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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A) riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott. Pasquale Maria Cristiano Consigliere Rel./est.
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5619/2022 R.G.A.C., riservata in decisione all'esito dell'udienza del 8-10-2024, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, con termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
( , con sede in Roma al Viale Regina Margherita Parte_1 P.IVA_1
n. 125, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Daniela
Castallo ( ) - - ed elettivamente domiciliata C.F._1 Email_1
presso il suo studio sito in S. Maria Capua Vetere al Corso Aldo Moro n. 168;
APPELLANTE
E
( , rappresentata e difesa dagli avv.ti CO C.F._2
Lino Claudio ( ) – - e Giannetti C.F._3 Email_2
Bovi Aida ( ) – - ed CodiceFiscale_4 Email_3 elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo procuratore sito in
Pietramelara (CE) alla Via San Pasquale n. 22/a;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4094/2022, resa dal Tribunale di SMCV il 15-
11-2022 nel proc. n. 6494/2019, notificata il 5-12-2022
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del 8-10-2024, di precisazione delle conclusioni;
parte appellante, con note del 1-10-2024, ha concluso:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita in persona del C.I. designato, in accoglimento dell'impugnativa proposta con il presente atto ed in riforma delle individuate parti dell'impugnata sentenza n. 4094/2022, emessa dal Tribunale di
S. Maria C.V. in data 14/11/2022 e depositata in data 15/11/2022, notificata in data
05/12/2022 ai fini del decorso del termine breve per l'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere:
- darsi atto della tempestiva proposizione (con le note per la trattazione scritta del
21/12/2020) dell'eccepita compensazione fra le somme da restituire all'attrice per
€ 12.423,58, preventivamente stornate, con le somme dovute dal defunto coniuge convivente SI. nel cui obbligo di pagamento era subentrata, per Parte_2
effetto di successione mortis causa ex art. 583 c.c., la coniuge superstite SI.ra
, riguardanti consumi di gas domestico utilizzati da CO Per_1
, per un ammontare complessivo di € 11.001,18 rimasto insoluto, con un
[...]
residuo attivo di € 1.422,04 offerto in restituzione alla SI.ra , ma CO da questa rifiutato;
- darsi altresì atto che le esposte eccezioni di merito non risultavano tempestivamente e specificamente contestate con la prima difesa utile, con la conseguenza che le stesse dovevano considerarsi definitivamente accertate in giudizio agli effetti processuali, con efficacia vincolante per il Giudice, in conformità alla consolidata Giurisprudenza di Legittimità e del Merito riportata in atti;
- dichiarare pertanto infondata nel merito l'azione restitutoria proposta da parte attrice;
- vorrà ancora la Corte di Appello adita condannare la SI.ra CP_1
nonché gli Avv.ti Lino Claudio e Giannetti Bovi Aida, antistatari, alla
[...] restituzione, in favore dell'appellante di tutti gli importi Parte_1 eventualmente e rispettivamente corrisposti in esecuzione dell'impugnata sentenza
n. 4094/22 emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. in data 14/11/2022, sia a titolo restitutorio, sia per spese e competenze di lite;
- vorrà infine l'adita Corte di Appello procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali relative al doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito complessivo della lite”.
Parte appellata, con note del 3-10-2024, ha concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, ogni contraria domanda ed eccezione respinta, rigettare
l'appello perché inammissibile ed infondato, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre maggiorazione ed oneri fiscali con attribuzione agli avvocati anticipatari”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 23-7-2019, conveniva in giudizio, innanzi al CO
Tribunale di (d'ora in avanti solo al fine di sentirla CP_2 Parte_1 Pt_1 condannare alla restituzione dell'importo di € 12.407,75 quale indebita duplicazione conseguita dalla somministrante in relazione ad una seconda fatturazione di prelievi di gas, effettuati sulle fatture emesse dal 1-12-209 al Febbraio 2019 a nome Pt_2
numero cliente 557468269, codice PDR 00360000000892, in relazione
[...]
all'utenza intestata a nome n. contatore numero contatore Persona_1
002800033, numero cliente 557317503, codice PDR 00360010000977 quale nudo proprietario e detentore dell'appartamento sito al primo piano del fabbricato di
Marcianise, sito in Viale delle Vittorie n. 69.
A sostegno della domanda deduceva che ha regolarmente pagato dal Persona_1
1-12-2009 le fatture emesse a suo conto ma che, in relazione alla suddetta utenza Pt_1
provvedeva ad emettere, dal 1-12-2009, una seconda fatturazione per lo stesso contatore a carico di – numero cliente 557468269, codice PDR Parte_2 00360000000892 – dante causa di e coniuge della sig.ra Persona_1 CP_1
che, ignorando la duplicazione, ha sempre provveduto al pagamento delle
[...]
fatture inoltrate. Solo nel Maggio 2018 l'utente ha constatato la CO doppia fatturazione sullo stesso numero di contatore e più volte segnalato la suddetta anomalia, sia chiamando il servizio clienti sia in forma scritta, senza ottenere alcuna risposta. Nonostante i tentativi, non ha mai provveduto ad alcuna risposta e a Pt_1
tal fine la si è rivolta alla Camera di Conciliazione della Camera di CP_1
Commercio di Caserta invitando la a prendervi parte ma la stessa non Pt_1
presenziava.
