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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 06/06/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
3) dott. M. Angela MARCHESIELLO Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Pagamento compensi;
Responsabilità professionale”, iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi al
N. 1313 dell'anno 2019
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Nicola Fabrizio Solimini del foro di Trani, in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello, e domiciliato presso lo studio del predetto difensore in TA alla Via Baccarini
n. 24 APPELLANTE/APPELLATO INCIDENTALE
E
(c.f.: , rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 C.F._2 dall'avv. Nicolò Mastropasqua del foro di Trani, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, e domiciliato presso il suo studio in TA al Corso Umberto I
n. 30 APPELLATO
NONCHE'
(c.f.: ), in proprio e quale liquidatore di Controparte_3 C.F._3
(P.iva: ), rappresentato e Controparte_4 P.IVA_1 difeso dall'avv. Massimo Fallù del foro di Trani, in virtù di procura in atti e domiciliato presso il suo studio in Trani alla via P. Pansini n. 3 pagina 1 di 20 APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE CP_5
(P.iva: ), Controparte_6 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Russi del foro di Bari, in forza di mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione per chiamata di terzo, e domiciliata presso il suo studio in Bari al Corso Vittorio Emanuele II n. 60 APPELLATA
Conclusioni
All'udienza cartolare tenutasi il 14.2.2025, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1565/2019 del 26.6.2019, il Tribunale di Trani, previa declaratoria di inammissibilità degli interventi volontari spiegati da Controparte_4
e , ha accolto per quanto di ragione l'opposizione proposta
[...] Controparte_3 da avverso il decreto ingiuntivo n. 134/2006 con cui l'ing. Parte_1 [...] gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 73.041,60, oltre interessi e CP_7
spese della procedura monitoria, a titolo di saldo del compenso professionale da esso maturato fino alla revoca dell'incarico per la progettazione e direzione dei lavori afferenti la realizzazione di un opificio industriale su suolo sito in zona ASI del Comune di
TA.
Il Tribunale ha, in particolare, revocato il d.i. opposto e condannato il al Pt_1 pagamento, in favore dell'ing. della minor somma di € 58.035, oltre CP_1 interessi, al lordo dell'acconto già versato;
ha altresì rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da responsabilità professionale spiegata dall'opponente, nonché quella di accertamento proposta dall'interventore volontario , Controparte_3 condannando il a rifondere all'ing. le spese di lite (comprese quelle Pt_1 CP_1
di ctu) e compensandole integralmente nei rapporti sia con la terza chiamata Reale Mutua
Ass.ni che con gli interventori volontari e Controparte_4 CP_3
.
[...]
Con citazione notificata il 25.7.2019, ha proposto tempestivo Parte_1 gravame avverso la prefata sentenza, chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale con essa spiegata, nella misura ridotta di
€ 520.000, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. pagina 2 di 20 Si è costituito l'ing. eccependo in via preliminare Controparte_7
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame, vinte le spese del presente grado.
Ha resistito all'appello , in proprio e quale liquidatore della Controparte_3
., spiegando appello incidentale avverso il capo Controparte_4
della sentenza che ha dichiarato inammissibile il suo intervento e quello della
[...]
ed insistendo per l'accoglimento di tutte le conclusioni Controparte_4
rassegnate in primo grado, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita, infine, anche che ha riproposto Controparte_6
tutte le eccezioni e difese già rassegnate in primo grado, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese del presente giudizio.
Accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza ex art. 283 c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
9.12.2022 e quindi trattenuta in decisione.
Con ordinanza dell'8.1.2024, il giudizio è stato tuttavia rimesso sul ruolo al fine di espletare una ctu integrativa di quella già svolta in primo grado.
All'udienza cartolare del 14.02.2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è passata definitivamente in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. (entro i quali la difesa del non ha depositato gli atti conclusivi). Controparte_3
Motivi della decisione
Va preliminarmente scrutinata l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello principale, per violazione del canone di specificità ex art. 342 c.p.c., così come proposta dall'appellato ing. Controparte_7
L'eccezione è infondata e va rigettata.
La modifica dell'art. 342 c.p.c. ad opera del d.l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012), lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell'atto di appello, ha in realtà recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di legittimità aveva già affermato in relazione al testo precedente la riforma del 2012, e cioè che, nell'atto di appello, deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta, inoltre, escluso che l'individuazione di un "percorso logico alternativo a quello del primo giudice" debba necessariamente tradursi in un "progetto alternativo di sentenza", perché il richiamo, contenuto negli artt. 342 e 434 c.p.c., alla motivazione pagina 3 di 20 dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quel che, invece, viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
In questi termini si sono espresse le sezioni unite della Cassazione (nella sentenza n. 27199 del 2017), enunciando il principio di diritto secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo novellato, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr., in senso conforme, Cass. 2018/n. 13535; Cass.
SS.UU. 2022/n. 36481).
Ciò premesso, l'appello in esame è conforme al requisito di specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c., inteso nei termini innanzi predicati, anche nell'attuale formulazione, avendo il circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi Pt_1
della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono ed avendo formulato precise ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
Nel merito, l'appello principale è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Con i primi tre motivi di gravame, che a parere di questa Corte possono essere delibati congiuntamente per la loro stretta connessione, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha escluso profili di responsabilità professionale in capo all'ing. avendo erroneamente ritenuto, da un lato, che le difformità CP_1
esecutive fossero state imposte dal committente direttamente alla ditta appaltatrice senza investire in via preventiva e, soprattutto, attendere le determinazioni del direttore dei lavori;
dall'altro lato, che il mancato completamento dell'opera “non consentiva di
pagina 4 di 20 verificare vizi o difformità, ben potendo ogni carenza o difformità realizzativa essere rimediata prima della consegna dell'opera al committente”.
A parere dell'appellante, il Tribunale di Trani non avrebbe correttamente valorizzato gli esiti dell'A.T.P. n. 288/2006 R.G. svoltosi tra le parti oggi in causa, nonché del procedimento arbitrale promosso da esso committente nei confronti dell'appaltatrice che avevano riconosciuto che “la costruzione parzialmente Controparte_4
realizzata dalla ditta appaltatrice presenta numerosi e gravissimi vizi e difformità, tanto da dover essere abbattuta perché totalmente inutilizzabile”, dichiarando, conseguentemente, risolto il contratto di appalto per grave inadempimento dell'appaltatrice.
Assume, in particolare, la difesa del che il Tribunale di Trani avrebbe Pt_1 dovuto cristallizzare l'operato del direttore dei lavori - al fine di valutare la rispondenza dell'operato professionale agli obblighi contrattuali - al momento dell'interruzione del rapporto contrattuale e dunque del recesso attuato da esso committente, senza che alcun valore potesse rivestire la circostanza che l'opera non era stata ancora ultimata e, quindi, che vi fosse ancora la possibilità di emendare le difformità e i vizi lamentati.
La censura è fondata nei termini di seguito esposti.
Premesso che alcun valore probatorio spiega nell'odierno giudizio il lodo arbitrale irrituale emesso tra il committente e l'appaltatrice all'esito di un procedimento negoziale cui l'ing. è rimasto del tutto estraneo, costituisce principio consolidato nella CP_1
giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 2021/n. 1004; Cass. 2020/n. 2913; Cass. 2008/n.
10728) quello secondo cui, in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultati, ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto".
Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i pagina 5 di 20 necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente. In particolare, l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere, nè il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. 2023/n.14456; Cass. 2016/n. 8700).
A nulla può dunque giovare all'appellato ing. per andare esente da CP_1
responsabilità, affermare che il fosse quotidianamente presente sul cantiere ed Pt_1 impartisse personalmente ordini alla ditta appaltatrice per l'esecuzione di opere in variante rispetto al progetto assentito.
Al riguardo, ha chiarito la Suprema Corte che “in materia di appalto, il principio dell'esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini ("nudus minister") non si applica al direttore dei lavori che, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli, gravando su di lui l'obbligazione di accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera appaltata al progetto sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, sicché non è esclusa la sua responsabilità nel caso ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente” (Cass. 2016/n. 8700).
Richiamati i principi di diritto sopra esposti, rileva in questa sede che, dagli accertamenti compiuti da tutti i consulenti tecnici nominati prima in sede di A.T.P. e di giudizio di primo grado (ing. e arch. ) e poi, da Controparte_8 Parte_2 ultimo, in questo giudizio d'appello (ing. ), sono emerse, da un lato, la non CP_9
rispondenza delle opere parzialmente realizzate ai progetti1 e, dall'altro, vizi e difformità2 1 Vedasi risposta al “quesito A” data dall'arch. (pagine 4 – 5 -6 dell'elaborato peritale), nonché Parte_2 risposta al “quesito 1” data dall'ing. (pagine 26- 27 -28 dell'elaborato peritale). CP_9 pagina 6 di 20 che non sarebbero potuti sfuggire al direttore dei lavori e/o carenze che sono a lui direttamente imputabili (come l'omesso collaudo statico delle strutture in c.a.) e che, pertanto, giustificano il riconoscimento della sua responsabilità per i danni conseguenti.
Si rivela, pertanto, erronea in diritto l'affermazione del primo giudice, supportata tra l'altro da una giurisprudenza datata e isolata, laddove, pur a fronte di vizi e difformità sicuramente sussistenti, ha escluso o ridotto l'incisività dell'attività di controllo del direttore dei lavori sull'andamento degli stessi sol perché vi era la presenza costante del committente sul cantiere che, di fatto, avrebbe spogliato il direttore dei lavori di ogni ruolo e responsabilità nella verifica della corretta esecuzione dell'opera.
Allo stesso modo non condivisibile è il ragionamento logico giuridico che ha condotto il giudice di prime cure ad escludere in toto la responsabilità professionale del direttore dei lavori solo perché “l'opera non risulta essere stata ultimata e di conseguenza non ancora consegnata la committente”, ragion per cui poteva ancora essere astrattamente adeguata alle condizioni contrattuali.
Come innanzi precisato, l'obbligo del direttore dei lavori di controllare che la realizzazione delle opere avvenga secondo le regole dell'arte, dovendo attuarsi in relazione
a ciascuna delle fasi di realizzazione delle stesse e al fine di garantire che queste ultime siano eseguite senza difetti costruttivi, sussiste infatti durante tutto il corso delle opere medesime, e non già solo al momento dell'ultimazione dei lavori.
Opinare diversamente significherebbe, del resto, escludere in linea generale la configurabilità di qualsiasi tipo di responsabilità del d.l. ogniqualvolta il rapporto professionale venga ad interrompersi anticipatamente, così come consentito espressamente dall'art. 2237 c.c. e come avvenuto nel caso di specie.
Aggiungasi che il professionista nemmeno è riuscito a provare, in ossequio alla regola generale enunciata con la sentenza 2001/n. 13533 resa dalle Sezioni Unite della
S.C. - che, in tema di responsabilità contrattuale del direttore dei lavori per conto del committente, conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, riconosce a carico del committente solo l'onere di provare il contratto ed allegare l'inadempimento del professionista - che la prestazione professionale sia stata da lui eseguita in modo diligente
(Cass. 2020/n. 3855) 2 Vedasi risposta al quesito B data dall'arch. (pagine 6 e7 dell'elaborato peritale), nonché risposta Parte_2 al “quesito 3” data dall'ing. (pagina 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 -47 dell'elaborato CP_9 peritale). pagina 7 di 20 Pertanto, accertata la responsabilità professionale del progettista/direttore dei lavori, ing. occorre delibare il quarto motivo di appello, mediante cui Controparte_7
l'appellante sostiene che, a fronte di “un'attività caratterizzata da molti errori, violazioni di legge, negligente e gravemente pregiudizievole per il committente, a causa delle gravissime violazioni di legge e professionali da lui commesse”, nessun compenso avrebbe potuto essere riconosciuto al professionista.
La censura non coglie nel segno e va rigettata.
È circostanza acquisita che l'opponente, odierno appellante, nel proprio atto di opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale, dopo aver premesso che le difformità e i vizi lamentati dipendevano dalla gravissima colpa professionale del progettista/direttore dei lavori, si è limitato solo a chiedere, oltre all'accoglimento dell'opposizione spiegata (vedasi conclusioni sub 1), di “dichiarare la responsabilità professionale del creditore opposto e condannare il medesimo al risarcimento dei danni subiti dall'opposto in conseguenza dell'accertata colpa professionale …”.
In tali conclusioni, reiterate all'udienza di precisazione delle conclusioni del
9.2.2018 e del 20.12.2018, non è dato dunque rinvenire alcuna domanda di risoluzione del contratto d'opera intellettuale intercorso con il professionista opposto.
Al riguardo, si è espressa la Suprema Corte, stabilendo che “nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano n essa adeguata tutela” (Cass. 2024/n.
27042); “in tema di contratto d'opera professionale, in caso di vizi e difformità dell'opera che non ne comportino la radicale inutilizzabilità, il committente può limitarsi a chiedere il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento e in tal caso i vizi non escludono il diritto al compenso del professionista, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela
(Cass. 2024/n. 29331; conf. Cass. 2017/n. 29218; Cass. 2014/n. 6886).
Si osserva infatti che l'eccezione ex art. 1460 c.c. postula comunque la proporzionalità tra i rispettivi adempimenti in relazione all'oggettiva gravità degli stessi, avuto riguardo all'intero equilibrio del contratto da valutarsi secondo buona fede;
ne deriva che, se l'opera è stata comunque eseguita, sia pure con difetti che non ne escludono pagina 8 di 20 totalmente l'utilità, il committente ha diritto al risarcimento del danno, ma non può rifiutare il pagamento del compenso al professionista.
Nel caso di specie, invero, a fronte delle incontestate prestazioni professionali poste in essere dall'ing. riguardanti: 1) l'approntamento dei progetti architettonici CP_1
e dei correlati computi metrici;
2) l'approntamento del progetto delle opere in conglomerato cementizio armato;
3) la direzione lavori delle opere architettoniche ed in conglomerato cementizio armato - così come accertato nell'espletata CTU a cui si rimanda
-, i vizi e le difformità riscontrati, seppur imputabili al professionista ed idonei a far sorgere a carico del medesimo l'obbligazione risarcitoria nei termini di cui si dirà meglio infra, non possono ritenersi talmente gravi da determinare l'assoluta inutilizzabilità dell'opera stessa: non è dunque configurabile un radicale inadempimento dell'obbligazione posta a carico del professionista, tale da far perdere il diritto al proprio compenso.
Il Marsano parte, infatti, dall'erroneo presupposto che l'opera fosse totalmente da abbattere, facendo leva sugli esiti del lodo arbitrale (e della ctu dell'ing. ) Persona_1 che, come già si è visto, non sono affatto opponibili all'ing. né hanno un CP_1 valore di sentenza ex art. 825 c.p.c., posto che l'art. 808ter, ult. co. c.p.c. esclude espressamente che al lodo contrattuale (come quello di specie) si applichi l'art. 825 cit.
Gli elementi acquisiti agli atti dimostrano invece che l'opificio in questione, già realizzato per il 65% circa, poteva essere completato, tant'è che lo stesso ctu ing.
[...]
ha riscontrato, alle pagg. 25-26 del suo elaborato, che la costruzione, all'esito di CP_9
regolarizzazione amministrativa, è stata comunque portata a termine dal CP_10
che, in data 25/02/2022, ha infatti depositato presso la il collaudo statico a CP_11 firma dell'ing. Persona_2
Benchè non si conosca l'iter amministrativo seguito, resta il dato oggettivo che la costruzione non era necessariamente da demolire, ma poteva essere portata a compimento, come poi di fatto avvenuto.
Pertanto, ai sensi dell'art. 2237, co. 1 c.c. (secondo cui il cliente può recedere dal contratto di prestazione d'opera intellettuale, rimborsando al professionista le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta), sussiste l'an della pretesa creditoria relativa al compenso professionale spettante all'ing. che va tuttavia CP_1
ridimensionata nella misura quantificata dal ctu3 di € 50.243,92, oltre iva e cnpaia. 3 L'attività professionale svolta dal Dott.IN. in favore del Sig. ed oggetto del presente Controparte_7 Parte_1 accertamento, è relativa all'approntamento di tutta la documentazione necessaria per l'istruttoria relativa all'assegnazione di un lotto di terreno nell'agglomerato ASI di TA, nonché agli incarichi tecnico-professionali per la progettazione e realizzazione di un opificio pagina 9 di 20 nell'agglomerato ASI di TA (progettazione urbanistica ed edilizia, direzione lavori, calcolazione strutturale, progettazione e direzione impianti, coordinamento della sicurezza)
Giusto contratto di affidamento di incarico professionale in data 04.04.2002 tra le parti veniva concordato che il compenso per le sopraindicate prestazioni professionali sarebbe stato determinato secondo “il minimo tariffario dell'ordinamento professionale maggiorato del trenta per cento (30%) per le spese”. Il sottoscritto C.T.U. ritiene preliminarmente opportuno evidenziare che con l'entrata in vigore del Decreto liberalizzazioni "Cresci Italia", del 24.01.2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27 (in Suppl. Ord. n.
53, G.U. n. 71 del 24 marzo 2012, sono state abrogate le tariffe professionali e tutte le norme connesse, per i professionisti. Le prestazioni professionali eseguite dall'IN. recano tuttavia data precedente al 24.03.2012, con la conseguenza che nel caso in Controparte_7 questione sono applicabili le tariffe professionali degli INegneri ed Architetti rinvenienti dalla Legge 2 Marzo 1949, N. 143, aggiornata in base al D.M. 11.6.87 e D.M.
3.9.97 n° 417. Per la determinazione del compenso verrà applicato l'articolo n. 14 della Legge 2 Marzo 1949, N. 143 e nello specifico verrà utilizzata: -relativamente alla PROGETTAZIONE -la classe I relativa a “Costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative”; ➢ la categoria “b” relativa ad “Edifici industriali di importanza costruttiva corrente. Edifici rurali di importanza speciale. Scuole, piccoli ospedali, case popolari, caserme, prigioni, macelli, cimiteri, mercati, stazioni e simili qualora siano di media importanza. ➢ la categoria “f” relativa ad “Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato”.
➢ la categoria “a” relativa ad “Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, della energia elettrica e della forza motrice, per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto.”. ➢ la categoria “b” relativa ad
“Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo, dell'aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, trasporti meccanici.” ➢ la categoria “c” relativa ad “Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc..”.
- relativamente alla DIREZIONE LAVORI: -la classe I relativa ad “Costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative”; ➢ la categoria “b” relativa ad “Edifici industriali di importanza costruttiva corrente. Edifici rurali di importanza speciale. Scuole, piccoli ospedali, case popolari, caserme, prigioni, macelli, cimiteri, mercati, stazioni e simili qualora siano di media importanza. Organismi costruttivi in metallo.”. Si terrà altresì conto della circostanza che la prestazione professionale eseguita dall'IN. , a seguito della Controparte_7 prematura interruzione del rapporto con il committente, non ha seguito lo sviluppo completo dell'opera, ed quindi applicabile l'articolo 18 della Legge 2 Marzo 1949, N. 143 il quale prevede che “la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nella tabella B aumentata del 25%, come nel caso di sospensione dell'incarico di cui al primo comma dell'articolo 10. Quanto alla contabilità finale dei lavori in atti, sebbene predisposta dall'IN. , è priva di sottoscrizioni sia Controparte_7 dell'impresa appaltatrice che del committente. In buona sostanza dall'esame della documentazione in atti non si desume che la direzione lavori abbia provveduto alla verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere eseguite e liquidazione dei conti parziali
e finali. ➢ la categoria “f” relativa ad “Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato.”.Si terrà altresì conto della circostanza che la prestazione professionale eseguita dall'IN. , a seguito della prematura interruzione del Controparte_7 rapporto con il committente, non ha seguito lo sviluppo completo dell'opera, ed quindi applicabile l'articolo 18 della Legge 2 Marzo 1949, N. 143 il quale prevede che “la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nella tabella B aumentata del 25%, come nel caso di sospensione dell'incarico di cui al primo comma dell'articolo 10. Quanto alla contabilità finale dei lavori in atti, sebbene predisposta dall'IN. , è priva di sottoscrizioni sia dell'impresa appaltatrice che del Controparte_7 committente. In buona sostanza dall'esame della documentazione in atti non si desume che la direzione lavori abbia provveduto alla verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali. -la classe III relativa ad “Impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali od a costruzioni o gruppi di costruzioni civili, e cioè macchinario, apparecchi ed annessi non strettamente legati al diagramma tecnico e non facenti parte di opere complessivamente considerate nelle precedenti classi.”; ➢ la categoria “a” relativa ad “Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, della energia elettrica e della forza motrice, per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto.”. Si terrà altresì conto della circostanza che la prestazione professionale eseguita dall'IN. , a seguito della Controparte_7 prematura interruzione del rapporto con il committente, non ha seguito lo sviluppo completo dell'opera, ed quindi applicabile l'articolo 18 della Legge 2 Marzo 1949, N. 143 il quale prevede che “la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nella tabella B aumentata del 25%, come nel caso di sospensione dell'incarico di cui al primo comma dell'articolo 10. Quanto alla contabilità finale dei lavori in atti, sebbene predisposta dall'IN. , è priva di sottoscrizioni sia Controparte_7 dell'impresa appaltatrice che del committente. In buona sostanza dall'esame della documentazione in atti non si desume che la direzione lavori abbia provveduto alla verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere eseguite e liquidazione dei conti parziali
e finali.
➢ la categoria “b” relativa ad “Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo, dell'aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, trasporti meccanici.”. Si terrà altresì conto della circostanza che la prestazione professionale eseguita dall'IN. , a seguito della Controparte_7 prematura interruzione del rapporto con il committente, non ha seguito lo sviluppo completo dell'opera, ed quindi applicabile l'articolo 18 della Legge 2 Marzo 1949, N. 143 il quale prevede che “la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nella tabella B aumentata del 25%, come nel caso di sospensione dell'incarico di cui al primo comma dell'articolo 10.
Quanto alla contabilità finale dei lavori in atti, sebbene predisposta dall'IN. è priva di sottoscrizioni sia Controparte_7 dell'impresa appaltatrice che del committente. In buona sostanza dall'esame della documentazione in atti non si desume che la direzione lavori abbia provveduto alla verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali.
➢ la categoria “c” relativa ad “Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc..”. Si terrà altresì conto della circostanza che la prestazione professionale eseguita dall'IN. , a seguito della prematura Controparte_7 interruzione del rapporto con il committente, non ha seguito lo sviluppo completo dell'opera, ed quindi applicabile l'articolo 18 della Legge 2 Marzo 1949, N. 143 il quale prevede che “la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nella tabella B aumentata del 25%, come nel caso di sospensione dell'incarico di cui al primo comma dell'articolo 10.
pagina 10 di 20 Poiché dalla somma sopra indicata vanno detratti il costo degli aggiustamenti tecnici al progetto ai fini della sua fattibilità, quantificato dal ctu in € 7.169,21 oltre iva al
20% (tariffa vigente al tempo della prestazione), nonché l'acconto già ricevuto dal professionista, pari ad € 4.781,25, residua dunque una debenza a carico del di € Pt_1
49.320,11 (€ 62.704,41 – 8.603,05 – 4.781,25).
Con il quinto motivo di gravame, l'appellante si duole del mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno conseguente alla grave responsabilità del progettista/direttore dei lavori per i vizi e le difformità dell'opera.
Il motivo è fondato solo in parte.
Prima di entrare nel merito dell'esame di tale motivo, la Corte rileva come sia circostanza pacifica tra le parti perché non contestata che il rilevata la Controparte_10 decadenza del “Permesso di Costruire n. 139 del 18.03.2004”, ha dichiarato nel 2012 la decadenza del dall'assegnazione del lotto e disposto la retrocessione in proprio Pt_1
favore del suolo e del fabbricato su di esso esistente.
Nonostante tale sopravvenienza, alcun dubbio può innanzitutto sorgere in ordine al diritto del di chiedere il risarcimento dei danni anche con riferimento ad un bene Pt_1
che oggi non è più di sua proprietà, e tanto in forza del noto principio di diritto secondo il quale “il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a chi ne sia proprietario al momento del verificarsi dell'evento dannoso, e, configurandosi come un diritto autonomo rispetto a quello di proprietà, non segue quest'ultimo nell'ipotesi di alienazione, salvo che non sia pattuito il contrario” (Cass. SS.UU. 2016/n. 2951; conf. Cass. 2024/n.
11478).
In diritto, va altresì premesso che, mentre in tema di responsabilità contrattuale derivante dall'inadempimento di obbligazioni di dare o di fare non professionale, gli oneri del contraente danneggiato si risolvono nella mera allegazione dell'inadempimento, in ragione della cd. <> della sussistenza della causalità materiale, con riguardo invece all'inadempimento di un facere professionale, detti oneri sono più gravosi, spettando al creditore dimostrare specificamente anche il nesso eziologico tra inadempimento e danno (cfr. tra le tante Cass. 2019/n. 28991).
Ciò posto ed assodate le inadempienze dell'ing. devono essere CP_1 esaminate e delibate le singole voci di danno, così come richieste dall'opponente/odierno appellante:
pagina 11 di 20 1) € 277.000 a titolo di danno emergente rappresentato dal corrispettivo corrisposto dal committente all'impresa appaltatrice Controparte_4
2) € 5.622,14 quale differenza non rimborsata dal dopo la retrocessione del CP_10
suolo;
3) € 4.781,25 quale acconto sul maggior compenso dovuto al direttore dei lavori, ing.
[...]
CP_7
4) € 287.295 quale maggior costo di realizzazione di una nuova opera;
5) € 200.000 a titolo di lucro cessante dovuto al mancato svolgimento dell'attività di commercializzazione di mobili di pregio cui era destinato l'erigendo opificio, il tutto per un totale complessivo di € 774.698,39 ridotto, in questo grado di giudizio, ad €
520.000.
In relazione a tali voci di danno, la Corte osserva quanto segue.
La domanda di rimborso del corrispettivo versato all'appaltatrice è inaccoglibile.
Tale richiesta afferisce ad un distinto rapporto contrattuale (quello tra il committente e l'appaltatrice) di cui non è parte l'ing. CP_1
L'invocata restituzione è stata peraltro già disposta col lodo arbitrale irrituale emesso in danno della che, nel dichiarare la risoluzione del contratto di Controparte_4 appalto per grave inadempimento dell'appaltatrice, ha, al punto b) del primo capo del dispositivo, condannato quest'ultima a restituire il prezzo versato dal Pt_1
L'eventuale circostanza che il possa non essere riuscito a recuperare tale somma Pt_1
dal soggetto obbligato non legittima evidentemente la sua pretesa di riversare sul progettista/direttore dei lavori le conseguenze di tale mancato recupero.
La domanda di rimborso della differenza asseritamente non recuperata del costo di acquisizione del suolo è, a prescindere da ogni altra considerazione, infondata per assoluto difetto di prova.
Il non ha infatti prodotto alcuna documentazione che dimostri l'esistenza di una Pt_1 differenza tra la somma sborsata per l'acquisizione del suolo e quella rimborsata all'atto della sua retrocessione.
La domanda di restituzione dell'acconto versato dal al direttore dei lavori (€ Pt_1
4.781,25) non può trovare accoglimento per tutti i motivi già sopra esposti in ordine al riconoscimento del diritto del professionista al proprio compenso, in assenza di una domanda di risoluzione del contratto d'opera intellettuale.
pagina 12 di 20 La richiesta di danni da maggior costo di realizzazione di una nuova opera è parimenti infondata.
Ai sensi dell'art. 1225 c.c., se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione.
La prevedibilità del pregiudizio costituisce dunque uno dei criteri di determinazione del danno risarcibile.
Nella fattispecie, in disparte il rilievo che il non dispone più, allo stato, di un Pt_1 suolo ove sia eventualmente possibile la realizzazione ex novo dell'opera, deve comunque osservarsi che il suo comportamento omissivo sfociato nella retrocessione del suolo nonostante le plurime proroghe ottenute per il completamento di un'opera che era stata già realizzata al 65% e che ben avrebbe potuto essere portata a compimento anche a mezzo di altra impresa e di altro d.l. non costituiva affatto un evento prevedibile al momento dell'inadempimento, che non può, di conseguenza, essere posto in correlazione causale col dedotto danno.
Allo stesso modo, non può essere riconosciuto alcun diritto al risarcimento del danno da mancato guadagno asseritamente subito dal per il mancato completamento del Pt_1
capannone destinato allo svolgimento della sua attività di commerciante di mobili pregiati.
“Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, affermata la responsabilità professionale per negligente svolgimento dell'incarico di progettista e direttore dei lavori in relazione alla costruzione di 11 autorimesse, delle quali era stata ordinata la demolizione in quanto non conformi alla normativa edilizia e non sanabili, aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da mancata vendita delle autorimesse in carenza di una specifica allegazione degli elementi e circostanze di cui si componeva detto danno)” (sic Cass. 2024/n. 29486; conf. Cass. 2018/n. 5613).
pagina 13 di 20 Né può invocarsi sul punto una liquidazione equitativa.
Se alla liquidazione del danno il giudice può infatti procedere anche in via equitativa in forza del potere conferitogli dagli artt. 1226 e 2056 c.c., , la cosiddetta equità giudiziale correttiva ed integrativa resta comunque subordinata alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare e, a un tempo, non comprendendo tale potere giudiziale anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo la liquidazione equitativa già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno subito.
In altri termini, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa non esime la parte interessata dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre (cfr. Cass. 2016/n. 20889).
Nel caso in esame, il non ha invece fornito alcun elemento, di natura contabile Pt_1
o fiscale, con riguardo, indicativamente, alla consistenza ed alla redditività dell'esercizio commerciale, al fatturato e agli utili realizzati negli anni precedenti, da permettere a questa
Corte una liquidazione ex art. 1226 c.c.
Ne deriva che la domanda risarcitoria spiegata può, in definitiva, trovare accoglimento unicamente in relazione alla voce di danno sub 4, ma nei limiti del costo delle opere che sarebbero state necessarie per eliminare i vizi e le difformità del manufatto imputabili all'ing. cioè del costo da sostenersi per portare a regolare compimento CP_1
l'opera, che il ctu ing. ha quantificato in complessivi € 50.500, oltre iva al CP_12
20%, per un totale di € 60.600.
L'anzidetta somma andrà posta in compensazione con l'importo netto sopra riconosciuto al professionista a titolo di onorario professionale.
Ed infatti, “in tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) si distingue da quella propria, disciplinata dagli articoli 1241 e ss. c.c., poiché riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto, e si risolve in una verifica contabile delle reciproche poste attive e passive delle parti. È per questo che il giudice può procedere d'ufficio al relativo accertamento anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che pagina 14 di 20 l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo”
(Cass. n. 33872/2022; Cass. n. 28568/2021; Cass. n. 11634/2023; Cass. n. 6700/2024).
La differenza tra le reciproche poste attive e passive (€ 60.600 – € 49.320,11) conduce, in definitiva, alla condanna dell'ing. al versamento, in favore del , CP_1 Pt_1 della somma di € 11.279,89, da maggiorarsi, trattandosi di debito risarcitorio di valore, della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo dalla domanda sino alla data della presente pronuncia e degli interessi legali calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anno dalla stessa data sino all'effettivo soddisfo.
Va precisato che il pagamento di tale somma va posto ad esclusivo carico del professionista, per non aver, quest'ultimo, ritualmente riproposto nel presente grado di giudizio ex art. 346 c.p.c. la domanda di manleva formulata in primo grado nei confronti della terza chiamata domanda non esaminata dal Controparte_6
primo giudice perché assorbita dal rigetto della domanda risarcitoria spiegata dall'opponente . Pt_1
È infatti principio giurisprudenziale pacifico che, in caso di rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda condizionata di garanzia, la devoluzione di quest'ultima al giudice investito del gravame sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, ma necessita comunque della riproposizione della domanda ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (sic Cass. 2020/n. 121; Cass.
2019/n. 7940; Cass. 2017/n. 832; Cass. 2016/n. 7700).
La parte appellata, vittoriosa in primo grado, non ha invero motivo di dolersi dell'impugnata sentenza, ma, qualora miri all'accoglimento della propria domanda nei confronti del chiamato in garanzia (per l'ipotesi in cui venga accolta in appello la domanda principale proposta nei suoi confronti dall'attore rimasto soccombente in primo grado), è tenuto a riproporre espressamente la domanda di garanzia non esaminata, al fine di superare la presunzione di rinuncia posta dall'art. 346 c.p.c. (cfr. Cass. 2014/n. 2051).
Mentre, dunque, la riproposizione di domande espressamente respinte si manifesta con specifici motivi di appello (principale o incidentale), nel caso di domande ed eccezioni assorbite o comunque non esaminate in primo grado – come nel caso di specie – la riproposizione, benchè non richieda formule sacramentali, impone comunque che la parte interessata manifesti inequivocabilmente la volontà che le stesse siano sottoposte alla cognizione del giudice di appello “al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da pagina 15 di 20 un comportamento omissivo, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.” (Cass. 2016, n. 24124; Cass.
2010/n. 24021).
Tale manifestazione inequivocabile di volontà manca nel caso in esame, ove l'appellato ing. con la comparsa di costituzione in questo grado, si è limitato, sia nel CP_1 corpo dell'atto che nelle sue conclusioni, solo a chiedere il rigetto dell'appello, senza null'altro aggiungere, omettendo peraltro anche nelle note scritte successive di spiegare qualsiasi difesa per resistere alle eccezioni reiterate dalla sua Compagnia assicuratrice da se non per la prima volta (e tardivamente) con la prima comparsa CP_6
conclusionale depositata il 10/02/2023.
Alla luce di tanto, la domanda di manleva non può essere esaminata da questa Corte perché non riproposta, con conseguente assorbimento di ogni eccezione riproposta anche in questo grado di giudizio dalla Compagnia assicuratrice chiamata in causa.
Resta infine da vagliare l'appello incidentale spiegato dal in Controparte_3
proprio e nella qualità, mediante il quale si è censurata la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha dichiarato inammissibili ex art. 268 c.p.c. gli interventi separatamente spiegati in primo grado dallo stesso e dalla CP_3 Controparte_4 per aver gli stessi tardivamente introdotto “un nuovo thema decidendum giacchè avente ad oggetto l'approfondimento di profili ab initio estranei al presente giudizio poiché afferenti anche alla condotta della e peraltro già oggetto di un lodo arbitrale ed Controparte_4 in ogni caso non formulata (in tali termini) dall'opponente”.
Assume al riguardo l'appellante incidentale che le preclusioni per il terzo interveniente di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, ragione per cui,
“considerato che l'art. 268 c.p.c. consente l'intervento del terzo fino all'udienza di precisazione delle conclusioni senza distinzione di sorta, tale possibilità deve essere consentita a tutti i possibili interventi e quindi, anche all'interveniente principale, cui dovrà essere concesso di formulare la propria domanda, essendo questa un elemento essenziale ed imprescindibile di tale forma di intervento”.
Il motivo è fondato, anche se non conduce alle conseguenze sperate.
La regola posta dal secondo comma dell'art. 268 c.p.c., secondo cui l'interveniente
“non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte”, deve essere interpretata alla luce del primo comma della medesima disposizione, in forza del quale “l'intervento può avere luogo anche successivamente al
pagina 16 di 20 maturare dei termini di preclusione per le altre parti, «sino a che non vengano precisate le conclusioni”; con la conseguenza che estendere al terzo interveniente gli effetti della preclusione sulle domande, eventualmente già verificatasi per le altre parti, equivarrebbe a negare il suo diritto d'intervento autonomo entro il termine ultimo della precisazione delle conclusioni, che invece gli è consentito per legge.
In altre parole, sostenere che l'interveniente adesivo autonomo, vale a dire il terzo che interviene nel processo tra altre persone per far valere in confronto di alcune di esse un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo (art. 105
c.p.c., comma 1), possa farlo sino a che non vengano precisate le conclusioni (come dispone l'art. 268, co. 1 c.p.c.), ma senza poter proporre proprie autonome domande per le preclusioni poste dagli artt. 183 e 184 c.p.c. (oggi 171ter c.p.c.) alla facoltà delle parti originarie del processo di compiere determinati atti (come quello di proporre domande nuove), significherebbe di fatto vanificare qualsiasi valore ed utilità processuale all'istituto degli interventi contemplati nell'art. 105, co. 2 c.p.c. (quello principale e quello litisconsortile), nei quali fondamentale ed ineludibile risulta l'attività assertiva del volontario interveniente a tutela dei propri diritti. È infatti evidente che l'aver consentito normativamente che i predetti interventi del terzo nel processo possano effettuarsi sino al momento di precisazione delle conclusioni perderebbe ogni significato logico-giuridico ove non fosse consentita contestualmente la formulazione di una domanda.
Sulla scorta di tanto, la giurisprudenza di legittimità ha così più volte affermato che le preclusioni cui si riferisce l'art. 268 c.p.c. sono solamente quelle istruttorie e non anche quelle c.d. assertive, di talché risulta consentito al terzo interveniente di formulare domande nuove fino all'udienza di precisazione delle conclusioni (oggi rimessione in decisione).
Più in particolare, si è precisato che chi interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia ormai spirato il termine per la fissazione del thema decidendum, né tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c. vìola il principio di ragionevole durata del processo o il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio (sic Cass. 2024/n. 21835; conf. Cass.
2008/n. 25264; Cass. 2011/n. 15208; Cass. 2019/n. 31939).
Infatti, l'interveniente, dovendo accertare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre - ove sia intervenuta la relativa preclusione - nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa pagina 17 di 20 sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare (Cass. 2015/n. 25798; Cass. 2011/n. 15208).
Da tanto deriva che gli interventi spiegati dai terzi Controparte_4
e non potevano essere dichiarati inammissibili.
[...] Controparte_3
Ciò nonostante, nel merito, la domanda da essi spiegata, ovvero di accertamento dell'esclusiva responsabilità del direttore dei lavori nella causazione dei danni lamentati dal committente deve essere rigettata. Controparte_13
Ai sensi dell'art. 100 c.p.c. “per proporre domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”.
Ne consegue che colui che agisce con l'azione di accertamento, anche se negativo, deve essere titolare dell'interesse attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto dedotto in causa.
Ebbene, nel caso di specie, alcun interesse può vantare il , in proprio e CP_3
quale liquidatore della a far dichiarare la responsabilità esclusiva Controparte_4 dell'ing. nella causazione dei vizi lamentati dal committente . CP_1 Pt_1
La responsabilità per grave inadempimento contrattuale dell'appaltatrice
[...]
, sfociata poi nella declaratoria di risoluzione del contratto di Controparte_4
appalto, risulta infatti già cristallizzata nel lodo arbitrale irrituale emesso nei confronti della ditta appaltatrice, che deve ritenersi definitivo, non essendo stata fornita alcuna prova della sua eventuale impugnazione.
È, anzi, un dato incontestato che detto lodo sia stato anche posto a base di un d.i. emesso ai danni del ex art. 2331 c.c., successivamente revocato all'esito del CP_3
relativo giudizio di opposizione con sentenza n. 187/2018 passata in giudicato.
A fronte di tale accertamento negoziale definitivo che committente e appaltatore hanno pattiziamente rimesso in via esclusiva agli arbitri, non può quindi sollecitarsi in questa sede un nuovo esame teso a sovvertire quello già compiuto nel procedimento arbitrale al fine di andare esente da ogni obbligo risarcitorio, tanto più se si considera che la qui riconosciuta responsabilità del progettista/direttore dei lavori per i gravi vizi e difformità dell'opera non esclude comunque la già accertata responsabilità della ditta appaltatrice, ma si aggiunge alla stessa per concorrervi in via solidale (cfr. Cass. 2020/n.
18289; conf. Cass. 2021/n. 20704; Cass. 2017/n. 29218; Cass. 2012/n. 14650), salva pagina 18 di 20 l'eventuale successiva ripartizione delle rispettive responsabilità nei loro rapporti interni, per la quale occorre tuttavia la proposizione di una specifica domanda di regresso (Cass.
2023/n. 14378), che, nel caso di specie, non è mai stata formulata dall'appellante incidentale.
***
La riforma della sentenza impugnata impone infine una nuova regolamentazione ex officio delle spese del doppio grado che, tenuto conto dell'esito complessivo della lite
(caratterizzato da reciproca soccombenza), possono, a parere di questa Corte, essere integralmente compensate secondo i dettami di Cass. SS.UU. 2022/n. 32061 (conf. Cass.
2024/n. 13827), non solo nei rapporti tra e ing. ma anche tra Pt_1 CP_1 quest'ultimo, la sua Compagnia assicuratrice e il CP_14
Deve infatti osservarsi che le domande spiegate dal sono state accolte solo in Pt_1
parte e con notevole ridimensionamento della pretesa risarcitoria in misura pressochè equivalente alla determinazione del compenso professionale oggetto della contrapposta domanda di pagamento formulata dall'ing. (che pure ha subìto una congrua CP_1 decurtazione); che l'appello incidentale spiegato dal , benchè respinto nel merito, CP_3 era comunque fondato sulla questione di rito dell'ammissibilità degli interventi;
che la domanda di manleva nei confronti della Compagnia assicuratrice/terza chiamata (assorbita in primo grado e non riproposta in appello) non è mai stata esaminata nel merito, ma è stata definita in questo grado sulla base di un'eccezione (rilevabile d'ufficio) introdotta peraltro non dalla medesima, ma dal . Pt_1
I costi delle ctu espletate, in quanto utili sia al che all'ing. vanno Pt_1 CP_1
invece definitivamente posti a carico di entrambi, ciascuno per la metà.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il Parte_1
25/07/2029 nei confronti di Controparte_15 Controparte_4
, e
[...] Controparte_3 Controparte_6 nonché sull'appello incidentale spiegato da in proprio e quale Controparte_3
liquidatore della , avverso la sentenza n. 1565/2019 Controparte_4
pronunciata il 26.6.2019 dal Tribunale di Trani, così provvede:
1) accoglie l'appello principale per quanto di ragione, e per l'effetto, operate le reciproche compensazioni tra il risarcimento del danno spettante all'appellante e il residuo compenso pagina 19 di 20 dovuto al professionista appellato, condanna l'ing. a corrispondere a Controparte_7 la somma di € 11.279,89, oltre rivalutazione monetaria ed interessi Parte_1
legali da calcolarsi secondo le modalità meglio specificate in parte motiva;
2) accoglie l'appello incidentale spiegato da , in proprio e nella qualità, e, Controparte_3
decidendo nel merito, rigetta la domanda da esso spiegata;
3) compensa integralmente le spese del doppio grado tra tutte le parti in causa;
4) pone i costi delle ctu espletate definitivamente a carico di e CP_13 CP_16
ciascuno per la metà.
-===================================================================
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio tenutasi in videoconferenza il 9/05/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
pagina 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
3) dott. M. Angela MARCHESIELLO Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Pagamento compensi;
Responsabilità professionale”, iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi al
N. 1313 dell'anno 2019
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Nicola Fabrizio Solimini del foro di Trani, in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello, e domiciliato presso lo studio del predetto difensore in TA alla Via Baccarini
n. 24 APPELLANTE/APPELLATO INCIDENTALE
E
(c.f.: , rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 C.F._2 dall'avv. Nicolò Mastropasqua del foro di Trani, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, e domiciliato presso il suo studio in TA al Corso Umberto I
n. 30 APPELLATO
NONCHE'
(c.f.: ), in proprio e quale liquidatore di Controparte_3 C.F._3
(P.iva: ), rappresentato e Controparte_4 P.IVA_1 difeso dall'avv. Massimo Fallù del foro di Trani, in virtù di procura in atti e domiciliato presso il suo studio in Trani alla via P. Pansini n. 3 pagina 1 di 20 APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE CP_5
(P.iva: ), Controparte_6 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Russi del foro di Bari, in forza di mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione per chiamata di terzo, e domiciliata presso il suo studio in Bari al Corso Vittorio Emanuele II n. 60 APPELLATA
Conclusioni
All'udienza cartolare tenutasi il 14.2.2025, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1565/2019 del 26.6.2019, il Tribunale di Trani, previa declaratoria di inammissibilità degli interventi volontari spiegati da Controparte_4
e , ha accolto per quanto di ragione l'opposizione proposta
[...] Controparte_3 da avverso il decreto ingiuntivo n. 134/2006 con cui l'ing. Parte_1 [...] gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 73.041,60, oltre interessi e CP_7
spese della procedura monitoria, a titolo di saldo del compenso professionale da esso maturato fino alla revoca dell'incarico per la progettazione e direzione dei lavori afferenti la realizzazione di un opificio industriale su suolo sito in zona ASI del Comune di
TA.
Il Tribunale ha, in particolare, revocato il d.i. opposto e condannato il al Pt_1 pagamento, in favore dell'ing. della minor somma di € 58.035, oltre CP_1 interessi, al lordo dell'acconto già versato;
ha altresì rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da responsabilità professionale spiegata dall'opponente, nonché quella di accertamento proposta dall'interventore volontario , Controparte_3 condannando il a rifondere all'ing. le spese di lite (comprese quelle Pt_1 CP_1
di ctu) e compensandole integralmente nei rapporti sia con la terza chiamata Reale Mutua
Ass.ni che con gli interventori volontari e Controparte_4 CP_3
.
[...]
Con citazione notificata il 25.7.2019, ha proposto tempestivo Parte_1 gravame avverso la prefata sentenza, chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale con essa spiegata, nella misura ridotta di
€ 520.000, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. pagina 2 di 20 Si è costituito l'ing. eccependo in via preliminare Controparte_7
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame, vinte le spese del presente grado.
Ha resistito all'appello , in proprio e quale liquidatore della Controparte_3
., spiegando appello incidentale avverso il capo Controparte_4
della sentenza che ha dichiarato inammissibile il suo intervento e quello della
[...]
ed insistendo per l'accoglimento di tutte le conclusioni Controparte_4
rassegnate in primo grado, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita, infine, anche che ha riproposto Controparte_6
tutte le eccezioni e difese già rassegnate in primo grado, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese del presente giudizio.
Accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza ex art. 283 c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
9.12.2022 e quindi trattenuta in decisione.
Con ordinanza dell'8.1.2024, il giudizio è stato tuttavia rimesso sul ruolo al fine di espletare una ctu integrativa di quella già svolta in primo grado.
All'udienza cartolare del 14.02.2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è passata definitivamente in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. (entro i quali la difesa del non ha depositato gli atti conclusivi). Controparte_3
Motivi della decisione
Va preliminarmente scrutinata l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello principale, per violazione del canone di specificità ex art. 342 c.p.c., così come proposta dall'appellato ing. Controparte_7
L'eccezione è infondata e va rigettata.
La modifica dell'art. 342 c.p.c. ad opera del d.l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012), lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell'atto di appello, ha in realtà recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di legittimità aveva già affermato in relazione al testo precedente la riforma del 2012, e cioè che, nell'atto di appello, deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta, inoltre, escluso che l'individuazione di un "percorso logico alternativo a quello del primo giudice" debba necessariamente tradursi in un "progetto alternativo di sentenza", perché il richiamo, contenuto negli artt. 342 e 434 c.p.c., alla motivazione pagina 3 di 20 dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quel che, invece, viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
In questi termini si sono espresse le sezioni unite della Cassazione (nella sentenza n. 27199 del 2017), enunciando il principio di diritto secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo novellato, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr., in senso conforme, Cass. 2018/n. 13535; Cass.
SS.UU. 2022/n. 36481).
Ciò premesso, l'appello in esame è conforme al requisito di specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c., inteso nei termini innanzi predicati, anche nell'attuale formulazione, avendo il circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi Pt_1
della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono ed avendo formulato precise ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
Nel merito, l'appello principale è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Con i primi tre motivi di gravame, che a parere di questa Corte possono essere delibati congiuntamente per la loro stretta connessione, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha escluso profili di responsabilità professionale in capo all'ing. avendo erroneamente ritenuto, da un lato, che le difformità CP_1
esecutive fossero state imposte dal committente direttamente alla ditta appaltatrice senza investire in via preventiva e, soprattutto, attendere le determinazioni del direttore dei lavori;
dall'altro lato, che il mancato completamento dell'opera “non consentiva di
pagina 4 di 20 verificare vizi o difformità, ben potendo ogni carenza o difformità realizzativa essere rimediata prima della consegna dell'opera al committente”.
A parere dell'appellante, il Tribunale di Trani non avrebbe correttamente valorizzato gli esiti dell'A.T.P. n. 288/2006 R.G. svoltosi tra le parti oggi in causa, nonché del procedimento arbitrale promosso da esso committente nei confronti dell'appaltatrice che avevano riconosciuto che “la costruzione parzialmente Controparte_4
realizzata dalla ditta appaltatrice presenta numerosi e gravissimi vizi e difformità, tanto da dover essere abbattuta perché totalmente inutilizzabile”, dichiarando, conseguentemente, risolto il contratto di appalto per grave inadempimento dell'appaltatrice.
Assume, in particolare, la difesa del che il Tribunale di Trani avrebbe Pt_1 dovuto cristallizzare l'operato del direttore dei lavori - al fine di valutare la rispondenza dell'operato professionale agli obblighi contrattuali - al momento dell'interruzione del rapporto contrattuale e dunque del recesso attuato da esso committente, senza che alcun valore potesse rivestire la circostanza che l'opera non era stata ancora ultimata e, quindi, che vi fosse ancora la possibilità di emendare le difformità e i vizi lamentati.
La censura è fondata nei termini di seguito esposti.
Premesso che alcun valore probatorio spiega nell'odierno giudizio il lodo arbitrale irrituale emesso tra il committente e l'appaltatrice all'esito di un procedimento negoziale cui l'ing. è rimasto del tutto estraneo, costituisce principio consolidato nella CP_1
giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 2021/n. 1004; Cass. 2020/n. 2913; Cass. 2008/n.
10728) quello secondo cui, in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultati, ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto".
Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i pagina 5 di 20 necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente. In particolare, l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere, nè il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. 2023/n.14456; Cass. 2016/n. 8700).
A nulla può dunque giovare all'appellato ing. per andare esente da CP_1
responsabilità, affermare che il fosse quotidianamente presente sul cantiere ed Pt_1 impartisse personalmente ordini alla ditta appaltatrice per l'esecuzione di opere in variante rispetto al progetto assentito.
Al riguardo, ha chiarito la Suprema Corte che “in materia di appalto, il principio dell'esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini ("nudus minister") non si applica al direttore dei lavori che, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli, gravando su di lui l'obbligazione di accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera appaltata al progetto sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, sicché non è esclusa la sua responsabilità nel caso ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente” (Cass. 2016/n. 8700).
Richiamati i principi di diritto sopra esposti, rileva in questa sede che, dagli accertamenti compiuti da tutti i consulenti tecnici nominati prima in sede di A.T.P. e di giudizio di primo grado (ing. e arch. ) e poi, da Controparte_8 Parte_2 ultimo, in questo giudizio d'appello (ing. ), sono emerse, da un lato, la non CP_9
rispondenza delle opere parzialmente realizzate ai progetti1 e, dall'altro, vizi e difformità2 1 Vedasi risposta al “quesito A” data dall'arch. (pagine 4 – 5 -6 dell'elaborato peritale), nonché Parte_2 risposta al “quesito 1” data dall'ing. (pagine 26- 27 -28 dell'elaborato peritale). CP_9 pagina 6 di 20 che non sarebbero potuti sfuggire al direttore dei lavori e/o carenze che sono a lui direttamente imputabili (come l'omesso collaudo statico delle strutture in c.a.) e che, pertanto, giustificano il riconoscimento della sua responsabilità per i danni conseguenti.
Si rivela, pertanto, erronea in diritto l'affermazione del primo giudice, supportata tra l'altro da una giurisprudenza datata e isolata, laddove, pur a fronte di vizi e difformità sicuramente sussistenti, ha escluso o ridotto l'incisività dell'attività di controllo del direttore dei lavori sull'andamento degli stessi sol perché vi era la presenza costante del committente sul cantiere che, di fatto, avrebbe spogliato il direttore dei lavori di ogni ruolo e responsabilità nella verifica della corretta esecuzione dell'opera.
Allo stesso modo non condivisibile è il ragionamento logico giuridico che ha condotto il giudice di prime cure ad escludere in toto la responsabilità professionale del direttore dei lavori solo perché “l'opera non risulta essere stata ultimata e di conseguenza non ancora consegnata la committente”, ragion per cui poteva ancora essere astrattamente adeguata alle condizioni contrattuali.
Come innanzi precisato, l'obbligo del direttore dei lavori di controllare che la realizzazione delle opere avvenga secondo le regole dell'arte, dovendo attuarsi in relazione
a ciascuna delle fasi di realizzazione delle stesse e al fine di garantire che queste ultime siano eseguite senza difetti costruttivi, sussiste infatti durante tutto il corso delle opere medesime, e non già solo al momento dell'ultimazione dei lavori.
Opinare diversamente significherebbe, del resto, escludere in linea generale la configurabilità di qualsiasi tipo di responsabilità del d.l. ogniqualvolta il rapporto professionale venga ad interrompersi anticipatamente, così come consentito espressamente dall'art. 2237 c.c. e come avvenuto nel caso di specie.
Aggiungasi che il professionista nemmeno è riuscito a provare, in ossequio alla regola generale enunciata con la sentenza 2001/n. 13533 resa dalle Sezioni Unite della
S.C. - che, in tema di responsabilità contrattuale del direttore dei lavori per conto del committente, conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, riconosce a carico del committente solo l'onere di provare il contratto ed allegare l'inadempimento del professionista - che la prestazione professionale sia stata da lui eseguita in modo diligente
(Cass. 2020/n. 3855) 2 Vedasi risposta al quesito B data dall'arch. (pagine 6 e7 dell'elaborato peritale), nonché risposta Parte_2 al “quesito 3” data dall'ing. (pagina 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 -47 dell'elaborato CP_9 peritale). pagina 7 di 20 Pertanto, accertata la responsabilità professionale del progettista/direttore dei lavori, ing. occorre delibare il quarto motivo di appello, mediante cui Controparte_7
l'appellante sostiene che, a fronte di “un'attività caratterizzata da molti errori, violazioni di legge, negligente e gravemente pregiudizievole per il committente, a causa delle gravissime violazioni di legge e professionali da lui commesse”, nessun compenso avrebbe potuto essere riconosciuto al professionista.
La censura non coglie nel segno e va rigettata.
È circostanza acquisita che l'opponente, odierno appellante, nel proprio atto di opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale, dopo aver premesso che le difformità e i vizi lamentati dipendevano dalla gravissima colpa professionale del progettista/direttore dei lavori, si è limitato solo a chiedere, oltre all'accoglimento dell'opposizione spiegata (vedasi conclusioni sub 1), di “dichiarare la responsabilità professionale del creditore opposto e condannare il medesimo al risarcimento dei danni subiti dall'opposto in conseguenza dell'accertata colpa professionale …”.
In tali conclusioni, reiterate all'udienza di precisazione delle conclusioni del
9.2.2018 e del 20.12.2018, non è dato dunque rinvenire alcuna domanda di risoluzione del contratto d'opera intellettuale intercorso con il professionista opposto.
Al riguardo, si è espressa la Suprema Corte, stabilendo che “nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano n essa adeguata tutela” (Cass. 2024/n.
27042); “in tema di contratto d'opera professionale, in caso di vizi e difformità dell'opera che non ne comportino la radicale inutilizzabilità, il committente può limitarsi a chiedere il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento e in tal caso i vizi non escludono il diritto al compenso del professionista, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela
(Cass. 2024/n. 29331; conf. Cass. 2017/n. 29218; Cass. 2014/n. 6886).
Si osserva infatti che l'eccezione ex art. 1460 c.c. postula comunque la proporzionalità tra i rispettivi adempimenti in relazione all'oggettiva gravità degli stessi, avuto riguardo all'intero equilibrio del contratto da valutarsi secondo buona fede;
ne deriva che, se l'opera è stata comunque eseguita, sia pure con difetti che non ne escludono pagina 8 di 20 totalmente l'utilità, il committente ha diritto al risarcimento del danno, ma non può rifiutare il pagamento del compenso al professionista.
Nel caso di specie, invero, a fronte delle incontestate prestazioni professionali poste in essere dall'ing. riguardanti: 1) l'approntamento dei progetti architettonici CP_1
e dei correlati computi metrici;
2) l'approntamento del progetto delle opere in conglomerato cementizio armato;
3) la direzione lavori delle opere architettoniche ed in conglomerato cementizio armato - così come accertato nell'espletata CTU a cui si rimanda
-, i vizi e le difformità riscontrati, seppur imputabili al professionista ed idonei a far sorgere a carico del medesimo l'obbligazione risarcitoria nei termini di cui si dirà meglio infra, non possono ritenersi talmente gravi da determinare l'assoluta inutilizzabilità dell'opera stessa: non è dunque configurabile un radicale inadempimento dell'obbligazione posta a carico del professionista, tale da far perdere il diritto al proprio compenso.
Il Marsano parte, infatti, dall'erroneo presupposto che l'opera fosse totalmente da abbattere, facendo leva sugli esiti del lodo arbitrale (e della ctu dell'ing. ) Persona_1 che, come già si è visto, non sono affatto opponibili all'ing. né hanno un CP_1 valore di sentenza ex art. 825 c.p.c., posto che l'art. 808ter, ult. co. c.p.c. esclude espressamente che al lodo contrattuale (come quello di specie) si applichi l'art. 825 cit.
Gli elementi acquisiti agli atti dimostrano invece che l'opificio in questione, già realizzato per il 65% circa, poteva essere completato, tant'è che lo stesso ctu ing.
[...]
ha riscontrato, alle pagg. 25-26 del suo elaborato, che la costruzione, all'esito di CP_9
regolarizzazione amministrativa, è stata comunque portata a termine dal CP_10
che, in data 25/02/2022, ha infatti depositato presso la il collaudo statico a CP_11 firma dell'ing. Persona_2
Benchè non si conosca l'iter amministrativo seguito, resta il dato oggettivo che la costruzione non era necessariamente da demolire, ma poteva essere portata a compimento, come poi di fatto avvenuto.
Pertanto, ai sensi dell'art. 2237, co. 1 c.c. (secondo cui il cliente può recedere dal contratto di prestazione d'opera intellettuale, rimborsando al professionista le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta), sussiste l'an della pretesa creditoria relativa al compenso professionale spettante all'ing. che va tuttavia CP_1
ridimensionata nella misura quantificata dal ctu3 di € 50.243,92, oltre iva e cnpaia. 3 L'attività professionale svolta dal Dott.IN. in favore del Sig. ed oggetto del presente Controparte_7 Parte_1 accertamento, è relativa all'approntamento di tutta la documentazione necessaria per l'istruttoria relativa all'assegnazione di un lotto di terreno nell'agglomerato ASI di TA, nonché agli incarichi tecnico-professionali per la progettazione e realizzazione di un opificio pagina 9 di 20 nell'agglomerato ASI di TA (progettazione urbanistica ed edilizia, direzione lavori, calcolazione strutturale, progettazione e direzione impianti, coordinamento della sicurezza)
Giusto contratto di affidamento di incarico professionale in data 04.04.2002 tra le parti veniva concordato che il compenso per le sopraindicate prestazioni professionali sarebbe stato determinato secondo “il minimo tariffario dell'ordinamento professionale maggiorato del trenta per cento (30%) per le spese”. Il sottoscritto C.T.U. ritiene preliminarmente opportuno evidenziare che con l'entrata in vigore del Decreto liberalizzazioni "Cresci Italia", del 24.01.2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27 (in Suppl. Ord. n.
53, G.U. n. 71 del 24 marzo 2012, sono state abrogate le tariffe professionali e tutte le norme connesse, per i professionisti. Le prestazioni professionali eseguite dall'IN. recano tuttavia data precedente al 24.03.2012, con la conseguenza che nel caso in Controparte_7 questione sono applicabili le tariffe professionali degli INegneri ed Architetti rinvenienti dalla Legge 2 Marzo 1949, N. 143, aggiornata in base al D.M. 11.6.87 e D.M.
3.9.97 n° 417. Per la determinazione del compenso verrà applicato l'articolo n. 14 della Legge 2 Marzo 1949, N. 143 e nello specifico verrà utilizzata: -relativamente alla PROGETTAZIONE -la classe I relativa a “Costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative”; ➢ la categoria “b” relativa ad “Edifici industriali di importanza costruttiva corrente. Edifici rurali di importanza speciale. Scuole, piccoli ospedali, case popolari, caserme, prigioni, macelli, cimiteri, mercati, stazioni e simili qualora siano di media importanza. ➢ la categoria “f” relativa ad “Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato”.
➢ la categoria “a” relativa ad “Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, della energia elettrica e della forza motrice, per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto.”. ➢ la categoria “b” relativa ad
“Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo, dell'aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, trasporti meccanici.” ➢ la categoria “c” relativa ad “Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc..”.
- relativamente alla DIREZIONE LAVORI: -la classe I relativa ad “Costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative”; ➢ la categoria “b” relativa ad “Edifici industriali di importanza costruttiva corrente. Edifici rurali di importanza speciale. Scuole, piccoli ospedali, case popolari, caserme, prigioni, macelli, cimiteri, mercati, stazioni e simili qualora siano di media importanza. Organismi costruttivi in metallo.”. Si terrà altresì conto della circostanza che la prestazione professionale eseguita dall'IN. , a seguito della Controparte_7 prematura interruzione del rapporto con il committente, non ha seguito lo sviluppo completo dell'opera, ed quindi applicabile l'articolo 18 della Legge 2 Marzo 1949, N. 143 il quale prevede che “la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nella tabella B aumentata del 25%, come nel caso di sospensione dell'incarico di cui al primo comma dell'articolo 10. Quanto alla contabilità finale dei lavori in atti, sebbene predisposta dall'IN. , è priva di sottoscrizioni sia Controparte_7 dell'impresa appaltatrice che del committente. In buona sostanza dall'esame della documentazione in atti non si desume che la direzione lavori abbia provveduto alla verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere eseguite e liquidazione dei conti parziali
e finali. ➢ la categoria “f” relativa ad “Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato.”.Si terrà altresì conto della circostanza che la prestazione professionale eseguita dall'IN. , a seguito della prematura interruzione del Controparte_7 rapporto con il committente, non ha seguito lo sviluppo completo dell'opera, ed quindi applicabile l'articolo 18 della Legge 2 Marzo 1949, N. 143 il quale prevede che “la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nella tabella B aumentata del 25%, come nel caso di sospensione dell'incarico di cui al primo comma dell'articolo 10. Quanto alla contabilità finale dei lavori in atti, sebbene predisposta dall'IN. , è priva di sottoscrizioni sia dell'impresa appaltatrice che del Controparte_7 committente. In buona sostanza dall'esame della documentazione in atti non si desume che la direzione lavori abbia provveduto alla verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali. -la classe III relativa ad “Impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali od a costruzioni o gruppi di costruzioni civili, e cioè macchinario, apparecchi ed annessi non strettamente legati al diagramma tecnico e non facenti parte di opere complessivamente considerate nelle precedenti classi.”; ➢ la categoria “a” relativa ad “Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, della energia elettrica e della forza motrice, per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto.”. Si terrà altresì conto della circostanza che la prestazione professionale eseguita dall'IN. , a seguito della Controparte_7 prematura interruzione del rapporto con il committente, non ha seguito lo sviluppo completo dell'opera, ed quindi applicabile l'articolo 18 della Legge 2 Marzo 1949, N. 143 il quale prevede che “la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nella tabella B aumentata del 25%, come nel caso di sospensione dell'incarico di cui al primo comma dell'articolo 10. Quanto alla contabilità finale dei lavori in atti, sebbene predisposta dall'IN. , è priva di sottoscrizioni sia Controparte_7 dell'impresa appaltatrice che del committente. In buona sostanza dall'esame della documentazione in atti non si desume che la direzione lavori abbia provveduto alla verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere eseguite e liquidazione dei conti parziali
e finali.
➢ la categoria “b” relativa ad “Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo, dell'aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, trasporti meccanici.”. Si terrà altresì conto della circostanza che la prestazione professionale eseguita dall'IN. , a seguito della Controparte_7 prematura interruzione del rapporto con il committente, non ha seguito lo sviluppo completo dell'opera, ed quindi applicabile l'articolo 18 della Legge 2 Marzo 1949, N. 143 il quale prevede che “la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nella tabella B aumentata del 25%, come nel caso di sospensione dell'incarico di cui al primo comma dell'articolo 10.
Quanto alla contabilità finale dei lavori in atti, sebbene predisposta dall'IN. è priva di sottoscrizioni sia Controparte_7 dell'impresa appaltatrice che del committente. In buona sostanza dall'esame della documentazione in atti non si desume che la direzione lavori abbia provveduto alla verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali.
➢ la categoria “c” relativa ad “Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc..”. Si terrà altresì conto della circostanza che la prestazione professionale eseguita dall'IN. , a seguito della prematura Controparte_7 interruzione del rapporto con il committente, non ha seguito lo sviluppo completo dell'opera, ed quindi applicabile l'articolo 18 della Legge 2 Marzo 1949, N. 143 il quale prevede che “la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nella tabella B aumentata del 25%, come nel caso di sospensione dell'incarico di cui al primo comma dell'articolo 10.
pagina 10 di 20 Poiché dalla somma sopra indicata vanno detratti il costo degli aggiustamenti tecnici al progetto ai fini della sua fattibilità, quantificato dal ctu in € 7.169,21 oltre iva al
20% (tariffa vigente al tempo della prestazione), nonché l'acconto già ricevuto dal professionista, pari ad € 4.781,25, residua dunque una debenza a carico del di € Pt_1
49.320,11 (€ 62.704,41 – 8.603,05 – 4.781,25).
Con il quinto motivo di gravame, l'appellante si duole del mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno conseguente alla grave responsabilità del progettista/direttore dei lavori per i vizi e le difformità dell'opera.
Il motivo è fondato solo in parte.
Prima di entrare nel merito dell'esame di tale motivo, la Corte rileva come sia circostanza pacifica tra le parti perché non contestata che il rilevata la Controparte_10 decadenza del “Permesso di Costruire n. 139 del 18.03.2004”, ha dichiarato nel 2012 la decadenza del dall'assegnazione del lotto e disposto la retrocessione in proprio Pt_1
favore del suolo e del fabbricato su di esso esistente.
Nonostante tale sopravvenienza, alcun dubbio può innanzitutto sorgere in ordine al diritto del di chiedere il risarcimento dei danni anche con riferimento ad un bene Pt_1
che oggi non è più di sua proprietà, e tanto in forza del noto principio di diritto secondo il quale “il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a chi ne sia proprietario al momento del verificarsi dell'evento dannoso, e, configurandosi come un diritto autonomo rispetto a quello di proprietà, non segue quest'ultimo nell'ipotesi di alienazione, salvo che non sia pattuito il contrario” (Cass. SS.UU. 2016/n. 2951; conf. Cass. 2024/n.
11478).
In diritto, va altresì premesso che, mentre in tema di responsabilità contrattuale derivante dall'inadempimento di obbligazioni di dare o di fare non professionale, gli oneri del contraente danneggiato si risolvono nella mera allegazione dell'inadempimento, in ragione della cd. <> della sussistenza della causalità materiale, con riguardo invece all'inadempimento di un facere professionale, detti oneri sono più gravosi, spettando al creditore dimostrare specificamente anche il nesso eziologico tra inadempimento e danno (cfr. tra le tante Cass. 2019/n. 28991).
Ciò posto ed assodate le inadempienze dell'ing. devono essere CP_1 esaminate e delibate le singole voci di danno, così come richieste dall'opponente/odierno appellante:
pagina 11 di 20 1) € 277.000 a titolo di danno emergente rappresentato dal corrispettivo corrisposto dal committente all'impresa appaltatrice Controparte_4
2) € 5.622,14 quale differenza non rimborsata dal dopo la retrocessione del CP_10
suolo;
3) € 4.781,25 quale acconto sul maggior compenso dovuto al direttore dei lavori, ing.
[...]
CP_7
4) € 287.295 quale maggior costo di realizzazione di una nuova opera;
5) € 200.000 a titolo di lucro cessante dovuto al mancato svolgimento dell'attività di commercializzazione di mobili di pregio cui era destinato l'erigendo opificio, il tutto per un totale complessivo di € 774.698,39 ridotto, in questo grado di giudizio, ad €
520.000.
In relazione a tali voci di danno, la Corte osserva quanto segue.
La domanda di rimborso del corrispettivo versato all'appaltatrice è inaccoglibile.
Tale richiesta afferisce ad un distinto rapporto contrattuale (quello tra il committente e l'appaltatrice) di cui non è parte l'ing. CP_1
L'invocata restituzione è stata peraltro già disposta col lodo arbitrale irrituale emesso in danno della che, nel dichiarare la risoluzione del contratto di Controparte_4 appalto per grave inadempimento dell'appaltatrice, ha, al punto b) del primo capo del dispositivo, condannato quest'ultima a restituire il prezzo versato dal Pt_1
L'eventuale circostanza che il possa non essere riuscito a recuperare tale somma Pt_1
dal soggetto obbligato non legittima evidentemente la sua pretesa di riversare sul progettista/direttore dei lavori le conseguenze di tale mancato recupero.
La domanda di rimborso della differenza asseritamente non recuperata del costo di acquisizione del suolo è, a prescindere da ogni altra considerazione, infondata per assoluto difetto di prova.
Il non ha infatti prodotto alcuna documentazione che dimostri l'esistenza di una Pt_1 differenza tra la somma sborsata per l'acquisizione del suolo e quella rimborsata all'atto della sua retrocessione.
La domanda di restituzione dell'acconto versato dal al direttore dei lavori (€ Pt_1
4.781,25) non può trovare accoglimento per tutti i motivi già sopra esposti in ordine al riconoscimento del diritto del professionista al proprio compenso, in assenza di una domanda di risoluzione del contratto d'opera intellettuale.
pagina 12 di 20 La richiesta di danni da maggior costo di realizzazione di una nuova opera è parimenti infondata.
Ai sensi dell'art. 1225 c.c., se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione.
La prevedibilità del pregiudizio costituisce dunque uno dei criteri di determinazione del danno risarcibile.
Nella fattispecie, in disparte il rilievo che il non dispone più, allo stato, di un Pt_1 suolo ove sia eventualmente possibile la realizzazione ex novo dell'opera, deve comunque osservarsi che il suo comportamento omissivo sfociato nella retrocessione del suolo nonostante le plurime proroghe ottenute per il completamento di un'opera che era stata già realizzata al 65% e che ben avrebbe potuto essere portata a compimento anche a mezzo di altra impresa e di altro d.l. non costituiva affatto un evento prevedibile al momento dell'inadempimento, che non può, di conseguenza, essere posto in correlazione causale col dedotto danno.
Allo stesso modo, non può essere riconosciuto alcun diritto al risarcimento del danno da mancato guadagno asseritamente subito dal per il mancato completamento del Pt_1
capannone destinato allo svolgimento della sua attività di commerciante di mobili pregiati.
“Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, affermata la responsabilità professionale per negligente svolgimento dell'incarico di progettista e direttore dei lavori in relazione alla costruzione di 11 autorimesse, delle quali era stata ordinata la demolizione in quanto non conformi alla normativa edilizia e non sanabili, aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da mancata vendita delle autorimesse in carenza di una specifica allegazione degli elementi e circostanze di cui si componeva detto danno)” (sic Cass. 2024/n. 29486; conf. Cass. 2018/n. 5613).
pagina 13 di 20 Né può invocarsi sul punto una liquidazione equitativa.
Se alla liquidazione del danno il giudice può infatti procedere anche in via equitativa in forza del potere conferitogli dagli artt. 1226 e 2056 c.c., , la cosiddetta equità giudiziale correttiva ed integrativa resta comunque subordinata alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare e, a un tempo, non comprendendo tale potere giudiziale anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo la liquidazione equitativa già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno subito.
In altri termini, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa non esime la parte interessata dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre (cfr. Cass. 2016/n. 20889).
Nel caso in esame, il non ha invece fornito alcun elemento, di natura contabile Pt_1
o fiscale, con riguardo, indicativamente, alla consistenza ed alla redditività dell'esercizio commerciale, al fatturato e agli utili realizzati negli anni precedenti, da permettere a questa
Corte una liquidazione ex art. 1226 c.c.
Ne deriva che la domanda risarcitoria spiegata può, in definitiva, trovare accoglimento unicamente in relazione alla voce di danno sub 4, ma nei limiti del costo delle opere che sarebbero state necessarie per eliminare i vizi e le difformità del manufatto imputabili all'ing. cioè del costo da sostenersi per portare a regolare compimento CP_1
l'opera, che il ctu ing. ha quantificato in complessivi € 50.500, oltre iva al CP_12
20%, per un totale di € 60.600.
L'anzidetta somma andrà posta in compensazione con l'importo netto sopra riconosciuto al professionista a titolo di onorario professionale.
Ed infatti, “in tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) si distingue da quella propria, disciplinata dagli articoli 1241 e ss. c.c., poiché riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto, e si risolve in una verifica contabile delle reciproche poste attive e passive delle parti. È per questo che il giudice può procedere d'ufficio al relativo accertamento anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che pagina 14 di 20 l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo”
(Cass. n. 33872/2022; Cass. n. 28568/2021; Cass. n. 11634/2023; Cass. n. 6700/2024).
La differenza tra le reciproche poste attive e passive (€ 60.600 – € 49.320,11) conduce, in definitiva, alla condanna dell'ing. al versamento, in favore del , CP_1 Pt_1 della somma di € 11.279,89, da maggiorarsi, trattandosi di debito risarcitorio di valore, della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo dalla domanda sino alla data della presente pronuncia e degli interessi legali calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anno dalla stessa data sino all'effettivo soddisfo.
Va precisato che il pagamento di tale somma va posto ad esclusivo carico del professionista, per non aver, quest'ultimo, ritualmente riproposto nel presente grado di giudizio ex art. 346 c.p.c. la domanda di manleva formulata in primo grado nei confronti della terza chiamata domanda non esaminata dal Controparte_6
primo giudice perché assorbita dal rigetto della domanda risarcitoria spiegata dall'opponente . Pt_1
È infatti principio giurisprudenziale pacifico che, in caso di rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda condizionata di garanzia, la devoluzione di quest'ultima al giudice investito del gravame sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, ma necessita comunque della riproposizione della domanda ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (sic Cass. 2020/n. 121; Cass.
2019/n. 7940; Cass. 2017/n. 832; Cass. 2016/n. 7700).
La parte appellata, vittoriosa in primo grado, non ha invero motivo di dolersi dell'impugnata sentenza, ma, qualora miri all'accoglimento della propria domanda nei confronti del chiamato in garanzia (per l'ipotesi in cui venga accolta in appello la domanda principale proposta nei suoi confronti dall'attore rimasto soccombente in primo grado), è tenuto a riproporre espressamente la domanda di garanzia non esaminata, al fine di superare la presunzione di rinuncia posta dall'art. 346 c.p.c. (cfr. Cass. 2014/n. 2051).
Mentre, dunque, la riproposizione di domande espressamente respinte si manifesta con specifici motivi di appello (principale o incidentale), nel caso di domande ed eccezioni assorbite o comunque non esaminate in primo grado – come nel caso di specie – la riproposizione, benchè non richieda formule sacramentali, impone comunque che la parte interessata manifesti inequivocabilmente la volontà che le stesse siano sottoposte alla cognizione del giudice di appello “al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da pagina 15 di 20 un comportamento omissivo, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.” (Cass. 2016, n. 24124; Cass.
2010/n. 24021).
Tale manifestazione inequivocabile di volontà manca nel caso in esame, ove l'appellato ing. con la comparsa di costituzione in questo grado, si è limitato, sia nel CP_1 corpo dell'atto che nelle sue conclusioni, solo a chiedere il rigetto dell'appello, senza null'altro aggiungere, omettendo peraltro anche nelle note scritte successive di spiegare qualsiasi difesa per resistere alle eccezioni reiterate dalla sua Compagnia assicuratrice da se non per la prima volta (e tardivamente) con la prima comparsa CP_6
conclusionale depositata il 10/02/2023.
Alla luce di tanto, la domanda di manleva non può essere esaminata da questa Corte perché non riproposta, con conseguente assorbimento di ogni eccezione riproposta anche in questo grado di giudizio dalla Compagnia assicuratrice chiamata in causa.
Resta infine da vagliare l'appello incidentale spiegato dal in Controparte_3
proprio e nella qualità, mediante il quale si è censurata la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha dichiarato inammissibili ex art. 268 c.p.c. gli interventi separatamente spiegati in primo grado dallo stesso e dalla CP_3 Controparte_4 per aver gli stessi tardivamente introdotto “un nuovo thema decidendum giacchè avente ad oggetto l'approfondimento di profili ab initio estranei al presente giudizio poiché afferenti anche alla condotta della e peraltro già oggetto di un lodo arbitrale ed Controparte_4 in ogni caso non formulata (in tali termini) dall'opponente”.
Assume al riguardo l'appellante incidentale che le preclusioni per il terzo interveniente di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, ragione per cui,
“considerato che l'art. 268 c.p.c. consente l'intervento del terzo fino all'udienza di precisazione delle conclusioni senza distinzione di sorta, tale possibilità deve essere consentita a tutti i possibili interventi e quindi, anche all'interveniente principale, cui dovrà essere concesso di formulare la propria domanda, essendo questa un elemento essenziale ed imprescindibile di tale forma di intervento”.
Il motivo è fondato, anche se non conduce alle conseguenze sperate.
La regola posta dal secondo comma dell'art. 268 c.p.c., secondo cui l'interveniente
“non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte”, deve essere interpretata alla luce del primo comma della medesima disposizione, in forza del quale “l'intervento può avere luogo anche successivamente al
pagina 16 di 20 maturare dei termini di preclusione per le altre parti, «sino a che non vengano precisate le conclusioni”; con la conseguenza che estendere al terzo interveniente gli effetti della preclusione sulle domande, eventualmente già verificatasi per le altre parti, equivarrebbe a negare il suo diritto d'intervento autonomo entro il termine ultimo della precisazione delle conclusioni, che invece gli è consentito per legge.
In altre parole, sostenere che l'interveniente adesivo autonomo, vale a dire il terzo che interviene nel processo tra altre persone per far valere in confronto di alcune di esse un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo (art. 105
c.p.c., comma 1), possa farlo sino a che non vengano precisate le conclusioni (come dispone l'art. 268, co. 1 c.p.c.), ma senza poter proporre proprie autonome domande per le preclusioni poste dagli artt. 183 e 184 c.p.c. (oggi 171ter c.p.c.) alla facoltà delle parti originarie del processo di compiere determinati atti (come quello di proporre domande nuove), significherebbe di fatto vanificare qualsiasi valore ed utilità processuale all'istituto degli interventi contemplati nell'art. 105, co. 2 c.p.c. (quello principale e quello litisconsortile), nei quali fondamentale ed ineludibile risulta l'attività assertiva del volontario interveniente a tutela dei propri diritti. È infatti evidente che l'aver consentito normativamente che i predetti interventi del terzo nel processo possano effettuarsi sino al momento di precisazione delle conclusioni perderebbe ogni significato logico-giuridico ove non fosse consentita contestualmente la formulazione di una domanda.
Sulla scorta di tanto, la giurisprudenza di legittimità ha così più volte affermato che le preclusioni cui si riferisce l'art. 268 c.p.c. sono solamente quelle istruttorie e non anche quelle c.d. assertive, di talché risulta consentito al terzo interveniente di formulare domande nuove fino all'udienza di precisazione delle conclusioni (oggi rimessione in decisione).
Più in particolare, si è precisato che chi interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia ormai spirato il termine per la fissazione del thema decidendum, né tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c. vìola il principio di ragionevole durata del processo o il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio (sic Cass. 2024/n. 21835; conf. Cass.
2008/n. 25264; Cass. 2011/n. 15208; Cass. 2019/n. 31939).
Infatti, l'interveniente, dovendo accertare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre - ove sia intervenuta la relativa preclusione - nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa pagina 17 di 20 sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare (Cass. 2015/n. 25798; Cass. 2011/n. 15208).
Da tanto deriva che gli interventi spiegati dai terzi Controparte_4
e non potevano essere dichiarati inammissibili.
[...] Controparte_3
Ciò nonostante, nel merito, la domanda da essi spiegata, ovvero di accertamento dell'esclusiva responsabilità del direttore dei lavori nella causazione dei danni lamentati dal committente deve essere rigettata. Controparte_13
Ai sensi dell'art. 100 c.p.c. “per proporre domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”.
Ne consegue che colui che agisce con l'azione di accertamento, anche se negativo, deve essere titolare dell'interesse attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto dedotto in causa.
Ebbene, nel caso di specie, alcun interesse può vantare il , in proprio e CP_3
quale liquidatore della a far dichiarare la responsabilità esclusiva Controparte_4 dell'ing. nella causazione dei vizi lamentati dal committente . CP_1 Pt_1
La responsabilità per grave inadempimento contrattuale dell'appaltatrice
[...]
, sfociata poi nella declaratoria di risoluzione del contratto di Controparte_4
appalto, risulta infatti già cristallizzata nel lodo arbitrale irrituale emesso nei confronti della ditta appaltatrice, che deve ritenersi definitivo, non essendo stata fornita alcuna prova della sua eventuale impugnazione.
È, anzi, un dato incontestato che detto lodo sia stato anche posto a base di un d.i. emesso ai danni del ex art. 2331 c.c., successivamente revocato all'esito del CP_3
relativo giudizio di opposizione con sentenza n. 187/2018 passata in giudicato.
A fronte di tale accertamento negoziale definitivo che committente e appaltatore hanno pattiziamente rimesso in via esclusiva agli arbitri, non può quindi sollecitarsi in questa sede un nuovo esame teso a sovvertire quello già compiuto nel procedimento arbitrale al fine di andare esente da ogni obbligo risarcitorio, tanto più se si considera che la qui riconosciuta responsabilità del progettista/direttore dei lavori per i gravi vizi e difformità dell'opera non esclude comunque la già accertata responsabilità della ditta appaltatrice, ma si aggiunge alla stessa per concorrervi in via solidale (cfr. Cass. 2020/n.
18289; conf. Cass. 2021/n. 20704; Cass. 2017/n. 29218; Cass. 2012/n. 14650), salva pagina 18 di 20 l'eventuale successiva ripartizione delle rispettive responsabilità nei loro rapporti interni, per la quale occorre tuttavia la proposizione di una specifica domanda di regresso (Cass.
2023/n. 14378), che, nel caso di specie, non è mai stata formulata dall'appellante incidentale.
***
La riforma della sentenza impugnata impone infine una nuova regolamentazione ex officio delle spese del doppio grado che, tenuto conto dell'esito complessivo della lite
(caratterizzato da reciproca soccombenza), possono, a parere di questa Corte, essere integralmente compensate secondo i dettami di Cass. SS.UU. 2022/n. 32061 (conf. Cass.
2024/n. 13827), non solo nei rapporti tra e ing. ma anche tra Pt_1 CP_1 quest'ultimo, la sua Compagnia assicuratrice e il CP_14
Deve infatti osservarsi che le domande spiegate dal sono state accolte solo in Pt_1
parte e con notevole ridimensionamento della pretesa risarcitoria in misura pressochè equivalente alla determinazione del compenso professionale oggetto della contrapposta domanda di pagamento formulata dall'ing. (che pure ha subìto una congrua CP_1 decurtazione); che l'appello incidentale spiegato dal , benchè respinto nel merito, CP_3 era comunque fondato sulla questione di rito dell'ammissibilità degli interventi;
che la domanda di manleva nei confronti della Compagnia assicuratrice/terza chiamata (assorbita in primo grado e non riproposta in appello) non è mai stata esaminata nel merito, ma è stata definita in questo grado sulla base di un'eccezione (rilevabile d'ufficio) introdotta peraltro non dalla medesima, ma dal . Pt_1
I costi delle ctu espletate, in quanto utili sia al che all'ing. vanno Pt_1 CP_1
invece definitivamente posti a carico di entrambi, ciascuno per la metà.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il Parte_1
25/07/2029 nei confronti di Controparte_15 Controparte_4
, e
[...] Controparte_3 Controparte_6 nonché sull'appello incidentale spiegato da in proprio e quale Controparte_3
liquidatore della , avverso la sentenza n. 1565/2019 Controparte_4
pronunciata il 26.6.2019 dal Tribunale di Trani, così provvede:
1) accoglie l'appello principale per quanto di ragione, e per l'effetto, operate le reciproche compensazioni tra il risarcimento del danno spettante all'appellante e il residuo compenso pagina 19 di 20 dovuto al professionista appellato, condanna l'ing. a corrispondere a Controparte_7 la somma di € 11.279,89, oltre rivalutazione monetaria ed interessi Parte_1
legali da calcolarsi secondo le modalità meglio specificate in parte motiva;
2) accoglie l'appello incidentale spiegato da , in proprio e nella qualità, e, Controparte_3
decidendo nel merito, rigetta la domanda da esso spiegata;
3) compensa integralmente le spese del doppio grado tra tutte le parti in causa;
4) pone i costi delle ctu espletate definitivamente a carico di e CP_13 CP_16
ciascuno per la metà.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio tenutasi in videoconferenza il 9/05/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
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