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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 25/02/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 985/2020 R.G. tra
(cf: ), rappresentato e difeso, per Parte_1 CodiceFiscale_1
procura in atti, dall'avv. Michela Fusco;
appellante
e
(cf/p.iva n. Controparte_1
), in persona del direttore generale e legale rappr. pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Cesare Gervasi;
appellata e appellante incidentale
e
(cf: ), rappresentata e difesa, per CP_2 CodiceFiscale_2
procura in atti, dall'avv. Nicola Zirone;
appellata principale e incidentale
All'udienza collegiale del 27 settembre 2024 i difensori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa
è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.415/2020 del 10.4.2020, il Tribunale di Siracusa, recependo le valutazioni espresse dal proprio ctu, pur avendo ritenuto corretta la scelta, da parte del convenuto dott. di sottoporre l'attrice in accordo con Parte_1 CP_2
la stessa, all'intervento chirurgico di erniectomia, effettuato presso l'ospedale di Noto in data 15.11.2010, tuttavia ha ravvisato profili di “colpa grave per imperizia” in capo al sanitario nell'esecuzione dell'intervento, stante “la comparsa di una sintomatologia già nei giorni successivi all'intervento e tenendo presente che risultano documentati in data 31/1/2011 … una radicolopatia S1 bilaterale con clono bilaterale del piede e in data 6/2/2011 un accesso al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro per lombosciatalgia acuta resistente a terapia in soggetto operato di discopatia recidiva”; in particolare la ctu - recepita dalla sentenza - ha ritenuto sussistente un rapporto di causalità tra la sintomatologia dolorosa della Barone e detto intervento chirurgico, in quanto, “stante il breve lasso di tempo intercorso tra intervento e comparsa della sintomatologia, è da ritenersi che durante l'atto operatorio possa essersi verificato un errore tecnico, la cui natura (edema, trauma, emorragia, etc...?) e sede (dura, midollo, etc..?) non sono qui identificabili, ma che certamente ha determinato
l'insuccesso dell'intervento”; ha quindi affermato, in relazione alla presenza di una ganga cicatriziale documentata da RM del 25/2/2011 “che parte dei disturbi attuali possano essere riconducibili alla ganga cicatriziale, complicanza non prevenibile e non infrequente soprattutto in casi di recidive, ma consente di escludere che essa possa essere la causa del dolore insorto nell'immediato, poiché è noto che le aderenze necessitano di molti mesi per formarsi”. Infine, il tribunale ha ricavato ulteriori elementi di giudizio dalle osservazioni del CTP attoreo, in particolare laddove questi ha rilevato che “… da TAC eseguita in data 5.5.2013, si dimostra la persistenza di materiale discale erniato”, ciò che induceva il ctp a ritenere che “l'intervento è stato praticato in modo sommario, senza una effettiva ed efficace erniectomia, lasciando abbondante materiale discale comprimente la radice nervosa. L'intervento verosimilmente si è limitato ad una più semplice laminectomia decompressiva e non ad una vera erniectomia come descritto in cartella”.
2 Sicchè il primo giudice ha ritenuto la responsabilità dei convenuti, oggi appellanti,
e , in relazione alla Parte_1 Controparte_1
insorgenza della sintomatologia dolorosa della Barone, siccome riconducibile a
“errore tecnico operatorio”. Ha quindi affermato che gli esiti del predetto intervento hanno cagionato all'attrice un danno biologico permanente nella misura del 25 per cento, una ITP al 75 % di gg. 30, oltre al danno da perdita della capacità lavorativa specifica di bracciante nella misura del 60%. Sicchè ha condannato i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 230.901,89 - oltre rivalutazione e interessi - di cui €. 136.589,33 a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente e temporanea, comprensivo dell'aumento pari ad 1/3 per il danno morale, ed €. 94.312,56 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Ha impugnato la sentenza, in via principale, ed in via incidentale Parte_1
adesiva, l' . Si è costituita l'appellata resistendo all'impugnazione. Controparte_1
Disposta ed espletata nuova consulenza tecnica d'ufficio collegiale, la causa, compiuti i termini per il deposito di conclusionali e repliche, è quindi pervenuta al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) ha articolato cinque motivi di appello. Parte_1
Con il primo motivo assume la nullità della consulenza tecnica espletata in primo grado, siccome affidata a consulente medico legale privo di specifiche competenze, in violazione dell'art. 3 comma 5 d.l. n158/2012 (cd. decreto Balduzzi) e, comunque, in violazione dell'art. 15 comma 1, l. n.24/2017 (cd. legge Gelli-Bianco) che impone la nomina di un collegio cui partecipi uno specialista della materia, ossia un ortopedico traumatologico e/o neurochirurgo.
Con un secondo motivo, assume la nullità della ctu di primo grado siccome basata anche su documentazione medica acquisita tardivamente, in sede di operazioni peritali, in violazione dell'art. 194 c.p.c. e l'art. 87 disp. att. c.p.c., ossia un referto del pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro del 6.2.2011 ed un certificato di visita fisiatrica del 9 maggio 2014; anche altri allegati, inoltre, presentano vizi, mancando di data o timbro identificativo del medico.
