Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/04/2025, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza del 04/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 10355/2022 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dagli avv. ti QUARANTA PIERLUIGI e Parte_1
CATALDO ROCCO ANDREA;
RICORRENTE
contro
:
, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_1
rappr. e dif. dagli avv. ti ZELLA GIUSEPPE e GIANNANDREA Controparte_3
VINCENZO;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.09.2022, il ricorrente - premesso di aver lavorato alle dipendenze del dal Controparte_1
09.12.2002 sino al 05.11.2021, in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con qualifica professionale di panettiere, inquadrato nel livello A1; di aver prestato la propria attività lavorativa
(consegna pane e focaccia, preparazione massa per focaccia, condimento e cottura;
approvigionamento delle materie prime e pulizie del luogo di lavoro) con carattere di continuità dal lunedì al sabato, per un totale di
60 ore settimanali circa per sei giorni alla settimana;
di non aver mai percepito né tredicesima, né quattordicesima mensilità; che il rapporto cessava a seguito di licenziamento per asserito giustificato motivo
di aver chiesto e ottenuto, a seguito del fallimento del tentativo di conciliazione innanzi alla Commissione provinciale di conciliazione, un decreto ingiuntivo per il pagamento del trattamento di fine rapporto, senza che la parte ingiunta provvedesse alla corresponsione delle somme ingiunte;
di essere stato legato con la socia da rapporto coniugale Controparte_1 risoltosi a seguito di separazione personale il 17.07.2018, cui seguiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio mediante negoziazione assistita sottoscritta il 20.01.2021 – agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “A) In via principale, accertare
e dichiarare la nullità, la annullabilità, la inefficacia e/o la illegittimità del licenziamento intimato con missiva datata 18.10.2021 (con decorrenza 5.11.2021) dalla Società al ricorrente poiché discriminatorio
e/o ritorsivo, per le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto;
B) Conseguentemente, ordinare la reintegra del lavoratore, ex art. 18, co.
1, l. 300/1970, alle dipendenze del Controparte_1 con la qualifica e le mansioni già da lui svolte e condannare altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonchè al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (art. 18, co. 1, l. 300/1970);
C) In subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia del licenziamento comunicato con nota datata 18.10.2021 per carenza del giustificato motivo in essa rappresentato, con ogni conseguenza di legge.
D) Condannare il nella persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore , nonché i soci amministratori illimitatamente responsabili, signori: Controparte_2 Controparte_1
e al pagamento di euro 76.957,34 a titolo di tredicesima e Controparte_3 quattordicesima mensilità, comprensivo di interessi e rivalutazione, chiedendo sin d'ora, in caso di contestazione dei conteggi allegati al presente ricorso, che venga disposta CTU anche alla luce delle buste paga di cui si chiede che venga ordinata l'esibizione”, con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio parte resistente chiedendo il rigetto delle avverse pretese e, in via riconvenzionale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “in riferimento alle deduzioni rassegnate dal sig.
[...] nell'ambito della rubrica sub IV del ricorso introduttivo (da Parte_1 pag. 12, riga 20^ sino a pag. 13, riga 8^) ed alla connessa domanda di condanna dei resistenti al pagamento della complessiva somma di € 76.937,54
(come dal ricorrente proposta con le conclusioni rassegnate sub lett. D del ricorso introduttivo: v. ivi, a pag. 14, dalla riga 11^ sino alla riga
18^), emettere i seguenti provvedimenti:
A) in via principale, previo accertamento della sopravvenuta conclusione nel mese di settembre 2012, tra la società resistente e il ricorrente, del contratto verbale come delineato alla stregua delle deduzioni rassegnate, con la presente memoria, nell'ambito della rubrica individuata sub n. 4 -
e, in particolare, previo accertamento della validità del medesimo e della sua regolare esecuzione per tutta la durata del rapporto di lavoro (sia da parte della datrice di lavoro, che da parte del lavoratore, con il conseguente accertamento che il predetto ha, di fatto, svolto ininterrottamente attività di "condimento delle focacce e addetto alle consegne") - dichiarare l'infondatezza della domanda avanzata dal ricorrente con le conclusioni rassegnate sub lett. D del ricorso introduttivo (di condanna dei resistenti al pagamento delle somme asseritamente dovute, dalla datrice di lavoro, a titolo di 13^ e 14^, nella misura complessiva di €. 76.937,54, calcolata per tutta la durata del rapporto), con il conseguente integrale rigetto della medesima;
B) in via subordinata, previo eventuale accertamento (per qualsiasi ragione o causa) della invalidità del predetto accordo sopravvenuto intercorso tra le parti nel mese di giugno 2004 (come precedentemente delineato), dare atto della concreta esecuzione delle controprestazioni con il medesimo previste (sia da parte della società resistente, sia da parte del ricorrente) per tutto l'arco temporale ulteriore del rapporto e, per l'effetto:
a) previo riconoscimento che il ricorrente ha concretamente ed effettivamente svolto, in tutto l'arco temporale del rapporto di lavoro
(anni 2002/2021), le mansioni di "condimento delle focacce e addetto alle consegne" - inferiori e, comunque, non corrispondenti a quelle di
"panettiere", livello A-1, con super minimo individuale e, comunque, anche rispetto a quelle svolte precedentemente, a partire dall'anno 2004 - accertare il diritto del predetto di ottenere, nei confronti e a carico della resistente società, le mensilità (13^ e la 14^) dalla predetta non versategli nel corso del rapporto di lavoro e, conseguentemente, provvedere alla liquidazione delle somme di denaro, al predetto titolo dovute dalla resistente, previo riferimento ai criteri e parametri previsti nel contratto collettivo applicabile alle mansioni effettivamente svolte dal predetto, con il conseguente accertamento del relativo credito, in favore del resistente, sulla base dell'attività effettivamente prestata;
b) previo riconoscimento che, a fronte di quanto previamente accertato sub lett. a (effettivo e concreto svolgimento, nel periodo dal mese di agosto
2002 al mese di ottobre 2021, delle mansioni di "condimento delle focacce
e addetto alle consegne"), la società resistente ha versato al ricorrente,
a titolo di retribuzione, le somme corrispondenti a quelle previste e dovute previo riferimento, rispettivamente, alle mansioni di "aiuto panettiere" e di "panettiere" (nel rispetto del formale nuovo inquadramento del predetto in tale categoria, a partire dal mese di giugno
2004 e, a seguire, dal mese di Aprile 2010) - somme il cui importo complessivo è possibile determinare sulla base della documentazione acquisita agli atti di causa - accertare a carico della predetta società
(datrice di lavoro), in sostituzione di quanto effettivamente erogato al ricorrente nel corso del rapporto a titolo di retribuzione, l'obbligazione di corrispondere al medesimo, al predetto titolo, le somme corrispondenti
a quelle previste e dovute in riferimento alla qualifica ed alle mansioni effettivamente svolte e, per l'effetto, il diritto di ottenere la restituzione delle somme complessivamente versate in eccesso rispetto a quanto dovuto (da accertare nel corso del giudizio, a mezzo ctu);
D) previo accertamento dell'esatta misura ed entità dei crediti eventualmente riconosciuti, rispettivamente, in favore del ricorrente e della società resistente, operare la conseguente compensazione tra i medesimi e, per l'effetto, condannare il soggetto che risulterà debitore, in favore del soggetto che risulterà creditore, al pagamento della somma pari alla relativa differenza”.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale della causa, il giudicante decideva la causa nei termini di cui in dispositivo. Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Nel caso de quo, preme verificare la preliminare ed assorbente legittimità del licenziamento intimato al ricorrente per giustificato motivo oggettivo.
Giova rammentare che l'art. 3 della legge n. 604/1966 identifica il giustificato motivo oggettivo in “ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di esso”.
Si ritiene che la ragione giustificativa del licenziamento, sempreché seria ed effettiva e non già pretestuosa, possa rinvenirsi sia nei fattori
(sfavorevoli) di mercato, sia nelle modificazioni tecnico - produttive
(riduzione dell'attività di un settore, cessazione di un appalto) ovvero anche nelle iniziative di riorganizzazione inerenti alla gestione d'impresa orientate al contenimento dei costi (in questo senso, ex plurimis, Cass. n.
21282/06, Cass. n. 7750/2003, Cass. n. 14093/2001), o in quelle che attengono a una migliore efficienza gestionale o produttiva ovvero sono dirette a un aumento della redditività d'impresa (Cass. sez. lav. n. 25201 del 07/12/2016), dovendosi ravvisare piuttosto nella previsione dell'obbligo di repechage il contemperamento tra l'interesse dell'impresa e quello del lavoratore ugualmente protetti dalla normativa costituzionale.
Ciò posto, vale osservare che è pressoché incontrastata l'affermazione dell'insindacabilità giudiziale delle scelte imprenditoriali, in quanto espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art.41
Cost., mentre è rimessa al giudice la ricognizione dell'effettività delle denunciate esigenze tecniche ed economiche dell'organizzazione produttiva, dell'esistenza di un nesso di causalità tra le scelte imprenditoriali e il provvedimento di licenziamento e della mancanza di qualsiasi possibilità di utilizzazione alternativa del lavoratore (cosiddetto “repechage”) mediante l'adibizione a mansioni tendenzialmente equivalenti (si veda, ex plurimis,
Cass. n.15894/2000).
L'onere probatorio della sussistenza del giustificato motivo oggettivo grava ai sensi dell'art. 5 l. 604/66 sul datore di lavoro, cui spetta dimostrare non solo la concreta riferibilità del licenziamento individuale a iniziative collegate a effettive ragioni di carattere produttivo e/o organizzativo, ma anche l'impossibilità di utilizzare il lavoratore estromesso in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita in relazione al concreto contenuto professionale dell'attività cui era stato precedentemente adibito [si veda, ex plurimis, Cass. n.4688/1991; cfr. anche Cass. sez. lav. 11720/09, secondo cui “In materia di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo determinati da ragioni inerenti all'attività produttiva, il datore di lavoro ha l'onere di provare, con riferimento alla organizzazione aziendale esistente all'epoca del licenziamento e anche attraverso fatti positivi, tali da determinare presunzioni semplici (come il fatto che dopo il licenziamento e per un congruo periodo non vi siano state nuove assunzioni nella stessa qualifica del lavoratore licenziato), l'impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse da quelle che prima svolgeva, giustificandosi il recesso solo come "extrema ratio"”; e ancora, “Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, ex art. 3 della legge 15 luglio 1996, n. 604, è determinato non da un generico ridimensionamento dell'attività imprenditoriale, ma dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, soppressione che non può essere meramente strumentale ad un incremento di profitto, ma deve essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti;
il lavoratore ha quindi il diritto che il datore di lavoro (su cui incombe il relativo onere) dimostri la concreta riferibilità del licenziamento individuale ad iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo, e non ad un mero incremento di profitti, e che dimostri, inoltre, l'impossibilità di utilizzare il lavoratore stesso in altre mansioni equivalenti a quelle esercitate prima della ristrutturazione aziendale” (Cass. sez. lav. n.
19616 del 26/09/2011).
L'elaborazione giurisprudenziale in materia ha evidenziato come in presenza di contestazione del lavoratore della legittimità del licenziamento, il datore debba provare 1) la sussistenza in concreto delle ragioni di carattere produttivo-organizzativo dedotte;
2) il nesso di causalità tra il motivo oggettivo ed il recesso, precisando che le ragioni devono individualizzarsi in relazione ad uno o più lavoratori la cui attività deve essere direttamente investita;
3) l'impossibilità di utilizzare il prestatore di lavoro licenziato in altre mansioni compatibili- c.d. obbligo di repêchage. Inoltre, il datore dovrà dare contezza dei criteri di scelta seguiti nell'individuazione dei lavoratori da licenziare, che dovranno essere ispirati al rispetto dei principi di correttezza e buona fede.
Nel caso in esame, con missiva del 18.10.2021, il datore di lavoro intimava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con la seguente motivazione “la posizione lavorativa da Lei ricoperta è stata soppressa per i seguenti motivi: per calo delle commesse.
Non è, inoltre, possibile ricollocarla in altre posizioni all'interno dell'organizzazione aziendale”.
Dunque, il datore di lavoro, sulla base della schematizzazione sopra delineata, deve fornire innanzitutto la prova dell'effettività delle ragioni fattuali poste alla base del provvedimento e, dunque il nesso di causalità tra il motivo ed il recesso, in riferimento al ricorrente. In sintesi, il resistente deve fornire la prova del fatto storico, così come affermato in memoria e secondo la distribuzione dell'onere della prova che può dirsi, ormai, cristallizzato in decenni di elaborazione giurisprudenziale.
Come è stato chiarito dalla Suprema Corte, con sentenza del 12 luglio 2012,
n. 11775 (cfr. Cass. n. 12261/2003, Cass. n. 5301/2000) “il giustificato motivo oggettivo deve essere valutato sulla base degli elementi di fatto esistenti al momento della comunicazione del recesso, la cui motivazione deve trovare fondamento in circostanze realmente esistenti e non future ed eventuali. Più recentemente, questa Corte ha esteso l'ambito dell'onere probatorio che incombe sul datore di lavoro in subjecta materia, affermando che in caso di licenziamento per giustificato motivo, il datore di lavoro che adduca a fondamento del licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato ha l'onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa, alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore per l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte, ma anche di aver prospettato, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale, purché tali mansioni siano compatibili con l'assetto organizzativo aziendale insindacabilmente stabilito dall'imprenditore (Cass. n. 21579/2008)”. Sull'argomento i giudici di legittimità hanno statuito che “L'esigenza, derivante da ragioni inerenti all'attività produttiva, di ridurre di una o più unità il numero dei dipendenti dell'azienda, se non dà luogo ad una ipotesi di licenziamento collettivo, regolata dalla legge 23 luglio 1991,
n. 223 (la cui applicabilità è riservata a fattispecie specificamente individuate), può di per sé concretare un giustificato motivo obiettivo di licenziamento individuale, la cui legittimità dipende, tuttavia, dalla ulteriore condizione della comprovata impossibilità di utilizzare "aliunde" il lavoratore licenziato, ovvero dal rispetto delle regole di correttezza di cui all'art. 1175 cod. civ. nella scelta del lavoratore licenziato fra più lavoratori occupati in posizione di piena fungibilità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in riferimento ad una situazione in cui le generiche ragioni produttive di riduzione del personale non si prospettavano rispetto ad una individuata lavoratrice tra gli addetti ad attività impiegatizie, ma ad una generica posizione di lavoro, aveva ritenuto sussistente il giustificato motivo oggettivo sulla base del mero nesso di causalità tra la generica necessità di riduzione e il licenziamento, di per sé privo di sufficiente funzione individualizzante del lavoratore licenziabile, sicché la selezione tra i vari lavoratori interessati non avrebbe potuto essere compiuta liberamente, ma con applicazione analogica dei criteri previsti dall'art. 5 della legge
n. 223 del 1991, quali i carichi di famiglia e l'anzianità)” (cfr. Cass. sez. lav. n. 11124 del 11/06/2004); nello stesso senso, “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e per ragioni inerenti
l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, se il motivo consiste nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, - in relazione al quale non sono utilizzabili né il normale criterio della posizione lavorativa da sopprimere, né il criterio dalla impossibilità di "repêchage" - il datore di lavoro deve pur sempre improntare l'individuazione del soggetto (o dei soggetti) da licenziare ai principi di correttezza e buona fede, cui deve essere informato, ai sensi dell'art. 1175 cod. civ., ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e, quindi, anche il recesso di una di esse” (Cass. sez. lav. n. 7046 del 28/03/2011).
Ciò posto, il ricorrente lamenta in primis la natura ritorsiva dell'intimato licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Sicché, premesso che l'onere probatorio incombeva interamente sul lavoratore, va preso atto che quest'ultimo non ha provato, né ha chiesto di provare, la sussistenza di eventuali circostanze “vessatorie” e/o
“ritorsive”, utili al fine di ricondurre il detto licenziamento nell'alveo di quello ritorsivo. Né sul punto, secondo la scrivente, possono ritenersi rilevanti le vicende personali intercorse con la signora - Controparte_1 la quale risulta essere soltanto uno dei tre soci amministratori del panificio – ed il mancato pagamento del Tfr, anche a seguito del procedimento monitorio introdotto dal ricorrente, considerato peraltro che il relativo decreto ingiuntivo risulta notificato alla controparte ad agosto 2022, dunque, in data successiva al licenziamento.
Passando alla verifica della legittimità dell'intimato licenziamento per giustificato motivo oggettivo – il quale appare munito di specifica, seppure sintetica, motivazione -, secondo parte resistente la circostanza determinante il riassetto organizzativo dell'azienda, con conseguente licenziamento del ricorrente, sarebbe da ricondursi al calo delle commesse ovvero del fatturato. Al riguardo, parte resistente ha prodotto in giudizio l'attestazione rilasciata dal commercialista della società, Dott. Tes_1
, in data 19 novembre 2022 (cfr. doc. 8 fascicolo parte resistente),
[...] dalla quale si evince che nel periodo dal 01.01.2020 sino al 30.09.2022, vi sarebbe stato un calo del fatturato della società di € 27.769,00 per quanto concerne il periodo di esercizio 2021 (rispetto al periodo di esercizio relativo all'anno 2020) e di € 5.899,00 per il periodo di esercizio 2022
(rispetto al periodo di esercizio relativo all'anno 2021).
Dunque, alla luce del suddetto calo del volume d'affari, secondo la prospettazione di parte datoriale, la figura professionale del ricorrente non poteva più essere inserita nella realtà aziendale (cfr. nota licenziamento).
Ebbene, nel caso di specie, non si ritiene che la società resistente abbia assolto il proprio onere probatorio, considerato che l'unico documento prodotto a sostegno della propria tesi difensiva è l'attestazione a firma del dott. - commercialista di parte - la quale tuttavia è Testimone_1 rimasta isolata e priva di ulteriore idonea documentazione contabile a supporto (come, per esempio, i bilanci, i quali non risultano prodotti).
Peraltro, la predetta attestazione, per gli anni esaminati, non considera l'intero esercizio, fermandosi al mese di settembre e omettendo ottobre, novembre e dicembre, risultando dunque incompleta;
la stessa risulta altresì inconferente nella parte in cui considera l'annualità 2022 - piuttosto che ulteriori precedenti annualità - la quale è irrilevante fini di causa, considerato che il licenziamento è stato intimato nel 2021 e la sussistenza del giustificato motivo oggettivo va verificata con riferimento al momento nel quale è adottato il provvedimento espulsivo, rimanendo irrilevanti le dinamiche aziendali successive.
Ma v'è di più.
Quandanche l'odierna resistente avesse provato effettivamente il calo delle commesse, tale circostanza in ogni caso non sarebbe stata sufficiente a ritenere giustificato il licenziamento dell'odierno ricorrente.
La parte resistente difatti non ha affatto preso posizione in ordine all'impossibilità di un proficuo rimpiego del lavoratore [repêchage] in mansioni corrispondenti al proprio livello di inquadramento contrattuale o anche a mansioni inferiori tenendo in considerazione, peraltro, non tutti i compiti astrattamente attribuibili al dipendente ma solo quelli coerenti con il proprio bagaglio tecnico professionale.
Pertanto, la circostanza rappresentata nella lettera di licenziamento relativa all'impossibilità “di ricollocarla in altre posizioni all'interno dell'organizzazione aziendale” – la cui dimostrazione era a carico del datore di lavoro - è rimasta completamente sfornita di prova.
A ogni buon conto, preme evidenziare che secondo l'art. 5 della L.
223/1991, il quale individua i c.d. “criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese”, l'individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico-produttive, ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4, comma
2, ovvero in mancanza di questi contratti nel rispetto dei seguenti criteri in concorso tra loro;
a) carichi di famiglia;
b) anzianità;
c) esigenze tecnico produttive ed organizzative. Ebbene, nel caso in esame parte resistente non ha allegato di aver tenuto conto altresì dei suddetti criteri per l'individuazione del lavoratore da licenziare.
Pertanto, per tutto quanto suesposto, il licenziamento deve ritenersi illegittimo.
In riferimento alle conseguenze dell'illegittimità del licenziamento, considerato che l'odierna resistente occupa pacificamente meno di quindici dipendenti (cfr. all. 1 fascicolo ricorrente), deve essere applicata la tutela obbligatoria. Per tali ragioni, la resistente deve essere condannata alla riassunzione del entro il termine di tre giorni o, in Parte_1 mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Oggetto di contestazione risulta poi la mancata corresponsione della tredicesima e della quattordicesima mensilità.
A riguardo, è utile richiamare, in punto di riparto dell'onere probatorio, il principio secondo cui in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione. (cfr. S.U.
13533/2001). Invero, sono assoggettate a tale criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni e l'indennità di mancato preavviso (così si è espresso il Trib. Velletri con sent. n. 1057/2020).
Applicando i richiamati principi giurisprudenziali al caso di specie, si ritiene che parte ricorrente abbia assolto al suo onere probatorio, allegando e provando i fatti costitutivi della sua pretesa economica.
Orbene, le pretese attoree risultano asseverate dalle buste paga in atti dalle quali è possibile dedurre la durata e i livelli retributivi, quanto dal conteggio analitico delle proprie spettanze allegato al ricorso introduttivo. Peraltro, va rilevato che parte resistente ha esplicitamente riconosciuto di non aver corrisposto al lavoratore le predette mensilità.
Inoltre, non risulta contestato che la società abbia applicato le disposizioni del CCNL di settore al rapporto di lavoro subordinato del ricorrente, circostanza dalla quale consegue l'obbligo datoriale di corrispondere al sig. tutte le ulteriori indennità previste dal Parte_1 medesimo CCNL, tra le quali rientra, oltre alla tredicesima, anche la quattordicesima mensilità.
In base alla prospettazione di parte resistente, l'omessa corresponsione delle predette mensilità sarebbe riconducibile ad un asserito “accordo, originariamente intercorso tra le parti (datrice di lavoro e lavoratore) su indicazione del Dott. (consulente del lavoro) - posto in Persona_1 essere al fine di consentire al ricorrente di maturare, alla data scadenza del rapporto di lavoro, una migliore posizione pensionistica – in base al quale, a fronte delle identiche mansioni che il ricorrente avrebbe dovuto svolgere nel corso del rapporto (di condimento delle focacce e addetto alle consegne" e non già di "panificatore" in senso stretto, non avendo, il predetto, le competenze idonee al fine di dedicarsi alla preparazione della massa per la panificazione e attività di natura analoga), lo stesso avrebbe comunque, goduto di successivi avanzamenti nella qualifica e relativi livelli, come è, in realtà, avvenuto. Ed invero, tutti gli avanzamenti di qualifica e di livello posti in essere successivamente (compreso quello attuato nel mese di settembre 2012, con il quale, nell'ambito della qualifica di "panettiere", già attribuitagli nell'anno 2010, fu previsto
l'avanzamento del dipendente dal livello A-2 al livello superiore A-1, con super minimo individuale), furono posti in essere in esecuzione del menzionato accordo originario, che, si ribadisce, nel dettaglio prevedeva, da un lato (datrice di lavoro), l'attribuzione al dipendente di qualifiche
e/o di livelli superiori, di volta in volta, rispetto a quelli precedenti
(per ultimo, il livello A-1 nell'ambito della qualifica di "panettiere", con super minimo individuale) - con il versamento effettivo della corrispondente retribuzione - e, dall'altro (lavoratore), la rinuncia alle quote di retribuzione che sarebbero maturate, a titolo di 13^ e 14^ mensilità, nel corso del rapporto(con la precisazione che il predetto dipendente avrebbe dovuto continuare a svolgere, di fatto, le medesime mansioni originariamente svolte)”. Ebbene, in disparte ogni considerazione circa la eventuale validità, ai sensi dell'art. 2113 c.c., di un simile accordo – asseritamente concluso tra le parti nel 2004 - si ritiene sufficiente rilevare che parte resistente non ha fornito alcuna prova circa il suo effettivo perfezionamento – peraltro radicalmente contestato dal ricorrente - non avendo prodotto il testo dell'accordo, né avendolo in altro modo documentato o provato.
Pertanto, si ritengono provate e dovute le pretese attoree aventi ad oggetto la 13° e la 14° mensilità.
Per la quantificazione delle somme spettanti possono essere utilizzati i conteggi di parte ricorrente, così come precisati – sulla base delle buste paga depositate dalla parte resistente - con le note autorizzate del
16.01.2023, conteggi che appaiono precisi e dettagliati, e non sono stati contestati dalla parte resistente.
Infine, va respinta la domanda riconvenzionale avanzata dall'odierna resistente volta alla compensazione dei crediti eventualmente riconosciuti in favore del ricorrente e della parte resistente, a seguito dell' accertamento dell' “obbligo di erogazione, in favore del ricorrente, di una retribuzione inferiore rispetto a quella effettivamente corrisposta - e, in particolare, corrispondente alle mansioni effettivamente ed ininterrottamente svolte dal predetto nel corso del rapporto (di
"condimento delle focacce e addetto alle consegne")” – e del conseguente diritto della parte resistente “alla restituzione delle somme versate in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto al lavoratore (sulla base di quanto previsto in conformità della contrattazione applicabile per le mansioni effettivamente svolte)”.
In proposito, in mancanza di ulteriori elementi probatori, non possono ritenersi sufficienti a sconfessare l'avanzamento contrattuale risultante dalle buste paga in atti le dichiarazioni della teste la quale – Tes_2 dipendente della società al momento della deposizione - si è limitata a confermare in modo oltremodo generico la circostanza articolata in ricorso, senza alcuna ulteriore indicazione o specificazione in ordine all'organizzazione del lavoro all'interno del CP_1
Conseguentemente, le richieste avanzate da parte resistente risultano infondate. In definitiva, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, deve essere dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente;
conseguentemente, la parte resistente deve essere condannata alla riassunzione del entro il termine di tre giorni Parte_1
o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
La parte resistente deve essere altresì condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma pari ad Euro 56.854,45, oltre rivalutazione pari ad euro 18.652,79 e interessi pari ad euro 5.404,72, per complessivi
80.911,96 euro.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
Le spese – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza della parte resistente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto, accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, condanna la parte resistente alla riassunzione del sig. entro il termine di Parte_1 tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma pari ad € 56.854,45, a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, oltre rivalutazione pari ad euro 18.652,79 e interessi pari ad euro 5.404,72, per complessivi 80.911,96 euro;
- rigetta ogni altra domanda proposta in via riconvenzionale;
- condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente di una metà delle spese di lite, metà già quantificata in € 6.700,00, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione.
Bari, 04.04.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Agnese Angiuli)