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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/04/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9037 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9037/2023 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. MARTELLOTTA GIOVANNI Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. TIBERINO CARLA CP_1
Resistente
Oggetto: Pensione di reversibilità;
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 28.07.2023, l'istante in epigrafe conveniva in giudizio l' per il riconoscimento CP_1 del diritto alla pensione di reversibilità, negato in sede amministrativa, assumendo di essere totalmente inabile già all'epoca del decesso del proprio genitore, sig.ra , beneficiaria di Persona_1 trattamento pensionistico;
in particolare, la domanda amministrativa del 23.01.2023 che parte ricorrente ha proposto per ottenere il beneficio suddetto veniva respinta dall' per mancanza del CP_1 requisito sanitario della inabilità al momento del decesso del familiare;
chiedeva, dunque, dichiararsi il diritto a percepire la pensione di reversibilità quale figlio maggiorenne inabile, con condanna dell' alla corresponsione in suo favore di quanto a tale titolo dovuto, con decorrenza ed CP_2 interessi di legge, con il favore delle spese di giudizio, da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' che contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto. CP_1
*
Tali risultando le prospettazioni delle parti, il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti.
Giova premettere che l'art.13 del RDL 636 del 1939, come modificato dalla legge 218 del 1952 art. 2 e dalla legge n.903 del 1965 art.22, prevede il diritto alla pensione di reversibilità in favore dei figli maggiorenni ed inabili al lavoro dell'assicurato deceduto con la precisazione che essi si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa (art.13 comma 7).
L'art. 19 comma 2 del DPR 818 del 1957 stabilisce che “Ai fini del diritto alla pensione di riversibilità i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro e i genitori si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi provvedeva, prima del decesso, in maniera continuativa al loro sostentamento”.
Secondo la giurisprudenza della S.C. “In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore ed in tale valutazione occorre prendere in considerazione tutti gli elementi di giudizio acquisiti al processo in base ai quali poter ricostruire la sussistenza o meno di una rilevante dipendenza economica del figlio inabile dal defunto genitore”
(Cass. n. 3678 del 2013).
È stato inoltre precisato che “La prova del requisito della vivenza a carico non si esaurisce con la dimostrazione della convivenza, occorrendo anche provare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura totale, o quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile” (Cass.
15440 del 2004).
La giurisprudenza di legittimità si è focalizzata sul necessario elemento del contributo del de cujus ed il rapporto tra questo e i mezzi propri dell'ascendente, affermando il principio secondo cui, per quanto riguarda l'apporto del de cujus, non si richiede che il superstite fosse totalmente mantenuto in tutti i suoi bisogni dal lavoratore defunto, ma è indispensabile, e insieme sufficiente, che quest'ultimo abbia contribuito in modo efficiente al suo mantenimento mediante aiuti economici che per la loro costanza e regolarità costituivano un mezzo normale, anche se parziale, di sussistenza (Cass. 18 maggio 2001 n. 6794; Cass. 12 giugno 1998 n. 5910; Cass. 4 marzo 2002 n. 3069; Cass. 28 luglio 2005 n. 15914). E' necessario, però, sempre l'altro presupposto, quello dell'insufficienza dei mezzi propri di sussistenza...» (così Cass. 2630/2008; v. Cass. 29238/2011; Cass 11966/15). Nel caso di specie, il consulente tecnico d'ufficio - le cui conclusioni si appalesano affatto condivisibili, in quanto fondate sull'esame anamnestico, clinico e strumentale delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivate in maniera logica, coerente ed esente da contraddizioni - ha tuttavia escluso l'inabilità assoluta della parte ricorrente fin dalla data del decesso del dante causa.
Invero, il CTU ha accertato che: “Alla luce del quadro clinico del soggetto alla data del decesso della madre, il giudizio dell' appare condivisibile, poiché l'odierno ricorrente non presentava una CP_1 totale inabilità lavorativa.
Infatti, richiamando le tabelle relative ad altro settore di tutela (invalidità civile), che possono assumersi quale riferimento per via parametrica ed analogica, il grado di invalidità del ricorrente alla data del decesso della madre è ascrivibile all'83%, secondo il seguente calcolo: Malattia di HN: 65%. Esiti di impianto di artroprotesi anca a sinistra. 35%. Ernia discale ad L5-S1: 15%. Stato d'ansia: 15%. In conclusione non sussiste il requisito sanitario della inabilità lavorativa alla data di morte del familiare”.
Ritiene il Giudicante di aderire alle motivazioni e alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, atteso che le contestazioni opposte dalle parti non sono tali da validamente ed efficacemente contrastare i risultati peritali, scevri da vizi logici e da contraddizioni.
In proposito, mette conto richiamare l'esauriente valutazione - effettuata dal CTU - delle osservazioni mosse dal CTP alla bozza di elaborato peritale, secondo le quali “il quadro clinico” presentato dalla parte ricorrente all'epoca del decesso della madre, ovvero al 6 gennaio 2023, sarebbe “ben più grave” di quello evidenziato dall'ausiliario. Al riguardo, il CTU ha ribadito non essere ravvisabili “i presupposti sanitari per il riconoscimento della pensione di reversibilità, in quanto ritiene che il complesso patologico del ricorrente, alla data del decesso della madre, non determinava una totale inabilità lavorativa.
Infatti, assumendo quale riferimento per via parametrica ed analogica le tabelle relative all'invalidità civile, il morbo di HN è stato valutato proprio prendendo a riferimento la fascia percentuale più alta prevista per tale patologia: cod. 6461 RB di HN IV classe 61-70%; se, invece, la valutazione fosse stata effettuata considerando l'attuale condizione clinica la percentuale invalidante sarebbe stata sicuramente inferiore al 65%. In proposito, pare opportuno specificare che per le malattie dell'apparato digerente si identificano quattro livelli di compromissione dello stato generale, a cui corrispondono percentuali diverse di invalidità: 1^ classe: lievi alterazioni della funzione digestiva, dolori saltuari, terapia non continuativa, normopeso, non reliquano postumi da intervento chirurgico (15%). 2^ classe: alterazioni della funzione digestiva, dolori non continui, terapia non continuativa, perdita del peso sino al 10%, saltuari disordini del transito intestinale (21-30%).
3^ classe: gravi alterazioni della funzione digestiva, dolori molto frequenti, terapia continuativa, dieta costante, perdita di peso tra il 10 ed il 20%, sensibli disordini del transito intestinale
Ripercussioni in ambito socio-lavorativo (41-50%). 4^ classe: gravissime alterazioni della funzione digestiva, dolori continui, terapia continua, perdita di peso superiore al 20%, anemia, gravi e costanti disturbi del transito intestinale. Significative limitazioni in ambito socio-lavorativo (61-
70%).
Pertanto, nella valutazione del grado di invalidità attribuito al RB di HN (65%) si è correttamente tenuto conto del quadro clinico in essere all'epoca del decesso della madre, collocando il periziato nella classe funzionale più rilevante, ossia la IV.
Anche la valutazione (35%) degli esiti di impianto di artroprotesi d'anca a sinistra risulta in linea con i riferimenti tabellari (cfr. cod 7223 Esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi d'anca 31- 40%). Altrettanto congrua è la valutazione (15%) attribuita allo stato d'ansia (cfr. cod. 2207 Nevrosi ansiosa: 15 fisso), ed all'ernia discale ad L5-S1, valutata con criterio analogico nella misura del 15%.
In conclusione, sulla base di quanto esposto si conferma che non sussiste il requisito sanitario della inabilità lavorativa alla data di morte del familiare.” (cfr. risposta del CTU alle osservazioni del CTP).
Da quanto sopra discende l'infondatezza della domanda attorea.
Cionondimeno, essendo in atti dichiarazione sostitutiva di certificazione rilevante ex art. 152 disp. att. c.p.c., parte ricorrente deve essere dichiarata esente dalla rifusione delle spese processuali nei confronti dell' resistente. CP_2
Per la stessa ragione, le spese di CTU, liquidate in separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del Presidente pro tempore, con ricorso depositato il 28.07.2023, così provvede: CP_1
1. Rigetta la domanda.
2. Spese irripetibili.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate in separato decreto. CP_1
Bari, lì 10.04.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9037/2023 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. MARTELLOTTA GIOVANNI Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. TIBERINO CARLA CP_1
Resistente
Oggetto: Pensione di reversibilità;
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 28.07.2023, l'istante in epigrafe conveniva in giudizio l' per il riconoscimento CP_1 del diritto alla pensione di reversibilità, negato in sede amministrativa, assumendo di essere totalmente inabile già all'epoca del decesso del proprio genitore, sig.ra , beneficiaria di Persona_1 trattamento pensionistico;
in particolare, la domanda amministrativa del 23.01.2023 che parte ricorrente ha proposto per ottenere il beneficio suddetto veniva respinta dall' per mancanza del CP_1 requisito sanitario della inabilità al momento del decesso del familiare;
chiedeva, dunque, dichiararsi il diritto a percepire la pensione di reversibilità quale figlio maggiorenne inabile, con condanna dell' alla corresponsione in suo favore di quanto a tale titolo dovuto, con decorrenza ed CP_2 interessi di legge, con il favore delle spese di giudizio, da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' che contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto. CP_1
*
Tali risultando le prospettazioni delle parti, il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti.
Giova premettere che l'art.13 del RDL 636 del 1939, come modificato dalla legge 218 del 1952 art. 2 e dalla legge n.903 del 1965 art.22, prevede il diritto alla pensione di reversibilità in favore dei figli maggiorenni ed inabili al lavoro dell'assicurato deceduto con la precisazione che essi si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa (art.13 comma 7).
L'art. 19 comma 2 del DPR 818 del 1957 stabilisce che “Ai fini del diritto alla pensione di riversibilità i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro e i genitori si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi provvedeva, prima del decesso, in maniera continuativa al loro sostentamento”.
Secondo la giurisprudenza della S.C. “In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore ed in tale valutazione occorre prendere in considerazione tutti gli elementi di giudizio acquisiti al processo in base ai quali poter ricostruire la sussistenza o meno di una rilevante dipendenza economica del figlio inabile dal defunto genitore”
(Cass. n. 3678 del 2013).
È stato inoltre precisato che “La prova del requisito della vivenza a carico non si esaurisce con la dimostrazione della convivenza, occorrendo anche provare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura totale, o quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile” (Cass.
15440 del 2004).
La giurisprudenza di legittimità si è focalizzata sul necessario elemento del contributo del de cujus ed il rapporto tra questo e i mezzi propri dell'ascendente, affermando il principio secondo cui, per quanto riguarda l'apporto del de cujus, non si richiede che il superstite fosse totalmente mantenuto in tutti i suoi bisogni dal lavoratore defunto, ma è indispensabile, e insieme sufficiente, che quest'ultimo abbia contribuito in modo efficiente al suo mantenimento mediante aiuti economici che per la loro costanza e regolarità costituivano un mezzo normale, anche se parziale, di sussistenza (Cass. 18 maggio 2001 n. 6794; Cass. 12 giugno 1998 n. 5910; Cass. 4 marzo 2002 n. 3069; Cass. 28 luglio 2005 n. 15914). E' necessario, però, sempre l'altro presupposto, quello dell'insufficienza dei mezzi propri di sussistenza...» (così Cass. 2630/2008; v. Cass. 29238/2011; Cass 11966/15). Nel caso di specie, il consulente tecnico d'ufficio - le cui conclusioni si appalesano affatto condivisibili, in quanto fondate sull'esame anamnestico, clinico e strumentale delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivate in maniera logica, coerente ed esente da contraddizioni - ha tuttavia escluso l'inabilità assoluta della parte ricorrente fin dalla data del decesso del dante causa.
Invero, il CTU ha accertato che: “Alla luce del quadro clinico del soggetto alla data del decesso della madre, il giudizio dell' appare condivisibile, poiché l'odierno ricorrente non presentava una CP_1 totale inabilità lavorativa.
Infatti, richiamando le tabelle relative ad altro settore di tutela (invalidità civile), che possono assumersi quale riferimento per via parametrica ed analogica, il grado di invalidità del ricorrente alla data del decesso della madre è ascrivibile all'83%, secondo il seguente calcolo: Malattia di HN: 65%. Esiti di impianto di artroprotesi anca a sinistra. 35%. Ernia discale ad L5-S1: 15%. Stato d'ansia: 15%. In conclusione non sussiste il requisito sanitario della inabilità lavorativa alla data di morte del familiare”.
Ritiene il Giudicante di aderire alle motivazioni e alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, atteso che le contestazioni opposte dalle parti non sono tali da validamente ed efficacemente contrastare i risultati peritali, scevri da vizi logici e da contraddizioni.
In proposito, mette conto richiamare l'esauriente valutazione - effettuata dal CTU - delle osservazioni mosse dal CTP alla bozza di elaborato peritale, secondo le quali “il quadro clinico” presentato dalla parte ricorrente all'epoca del decesso della madre, ovvero al 6 gennaio 2023, sarebbe “ben più grave” di quello evidenziato dall'ausiliario. Al riguardo, il CTU ha ribadito non essere ravvisabili “i presupposti sanitari per il riconoscimento della pensione di reversibilità, in quanto ritiene che il complesso patologico del ricorrente, alla data del decesso della madre, non determinava una totale inabilità lavorativa.
Infatti, assumendo quale riferimento per via parametrica ed analogica le tabelle relative all'invalidità civile, il morbo di HN è stato valutato proprio prendendo a riferimento la fascia percentuale più alta prevista per tale patologia: cod. 6461 RB di HN IV classe 61-70%; se, invece, la valutazione fosse stata effettuata considerando l'attuale condizione clinica la percentuale invalidante sarebbe stata sicuramente inferiore al 65%. In proposito, pare opportuno specificare che per le malattie dell'apparato digerente si identificano quattro livelli di compromissione dello stato generale, a cui corrispondono percentuali diverse di invalidità: 1^ classe: lievi alterazioni della funzione digestiva, dolori saltuari, terapia non continuativa, normopeso, non reliquano postumi da intervento chirurgico (15%). 2^ classe: alterazioni della funzione digestiva, dolori non continui, terapia non continuativa, perdita del peso sino al 10%, saltuari disordini del transito intestinale (21-30%).
3^ classe: gravi alterazioni della funzione digestiva, dolori molto frequenti, terapia continuativa, dieta costante, perdita di peso tra il 10 ed il 20%, sensibli disordini del transito intestinale
Ripercussioni in ambito socio-lavorativo (41-50%). 4^ classe: gravissime alterazioni della funzione digestiva, dolori continui, terapia continua, perdita di peso superiore al 20%, anemia, gravi e costanti disturbi del transito intestinale. Significative limitazioni in ambito socio-lavorativo (61-
70%).
Pertanto, nella valutazione del grado di invalidità attribuito al RB di HN (65%) si è correttamente tenuto conto del quadro clinico in essere all'epoca del decesso della madre, collocando il periziato nella classe funzionale più rilevante, ossia la IV.
Anche la valutazione (35%) degli esiti di impianto di artroprotesi d'anca a sinistra risulta in linea con i riferimenti tabellari (cfr. cod 7223 Esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi d'anca 31- 40%). Altrettanto congrua è la valutazione (15%) attribuita allo stato d'ansia (cfr. cod. 2207 Nevrosi ansiosa: 15 fisso), ed all'ernia discale ad L5-S1, valutata con criterio analogico nella misura del 15%.
In conclusione, sulla base di quanto esposto si conferma che non sussiste il requisito sanitario della inabilità lavorativa alla data di morte del familiare.” (cfr. risposta del CTU alle osservazioni del CTP).
Da quanto sopra discende l'infondatezza della domanda attorea.
Cionondimeno, essendo in atti dichiarazione sostitutiva di certificazione rilevante ex art. 152 disp. att. c.p.c., parte ricorrente deve essere dichiarata esente dalla rifusione delle spese processuali nei confronti dell' resistente. CP_2
Per la stessa ragione, le spese di CTU, liquidate in separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del Presidente pro tempore, con ricorso depositato il 28.07.2023, così provvede: CP_1
1. Rigetta la domanda.
2. Spese irripetibili.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate in separato decreto. CP_1
Bari, lì 10.04.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella