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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/11/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 74/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 74/2023 promossa da
, C.F. , ammesso per la presente procedura al gratuito Parte_1 C.F._1
patrocinio, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivana ROSSO, presso cui è elettivamente domiciliato, in Savona, corso Mazzini 15/1
APPELLANTE
Contro
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
HI IS, presso cui è elettivamente domiciliato, in Mondovì, Via Rinchiuso n. 2/A
APPELLATO
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 839/2022 del Tribunale di Cuneo, pubblicata in data 06/10/2022
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“Piaccia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis, riformare l'appellata sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Cuneo laddove ha rigettato le domande del signor per i Pt_1 motivi spiegati nell'atto di appello e, per l'effetto:
1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 839/2022 emessa dal Tribunale di
Cuneo, Giudice Dott.ssa Ciampa, nell'ambito del giudizio N.R.G. n. 3808/2018, depositata in cancelleria in data 06.10.2022,
accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si ritrascrivono:
§ IN VIA PRELIMINARE
ACCERTARE E DICHIARARE che il signor ha acquistato ex art. 1158 c.c. in Parte_1
virtù del possesso continuato e ininterrotto per oltre vent'anni, il terreno situato nel Comune di
Briaglia di cui fg. 3 part. 5 – cast. Frutto- cl.
2 - are 77/ca 74 – Rendita agraria € 2,81 e, comunque, come meglio visto,
DICHIARARE decaduto il convenuto dal diritto di proprietà sul bene medesimo, per inerzia e disinteresse.
ORDINARE la TRASCRIZIONE della sentenza ex art. 2651 c.c. al competente conservatore con addebito dei costi a carico del convenuto, in alternativa, per effetto del gratuito patrocinio nessun addebito alla parte attrice.
§ IN SUBORDINE
Stante il comportamento tenuto in fase di mediazione dal signor , Controparte_1
ACCERTARE E DICHIARARE, anche d'ufficio, che il signor agisce nel Controparte_1
presente giudizio con colpa grave ex art.96 c.p.c.;
2 conseguentemente,
CONDANNARE quest'ultimo al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.
VINTE le spese, competenze ed onorari della fase di mediazione, del giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre spese generali 15% CPA e IVA come per legge;
in difetto,
PORRE le somme a carico dell'Erario, per la fase di mediazione, per le fasi di primo grado e del presente giudizio, conseguentemente
EMETTERE il relativo decreto di liquidazione per ogni fase.
Fatti salvi tutti i diritti”
Per la parte appellata
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In via preliminare
- Respingere l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata
Nel merito
- Preso atto delle risultanze istruttorie e richiamate le eccezioni di cui al verbale d'udienza del
18/11/2021, relative all'avversario deposito di documenti con nota del 15/11/2021
- Ribadita la non accettazione del contraddittorio sull'avversa domanda di condanna del convenuto ex art. 96 c.p.c., in quanto domanda nuova proposta tardivamente
- Respingersi l'appello proposto da avverso la sentenza n. 839 del 06/10/2022 del Parte_1
Tribunale di Cuneo, in quanto infondato
- Col favore delle spese di lite anche per il presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e preceduto dal preventivo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
al fine di accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione del “terreno CP_1
3 censito al catasto al fg. 3 part. 5 – cast. cl. 2 – are 77/ca 74 – Rendita agraria € 2,81”, CP_2
deducendo di trovarsi nel possesso esclusivo, pacifico e ininterrotto, del predetto immobile da oltre venti anni.
Asseriva l'attore di avere, sin dal 1975, sempre tagliato gli alberi sul terreno per fare legna, fruendone come fosse proprio, “occupandosi di sistemarlo per le esigenze che si presentassero, in ogni stagione dell'anno”. Affermava, quindi, di avere esercitato il possesso di tale fondo in maniera pacifica, indisturbata e continuata, nel completo disinteresse dei proprietari.
Si costituiva il convenuto professandosi proprietario del terreno in questione Controparte_1
e contestando la fondatezza della domanda attorea, sia in ordine agli allegati passaggi di proprietà, sia in ordine ai presupposti dell'acquisto per usucapione, quali il corpus e l'animus possidendi, come altresì suffragato dalle plurime azioni dal medesimo intraprese a tutela del fondo in dipendenza da comportamenti invasivi e molesti tenuti dall'attore, nonché evidenziando l'ingiustificata assenza dello stesso all'incontro di mediazione svoltosi ante causam.
Espletata l'istruttoria orale, la causa veniva rimessa in decisione.
Il Tribunale di Cuneo pronunciava la sentenza n. 839/2022, respingendo la domanda attorea di usucapione e condannando il Sig. alla rifusione delle spese processuali del convenuto, Pt_1
nonché al pagamento a favore dell'Erario, della somma di € 43,00 ex art. 4 bis D.Lgs n. 28/2010.
Con atto di citazione notificato il 07/01/2023 proponeva appello avverso detta Parte_1
sentenza, impugnando la pronuncia di reiezione della domanda di usucapione, previa istanza di sospensione dell'esecutività della medesima, con ulteriore richiesta di condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa, per avere resistito in giudizio con colpa grave ex art. 96 cpc., oltre alla refusione delle spese relative alla mediazione e del doppio grado di giudizio.
L'appellato si costituiva, respingendo in via preliminare l'istanza di Controparte_1 sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata e chiedendo nel merito, ribadita la non accettazione del contraddittorio sull'avversa domanda di condanna ex art. 96 cpc, in quanto domanda nuova proposta tardivamente, il rigetto dell'appello in quanto infondato, con il favore delle spese di lite.
Con ordinanza del 25.05.2023 il Collegio respingeva l'istanza proposta da di Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, per carenza dei presupposti del fumus boni
4 iuris e del periculum in mora e, ai sensi dell'art. 283, co. 2, c.p.c., condannava al Parte_1 pagamento della pena pecuniaria di € 300,00.
All'udienza del 09.04.25, tenutasi in forma scritta, le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi fogli depositati telematicamente e con ordinanza dell'11.04.2025 la causa veniva trattenuta a sentenza, concedendo i termini per gli scritti difensivi conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
Il Tribunale di Cuneo rigettava la domanda attorea di accertamento e dichiarazione dell'acquisto per usucapione del terreno de quo, ritenendo non sufficientemente allegati e provati i requisiti del corpus, del tempus e dell'animus.
Il taglio della legna e la sistemazione del fondo per le esigenze stagionali non integravano, di per sé sole, un potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, mentre l'asserito accordo verbale, avvenuto nel 1975, con il precedente proprietario Per_1
confermava, semmai, la titolarità altrui del bene e il conseguente esercizio di ogni
[...]
attività da parte di dietro consenso e autorizzazione consapevoli della proprietà. Parte_1
Tale assunto risultava altresì avvalorato dall'impossibilità di accedere al terreno per cui è causa se non attraverso una stradina di campagna (di proprietà di terzi), su cui l'attore esercitava “da sempre” una “servitù di passaggio”.
La lacuna deduttiva non era stata inoltre colmata sul piano probatorio, posto che i testi attorei si erano limitati a confermare i capitoli, genericamente formulati, i quali descrivevano attività saltuarie (raccolta di legna e di funghi;
pulizia del bosco), in ogni caso inidonee ad apparire ab externo quali inequivoche estrinsecazioni del rivendicato diritto di proprietà. Né risultava in atti alcuna documentazione afferente alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del terreno per cui è causa.
Parte convenuta aveva per contro documentato di essersi prontamente attivata in sede giudiziaria a fronte dei tentativi di inibizione del possesso del fondo posti in essere dall'attore.
In definitiva, difettando nella specie una precisa e rilevante specificazione in ordine alla manifestazione di dominio uti dominus sulla res, oltre che la prova del corpus possessionis, la domanda veniva rigettata, non avendo parte attrice assolto al proprio onere probatorio.
5 Le spese di lite seguivano la soccombenza e, stante la sostanziale vittoria di parte convenuta, veniva rigettata la domanda “in subordine” di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte attrice nei suoi confronti. Rilevando infine che l'attore, sebbene promotore della procedura, non si era presentato, senza giustificato motivo, all'incontro di mediazione obbligatoria, il giudice di primo grado condanna anche al versamento in favore dello Stato di una somma di Parte_1
importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (Euro 43,00).
2) I motivi di appello proposti da Parte_1
Alla luce delle suddette statuizioni, l'appellante solleva una serie di censure, volte ad ottenere la riforma integrale della sentenza impugnata, con accertamento e declaratoria di acquisto della proprietà del fondo per usucapione ex art. 1158 c.c. e relativo ordine di trascrizione della sentenza ex art. 2651 c.c.
Primo motivo
Con il primo motivo di impugnazione viene dedotta l'errata valutazione, da parte del Tribunale, del materiale probatorio offerto, con particolare riferimento alle deposizioni testimoniali, dalle quali emergerebbe in particolare il corpus, ovvero l'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, in modo pubblico, continuo e in assenza di vizi iniziali, quali la violenza o la clandestinità, confermando la durata del possesso di oltre 20 anni. Ciò in quanto i testimoni dell'attore avrebbero dichiarato di aver sempre visto il Sig. accedere Pt_1
al terreno de quo, per un periodo di tempo di oltre 20 anni, in pieno giorno e con i mezzi agricoli, per svolgere tutte quelle attività tipiche di chi è proprietario di un fondo boschivo e ritenendolo tale a tutti gli effetti.
L'animus sarebbe a sua volta desumibile in via presuntiva dal corpus, per il fatto stesso di avere esercitato un potere di fatto, pubblico ed indisturbato, sul terreno de quo per più di vent'anni
(1975 - 2018), accedendo al fondo a qualunque ora del giorno e facendosi aiutare anche da collaboratori esterni, ai quali permetteva parimenti di accedervi.
L'interesse dell'odierno appellato sarebbe emerso soltanto con l'instaurazione del presente giudizio nel 2018.
Secondo motivo
Il secondo motivo di gravame verte sull'omessa valutazione di elementi di fatto ritenuti dall'appellante determinanti ai fini della decisione, quali la stradina di accesso al fondo, sita nel
Comune di Mondovì e facente parte in precedenza della proprietà di ed ora di Parte_1
costantemente pulita e manutenuta dallo stesso ovverosia il Controparte_3 Pt_1
6 cancello che impedirebbe il passaggio a terzi non autorizzati, facente parte della proprietà della teste la circostanza che l'appellante sia sempre transitato da tale passaggio CP_3 confermerebbe come lo stesso fosse considerato da tutti l'effettivo proprietario del fondo. A ciò si aggiungerebbe l'accordo verbale concluso nel 1975 da con l'allora proprietario ed Pt_1
amico , avente la stessa validità di un patto scritto, che avrebbe già allora sancito il Per_1
passaggio di proprietà di un bene di modico valore, di cui l'appellante, quale unica persona interessata, si sarebbe preso cura. Precisa al riguardo l'appellante che la tolleranza protratta sino a far desumere il disinteresse della proprietà tradurrebbe in ogni caso la detenzione in possesso uti dominus, configurandosi l'usucapione.
Terzo motivo
Con un terzo motivo di impugnazione la pronuncia di primo grado viene censurata dall'appellante per l'errato giudizio di genericità dei capi di prova, pur avendoli ammessi, e delle stesse deposizioni testimoniali. Le capitolazioni e le relative dichiarazioni descriverebbero in modo chiaro e inequivocabile le attività compiute da non come “saltuarie”, bensì come Pt_1
“consuetudinarie”, nonché le uniche possibili e necessarie alla manutenzione e fruizione di un fondo boschivo.
Trattandosi, per l'appunto, di un terreno pieno di alberi, sconnesso e impervio, risulterebbero confuse e scarsamente attendibili le dichiarazioni di parte convenuta, laddove afferma di condurre al pascolo i bovini.
Al contrario i testimoni di parte attrice avrebbero saputo dare quella specificità utile ai fini della prova dell'esistenza del diritto vantato. Dalla deposizione del signor , comandante della Tes_1
stazione dei CC di Santuario di Vicoforte emergerebbe altresì come il si sentisse a tutti Pt_1
gli effetti il proprietario del fondo tanto da voler presentare una querela/diffida verso il signor tesa a difendere la proprietà. CP_1
Il signor avrebbe, infine, sempre sostenuto per il mantenimento del fondo le spese di Pt_1
manutenzione, quantificabili in base al costo del lavoro ivi svolto dallo stesso appellante, alla benzina consumata e all'usura dei mezzi agricoli utilizzati per recarsi nel terreno a svolgere le incombenze tipiche del proprietario.
3) La difesa dell'appellato Controparte_1
Parte appellata contesta l'impugnazione avversaria, in quanto, contrariamente a quanto preteso,
i testimoni dell'attore non avrebbero affatto provato e riferito la sussistenza degli elementi costitutivi dell'azione, mentre il Sig. avrebbe prodotto documentazione relativa ad CP_1
7 azioni a tutela della proprietà ed avrebbe dedotto prove testimoniali a dimostrazione dell'esercizio del proprio diritto, direttamente o tramite gli aventi causa.
Circa l'accessibilità ai luoghi di causa, sarebbe stato sufficientemente allegato e documentato che l'accesso al fondo utilizzato da attraversa il cortile già di proprietà del convenuto, CP_1
mentre sarebbero stati prodotti i documenti relativi alle azioni intraprese a tutela del possesso e della proprietà, a seguito dell'impedimento nell'accesso e nel transito ad opera di Pt_1
nonché dettagliate fotografie dei luoghi.
Il passaggio si sarebbe interrotto, per tutti, nel 2014.
Ogni riferimento di parte attrice e odierna appellante ad accordi con la proprietà rappresenterebbe un implicito riconoscimento della titolarità altrui e una negazione del perfezionamento dell'usucapione.
Come emerso dalle dichiarazioni testimoniali, chiare e concordanti, e dalle stesse fotografie prodotte, il terreno in questione sarebbe un prato misto a bosco, idoneo al pascolo dei bovini, ivi condotti da . CP_1
In conclusione, sia sotto il profilo fattuale che temporale, l'attore non avrebbe dimostrato la sussistenza dei requisiti che la legge impone e dispone per usucapire. Al contrario, il convenuto avrebbe dimostrato che i suoi danti causa e lui stesso avrebbero sempre utilizzato il fondo, con attività incompatibili con l'altrui possesso ad usucapionem.
4) I motivi della decisione
L'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado formulando tre motivi d'appello, tutti inerenti alla valutazione del materiale probatorio e delle risultanze di fatto compiute dal giudice di primo grado.
Col primo motivo, l'appellante lamenta una carenza nella valutazione delle risultanze probatorie (in particolare delle dichiarazioni rese dai testimoni) per non aver il giudice ritenuto provato l'elemento del corpus e, neanche in via presuntiva, l'elemento dell'animus. Con il secondo motivo, l'appellante ritiene che il giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere provata l'usucapione sulla base di circostanze di fatto quali la pulizia (compiuta da della Pt_1
strada che conduce al terreno in questione, il transito tramite il terreno - chiuso con un cancello
- di proprietà della teste nonché l'accordo verbale fra e CP_3 Pt_1 Persona_1
precedente proprietario, col quale il secondo lo avrebbe autorizzato a usare il fondo. Con il terzo motivo, si contesta nuovamente la valutazione delle prove testimoniali compiuta dal giudice, che non avrebbe ben considerato la specificità delle dichiarazioni dei testi di parte attrice
8 rispetto a quella dei testi di parte convenuta, omettendo di ritenere provate le circostanze di fatto affermate dai testi di parte attrice e quindi rigettando erroneamente la domanda attorea.
Pertanto, alla luce di quanto ora riassunto, si può affermare che i motivi d'appello vertano integralmente sulla valutazione del complesso delle prove compiute dal giudice e, quindi, sul merito della vicenda dedotta in giudizio. Ritiene infatti l'appellante che, dato il materiale probatorio offerto, il giudice di primo grado avrebbe dovuto accogliere le sue domande, in quanto sarebbe stata offerta la prova sia del corpus (mediante le circostanze di fatto allegate e le prove testimoniali che le avrebbero confermate) sia dell'animus, che “può essere eventualmente desunto in via presuntiva dal Corpus, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio di proprietà”.
Ritiene il Collegio che i motivi di appello siano infondati e che la sentenza di primo grado vada, pertanto, confermata.
Ai sensi dell'art. 1158 c.c., che disciplina l'usucapione, “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”. Il possesso è disciplinato dall'art. 1140 c.c., che lo qualifica come “un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”. Pertanto, affinché possa aversi possesso, occorrono due elementi, nella relazione fra la persona e la cosa che intende possedere (e quindi usucapire): il corpus, ossia l'elemento oggettivo, corrispondente alla relazione materiale e di fatto che un soggetto intrattiene con un bene, esercitando un potere su di esso corrispondente a quello del proprietario o di un altro titolare di un diritto reale;
e l'animus possidendi, l'elemento soggettivo, ossia la volontà di comportarsi come se si fosse proprietari della cosa posseduta, a prescindere dal titolo sottostante.
Se la prova del corpus può risultare più agevole, per esempio fornendo la prova degli atti di disposizione materiale della cosa compiute da chi si professa usucapente, più arduo è raggiungere la prova dell'animus possidendi, specie poiché, generalmente, occorre desumere la sussistenza di tale elemento in via presuntiva, ricavando, secondo massime d'esperienza,
l'elemento soggettivo del voler possedere come proprietari da alcune azioni materialmente compiute dal possessore.
Va infatti ricordato che, per usucapire la proprietà di un bene, non è sufficiente la sola relazione materiale con la cosa, giacché questa potrebbe avvenire per semplice detenzione: in tal caso, occorre il mutamento della detenzione in possesso, come disposto dall'art. 1141 c.c., “se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga
a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro
9 il possessore”. Inoltre, anche il possesso potrebbe non esser di per sé elemento sufficiente, se riferito solo a un diritto reale minore, in quanto, ex art. 1164 c.c., “chi ha il possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo
o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario. Il tempo necessario per
l'usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato mutato”.
Nel caso di specie, l'appellante ha allegato di aver avuto il corpus della cosa e ritiene di aver raggiunto la prova di tale affermazione mediante le diverse dichiarazioni rese dai testi, fra cui
(ex moglie di che ha dichiarato che l'attore “Tagliava Controparte_3 Parte_1 alberi secchi, quelli caduti, faceva la legna”. A queste si aggiungerebbero le dichiarazioni del terzo teste di parte attrice, il quale ha riportato di avere in più occasioni Testimone_2
aiutato a caricare la legna, a raccogliere funghi e curare il bosco (“Lo aiutavo a caricare Pt_1 la legna dal bosco. Ci conosciamo da più di vent'anni e quando aveva bisogno della legna andavo lì e gli davo una mano. Sul terreno ci sono alberi di alto fusto e ho raccolto anche qualche fungo. Sono prevalentemente querce…Almeno dalla fine degli anni '90 quando abbiamo iniziato a frequentarci… Nel terreno ci sono alberi ad alto fusto, grossi con diametro di 60 cm. Querce, castagni. Non solo intorno. Si tratta proprio di un bosco con il sottobosco…Quando andavo ad aiutarlo ci trovavamo per pulire il bosco”).
Precisato che, ai sensi dell'art. 1141 c.c., “si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione”, occorre rilevare che sia stato lo stesso appellante a fornire la prova dell'inizio dell'esercizio della relazione materiale con la cosa quale detenzione.
È infatti egli stesso a riportare, nell'atto di citazione in primo grado e, in seguito, nella citazione in appello, un accordo verbale con proprietario del fondo fino al 6 febbraio Persona_1
2002. Afferma infatti Motisi che “tra il signor ed il signor sia Pt_1 Persona_1 avvenuto il passaggio di proprietà del fondo de quo per effetto dell'accordo verbale tra le parti in forma orale, per la loro relazione di amicizia, nonché per la natura del bene privo di valore commerciale se non per chi ne aveva interesse nella raccolta della legna per scaldarsi d'inverno”.
Tale circostanza risulta giuridicamente irrilevante, in quanto per il trasferimento della proprietà di un bene immobile è richiesta la forma scritta: tuttavia, tale dichiarazione vale a conferma dell'esistenza di un accordo fra l'attore e il precedente proprietario, che pare più corretto inquadrare come un comodato gratuito (non liberale, visti i lavoretti che eseguiva per Pt_1
10 , ma comunque al di fuori di una corrispettività). Questo trova conferma anche nelle Per_1 dichiarazioni rilasciate dall'ex coniuge di la teste Parlo di un bosco che circonda Pt_1 CP_3
la casa. Parte è del sig. e in parte del Sig. . Prima era di Beccaria con il Pt_2 CP_1
quale avevano accordi che poteva prendere quello che voleva”.
Alla luce di questo accordo verbale, quindi, la relazione materiale che l'appellante aveva con il fondo è da qualificare come detenzione: pertanto, la domanda attorea è da ritenersi infondata in quanto l'attore non avrebbe mai neanche allegato in quale momento sarebbe avvenuto il mutamento della detenzione in possesso, come richiesto dall'art. 1141 c.c.
L'appellante ritiene dirimenti le dichiarazioni del secondo teste, , il quale Testimone_3
ha riferito di “una occasione in cui O[ si presentò in caserma con la volontà di presentare una querela relativa ai passaggi e ai confini. Non venne formalizzata la querela con l'accordo che avrei parlato con [p]ello segnalando la problematica e consigliando di risolverle in Pt_3 maniera civile. Io in quell'occasione non ricordo di averlo diffidato. Ricordo di aver cercato di riappacificare le parti”. Da tali dichiarazioni emerge che, a un certo punto, l'appellante abbia iniziato a ritenersi proprietario della cosa, e come tale abbia voluto affermarsi: tuttavia egli neanche allega in quale momento questo sia avvenuto né come abbia palesato tale sua condizione.
L'appellante afferma inoltre che “quando l'utilizzo tollerato di un dato bene duri a lungo allora la detenzione si trasforma in vero e proprio possesso configurandosi l'usucapione. Difatti, nonostante si verta in materia di rapporti di amicizia o di buon vicinato, che sono di per sé labili e mutevoli, la lunghezza del periodo di utilizzo fa propendere per una situazione di vero e proprio “possesso” e cioè una situazione da cui può in effetti derivare l'usucapione del bene da parte del soggetto che lo utilizza. È pacifica la buona fede in capo al signor di possedere Pt_1
il fondo de quo, con animus possidendi, consapevole di essere in presenza di una vera e propria cessione nella titolarità da parte del signor per sua mera inerzia e disinteresse Persona_1
nella cura e utilizzo del predetto terreno che, allo stato di fatto, non gli procurava alcun profitto e utilità bensì solo onerosi fastidi”.
Tuttavia anche queste dichiarazioni non risultano accoglibili, in quanto l'appellante ha omesso appunto di allegare il momento in cui sia mutato il suo animus e come tale mutazione sia stata resa palese.
Si ricorda infatti che, affinché si possa usucapire la proprietà di un bene immobile, è necessario un possesso continuativo, incontestato e alla luce del sole per vent'anni: tale chiaramente non
è il possesso di in quanto l'unico atto di palesamento della sua volontà di comportarsi Pt_1
11 come proprietario sarebbe riferibile alle generiche dichiarazioni rese dal teste , prive di Tes_1
riferimenti temporali, e senza che vi sia alcuna dichiarazione dell'appellante circa il momento del mutamento della detenzione in possesso;
inoltre il possesso sarebbe anche stato contestato, giacché l'appellato ha agito per tutelarsi nel momento in cui gli è stato impedito il passaggio mediante l'installazione di un cancello, come risulta dall'ordinanza del 12 febbraio 2016 del
Tribunale di Cuneo prodotta in primo grado.
Pertanto, il primo motivo d'appello va rigettato, in quanto il giudice di primo grado ha correttamente escluso la sussistenza dei requisiti per l'usucapione, per le ragioni sopra elencate;
parimenti vanno rigettati gli ulteriori due motivi d'appello, che, seppur variamente illustrati, vertono ugualmente sulla prova dei requisiti per l'usucapione e sulla sua valutazione da parte dell'organo giudicante.
5) Le spese del giudizio
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali del grado gravano sull'appellante, soccombente totale, anche se ammesso al gratuito patrocinio, dal momento che il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa (v. per tutte
Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ord. n. 8388 del 31/03/2017, Rv. 643688 – 01).
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia è indeterminabile, come dichiarato anche dalle parti, a complessità bassa ai sensi dell'art. 15 c.p.c. richiamato dall'art. 5 D.M. 55/2014.
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 8.469,00 per compensi (euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase istruttoria, euro 3.470,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Il rigetto integrale dell'appello genera a carico della parte appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
12 (art. 13, co.
1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115), se dovuto, trattandosi di soggetto ammesso al gratuito patrocinio.
Il Collegio ritiene, infatti, che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non escluda l'obbligo del giudice dell'impugnazione, quando adotti una decisione di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità della stessa, di attestare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo di contributo unificato (c.d. “raddoppio del contributo”); ciò perchè l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è suscettibile di essere revocata, anche dopo la pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio di impugnazione, allorquando sopravvengano i presupposti di cui all'art. 136 T.U.S.G..
Come specificato dalla giurisprudenza di legittimità, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dipende dalla coesistenza di due presupposti, l'uno di natura processuale, e cioè che il giudice abbia adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui verifica spetta al giudice ordinario, l'altro di natura sostanziale, ovvero che la parte che ha proposto l'impugnazione sia tenuta al versamento del contributo unificato iniziale, soggetto al sindacato del giudice tributario (v. Corte di Cassazione, Sez. Unite,
20/02/2020, ud. 08/10/2019, dep. 20/02/2020, n.4315 e Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 4731 del 22/02/2021 - Rv. 660741 - 01).
Infatti, come l'originario obbligo del versamento del contributo unificato, anche l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma
1 quater, T.U.S.G., ha natura di obbligazione tributaria (in questo senso, Cass., Sez. 6 – 1, n.
15166 del 11/06/2018): sia perché l'obbligo di versare un importo “ulteriore” del contributo unificato (c.d. “doppio contributo”) presuppone normativamente l'obbligo di versare il “primo” contributo unificato e, quindi, partecipa della natura di esso;
sia perchè il versamento di un
“ulteriore” importo del contributo unificato assolve la funzione di ristorare l'amministrazione della Giustizia dall'aver essa dovuto impegnare le limitate risorse dell'apparato giudiziario nella decisione di una impugnazione non meritevole di accoglimento (ciò non esclude, tuttavia, che l'obbligo di pagamento del doppio contributo abbia altresì una funzione preventivo- deterrente – e, quindi, vagamente sanzionatoria – nei confronti della parte che, avendo già ottenuto la decisione della causa dal giudice di primo grado, non se ne accontenti, ma adisca infondatamente il giudice superiore).
13 Quindi, come chiarito dalla Suprema Corte, il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se – nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante “in astratto” la debenza del doppio contributo – la doppia contribuzione spetti “in concreto”. Ne deriva che il giudice dell'impugnazione, nell'adottare una pronuncia corrispondente ad uno dei tipi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ben può formulare l'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato “condizionandola” alla debenza del contributo inizialmente dovuto, così rendendo esplicito ciò che nella detta norma
è implicito. (così Cass. Civ. Sez. Un., 20/02/2020, ud. 08/10/2019, dep. 20/02/2020, n.4315).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 839/2022 del
Tribunale di Cuneo, pubblicata in data 06/10/2022; respinge l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza impugnata. condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 8.469,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%,
C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR
30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio, se dovuto.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio in data 01/10/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Cecilia Marino
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 74/2023 promossa da
, C.F. , ammesso per la presente procedura al gratuito Parte_1 C.F._1
patrocinio, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivana ROSSO, presso cui è elettivamente domiciliato, in Savona, corso Mazzini 15/1
APPELLANTE
Contro
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
HI IS, presso cui è elettivamente domiciliato, in Mondovì, Via Rinchiuso n. 2/A
APPELLATO
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 839/2022 del Tribunale di Cuneo, pubblicata in data 06/10/2022
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“Piaccia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis, riformare l'appellata sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Cuneo laddove ha rigettato le domande del signor per i Pt_1 motivi spiegati nell'atto di appello e, per l'effetto:
1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 839/2022 emessa dal Tribunale di
Cuneo, Giudice Dott.ssa Ciampa, nell'ambito del giudizio N.R.G. n. 3808/2018, depositata in cancelleria in data 06.10.2022,
accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si ritrascrivono:
§ IN VIA PRELIMINARE
ACCERTARE E DICHIARARE che il signor ha acquistato ex art. 1158 c.c. in Parte_1
virtù del possesso continuato e ininterrotto per oltre vent'anni, il terreno situato nel Comune di
Briaglia di cui fg. 3 part. 5 – cast. Frutto- cl.
2 - are 77/ca 74 – Rendita agraria € 2,81 e, comunque, come meglio visto,
DICHIARARE decaduto il convenuto dal diritto di proprietà sul bene medesimo, per inerzia e disinteresse.
ORDINARE la TRASCRIZIONE della sentenza ex art. 2651 c.c. al competente conservatore con addebito dei costi a carico del convenuto, in alternativa, per effetto del gratuito patrocinio nessun addebito alla parte attrice.
§ IN SUBORDINE
Stante il comportamento tenuto in fase di mediazione dal signor , Controparte_1
ACCERTARE E DICHIARARE, anche d'ufficio, che il signor agisce nel Controparte_1
presente giudizio con colpa grave ex art.96 c.p.c.;
2 conseguentemente,
CONDANNARE quest'ultimo al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.
VINTE le spese, competenze ed onorari della fase di mediazione, del giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre spese generali 15% CPA e IVA come per legge;
in difetto,
PORRE le somme a carico dell'Erario, per la fase di mediazione, per le fasi di primo grado e del presente giudizio, conseguentemente
EMETTERE il relativo decreto di liquidazione per ogni fase.
Fatti salvi tutti i diritti”
Per la parte appellata
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In via preliminare
- Respingere l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata
Nel merito
- Preso atto delle risultanze istruttorie e richiamate le eccezioni di cui al verbale d'udienza del
18/11/2021, relative all'avversario deposito di documenti con nota del 15/11/2021
- Ribadita la non accettazione del contraddittorio sull'avversa domanda di condanna del convenuto ex art. 96 c.p.c., in quanto domanda nuova proposta tardivamente
- Respingersi l'appello proposto da avverso la sentenza n. 839 del 06/10/2022 del Parte_1
Tribunale di Cuneo, in quanto infondato
- Col favore delle spese di lite anche per il presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e preceduto dal preventivo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
al fine di accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione del “terreno CP_1
3 censito al catasto al fg. 3 part. 5 – cast. cl. 2 – are 77/ca 74 – Rendita agraria € 2,81”, CP_2
deducendo di trovarsi nel possesso esclusivo, pacifico e ininterrotto, del predetto immobile da oltre venti anni.
Asseriva l'attore di avere, sin dal 1975, sempre tagliato gli alberi sul terreno per fare legna, fruendone come fosse proprio, “occupandosi di sistemarlo per le esigenze che si presentassero, in ogni stagione dell'anno”. Affermava, quindi, di avere esercitato il possesso di tale fondo in maniera pacifica, indisturbata e continuata, nel completo disinteresse dei proprietari.
Si costituiva il convenuto professandosi proprietario del terreno in questione Controparte_1
e contestando la fondatezza della domanda attorea, sia in ordine agli allegati passaggi di proprietà, sia in ordine ai presupposti dell'acquisto per usucapione, quali il corpus e l'animus possidendi, come altresì suffragato dalle plurime azioni dal medesimo intraprese a tutela del fondo in dipendenza da comportamenti invasivi e molesti tenuti dall'attore, nonché evidenziando l'ingiustificata assenza dello stesso all'incontro di mediazione svoltosi ante causam.
Espletata l'istruttoria orale, la causa veniva rimessa in decisione.
Il Tribunale di Cuneo pronunciava la sentenza n. 839/2022, respingendo la domanda attorea di usucapione e condannando il Sig. alla rifusione delle spese processuali del convenuto, Pt_1
nonché al pagamento a favore dell'Erario, della somma di € 43,00 ex art. 4 bis D.Lgs n. 28/2010.
Con atto di citazione notificato il 07/01/2023 proponeva appello avverso detta Parte_1
sentenza, impugnando la pronuncia di reiezione della domanda di usucapione, previa istanza di sospensione dell'esecutività della medesima, con ulteriore richiesta di condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa, per avere resistito in giudizio con colpa grave ex art. 96 cpc., oltre alla refusione delle spese relative alla mediazione e del doppio grado di giudizio.
L'appellato si costituiva, respingendo in via preliminare l'istanza di Controparte_1 sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata e chiedendo nel merito, ribadita la non accettazione del contraddittorio sull'avversa domanda di condanna ex art. 96 cpc, in quanto domanda nuova proposta tardivamente, il rigetto dell'appello in quanto infondato, con il favore delle spese di lite.
Con ordinanza del 25.05.2023 il Collegio respingeva l'istanza proposta da di Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, per carenza dei presupposti del fumus boni
4 iuris e del periculum in mora e, ai sensi dell'art. 283, co. 2, c.p.c., condannava al Parte_1 pagamento della pena pecuniaria di € 300,00.
All'udienza del 09.04.25, tenutasi in forma scritta, le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi fogli depositati telematicamente e con ordinanza dell'11.04.2025 la causa veniva trattenuta a sentenza, concedendo i termini per gli scritti difensivi conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
Il Tribunale di Cuneo rigettava la domanda attorea di accertamento e dichiarazione dell'acquisto per usucapione del terreno de quo, ritenendo non sufficientemente allegati e provati i requisiti del corpus, del tempus e dell'animus.
Il taglio della legna e la sistemazione del fondo per le esigenze stagionali non integravano, di per sé sole, un potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, mentre l'asserito accordo verbale, avvenuto nel 1975, con il precedente proprietario Per_1
confermava, semmai, la titolarità altrui del bene e il conseguente esercizio di ogni
[...]
attività da parte di dietro consenso e autorizzazione consapevoli della proprietà. Parte_1
Tale assunto risultava altresì avvalorato dall'impossibilità di accedere al terreno per cui è causa se non attraverso una stradina di campagna (di proprietà di terzi), su cui l'attore esercitava “da sempre” una “servitù di passaggio”.
La lacuna deduttiva non era stata inoltre colmata sul piano probatorio, posto che i testi attorei si erano limitati a confermare i capitoli, genericamente formulati, i quali descrivevano attività saltuarie (raccolta di legna e di funghi;
pulizia del bosco), in ogni caso inidonee ad apparire ab externo quali inequivoche estrinsecazioni del rivendicato diritto di proprietà. Né risultava in atti alcuna documentazione afferente alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del terreno per cui è causa.
Parte convenuta aveva per contro documentato di essersi prontamente attivata in sede giudiziaria a fronte dei tentativi di inibizione del possesso del fondo posti in essere dall'attore.
In definitiva, difettando nella specie una precisa e rilevante specificazione in ordine alla manifestazione di dominio uti dominus sulla res, oltre che la prova del corpus possessionis, la domanda veniva rigettata, non avendo parte attrice assolto al proprio onere probatorio.
5 Le spese di lite seguivano la soccombenza e, stante la sostanziale vittoria di parte convenuta, veniva rigettata la domanda “in subordine” di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte attrice nei suoi confronti. Rilevando infine che l'attore, sebbene promotore della procedura, non si era presentato, senza giustificato motivo, all'incontro di mediazione obbligatoria, il giudice di primo grado condanna anche al versamento in favore dello Stato di una somma di Parte_1
importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (Euro 43,00).
2) I motivi di appello proposti da Parte_1
Alla luce delle suddette statuizioni, l'appellante solleva una serie di censure, volte ad ottenere la riforma integrale della sentenza impugnata, con accertamento e declaratoria di acquisto della proprietà del fondo per usucapione ex art. 1158 c.c. e relativo ordine di trascrizione della sentenza ex art. 2651 c.c.
Primo motivo
Con il primo motivo di impugnazione viene dedotta l'errata valutazione, da parte del Tribunale, del materiale probatorio offerto, con particolare riferimento alle deposizioni testimoniali, dalle quali emergerebbe in particolare il corpus, ovvero l'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, in modo pubblico, continuo e in assenza di vizi iniziali, quali la violenza o la clandestinità, confermando la durata del possesso di oltre 20 anni. Ciò in quanto i testimoni dell'attore avrebbero dichiarato di aver sempre visto il Sig. accedere Pt_1
al terreno de quo, per un periodo di tempo di oltre 20 anni, in pieno giorno e con i mezzi agricoli, per svolgere tutte quelle attività tipiche di chi è proprietario di un fondo boschivo e ritenendolo tale a tutti gli effetti.
L'animus sarebbe a sua volta desumibile in via presuntiva dal corpus, per il fatto stesso di avere esercitato un potere di fatto, pubblico ed indisturbato, sul terreno de quo per più di vent'anni
(1975 - 2018), accedendo al fondo a qualunque ora del giorno e facendosi aiutare anche da collaboratori esterni, ai quali permetteva parimenti di accedervi.
L'interesse dell'odierno appellato sarebbe emerso soltanto con l'instaurazione del presente giudizio nel 2018.
Secondo motivo
Il secondo motivo di gravame verte sull'omessa valutazione di elementi di fatto ritenuti dall'appellante determinanti ai fini della decisione, quali la stradina di accesso al fondo, sita nel
Comune di Mondovì e facente parte in precedenza della proprietà di ed ora di Parte_1
costantemente pulita e manutenuta dallo stesso ovverosia il Controparte_3 Pt_1
6 cancello che impedirebbe il passaggio a terzi non autorizzati, facente parte della proprietà della teste la circostanza che l'appellante sia sempre transitato da tale passaggio CP_3 confermerebbe come lo stesso fosse considerato da tutti l'effettivo proprietario del fondo. A ciò si aggiungerebbe l'accordo verbale concluso nel 1975 da con l'allora proprietario ed Pt_1
amico , avente la stessa validità di un patto scritto, che avrebbe già allora sancito il Per_1
passaggio di proprietà di un bene di modico valore, di cui l'appellante, quale unica persona interessata, si sarebbe preso cura. Precisa al riguardo l'appellante che la tolleranza protratta sino a far desumere il disinteresse della proprietà tradurrebbe in ogni caso la detenzione in possesso uti dominus, configurandosi l'usucapione.
Terzo motivo
Con un terzo motivo di impugnazione la pronuncia di primo grado viene censurata dall'appellante per l'errato giudizio di genericità dei capi di prova, pur avendoli ammessi, e delle stesse deposizioni testimoniali. Le capitolazioni e le relative dichiarazioni descriverebbero in modo chiaro e inequivocabile le attività compiute da non come “saltuarie”, bensì come Pt_1
“consuetudinarie”, nonché le uniche possibili e necessarie alla manutenzione e fruizione di un fondo boschivo.
Trattandosi, per l'appunto, di un terreno pieno di alberi, sconnesso e impervio, risulterebbero confuse e scarsamente attendibili le dichiarazioni di parte convenuta, laddove afferma di condurre al pascolo i bovini.
Al contrario i testimoni di parte attrice avrebbero saputo dare quella specificità utile ai fini della prova dell'esistenza del diritto vantato. Dalla deposizione del signor , comandante della Tes_1
stazione dei CC di Santuario di Vicoforte emergerebbe altresì come il si sentisse a tutti Pt_1
gli effetti il proprietario del fondo tanto da voler presentare una querela/diffida verso il signor tesa a difendere la proprietà. CP_1
Il signor avrebbe, infine, sempre sostenuto per il mantenimento del fondo le spese di Pt_1
manutenzione, quantificabili in base al costo del lavoro ivi svolto dallo stesso appellante, alla benzina consumata e all'usura dei mezzi agricoli utilizzati per recarsi nel terreno a svolgere le incombenze tipiche del proprietario.
3) La difesa dell'appellato Controparte_1
Parte appellata contesta l'impugnazione avversaria, in quanto, contrariamente a quanto preteso,
i testimoni dell'attore non avrebbero affatto provato e riferito la sussistenza degli elementi costitutivi dell'azione, mentre il Sig. avrebbe prodotto documentazione relativa ad CP_1
7 azioni a tutela della proprietà ed avrebbe dedotto prove testimoniali a dimostrazione dell'esercizio del proprio diritto, direttamente o tramite gli aventi causa.
Circa l'accessibilità ai luoghi di causa, sarebbe stato sufficientemente allegato e documentato che l'accesso al fondo utilizzato da attraversa il cortile già di proprietà del convenuto, CP_1
mentre sarebbero stati prodotti i documenti relativi alle azioni intraprese a tutela del possesso e della proprietà, a seguito dell'impedimento nell'accesso e nel transito ad opera di Pt_1
nonché dettagliate fotografie dei luoghi.
Il passaggio si sarebbe interrotto, per tutti, nel 2014.
Ogni riferimento di parte attrice e odierna appellante ad accordi con la proprietà rappresenterebbe un implicito riconoscimento della titolarità altrui e una negazione del perfezionamento dell'usucapione.
Come emerso dalle dichiarazioni testimoniali, chiare e concordanti, e dalle stesse fotografie prodotte, il terreno in questione sarebbe un prato misto a bosco, idoneo al pascolo dei bovini, ivi condotti da . CP_1
In conclusione, sia sotto il profilo fattuale che temporale, l'attore non avrebbe dimostrato la sussistenza dei requisiti che la legge impone e dispone per usucapire. Al contrario, il convenuto avrebbe dimostrato che i suoi danti causa e lui stesso avrebbero sempre utilizzato il fondo, con attività incompatibili con l'altrui possesso ad usucapionem.
4) I motivi della decisione
L'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado formulando tre motivi d'appello, tutti inerenti alla valutazione del materiale probatorio e delle risultanze di fatto compiute dal giudice di primo grado.
Col primo motivo, l'appellante lamenta una carenza nella valutazione delle risultanze probatorie (in particolare delle dichiarazioni rese dai testimoni) per non aver il giudice ritenuto provato l'elemento del corpus e, neanche in via presuntiva, l'elemento dell'animus. Con il secondo motivo, l'appellante ritiene che il giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere provata l'usucapione sulla base di circostanze di fatto quali la pulizia (compiuta da della Pt_1
strada che conduce al terreno in questione, il transito tramite il terreno - chiuso con un cancello
- di proprietà della teste nonché l'accordo verbale fra e CP_3 Pt_1 Persona_1
precedente proprietario, col quale il secondo lo avrebbe autorizzato a usare il fondo. Con il terzo motivo, si contesta nuovamente la valutazione delle prove testimoniali compiuta dal giudice, che non avrebbe ben considerato la specificità delle dichiarazioni dei testi di parte attrice
8 rispetto a quella dei testi di parte convenuta, omettendo di ritenere provate le circostanze di fatto affermate dai testi di parte attrice e quindi rigettando erroneamente la domanda attorea.
Pertanto, alla luce di quanto ora riassunto, si può affermare che i motivi d'appello vertano integralmente sulla valutazione del complesso delle prove compiute dal giudice e, quindi, sul merito della vicenda dedotta in giudizio. Ritiene infatti l'appellante che, dato il materiale probatorio offerto, il giudice di primo grado avrebbe dovuto accogliere le sue domande, in quanto sarebbe stata offerta la prova sia del corpus (mediante le circostanze di fatto allegate e le prove testimoniali che le avrebbero confermate) sia dell'animus, che “può essere eventualmente desunto in via presuntiva dal Corpus, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio di proprietà”.
Ritiene il Collegio che i motivi di appello siano infondati e che la sentenza di primo grado vada, pertanto, confermata.
Ai sensi dell'art. 1158 c.c., che disciplina l'usucapione, “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”. Il possesso è disciplinato dall'art. 1140 c.c., che lo qualifica come “un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”. Pertanto, affinché possa aversi possesso, occorrono due elementi, nella relazione fra la persona e la cosa che intende possedere (e quindi usucapire): il corpus, ossia l'elemento oggettivo, corrispondente alla relazione materiale e di fatto che un soggetto intrattiene con un bene, esercitando un potere su di esso corrispondente a quello del proprietario o di un altro titolare di un diritto reale;
e l'animus possidendi, l'elemento soggettivo, ossia la volontà di comportarsi come se si fosse proprietari della cosa posseduta, a prescindere dal titolo sottostante.
Se la prova del corpus può risultare più agevole, per esempio fornendo la prova degli atti di disposizione materiale della cosa compiute da chi si professa usucapente, più arduo è raggiungere la prova dell'animus possidendi, specie poiché, generalmente, occorre desumere la sussistenza di tale elemento in via presuntiva, ricavando, secondo massime d'esperienza,
l'elemento soggettivo del voler possedere come proprietari da alcune azioni materialmente compiute dal possessore.
Va infatti ricordato che, per usucapire la proprietà di un bene, non è sufficiente la sola relazione materiale con la cosa, giacché questa potrebbe avvenire per semplice detenzione: in tal caso, occorre il mutamento della detenzione in possesso, come disposto dall'art. 1141 c.c., “se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga
a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro
9 il possessore”. Inoltre, anche il possesso potrebbe non esser di per sé elemento sufficiente, se riferito solo a un diritto reale minore, in quanto, ex art. 1164 c.c., “chi ha il possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo
o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario. Il tempo necessario per
l'usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato mutato”.
Nel caso di specie, l'appellante ha allegato di aver avuto il corpus della cosa e ritiene di aver raggiunto la prova di tale affermazione mediante le diverse dichiarazioni rese dai testi, fra cui
(ex moglie di che ha dichiarato che l'attore “Tagliava Controparte_3 Parte_1 alberi secchi, quelli caduti, faceva la legna”. A queste si aggiungerebbero le dichiarazioni del terzo teste di parte attrice, il quale ha riportato di avere in più occasioni Testimone_2
aiutato a caricare la legna, a raccogliere funghi e curare il bosco (“Lo aiutavo a caricare Pt_1 la legna dal bosco. Ci conosciamo da più di vent'anni e quando aveva bisogno della legna andavo lì e gli davo una mano. Sul terreno ci sono alberi di alto fusto e ho raccolto anche qualche fungo. Sono prevalentemente querce…Almeno dalla fine degli anni '90 quando abbiamo iniziato a frequentarci… Nel terreno ci sono alberi ad alto fusto, grossi con diametro di 60 cm. Querce, castagni. Non solo intorno. Si tratta proprio di un bosco con il sottobosco…Quando andavo ad aiutarlo ci trovavamo per pulire il bosco”).
Precisato che, ai sensi dell'art. 1141 c.c., “si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione”, occorre rilevare che sia stato lo stesso appellante a fornire la prova dell'inizio dell'esercizio della relazione materiale con la cosa quale detenzione.
È infatti egli stesso a riportare, nell'atto di citazione in primo grado e, in seguito, nella citazione in appello, un accordo verbale con proprietario del fondo fino al 6 febbraio Persona_1
2002. Afferma infatti Motisi che “tra il signor ed il signor sia Pt_1 Persona_1 avvenuto il passaggio di proprietà del fondo de quo per effetto dell'accordo verbale tra le parti in forma orale, per la loro relazione di amicizia, nonché per la natura del bene privo di valore commerciale se non per chi ne aveva interesse nella raccolta della legna per scaldarsi d'inverno”.
Tale circostanza risulta giuridicamente irrilevante, in quanto per il trasferimento della proprietà di un bene immobile è richiesta la forma scritta: tuttavia, tale dichiarazione vale a conferma dell'esistenza di un accordo fra l'attore e il precedente proprietario, che pare più corretto inquadrare come un comodato gratuito (non liberale, visti i lavoretti che eseguiva per Pt_1
10 , ma comunque al di fuori di una corrispettività). Questo trova conferma anche nelle Per_1 dichiarazioni rilasciate dall'ex coniuge di la teste Parlo di un bosco che circonda Pt_1 CP_3
la casa. Parte è del sig. e in parte del Sig. . Prima era di Beccaria con il Pt_2 CP_1
quale avevano accordi che poteva prendere quello che voleva”.
Alla luce di questo accordo verbale, quindi, la relazione materiale che l'appellante aveva con il fondo è da qualificare come detenzione: pertanto, la domanda attorea è da ritenersi infondata in quanto l'attore non avrebbe mai neanche allegato in quale momento sarebbe avvenuto il mutamento della detenzione in possesso, come richiesto dall'art. 1141 c.c.
L'appellante ritiene dirimenti le dichiarazioni del secondo teste, , il quale Testimone_3
ha riferito di “una occasione in cui O[ si presentò in caserma con la volontà di presentare una querela relativa ai passaggi e ai confini. Non venne formalizzata la querela con l'accordo che avrei parlato con [p]ello segnalando la problematica e consigliando di risolverle in Pt_3 maniera civile. Io in quell'occasione non ricordo di averlo diffidato. Ricordo di aver cercato di riappacificare le parti”. Da tali dichiarazioni emerge che, a un certo punto, l'appellante abbia iniziato a ritenersi proprietario della cosa, e come tale abbia voluto affermarsi: tuttavia egli neanche allega in quale momento questo sia avvenuto né come abbia palesato tale sua condizione.
L'appellante afferma inoltre che “quando l'utilizzo tollerato di un dato bene duri a lungo allora la detenzione si trasforma in vero e proprio possesso configurandosi l'usucapione. Difatti, nonostante si verta in materia di rapporti di amicizia o di buon vicinato, che sono di per sé labili e mutevoli, la lunghezza del periodo di utilizzo fa propendere per una situazione di vero e proprio “possesso” e cioè una situazione da cui può in effetti derivare l'usucapione del bene da parte del soggetto che lo utilizza. È pacifica la buona fede in capo al signor di possedere Pt_1
il fondo de quo, con animus possidendi, consapevole di essere in presenza di una vera e propria cessione nella titolarità da parte del signor per sua mera inerzia e disinteresse Persona_1
nella cura e utilizzo del predetto terreno che, allo stato di fatto, non gli procurava alcun profitto e utilità bensì solo onerosi fastidi”.
Tuttavia anche queste dichiarazioni non risultano accoglibili, in quanto l'appellante ha omesso appunto di allegare il momento in cui sia mutato il suo animus e come tale mutazione sia stata resa palese.
Si ricorda infatti che, affinché si possa usucapire la proprietà di un bene immobile, è necessario un possesso continuativo, incontestato e alla luce del sole per vent'anni: tale chiaramente non
è il possesso di in quanto l'unico atto di palesamento della sua volontà di comportarsi Pt_1
11 come proprietario sarebbe riferibile alle generiche dichiarazioni rese dal teste , prive di Tes_1
riferimenti temporali, e senza che vi sia alcuna dichiarazione dell'appellante circa il momento del mutamento della detenzione in possesso;
inoltre il possesso sarebbe anche stato contestato, giacché l'appellato ha agito per tutelarsi nel momento in cui gli è stato impedito il passaggio mediante l'installazione di un cancello, come risulta dall'ordinanza del 12 febbraio 2016 del
Tribunale di Cuneo prodotta in primo grado.
Pertanto, il primo motivo d'appello va rigettato, in quanto il giudice di primo grado ha correttamente escluso la sussistenza dei requisiti per l'usucapione, per le ragioni sopra elencate;
parimenti vanno rigettati gli ulteriori due motivi d'appello, che, seppur variamente illustrati, vertono ugualmente sulla prova dei requisiti per l'usucapione e sulla sua valutazione da parte dell'organo giudicante.
5) Le spese del giudizio
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali del grado gravano sull'appellante, soccombente totale, anche se ammesso al gratuito patrocinio, dal momento che il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa (v. per tutte
Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ord. n. 8388 del 31/03/2017, Rv. 643688 – 01).
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia è indeterminabile, come dichiarato anche dalle parti, a complessità bassa ai sensi dell'art. 15 c.p.c. richiamato dall'art. 5 D.M. 55/2014.
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 8.469,00 per compensi (euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase istruttoria, euro 3.470,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Il rigetto integrale dell'appello genera a carico della parte appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
12 (art. 13, co.
1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115), se dovuto, trattandosi di soggetto ammesso al gratuito patrocinio.
Il Collegio ritiene, infatti, che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non escluda l'obbligo del giudice dell'impugnazione, quando adotti una decisione di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità della stessa, di attestare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo di contributo unificato (c.d. “raddoppio del contributo”); ciò perchè l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è suscettibile di essere revocata, anche dopo la pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio di impugnazione, allorquando sopravvengano i presupposti di cui all'art. 136 T.U.S.G..
Come specificato dalla giurisprudenza di legittimità, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dipende dalla coesistenza di due presupposti, l'uno di natura processuale, e cioè che il giudice abbia adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui verifica spetta al giudice ordinario, l'altro di natura sostanziale, ovvero che la parte che ha proposto l'impugnazione sia tenuta al versamento del contributo unificato iniziale, soggetto al sindacato del giudice tributario (v. Corte di Cassazione, Sez. Unite,
20/02/2020, ud. 08/10/2019, dep. 20/02/2020, n.4315 e Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 4731 del 22/02/2021 - Rv. 660741 - 01).
Infatti, come l'originario obbligo del versamento del contributo unificato, anche l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma
1 quater, T.U.S.G., ha natura di obbligazione tributaria (in questo senso, Cass., Sez. 6 – 1, n.
15166 del 11/06/2018): sia perché l'obbligo di versare un importo “ulteriore” del contributo unificato (c.d. “doppio contributo”) presuppone normativamente l'obbligo di versare il “primo” contributo unificato e, quindi, partecipa della natura di esso;
sia perchè il versamento di un
“ulteriore” importo del contributo unificato assolve la funzione di ristorare l'amministrazione della Giustizia dall'aver essa dovuto impegnare le limitate risorse dell'apparato giudiziario nella decisione di una impugnazione non meritevole di accoglimento (ciò non esclude, tuttavia, che l'obbligo di pagamento del doppio contributo abbia altresì una funzione preventivo- deterrente – e, quindi, vagamente sanzionatoria – nei confronti della parte che, avendo già ottenuto la decisione della causa dal giudice di primo grado, non se ne accontenti, ma adisca infondatamente il giudice superiore).
13 Quindi, come chiarito dalla Suprema Corte, il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se – nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante “in astratto” la debenza del doppio contributo – la doppia contribuzione spetti “in concreto”. Ne deriva che il giudice dell'impugnazione, nell'adottare una pronuncia corrispondente ad uno dei tipi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ben può formulare l'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato “condizionandola” alla debenza del contributo inizialmente dovuto, così rendendo esplicito ciò che nella detta norma
è implicito. (così Cass. Civ. Sez. Un., 20/02/2020, ud. 08/10/2019, dep. 20/02/2020, n.4315).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 839/2022 del
Tribunale di Cuneo, pubblicata in data 06/10/2022; respinge l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza impugnata. condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 8.469,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%,
C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR
30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio, se dovuto.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio in data 01/10/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Cecilia Marino
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