TAR Trento, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 16
TAR
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità/nullità della gara per incapienza e inadeguatezza della base d’asta

    La corte ha ritenuto che la stazione appaltante abbia fornito dati sufficienti per stimare i costi della manodopera, basandosi sui volumi di attività e sulla natura del servizio di risultato richiesto. La partecipazione di tre concorrenti ha indebolito l'assunto di impossibilità di presentare un'offerta sostenibile.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione degli articoli 9, 60 e 120 del D.Lgs. n. 36/2023

    La censura è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, poiché la clausola dello schema di contratto non impedisce immediatamente la partecipazione alla gara e la sua lesività è potenziale e non attuale. Inoltre, la normativa prevede meccanismi di integrazione o revisione.

  • Inammissibile
    Illegittimità/nullità della gara per sovrabbondanza del personale della clausola sociale

    La censura è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, poiché la clausola sociale non è immediatamente impediva la partecipazione e la lesione è meramente potenziale. La stazione appaltante ha inserito la clausola sociale come richiesto dalla normativa.

  • Rigettato
    Illegittimità/nullità della gara per omessa ed errata determinazione della base d’asta

    La corte ha ritenuto che, sebbene manchi una specifica indicazione separata dei costi della manodopera, questi erano desumibili dalla legge di gara. La stazione appaltante ha fornito chiarimenti in giudizio, e i dati necessari erano presenti nella documentazione di gara. Inoltre, la mancata indicazione non comporta di per sé l'illegittimità del bando, ma eventualmente dell'offerta.

  • Rigettato
    Illegittimità/nullità della gara per omessa ed errata determinazione della base d’asta

    La censura è stata ritenuta infondata. La normativa speciale per i call center mira a garantire offerte serie e sostenibili, e l'adempimento di indicare i costi non ribassabili era previsto a pena di esclusione tramite la compilazione del modello di offerta economica.

  • Inammissibile
    Illegittimità/nullità della gara per errata individuazione del peso da assegnare all’offerta economica

    La censura è stata dichiarata inammissibile poiché la ripartizione del punteggio non incide immediatamente sulla possibilità di formulare l'offerta e la sua lesività è potenziale e non attuale. Non vi è prova di modifiche ai criteri in corso di gara.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Trento, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 16
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
    Numero : 16
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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