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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/02/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 416/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Mele Riccardo - Presidente
2) Dott. Petrelli Maurizio - Consigliere
3) Dott. Zuppetta Virginia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 416 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023;
TRA in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1 Parte_2
, rappresentata e difesa - in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello -
[...]
dall'Avv. Pasquale Rizzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in San Pietro v.co alla
Via Brindisi nr.56;
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Mesagne, alla Via Sandonaci n.29, presso lo studio dell'avv. Carmelo
Molfetta, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce all'originale della comparsa di costituzione in questo grado;
- APPELLATA - All'udienza del 2/10/2024, innanzi al C.I., previo deposito delle memorie difensive, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella sentenza di primo grado, il Tribunale ha così riassunto i fatti di causa: “nel corso del giudizio principale n.188/2004, pendente davanti al
Tribunale di Brindisi – Sezione Distaccata di Francavilla Fontana, avente per oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dalla
[...]
contro il legale rappresentante della Parte_1 Controparte_1
società opposta, presente all'udienza del 13/7/2004, CP_2
dichiarava di proporre querela di falso avverso una scrittura privata riconducibile alla suddetta società e, precisamente, la copia conforme all'originale della fattura n.406 del 30/06/2001, prodotta in giudizio dall'opponente.
Il querelante, nel disconoscere la suddetta fattura avente valore di quietanza, impugnava di falso il documento ex adverso prodotto,
deducendo che la stampigliatura “pagato” apposta sulla fattura, accanto alla propria firma doveva ritenersi falsa, in quanto non corrispondente a quella utilizzata dalla società emittente, ed in quanto frutto di un abusivo riempimento effettuato dalla società debitrice.
Alla successiva udienza dell'1/3/2005 l'opponente, interpellata ex art.222
c.p.c., in persona del l.r.p.t. , dichiarava che intendeva Controparte_3
avvalersi in giudizio del suddetto documento, che produceva in originale. Pertanto, il giudice monocratico, con ordinanza del 7/6/2011, rimetteva la causa al collegio, presso la sede centrale del Tribunale di Brindisi, per il giudizio sulla querela di falso del documento impugnato.
Il giudizio proseguiva davanti al giudice istruttore presso la sede centrale,
per l'ascolto di alcuni testimoni e veniva più volte rinviato, per impedimento delle parti ovvero per la difficoltà di reperire l'originale impugnato, della cui esistenza si dava infine atto con ordinanza collegiale del 18/9/2017, con cui veniva disposta la rimessione della causa sul ruolo.
Con la medesima ordinanza il Collegio disponeva altresì c.t.u. grafologica formulando il seguente quesito: “dica il c.t.u. ove possibile, in relazione al
documento impugnato di falso, se la firma del legale rappresentante della
risulti sovrapposta alla stampigliatura “pagato” o Controparte_1
viceversa”.
Il suddetto quesito veniva successivamente integrato dal giudice istruttore con ordinanza del 14/12/2021, con la quale veniva rivolto al c.t.u.
l'ulteriore quesito concernente “l'accertamento della autenticità della
firma apposta sulla fattura oggetto della querela di falso”.
Concluse le operazioni peritali, la causa veniva decisa con sentenza n.487/2023, con la quale il Tribunale, in composizione Collegiale,
dichiarava la falsità del documento impugnato;
disponeva la comunicazione alle parti private ed al P.M.; rimetteva la liquidazione delle spese al definitivo.
In particolare, il Tribunale rilevava come, nel caso di specie, la società
querelata ha eccepito che il legale rappresentante della società opposta
ha disconosciuto solo il timbro con la stampigliatura “pagato” sulla fattura, ma non la propria sottoscrizione che ha anzi espressamente
riconosciuto. Pertanto, non essendovi prova della abusiva
sovrapposizione del timbro sulla firma non disconosciuta il documento
dovrebbe ritenersi autentico e genuino.
Sennonché, il primo giudice evidenziava come tale ricostruzione di parte
risulta tuttavia superata dagli esiti della c.t.u. disposta nel corso del
giudizio che ha accertato, con ragionevole certezza, che “la firma
analizzata e presente nella fattura in atti n.406, redatta in Erchie in data
30/6/2001, intestata a , non è stata apposta dalla mano Parte_1
che ha vergato tutte le comparative autorizzate, cioè ” “per CP_2
tale motivo si ritiene opportuno non indagare se la firma è sovrapposta o
meno rispetto ai timbri, così come specificato in udienza”
Facendo proprie le conclusioni del perito il Tribunale concludeva per la falsità del documento impugnato, posto che l'accertamento della falsità
della firma apposta sul documento impugnato si ripercuoteva necessariamente sulla falsità della dichiarazione contestata attestante l'avvenuto pagamento che non risultava attribuibile al suo autore apparente.
