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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 4824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4824 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 5073/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 5073/2022 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli Nord del 31.10.2022
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Costantino Ciccarelli Parte_1
(C.F. e dall'avv. Carolina Bevilacqua (CF: C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi C.F._2
ultimo sito in Napoli, Via T. Caravita n. 10
APPELLANTE
NONCHE'
(P. IVA ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Rettore p.t., con sede in Via Alvaro del Portillo n. 21 CP_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter cpc pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 18/1/2022 Parte_1
premetteva che a seguito dello svolgimento delle prove per l'accesso al corso di medicina e chirurgia per l'anno 2021/22 indette con bando emesso dall'
[...]
ente privato riconosciuto dal , lo stesso Controparte_2 CP_3
risultava vincitore ed ammesso al corso in data 4/8/21; per ragioni personali in data 28/9/21, l' formulava istanza di rinunzia agli studi, prevista e Pt_1
consentita dal bando stesso;
in data 1/10/21 veniva formulata a mezzo PEC e successivamente con raccomandata, formale richiesta di rimborso della suindicata somma, indebitamente trattenuta dall'Università per un servizio non più erogato al ricorrente e, anzi, erogato al successivo candidato idoneo subentrato a seguito della rinuncia, in virtù dello scorrimento della graduatoria. Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “Accertare e dichiarare, per le ragioni suesposte, la vessatorietà e, in ogni caso l'illegittimità, dell'art. 7 del “bando privato-contratto per adesione a distanza” proposto dall' , Controparte_2
nella misura in cui non è previsto e dunque vietato e, comunque, formalmente negato successivamente per iscritto, il recesso “gratuito” previsto ex lege per lo studente/consumatore nell'ambito di contratti conclusisi per adesione ed a distanza e dichiararne l'annullamento; 2) In ogni caso, accertare e dichiarare che la ritenzione della somma versata dall'attore, nella misura richiesta in restituzione, da parte dell' ”. , si configura CP_2 Controparte_2
come perceptio priva di causa ed assoluto ingiustificato arricchimento ex art.
2041 C.C. in favore dell' convenuta;
3) Per l'effetto condannare CP_2
al rimborso della somma di €. 5.190,00 Controparte_2
versata dal Sig. indebitamente trattenuta dalla Università già al netto Pt_1
dell'importo suindicato riconosciuto, spontaneamente e generosamente, per spese di apertura e chiusura pratica;
4) In subordine: Accertare e dichiarare in ogni caso l'ingiustificato arricchimento della per le somme che rifiuta di CP_2
pagina 2 di 8 restituire, non configurandosi in capo alla stessa alcun danno emergente e/o lucro cessante, e di conseguenza condannare la stessa alla restituzione dell'importo di
€. 5.190,00 o a quello che il G.U. riterrà legittimo, allo stato indebitamente trattenuto;
Con vittoria di spese e compensi professionali.”
L seppur regolarmente citata in giudizio, Controparte_4
non compariva e rimaneva contumace.
Il Tribunale di Napoli Nord, con ordinanza del 31.10.2022, così provvedeva:
“Rigetta per le causali di cui in motivazione, la domanda;
nulla per le spese.”
, con ricorso in appello ex art. 702- quater c.p.c. depositato in Parte_1
data 28.11.2022, proponeva appello avverso la predetta ordinanza, deducendone l'erroneità sulla base di tre motivi di gravame. Chiedeva, in particolare, all'adita
Corte accogliersi le seguenti conclusioni: “Riformare l'ordinanza impugnata ed in particolar modo, essendo stato qualificato già in primo grado il Sig. Pt_1
come consumatore, accertare e dichiarare, per tutti i motivi suesposti, la nullità dell'art 7 del contratto stipulato con l' Controparte_2 CP_1
anche perché evidentemente vessatoria e non espressamente e specificamente approvata per iscritto né tanto meno oggetto di trattativa individuale, come previsto dalla normativa in materia;
Per l'effetto, condannare l'
[...]
alla restituzione delle somme indebitamente Controparte_2
trattenute pari ad €. 5.190,00, al netto dei costi amministrativi di apertura e chiusura pratica da quest'ultima sostenuti quantificati dallo stesso ricorrente in €.
810,00 e già detratta la tassa regionale, mai richiesta in restituzione o in subordine nella maggiore o minore somma che sarà quantificata giudizialmente;
In ogni caso accertare e dichiarare l'indebito arricchimento ottenuto dall'
con la trattenuta integrale delle somme Controparte_2
versate dal sig. , allorchè il medesimo importo è stato, Parte_1
pacificamente, versato nuovamente dal candidato in graduatoria subentrato al rinunciante e nella misura che l'Ecc.Ma Corte riterrà legittima ordinandone la
pagina 3 di 8 restituzione, nella misura che riterrà opportuna, all'odiernoricorrente. Con vittoria di spese e compensi professionali, con attribuzione ai sottoscritti procuratori.”
Il collegio, letto il ricorso, fissava per la comparizione delle parti l'udienza per il giorno 23.04.2023, onerando parte appellante alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto alla parte appellata.
L seppur regolarmente citata in giudizio, Controparte_4
non compariva e rimaneva contumace.
La Corte, all'udienza del 29.05.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1,
c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che l'appellante ha chiesto la riforma della ordinanza del
31.10.2022 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base dei seguenti motivi di impugnazione: a) violazione ed errata applicazione delle norme a tutela del consumatore;
b) omessa valutazione sulla clausola che vieta il recesso (art. 7 modulo di iscrizione) – vessatorietà – nullità; c) omissione di pronuncia su indebito arricchimento.
L'appello è fondato.
In punto di fatto, dalla documentazione allegata agli atti di causa, si evince che in data 08.04.2021 , dapprima formalizzava l'iscrizione presso Parte_1
l'Università appellata, poi in data 28.09.2021 procedeva ad avanzare istanza di rinuncia agli studi con contestuale richiesta di rimborso (cfr. atto di rinuncia del
11.10.2021 con richiesta di rimborso dell'importo pagato a titolo di iscrizione e prima rata). A seguito del rifiuto ricevuto dalla , l Controparte_2 Pt_1
adiva il Tribunale, il quale rigettava la domanda.
pagina 4 di 8 Ricostruiti così i fatti, questa Corte ritiene che non possa essere condivisa la decisione cui è pervenuto il Giudice di prime cure per le motivazioni che seguono.
Invero, l'inquadramento giuridico della fattispecie operata dal Tribunale non è errato, considerato che lo stesso qualificava l'odierno appellante come
“consumatore”, alla luce del fatto che l'attività svolta dall'Ateneo è stata giustamente inquadrata come un'attività a tutti gli effetti commerciale. Nello specifico il Tribunale precisava: “… lo stesso impiego, da parte dell'Università, di condizioni negoziali uniformi, atte a regolare in maniera pressoché identica il rapporto con gli studenti, induce a qualificare questi ultimi quali utenti/Consumatori, parti deboli del rapporto contrattuale e meritevoli della particolare tutela specificamente approntata dalla normativa consumeristica…. Lo studente che, a fronte del pagamento di una retta annuale, fruisca dell'accesso ai corsi di studi forniti da un'università privata seppure accreditata dal Ministero) deve ritenersi, a tutti gli effetti, un soggetto che acquista un servizio offerto da un professionista…” (Cfr. pag. 3 ordinanza di primo grado).
Tuttavia, pur partendo da tali assunti, il Tribunale statuiva che non aveva Pt_1
avuto diritto alla restituzione delle somme corrisposte in quanto il recesso volontario non rientrava nei casi espressamente previsti nel contratto e, in ogni caso la somma già versata sarebbe stata comunque impegnata per la cancellazione del nominativo dall'elenco nonché per dare il via ad uno scorrimento (cfr. pag. 4 ordinanza). Tale ultimo assunto non può essere condiviso. Ed invero Atenei privati, occupando in seguito il posto lasciato vacante dal rinunciatario che aveva già pagato le tasse dell'intero primo anno, non subirebbero alcun danno mentre gli studenti, a loro volta, nessun servizio nonostante l'importante pagamento.
Ebbene, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale maggioritario, si ritiene che, al rapporto tra studente e Università vada applicato il Codice del Consumo, e che di conseguenza la clausola contrattuale che impone la non restituzione delle somme versate in caso di rinuncia o trasferimento è da considerarsi vessatoria in quanto chiaramente finalizzata a rendere più gravoso il recesso. Nello specifico va considerata pagina 5 di 8 vessatoria la clausola di cui all'art. 7 del bando che riduce le possibilità di rimborso delle somme versate soltanto nei casi ivi indicati, escludendo il recesso volontario dello studente (cfr art. 7 bando prodotto in atti).
