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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/06/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3227/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore
Dott.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 2 maggio 2025, promossa da:
(C.F. ) nata in [...] il RT C.F._1
29/06/1979, rappresentata e difesa dell'avv. ROSSONI LAURA CLEMENTINA ed elettivamente domiciliata presso il difensore in, giusta procura in atti;
attrice contro
C.F. ) nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale
1 Conclusioni:
per : “
1. Pronunciare la separazione dei coniugi RT [...]
e uniti in matrimonio in Pagazzano (BG) il 26/01/2008 (atto n. 2 Parte RT CP_1
1 Anno 2008);
2. Affidare le figlie minori e a entrambi i genitori con collocamento Persona_1 Persona_2 presso la madre, Sig.ra , ove manterranno la residenza. RT
3. Assegnare la casa coniugale sita in Caravaggio (BG), Via Gaetano Donizetti n. 16, alla Sig.ra che ivi vivrà unitamente alle figlie. RT
4. Disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori a fine settimana alternati dall'uscita da scuola del sabato alle 21,00 della domenica. Nei fine settimana di competenza della madre, il padre terrà con sé le figlie il venerdì pomeriggio e le accompagnerà a scuola o dalla madre il sabato mattina e un altro pomeriggio/sera la settimana. Durante le vacanze natalizie Persona_1
e trascorreranno cinque giorni con il padre e alterneranno tra i genitori, di anno in Persona_2 anno, le festività del S. Natale e di S. Stefano, del 31 dicembre e il primo dell'anno. Le minori resteranno con il padre per tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando annualmente fra i genitori le giornate festive di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive le figlie minori trascorreranno con il padre una o due settimane, anche non consecutive, nel periodo da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno, e che, in mancanza di accordo, cadrà ad anni alterni, nella prima o nella seconda quindicina del mese di agosto.
5. Tenuto conto delle esigenze delle figlie, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e delle capacità economico- patrimoniali delle parti, stabilire che il Sig. sia obbligato a versare CP_1 alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento indiretto delle figlie, RT la somma mensile di Euro 300,00 per ciascuna figlia o la diversa somma ritenuta di giustizia, sino alla loro indipendenza economica. Il pagamento decorrerà dalla data di deposito del ricorso, avverrà entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e sarà soggetto ad adeguamento Istat annuale.
6. Disporre che le spese straordinarie da sostenersi a beneficio delle figlie di natura medica, scolastica, ludica e sportiva vengano corrisposte dai genitori in misura del 50% ciascuno con decorrenza dalla data di deposito del ricorso secondo le modalità previste dalle linee guida del
Tribunale di Bergamo che si trascrivono:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
2 a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero
e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di
3 manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi
l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota
4 di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
7. Autorizzare il rilascio o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio delle figlie minori.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi a favore del difensore”;
per il PUBBLICO MINISTERO: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso che dal matrimonio contratto con rito civile con RT in PAGAZZANO, in data 26/01/2008 (anno 2008, atto n. 2, reg. PAGAZZANO, CP_1 parte I), nascevano le figlie il 12/10/2008 e il giorno Persona_3 Persona_4
11/01/2014, si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare la separazione personale e formulava le domande accessorie;
on si costituiva in giudizio. CP_1
All'udienza di comparizione del 7 novembre 2024, compariva personalmente RT
, insieme al difensore;
il Giudice relatore, verificata la regolarità della notifica, dichiarava
[...] la contumacia di procedeva a sentire che CP_1 RT confermava di volere ottenere la separazione, precisando: “Abitiamo ancora insieme nella casa coniugale a CARAVAGGIO, fraz. VIDALENGO.
La casa coniugale è di proprietà di mio marito, che l'ha ereditata dai suoi genitori, senza mutuo.
Io lavoro come magazziniere a Notino, con contratto a tempo indeterminato;
guadagno circa
1.400,00/1.500,00 euro netti al mese.
Ho iniziato a lavorare come magazziniere a Notino ad aprile 2023.
Prima lavoravo sempre come magazziniere ma presso CP_2
Al momento sia io che mio marito ci occupiamo delle nostre figlie, di fatto c'è una gestione condivisa.
Al momento percepisco l'Assegno Unico per le figlie nella misura di euro 100,00 in totale;
credo che potremmo avere diritto a un Assegno Unico in misura superiore, ma al momento non abbiamo ancora presentato la domanda perché lui non ha predisposto la documentazione necessaria” (v. verbale udienza 7 novembre 2024).