Avverso la predetta sentenza, proponeva appello Parte_1
chiedendone la riforma, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'avverso gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria delle spese. All'udienza innanzi al C.I. del
2/10/2024, acquisito il parere del P.M., e previo deposito delle memorie difensive, da parte dei procuratori delle parti costituite nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va delibata l'eccezione pregiudiziale, proposta dalla parte appellata, di
inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art.342 c.p.c..
2. Detta eccezione non è degna di pregio.
E' infatti noto il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui “il principio della
necessaria specificità dei motivi di appello, previsto dall'art.342, comma 1, c.p.c., anche nella
formulazione dettata dall'art. 54 del D.L. n.83 del 2012, prescinde da qualsiasi particolare rigore di
forme, ma richiede che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, al giudice siano indicate,
oltre ai punti ed ai capi della decisione investiti dal gravame, anche le ragioni correlate ed alternative
rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma, cosicché il
quantum appellatum resti individuato in modo chiaro ed esauriente” (Cass. civ. Sez. Unite,
27/05/2015, n. 10878).
Sennonché, la Suprema Corte da ultimo ha chiarito che “il requisito della specificità dei motivi di cui
all'art. 342 c.p.c. si configura, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, allorché l'atto di
impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate,
onde permettere al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure, ed alle
controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva. Viceversa, non è
richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e
formalistica enunciazione delle ragioni invocate a supporto del gravame” (Cass., sez. III, 27 marzo
2015, n. 6294; in senso analogo v. Cass., sez. III, 23 ottobre 2014, n. 22502).
Ne deriva che l'art. 342 c.p.c. “non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una
determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone di
individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi
argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso
rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a
determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass., sez. lavoro, 05 febbraio 2015, n. 2143).
Conseguentemente, l'atto introduttivo del presente giudizio, valutato nel suo complesso, è
perfettamente coerente con il dettato di cui all'art. 342 c.p.c. per come interpretato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, ciò in quanto in esso risultano esaustivamente specificati, sia i 'motivi'
in base ai quali si ritiene che la pronuncia appellata debba essere integralmente riformata – e le proprie eccezioni accolte – sia le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
3. Con un unico, articolato, motivo di gravame, la società appellante censura la sentenza impugnata
“per violazione di legge, ed errata valutazione di fatti e circostanze, in punto di fatto e di diritto,
determinanti ai fini della decisione.”
Segnatamente contesta non essere nella disponibilità del Giudice verificare, d'ufficio, l'autenticità di una sottoscrizione, se la firma non sia stata disconosciuta nei modi e termini previsti dalle norme;
vieppiù se l'autore della sottoscrizione abbia riconosciuto come propria la firma apposta sul documento.
Deduce come la società querelante, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, non avesse disconosciuto la firma apposta dal proprio l.r. sulla fattura de qua - avendone anzi espressamente riconosciuta la autenticità - assumendo come posticcia l'apposizione del timbro “Pagato”, ed avesse instaurato il giudizio di falso con riferimento unicamente all'apposizione di tale stampigliatura.
Si duole, pertanto, che il giudice abbia d'ufficio esteso l'oggetto della querela di falso, benché non lo consentissero sia la perentorietà dei termini per la contestazione di falso di una firma, che le preclusioni con riferimento all'ampliamento/mutamento della originaria domanda.
4. Dette censure sono fondate. E' noto a questa Corte il consolidato orientamento della S.C. per cui "la scrittura privata, quando ne sia stata o debba considerarsi riconosciuta la sottoscrizione, è sorretta da una presunzione di autenticità relativamente al contenuto, nel senso che l'autenticità della sottoscrizione fa presumere la provenienza dal sottoscrittore delle dichiarazioni attribuitegli, ma, se quest'ultimo, pur riconoscendo o non disconoscendo la sottoscrizione, neghi di essere autore, totalmente o parzialmente, delle dichiarazioni risultanti dal documento ed esperisca in proposito con esito positivo la querela di falso,
viene meno il collegamento della sottoscrizione con le dichiarazioni e, quindi, l'indicata presunzione.