3 Con un terzo motivo, assume la nullità della ctu di primo grado per aver consentito di partecipare alle operazioni peritali il ctp dott. “per la convenuta compagnia ER
assicurativa”, tuttavia mai costituita in giudizio;
tale ctp, inoltre, risulta in conflitto Contr d'interessi in relazione all'incarico accettato quale ctp dell'
Con il quarto motivo, assume l'errata e/o illogica e/o contraddittoria motivazione della sentenza in ordine alle risultanze della ctu fatte proprie dal giudice. In buona sostanza lamenta (qui in estrema sintesi) che il giudicante si è affidato in maniera
“acritica” al giudizio del Ctu, il quale mette in erroneo diretto rapporto la comparsa della sintomatologia dolorosa lamentata dall'attrice con l'intervento dalla stessa subito in data 15/11/2010; tale affermazione è errata, come pure il ragionamento logico - deduttivo adottato dal giudice, ed è smentita dalla cartella clinica, dove viene riportato che:
1. Dal Punto di vista neurologico, la paziente era già portatrice di danni da compromissione neurologica radicolare con manovra di Lasegue positiva a 80° a sinistra + ipereccitabilità dei riflessi osteotendinei medio-plantare e achilleo + ipoestesia in territorio di L5 ed S1 a sinistra. Esauribilità dell'estensore comune delle dita del piede sinistro, che nella pratica clinica significa “paresi muscolare”;
2. Nel diario clinico del giorno 16/11/2010, dopo l'intervento, alle ore 13,22 e annotato:
“clinicamente scomparsa del dolore, si posiziona busto ortopedico, domani dimissibile”.
3. Il giorno 17 novembre 2010, alle ore 12,25, il dott. annota nella Per_2
cartella clinica: “Clinicamente bene. Dimessa. Utilizzi il busto ortopedico in tela armata per 25/30 gg - medicazione fra 8/15 gg – viene consigliata terapia antitrombotica e anti-nevritica”. In realtà l'intervento chirurgico di erniectomia lombare del 15.11.2010 è stato tecnicamente ben eseguito e ha permesso il recupero immediato, post-operatorio, del grave quadro doloroso lombosciatalgico sinistro e dei deficit neurologici lamentati dalla perizianda, almeno fino alla data e l'ora della dimissione. Non è stato, difatti, colto, così come avrebbe invero potuto fare un ctu specializzato in materia, il sottile ma fondamentale confine tra gli “errori iatrogeni intraoperatori”, che hanno il “difetto” di essere tutti presenti al risveglio del paziente dall'anestesia, dalle eventuali “complicanze”, precoci e/o tardive, generali e/o locali che si possono evidenziare a distanza di tempo dalla esecuzione dell'intervento.
4 Tutte le indagini strumentali eseguite nell'immediato periodo post-operatorio - ed in particolare l'indagine strumentale RMN con mezzo di contrasto del 25.2.2011 - hanno, invece, escluso la presenza di lesioni provocate dal chirurgo in sede di intervento. Tale esame ha permesso di escludere l'esistenza di qualunque errore iatrogeno intraoperatorio, ha confermato l'esistenza di una ganga cicatriziale che non dipendeva dalla imperizia dell'operatore ed ha consentito di affermare che l'intervento chirurgico era stato ben condotto e che l'ernia discale in L5/S1 era stata asportata completamente.
2.) A sua volta, l' ha formulato due motivi di impugnazione Controparte_1
incidentale.
Con un primo motivo aderisce alle censure di erroneità, illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata laddove riconosce una responsabilità in capo al sanitario e dunque alla struttura ospedaliera, aderendo acriticamente alle conclusioni della TU, senza nemmeno dar conto delle contraddizioni della stessa e, in primis, della circostanza che quest'ultima non descrive nemmeno l'asserito errore medico intra- operatorio, rimasto ignoto, oltre che incerto. Ribadisce, in proposito, le osservazioni
Contr critiche alla ctu espresse del (in realtà nominato ctp sia dell' che dello stesso ER
, in particolare laddove evidenzia che “ho potuto constatare che il TU ha Pt_1
escluso le ipotesi avanzate da controparte circa la inappropriatezza dell'indicazione all'intervento e sulla mancata rimozione dell'ernia. … Per quanto alla esecuzione dell'intervento, dalla descrizione dello stesso, così come in cartella, non emerge che sia occorso un errore tecnico, tanto è vero che lo stesso TU afferma che la natura di tale ipotetico errore non è identificabile. Pertanto non può disconoscersi che, come lo stesso TU afferma, “la chirurgia del rachide non esente da rischi e gli insuccessi possono essere frequenti (15- 20%), anche al di fuori di ogni ipotesi di errore”.
Con un secondo motivo censura la sentenza in ordine alla quantificazione del danno biologico (che non tiene conto delle condizioni cliniche pregresse della e al CP_2
riconoscimento del danno patrimoniale (errato, sia con riguardo alla percentuale stimata della perdita della capacità lavorativa specifica di bracciante agricola, sia con riguardo alla mancanza di prova adeguata del reddito).
5 3.) Ciò premesso, con riferimento all'eccezione di inammissibilità dell'appello principale, formulata da parte dell'appellata osserva, anzitutto, il collegio che, CP_2
diversamente da quanto in assunto, il gravame contiene (in conformità ai principi enunciati da SU n. 27199/2017) una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva la parte argomentativa che confuta le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi peraltro escludere che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. cit.).
Laddove poi l'appellata assume la tardività delle eccezioni e contestazioni mosse dall' nell'atto di appello, alla ctu di primo grado, si evidenzia che, secondo Pt_1
quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite “le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità
e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio” (Cass. SU n. 5624 del
21/2/2022; vedasi anche Cass. n. 32965 del 2024).
Ne consegue che, se sono effettivamente inammissibili i primi tre motivi di appello, concernenti eccezioni di nullità in realtà mai formulate dal (comune) difensore delle parti convenute in primo grado alla prima difesa utile (udienza del 12.10.2016 successiva al deposito della ctu), risultano invece certamente ammissibili le censure all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. formulate con l'atto di appello, peraltro riproduttive delle osservazioni del c.t. di parte, dott. nominato ER
Contr dall'avv. Gervasi in qualità di comune difensore, in primo grado, sia dell' che del dott. Pt_1
4.) Tali censure appaiono, nel merito, fondate per quanto di ragione.