Il Giudice relatore autorizzava pertanto i coniugi a vivere separati, riservandosi di provvedere.
Con riservata ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c., il Giudice relatore pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti e ordinava all'Agenzia delle Entrate di depositare le dichiarazioni dei redditi
5 complete per l'ultimo triennio del convenuto, rinviando la causa all'udienza del 5 febbraio 2025, da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 10 febbraio 2025, il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa per la rimessione della causa in decisione e assegnava i termini di cui all'art. 473-bis. 28 c.p.c.; con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 2 maggio 2025, il
Giudice relatore tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
La domanda di separazione
Dagli atti di causa risulta che e hanno RT CP_1 contratto matrimonio con rito civile in PAGAZZANO, in data 26 gennaio 2008 (anno 2008, atto n. 2, reg. PAGAZZANO, parte I).
Dalla loro unione sono nate le figlie il 12/10/2008 e il Persona_3 Persona_4 giorno 11/01/2014.
Dagli atti del processo, invero, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto. Orbene, nel caso di specie, l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, anche a fronte del contegno processuale del convenuto, porta a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile, con la conseguenza che ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c.
Deve dunque essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Sui provvedimenti inerenti alla responsabilità genitoriale
Ritiene il Collegio doversi confermare l'affido condiviso delle minori alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa, disposto dal Giudice relatore con l'ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c. del
6 9 novembre 2024, e ciò in considerazione del fatto che, anche in sede di precisazione delle conclusioni,
l'attrice ha domandato l'affido condiviso delle minori a entrambi i genitori, non essendo peraltro emersi nel corso dell'istruttoria processuale elementi da cui potersi desumere che il regime privilegiato dal legislatore sia pregiudizievole per la prole.
Per quanto riguarda le frequentazioni padre-figlie, tenuto conto del principio di tutela della bigenitorialità in base al quale deve essere assicurato alle minori di intrattenere un rapporto effettivo ed equilibrato con ciascun genitore, deve essere stabilito che il padre potrà tenere con sé le minori, come segue: - a weekend alternati, il padre starà con le minori a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
- nelle settimane in cui il weekend sarà di competenza del padre, il padre starà con le minori anche un pomeriggio con pernottamento in un giorno infra-settimanale da individuare di concerto con la madre;
- nelle settimane in cui il weekend sarà di competenza della madre, il padre starà con le minori due pomeriggi infra-settimanali con pernottamento da individuare di concerto con la madre;
-vacanze natalizie, ad anni alterni, le figlie staranno con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre, mentre staranno con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- vacanze pasquali, ad anni alterni, le figlie trascorreranno tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno tra i genitori la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; - vacanze estive, le figlie staranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da individuare di comune accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale
, oltre al collocamento prevalente del minore presso di sé, ha RT
domandato la conferma dell'assegnazione della casa coniugale sita in Caravaggio (BG), Via Gaetano
Donizetti n. 16, alla madre ex art. 337-sexies c.c.
Ritiene il Collegio che, in ragione del collocamento delle minori presso la madre, deve essere confermato il provvedimento di assegnazione madre della casa coniugale, ove le figlie sono sempre rimaste a vivere con la madre, così da garantire alle minori la conservazione dell'habitat in cui vivono ormai da anni e preservare le loro abitudini di vita, secondo quanto disposto dall'art. 337-sexies c.cc. che risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori, o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano. Quanto alle spese, si osserva che in base al consolidato orientamento della giurisprudenza, le spese condominiali ordinarie e le utenze restano a carico del genitore assegnatario, mentre le spese condominiali straordinarie restano poste a carico delle parti in ragione del titolo di proprietà, così come le tasse e le imposte
7 seguiranno la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso.
Sui provvedimenti economici
Venendo ora alle statuizioni economiche, giova premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della determinazione del contributo al mantenimento dei figli, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass.
Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013 n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098), ricostruzione che nel caso di specie ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base il materiale probatorio già agli atti.
