Articolo 24 della Legge 27 dicembre 1953, n. 968
Articolo 23Articolo 25
Versione
15 gennaio 1954
Art. 24. Distinzione dei beni ammessi all'indennizzo o al contributo

Per i danni ai beni indicati nella lettera a) dell'articolo 4, nonche' per le merci, le scorte, i prodotti finiti e i materiali semilavorati delle aziende industriali, commerciali e artigiane e le scorte morte circolanti dei fondi rustici, e' ammesso soltanto l'indennizzo.
Per tutti gli altri danni e' ammesso l'indennizzo o il contributo, a scelta dell'interessato.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1954