6 Invero, questa Corte ha ritenuto la necessità di disporre il rinnovo della consulenza tecnica disposta in primo grado, sia per le obiettive lacune che l'hanno caratterizzata, lamentate dagli appellanti, specie con riferimento alla mancata individuazione in concreto dell'errore tecnico nell'esecuzione dell'intervento che ne avrebbe, in tesi, determinato l'insuccesso, sia, comunque, in ragione della specificità della materia trattata, che ha imposto l'affidamento del mandato ad un collegio cui partecipi, oltre a un medico legale, anche uno specialista (neurochirurgo) della materia.
La consulenza espletata in questo grado, nel disattendere le valutazioni espresse dal consulente medico legale nominato dal tribunale, ha quindi consentito di ritenere raggiunta la prova dell'insussistenza di profili di colpa del medico odierno appellante
(e quindi dell'azienda), in relazione all'intervento da questi eseguito il 15.11.2010 presso l'ospedale di Noto. I ctu della Corte hanno infatti rappresentato quanto segue:
i) hanno anzitutto ribadito quanto già affermato dal consulente di primo grado e dalla sentenza appellata - non gravata sul punto - in ordine alla corretta indicazione all'intervento, a tal fine evidenziando: “La signora è … giunta al ricovero CP_2
presso l'ospedale di Noto dopo una lunga storia di episodi di lombosciatalgia.
L'episodio più recente che ha condotto all'intervento era insorto da più di 6 settimane, non aveva risposto alle terapie conservative ed erano presenti segni di sofferenza della radice nervosa compressa (ipoestesia in territorio di L5, S1 a sn rispetto al controlaterale. Esauribilità di estensore comune delle dita a sn). Prima di effettuare l'intervento chirurgico fu eseguita adeguata valutazione mediante RMN e tenuto conto dell'aggravarsi dei disturbi dolorosi, fu proposto ed effettuato
l'intervento chirurgico”;
ii) hanno poi ritenuto non censurabile la scelta del tipo di trattamento, condivisa dalla paziente, a tal fine evidenziando: “L'intervento è stato eseguito con tecnica chirurgica “tradizionale”. A questo riguardo la letteratura suggerisce che la microchirurgia sia preferibile all'approccio tradizionale utilizzato nel caso in esame.
Tuttavia, non c'è evidenza che il mancato uso del microscopio e di una tecnica microchirurgica peggiori l'outcome. Ciò è riportato nelle Linee Guida del Ministero della Salute (PNLG)”, ivi riportate;
7 iii) hanno altresì precisato che l'intervento chirurgico di erniectomia, effettuato il
15.11.2010 (così descritto: “sotto controllo amplioscopico - incisione paravertebrale sinistra lombare su L4/L5 ed L5/S1 - si reperta lo spazio L5/S1- ipertrofia della apofisi articolare-flavectomia L5/S1- radicololisi L5/S1- emilaminectomia di L5 ed apertura del canale radicolare discectomia L5/S1-emostasi-sutura a strati”) non può ritenersi routinario ma da considerare "di speciale difficoltà", sia per la complessità e difficoltà dell'esecuzione che per l'alto rischio di complicanze;
iv) hanno quindi affermato che: non ci sono evidenze nel verbale operatorio, né nei documenti post-operatori, che la chirurgia sia stata condotta con una tecnica errata o, comunque, censurabile;
il percorso clinico assistenziale è stato eseguito in armonia con le linee guida;
non c'è alcuna evidenza agli atti che la sig.ra abbia avuto CP_2
nell'immediato post-operatorio complicanze correlabili alla procedura subita;
hanno a tal riguardo rappresentato: il reperto EMG di “radicolopatia S1 bilaterale” datato
31.1.2011 “va giudicato con molta prudenza. La presenza di radicolopatia in una paziente sottoposta di recente a decompressione di una radice già sofferente è un reperto comune e non significativo. Peraltro, è noto che l'esame elettromiografico è un'indagine molto sensibile, ma poco specifica”; la presenza, poi, di “clono del piede bilaterale”, evidenziata dallo stesso esame, “non è correlabile a patologia delle radici nervose, quanto piuttosto a sofferenza del midollo spinale. Poiché il midollo spinale termina a livello della prima vertebra lombare, una patologia al livello di L5-S1 non può determinarne la sofferenza. Quindi questo dato, che ha avuto molta enfasi nella relazione di TU di primo grado, non ha alcuna correlazione con quanto in discussione ed è del tutto irrilevante”;
v) sebbene non risulti da quanto tempo, la paziente tuttavia ha ripreso o continuato a lamentare lombosciatalgia dopo l'intervento chirurgico: “La prima valutazione clinica dopo l'intervento è del 6.2.2011: Verbale di P.S. n. 2011/2818 dell'
[...]
: “Anamnesi: riferito dolore lombare resistente a terapia in pz Controparte_4
operata di ernia del disco”. Era sottoposta a visita generale, visita neurochirurgica
e posta diagnosi di “Lombosciatalgia acuta in sogg. Operato di discopatia recidiva” veniva dimessa con prescrizione di riposo in scarico e controllo NCH ambulatoriale”;
8 vi) l'esame RM lombosacrale del 25.2.2011 inoltre documenta: “... Protrusione discale posteriore mediana paramediana sn in L4-L5 con impronta sul sacco durale
e parziale impegno intraforaminale sn conseguente conflitto meccanico con
l'emergenza radicolare L5 di sn. Esiti di laminectomia sn in L5-S1 con presenza di tralcio ipointenso in tutte le sequenze di verosimile natura fibrocicatriziale che si localizza in sede paramediana sn con verosimile conflitto meccanico con l'emergenza radicolare S1 di sn. Le emergenze radicolari mostrano regolare decorso e passaggio
a livello dei forami di coniugazione. Non evidenza di alterazioni vertebrali di tipo sostitutivo”; al riguardo i ctu hanno rappresentato: “non viene pertanto descritta la presenza di recidive dell'ernia discale L5-S1. La presenza di tessuto fibrocicatriziale nella sede di un recente intervento chirurgico è un fatto assolutamente normale. È ovvio che se un chirurgo attraversa dei tessuti, la natura li riparerà generando delle cicatrici. Il significato clinico della “fibrosi cicatriziale” successiva alla chirurgia lombare è molto discutibile, sebbene spesso venga molto enfatizzato. In ogni caso, la presenza di un tessuto fibroso, seppure ipertrofico, non può essere attribuita a cattiva condotta del chirurgo”.