In relazione alla determinazione dei doveri di mantenimento dei genitori nei riguardi dei figli minori, deve evidenziarsi che a seguito della separazione personale e del divorzio (nonché a seguito della cessazione della convivenza more uxorio dei genitori), la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirgli un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316-bis e 337-ter c.c. che impongono il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, ed obbligano i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese anche all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (v. Cass., sez. VI, ord. del 18.09.2013 n. 21273).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto delle norme sopra richiamate, non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (v. Cass., sez. I, del 24.04.2007, n. 9915).
Ciò premesso, venendo ora al caso di specie, la sig.ra ha dichiarato di lavorare con contratto Pt_1
a tempo pieno e indeterminato presso la Notino Italia di con mansioni di addetta al magazzino, CP_3
percependo una retribuzione di circa euro € 1.400,00/1.500,00 netti (in misura superiore rispetto a quanto risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi in atti, v. CU 2023 da cui risulta per l'anno fiscale
8 2022 un reddito mensile netto per dodici mensilità di circa euro 1.330,00). Quanto al sig. il CP_1
Tribunale non dispone di informazioni inerenti alle condizioni economiche e reddituali del medesimo in ragione della dichiarazione di contumacia;
peraltro, l'Agenzia delle Entrate di Bergamo ha omesso di depositare in giudizio le dichiarazioni fiscali complete dell'ultimo triennio del convenuto secondo quanto prescritto dal Giudice relatore in data 9 novembre 2024.
Tuttavia, avendo l'attrice, con le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. del 27 gennaio 2025, dichiarato di voler definire la causa alle condizioni di cui all'ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c. del 9 novembre
2024, ritiene il Collegio doversi confermare i provvedimenti economici assunti dal Giudice relatore.
Di conseguenza, deve essere confermato l'obbligo del sig. di versare un assegno mensile alla CP_1 sig.ra nell'importo minimo che, per prassi, questo Tribunale pone a carico del genitore non Pt_1
collocatario di cui non conosce i redditi, pari a euro 250,00 al mese per ciascun figlio (importo annualmente rivalutabile con indici Istat), ritenuto il contributo minimo indispensabile per far fronte alle esigenze fondamentali di ogni figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie per le figlie come da protocollo in uso presso questo Tribunale, come riportato in dispositivo.
Sulle altre domande
La domanda riguardante l'autorizzazione al rilascio o al rinnovo di documenti validi per l'espatrio delle figlie deve essere dichiarata inammissibile.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Sulle spese di lite
Stante la natura necessaria del giudizio in punto di status, tenuto conto della dichiarazione di contumacia del convenuto che non ha quindi svolto difese, tenuto conto del tenore complessivo della presente causa, non essendo ravvisabile una parte soccombente, ritiene il Collegio che le spese di lite debbano essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così decide:
9 dichiara la separazione personale di e i RT CP_1
quali hanno contratto matrimonio con rito civile in PAGAZZANO, in data 26 gennaio 2008 (anno
2008, atto n. 2, reg. PAGAZZANO, parte I);
conferma l'affido condiviso e a entrambi i genitori, Persona_3 Persona_4
con collocamento prevalente presso la madre;
dispone che le frequentazioni padre-figlie saranno regolate come segue: - a weekend alternati, il padre starà con le minori a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
- nelle settimane in cui il weekend sarà di competenza del padre, il padre starà con le minori anche un pomeriggio con pernottamento in un giorno infra-settimanale da individuare di concerto con la madre;
- nelle settimane in cui il weekend sarà di competenza della madre, il padre starà con le minori due pomeriggi infra- settimanali con pernottamento da individuare di concerto con la madre;
-vacanze natalizie, ad anni alterni, le figlie staranno con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre, mentre staranno con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- vacanze pasquali, ad anni alterni, le figlie trascorreranno tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno tra i genitori la Domenica di Pasqua
e il Lunedì dell'Angelo; - vacanze estive, le figlie staranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da individuare di comune accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
conferma l'assegnazione della casa coniugale a;
RT
conferma l'obbligo di i contribuire al mantenimento delle due figlie minori, con CP_1
decorrenza dalla data della domanda, mediante versamento a , RT
entro il 5 di ogni mese, dell'importo mensile di euro 500,00 (250,00 euro per ciascuna figlia), importo annualmente rivalutabile con indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alle figlie in base al Protocollo di questo Tribunale che si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti,
10 terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
11 dichiara inammissibili le altre domande;
dichiara irripetibili le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al primo capo, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di
PAGAZZANO, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Bergamo, così deciso nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.