Pertanto, nel caso in cui sia denunciata la falsità materiale di una scrittura privata, occorre che il sottoscrittore dia con la querela di falso la prova della contraffazione del documento, e non anche che la stessa è avvenuta senza o contro la sua volontà, mentre incombe sulla parte interessata a dimostrare il contrario, ossia che la contraffazione è stata compiuta o consentita dal sottoscrittore, l'onere di provare il proprio assunto, onde ricostituire il collegamento tra sottoscrizione e dichiarazioni, infranto dal positivo esperimento della querela di falso" (cfr., ex multis, Cass. n. 32061/2021; Cass. n. 3718
del 1981; Cass. n. 5383 del 1999; Cass. n. 8766 del 2018)
Sul fondamento di tale principio, la giurisprudenza di legittimità ha anche osservato che, una volta che sia stata dedotta in giudizio dal creditore la falsità materiale di una quietanza, sul presupposto che il debitore, successivamente alla sottoscrizione da parte del creditore, non disconosciuta - abbia apposto la dicitura "a saldo di ogni avere", è onere del sottoscrittore proporre querela di falso per fornire la prova dell'avvenuta contraffazione del documento ed interrompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione (cfr. Cass. n. 6534 del 2013).
Sennonché, nella presente fattispecie, emerge come, nell'atto di costituzione, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il legale rappresentante della , Parte_3 CP_2
assumeva di aver rilasciato, sottoscrivendo il relativo documento, la copia conforme della fattura su richiesta del legale rappresentante della , e che, successivamente, su tale documento, Parte_1
quest'ultimo avesse abusivamente apposto il timbro “pagato”, “…emerge ictu oculi che la fattura
quietanzata è il prodotto di una alterazione del documento effettivamente rilasciato dalla venditrice Contr
ed altrettanto effettivamente firmato con autografia ai soli fini di rilascio di copia del
documento contabile.
La successiva aggiunta della dicitura “PAGATO”, che si ribadisce essere stata effettuata così
grossolanamente da permettere un immediato rilievo della falsità per contraffazione del documento
che la contiene, concreta una ipotesi di falsità materiale, in quanto è tale da immutare il significato
del contenuto del documento …” (cfr. comparsa di costituzione in primo grado pag.24)
Contr Con ordinanza del 7/6/11 il g.i. dott. “rilevato che l'opposta , a mezzo del suo l.r. […] Per_1
ha dichiarato in corso di causa di voler proporre querela di falso avverso una scrittura privata
riconducibile a detta società (fattura n.406 del 30/3/2001 sottoscritta per il rilascio di copia conforme
all'originale) prodotta contro di essa dalla società opponente , al fine di accertare Parte_1
Contr ex art.2702 c.c., se la dichiarazione “pagato” apposta su di essa sia proveniente dalla ovvero
frutto di un abusivo riempimento ubsque pactis […]” sospendeva il procedimento principale di opposizione.
Veniva così introdotto il giudizio incidentale di falso, nel corso del quale veniva disposta Ctu al fine di verificare quanto oggetto di disconoscimento per falso: se la firma del legale rappresentante della
Contr
risulti sovrapposta alla stampigliatura “pagato” o viceversa. (cfr. ordinanza 18/9/17)
Il Ctu, dott. , con nota depositata il 27/8/2018, riferiva di non esser in grado di Persona_2
rispondere al quesito postogli, nonostante il reiterato ricorso a strumenti ad alta risoluzione.
Contr Cosicché dopo numerosi rinvii, il difensore della dichiarava di avere interesse alla prosecuzione del giudizio e sollecitava il giudice acchè volesse, d'ufficio, estendere l'oggetto della consulenza anche alla individuazione della paternità della firma presente sulla fattura oggetto di querela di falso
(cfr. verbale di udienza del 14/12/2021).
Ampliato, con ordinanza del 14/12/21, l'oggetto della Ctu, il perito perveniva alla conclusione che la firma apposta sull'atto risultava apocrifa.