Alla luce di tali accertamenti, nel rispondere ai quesiti posti col mandato loro assegnato, pertanto, i consulenti specialisti nominati in questo grado hanno smentito le conclusioni del consulente del tribunale, evidenziando che “La mancata risoluzione delle algie dopo chirurgia spinale è un evento comune, in particolar modo dopo gli interventi per ernia discale. Questo dato è ampiamente discusso nelle Linee Guida del Ministero della Salute (PNLG)”.
Per tal modo concludendo: “L'incidenza di insuccesso dopo la chirurgia per ernia discale è alta e rappresenta una complicanza non prevenibile.
Il consenso informato sottoscritto dalla paziente riporta le possibili complicanze post procedura con un'alta percentuale 36% che può avere un dolore simile a quello pre-operatorio e l'8% maggiore di quello pre- operatorio.
Inoltre, sebbene sia evidente che il risultato della chirurgia eseguita sulla sig.ra sia stato tutt'altro che soddisfacente non ci sono elementi per attribuire la CP_2
persistenza del dolore dopo l'intervento all'operato del sanitario”.
9 Orbene, le valutazioni espresse dai consulenti nominati in questo grado vanno recepite, siccome analiticamente e congruamente motivate, né sono state oggetto di alcun rilievo critico da parte dei consulenti di parte della periziata;
le stesse memorie di replica della difesa della si sono limitate a richiamare le valutazioni del CP_2
consulente di primo grado, motivatamente disattese dalla relazione tecnica collegiale di secondo grado, senza svolgere alcuna critica specifica alle diverse ragioni ivi rappresentate.
5.) Pertanto, ed in definitiva, assorbita ogni altra questione, le domande proposte dalla con l'atto introduttivo del giudizio vanno integralmente respinte. CP_2
Ne consegue l'obbligo dell'attrice, ex art. 336 c.p.c., di restituzione delle somme corrispostele in forza della sentenza di primo grado.
In tal caso - non è superfluo evidenziare - non si applica la disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cod. civ., dovendosi riconoscere all'interessato il diritto di essere reintegrato dall'accipiens dell'intera diminuzione patrimoniale subita, con restituzione della somma versata (comprensiva degli interessi e della rivalutazione), con decorrenza dal giorno del pagamento non dovuto (cfr. Cass.
n. 25589 del 2010, Cass. 23764 del 2023).
Cont Ora, emerge in atti (allegati 5 e 6 alla comparsa conclusionale dell' depositata il 31.3.2023), e non è contestato in causa, che l'appellata ha percepito, in esecuzione della sentenza n. 415/2020 di primo grado qui riformata, l'importo di €.150.000,00 Contr dall' (ordine di pagamento del 15.12.2020) e l'importo di €.120.689,71 da parte dell'assicuratore per la responsabilità civile dell'azienda, Controparte_5
(con bonifico del 11.12.2020).
Pertanto, va condannata al pagamento, in favore dell'azienda CP_2
sanitaria della somma di €.150.000,00, oltre interessi dalla data di effettiva percezione dell'importo.
Deve invece ritenersi inammissibile la domanda dell'azienda sanitaria di condanna della al pagamento, in suo favore, dell'ulteriore somma versata all'attrice, in CP_2
esecuzione della sentenza di condanna, direttamente dall'assicuratore.
10 Difatti l'assicurato (nella specie l'azienda) non ha legittimazione attiva a richiedere la restituzione della somma pagata direttamente dall'assicuratore, posto che, una volta venuta meno la "causa solvendi" per effetto della riforma della sentenza di condanna,
l'unico soggetto avente diritto alla restituzione non può che essere il "solvens" (cfr.
Cass. n.11121/2013, Cass. n.22316/2015).
6.) Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza, entro i parametri dettati dalle vigenti tabelle di cui al DM n.147/2022.
In merito alle spese del primo grado, poiché l'azienda sanitaria ed il dott. Pt_1
sono stati difesi dal medesimo procuratore, avv. Cesare Gervasi - sia pure costituitosi con distinti atti di contenuto sovrapponibile - va operata un'unica liquidazione, con la maggiorazione di cui all'art. 4 c. 2 DM n.55 del 2014; sicchè al comune difensore spetta l'importo complessivo di €.9.200,00, da ripartirsi tra le parti in ragione di metà ciascuna. Per il grado di appello va invece operata separata liquidazione.
All'appellante principale può inoltre essere riconosciuto, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle operazioni peritali del consulente tecnico di parte, il limitato importo di €.400,00, tenuto conto che il ctp non ha predisposto alcuna relazione tecnica, né osservazioni alla ctu (cfr. Cass. n. 26729 del 2024).
