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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/01/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente rel.
2) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 778/2023 promossa in grado di appello d a
, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosanna Milazzo. Parte_1
APPELLANTE Contro
, in persona del Controparte_1
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello CP_2
Stato.
, Ambito Controparte_3 Controparte_4 non costituito)
[...]
APPELLATI
All'udienza del 30 gennaio 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO 1)Con sentenza n. 420/2023 il Tribunale di Marsala ha affermato il diritto di all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento Parte_1
e la formazione del docente di cui alla Legge n. 107 del 2015 limitatamente agli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 e ha condannato il Controparte_5
all'erogazione del beneficio in parola e compensando le spese tra le parti.
[...]
1 Disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal , il CP_1
G.L. ha ripercorso le posizioni espresse sull'applicazione dell'istituto denomi- nato “carta docente” introdotto dall'art. 1 comma 121° della Legge n. 107/2015 e di come quest'ultima, programmaticamente riservata ai soli docenti di ruolo del- le istituzioni scolastiche statali sia stata assoggettata ad una interpretazione con- formatrice al dettato della clausola n. 4 par. 1 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE in ragione della quale Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. E poiché la situazione delle docenti a termine risulta equiparabile - dal punto di vista della natura del lavoro , delle condizioni di formazione e delle competenze professionali richieste - a quella del docente di ruolo, non ravvi- sandosi la sussistenza di ragioni oggettive idonee a giustificare una disparità di trattamento con i docenti di ruolo , si è ritenuto che la clausola dovesse essere let- ta nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo perso- nale docente a tempo indeterminato del , e non al perso- Controparte_1 nale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica” (cfr. ordinanza CGEU del 18 maggio 2022). Ha concluso, pertanto, il G.L. che la normativa interna, passibile di conno- tazione discriminatoria, doveva assoggettarsi ad una rivisitazione interpretativa favorevole alla estensione del beneficio anche ai docenti titolari di incarichi a termine per supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche. Rilevato, nondimeno, che la ricorrente aveva prestato servizio in qualità di supplente incaricata negli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e ritenuta incontestata la circostanza che le supplenze erano state svolte su posto normale o su posto di sostegno e si erano protratte fino al termine delle attività didattiche , ha ritenuto tuttavia ostativo all'integrale riconoscimento del beneficio il dato normativo costituito dall'art. 6 comma 7° D.P.C.M. n 28/11/2016 , secon- do il quale le somme non spese entro l'anno scolastico di riferimento potevano essere spese entro l'anno scolastico successivo, ossia entro il 31 agosto dell'anno successivo a quello per il quale il beneficio era stato riconosciuto, dal che di- scendendo che la carta docenti poteva essere assegnata solo per gli aa.ss 2021/2022 e 2022/2023 essendo ancora interamente fruibile fino al 31/8/2023 mentre non poteva essere riconosciuta per gli anni precedenti in quanto maturata anteriormente al biennio in corso. 2)Tale capo di sentenza è stato gravato di appello da per Parte_1 avere il G.L. ritenuto operante la limitazione biennale, a suo dire riferibile ai soli docenti di ruolo. Deduce in proposito che la disposizione dell'art. 6 del D.P.C.M. dal 28/11/2016 – e quella speculare prevista dall'art. 3 D.P.C.M. del 23/9/2015 -
2 erano rivolte ad una platea di destinatari (docenti di ruolo) ai quali il legislatore riconosceva espressamente il diritto all'attribuzione della carta docenti , essa non poteva operare nei confronti di chi – docenti incaricati – non avrebbe mai potuto fruire della carta, impiegandone il relativo importo, in quanto esclusa, per legge e disposizione regolamentare, dal novero dei beneficiari. Aggiunge che le disposizioni normative non prevedono un termine di deca- denza del diritto ma solo un limite temporale per l'impiego delle risorse accredi- tate.
3)Resiste il che, richiamati i principi nel frattempo enunciati dal- CP_1 la Corte di cassazione (sentenza n.29961 del 27/10/2023) investita del rinvio pre- giudiziale ex art. 363 bis c.p.c. , prende atto di tale pronunciamento e chiede di ponderare, in relazione alle ragioni di difficoltà ermeneutiche poste a base del suddetto intervento nomofilattico, la ricorrenza dei presupposti giustificativi della compensazione integrale delle spese processuali.
