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Sentenza 24 settembre 2024
Sentenza 24 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/09/2024, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2024 |
Testo completo
N. 1775 /2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 1775/2019 R.G. promossa
DA
, elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in VIA CONSOLARE ANTICA N. 805 CAPO D'ORLANDO presso lo studio dell'avv. MUSCARA' MAURIZIO , che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
Contro
Controparte_1
E nei confronti di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice CP_2 fiscale p. IVA nella sua qualità di procuratore P.IVA_1 P.IVA_2 di , con sede e domicilio fiscale in Conegliano (TV) via Controparte_3
V. Alfieri n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Treviso-Belluno: rappresentata e difesa per P.IVA_3 procura in atti dall'avv. STAITI ROBERTO
CONVENUTO
Oggetto: Mutuo
In fatto e in diritto Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio la introducendo il giudizio di Controparte_1 merito di opposizione all'esecuzione contro di lui intrapresa e avente il N.
88/2018 R.G. E.I..
L'attore, premettendo la pendenza della suddetta procedura esecutiva;
che in data 3.12.2018 ha depositato ricorso in opposizione all'esecuzione con istanza di sospensione della procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c.; che il G.E. con provvedimento del 20.7.2019 rigettava l'istanza di sospensione, condannando il al pagamento delle Pt_1 spese processuali e fissando in giorni 90 il termine per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione della causa a ruolo;
tutto ciò premesso, con l'atto introduttivo del giudizio del presente giudizio lamenta l'usurarietà dei tassi del contratto di C/C bancario e, in ordine al contratto di mutuo ipotecario del 13.2.2014 ha rilevato la nullità dello stesso in quanto mutuo di scopo – concesso per ripianare una precedente esposizione debitoria di un conto corrente di corrispondenza;
l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali, la violazione dei doveri di correttezza e buona fede della banca. L'attore, quindi, ha reiterato l'istanza di sospensione dell'esecuzione e, nel merito ha chiesto di accertare e dichiarare la sussistenza di usura nei contratti di conti correnti bancari e nel contratto integrativo di mutuo ipotecario del 13.2.2013; in subordine accertare e dichiarare la violazione delle norme sulla trasparenza nel contratto di conto corrente 2807-80 già n.
1649-80 n. 2903791 – cat. 86/56-Dip.583 e nel contratto integrativo di mutuo ipotecario del 13.2.2014; nel merito, ancora, accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo ipotecario del 13.2.2014 per difetto di causa e, per l'effetto, condannare la alla CP_1 ripetizione degli interessi, spese illegittime e interessi e alla cancellazione dell'ipoteca iscritta sugli immobili oggetto della procedura e della trascrizione del pignoramento immobiliare;
in subordine accertare e dichiarare la violazione delle norme sulla trasparenza nel contratto di mutuo ipotecario del 13.2.2013 e condannare al CP_1 pagamento delle somme pagate a titolo di interessi, spese illegittime e interessi ricalcolati al tasso dei BOT, con vittoria di spese e compensi di causa.
Si è costituita in giudizio quale procuratrice di Controparte_4 CP_5
cessionaria del credito vantato da verso
[...] CP_1 [...]
, rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
1.Ritenere e dichiarare che le domande avversarie sono inammissibili ovvero, in via subordinata, che esse sono del tutto infondate in fatto e in diritto;
2. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse esser pronunciata la nullità dell'atto di mutuo in Notar del 13.2.2014 Per_1
(Rep. 22.966) condannare l'odierno Attore a corrispondere a CP_3 la somma allora erogata da pari a € 85.000,00,
[...] Controparte_1 oltre interessi dal 13.2.2014 al soddisfo;
3. Ancora in via subordinata, nel denegato caso in cui le domande attrici dovessero trovare un accoglimento anche solo parziale, condannare tenere indenne dalle Controparte_1 Controparte_3 conseguenze del presente giudizio nel caso di una eventuale pronuncia di nullità del contratto di mutuo e, soprattutto, nel caso in cui il credito derivante appunto da tale contratto dovesse esser ridotto per compensazione o per altra ragione riguardante il conto corrente presso condannando quest'ultima a corrispondere Controparte_1 all'esponente nq tutte le somme che dovessero esser riconosciute a favore del Sig. detrimento o riduzione del credito di Parte_1 cui al contratto in Notar del 13.2.2014 (rep. 22966); Per_1
4. Condannare l'Attore al pagamento di spese e compensi, ivi compreso il rimborso spese generali.
Concessi i termini ex art. 183 cpc, in assenza di attività istruttoria, la causa
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 281 quinquies e 190 cpc. Le domande attoree sono infondate e non possono trovare accoglimento.