Vanno poste in via definitiva a carico dell'appellata le spese della espletata CP_2
consulenza tecnica, come separatamente liquidate.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in riforma dell'appellata decisione: rigetta le domande proposte da con l'atto introduttivo del giudizio;
CP_2
condanna a restituire all' la CP_2 Controparte_1
somma di €.150.000,00 oltre interessi legali dalla data di effettivo pagamento;
condanna al pagamento, in favore delle controparti, delle spese di CP_2
entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado in €.4.600,00 per ciascuna (9.200/2), e quanto al presente grado in €.7.200,00 per ciascuna parte, oltre rimborso €.400,00 a titolo di spese di ctp in favore dell'appellante principale, oltre rimborso spese 15 % spese generali, iva e cpa come per legge;
11 pone definitivamente a carico di le spese di ctu. CP_2
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 985/2020 R.G. tra
(cf: ), rappresentato e difeso, per Parte_1 CodiceFiscale_1
procura in atti, dall'avv. Michela Fusco;
appellante
e
(cf/p.iva n. Controparte_1
), in persona del direttore generale e legale rappr. pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Cesare Gervasi;
appellata e appellante incidentale
e
(cf: ), rappresentata e difesa, per CP_2 CodiceFiscale_2
procura in atti, dall'avv. Nicola Zirone;
appellata principale e incidentale
All'udienza collegiale del 27 settembre 2024 i difensori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa
è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.415/2020 del 10.4.2020, il Tribunale di Siracusa, recependo le valutazioni espresse dal proprio ctu, pur avendo ritenuto corretta la scelta, da parte del convenuto dott. di sottoporre l'attrice in accordo con Parte_1 CP_2
la stessa, all'intervento chirurgico di erniectomia, effettuato presso l'ospedale di Noto in data 15.11.2010, tuttavia ha ravvisato profili di “colpa grave per imperizia” in capo al sanitario nell'esecuzione dell'intervento, stante “la comparsa di una sintomatologia già nei giorni successivi all'intervento e tenendo presente che risultano documentati in data 31/1/2011 … una radicolopatia S1 bilaterale con clono bilaterale del piede e in data 6/2/2011 un accesso al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro per lombosciatalgia acuta resistente a terapia in soggetto operato di discopatia recidiva”; in particolare la ctu - recepita dalla sentenza - ha ritenuto sussistente un rapporto di causalità tra la sintomatologia dolorosa della Barone e detto intervento chirurgico, in quanto, “stante il breve lasso di tempo intercorso tra intervento e comparsa della sintomatologia, è da ritenersi che durante l'atto operatorio possa essersi verificato un errore tecnico, la cui natura (edema, trauma, emorragia, etc...?) e sede (dura, midollo, etc..?) non sono qui identificabili, ma che certamente ha determinato
l'insuccesso dell'intervento”; ha quindi affermato, in relazione alla presenza di una ganga cicatriziale documentata da RM del 25/2/2011 “che parte dei disturbi attuali possano essere riconducibili alla ganga cicatriziale, complicanza non prevenibile e non infrequente soprattutto in casi di recidive, ma consente di escludere che essa possa essere la causa del dolore insorto nell'immediato, poiché è noto che le aderenze necessitano di molti mesi per formarsi”. Infine, il tribunale ha ricavato ulteriori elementi di giudizio dalle osservazioni del CTP attoreo, in particolare laddove questi ha rilevato che “… da TAC eseguita in data 5.5.2013, si dimostra la persistenza di materiale discale erniato”, ciò che induceva il ctp a ritenere che “l'intervento è stato praticato in modo sommario, senza una effettiva ed efficace erniectomia, lasciando abbondante materiale discale comprimente la radice nervosa. L'intervento verosimilmente si è limitato ad una più semplice laminectomia decompressiva e non ad una vera erniectomia come descritto in cartella”.
2 Sicchè il primo giudice ha ritenuto la responsabilità dei convenuti, oggi appellanti,
e , in relazione alla Parte_1 Controparte_1
insorgenza della sintomatologia dolorosa della Barone, siccome riconducibile a
“errore tecnico operatorio”. Ha quindi affermato che gli esiti del predetto intervento hanno cagionato all'attrice un danno biologico permanente nella misura del 25 per cento, una ITP al 75 % di gg. 30, oltre al danno da perdita della capacità lavorativa specifica di bracciante nella misura del 60%. Sicchè ha condannato i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 230.901,89 - oltre rivalutazione e interessi - di cui €. 136.589,33 a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente e temporanea, comprensivo dell'aumento pari ad 1/3 per il danno morale, ed €. 94.312,56 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Ha impugnato la sentenza, in via principale, ed in via incidentale Parte_1
adesiva, l' . Si è costituita l'appellata resistendo all'impugnazione. Controparte_1
Disposta ed espletata nuova consulenza tecnica d'ufficio collegiale, la causa, compiuti i termini per il deposito di conclusionali e repliche, è quindi pervenuta al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) ha articolato cinque motivi di appello. Parte_1
Con il primo motivo assume la nullità della consulenza tecnica espletata in primo grado, siccome affidata a consulente medico legale privo di specifiche competenze, in violazione dell'art. 3 comma 5 d.l. n158/2012 (cd. decreto Balduzzi) e, comunque, in violazione dell'art. 15 comma 1, l. n.24/2017 (cd. legge Gelli-Bianco) che impone la nomina di un collegio cui partecipi uno specialista della materia, ossia un ortopedico traumatologico e/o neurochirurgo.
Con un secondo motivo, assume la nullità della ctu di primo grado siccome basata anche su documentazione medica acquisita tardivamente, in sede di operazioni peritali, in violazione dell'art. 194 c.p.c. e l'art. 87 disp. att. c.p.c., ossia un referto del pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro del 6.2.2011 ed un certificato di visita fisiatrica del 9 maggio 2014; anche altri allegati, inoltre, presentano vizi, mancando di data o timbro identificativo del medico.
3 Con un terzo motivo, assume la nullità della ctu di primo grado per aver consentito di partecipare alle operazioni peritali il ctp dott. “per la convenuta compagnia ER
assicurativa”, tuttavia mai costituita in giudizio;
tale ctp, inoltre, risulta in conflitto Contr d'interessi in relazione all'incarico accettato quale ctp dell'
Con il quarto motivo, assume l'errata e/o illogica e/o contraddittoria motivazione della sentenza in ordine alle risultanze della ctu fatte proprie dal giudice. In buona sostanza lamenta (qui in estrema sintesi) che il giudicante si è affidato in maniera
“acritica” al giudizio del Ctu, il quale mette in erroneo diretto rapporto la comparsa della sintomatologia dolorosa lamentata dall'attrice con l'intervento dalla stessa subito in data 15/11/2010; tale affermazione è errata, come pure il ragionamento logico - deduttivo adottato dal giudice, ed è smentita dalla cartella clinica, dove viene riportato che:
1. Dal Punto di vista neurologico, la paziente era già portatrice di danni da compromissione neurologica radicolare con manovra di Lasegue positiva a 80° a sinistra + ipereccitabilità dei riflessi osteotendinei medio-plantare e achilleo + ipoestesia in territorio di L5 ed S1 a sinistra. Esauribilità dell'estensore comune delle dita del piede sinistro, che nella pratica clinica significa “paresi muscolare”;
2. Nel diario clinico del giorno 16/11/2010, dopo l'intervento, alle ore 13,22 e annotato:
“clinicamente scomparsa del dolore, si posiziona busto ortopedico, domani dimissibile”.
3. Il giorno 17 novembre 2010, alle ore 12,25, il dott. annota nella Per_2
cartella clinica: “Clinicamente bene. Dimessa. Utilizzi il busto ortopedico in tela armata per 25/30 gg - medicazione fra 8/15 gg – viene consigliata terapia antitrombotica e anti-nevritica”. In realtà l'intervento chirurgico di erniectomia lombare del 15.11.2010 è stato tecnicamente ben eseguito e ha permesso il recupero immediato, post-operatorio, del grave quadro doloroso lombosciatalgico sinistro e dei deficit neurologici lamentati dalla perizianda, almeno fino alla data e l'ora della dimissione. Non è stato, difatti, colto, così come avrebbe invero potuto fare un ctu specializzato in materia, il sottile ma fondamentale confine tra gli “errori iatrogeni intraoperatori”, che hanno il “difetto” di essere tutti presenti al risveglio del paziente dall'anestesia, dalle eventuali “complicanze”, precoci e/o tardive, generali e/o locali che si possono evidenziare a distanza di tempo dalla esecuzione dell'intervento.
4 Tutte le indagini strumentali eseguite nell'immediato periodo post-operatorio - ed in particolare l'indagine strumentale RMN con mezzo di contrasto del 25.2.2011 - hanno, invece, escluso la presenza di lesioni provocate dal chirurgo in sede di intervento. Tale esame ha permesso di escludere l'esistenza di qualunque errore iatrogeno intraoperatorio, ha confermato l'esistenza di una ganga cicatriziale che non dipendeva dalla imperizia dell'operatore ed ha consentito di affermare che l'intervento chirurgico era stato ben condotto e che l'ernia discale in L5/S1 era stata asportata completamente.
2.) A sua volta, l' ha formulato due motivi di impugnazione Controparte_1
incidentale.
Con un primo motivo aderisce alle censure di erroneità, illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata laddove riconosce una responsabilità in capo al sanitario e dunque alla struttura ospedaliera, aderendo acriticamente alle conclusioni della TU, senza nemmeno dar conto delle contraddizioni della stessa e, in primis, della circostanza che quest'ultima non descrive nemmeno l'asserito errore medico intra- operatorio, rimasto ignoto, oltre che incerto. Ribadisce, in proposito, le osservazioni
Contr critiche alla ctu espresse del (in realtà nominato ctp sia dell' che dello stesso ER
, in particolare laddove evidenzia che “ho potuto constatare che il TU ha Pt_1
escluso le ipotesi avanzate da controparte circa la inappropriatezza dell'indicazione all'intervento e sulla mancata rimozione dell'ernia. … Per quanto alla esecuzione dell'intervento, dalla descrizione dello stesso, così come in cartella, non emerge che sia occorso un errore tecnico, tanto è vero che lo stesso TU afferma che la natura di tale ipotetico errore non è identificabile. Pertanto non può disconoscersi che, come lo stesso TU afferma, “la chirurgia del rachide non esente da rischi e gli insuccessi possono essere frequenti (15- 20%), anche al di fuori di ogni ipotesi di errore”.
Con un secondo motivo censura la sentenza in ordine alla quantificazione del danno biologico (che non tiene conto delle condizioni cliniche pregresse della e al CP_2
riconoscimento del danno patrimoniale (errato, sia con riguardo alla percentuale stimata della perdita della capacità lavorativa specifica di bracciante agricola, sia con riguardo alla mancanza di prova adeguata del reddito).
5 3.) Ciò premesso, con riferimento all'eccezione di inammissibilità dell'appello principale, formulata da parte dell'appellata osserva, anzitutto, il collegio che, CP_2
diversamente da quanto in assunto, il gravame contiene (in conformità ai principi enunciati da SU n. 27199/2017) una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva la parte argomentativa che confuta le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi peraltro escludere che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. cit.).
Laddove poi l'appellata assume la tardività delle eccezioni e contestazioni mosse dall' nell'atto di appello, alla ctu di primo grado, si evidenzia che, secondo Pt_1
quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite “le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità
e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio” (Cass. SU n. 5624 del
21/2/2022; vedasi anche Cass. n. 32965 del 2024).
Ne consegue che, se sono effettivamente inammissibili i primi tre motivi di appello, concernenti eccezioni di nullità in realtà mai formulate dal (comune) difensore delle parti convenute in primo grado alla prima difesa utile (udienza del 12.10.2016 successiva al deposito della ctu), risultano invece certamente ammissibili le censure all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. formulate con l'atto di appello, peraltro riproduttive delle osservazioni del c.t. di parte, dott. nominato ER
Contr dall'avv. Gervasi in qualità di comune difensore, in primo grado, sia dell' che del dott. Pt_1
4.) Tali censure appaiono, nel merito, fondate per quanto di ragione.