Il Tribunale dichiarava quindi la falsità del documento impugnato rilevando “... il legale
rappresentante della società opposta pur non avendo giudizialmente disconosciuto la CP_2 propria sottoscrizione ha impugnato con il mezzo della querela di falso la dichiarazione di quietanza
recante la propria firma in quanto oggetto di contraffazione. A nulla rileva che la contraffazione
riguardi nella specie soltanto il timbro “pagato”, ovvero la sottoscrizione del legale rappresentante
o entrambi i suddetti elementi, in quanto tutti integrano l'unica dichiarazione di quietanza oggetto
dell'impugnazione per falsità materiale. Infatti, l'accertamento della falsità della firma apposta sul
documento impugnato si ripercuote necessariamente sulla falsità della dichiarazione contestata
attestante l'avvenuto pagamento che non risulta attribuibile al suo autore apparente”.
Contr Orbene è evidente come la domanda di accertamento della falsità della firma – apposta dal l.r. di sulla fattura de qua – mediante estensione della querela, costituisca una inammissibile domanda nuova, che non poteva essere proposta dalla parte, né il giudice poteva estendere d'ufficio l'originaria domanda, in violazione del principio della domanda.
Ne consegue che, a fronte della produzione della fattura quietanzata da parte del debitore, il creditore,
che non abbia disconosciuto nei tempi e nei modi la sottoscrizione ivi apposta, ma si sia limitato ad affermare che il documento era stato manomesso nel contenuto, con l'aggiunta della parola "pagato",
e si sia limitato a proporre querela di falso con riferimento a tale contraffazione del documento, debba soccombere in esito al conseguente accertamento negativo compiuto dal perito nominato.
Le argomentazioni sin qui svolte militano per l'integrale riforma dell'impugnata sentenza.
5. All'esito del presente gravame - rimettendo all'esito del giudizio principale la liquidazione delle spese del giudizio incidentale di primo grado - consegue la condanna dell'appellante alla rifusione,
in favore dell'appellato, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in grado di appello n.416/2023, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 487/2023 del 20/3/2023,
così provvede: 1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda incidentale di falso proposta avverso il documento impugnato;
2) condanna l'appellata, alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del presente gravame che liquida in complessivi euro 4.970,00, di cui euro 770,00 per esborsi, ed euro
4.200,00 per compensi;
il tutto oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15% e con distrazione in favore dell'avv.to Pasquale Rizzo, dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile – il 19
dicembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Mele Riccardo - Presidente
2) Dott. Petrelli Maurizio - Consigliere
3) Dott. Zuppetta Virginia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 416 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023;
TRA in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1 Parte_2
, rappresentata e difesa - in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello -
[...]
dall'Avv. Pasquale Rizzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in San Pietro v.co alla
Via Brindisi nr.56;
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Mesagne, alla Via Sandonaci n.29, presso lo studio dell'avv. Carmelo
Molfetta, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce all'originale della comparsa di costituzione in questo grado;
- APPELLATA - All'udienza del 2/10/2024, innanzi al C.I., previo deposito delle memorie difensive, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella sentenza di primo grado, il Tribunale ha così riassunto i fatti di causa: “nel corso del giudizio principale n.188/2004, pendente davanti al
Tribunale di Brindisi – Sezione Distaccata di Francavilla Fontana, avente per oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dalla
[...]
contro il legale rappresentante della Parte_1 Controparte_1
società opposta, presente all'udienza del 13/7/2004, CP_2
dichiarava di proporre querela di falso avverso una scrittura privata riconducibile alla suddetta società e, precisamente, la copia conforme all'originale della fattura n.406 del 30/06/2001, prodotta in giudizio dall'opponente.
Il querelante, nel disconoscere la suddetta fattura avente valore di quietanza, impugnava di falso il documento ex adverso prodotto,
deducendo che la stampigliatura “pagato” apposta sulla fattura, accanto alla propria firma doveva ritenersi falsa, in quanto non corrispondente a quella utilizzata dalla società emittente, ed in quanto frutto di un abusivo riempimento effettuato dalla società debitrice.
Alla successiva udienza dell'1/3/2005 l'opponente, interpellata ex art.222
c.p.c., in persona del l.r.p.t. , dichiarava che intendeva Controparte_3
avvalersi in giudizio del suddetto documento, che produceva in originale. Pertanto, il giudice monocratico, con ordinanza del 7/6/2011, rimetteva la causa al collegio, presso la sede centrale del Tribunale di Brindisi, per il giudizio sulla querela di falso del documento impugnato.