Il Presidente
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel.
dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore
Dott.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 2 maggio 2025, promossa da:
(C.F. ) nata in [...] il RT C.F._1
29/06/1979, rappresentata e difesa dell'avv. ROSSONI LAURA CLEMENTINA ed elettivamente domiciliata presso il difensore in, giusta procura in atti;
attrice contro
C.F. ) nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale
1 Conclusioni:
per : “
1. Pronunciare la separazione dei coniugi RT [...]
e uniti in matrimonio in Pagazzano (BG) il 26/01/2008 (atto n. 2 Parte RT CP_1
1 Anno 2008);
2. Affidare le figlie minori e a entrambi i genitori con collocamento Persona_1 Persona_2 presso la madre, Sig.ra , ove manterranno la residenza. RT
3. Assegnare la casa coniugale sita in Caravaggio (BG), Via Gaetano Donizetti n. 16, alla Sig.ra che ivi vivrà unitamente alle figlie. RT
4. Disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori a fine settimana alternati dall'uscita da scuola del sabato alle 21,00 della domenica. Nei fine settimana di competenza della madre, il padre terrà con sé le figlie il venerdì pomeriggio e le accompagnerà a scuola o dalla madre il sabato mattina e un altro pomeriggio/sera la settimana. Durante le vacanze natalizie Persona_1
e trascorreranno cinque giorni con il padre e alterneranno tra i genitori, di anno in Persona_2 anno, le festività del S. Natale e di S. Stefano, del 31 dicembre e il primo dell'anno. Le minori resteranno con il padre per tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando annualmente fra i genitori le giornate festive di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive le figlie minori trascorreranno con il padre una o due settimane, anche non consecutive, nel periodo da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno, e che, in mancanza di accordo, cadrà ad anni alterni, nella prima o nella seconda quindicina del mese di agosto.
5. Tenuto conto delle esigenze delle figlie, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e delle capacità economico- patrimoniali delle parti, stabilire che il Sig. sia obbligato a versare CP_1 alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento indiretto delle figlie, RT la somma mensile di Euro 300,00 per ciascuna figlia o la diversa somma ritenuta di giustizia, sino alla loro indipendenza economica. Il pagamento decorrerà dalla data di deposito del ricorso, avverrà entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e sarà soggetto ad adeguamento Istat annuale.
6. Disporre che le spese straordinarie da sostenersi a beneficio delle figlie di natura medica, scolastica, ludica e sportiva vengano corrisposte dai genitori in misura del 50% ciascuno con decorrenza dalla data di deposito del ricorso secondo le modalità previste dalle linee guida del
Tribunale di Bergamo che si trascrivono:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
2 a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero
e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di
3 manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi
l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota
4 di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
7. Autorizzare il rilascio o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio delle figlie minori.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi a favore del difensore”;
per il PUBBLICO MINISTERO: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso che dal matrimonio contratto con rito civile con RT in PAGAZZANO, in data 26/01/2008 (anno 2008, atto n. 2, reg. PAGAZZANO, CP_1 parte I), nascevano le figlie il 12/10/2008 e il giorno Persona_3 Persona_4
11/01/2014, si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare la separazione personale e formulava le domande accessorie;
on si costituiva in giudizio. CP_1
All'udienza di comparizione del 7 novembre 2024, compariva personalmente RT
, insieme al difensore;
il Giudice relatore, verificata la regolarità della notifica, dichiarava
[...] la contumacia di procedeva a sentire che CP_1 RT confermava di volere ottenere la separazione, precisando: “Abitiamo ancora insieme nella casa coniugale a CARAVAGGIO, fraz. VIDALENGO.
La casa coniugale è di proprietà di mio marito, che l'ha ereditata dai suoi genitori, senza mutuo.
Io lavoro come magazziniere a Notino, con contratto a tempo indeterminato;
guadagno circa
1.400,00/1.500,00 euro netti al mese.
Ho iniziato a lavorare come magazziniere a Notino ad aprile 2023.
Prima lavoravo sempre come magazziniere ma presso CP_2
Al momento sia io che mio marito ci occupiamo delle nostre figlie, di fatto c'è una gestione condivisa.
Al momento percepisco l'Assegno Unico per le figlie nella misura di euro 100,00 in totale;
credo che potremmo avere diritto a un Assegno Unico in misura superiore, ma al momento non abbiamo ancora presentato la domanda perché lui non ha predisposto la documentazione necessaria” (v. verbale udienza 7 novembre 2024).