Pertanto, concludeva per “
1. dichiarare il diritto ad ottenere la ripetizione delle somme indebitamente pagate, per i motivi in narrativa dedotti, e, per l'effetto, condannare a restituire all'attrice la somma di euro 12.407,75 Parte_1
(dodicimilaquattrocentosette,75), indebitamente trattenuta a seguito del pagamento di fatture relative al periodo dal 1 dicembre 2009 a febbraio 2019
(ultima fattura pagata) con interessi legali ex art. 1284 co c.c. sull'importo di ciascuna fattura dalla data del pagamento alla data del rimborso nonché tutte le spese rese necessarie per l'instaurazione del giudizio che occupa (richiesta estratti conto, spese di mediazione ed ogni altra spesa accessoria e pertinente);
2. ordinare in via cautelare, all' , di sospendere l'emissione di fatture a nome di Pt_1 Pt_2
; 3) Accertare la violazione da parte della società degli standard nazionali
[...]
di qualità commerciale fissati dall'autorità garante per il gas;
4) Con vittoria d spese e competenze difensive distraende, compensi professionali di causa, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge”.
Radicatasi la lite, si costituiva in giudizio la resistendo alla avversa domanda, Pt_1
ed eccependo che nel fabbricato onde risiedeva risultavano essere CO
state attivate n. 3 forniture di gas intestate al SI. – con PDR Parte_2
0030000000892 – con distributore Metano Sud S.p.A., al SI. – con Persona_1
PDR 00360010000977 – (successivamente trasferite all'appellante Parte_1
a seguito di recesso del 15/09/2009) ed al SI. rimasto utente
[...] Parte_3 del diverso ed originario venditore di gas domestico Metano Sud S.p.A. Precisava inoltre che dalla documentazione contrattuale relativa alla fornitura intestata al SI. risultava allegato un certificato di morte di Parte_2
quest'ultimo – decesso verificatasi in data 21-08-2018 – cui seguiva il subentro nella fornitura della coniuge superstite convivente SI.ra ex art. 583 c.c. CO
Altresì, rappresentava la resistente che l'Agenzia FUTURWEB S.p.A. in data 15-9-
2009 aveva comunicato il recesso dal precedente venditore METANO SUD S.p.A. delle forniture intestate ai SI.ri e con il passaggio Parte_2 Persona_1
ad mentre la fornitura di gas intestata a rimaneva nella titolarità Pt_1 Parte_3
di METANO SUD S.p.A.
Tuttavia, esponeva che, una volta inseriti i nuovi contratti nel sistema, emergeva una errata lettura ed attribuzione delle forniture con la conseguenza che si registravano due identiche letture (riportanti entrambe la cifra di 24491) in ordine alle utenze di e e, sebbene fossero state richieste indicazioni più Parte_2 Persona_1
precisa da parte del Distributore, le stesse non venivano fornite.
Chiedeva dunque di: “
1. rigettare integralmente ogni avversa richiesta Pt_1 restitutoria per mancanza di prova;
2. condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, in favore della convenuta
[...]
”. CP_3
La causa era istruita mediante acquisizione di prova documentale e, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, sentenza n. 4094/2022, emessa dal Tribunale di S.
Maria C.V. in data 14/11/2022, con la quale, in accoglimento della domanda attorea, il Tribunale condannava la al pagamento, in favore di , della Pt_1 CO somma di € 12.423,58, a titolo di restituzione ex art. 2033 c.c., oltre interessi legali,
e spese di lite.
Secondo il primo giudice, in sintesi, la domanda di parte attrice era fondata in ragione del fatto che risultava sia dalla documentazione in atti che dalle allegazioni delle parti che aveva realizzato una doppia fatturazione per l'utenza intestata a Pt_1 Pt_2
[...]
Con citazione notificata il 21-12-2022 la a proposto tempestivo appello avverso Pt_1 la suddetta sentenza, deducendone l'erroneità della pronuncia in punto di declaratoria di tardività della eccezione di compensazione tra le somme da restituire all'attrice e quelle dovute in ragione dell'utenza avente ad oggetto la fornitura di gas intestata a nome ed utilizzata da nonché in punto Parte_2 Persona_1 di omessa valutazione della mancata contestazione, da parte dell'attrice, delle contestazioni avanzate dalla somministrante e, infine, in punto di governo delle spese.
Si costituiva , in data 3-4-2023, resistendo all'avverso gravame e CO
concludendo per il suo rigetto.
Acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio del primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata, svolta a trattazione scritta;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello - ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n.
21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contesta ti della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata) - è infondato e va, pertanto, rigettato.
2) Con il primo motivo di gravame l'appellante si duole della errata contestazione di una pretesa tardiva proposizione della compensazione fra l'ammontare insoluto delle fatture per un importo di € 11.001,18 riguardanti consumi di gas domestico usufruiti da , ma pagate sempre da come da incontestata Persona_1 Parte_2
eccezione difensiva, con l'ammontare stornato per € 12.423,58 delle fatture per consumi di gas domestico intestate sempre al defunto SI. e da Parte_2 questi regolarmente corrisposto, con subentro mortis causa nella fornitura della coniuge superstite SI.ra . CO
Contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, infatti, argomenta l'appellante di aver tempestivamente eccepito sin dalla propria comparsa di costituzione in giudizio e con successive note per l'udienza del 21-12-2020 la compensazione fra le somme da restituire all'attrice per € 12.423,58 stornate con le somme dovute dal defunto coniuge convivente nel cui obbligo è subentrata per effetto Parte_2 di successione mortis causa ex art. 583 c.p.c. l'attuale appellata CO
riguardanti consumi di gas in relazione all'utenza di per un Persona_1
ammontare pari ad € 11.001,18 con un residuo pari ad € 1422,04 offerto in restituzione all'appellata.
2a) Il motivo è ammissibile ma infondato.
3) Con riferimento al primo motivo, con il quale l'appellante lamenta che il Tribunale abbia rigettato l'eccezione di compensazione per tardività deve osservarsi che l'eccezione, nel giudizio di primo grado, è stata sollevata effettivamente nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 21-12-2020 nelle quali comunicava di aver Pt_1
effettuato lo storno delle somme pagate in eccedenza dimostrando per facta concludentia il proprio errore ovvero di aver addebitato costi riferibili ad altra utenza
( ). Ed è altrettanto vero che abbia offerto in restituzione la Persona_1 Pt_1 somma di € 1.422,04 in favore di senza riscontro positivo. CO
Infatti, “Con comunicazione del 29/11/2019 la convenuta ha precisato di CP_3
aver effettuato lo storno/annullamento di tutte le fatture emesse in relazione alla fornitura con PDR 00360000000892 intestata al SI. Pt_2
ed attualmente utilizzata dalla SI.ra , per un importo
[...] CO totale di € 12.423,58, interamente corrisposto dall'Utente. Con riferimento invece alla fornitura di gas domestico con PDR 0360010000977 intestata al SI.
, alla data del 01/12/2009 risultava fatturato, per prelievi di gas Persona_1
effettivamente utilizzati dall'Utente e registrati dal misuratore, l'importo complessivo di € 11.001,18. Tale somma, per contro, non è stata pagata dall'Utente, come confermato dalla mancata esibizione agli atti di causa delle fatture he si assumono pagata. Pertanto la posizione contabile dell'Utente Per_1
è stata definita mediante compensazione fra l'indicato importo di €
[...]
12.433,58, interamente corrisposto da ( ) e Parte_2 CO
l'ammontare delle fatture insolute pari ad € 11.001,18 con un residuo importo a credito dell'Utente pari ad € 1.422,04. All'udienza del 09/12/2019 tale somma è stata offerta in restituzione all'attrice e pertanto dichiara di accettare Parte_1
la proposta conciliativa formulata dal Giudice con ordinanza in pari data. Tuttavia, nonostante ripetuti inviti formulati dalla sottoscritta.” (Note di udienza tratt. Scritta per il 21-12-2020)
3.1) Ciò che deve osservarsi, come correttamente indicato dal giudice di prime cure,
è che tale eccezione è infondata dal momento che, mentre vi è un riscontro alla doppia fatturazione effettuata da in ordine alla utenza intestata al defunto Pt_1 Pt_2
– PDR 003000000892 – E trasferita al coniuge superstite SI.ra
[...] CP_1
, non vi è alcuna prova di una posta debitoria sussistente presso l'utenza
[...] intestata a – PDR 0036001000977 – laddove risulta, al contrario, Persona_1
che è stata ad aver pagato indebitamente. CO
3.2) Si registra infatti che ha emesso una doppia fatturazione per un unico Pt_1
consumo di gas riconducibile al contratto sottoscritto da (contratto Persona_1
PDR 00360000997-contatore matric. 002800033). La prima fatturazione è intestata a ed una seconda intestata a con Persona_1 Parte_2 riferimento ad un presunto contratto di fornitura PDR 00360000000892 con lo stesso numero di misuratore 002800033 che è stata indebitamente pagata da come peraltro mai contestato dall'appellante. CO
3.3) Non trova fondamento l'asserita mancata contestazione ex art. 115 c.p.c., da parte di , circa le deduzioni fornite da in ordine alla: CO Pt_1
successione mortis causa nell'utenza di , esistenza di un contratto di Parte_2 fornitura gas con PDR 00360000000892 e misuratore 002800033, esistenza di una posta debitoria a carico di e sua estraneità alla posizione contrattuale Persona_1 di quest'ultimo, asserita compensazione tra le somme indebitamente pagate e la posta debitoria di . Persona_1
3.4) Sul punto, l'appellata ha infatti preso espressa posizione: 1) “L'oggetto della domanda è la restituzione di somme indebitamente pagate dall'attrice per errore ascrivibile all' 2) compensazione e mancata esibizione di ricevute da parte di Pt_1
invocati dalla parte convenuta non possono essere opposti Persona_1
all'attrice in quanto riguardano posizioni riferibili a terzi;
l' iferisce (vedi sue Pt_1
note per la trattazione scritta del 15/12/2020, 2' e 3'cv) di aver effettuato una compensazione di un debito (ipotetico) di per la fornitura di gas Persona_1 domestico con PDR 0360010000977 con il credito (certo) di (per CO indebito pagamento) di una fornitura di gas con PDR 00360000000892
(inesistente).
3.5) A tal proposito, dunque, sarebbe stato onere della somministrante, in presenza di contestazioni del consumatore, l'onere della prova della doppia fornitura e dell'esatto consumo e/o della posta debitoria incombente sulla società che eroga il servizio (ex multis, Cass. sent. 34701/21, Tribunale Nola sez. I, 22/09/2020, n.1353,
Corte appello Roma sez. II, 29/01/2018, n.569, Tribunale Castrovillari, 22/07/2020,
n.644, Tribunale Grosseto, 10/09/2018, n.796) come peraltro correttamente affermato dal primo giudice.
3.6) Né a tal fine corroborano la ricostruzione dell'appellante le sentenze prodotte in atti, concernenti una concreta applicazione della mancata contestazione in tema di somministrazione, in quanto non pertinenti né per l'oggetto né per la condotta tenuta dall'appellata (di esplicita contestazione).
3.7) Giova osservare infatti che la domanda di restituzione ex art. 2033 c.c. di parte attrice ha avuto origine in base alla doppia fatturazione adoperata da – ed Pt_1
espressamente riconosciuta sin dalla comparsa di costituzione – con riguardo al pagamento di fatture emesse dal 1-12-2009 al febbraio 2019 in relazione ad un unico consumo di gas in relazione all'utenza rilevata dal contatore 002800033 collegata al contratto di fornitura intestata a – PDR 00360010000977 –, Persona_1
laddove, a fronte delle deduzioni in merito alla compensazione con il presunto credito nei confronti di , alcuna argomentazione è stata fornita da Persona_1 Pt_1 3.8) È infatti pacifico che in presenza di contestazioni del consumatore l'onere della prova della fornitura e dell'esatto consumo incomba sulla società che eroga il servizio
(ex multis, Cass. sent. 34701/21, Cass. sent. 1236/03, Cass. n. 5232/04, Cass. n.
18231/08, Cass. n. 12033/17), così come correttamente affermato dal primo giudice.
3.9) Rileva dunque la infondatezza della compensazione in quanto l' a avanzato Pt_1
di compensare un credito vantato verso terzi ( ) con un debito avente Persona_1
diverso titolo oltre che riconosciuto dalla somministrante e fonte di obbligo di restituzione che ha verso l'attrice (vedere memoria ex art. 183 c.p.c. CO
VI co. I termine). A ciò vale l'assunto assorbente per cui la doppia fatturazione è stata emessa in rapporto all'identico consumo rilevato sia per che per Persona_1
. Parte_2
4) Nel caso di specie, infatti, è pacifico che vi sia stata la duplicazione di una unica fornitura – di – e non l'asserita compensazione tra due forniture Parte_2
intestate a soggetti diversi. Al contrario, non viene fornita alcuna prova di una effettiva titolarità della fornitura a carico di né la successione mortis Persona_1 causa della sposta in alcun modo i termini dell'onere probatorio CO posto che a cercato di compensare una posta debitoria di cui non risulta né la Pt_1
prova documentale dell'esistenza di una fornitura né tantomeno dei costi da compensare (emerge in atti solo l'esistenza della somma indebitamente versata da
). CO
4.1) Né vale sul punto l'asserita indicazione, fornita dall'appellante nella comparsa conclusionale (pag. 3) e memoria di replica circa la responsabilità del Distributore nella vicenda in esame per non aver fornito indicazioni precise sebbene fossero state richieste con conseguente estraneità della sua condotta dai fatti oggetto della vicenda processuale, e ciò, giacché l'appellante ha operato l'errata fatturazione e percepito il pagamento.
4.2) Tali ragioni impongono il rigetto anche delle successive doglianze inerenti ad una riforma del governo delle spese.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato, e la sentenza appellata deve essere integralmente confermata. Le spese
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n.
147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore dichiarato della lite (compreso tra €
5.200,01 ed € 26.000,00), valore della causa di circa € 12.423,58, attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate, esclusa la fase istruttoria, con attribuzione ai procuratori Aida Giannetti Bovi e Claudio Lino.
Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata;
- Condanna la al pagamento delle spese di lite del grado, che Parte_1 liquida in € 2.904,50 in favore della parte appellata a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv.
Aida Giannetti Bovi e avv. Claudio Lino;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, del
D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di Parte_1 contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 21-1-2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Pasquale Maria CRISTIANO Dott. Eugenio FORGILLO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A) riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott. Pasquale Maria Cristiano Consigliere Rel./est.
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5619/2022 R.G.A.C., riservata in decisione all'esito dell'udienza del 8-10-2024, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, con termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
( , con sede in Roma al Viale Regina Margherita Parte_1 P.IVA_1
n. 125, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Daniela
Castallo ( ) - - ed elettivamente domiciliata C.F._1 Email_1
presso il suo studio sito in S. Maria Capua Vetere al Corso Aldo Moro n. 168;
APPELLANTE
E
( , rappresentata e difesa dagli avv.ti CO C.F._2
Lino Claudio ( ) – - e Giannetti C.F._3 Email_2
Bovi Aida ( ) – - ed CodiceFiscale_4 Email_3 elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo procuratore sito in
Pietramelara (CE) alla Via San Pasquale n. 22/a;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4094/2022, resa dal Tribunale di SMCV il 15-
11-2022 nel proc. n. 6494/2019, notificata il 5-12-2022
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del 8-10-2024, di precisazione delle conclusioni;
parte appellante, con note del 1-10-2024, ha concluso:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita in persona del C.I. designato, in accoglimento dell'impugnativa proposta con il presente atto ed in riforma delle individuate parti dell'impugnata sentenza n. 4094/2022, emessa dal Tribunale di
S. Maria C.V. in data 14/11/2022 e depositata in data 15/11/2022, notificata in data
05/12/2022 ai fini del decorso del termine breve per l'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere:
- darsi atto della tempestiva proposizione (con le note per la trattazione scritta del
21/12/2020) dell'eccepita compensazione fra le somme da restituire all'attrice per
€ 12.423,58, preventivamente stornate, con le somme dovute dal defunto coniuge convivente SI. nel cui obbligo di pagamento era subentrata, per Parte_2
effetto di successione mortis causa ex art. 583 c.c., la coniuge superstite SI.ra
, riguardanti consumi di gas domestico utilizzati da CO Per_1
, per un ammontare complessivo di € 11.001,18 rimasto insoluto, con un
[...]
residuo attivo di € 1.422,04 offerto in restituzione alla SI.ra , ma CO da questa rifiutato;
- darsi altresì atto che le esposte eccezioni di merito non risultavano tempestivamente e specificamente contestate con la prima difesa utile, con la conseguenza che le stesse dovevano considerarsi definitivamente accertate in giudizio agli effetti processuali, con efficacia vincolante per il Giudice, in conformità alla consolidata Giurisprudenza di Legittimità e del Merito riportata in atti;
- dichiarare pertanto infondata nel merito l'azione restitutoria proposta da parte attrice;
- vorrà ancora la Corte di Appello adita condannare la SI.ra CP_1
nonché gli Avv.ti Lino Claudio e Giannetti Bovi Aida, antistatari, alla
[...] restituzione, in favore dell'appellante di tutti gli importi Parte_1 eventualmente e rispettivamente corrisposti in esecuzione dell'impugnata sentenza
n. 4094/22 emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. in data 14/11/2022, sia a titolo restitutorio, sia per spese e competenze di lite;
- vorrà infine l'adita Corte di Appello procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali relative al doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito complessivo della lite”.
Parte appellata, con note del 3-10-2024, ha concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, ogni contraria domanda ed eccezione respinta, rigettare
l'appello perché inammissibile ed infondato, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre maggiorazione ed oneri fiscali con attribuzione agli avvocati anticipatari”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 23-7-2019, conveniva in giudizio, innanzi al CO
Tribunale di (d'ora in avanti solo al fine di sentirla CP_2 Parte_1 Pt_1 condannare alla restituzione dell'importo di € 12.407,75 quale indebita duplicazione conseguita dalla somministrante in relazione ad una seconda fatturazione di prelievi di gas, effettuati sulle fatture emesse dal 1-12-209 al Febbraio 2019 a nome Pt_2
numero cliente 557468269, codice PDR 00360000000892, in relazione
[...]
all'utenza intestata a nome n. contatore numero contatore Persona_1
002800033, numero cliente 557317503, codice PDR 00360010000977 quale nudo proprietario e detentore dell'appartamento sito al primo piano del fabbricato di
Marcianise, sito in Viale delle Vittorie n. 69.
A sostegno della domanda deduceva che ha regolarmente pagato dal Persona_1
1-12-2009 le fatture emesse a suo conto ma che, in relazione alla suddetta utenza Pt_1
provvedeva ad emettere, dal 1-12-2009, una seconda fatturazione per lo stesso contatore a carico di – numero cliente 557468269, codice PDR Parte_2 00360000000892 – dante causa di e coniuge della sig.ra Persona_1 CP_1
che, ignorando la duplicazione, ha sempre provveduto al pagamento delle
[...]
fatture inoltrate. Solo nel Maggio 2018 l'utente ha constatato la CO doppia fatturazione sullo stesso numero di contatore e più volte segnalato la suddetta anomalia, sia chiamando il servizio clienti sia in forma scritta, senza ottenere alcuna risposta. Nonostante i tentativi, non ha mai provveduto ad alcuna risposta e a Pt_1
tal fine la si è rivolta alla Camera di Conciliazione della Camera di CP_1
Commercio di Caserta invitando la a prendervi parte ma la stessa non Pt_1
presenziava.
Pertanto, concludeva per “
1. dichiarare il diritto ad ottenere la ripetizione delle somme indebitamente pagate, per i motivi in narrativa dedotti, e, per l'effetto, condannare a restituire all'attrice la somma di euro 12.407,75 Parte_1
(dodicimilaquattrocentosette,75), indebitamente trattenuta a seguito del pagamento di fatture relative al periodo dal 1 dicembre 2009 a febbraio 2019
(ultima fattura pagata) con interessi legali ex art. 1284 co c.c. sull'importo di ciascuna fattura dalla data del pagamento alla data del rimborso nonché tutte le spese rese necessarie per l'instaurazione del giudizio che occupa (richiesta estratti conto, spese di mediazione ed ogni altra spesa accessoria e pertinente);
2. ordinare in via cautelare, all' , di sospendere l'emissione di fatture a nome di Pt_1 Pt_2
; 3) Accertare la violazione da parte della società degli standard nazionali
[...]
di qualità commerciale fissati dall'autorità garante per il gas;
4) Con vittoria d spese e competenze difensive distraende, compensi professionali di causa, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge”.
Radicatasi la lite, si costituiva in giudizio la resistendo alla avversa domanda, Pt_1
ed eccependo che nel fabbricato onde risiedeva risultavano essere CO
state attivate n. 3 forniture di gas intestate al SI. – con PDR Parte_2
0030000000892 – con distributore Metano Sud S.p.A., al SI. – con Persona_1
PDR 00360010000977 – (successivamente trasferite all'appellante Parte_1
a seguito di recesso del 15/09/2009) ed al SI. rimasto utente
[...] Parte_3 del diverso ed originario venditore di gas domestico Metano Sud S.p.A. Precisava inoltre che dalla documentazione contrattuale relativa alla fornitura intestata al SI. risultava allegato un certificato di morte di Parte_2
quest'ultimo – decesso verificatasi in data 21-08-2018 – cui seguiva il subentro nella fornitura della coniuge superstite convivente SI.ra ex art. 583 c.c. CO
Altresì, rappresentava la resistente che l'Agenzia FUTURWEB S.p.A. in data 15-9-
2009 aveva comunicato il recesso dal precedente venditore METANO SUD S.p.A. delle forniture intestate ai SI.ri e con il passaggio Parte_2 Persona_1
ad mentre la fornitura di gas intestata a rimaneva nella titolarità Pt_1 Parte_3
di METANO SUD S.p.A.
Tuttavia, esponeva che, una volta inseriti i nuovi contratti nel sistema, emergeva una errata lettura ed attribuzione delle forniture con la conseguenza che si registravano due identiche letture (riportanti entrambe la cifra di 24491) in ordine alle utenze di e e, sebbene fossero state richieste indicazioni più Parte_2 Persona_1
precisa da parte del Distributore, le stesse non venivano fornite.
Chiedeva dunque di: “
1. rigettare integralmente ogni avversa richiesta Pt_1 restitutoria per mancanza di prova;
2. condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, in favore della convenuta
[...]
”. CP_3
La causa era istruita mediante acquisizione di prova documentale e, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, sentenza n. 4094/2022, emessa dal Tribunale di S.
Maria C.V. in data 14/11/2022, con la quale, in accoglimento della domanda attorea, il Tribunale condannava la al pagamento, in favore di , della Pt_1 CO somma di € 12.423,58, a titolo di restituzione ex art. 2033 c.c., oltre interessi legali,
e spese di lite.
Secondo il primo giudice, in sintesi, la domanda di parte attrice era fondata in ragione del fatto che risultava sia dalla documentazione in atti che dalle allegazioni delle parti che aveva realizzato una doppia fatturazione per l'utenza intestata a Pt_1 Pt_2
[...]
Con citazione notificata il 21-12-2022 la a proposto tempestivo appello avverso Pt_1 la suddetta sentenza, deducendone l'erroneità della pronuncia in punto di declaratoria di tardività della eccezione di compensazione tra le somme da restituire all'attrice e quelle dovute in ragione dell'utenza avente ad oggetto la fornitura di gas intestata a nome ed utilizzata da nonché in punto Parte_2 Persona_1 di omessa valutazione della mancata contestazione, da parte dell'attrice, delle contestazioni avanzate dalla somministrante e, infine, in punto di governo delle spese.
Si costituiva , in data 3-4-2023, resistendo all'avverso gravame e CO
concludendo per il suo rigetto.
Acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio del primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata, svolta a trattazione scritta;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello - ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n.
21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contesta ti della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata) - è infondato e va, pertanto, rigettato.
2) Con il primo motivo di gravame l'appellante si duole della errata contestazione di una pretesa tardiva proposizione della compensazione fra l'ammontare insoluto delle fatture per un importo di € 11.001,18 riguardanti consumi di gas domestico usufruiti da , ma pagate sempre da come da incontestata Persona_1 Parte_2
eccezione difensiva, con l'ammontare stornato per € 12.423,58 delle fatture per consumi di gas domestico intestate sempre al defunto SI. e da Parte_2 questi regolarmente corrisposto, con subentro mortis causa nella fornitura della coniuge superstite SI.ra . CO
Contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, infatti, argomenta l'appellante di aver tempestivamente eccepito sin dalla propria comparsa di costituzione in giudizio e con successive note per l'udienza del 21-12-2020 la compensazione fra le somme da restituire all'attrice per € 12.423,58 stornate con le somme dovute dal defunto coniuge convivente nel cui obbligo è subentrata per effetto Parte_2 di successione mortis causa ex art. 583 c.p.c. l'attuale appellata CO
riguardanti consumi di gas in relazione all'utenza di per un Persona_1
ammontare pari ad € 11.001,18 con un residuo pari ad € 1422,04 offerto in restituzione all'appellata.
2a) Il motivo è ammissibile ma infondato.
3) Con riferimento al primo motivo, con il quale l'appellante lamenta che il Tribunale abbia rigettato l'eccezione di compensazione per tardività deve osservarsi che l'eccezione, nel giudizio di primo grado, è stata sollevata effettivamente nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 21-12-2020 nelle quali comunicava di aver Pt_1
effettuato lo storno delle somme pagate in eccedenza dimostrando per facta concludentia il proprio errore ovvero di aver addebitato costi riferibili ad altra utenza
( ). Ed è altrettanto vero che abbia offerto in restituzione la Persona_1 Pt_1 somma di € 1.422,04 in favore di senza riscontro positivo. CO
Infatti, “Con comunicazione del 29/11/2019 la convenuta ha precisato di CP_3
aver effettuato lo storno/annullamento di tutte le fatture emesse in relazione alla fornitura con PDR 00360000000892 intestata al SI. Pt_2
ed attualmente utilizzata dalla SI.ra , per un importo
[...] CO totale di € 12.423,58, interamente corrisposto dall'Utente. Con riferimento invece alla fornitura di gas domestico con PDR 0360010000977 intestata al SI.
, alla data del 01/12/2009 risultava fatturato, per prelievi di gas Persona_1
effettivamente utilizzati dall'Utente e registrati dal misuratore, l'importo complessivo di € 11.001,18. Tale somma, per contro, non è stata pagata dall'Utente, come confermato dalla mancata esibizione agli atti di causa delle fatture he si assumono pagata. Pertanto la posizione contabile dell'Utente Per_1
è stata definita mediante compensazione fra l'indicato importo di €
[...]
12.433,58, interamente corrisposto da ( ) e Parte_2 CO
l'ammontare delle fatture insolute pari ad € 11.001,18 con un residuo importo a credito dell'Utente pari ad € 1.422,04. All'udienza del 09/12/2019 tale somma è stata offerta in restituzione all'attrice e pertanto dichiara di accettare Parte_1
la proposta conciliativa formulata dal Giudice con ordinanza in pari data. Tuttavia, nonostante ripetuti inviti formulati dalla sottoscritta.” (Note di udienza tratt. Scritta per il 21-12-2020)
3.1) Ciò che deve osservarsi, come correttamente indicato dal giudice di prime cure,
è che tale eccezione è infondata dal momento che, mentre vi è un riscontro alla doppia fatturazione effettuata da in ordine alla utenza intestata al defunto Pt_1 Pt_2
– PDR 003000000892 – E trasferita al coniuge superstite SI.ra
[...] CP_1
, non vi è alcuna prova di una posta debitoria sussistente presso l'utenza
[...] intestata a – PDR 0036001000977 – laddove risulta, al contrario, Persona_1
che è stata ad aver pagato indebitamente. CO
3.2) Si registra infatti che ha emesso una doppia fatturazione per un unico Pt_1
consumo di gas riconducibile al contratto sottoscritto da (contratto Persona_1
PDR 00360000997-contatore matric. 002800033). La prima fatturazione è intestata a ed una seconda intestata a con Persona_1 Parte_2 riferimento ad un presunto contratto di fornitura PDR 00360000000892 con lo stesso numero di misuratore 002800033 che è stata indebitamente pagata da come peraltro mai contestato dall'appellante. CO
3.3) Non trova fondamento l'asserita mancata contestazione ex art. 115 c.p.c., da parte di , circa le deduzioni fornite da in ordine alla: CO Pt_1
successione mortis causa nell'utenza di , esistenza di un contratto di Parte_2 fornitura gas con PDR 00360000000892 e misuratore 002800033, esistenza di una posta debitoria a carico di e sua estraneità alla posizione contrattuale Persona_1 di quest'ultimo, asserita compensazione tra le somme indebitamente pagate e la posta debitoria di . Persona_1
3.4) Sul punto, l'appellata ha infatti preso espressa posizione: 1) “L'oggetto della domanda è la restituzione di somme indebitamente pagate dall'attrice per errore ascrivibile all' 2) compensazione e mancata esibizione di ricevute da parte di Pt_1
invocati dalla parte convenuta non possono essere opposti Persona_1
all'attrice in quanto riguardano posizioni riferibili a terzi;
l' iferisce (vedi sue Pt_1
note per la trattazione scritta del 15/12/2020, 2' e 3'cv) di aver effettuato una compensazione di un debito (ipotetico) di per la fornitura di gas Persona_1 domestico con PDR 0360010000977 con il credito (certo) di (per CO indebito pagamento) di una fornitura di gas con PDR 00360000000892
(inesistente).
3.5) A tal proposito, dunque, sarebbe stato onere della somministrante, in presenza di contestazioni del consumatore, l'onere della prova della doppia fornitura e dell'esatto consumo e/o della posta debitoria incombente sulla società che eroga il servizio (ex multis, Cass. sent. 34701/21, Tribunale Nola sez. I, 22/09/2020, n.1353,
Corte appello Roma sez. II, 29/01/2018, n.569, Tribunale Castrovillari, 22/07/2020,
n.644, Tribunale Grosseto, 10/09/2018, n.796) come peraltro correttamente affermato dal primo giudice.
3.6) Né a tal fine corroborano la ricostruzione dell'appellante le sentenze prodotte in atti, concernenti una concreta applicazione della mancata contestazione in tema di somministrazione, in quanto non pertinenti né per l'oggetto né per la condotta tenuta dall'appellata (di esplicita contestazione).
3.7) Giova osservare infatti che la domanda di restituzione ex art. 2033 c.c. di parte attrice ha avuto origine in base alla doppia fatturazione adoperata da – ed Pt_1
espressamente riconosciuta sin dalla comparsa di costituzione – con riguardo al pagamento di fatture emesse dal 1-12-2009 al febbraio 2019 in relazione ad un unico consumo di gas in relazione all'utenza rilevata dal contatore 002800033 collegata al contratto di fornitura intestata a – PDR 00360010000977 –, Persona_1
laddove, a fronte delle deduzioni in merito alla compensazione con il presunto credito nei confronti di , alcuna argomentazione è stata fornita da Persona_1 Pt_1 3.8) È infatti pacifico che in presenza di contestazioni del consumatore l'onere della prova della fornitura e dell'esatto consumo incomba sulla società che eroga il servizio
(ex multis, Cass. sent. 34701/21, Cass. sent. 1236/03, Cass. n. 5232/04, Cass. n.
18231/08, Cass. n. 12033/17), così come correttamente affermato dal primo giudice.
3.9) Rileva dunque la infondatezza della compensazione in quanto l' a avanzato Pt_1
di compensare un credito vantato verso terzi ( ) con un debito avente Persona_1
diverso titolo oltre che riconosciuto dalla somministrante e fonte di obbligo di restituzione che ha verso l'attrice (vedere memoria ex art. 183 c.p.c. CO
VI co. I termine). A ciò vale l'assunto assorbente per cui la doppia fatturazione è stata emessa in rapporto all'identico consumo rilevato sia per che per Persona_1
. Parte_2
4) Nel caso di specie, infatti, è pacifico che vi sia stata la duplicazione di una unica fornitura – di – e non l'asserita compensazione tra due forniture Parte_2
intestate a soggetti diversi. Al contrario, non viene fornita alcuna prova di una effettiva titolarità della fornitura a carico di né la successione mortis Persona_1 causa della sposta in alcun modo i termini dell'onere probatorio CO posto che a cercato di compensare una posta debitoria di cui non risulta né la Pt_1
prova documentale dell'esistenza di una fornitura né tantomeno dei costi da compensare (emerge in atti solo l'esistenza della somma indebitamente versata da
). CO
4.1) Né vale sul punto l'asserita indicazione, fornita dall'appellante nella comparsa conclusionale (pag. 3) e memoria di replica circa la responsabilità del Distributore nella vicenda in esame per non aver fornito indicazioni precise sebbene fossero state richieste con conseguente estraneità della sua condotta dai fatti oggetto della vicenda processuale, e ciò, giacché l'appellante ha operato l'errata fatturazione e percepito il pagamento.
4.2) Tali ragioni impongono il rigetto anche delle successive doglianze inerenti ad una riforma del governo delle spese.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato, e la sentenza appellata deve essere integralmente confermata. Le spese
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n.
147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore dichiarato della lite (compreso tra €
5.200,01 ed € 26.000,00), valore della causa di circa € 12.423,58, attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate, esclusa la fase istruttoria, con attribuzione ai procuratori Aida Giannetti Bovi e Claudio Lino.
Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata;
- Condanna la al pagamento delle spese di lite del grado, che Parte_1 liquida in € 2.904,50 in favore della parte appellata a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv.
Aida Giannetti Bovi e avv. Claudio Lino;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, del
D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di Parte_1 contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 21-1-2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Pasquale Maria CRISTIANO Dott. Eugenio FORGILLO