Il giudizio proseguiva davanti al giudice istruttore presso la sede centrale,
per l'ascolto di alcuni testimoni e veniva più volte rinviato, per impedimento delle parti ovvero per la difficoltà di reperire l'originale impugnato, della cui esistenza si dava infine atto con ordinanza collegiale del 18/9/2017, con cui veniva disposta la rimessione della causa sul ruolo.
Con la medesima ordinanza il Collegio disponeva altresì c.t.u. grafologica formulando il seguente quesito: “dica il c.t.u. ove possibile, in relazione al
documento impugnato di falso, se la firma del legale rappresentante della
risulti sovrapposta alla stampigliatura “pagato” o Controparte_1
viceversa”.
Il suddetto quesito veniva successivamente integrato dal giudice istruttore con ordinanza del 14/12/2021, con la quale veniva rivolto al c.t.u.
l'ulteriore quesito concernente “l'accertamento della autenticità della
firma apposta sulla fattura oggetto della querela di falso”.
Concluse le operazioni peritali, la causa veniva decisa con sentenza n.487/2023, con la quale il Tribunale, in composizione Collegiale,
dichiarava la falsità del documento impugnato;
disponeva la comunicazione alle parti private ed al P.M.; rimetteva la liquidazione delle spese al definitivo.
In particolare, il Tribunale rilevava come, nel caso di specie, la società
querelata ha eccepito che il legale rappresentante della società opposta
ha disconosciuto solo il timbro con la stampigliatura “pagato” sulla fattura, ma non la propria sottoscrizione che ha anzi espressamente
riconosciuto. Pertanto, non essendovi prova della abusiva
sovrapposizione del timbro sulla firma non disconosciuta il documento
dovrebbe ritenersi autentico e genuino.
Sennonché, il primo giudice evidenziava come tale ricostruzione di parte
risulta tuttavia superata dagli esiti della c.t.u. disposta nel corso del
giudizio che ha accertato, con ragionevole certezza, che “la firma
analizzata e presente nella fattura in atti n.406, redatta in Erchie in data
30/6/2001, intestata a , non è stata apposta dalla mano Parte_1
che ha vergato tutte le comparative autorizzate, cioè ” “per CP_2
tale motivo si ritiene opportuno non indagare se la firma è sovrapposta o
meno rispetto ai timbri, così come specificato in udienza”
Facendo proprie le conclusioni del perito il Tribunale concludeva per la falsità del documento impugnato, posto che l'accertamento della falsità
della firma apposta sul documento impugnato si ripercuoteva necessariamente sulla falsità della dichiarazione contestata attestante l'avvenuto pagamento che non risultava attribuibile al suo autore apparente.
Avverso la predetta sentenza, proponeva appello Parte_1
chiedendone la riforma, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'avverso gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria delle spese. All'udienza innanzi al C.I. del
2/10/2024, acquisito il parere del P.M., e previo deposito delle memorie difensive, da parte dei procuratori delle parti costituite nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va delibata l'eccezione pregiudiziale, proposta dalla parte appellata, di
inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art.342 c.p.c..
2. Detta eccezione non è degna di pregio.
E' infatti noto il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui “il principio della
necessaria specificità dei motivi di appello, previsto dall'art.342, comma 1, c.p.c., anche nella
formulazione dettata dall'art. 54 del D.L. n.83 del 2012, prescinde da qualsiasi particolare rigore di
forme, ma richiede che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, al giudice siano indicate,
oltre ai punti ed ai capi della decisione investiti dal gravame, anche le ragioni correlate ed alternative
rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma, cosicché il
quantum appellatum resti individuato in modo chiaro ed esauriente” (Cass. civ. Sez. Unite,
27/05/2015, n. 10878).
Sennonché, la Suprema Corte da ultimo ha chiarito che “il requisito della specificità dei motivi di cui
all'art. 342 c.p.c. si configura, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, allorché l'atto di
impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate,
onde permettere al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure, ed alle
controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva. Viceversa, non è
richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e
formalistica enunciazione delle ragioni invocate a supporto del gravame” (Cass., sez. III, 27 marzo
2015, n. 6294; in senso analogo v. Cass., sez. III, 23 ottobre 2014, n. 22502).
Ne deriva che l'art. 342 c.p.c. “non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una
determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone di
individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi
argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso
rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a
determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass., sez. lavoro, 05 febbraio 2015, n. 2143).