Il Giudice relatore autorizzava pertanto i coniugi a vivere separati, riservandosi di provvedere.
Con riservata ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c., il Giudice relatore pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti e ordinava all'Agenzia delle Entrate di depositare le dichiarazioni dei redditi
5 complete per l'ultimo triennio del convenuto, rinviando la causa all'udienza del 5 febbraio 2025, da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 10 febbraio 2025, il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa per la rimessione della causa in decisione e assegnava i termini di cui all'art. 473-bis. 28 c.p.c.; con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 2 maggio 2025, il
Giudice relatore tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
La domanda di separazione
Dagli atti di causa risulta che e hanno RT CP_1 contratto matrimonio con rito civile in PAGAZZANO, in data 26 gennaio 2008 (anno 2008, atto n. 2, reg. PAGAZZANO, parte I).
Dalla loro unione sono nate le figlie il 12/10/2008 e il Persona_3 Persona_4 giorno 11/01/2014.
Dagli atti del processo, invero, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto. Orbene, nel caso di specie, l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, anche a fronte del contegno processuale del convenuto, porta a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile, con la conseguenza che ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c.
Deve dunque essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Sui provvedimenti inerenti alla responsabilità genitoriale
Ritiene il Collegio doversi confermare l'affido condiviso delle minori alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa, disposto dal Giudice relatore con l'ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c. del
6 9 novembre 2024, e ciò in considerazione del fatto che, anche in sede di precisazione delle conclusioni,
l'attrice ha domandato l'affido condiviso delle minori a entrambi i genitori, non essendo peraltro emersi nel corso dell'istruttoria processuale elementi da cui potersi desumere che il regime privilegiato dal legislatore sia pregiudizievole per la prole.
Per quanto riguarda le frequentazioni padre-figlie, tenuto conto del principio di tutela della bigenitorialità in base al quale deve essere assicurato alle minori di intrattenere un rapporto effettivo ed equilibrato con ciascun genitore, deve essere stabilito che il padre potrà tenere con sé le minori, come segue: - a weekend alternati, il padre starà con le minori a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
- nelle settimane in cui il weekend sarà di competenza del padre, il padre starà con le minori anche un pomeriggio con pernottamento in un giorno infra-settimanale da individuare di concerto con la madre;
- nelle settimane in cui il weekend sarà di competenza della madre, il padre starà con le minori due pomeriggi infra-settimanali con pernottamento da individuare di concerto con la madre;
-vacanze natalizie, ad anni alterni, le figlie staranno con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre, mentre staranno con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- vacanze pasquali, ad anni alterni, le figlie trascorreranno tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno tra i genitori la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; - vacanze estive, le figlie staranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da individuare di comune accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale
, oltre al collocamento prevalente del minore presso di sé, ha RT
domandato la conferma dell'assegnazione della casa coniugale sita in Caravaggio (BG), Via Gaetano
Donizetti n. 16, alla madre ex art. 337-sexies c.c.
Ritiene il Collegio che, in ragione del collocamento delle minori presso la madre, deve essere confermato il provvedimento di assegnazione madre della casa coniugale, ove le figlie sono sempre rimaste a vivere con la madre, così da garantire alle minori la conservazione dell'habitat in cui vivono ormai da anni e preservare le loro abitudini di vita, secondo quanto disposto dall'art. 337-sexies c.cc. che risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori, o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano. Quanto alle spese, si osserva che in base al consolidato orientamento della giurisprudenza, le spese condominiali ordinarie e le utenze restano a carico del genitore assegnatario, mentre le spese condominiali straordinarie restano poste a carico delle parti in ragione del titolo di proprietà, così come le tasse e le imposte
7 seguiranno la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso.
Sui provvedimenti economici
Venendo ora alle statuizioni economiche, giova premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della determinazione del contributo al mantenimento dei figli, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass.
Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013 n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098), ricostruzione che nel caso di specie ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base il materiale probatorio già agli atti.
In relazione alla determinazione dei doveri di mantenimento dei genitori nei riguardi dei figli minori, deve evidenziarsi che a seguito della separazione personale e del divorzio (nonché a seguito della cessazione della convivenza more uxorio dei genitori), la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirgli un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316-bis e 337-ter c.c. che impongono il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, ed obbligano i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese anche all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (v. Cass., sez. VI, ord. del 18.09.2013 n. 21273).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto delle norme sopra richiamate, non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (v. Cass., sez. I, del 24.04.2007, n. 9915).