L'attore lamenta che nel contratto (che non è stato prodotto in uno all'atto di citazione) la commissione di estinzione anticipata ha determinato la pattuizione di un interesse usurario.
Al di là del fatto che l'attore non ha specificato quale fosse il tasso soglia per il tipo di operazione vigente all'epoca della conclusione del contratto e quale l'interesse eventualmente pattuito in violazione della normativa antiusura, va comunque rilevato che la commissione di estinzione anticipata - che non va mai computata ai fini della determinazione del tasso di interesse, in quanto costo solo eventuale – nel contratto oggetto di causa è espressamente esclusa.
Di fatti, l'art. 3 bis del contratto di anticipazione, prodotto dalla CP_4 in sede di costituzione prevede espressamente l'esclusione della penale per l'estinzione anticipata.
In detto articolo, infatti, si legge: A termini dell'art. 40, comma 1 del T.U.,
è in facoltà della parte mutuataria di restituire anticipatamente in tutto
o in parte il capitale mutuato alle condizioni e con le modalità di cui al paragrafo 5 del capitolato allegato, con l'unica eccezione della penale di anticipata estinzione ivi prevista, non dovuta.
Da ciò discende l'assoluta infondatezza della doglianza dell'attore.
L'attore, sembrerebbe, lamentare anche l'usurarietà del tasso degli interessi di mora.
Anche per tale doglianza, valgono le considerazioni sopra riportate, stante l'assoluta indeterminatezza e genericità di quanto lamentato.
In ordine al contratto di mutuo, l'attore ne ha eccepito la nullità in quanto mutuo si scopo e chiesto, per l'effetto l'applicazione dei tassi dei
BOT in luogo degli interessi contrattualmente pattuiti.
L'eccezione è del tutto infondata.
Per aversi mutuo di scopo è necessario che ci sia un interesse, anche del mutuante e non solo del mutuatario, alla destinazione delle somme per il raggiungimento di un determinato scopo;
l'elemento caratterizzante è dato dal fatto che una certa somma di danaro viene concessa al mutuatario esclusivamente per raggiungere una determinata finalità, condivisa dal mutuante, la quale in tal modo entra a far parte del sinallagma contrattuale e ne integra la causa.
L'attore eccepisce la nullità del mutuo in esame in quanto le somme erogate sono state utilizzate – asserisce senza darne prova– per consolidare, con una garanzia ipotecaria, un debito a breve non assistito da alcuna garanzia reale, sicchè l'interesse perseguito è solo quello della banca.
Sulla natura e validità dei mutui – principalmente ipotecari, ma non solo
– contratti per ripianare, totalmente o solo in parte, le pregresse esposizioni debitorie si è più volte espressa la giurisprudenza di merito e di legittimità.
Sulla questione, per la quale sussisteva contrasto, sono intervenute le
Sezioni unite, con sentenza n. 33719/2022 a chiarire che il mutuo con garanzia ipotecaria, concesso anche per ripianare una pregressa esposizione debitoria, non è “solo per questo” invalido, dovendo in concreto verificarsi che il mutuo sia stato utilizzato come anomalo mezzo di pagamento o come strumento per frodare i creditori.
Nel caso in esame tale prova non è stata fornita dall'opponente, che non ha dimostrato il debito sul conto corrente né, tantomeno, il fatto che tale debito sia stato ripianato all'esito dell'erogazione del mutuo, di talché il motivo di opposizione deve essere rigettato.
Quanto alla asserita indeterminatezza delle condizioni contrattuali per differenza tra il Taeg convenuto e quello ricalcolato dall'attore, va osservato che nel contratto di anticipazione prodotto dalla CP_4 sono specificate tutte le condizioni contrattuali. L'attore non ha prodotto alcun ricalcolo e la ctu richiesta – e non ammessa – si appalesava del tutto esplorativa. Ne discende anche l'infondatezza della doglianza circa la violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte della banca.
L'attore, in definitiva, non ha adempito all'onere probatorio su di esso incombente, in ordine alla fondatezza di quanto lamentato, non potendosi supplire a tale carenza con la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 cpc formulata in seno alle memorie istruttorie e di ctu contabile – del tutto esplorativa.
Per quanto precede, pertanto, l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo il valore minimo dei parametri di cui al D.M. 55/14, in considerazione del valore indeterminabile della causa, delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, così provvede: rigetta, per le causali di cui in motivazione, le domande dell'attore; condanna l'attore, al pagamento in favore della convenuta costituita di € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Patti, 23/09/2024
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 1775/2019 R.G. promossa
DA
, elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in VIA CONSOLARE ANTICA N. 805 CAPO D'ORLANDO presso lo studio dell'avv. MUSCARA' MAURIZIO , che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
Contro
Controparte_1
E nei confronti di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice CP_2 fiscale p. IVA nella sua qualità di procuratore P.IVA_1 P.IVA_2 di , con sede e domicilio fiscale in Conegliano (TV) via Controparte_3
V. Alfieri n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Treviso-Belluno: rappresentata e difesa per P.IVA_3 procura in atti dall'avv. STAITI ROBERTO
CONVENUTO
Oggetto: Mutuo
In fatto e in diritto Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio la introducendo il giudizio di Controparte_1 merito di opposizione all'esecuzione contro di lui intrapresa e avente il N.
88/2018 R.G. E.I..
L'attore, premettendo la pendenza della suddetta procedura esecutiva;
che in data 3.12.2018 ha depositato ricorso in opposizione all'esecuzione con istanza di sospensione della procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c.; che il G.E. con provvedimento del 20.7.2019 rigettava l'istanza di sospensione, condannando il al pagamento delle Pt_1 spese processuali e fissando in giorni 90 il termine per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione della causa a ruolo;
tutto ciò premesso, con l'atto introduttivo del giudizio del presente giudizio lamenta l'usurarietà dei tassi del contratto di C/C bancario e, in ordine al contratto di mutuo ipotecario del 13.2.2014 ha rilevato la nullità dello stesso in quanto mutuo di scopo – concesso per ripianare una precedente esposizione debitoria di un conto corrente di corrispondenza;
l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali, la violazione dei doveri di correttezza e buona fede della banca. L'attore, quindi, ha reiterato l'istanza di sospensione dell'esecuzione e, nel merito ha chiesto di accertare e dichiarare la sussistenza di usura nei contratti di conti correnti bancari e nel contratto integrativo di mutuo ipotecario del 13.2.2013; in subordine accertare e dichiarare la violazione delle norme sulla trasparenza nel contratto di conto corrente 2807-80 già n.
1649-80 n. 2903791 – cat. 86/56-Dip.583 e nel contratto integrativo di mutuo ipotecario del 13.2.2014; nel merito, ancora, accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo ipotecario del 13.2.2014 per difetto di causa e, per l'effetto, condannare la alla CP_1 ripetizione degli interessi, spese illegittime e interessi e alla cancellazione dell'ipoteca iscritta sugli immobili oggetto della procedura e della trascrizione del pignoramento immobiliare;
in subordine accertare e dichiarare la violazione delle norme sulla trasparenza nel contratto di mutuo ipotecario del 13.2.2013 e condannare al CP_1 pagamento delle somme pagate a titolo di interessi, spese illegittime e interessi ricalcolati al tasso dei BOT, con vittoria di spese e compensi di causa.
Si è costituita in giudizio quale procuratrice di Controparte_4 CP_5
cessionaria del credito vantato da verso
[...] CP_1 [...]
, rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
1.Ritenere e dichiarare che le domande avversarie sono inammissibili ovvero, in via subordinata, che esse sono del tutto infondate in fatto e in diritto;
2. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse esser pronunciata la nullità dell'atto di mutuo in Notar del 13.2.2014 Per_1
(Rep. 22.966) condannare l'odierno Attore a corrispondere a CP_3 la somma allora erogata da pari a € 85.000,00,
[...] Controparte_1 oltre interessi dal 13.2.2014 al soddisfo;
3. Ancora in via subordinata, nel denegato caso in cui le domande attrici dovessero trovare un accoglimento anche solo parziale, condannare tenere indenne dalle Controparte_1 Controparte_3 conseguenze del presente giudizio nel caso di una eventuale pronuncia di nullità del contratto di mutuo e, soprattutto, nel caso in cui il credito derivante appunto da tale contratto dovesse esser ridotto per compensazione o per altra ragione riguardante il conto corrente presso condannando quest'ultima a corrispondere Controparte_1 all'esponente nq tutte le somme che dovessero esser riconosciute a favore del Sig. detrimento o riduzione del credito di Parte_1 cui al contratto in Notar del 13.2.2014 (rep. 22966); Per_1
4. Condannare l'Attore al pagamento di spese e compensi, ivi compreso il rimborso spese generali.
Concessi i termini ex art. 183 cpc, in assenza di attività istruttoria, la causa
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 281 quinquies e 190 cpc. Le domande attoree sono infondate e non possono trovare accoglimento.
L'attore lamenta che nel contratto (che non è stato prodotto in uno all'atto di citazione) la commissione di estinzione anticipata ha determinato la pattuizione di un interesse usurario.
Al di là del fatto che l'attore non ha specificato quale fosse il tasso soglia per il tipo di operazione vigente all'epoca della conclusione del contratto e quale l'interesse eventualmente pattuito in violazione della normativa antiusura, va comunque rilevato che la commissione di estinzione anticipata - che non va mai computata ai fini della determinazione del tasso di interesse, in quanto costo solo eventuale – nel contratto oggetto di causa è espressamente esclusa.
Di fatti, l'art. 3 bis del contratto di anticipazione, prodotto dalla CP_4 in sede di costituzione prevede espressamente l'esclusione della penale per l'estinzione anticipata.
In detto articolo, infatti, si legge: A termini dell'art. 40, comma 1 del T.U.,
è in facoltà della parte mutuataria di restituire anticipatamente in tutto
o in parte il capitale mutuato alle condizioni e con le modalità di cui al paragrafo 5 del capitolato allegato, con l'unica eccezione della penale di anticipata estinzione ivi prevista, non dovuta.
Da ciò discende l'assoluta infondatezza della doglianza dell'attore.
L'attore, sembrerebbe, lamentare anche l'usurarietà del tasso degli interessi di mora.
Anche per tale doglianza, valgono le considerazioni sopra riportate, stante l'assoluta indeterminatezza e genericità di quanto lamentato.
In ordine al contratto di mutuo, l'attore ne ha eccepito la nullità in quanto mutuo si scopo e chiesto, per l'effetto l'applicazione dei tassi dei
BOT in luogo degli interessi contrattualmente pattuiti.
L'eccezione è del tutto infondata.
Per aversi mutuo di scopo è necessario che ci sia un interesse, anche del mutuante e non solo del mutuatario, alla destinazione delle somme per il raggiungimento di un determinato scopo;
l'elemento caratterizzante è dato dal fatto che una certa somma di danaro viene concessa al mutuatario esclusivamente per raggiungere una determinata finalità, condivisa dal mutuante, la quale in tal modo entra a far parte del sinallagma contrattuale e ne integra la causa.
L'attore eccepisce la nullità del mutuo in esame in quanto le somme erogate sono state utilizzate – asserisce senza darne prova– per consolidare, con una garanzia ipotecaria, un debito a breve non assistito da alcuna garanzia reale, sicchè l'interesse perseguito è solo quello della banca.
Sulla natura e validità dei mutui – principalmente ipotecari, ma non solo
– contratti per ripianare, totalmente o solo in parte, le pregresse esposizioni debitorie si è più volte espressa la giurisprudenza di merito e di legittimità.
Sulla questione, per la quale sussisteva contrasto, sono intervenute le
Sezioni unite, con sentenza n. 33719/2022 a chiarire che il mutuo con garanzia ipotecaria, concesso anche per ripianare una pregressa esposizione debitoria, non è “solo per questo” invalido, dovendo in concreto verificarsi che il mutuo sia stato utilizzato come anomalo mezzo di pagamento o come strumento per frodare i creditori.
Nel caso in esame tale prova non è stata fornita dall'opponente, che non ha dimostrato il debito sul conto corrente né, tantomeno, il fatto che tale debito sia stato ripianato all'esito dell'erogazione del mutuo, di talché il motivo di opposizione deve essere rigettato.
Quanto alla asserita indeterminatezza delle condizioni contrattuali per differenza tra il Taeg convenuto e quello ricalcolato dall'attore, va osservato che nel contratto di anticipazione prodotto dalla CP_4 sono specificate tutte le condizioni contrattuali. L'attore non ha prodotto alcun ricalcolo e la ctu richiesta – e non ammessa – si appalesava del tutto esplorativa. Ne discende anche l'infondatezza della doglianza circa la violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte della banca.
L'attore, in definitiva, non ha adempito all'onere probatorio su di esso incombente, in ordine alla fondatezza di quanto lamentato, non potendosi supplire a tale carenza con la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 cpc formulata in seno alle memorie istruttorie e di ctu contabile – del tutto esplorativa.
Per quanto precede, pertanto, l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo il valore minimo dei parametri di cui al D.M. 55/14, in considerazione del valore indeterminabile della causa, delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, così provvede: rigetta, per le causali di cui in motivazione, le domande dell'attore; condanna l'attore, al pagamento in favore della convenuta costituita di € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Patti, 23/09/2024
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella