Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 05/04/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1338/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1338/2024 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 17.07.2024, congiuntamente da: nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
residente in [...]
Petrarca n. 11, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabrio Bagnoli del
Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Fucecchio (FI), P.zza Dei Seccatoi n. 10, giusta procura in atti;
e nata a [...], il [...], Parte_2
C.F. , residente in [...], C.F._2
Via C. Battisti n. 978 R int. 6, rappresentata e difesa dall'Avv.
Sandra Bardazzi del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Montecatini Terme (PT), Via A. Giannini
n. 4, giusta procura in atti;
e
1
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 17.07.2024, e Parte_1
esponendo di aver contratto matrimonio in data Parte_2
10.04.1999, in Buggiano (PT), precisavano che dalla loro unione erano nati i figli (in data 10.10.2002) ed (in data Per_1 Per_2
06.01.2010).
Le parti evidenziavano peraltro che a causa di insanabili contrasti ed incomprensioni insorte tra i coniugi e idonee a compromettere definitivamente la loro comunione materiale e spirituale, gli stessi giungevano alla decisione di separarsi consensualmente.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i coniugi Persona_3 in regime di affido condiviso e con collocazione prevalente presso la residenza paterna, residenza presso la quale abiterà anche l'altra figlia ad oggi maggiorenne ma – in quanto studente – Persona_4 non economicamente autosufficiente;
la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore tutte le volte che vorrà e che potrà, compatibilmente alle esigenze anche scolastiche del figlio;
sarà la madre ad indicare previamente al padre le giornate nelle quali ella potrà, in ragione della turnazione del proprio lavoro, incontrare effettivamente il figlio e stare materialmente con lui. Nel periodo estivo post scolastico il figlio minore potrà stare con la madre 3 settimane anche non consecutive.
3) La casa coniugale sita in Pieve a Nievole (PT), Via Petrarca, 11 viene assegnata al sig. , che peraltro ne è anche Parte_1
l'esclusivo proprietario;
2 4) I coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente ad avanzare richieste economiche di qualsiasi titolo;
5) In ragione dell'attuale finanziamento in corso a carico della
SI.ra , i coniugi concordano che, attualmente, la Parte_2 predetta corrisponderà al SI. , a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei figli, la complessiva somma di euro 200,00
(euro 100,00 per ciascun figlio), mentre, a partire dal mese di novembre 2026, la SI.ra verserà la complessiva somma Parte_2 di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio).
Tali somme, che ogni anno verranno rivalutate in base agli indici
ISTAT, saranno corrisposte entro il giorno 30 di ogni mese mediante bonifico sul conto corrente bancario del all'IBAN che Pt_1 quest' ultimo le trasmetterà. L' obbligo di corresponsione dell' assegno di mantenimento nei termini suddetti decorre a far data dal deposito e comunque dal mese di Luglio 2024. Le spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli saranno ripartite tra i genitori oggi ricorrenti in parti uguali;
tali spese dovranno essere previamente concordate ed, ai fini del rimborso pro-quota, documentate;
per la individuazione delle spese straordinarie si rimanda al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Pistoia.
6) Spese legali integralmente compensate.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 10.02.2025 e
12.02.2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse
3 alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nato Parte_1
a Pistoia (PT), il 24.05.1970 e nata a [...] Parte_2
Terme (PT), il 21.10.1975, che hanno contratto matrimonio in data
10.04.1999 in Buggiano (PT), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Buggiano (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
6, P. 2, S. A, anno 1999);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 03.04.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
4