Ciò premesso, venendo ora al caso di specie, la sig.ra ha dichiarato di lavorare con contratto Pt_1
a tempo pieno e indeterminato presso la Notino Italia di con mansioni di addetta al magazzino, CP_3
percependo una retribuzione di circa euro € 1.400,00/1.500,00 netti (in misura superiore rispetto a quanto risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi in atti, v. CU 2023 da cui risulta per l'anno fiscale
8 2022 un reddito mensile netto per dodici mensilità di circa euro 1.330,00). Quanto al sig. il CP_1
Tribunale non dispone di informazioni inerenti alle condizioni economiche e reddituali del medesimo in ragione della dichiarazione di contumacia;
peraltro, l'Agenzia delle Entrate di Bergamo ha omesso di depositare in giudizio le dichiarazioni fiscali complete dell'ultimo triennio del convenuto secondo quanto prescritto dal Giudice relatore in data 9 novembre 2024.
Tuttavia, avendo l'attrice, con le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. del 27 gennaio 2025, dichiarato di voler definire la causa alle condizioni di cui all'ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c. del 9 novembre
2024, ritiene il Collegio doversi confermare i provvedimenti economici assunti dal Giudice relatore.
Di conseguenza, deve essere confermato l'obbligo del sig. di versare un assegno mensile alla CP_1 sig.ra nell'importo minimo che, per prassi, questo Tribunale pone a carico del genitore non Pt_1
collocatario di cui non conosce i redditi, pari a euro 250,00 al mese per ciascun figlio (importo annualmente rivalutabile con indici Istat), ritenuto il contributo minimo indispensabile per far fronte alle esigenze fondamentali di ogni figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie per le figlie come da protocollo in uso presso questo Tribunale, come riportato in dispositivo.
Sulle altre domande
La domanda riguardante l'autorizzazione al rilascio o al rinnovo di documenti validi per l'espatrio delle figlie deve essere dichiarata inammissibile.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Sulle spese di lite
Stante la natura necessaria del giudizio in punto di status, tenuto conto della dichiarazione di contumacia del convenuto che non ha quindi svolto difese, tenuto conto del tenore complessivo della presente causa, non essendo ravvisabile una parte soccombente, ritiene il Collegio che le spese di lite debbano essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così decide:
9 dichiara la separazione personale di e i RT CP_1
quali hanno contratto matrimonio con rito civile in PAGAZZANO, in data 26 gennaio 2008 (anno
2008, atto n. 2, reg. PAGAZZANO, parte I);
conferma l'affido condiviso e a entrambi i genitori, Persona_3 Persona_4
con collocamento prevalente presso la madre;
dispone che le frequentazioni padre-figlie saranno regolate come segue: - a weekend alternati, il padre starà con le minori a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
- nelle settimane in cui il weekend sarà di competenza del padre, il padre starà con le minori anche un pomeriggio con pernottamento in un giorno infra-settimanale da individuare di concerto con la madre;
- nelle settimane in cui il weekend sarà di competenza della madre, il padre starà con le minori due pomeriggi infra- settimanali con pernottamento da individuare di concerto con la madre;
-vacanze natalizie, ad anni alterni, le figlie staranno con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre, mentre staranno con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- vacanze pasquali, ad anni alterni, le figlie trascorreranno tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno tra i genitori la Domenica di Pasqua
e il Lunedì dell'Angelo; - vacanze estive, le figlie staranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da individuare di comune accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
conferma l'assegnazione della casa coniugale a;
RT
conferma l'obbligo di i contribuire al mantenimento delle due figlie minori, con CP_1
decorrenza dalla data della domanda, mediante versamento a , RT
entro il 5 di ogni mese, dell'importo mensile di euro 500,00 (250,00 euro per ciascuna figlia), importo annualmente rivalutabile con indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alle figlie in base al Protocollo di questo Tribunale che si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti,
10 terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
11 dichiara inammissibili le altre domande;
dichiara irripetibili le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al primo capo, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di
PAGAZZANO, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Bergamo, così deciso nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.
Il Presidente
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel.
dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
12