4)L'appello è fondato. La problematica riguardante l'applicazione dell'istituto della carta docenti ed i risvolti discriminatori riconducibili alla fonte normativa nella sua formula- zione originaria (art. 1 comma 121° Legge 107/2015) ha conosciuto nel tempo l'intervento conformativo di plurime pronunce giurisprudenziali (Consiglio di Stato n. 1842/2022 e CGEU del 18/5/2022) che hanno stigmatizzato , in quanto discriminatoria, l'esclusione del beneficio ai docenti titolari di incarichi a termi- ne. In tale solco si è posta da ultimo la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 29661/2023 la quale ha sciolto i molteplici nodi interpretativi innescati dall'applicazione dell'istituto della “carta docenti”. Premessa l'immanenza alla funzione scolastica dell'esigenza di promuove- re la formazione e l'aggiornamento professionale della classe docente necessari a garantire l'erogazione del servizio scolastico , senza distinzione tra docenti di ruolo e non, e che in attuazione di tale obiettivo la L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che «al fine di so- stenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze pro- fessionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Car- ta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle isti- tuzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comun- que utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magi- Controparte_6 strale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed
3 eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito impo- nibile», la S.C. ha ritenuto che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allega- to alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostavano ad una normativa nazionale che riservasse quel beneficio ai soli docen- ti a tempo indeterminato. Ha quindi affermato che :
1. La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai do- centi non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momen- to della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle do- cenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3.Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momen- to della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scola- stiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, ri- spetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equi- tativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di spe- cie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata del- la permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4.L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma in- formatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione del- la Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o
4 non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriu- scita dal sistema scolastico. Trasfusi i principi sopra enunciati nella odierna controversia, va dato anzi- tutto atto della circostanza accertata dal G.L. , rimasta non censurata, che gli in- carichi di supplenza dell'appellante sono stati conferiti , anche per il periodo qui devoluto, fino al termine delle attività didattiche e presentano pertanto le condi- zioni di omogeneità ( rispetto al lavoro a tempo indeterminato) idonee a generare la disparità di trattamento. Trattandosi di domanda diretta alla erogazione in forma specifica del bene- ficio e non essendovi controversia in ordine alla attualità dell'inserimento della docente appellante nel circuito scolastico, va quindi considerata la rilevanza della violazione stigmatizzata dal motivo di gravame che ha censurato la contraddi- zione logica insita nell'estendere ai docenti precari gli effetti estintivi/impeditivi connessi alla mancata fruizione del beneficio entro l'anno successivo a quello di assegnazione. Trattasi di principio ricavato da una disposizione - art. 6 commi 6° a 7° D.P.C. M. 28/11/2016 Le somme non spese entro la conclusione dell'anno sco- lastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico suc- cessivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate.
7. Le somme non rendi- contate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili sono recuperate a valere sulle risorse disponibili sulla Carta con l'erogazione riferita all'anno scolastico successivo - implicante logicamente la situazione del do- cente il quale, avendo avuto riconosciuto il beneficio in un determinato anno, non ne fruisca nell'anno in corso ed in quello successivo con l'effetto di non potere più fruire dell'attribuzione in quanto recuperata alla disponibilità dello stanzia- mento . Tale effetto caducatorio non può applicarsi a chi, non avendo avuto accesso alla piattaforma informatica di registrazione ed autenticazione per l'assegnazione della carta, si veda sanzionato per la mancata spendita del beneficio che in quel momento era preclusa dal fatto di non esserne titolare . A tale eventualità fa riferimento il punto della sentenza della S.C. (par. 17.2) laddove si precisa “Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”. Dovendosi rimuovere l'impedimento temporale rilevato dalla sentenza di primo grado, dovrà conclusivamente essere riconosciuta la spettanza del benefi- cio, anche per le annualità 2019/2020 e 2020/2021, con gli interessi trattandosi di obbligazione di pagamento di somma di denaro sebbene con destinazione di scopo. Pertanto, la impugnata sentenza va parzialmente riformata con le statuizioni di cui al dispositivo.
5 4)L'intervento chiarificatore della Corte di cassazione – rilevante sulle que- stioni trattate – è pervenuto soltanto successivamente alla instaurazione di questo giudizio di appello, sicchè si reputa conforme a legge l'integrale compensazione delle spese anche del presente grado di appello.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale ri- forma della sentenza n. 420/2023 del Tribunale di Marsala, dichiara il diritto dell'appellante alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del do- cente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e per l'effetto condanna il ad accreditare l'importo di euro 500,00 per ciascun an- Controparte_1 no, oltre interessi. Spese compensate. Palermo 30 gennaio 2025
Il Presidente est. Maria G. Di Marco
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