Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/04/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4415/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4415/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 26.3.2025, e vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...]_1 C.F._1
l'11.5.1990, residente in [...] alla C. da San Giuliano n. 66, cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. LUISA FEOLA (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Vallo della C.F._2
Lucania al Corso Fam. De Mattia n. 41 presso lo studio del difensore, pec:
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-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...]_1 C.F._3
il 31.3.1992, residente in [...] alla C.da San Giuliano n. 59, cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSEPPE MALTA (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Villa C.F._4
d'Agri alla via Nitti n. 29 presso lo studio del difensore, pec:
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1
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 21.11.2024 ai sensi dell'art. 473 bis.12 c.p.c., la ricorrente, deducendo che dall'unione coniugale era nato il figlio
[...]
(Avellino, 10.9.2020), che la casa coniugale condotta in locazione era sita Persona_1
in ME NO (PZ) alla c.da San Giuliano n. 66 e che l'affectio coniugalis era venuto meno per incompatibilità di carattere e incomprensioni, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal marito, nonché adottarsi ogni altro provvedimento in ordine agli aspetti patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla crisi del rapporto coniugale.
II Emesso decreto di fissazione prima udienza per il dì 26.3.2025, il resistente si è costituito in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta in data 27.2.2025, nella quale ha rappresentato che «aveva cercato di mantenere vivo il contatto con la moglie e la prole permanendo nell'abitazione coniugale e, pur a fronte di un comportamento disinteressato della ricorrente, verso sé, si era fatto carico di ogni onere per consentire alla famiglia di godere di ogni forma di benessere e sussistenza».
All'udienza del 26.3.2025, sentite le parti ed esaminati gli atti di causa, è stata formulata dal Giudice relatore proposta conciliativa della controversia, la quale è stata accettata dalle parti che, a tal fine, hanno sottoscritto il verbale di udienza;
sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
III Orbene, i coniugi hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore e hanno chiesto la decisione della causa alle seguenti condizioni:
«1. i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2. il figlio minorenne , nato a [...] il [...] e Persona_1
residente in [...] alla c. da San Giuliano n. 66, è affidato a entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior
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interesse per il minore -riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso ciascun genitore;
3. il figlio minorenne , nato a [...] il [...] e Persona_1
residente in [...] alla c. da San Giuliano n. 66, è collocato prevalentemente con la madre, alla quale è assegnata la casa coniugale, sita in
ME NO (PZ) alla c. da San Giuliano n. 66, condotta in locazione;
4. il figlio minorenne trascorrerà con il padre i seguenti Persona_1
giorni:
a) tre pomeriggi alla settimana, che in difetto di diverso accordo tra i genitori si individuano nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 17.00(17.30 sino alle ore 20.30, con onere del padre (o di persona di sua fiducia) di prelevarlo dalla casa materna (o altro luogo in cui si trovi per esigenze familiari, sociali o di studio) e di riaccompagnarlo presso la casa materna all'orario previsto;
parimenti durante il periodo di sospensione scolastica dalle ore 17.00/17.30 sino alle ore 22.00;
b) a settimane alterne, dal sabato (secondo orario che sarà concordato di volta in volta tra i genitori) alla domenica sera alle ore 20.30, con onere del padre (o di persona di sua fiducia) di prelevare il minore e di riaccompagnarlo presso la casa familiare, salvo diverso accordo;
parimenti durante il periodo di sospensione scolastica dal sabato sino alla domenica sera alle ore 22,00;
c) nel periodo natalizio ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, salvo diverso accordo;
d) nel periodo pasquale per due giorni consecutivi comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì in Albis;
e) nel periodo estivo per 15 giorni, anche non consecutivi nei mesi corrispondenti con il periodo di sospensione, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio precedente, con possibilità da parte della madre di contattare tramite telefonate o videotelefonate il minore tutti i giorni in orario serale (dalle ore 19.00 alle 20.00) [anche la madre potrà trascorrere con il minore 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive (da
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intendersi fine scuola-inizio nuovo anno scolastico), da concordare con il padre entro il 31 maggio precedente, periodo nel quale il regime di frequentazione ordinario padre-figlio sarà sospeso, con possibilità da parte del padre di contattare tramite telefonate o videotelefonate il minore tutti i giorni (dalle 19.00 alle 20.00)];
f) altre festività (anche locali) secondo il principio dell'alternanza annuale con l'uno o con l'altro genitore;
g) il minore trascorrerà il giorno del compleanno dei genitori con il genitore festeggiante, in deroga al regime di frequentazione ordinario;
h) il minore trascorrerà il giorno del suo compleanno, così come dell'onomastico, con l'uno o con l'altro genitore, salvo diverso accordo, secondo il principio dell'alternanza annuale;
i) il padre, così come la madre nei giorni in cui il minore sarà presso il padre, potrà telefonare o video-telefonare al figlio dalle ore 19.00 alle ore 20.00, salvo diverso accordo;
5. il padre verserà alla madre euro Controparte_1 Parte_1
300,00 (trecento,00) al mese (e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT), a titolo di contributo mensile per il mantenimento ordinario indiretto della prole, da corrispondere alla madre presso il di lei domicilio entro il giorno 5 di ogni mese, mediante accredito su c/c postale o bancario, che la ricorrente avrà cura di comunicare al resistente, a decorrere da marzo 2025;
6. la madre , quale genitore collocatario prevalente del figlio, Parte_1 percepirà direttamente dall'ente erogatore (INPS) l'assegno unico, nella misura del
100% a decorrere da marzo 2025;
7. il marito verserà alla moglie euro Controparte_1 Parte_1
200,00 (duecento,00) al mese (e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT), a titolo di assegno di mantenimento per il coniuge, da corrispondere alla moglie presso il di lei domicilio entro il giorno 5 di ogni mese, mediante accredito su c/c postale o bancario, che la ricorrente avrà cura di comunicare al resistente, a decorrere da marzo 2025, pari all'effettivo canone di locazione per la casa coniugale, con impegno del marito a versare direttamente la detta somma nelle mani del locatore finché la moglie rimarrà nella casa coniugale
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locata, altrimenti dovrà corrispondere direttamente alla moglie l'importo mensile di euro 200,00;
8. sono a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie da esborsarsi nell'interesse del figlio nella misura del 50% cadauno (cfr. protocollo del C.N.F.);
9. il marito rilascerà la casa coniugale entro il 12.4.2025, asportando dalla stessa i soli beni personali;
10. spese compensate».
IV Orbene, la domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sulle condizioni di separazione personale, il Collegio ritiene che le stesse corrispondano all'interesse del figlio minorenne sia in Persona_1 relazione all'esercizio al diritto alla bigenitorialità, sia avuto riguardo alla contribuzione economica al sostentamento materiale della prole rispetto alla capacità reddituale e patrimoniale dei genitori, e che non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico, talché possano esser poste a fondamento della presente sentenza.
Nulla sulle spese di lite per assenza di questione in merito (cfr. punto 10 delle condizioni di separazione personale).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 4415 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 tra e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nata a [...] l'[...], e C.F._1 CP_1
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(C.F.: ), nato a [...] il [...], i CP_1 C.F._3
quali hanno contratto matrimonio in ME NO (PZ) in data 7.9.2019;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di ME NO in provincia di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, atto N. 2, P. II., S.A.);
3) dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato dalle condizioni riportate in motivazione, che omologa;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 3.4.2025
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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