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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/03/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 635 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto buoni postali fruttiferi, riservata in decisione all'udienza del 17.09.2024 e vertente
TRA
C.F. , nato il [...] a Parte_1 C.F._1
PATERNOPOLI (AV), in proprio e, unitamente a , Controparte_1
nata a [...] il [...], C.F. , C.F._2 CP_2
, nata a [...] il [...], C.F. , e
[...] C.F._3
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_3
quali eredi della Sig.ra (nata a [...] il C.F._4 Persona_1
15.11.1933 e deceduta ab intestato in Paternopoli il 01.01.2020), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. CIPRIANO ORLANDO RENATO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in virtù di mandato a piè di pagina dell'atto di citazione.
Attori
E
, P.I. , in persona del suo legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti AGOSTO
ANNAMARIA e LEONE ROSITA ed elettivamente domiciliata presso l'ufficio legale della società di Benevento, Filiale delle , via delle Poste n. 1, in virtù di mandato a CP_4
margine della comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri , Parte_1 Pt_2
1
[...] , e , nella CP_1 CP_2 Parte_3
qualità in epigrafe indicata, convenivano in giudizio al fine Controparte_4
di vederla condannare al rimborso di n° 4 buoni fruttiferi, oltre al pagamento di tutte le somme dovute a titolo di interessi.
In particolare, deduceva di essere intestatario, insieme alla de cuius Parte_1
dei seguenti buoni postali fruttiferi: Persona_1
1. Buono Postale Fruttifero cartaceo di lire 1.000.000 serie n. 00.311.823 12 emesso il 13/01/1993;
2. Buono Postale Fruttifero cartaceo di lire 1.000.000 serie n. 00.311.824 12 emesso il 13/01/1993;
3. Buono Postale Fruttifero cartaceo di lire 1.000.000 serie n. 000.306 emesso il
14/02/1990;
4. Buono Postale Fruttifero cartaceo di lire 500.000 serie n. 000.282 emesso il
13/01/1993, buoni dei quali era stato negato il rimborso dall'Ufficio Postale di Paternopoli, in quanto risultavano prescritti, nonostante l'illeggibilità e l'irregolarità del timbro, che non aveva consentito agli odierni attori di rinvenire la data di scadenza e, per l'effetto, di calcolare la tempistica per l'esercizio del proprio diritto.
Si costituiva in giudizio impugnando e contestando l'avversa Controparte_4
domanda ed, in particolare, ribadendo l'intervenuta prescrizione dei buoni, essendo oramai spirato il termine di legge per la loro riscossione ed imputando il mancato rimborso all'inerzia dei loro intestatari.
Ritenuta superflua la CTU richiesta da parte attrice, all'udienza del 17.09.2024 la causa veniva direttamente riservata in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti, che si riportavano ai rispettivi atti, e previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
DIRITTO
La domanda è infondata e, per l'effetto, deve essere rigettata.
I buoni oggetto di causa, infatti, appartengono tutti alla serie AD, per come è dato chiaramente evincere sul timbro apposto a tergo di tutti e 4 i buoni, nonché anche sulla parte frontale dei buoni n. 306 e 282; trattasi – quindi – di buoni istituiti con DM Tesoro
23 luglio 1987 (pubblicato in G.U. 2 settembre, n. 221) che prevedeva il riconoscimento di rendimenti pari al doppio ed al triplo del capitale investito maturati alla scadenza, di
2 7/11 anni dalla sottoscrizione.
Considerato che i BBFFPP nn. 00.311.823 12, 00.311.824 12 e 000.282 venivano emessi il 13.1.1993, mentre il n. 14.2.1990 veniva emesso il 14.2.1990 (per come pacificamente indicato dai medesimi attori nel loro atto introduttivo e per come chiaramente evincibile dai buoni), gli stessi risultavano irrimediabilmente prescritti alla data di introduzione del presente giudizio, per come specificamente dedotto dalla convenuta.
Il termine di prescrizione, infatti, inizia a decorrere dall'ultima data di rimborso pari al
13.1.2004 per i primi tre e 14.2.2001 per il quarto (decorso di 11 anni dalla data di emissione), di talchè - nonostante l'intervenuto suo prolungamento da 5 a 10 anni – a ben vedere i buoni erano già abbondantemente prescritti al momento in cui decedeva la
Sig.ra 1.1.2020. Persona_1
L'art. 10 del D.M. del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19 dicembre 2000, infatti, prolungava il termine di prescrizione dei BPF ordinari appartenenti anche alle serie già emesse e non prescritti alla sua data di entrata in vigore, ma non estendeva ai citati buoni anche gli obblighi di informazione indicati agli artt. 3 e 6, del resto la chiara indicazione della serie di appartenenza consentiva ai sottoscrittori di rinvenire agevolmente e in qualunque momento le condizioni a cui i buoni erano sottoposti.
Gli odierni attori, però, deducevano una parziale difformità tra le condizioni pattuite e quelle di cui al citato D.M. istitutivo ed, in particolare, lamentavano l'illeggibilità del timbro apposto sui buoni, imputando alla stessa la mancata conoscenza della data di scadenza.
Come è noto, però, ex art. 2697 c.c. sarebbe stato onere di parte attrice provare che detta illeggibilità fosse stata presente già al momento della sottoscrizione, in mancanza di detta prova, l'attuale parziale illeggibilità dei timbri appare piuttosto imputabile al decorso del tempo e ad un'errata conservazione, di talchè l'intervenuta prescrizione è imputabile esclusivamente all'inerzia degli attori e/o della loro dante causa.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla luce del DM
147/2022, poiché l'attività difensiva veniva conclusa successivamente alla sua entrata in vigore.
P.Q.M.
3 il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna gli attori, in solido, a corrispondere a le spese di CP_4 lite relative al presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.548,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva ed € 852,00 per la fase decisoria), oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese forfettario come per legge.
Benevento, 27/03/2025
Il Giudice
(dott. ssa Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione della dott. ssa Ilaria Pietrovito funzionaria addetta all CP_5
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