le argomentazioni della Corte d'Appello e della Corte di cassazione che qui si condividono e si richiamano ai sensi dell'art. 118 d. att. cpc.
5. Deve quindi accogliersi il ricorso nei termini sopra esposti.
Rispetto alle differenze retributive, per il principio di integrazione extratestuale del titolo e data la non contestazione dei conteggi fatta eccezione per la parte relativa alla prescrizione, può disporsi l'accoglimento della domanda con mera indicazione della decorrenza degli arretrati stessi.
Gli accessori di legge sono attribuiti tenuto conto che si tratta di pubblico impiego (ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 e SU 14429/17)
6. Le spese seguono la soccombenza, tenuto conto dell'assenza di istruttoria
P.Q.M.
Il Giudice,
visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso n. 11239/2024, così provvede: accoglie il ricorso per quanto in motivazione e – accertato il diritto all'inquadramento nel livello D con decorrenza 15.3.2010 – condanna l'Amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive nei limiti della prescrizione per il quinquennio antecedente il
18.1.22, oltre accessori di legge come da motivazione;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite e le liquida in € 2500,00 oltre spese forfettarie (15%), iva e cpa.
Lecce, 10/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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