6 Invero, questa Corte ha ritenuto la necessità di disporre il rinnovo della consulenza tecnica disposta in primo grado, sia per le obiettive lacune che l'hanno caratterizzata, lamentate dagli appellanti, specie con riferimento alla mancata individuazione in concreto dell'errore tecnico nell'esecuzione dell'intervento che ne avrebbe, in tesi, determinato l'insuccesso, sia, comunque, in ragione della specificità della materia trattata, che ha imposto l'affidamento del mandato ad un collegio cui partecipi, oltre a un medico legale, anche uno specialista (neurochirurgo) della materia.
La consulenza espletata in questo grado, nel disattendere le valutazioni espresse dal consulente medico legale nominato dal tribunale, ha quindi consentito di ritenere raggiunta la prova dell'insussistenza di profili di colpa del medico odierno appellante
(e quindi dell'azienda), in relazione all'intervento da questi eseguito il 15.11.2010 presso l'ospedale di Noto. I ctu della Corte hanno infatti rappresentato quanto segue:
i) hanno anzitutto ribadito quanto già affermato dal consulente di primo grado e dalla sentenza appellata - non gravata sul punto - in ordine alla corretta indicazione all'intervento, a tal fine evidenziando: “La signora è … giunta al ricovero CP_2
presso l'ospedale di Noto dopo una lunga storia di episodi di lombosciatalgia.
L'episodio più recente che ha condotto all'intervento era insorto da più di 6 settimane, non aveva risposto alle terapie conservative ed erano presenti segni di sofferenza della radice nervosa compressa (ipoestesia in territorio di L5, S1 a sn rispetto al controlaterale. Esauribilità di estensore comune delle dita a sn). Prima di effettuare l'intervento chirurgico fu eseguita adeguata valutazione mediante RMN e tenuto conto dell'aggravarsi dei disturbi dolorosi, fu proposto ed effettuato
l'intervento chirurgico”;
ii) hanno poi ritenuto non censurabile la scelta del tipo di trattamento, condivisa dalla paziente, a tal fine evidenziando: “L'intervento è stato eseguito con tecnica chirurgica “tradizionale”. A questo riguardo la letteratura suggerisce che la microchirurgia sia preferibile all'approccio tradizionale utilizzato nel caso in esame.
Tuttavia, non c'è evidenza che il mancato uso del microscopio e di una tecnica microchirurgica peggiori l'outcome. Ciò è riportato nelle Linee Guida del Ministero della Salute (PNLG)”, ivi riportate;
7 iii) hanno altresì precisato che l'intervento chirurgico di erniectomia, effettuato il
15.11.2010 (così descritto: “sotto controllo amplioscopico - incisione paravertebrale sinistra lombare su L4/L5 ed L5/S1 - si reperta lo spazio L5/S1- ipertrofia della apofisi articolare-flavectomia L5/S1- radicololisi L5/S1- emilaminectomia di L5 ed apertura del canale radicolare discectomia L5/S1-emostasi-sutura a strati”) non può ritenersi routinario ma da considerare "di speciale difficoltà", sia per la complessità e difficoltà dell'esecuzione che per l'alto rischio di complicanze;
iv) hanno quindi affermato che: non ci sono evidenze nel verbale operatorio, né nei documenti post-operatori, che la chirurgia sia stata condotta con una tecnica errata o, comunque, censurabile;
il percorso clinico assistenziale è stato eseguito in armonia con le linee guida;
non c'è alcuna evidenza agli atti che la sig.ra abbia avuto CP_2
nell'immediato post-operatorio complicanze correlabili alla procedura subita;
hanno a tal riguardo rappresentato: il reperto EMG di “radicolopatia S1 bilaterale” datato
31.1.2011 “va giudicato con molta prudenza. La presenza di radicolopatia in una paziente sottoposta di recente a decompressione di una radice già sofferente è un reperto comune e non significativo. Peraltro, è noto che l'esame elettromiografico è un'indagine molto sensibile, ma poco specifica”; la presenza, poi, di “clono del piede bilaterale”, evidenziata dallo stesso esame, “non è correlabile a patologia delle radici nervose, quanto piuttosto a sofferenza del midollo spinale. Poiché il midollo spinale termina a livello della prima vertebra lombare, una patologia al livello di L5-S1 non può determinarne la sofferenza. Quindi questo dato, che ha avuto molta enfasi nella relazione di TU di primo grado, non ha alcuna correlazione con quanto in discussione ed è del tutto irrilevante”;
v) sebbene non risulti da quanto tempo, la paziente tuttavia ha ripreso o continuato a lamentare lombosciatalgia dopo l'intervento chirurgico: “La prima valutazione clinica dopo l'intervento è del 6.2.2011: Verbale di P.S. n. 2011/2818 dell'
[...]
: “Anamnesi: riferito dolore lombare resistente a terapia in pz Controparte_4
operata di ernia del disco”. Era sottoposta a visita generale, visita neurochirurgica
e posta diagnosi di “Lombosciatalgia acuta in sogg. Operato di discopatia recidiva” veniva dimessa con prescrizione di riposo in scarico e controllo NCH ambulatoriale”;
8 vi) l'esame RM lombosacrale del 25.2.2011 inoltre documenta: “... Protrusione discale posteriore mediana paramediana sn in L4-L5 con impronta sul sacco durale
e parziale impegno intraforaminale sn conseguente conflitto meccanico con
l'emergenza radicolare L5 di sn. Esiti di laminectomia sn in L5-S1 con presenza di tralcio ipointenso in tutte le sequenze di verosimile natura fibrocicatriziale che si localizza in sede paramediana sn con verosimile conflitto meccanico con l'emergenza radicolare S1 di sn. Le emergenze radicolari mostrano regolare decorso e passaggio
a livello dei forami di coniugazione. Non evidenza di alterazioni vertebrali di tipo sostitutivo”; al riguardo i ctu hanno rappresentato: “non viene pertanto descritta la presenza di recidive dell'ernia discale L5-S1. La presenza di tessuto fibrocicatriziale nella sede di un recente intervento chirurgico è un fatto assolutamente normale. È ovvio che se un chirurgo attraversa dei tessuti, la natura li riparerà generando delle cicatrici. Il significato clinico della “fibrosi cicatriziale” successiva alla chirurgia lombare è molto discutibile, sebbene spesso venga molto enfatizzato. In ogni caso, la presenza di un tessuto fibroso, seppure ipertrofico, non può essere attribuita a cattiva condotta del chirurgo”.