Conseguentemente, l'atto introduttivo del presente giudizio, valutato nel suo complesso, è
perfettamente coerente con il dettato di cui all'art. 342 c.p.c. per come interpretato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, ciò in quanto in esso risultano esaustivamente specificati, sia i 'motivi'
in base ai quali si ritiene che la pronuncia appellata debba essere integralmente riformata – e le proprie eccezioni accolte – sia le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
3. Con un unico, articolato, motivo di gravame, la società appellante censura la sentenza impugnata
“per violazione di legge, ed errata valutazione di fatti e circostanze, in punto di fatto e di diritto,
determinanti ai fini della decisione.”
Segnatamente contesta non essere nella disponibilità del Giudice verificare, d'ufficio, l'autenticità di una sottoscrizione, se la firma non sia stata disconosciuta nei modi e termini previsti dalle norme;
vieppiù se l'autore della sottoscrizione abbia riconosciuto come propria la firma apposta sul documento.
Deduce come la società querelante, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, non avesse disconosciuto la firma apposta dal proprio l.r. sulla fattura de qua - avendone anzi espressamente riconosciuta la autenticità - assumendo come posticcia l'apposizione del timbro “Pagato”, ed avesse instaurato il giudizio di falso con riferimento unicamente all'apposizione di tale stampigliatura.
Si duole, pertanto, che il giudice abbia d'ufficio esteso l'oggetto della querela di falso, benché non lo consentissero sia la perentorietà dei termini per la contestazione di falso di una firma, che le preclusioni con riferimento all'ampliamento/mutamento della originaria domanda.
4. Dette censure sono fondate. E' noto a questa Corte il consolidato orientamento della S.C. per cui "la scrittura privata, quando ne sia stata o debba considerarsi riconosciuta la sottoscrizione, è sorretta da una presunzione di autenticità relativamente al contenuto, nel senso che l'autenticità della sottoscrizione fa presumere la provenienza dal sottoscrittore delle dichiarazioni attribuitegli, ma, se quest'ultimo, pur riconoscendo o non disconoscendo la sottoscrizione, neghi di essere autore, totalmente o parzialmente, delle dichiarazioni risultanti dal documento ed esperisca in proposito con esito positivo la querela di falso,
viene meno il collegamento della sottoscrizione con le dichiarazioni e, quindi, l'indicata presunzione.
Pertanto, nel caso in cui sia denunciata la falsità materiale di una scrittura privata, occorre che il sottoscrittore dia con la querela di falso la prova della contraffazione del documento, e non anche che la stessa è avvenuta senza o contro la sua volontà, mentre incombe sulla parte interessata a dimostrare il contrario, ossia che la contraffazione è stata compiuta o consentita dal sottoscrittore, l'onere di provare il proprio assunto, onde ricostituire il collegamento tra sottoscrizione e dichiarazioni, infranto dal positivo esperimento della querela di falso" (cfr., ex multis, Cass. n. 32061/2021; Cass. n. 3718
del 1981; Cass. n. 5383 del 1999; Cass. n. 8766 del 2018)
Sul fondamento di tale principio, la giurisprudenza di legittimità ha anche osservato che, una volta che sia stata dedotta in giudizio dal creditore la falsità materiale di una quietanza, sul presupposto che il debitore, successivamente alla sottoscrizione da parte del creditore, non disconosciuta - abbia apposto la dicitura "a saldo di ogni avere", è onere del sottoscrittore proporre querela di falso per fornire la prova dell'avvenuta contraffazione del documento ed interrompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione (cfr. Cass. n. 6534 del 2013).
Sennonché, nella presente fattispecie, emerge come, nell'atto di costituzione, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il legale rappresentante della , Parte_3 CP_2
assumeva di aver rilasciato, sottoscrivendo il relativo documento, la copia conforme della fattura su richiesta del legale rappresentante della , e che, successivamente, su tale documento, Parte_1
quest'ultimo avesse abusivamente apposto il timbro “pagato”, “…emerge ictu oculi che la fattura
quietanzata è il prodotto di una alterazione del documento effettivamente rilasciato dalla venditrice Contr
ed altrettanto effettivamente firmato con autografia ai soli fini di rilascio di copia del
documento contabile.