Sul punto è intervenuto il Consiglio di Stato con innumerevoli pronunce, tra cui la sentenza n. 4498 del 3.05.2023 con la quale osserva che la qualificazione della nozione di professionista ex art. 18, lett. b), del Codice deve essere intesa in senso ampio, «essendo sufficiente che la condotta venga posta in essere nel quadro di un'attività di impresa finalizzata alla promozione e/o alla commercializzazione di un prodotto o servizio». Per professionista autore della pratica commerciale deve intendersi chiunque abbia «un'oggettiva cointeressenza diretta ed immediata alla realizzazione della pratica commerciale medesima».
Ciò detto, nel caso in esame, non è in discussione il carattere remunerato dell'attività svolta dall'Università privata appellata, seppur di interesse generale, ed il fine di lucro perseguito. Né tantomeno è discutibile la nozione di consumatore dello studente ( che si iscrive ad una università privata e che Pt_1
si trova dinanzi ad una predeterminazione delle relative clausole contrattuali, al pari di qualsiasi altro consumatore, ai fini della disciplina applicata nella specie dall'Autorità.
In una situazione come quella in esame, gli studenti devono essere ritenuti consumatori ai sensi della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, in quanto, quali acquirenti di servizi, rischiano di essere «indotti in errore dalle informazioni ingannevoli diffuse dall'organismo che tali servizi offre e vende, impedendo loro di determinarsi e scegliere in modo consapevole e li inducono così ad assumere una decisione che non avrebbero preso in mancanza di tali informazioni». Irrilevanti sono sia la natura pubblica o privata dell'organismo in questione sia la specifica missione da esso perseguita.
Sul punto si esprime la Cassazione precisando che: “In materia di contratti tra professionisti e consumatori nel settore dell'istruzione privata, si presumono
pagina 6 di 8 vessatorie fino a prova contraria le clausole contrattuali che sanzionano indiscriminatamente il recesso dell'allievo, assistito o meno da giustificato motivo, quando prevedono l'obbligo per il consumatore di corrispondere l'intera retta annuale in caso di abbandono o non frequenza della scuola, qualora tale clausola non sia stata oggetto di trattativa individuale e risulti trascritta integralmente su modulo predisposto dal professionista. La vessatorietà della clausola si configura ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera g) del Codice del Consumo quando essa riserva implicitamente al professionista un trattamento differenziato e migliore rispetto al consumatore, riconoscendo al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto senza corrispondere l'intero ammontare della prestazione, ovvero consentendo al professionista di trattenere la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute”. (Cass civ. sent n. 10910 del 05.05.2017). In considerazione di tutto quanto sopra detto, la clausola di cui all'art. 7 del bando va considerata nulla, con il conseguente diritto di ad esercitare il recesso e ad ottenere la restituzione Pt_1
del versato.
L'ultimo motivo di appello è assorbito.
Tutto ciò premesso, l'appello va accolto con riforma della pronuncia di primo grado e la deve essere condannata alla Controparte_5
restituzione in favore di della somma indebitamente trattenuta Parte_1
pari ad € 5.190,00 (somma già al netto dei costi amministrativi di apertura e chiusura pratica nonché delle tasse regionali), oltre interessi legali dalla richiesta stragiudiziale di restituzione (racc. a/r del 11.10.2021) fino al soddisfo.
Le spese del primo e del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando gli importi tra i valori minimi ed i medi previsti in tabella, con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi nel pagina 7 di 8 presente grado di giudizio, con attribuzione in favore dell'avv. Carolina
Bevilacqua che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 Controparte_4
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 31.10.2022, così provvede:
a) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata ordinanza condanna al pagamento in favore di Controparte_4 Pt_1
€5.190,00 oltre interessi legali come in motivazione;
[...]
c) Condanna al pagamento in favore di Controparte_6
, delle spese di lite che liquida, per il primo grado in €150,00 per Parte_1
spese ed in € 2.552,00 per compensi di avvocato oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, e per il secondo grado in € 150,00 per spese ed in
€ 1.823,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali con attribuzione all'avv. Carolina Bevilacqua dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 11.09.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 5073/2022 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli Nord del 31.10.2022
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Costantino Ciccarelli Parte_1
(C.F. e dall'avv. Carolina Bevilacqua (CF: C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi C.F._2
ultimo sito in Napoli, Via T. Caravita n. 10
APPELLANTE
NONCHE'
(P. IVA ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Rettore p.t., con sede in Via Alvaro del Portillo n. 21 CP_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter cpc pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 18/1/2022 Parte_1
premetteva che a seguito dello svolgimento delle prove per l'accesso al corso di medicina e chirurgia per l'anno 2021/22 indette con bando emesso dall'
[...]
ente privato riconosciuto dal , lo stesso Controparte_2 CP_3
risultava vincitore ed ammesso al corso in data 4/8/21; per ragioni personali in data 28/9/21, l' formulava istanza di rinunzia agli studi, prevista e Pt_1
consentita dal bando stesso;
in data 1/10/21 veniva formulata a mezzo PEC e successivamente con raccomandata, formale richiesta di rimborso della suindicata somma, indebitamente trattenuta dall'Università per un servizio non più erogato al ricorrente e, anzi, erogato al successivo candidato idoneo subentrato a seguito della rinuncia, in virtù dello scorrimento della graduatoria. Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “Accertare e dichiarare, per le ragioni suesposte, la vessatorietà e, in ogni caso l'illegittimità, dell'art. 7 del “bando privato-contratto per adesione a distanza” proposto dall' , Controparte_2
nella misura in cui non è previsto e dunque vietato e, comunque, formalmente negato successivamente per iscritto, il recesso “gratuito” previsto ex lege per lo studente/consumatore nell'ambito di contratti conclusisi per adesione ed a distanza e dichiararne l'annullamento; 2) In ogni caso, accertare e dichiarare che la ritenzione della somma versata dall'attore, nella misura richiesta in restituzione, da parte dell' ”. , si configura CP_2 Controparte_2
come perceptio priva di causa ed assoluto ingiustificato arricchimento ex art.
2041 C.C. in favore dell' convenuta;
3) Per l'effetto condannare CP_2
al rimborso della somma di €. 5.190,00 Controparte_2
versata dal Sig. indebitamente trattenuta dalla Università già al netto Pt_1
dell'importo suindicato riconosciuto, spontaneamente e generosamente, per spese di apertura e chiusura pratica;
4) In subordine: Accertare e dichiarare in ogni caso l'ingiustificato arricchimento della per le somme che rifiuta di CP_2
pagina 2 di 8 restituire, non configurandosi in capo alla stessa alcun danno emergente e/o lucro cessante, e di conseguenza condannare la stessa alla restituzione dell'importo di
€. 5.190,00 o a quello che il G.U. riterrà legittimo, allo stato indebitamente trattenuto;
Con vittoria di spese e compensi professionali.”
L seppur regolarmente citata in giudizio, Controparte_4
non compariva e rimaneva contumace.
Il Tribunale di Napoli Nord, con ordinanza del 31.10.2022, così provvedeva:
“Rigetta per le causali di cui in motivazione, la domanda;
nulla per le spese.”
, con ricorso in appello ex art. 702- quater c.p.c. depositato in Parte_1
data 28.11.2022, proponeva appello avverso la predetta ordinanza, deducendone l'erroneità sulla base di tre motivi di gravame. Chiedeva, in particolare, all'adita
Corte accogliersi le seguenti conclusioni: “Riformare l'ordinanza impugnata ed in particolar modo, essendo stato qualificato già in primo grado il Sig. Pt_1
come consumatore, accertare e dichiarare, per tutti i motivi suesposti, la nullità dell'art 7 del contratto stipulato con l' Controparte_2 CP_1
anche perché evidentemente vessatoria e non espressamente e specificamente approvata per iscritto né tanto meno oggetto di trattativa individuale, come previsto dalla normativa in materia;
Per l'effetto, condannare l'
[...]
alla restituzione delle somme indebitamente Controparte_2
trattenute pari ad €. 5.190,00, al netto dei costi amministrativi di apertura e chiusura pratica da quest'ultima sostenuti quantificati dallo stesso ricorrente in €.
810,00 e già detratta la tassa regionale, mai richiesta in restituzione o in subordine nella maggiore o minore somma che sarà quantificata giudizialmente;
In ogni caso accertare e dichiarare l'indebito arricchimento ottenuto dall'
con la trattenuta integrale delle somme Controparte_2
versate dal sig. , allorchè il medesimo importo è stato, Parte_1
pacificamente, versato nuovamente dal candidato in graduatoria subentrato al rinunciante e nella misura che l'Ecc.Ma Corte riterrà legittima ordinandone la
pagina 3 di 8 restituzione, nella misura che riterrà opportuna, all'odiernoricorrente. Con vittoria di spese e compensi professionali, con attribuzione ai sottoscritti procuratori.”
Il collegio, letto il ricorso, fissava per la comparizione delle parti l'udienza per il giorno 23.04.2023, onerando parte appellante alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto alla parte appellata.
L seppur regolarmente citata in giudizio, Controparte_4
non compariva e rimaneva contumace.
La Corte, all'udienza del 29.05.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1,
c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che l'appellante ha chiesto la riforma della ordinanza del
31.10.2022 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base dei seguenti motivi di impugnazione: a) violazione ed errata applicazione delle norme a tutela del consumatore;
b) omessa valutazione sulla clausola che vieta il recesso (art. 7 modulo di iscrizione) – vessatorietà – nullità; c) omissione di pronuncia su indebito arricchimento.
L'appello è fondato.
In punto di fatto, dalla documentazione allegata agli atti di causa, si evince che in data 08.04.2021 , dapprima formalizzava l'iscrizione presso Parte_1
l'Università appellata, poi in data 28.09.2021 procedeva ad avanzare istanza di rinuncia agli studi con contestuale richiesta di rimborso (cfr. atto di rinuncia del
11.10.2021 con richiesta di rimborso dell'importo pagato a titolo di iscrizione e prima rata). A seguito del rifiuto ricevuto dalla , l Controparte_2 Pt_1
adiva il Tribunale, il quale rigettava la domanda.
pagina 4 di 8 Ricostruiti così i fatti, questa Corte ritiene che non possa essere condivisa la decisione cui è pervenuto il Giudice di prime cure per le motivazioni che seguono.
Invero, l'inquadramento giuridico della fattispecie operata dal Tribunale non è errato, considerato che lo stesso qualificava l'odierno appellante come
“consumatore”, alla luce del fatto che l'attività svolta dall'Ateneo è stata giustamente inquadrata come un'attività a tutti gli effetti commerciale. Nello specifico il Tribunale precisava: “… lo stesso impiego, da parte dell'Università, di condizioni negoziali uniformi, atte a regolare in maniera pressoché identica il rapporto con gli studenti, induce a qualificare questi ultimi quali utenti/Consumatori, parti deboli del rapporto contrattuale e meritevoli della particolare tutela specificamente approntata dalla normativa consumeristica…. Lo studente che, a fronte del pagamento di una retta annuale, fruisca dell'accesso ai corsi di studi forniti da un'università privata seppure accreditata dal Ministero) deve ritenersi, a tutti gli effetti, un soggetto che acquista un servizio offerto da un professionista…” (Cfr. pag. 3 ordinanza di primo grado).
Tuttavia, pur partendo da tali assunti, il Tribunale statuiva che non aveva Pt_1
avuto diritto alla restituzione delle somme corrisposte in quanto il recesso volontario non rientrava nei casi espressamente previsti nel contratto e, in ogni caso la somma già versata sarebbe stata comunque impegnata per la cancellazione del nominativo dall'elenco nonché per dare il via ad uno scorrimento (cfr. pag. 4 ordinanza). Tale ultimo assunto non può essere condiviso. Ed invero Atenei privati, occupando in seguito il posto lasciato vacante dal rinunciatario che aveva già pagato le tasse dell'intero primo anno, non subirebbero alcun danno mentre gli studenti, a loro volta, nessun servizio nonostante l'importante pagamento.
Ebbene, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale maggioritario, si ritiene che, al rapporto tra studente e Università vada applicato il Codice del Consumo, e che di conseguenza la clausola contrattuale che impone la non restituzione delle somme versate in caso di rinuncia o trasferimento è da considerarsi vessatoria in quanto chiaramente finalizzata a rendere più gravoso il recesso. Nello specifico va considerata pagina 5 di 8 vessatoria la clausola di cui all'art. 7 del bando che riduce le possibilità di rimborso delle somme versate soltanto nei casi ivi indicati, escludendo il recesso volontario dello studente (cfr art. 7 bando prodotto in atti).
Sul punto è intervenuto il Consiglio di Stato con innumerevoli pronunce, tra cui la sentenza n. 4498 del 3.05.2023 con la quale osserva che la qualificazione della nozione di professionista ex art. 18, lett. b), del Codice deve essere intesa in senso ampio, «essendo sufficiente che la condotta venga posta in essere nel quadro di un'attività di impresa finalizzata alla promozione e/o alla commercializzazione di un prodotto o servizio». Per professionista autore della pratica commerciale deve intendersi chiunque abbia «un'oggettiva cointeressenza diretta ed immediata alla realizzazione della pratica commerciale medesima».
Ciò detto, nel caso in esame, non è in discussione il carattere remunerato dell'attività svolta dall'Università privata appellata, seppur di interesse generale, ed il fine di lucro perseguito. Né tantomeno è discutibile la nozione di consumatore dello studente ( che si iscrive ad una università privata e che Pt_1
si trova dinanzi ad una predeterminazione delle relative clausole contrattuali, al pari di qualsiasi altro consumatore, ai fini della disciplina applicata nella specie dall'Autorità.
In una situazione come quella in esame, gli studenti devono essere ritenuti consumatori ai sensi della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, in quanto, quali acquirenti di servizi, rischiano di essere «indotti in errore dalle informazioni ingannevoli diffuse dall'organismo che tali servizi offre e vende, impedendo loro di determinarsi e scegliere in modo consapevole e li inducono così ad assumere una decisione che non avrebbero preso in mancanza di tali informazioni». Irrilevanti sono sia la natura pubblica o privata dell'organismo in questione sia la specifica missione da esso perseguita.
Sul punto si esprime la Cassazione precisando che: “In materia di contratti tra professionisti e consumatori nel settore dell'istruzione privata, si presumono
pagina 6 di 8 vessatorie fino a prova contraria le clausole contrattuali che sanzionano indiscriminatamente il recesso dell'allievo, assistito o meno da giustificato motivo, quando prevedono l'obbligo per il consumatore di corrispondere l'intera retta annuale in caso di abbandono o non frequenza della scuola, qualora tale clausola non sia stata oggetto di trattativa individuale e risulti trascritta integralmente su modulo predisposto dal professionista. La vessatorietà della clausola si configura ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera g) del Codice del Consumo quando essa riserva implicitamente al professionista un trattamento differenziato e migliore rispetto al consumatore, riconoscendo al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto senza corrispondere l'intero ammontare della prestazione, ovvero consentendo al professionista di trattenere la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute”. (Cass civ. sent n. 10910 del 05.05.2017). In considerazione di tutto quanto sopra detto, la clausola di cui all'art. 7 del bando va considerata nulla, con il conseguente diritto di ad esercitare il recesso e ad ottenere la restituzione Pt_1
del versato.
L'ultimo motivo di appello è assorbito.
Tutto ciò premesso, l'appello va accolto con riforma della pronuncia di primo grado e la deve essere condannata alla Controparte_5
restituzione in favore di della somma indebitamente trattenuta Parte_1
pari ad € 5.190,00 (somma già al netto dei costi amministrativi di apertura e chiusura pratica nonché delle tasse regionali), oltre interessi legali dalla richiesta stragiudiziale di restituzione (racc. a/r del 11.10.2021) fino al soddisfo.
Le spese del primo e del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando gli importi tra i valori minimi ed i medi previsti in tabella, con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi nel pagina 7 di 8 presente grado di giudizio, con attribuzione in favore dell'avv. Carolina
Bevilacqua che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 Controparte_4
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 31.10.2022, così provvede:
a) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata ordinanza condanna al pagamento in favore di Controparte_4 Pt_1
€5.190,00 oltre interessi legali come in motivazione;
[...]
c) Condanna al pagamento in favore di Controparte_6
, delle spese di lite che liquida, per il primo grado in €150,00 per Parte_1
spese ed in € 2.552,00 per compensi di avvocato oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, e per il secondo grado in € 150,00 per spese ed in
€ 1.823,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali con attribuzione all'avv. Carolina Bevilacqua dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 11.09.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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