Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3858 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4609/22
TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE DEL 17.04.2025
È presente per parte appellante l'Avv. Gianluca Guarino che discute oralmente la causa e conclude per l'accoglimento dell'appello, riportandosi integralmente al suo contenuto. Il Giudice all'esito della discussione;
letto l'art. 429 c.p.c; decide la causa mediante lettura della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 4609/22 decisa mediante lettura del dispositivo all'udienza del 17.04.2025 vertente TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa in virtù di mandato in Parte_1 C.F._1 atti dagli Avv.ti Pierluigi Rispoli e Gianluca Guarino, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla Via D'Isernia; APPELLANTE
e
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE e
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione ex L. 689/81
Pt_2
proponeva ricorso in opposizione, ai sensi della L. n. 689/1981 e Parte_1
Prefetto di Napoli- prot. N. M IT PR 00233407 DEL 9.07.2020 III , C.F._2 CP_3 con la quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 5.007,70 (di cui € 7,70 per spese), a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 116 c. 15 e c. 17
(guida senza patente).
Con la sentenza n. 22078/21 pubblicata in data 23.07.2021, il Giudice di Pace di Napoli accoglieva la opposizione ed annullava gli atti opposti. Condannava la al pagamento delle spese di lite, quantificate Controparte_1 equitativamente in € 155,00 per compensi professionali e spese di iscrizione a ruolo. Avverso tale decisione ha proposto appello . Parte_1
Non si sono costituite la e il Controparte_1 Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la contumacia della e del Controparte_1 Controparte_2 ritualmente citati e non costituitisi.
Con un unico motivo di appello, la ricorrente sostiene che il Giudice ha erroneamente liquidato il compenso del difensore in € 155,00 (comprensivo delle spese del contributo) importo inferiore ai limiti minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014, senza tra l'altro specificarne i motivi. Ciò dedotto, ha concluso per la modifica della sentenza in ordine al capo relativo alla condanna alle spese di lite.
Il motivo è fondato.
Premesso che la sentenza è stata pubblicata nel 2021 va rilevato che era già entrato in vigore il decreto ministeriale 08/03/2018, n. 37, che, nel modificare l'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 10/03/2014, n. 55 –“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, ha introdotto la regola secondo cui, nella liquidazione dei compensi del difensore “ il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che…possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento”.
Tuttavia, come evidenziato dalla Corte di Cassazione la motivazione del Giudice è doverosa allorquando egli decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere oltre i limiti sanciti dal D.M., essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso. (cfr. Cass.
n. 2386 del 2017; ; Cass. civ. 14/05/2018, n. 11601; Cass. civ. 14/02/2018, n.3590;
Cass. civ. 27/06/2018, n.16995; Cass. n. 89 del 2021; Cass.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022 ). Ne consegue che il giudice, anche in assenza di nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può tout court ridurre i compensi oltre i minimi stabiliti senza una specifica motivazione.
Inoltre, la Corte ha stabilito: […]che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione» (cfr. Cass. 15/12/2017, n. 30286).
Infine, occorre tener presente che: <In tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dall'art. 91, comma 4, c.p.c., opera soltanto per le controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica anche alle cause di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento euro, esigono il giudizio secondo diritto, che giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole, sul piano costituzionale, l'esclusione del limite di liquidazione>>.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9059 del 01/04/2021
Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha liquidato, a titolo di compenso del difensore e di spese del contributo unificato (€ 98,00 di contributo unificato + € 27,00 di marca da bollo) complessivi € 155,00, riconoscendo, dunque, come compenso del difensore una somma di € 30,00, al di sotto dei minimi tariffari. Infatti, in base ai parametri medi avrebbe dovuto liquidare € 913,00 e in base ai minimi € 456,50 (tenuto conto che, nel giudizio di primo grado, non sono stati compiuti atti attinenti alla fase istruttoria, che quindi non può essere conteggiata).
Dunque, il giudice ha violato la disciplina prevista dal d.m. n. 55 del 2014, avendo liquidato un compenso inferiore ai minimi, senza neanche motivare in ordine ai motivi per cui il compenso medio andava ridotto.
La sentenza va quindi riformata, riconoscendo all'appellante compensi corrispondenti al minimo applicabile, ossia pari a € 456,50, tenuto conto della assoluta semplicità delle questioni giuridiche trattate.
Va infine esclusa la legittimazione passiva in quanto l'atto impugnato è CP_2 imputabile esclusivamente al Prefetto.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza della e, per Controparte_1 gli stessi motivi da ultimi indicati, sono liquidate in considerazione del parametro minimo previsto dal d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto, altresì, del mancato compimento di atti relativi alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) accoglie l'appello avverso la sentenza n. 22078/21 pubblicata in data 23.07.2021 dal Giudice di Pace di Napoli, e condanna la Controparte_4
a rimborsare a le spese di lite del primo grado di
[...] Parte_1 giudizio, liquidate in € 125,00 per esborsi ed € 456,50 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
b) condanna la a rimborsare a Controparte_4
le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in € 174,00 per Parte_1 esborsi ed € 850,50 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione per entrambi i gradi agli Avv.ti Pierluigi Rispoli e Gianluca Guarino, dichiaratisi anticipatari;
c) compensa le spese del doppio grado del giudizio tra l'appellante ed il CP_2
[...]
Così deciso in Napoli il 17.04.2025
Il Giudice
Francesco Pastore