Alla luce di tali accertamenti, nel rispondere ai quesiti posti col mandato loro assegnato, pertanto, i consulenti specialisti nominati in questo grado hanno smentito le conclusioni del consulente del tribunale, evidenziando che “La mancata risoluzione delle algie dopo chirurgia spinale è un evento comune, in particolar modo dopo gli interventi per ernia discale. Questo dato è ampiamente discusso nelle Linee Guida del Ministero della Salute (PNLG)”.
Per tal modo concludendo: “L'incidenza di insuccesso dopo la chirurgia per ernia discale è alta e rappresenta una complicanza non prevenibile.
Il consenso informato sottoscritto dalla paziente riporta le possibili complicanze post procedura con un'alta percentuale 36% che può avere un dolore simile a quello pre-operatorio e l'8% maggiore di quello pre- operatorio.
Inoltre, sebbene sia evidente che il risultato della chirurgia eseguita sulla sig.ra sia stato tutt'altro che soddisfacente non ci sono elementi per attribuire la CP_2
persistenza del dolore dopo l'intervento all'operato del sanitario”.
9 Orbene, le valutazioni espresse dai consulenti nominati in questo grado vanno recepite, siccome analiticamente e congruamente motivate, né sono state oggetto di alcun rilievo critico da parte dei consulenti di parte della periziata;
le stesse memorie di replica della difesa della si sono limitate a richiamare le valutazioni del CP_2
consulente di primo grado, motivatamente disattese dalla relazione tecnica collegiale di secondo grado, senza svolgere alcuna critica specifica alle diverse ragioni ivi rappresentate.
5.) Pertanto, ed in definitiva, assorbita ogni altra questione, le domande proposte dalla con l'atto introduttivo del giudizio vanno integralmente respinte. CP_2
Ne consegue l'obbligo dell'attrice, ex art. 336 c.p.c., di restituzione delle somme corrispostele in forza della sentenza di primo grado.
In tal caso - non è superfluo evidenziare - non si applica la disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cod. civ., dovendosi riconoscere all'interessato il diritto di essere reintegrato dall'accipiens dell'intera diminuzione patrimoniale subita, con restituzione della somma versata (comprensiva degli interessi e della rivalutazione), con decorrenza dal giorno del pagamento non dovuto (cfr. Cass.
n. 25589 del 2010, Cass. 23764 del 2023).
Cont Ora, emerge in atti (allegati 5 e 6 alla comparsa conclusionale dell' depositata il 31.3.2023), e non è contestato in causa, che l'appellata ha percepito, in esecuzione della sentenza n. 415/2020 di primo grado qui riformata, l'importo di €.150.000,00 Contr dall' (ordine di pagamento del 15.12.2020) e l'importo di €.120.689,71 da parte dell'assicuratore per la responsabilità civile dell'azienda, Controparte_5
(con bonifico del 11.12.2020).
Pertanto, va condannata al pagamento, in favore dell'azienda CP_2
sanitaria della somma di €.150.000,00, oltre interessi dalla data di effettiva percezione dell'importo.
Deve invece ritenersi inammissibile la domanda dell'azienda sanitaria di condanna della al pagamento, in suo favore, dell'ulteriore somma versata all'attrice, in CP_2
esecuzione della sentenza di condanna, direttamente dall'assicuratore.
10 Difatti l'assicurato (nella specie l'azienda) non ha legittimazione attiva a richiedere la restituzione della somma pagata direttamente dall'assicuratore, posto che, una volta venuta meno la "causa solvendi" per effetto della riforma della sentenza di condanna,
l'unico soggetto avente diritto alla restituzione non può che essere il "solvens" (cfr.
Cass. n.11121/2013, Cass. n.22316/2015).
6.) Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza, entro i parametri dettati dalle vigenti tabelle di cui al DM n.147/2022.
In merito alle spese del primo grado, poiché l'azienda sanitaria ed il dott. Pt_1
sono stati difesi dal medesimo procuratore, avv. Cesare Gervasi - sia pure costituitosi con distinti atti di contenuto sovrapponibile - va operata un'unica liquidazione, con la maggiorazione di cui all'art. 4 c. 2 DM n.55 del 2014; sicchè al comune difensore spetta l'importo complessivo di €.9.200,00, da ripartirsi tra le parti in ragione di metà ciascuna. Per il grado di appello va invece operata separata liquidazione.
All'appellante principale può inoltre essere riconosciuto, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle operazioni peritali del consulente tecnico di parte, il limitato importo di €.400,00, tenuto conto che il ctp non ha predisposto alcuna relazione tecnica, né osservazioni alla ctu (cfr. Cass. n. 26729 del 2024).
Vanno poste in via definitiva a carico dell'appellata le spese della espletata CP_2
consulenza tecnica, come separatamente liquidate.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in riforma dell'appellata decisione: rigetta le domande proposte da con l'atto introduttivo del giudizio;
CP_2
condanna a restituire all' la CP_2 Controparte_1
somma di €.150.000,00 oltre interessi legali dalla data di effettivo pagamento;
condanna al pagamento, in favore delle controparti, delle spese di CP_2
entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado in €.4.600,00 per ciascuna (9.200/2), e quanto al presente grado in €.7.200,00 per ciascuna parte, oltre rimborso €.400,00 a titolo di spese di ctp in favore dell'appellante principale, oltre rimborso spese 15 % spese generali, iva e cpa come per legge;
11 pone definitivamente a carico di le spese di ctu. CP_2
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
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