La successiva aggiunta della dicitura “PAGATO”, che si ribadisce essere stata effettuata così
grossolanamente da permettere un immediato rilievo della falsità per contraffazione del documento
che la contiene, concreta una ipotesi di falsità materiale, in quanto è tale da immutare il significato
del contenuto del documento …” (cfr. comparsa di costituzione in primo grado pag.24)
Contr Con ordinanza del 7/6/11 il g.i. dott. “rilevato che l'opposta , a mezzo del suo l.r. […] Per_1
ha dichiarato in corso di causa di voler proporre querela di falso avverso una scrittura privata
riconducibile a detta società (fattura n.406 del 30/3/2001 sottoscritta per il rilascio di copia conforme
all'originale) prodotta contro di essa dalla società opponente , al fine di accertare Parte_1
Contr ex art.2702 c.c., se la dichiarazione “pagato” apposta su di essa sia proveniente dalla ovvero
frutto di un abusivo riempimento ubsque pactis […]” sospendeva il procedimento principale di opposizione.
Veniva così introdotto il giudizio incidentale di falso, nel corso del quale veniva disposta Ctu al fine di verificare quanto oggetto di disconoscimento per falso: se la firma del legale rappresentante della
Contr
risulti sovrapposta alla stampigliatura “pagato” o viceversa. (cfr. ordinanza 18/9/17)
Il Ctu, dott. , con nota depositata il 27/8/2018, riferiva di non esser in grado di Persona_2
rispondere al quesito postogli, nonostante il reiterato ricorso a strumenti ad alta risoluzione.
Contr Cosicché dopo numerosi rinvii, il difensore della dichiarava di avere interesse alla prosecuzione del giudizio e sollecitava il giudice acchè volesse, d'ufficio, estendere l'oggetto della consulenza anche alla individuazione della paternità della firma presente sulla fattura oggetto di querela di falso
(cfr. verbale di udienza del 14/12/2021).
Ampliato, con ordinanza del 14/12/21, l'oggetto della Ctu, il perito perveniva alla conclusione che la firma apposta sull'atto risultava apocrifa.
Il Tribunale dichiarava quindi la falsità del documento impugnato rilevando “... il legale
rappresentante della società opposta pur non avendo giudizialmente disconosciuto la CP_2 propria sottoscrizione ha impugnato con il mezzo della querela di falso la dichiarazione di quietanza
recante la propria firma in quanto oggetto di contraffazione. A nulla rileva che la contraffazione
riguardi nella specie soltanto il timbro “pagato”, ovvero la sottoscrizione del legale rappresentante
o entrambi i suddetti elementi, in quanto tutti integrano l'unica dichiarazione di quietanza oggetto
dell'impugnazione per falsità materiale. Infatti, l'accertamento della falsità della firma apposta sul
documento impugnato si ripercuote necessariamente sulla falsità della dichiarazione contestata
attestante l'avvenuto pagamento che non risulta attribuibile al suo autore apparente”.
Contr Orbene è evidente come la domanda di accertamento della falsità della firma – apposta dal l.r. di sulla fattura de qua – mediante estensione della querela, costituisca una inammissibile domanda nuova, che non poteva essere proposta dalla parte, né il giudice poteva estendere d'ufficio l'originaria domanda, in violazione del principio della domanda.
Ne consegue che, a fronte della produzione della fattura quietanzata da parte del debitore, il creditore,
che non abbia disconosciuto nei tempi e nei modi la sottoscrizione ivi apposta, ma si sia limitato ad affermare che il documento era stato manomesso nel contenuto, con l'aggiunta della parola "pagato",
e si sia limitato a proporre querela di falso con riferimento a tale contraffazione del documento, debba soccombere in esito al conseguente accertamento negativo compiuto dal perito nominato.
Le argomentazioni sin qui svolte militano per l'integrale riforma dell'impugnata sentenza.
5. All'esito del presente gravame - rimettendo all'esito del giudizio principale la liquidazione delle spese del giudizio incidentale di primo grado - consegue la condanna dell'appellante alla rifusione,
in favore dell'appellato, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in grado di appello n.416/2023, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 487/2023 del 20/3/2023,
così provvede: 1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda incidentale di falso proposta avverso il documento impugnato;
2) condanna l'appellata, alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del presente gravame che liquida in complessivi euro 4.970,00, di cui euro 770,00 per esborsi, ed euro
4.200,00 per compensi;
il tutto oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15% e con distrazione in favore dell'avv.to Pasquale Rizzo, dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile – il 19
dicembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele