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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/04/2025, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5656/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5656/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. SOMMER ANNA Parte_1 C.F._1
MARIA
RICORRENTE contro
(c.f. , con l'avv. CASTAURO MARIA GRAZIA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensualizzata.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/4/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
- dichiararsi la separazione personale dei Sigg.ri nata a [...] il [...] e Parte_1 nato a [...] il [...] che ebbero a contrarre matrimonio civile in data 22.06.1996 trascritto Controparte_1 nei Registri dello Stato Civile degli Atti di Matrimonio del Comune di Brescia al numero 175, Parte II, Serie C;
- la casa coniugale di Borgo Poncarale, Via S. Girelli 11, di cui i coniugi sono comproprietari, è assegnata alla
Sig.ra con tutto quanto in essa contenuto, affinché la abiti con il figlio , sino all'indipendenza Parte_1 Per_1 economica di quest'ultimo ed a nuove determinazioni dei genitori;
pagina 1 di 3 - la Sig.ra si farà carico delle utenze di luce e gas. Per quanto concerne invece l'utenza acqua, i Parte_1 relativi costi saranno a carico del Sig. fino a quando non verrà realizzato il collegamento diretto con CP_1
l'acquedotto. Il costo relativo al collegamento all'acquedotto sarà ripartito al 50% tra i coniugi;
- le spese relative all'eventuale sistemazione del vialetto di ingresso della cascina in cui è situata la casa coniugale saranno interamente a carico del Sig. CP_1
- il Sig. corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma mensile di € CP_1
800,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, che dovrà essere versata sul c/c della Sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese. Il Sig. si farà inoltre interamente carico dei costi relativi Parte_1 CP_1 alla manutenzione ordinaria del giardino della casa coniugale, incluso il taglio annuale delle piante;
- il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP_1 Parte_1 Per_1 fino a quando non sarà economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, che dovrà essere versata sul c/c della Sig.ra entro il giorno 10 di ogni Parte_1 mese;
- la Sig.ra autorizza il Sig. ad utilizzare il garage di pertinenza della casa coniugale per Parte_1 CP_1 ricoverare la sua moto, nonché la stanza attigua alla cantina per riporre i suoi effetti personali. La stanza non dovrà essere chiusa a chiave, per consentire alla Sig.ra di areare e pulire il locale e la bocca di lupo e Parte_1 per accedere alla centralina del giardino. Il Sig. potrà accedere al garage ed alla stanza attigua con il CP_1 telecomando già in suo possesso, consegnando alla Sig.ra le chiavi di casa. Parte_1
- Spese di lite compensate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 9.5.2024, , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio con a Brescia in data 22.6.1996, dalla cui unione erano nati Controparte_1
il 17.3.1995 e il 25.11.2006 (oggi entrambi maggiorenni, il secondo non Per_2 Per_1
economicamente indipendente), esponeva che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
Si costituiva il resistente, associandosi alla domanda di separazione e concludendo per il resto come in atti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, comparsi i coniugi all'udienza del 23.10.2024, sentito il figlio il 26.11.2024, con ordinanza del 4.2.2025 il Giudice delegato autorizzava i coniugi a condurre Per_1
vita separata e pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti.
All'udienza del 17.4.2205 i procuratori delle parti riferivano del raggiungimento di un accordo a definizione dei rapporti personali ed economici della separazione e precisavano congiuntamente le trascritte conclusioni, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. e alle impugnazioni. Tanto premesso, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 2 di 3 ***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Quanto alle ulteriori questioni, le condizioni congiuntamente stabilite dalle parti si reputano conformi alla legge ed all'interesse del figlio non economicamente indipendente, pertanto, il Tribunale Per_1
dispone in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brescia di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 1996, parte I, n. 175;
3) dispone quanto, ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 17.4.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5656/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. SOMMER ANNA Parte_1 C.F._1
MARIA
RICORRENTE contro
(c.f. , con l'avv. CASTAURO MARIA GRAZIA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensualizzata.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/4/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
- dichiararsi la separazione personale dei Sigg.ri nata a [...] il [...] e Parte_1 nato a [...] il [...] che ebbero a contrarre matrimonio civile in data 22.06.1996 trascritto Controparte_1 nei Registri dello Stato Civile degli Atti di Matrimonio del Comune di Brescia al numero 175, Parte II, Serie C;
- la casa coniugale di Borgo Poncarale, Via S. Girelli 11, di cui i coniugi sono comproprietari, è assegnata alla
Sig.ra con tutto quanto in essa contenuto, affinché la abiti con il figlio , sino all'indipendenza Parte_1 Per_1 economica di quest'ultimo ed a nuove determinazioni dei genitori;
pagina 1 di 3 - la Sig.ra si farà carico delle utenze di luce e gas. Per quanto concerne invece l'utenza acqua, i Parte_1 relativi costi saranno a carico del Sig. fino a quando non verrà realizzato il collegamento diretto con CP_1
l'acquedotto. Il costo relativo al collegamento all'acquedotto sarà ripartito al 50% tra i coniugi;
- le spese relative all'eventuale sistemazione del vialetto di ingresso della cascina in cui è situata la casa coniugale saranno interamente a carico del Sig. CP_1
- il Sig. corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma mensile di € CP_1
800,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, che dovrà essere versata sul c/c della Sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese. Il Sig. si farà inoltre interamente carico dei costi relativi Parte_1 CP_1 alla manutenzione ordinaria del giardino della casa coniugale, incluso il taglio annuale delle piante;
- il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP_1 Parte_1 Per_1 fino a quando non sarà economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, che dovrà essere versata sul c/c della Sig.ra entro il giorno 10 di ogni Parte_1 mese;
- la Sig.ra autorizza il Sig. ad utilizzare il garage di pertinenza della casa coniugale per Parte_1 CP_1 ricoverare la sua moto, nonché la stanza attigua alla cantina per riporre i suoi effetti personali. La stanza non dovrà essere chiusa a chiave, per consentire alla Sig.ra di areare e pulire il locale e la bocca di lupo e Parte_1 per accedere alla centralina del giardino. Il Sig. potrà accedere al garage ed alla stanza attigua con il CP_1 telecomando già in suo possesso, consegnando alla Sig.ra le chiavi di casa. Parte_1
- Spese di lite compensate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 9.5.2024, , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio con a Brescia in data 22.6.1996, dalla cui unione erano nati Controparte_1
il 17.3.1995 e il 25.11.2006 (oggi entrambi maggiorenni, il secondo non Per_2 Per_1
economicamente indipendente), esponeva che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
Si costituiva il resistente, associandosi alla domanda di separazione e concludendo per il resto come in atti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, comparsi i coniugi all'udienza del 23.10.2024, sentito il figlio il 26.11.2024, con ordinanza del 4.2.2025 il Giudice delegato autorizzava i coniugi a condurre Per_1
vita separata e pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti.
All'udienza del 17.4.2205 i procuratori delle parti riferivano del raggiungimento di un accordo a definizione dei rapporti personali ed economici della separazione e precisavano congiuntamente le trascritte conclusioni, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. e alle impugnazioni. Tanto premesso, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 2 di 3 ***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Quanto alle ulteriori questioni, le condizioni congiuntamente stabilite dalle parti si reputano conformi alla legge ed all'interesse del figlio non economicamente indipendente, pertanto, il Tribunale Per_1
dispone in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brescia di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 1996, parte I, n. 175;
3) dispone quanto, ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 17.4.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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