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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/04/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 310/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 310/2025 V.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 7/4/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...], (SR) il 25/06/1972 e ivi Parte_1 C.F._1
residente, in Viale Epipoli n. 40, elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Santa Panagia 136/L, presso lo studio dell'avv. Rocco Daniela, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. , nato in [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Siracusa, Via Giovanni Angelo Montorsoli 79, elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Santa
Panagia 136/L, presso lo studio dell'avv. Rocco Daniela, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04/02/2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile il giorno 19/6/2002 (Anno
2002, Parte 1, Serie, N. 62).
Esponevano in particolare i coniugi:
-di aver contratto matrimonio con rito civile in Siracusa, il giorno 19/6/2002;
pagina1 di 4 -che dalla loro unione è nata la IA (a Siracusa, 9/12/2003) ad oggi maggiorenne ma Persona_1
economicamente non autosufficiente;
-di essersi separati consensualmente con accordo di separazione personale dei coniugi, ex art. 6, comma 2, D.L. n. 132/2014, raggiunto in seguito a negoziazione assistita del 14/6/2021 (v. documenti in atti).
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto dell'11/2/2025, il Presidente fissava udienza del 7/4/2025 per la comparizione dei coniugi.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato accordo di separazione mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“1) La casa familiare sita in Siracusa, viale Epipoli 40, di proprietà della sig.ra Parte_1
rimane assegnata alla stessa, con tutti gli arredi e suppellettili, la quale si farà carico di tutte le spese ivi inerenti, sia ordinarie che straordinarie.
2) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale.
3) il Sig. potrà vedere e tenere con sé la IA , concordando liberamente gli Parte_2 Per_1
incontri con la stessa, oramai maggiorenne, tenuto conto degli impegni personali della IA.
4) La IA , che rimane collocata presso la residenza della madre Signora è Persona_1 Pt_1 iscritta all'università di Catania, al corso di mediazione linguistica e interculturale che si tiene presso la sede di Ragusa. Per tale motivo, la IA conduce in locazione un appartamento, il Per_1
cui costo è pari a euro duecento mensili.
pagina2 di 4 5) il sig. si obbliga a corrispondere alla NO , a titolo di contributo Parte_2 Parte_1
al mantenimento della IA , la somma di euro 600,00 (seicento/00) mensili, da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo l'indice Istat, entro il cinque di ogni mese, con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla NO Pt_1
6) Le spese di natura straordinarie di cui la IA dovesse necessitare, previste dalle linee guida approvate dal Tribunale di Siracusa, nonché tutte quelle per l'acquisto di farmaci, le spese universitarie, le spese di locazione dell'immobile condotto dalla IA per frequentare il corso Per_1
universitario saranno a carico dei genitori nella misura del 50%. Le parti dichiarano di fare propri
i termini e le modalità di rimborso indicate nelle dette linee guida qualora venissero anticipate da uno di essi.
6) I ricorrenti si impegnano reciprocamente a rispettarsi e a mantenere una serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della IA con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della IA.”
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione della IA maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , in Parte_1 Parte_2
Siracusa, il giorno 19/6/2002 (Anno 2002, Parte 1, Serie, N. 62), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 11/04/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 4 pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 310/2025 V.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 7/4/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...], (SR) il 25/06/1972 e ivi Parte_1 C.F._1
residente, in Viale Epipoli n. 40, elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Santa Panagia 136/L, presso lo studio dell'avv. Rocco Daniela, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. , nato in [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Siracusa, Via Giovanni Angelo Montorsoli 79, elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Santa
Panagia 136/L, presso lo studio dell'avv. Rocco Daniela, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04/02/2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile il giorno 19/6/2002 (Anno
2002, Parte 1, Serie, N. 62).
Esponevano in particolare i coniugi:
-di aver contratto matrimonio con rito civile in Siracusa, il giorno 19/6/2002;
pagina1 di 4 -che dalla loro unione è nata la IA (a Siracusa, 9/12/2003) ad oggi maggiorenne ma Persona_1
economicamente non autosufficiente;
-di essersi separati consensualmente con accordo di separazione personale dei coniugi, ex art. 6, comma 2, D.L. n. 132/2014, raggiunto in seguito a negoziazione assistita del 14/6/2021 (v. documenti in atti).
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto dell'11/2/2025, il Presidente fissava udienza del 7/4/2025 per la comparizione dei coniugi.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato accordo di separazione mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“1) La casa familiare sita in Siracusa, viale Epipoli 40, di proprietà della sig.ra Parte_1
rimane assegnata alla stessa, con tutti gli arredi e suppellettili, la quale si farà carico di tutte le spese ivi inerenti, sia ordinarie che straordinarie.
2) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale.
3) il Sig. potrà vedere e tenere con sé la IA , concordando liberamente gli Parte_2 Per_1
incontri con la stessa, oramai maggiorenne, tenuto conto degli impegni personali della IA.
4) La IA , che rimane collocata presso la residenza della madre Signora è Persona_1 Pt_1 iscritta all'università di Catania, al corso di mediazione linguistica e interculturale che si tiene presso la sede di Ragusa. Per tale motivo, la IA conduce in locazione un appartamento, il Per_1
cui costo è pari a euro duecento mensili.
pagina2 di 4 5) il sig. si obbliga a corrispondere alla NO , a titolo di contributo Parte_2 Parte_1
al mantenimento della IA , la somma di euro 600,00 (seicento/00) mensili, da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo l'indice Istat, entro il cinque di ogni mese, con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla NO Pt_1
6) Le spese di natura straordinarie di cui la IA dovesse necessitare, previste dalle linee guida approvate dal Tribunale di Siracusa, nonché tutte quelle per l'acquisto di farmaci, le spese universitarie, le spese di locazione dell'immobile condotto dalla IA per frequentare il corso Per_1
universitario saranno a carico dei genitori nella misura del 50%. Le parti dichiarano di fare propri
i termini e le modalità di rimborso indicate nelle dette linee guida qualora venissero anticipate da uno di essi.
6) I ricorrenti si impegnano reciprocamente a rispettarsi e a mantenere una serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della IA con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della IA.”
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione della IA maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , in Parte_1 Parte_2
Siracusa, il giorno 19/6/2002 (Anno 2002, Parte 1, Serie, N. 62), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 11/04/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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