Sentenza breve 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza breve 09/12/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00186/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00167/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 167 del 2025, proposto da
Associazione amici dell’asilo infantile di Volano Organizzazione di Volontariato, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B78F147F8B, rappresentato e difeso dall'avvocato Piero Costantini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso lo studio del predetto difensore in Trento, Piazza di Centa n. 13/1;
contro
- la Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliana Fozzer, Martina Zini e Evelina Stefani dell’Avvocatura della Provincia, con domicilio digitale alla PEC del primo difensore, e con domicilio fisico eletto presso la sede della Provincia in Trento, Piazza Dante n. 15;
- l’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti – APAC, non costituito in giudizio;
- il Comune di Volano, non costituito in giudizio;
nei confronti
della società Raggio di Sole Società Cooperativa ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari
- del verbale relativo alla seconda seduta di gara dd. 16.10.2025, prot. n. 441/2025 dd. 17.10.2025, nella parte in cui ha disposto l’esclusione dell’Associazione amici dell’asilo infantile di Volano ODV dalla “gara europea a procedura aperta per l’appalto di gestione del servizio di asilo nido d’infanzia sovracomunale dei comuni di Volano, Besenello e Calliano per un numero di posti massimo di 54 (cinquantaquattro) bambini, sito a Volano in via Santa MA n. 15/a, con annesso giardino conformemente ai criteri minimi ambientali (cam) di cui al d.m. n. 65 del 10 marzo 2020”, identificata dal CIG B78F147F8B;
- del verbale n. 4 dd. 24.09.2025 nella parte in cui la commissione tecnica ha proposto l’esclusione dell’Associazione amici dell’asilo infantile di Volano ODV dalla suddetta procedura di gara;
- del verbale della commissione tecnica prot. n. 888593 dd. 13.11.2025 recante “considerazioni in merito alla istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione”, nonché della nota Apac prot. n. 891413 dd. 14.11.2025 recante “riscontro istanza di annullamento in autotutela”;
- per quanto occorresse, della nota prot. n. 812094 dd. 17.10.2025, pervenuta in data 20.10.2025, recante la comunicazione di esclusione dalla gara, e della relativa pec dd. 20.10.2025;
- per quanto occorresse, di tutti i verbali di gara, nessuno escluso, e dunque, oltre al verbale relativo alla seconda seduta dd. 16.10.2025, altresì del verbale relativo alla prima seduta di gara dd. 13.08.2025, prot. n. 321/2025 dd. 3.08.2025, nonché degli ulteriori verbali della commissione n. 1 dd. 05.09.2025, n. 2 dd. 11.09.2025 e n. 3 dd. 12.09.2025 e n. 5, di estremi ignoti;
- dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione della gara, di estremi ignoti, laddove intervenuto;
- per quanto occorresse, della determinazione del Dirigente n. 9681 dd. 02.09.2025 di nomina della commissione tecnica;
- in parte qua, e nei limiti dell’interesse processuale della ricorrente, di tutti gli atti integranti la lex specialis di gara;
- di ogni altro provvedimento presupposto, successivo e comunque connesso e/o conseguente;
per la declaratoria di inefficacia
del contratto d’appalto eventualmente stipulato, con espressa domanda di subentro
per la condanna
della Provincia autonoma di Trento, Apac, al risarcimento dei danni in forma specifica mediante l’annullamento dei provvedimenti impugnati e conseguente riammissione dell’Associazione amici dell’asilo infantile di Volano ODV alle ulteriori fasi della procedura di gara.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della società Raggio di Sole Società Cooperativa ONLUS, e vista la memoria depositata;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento, e viste la memoria e la documentazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere MA PP alla camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025, e uditi i difensori delle parti costituite, presenti come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A. – Con il ricorso in esame, notificato il 19 novembre 2025 e depositato il 27 novembre, la società istante ha impugnato l’esclusione – comunicatale il 20 ottobre 2025 dall’Agenzia Provinciale per gli appalti e contratti (APAC) della Provincia Autonoma di Trento – dalla “gara europea a procedura aperta per l’appalto di gestione del servizio di asilo nido d’infanzia sovracomunale dei comuni di Volano, Besenello e Calliano per un numero di posti massimo di 54 (cinquantaquattro) bambini, sito a Volano in via Santa MA n. 15/a, con annesso giardino conformemente ai criteri minimi ambientali (cam) di cui al d.m. n. 65 del 10 marzo 2020”.
La predetta, attuale gestore del servizio in interesse, ha censurato in particolare: i verbali delle sedute in cui la commissione tecnica ha proposto l’esclusione ed ha respinto l’istanza di autotutela; nonché, l’eventuale provvedimento di aggiudicazione della gara laddove intervenuto.
Espone al riguardo che:
- il Comune di Volano con deliberazione della Giunta n. 100 del 12 giugno 2025 ha autorizzato l’indizione della gara su citata, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per tre anni con facoltà di rinnovo per un ulteriore biennio, demandando all’APAC la funzione di stazione appaltante;
- pubblicato il bando in data 9 luglio 2025, e fissati i criteri di valutazione dell’offerta tecnica nel disciplinare e nel capitolato speciale, entro il termine fissato hanno presentato la domanda di partecipazione la ricorrente e la società controinteressata, le cui offerte tecniche sono state sottoposte all’esame di una commissione tecnica appositamente costituita giusta determinazione dirigenziale del 2 settembre 2025, la quale ha proceduto all’esame degli elaborati;
- detta commissione ha proposto di escludere la ricorrente in quanto l’offerta tecnica presenterebbe violazioni della documentazione di gara sotto il profilo del mancato rispetto delle specifiche tecniche e del mancato rispetto della normativa provinciale in tema di rapporto educatore/bambini in relazione alla fascia di età;
- di tale proposta il seggio di gara si è limitato a prendere atto, disponendo così l’esclusione dalla gara con relativa comunicazione alla ricorrente in data 20 ottobre 2025, alla quale seguiva da parte dell’odierna istante un’istanza di riammissione in autotutela alla gara lamentando sia la mancata attivazione del soccorso istruttorio, sia il rispetto da parte della predetta di quanto richiesto dalla legge di gara;
- la commissione tecnica, riunitasi in data 13 novembre 2025, ha respinto tale istanza di autotutela, con conseguente recepimento da parte del seggio di gara e relativa comunicazione di mancato accoglimento dell’istanza di autotutela il giorno successivo.
La ricorrente si duole di tale esito affidando il ricorso all’articolata censura di Violazione di legge. Mancata e/o erronea applicazione della lex specialis di gara nonché degli artt. 1 e 101, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifeste. Lesione dei principi del risultato, di buon andamento, di efficienza, efficacia ed economicità nonché del favor partecipationis .
Sostiene, in estrema sintesi, che dalla relazione tecnica presentata si evincerebbe il preciso impegno a rispettare tale rapporto numerico, e che l’instaurazione del soccorso istruttorio le avrebbe consentito di rendere i chiarimenti senza in alcun modo alterare il contenuto della relazione tecnica, come previsto dall’art. 101, co. 3, del d. lgs. n. 36/2023.
Ha, quindi, chiesto – previa misura cautelare – l’annullamento della disposta esclusione, il risarcimento del danno in forma specifica e la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con espressa domanda di subentro; con vittoria di spese.
Si è altresì riservata l’eventuale domanda risarcitoria per equivalente.
B. – Si è costituita in giudizio la società Raggio di Sole Società Cooperativa ONLUS, la quale, in vista della trattazione dell’istanza cautelare, ha depositato una memoria con cui ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso: per carenza di interesse, in quanto la ricorrente non avrebbe fornito alcun elemento sul superamento della prova di resistenza; per mancata impugnazione della lex specialis di gara; per mancata contestazione delle motivazioni di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela.
Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, evidenziando la genericità della proposta tecnica a fronte delle specifiche prescrizioni della lex specialis ; con vittoria di spese.
C. – Si è costituita in giudizio la Provincia Autonoma di Trento, la quale ha depositato documentazione e, con memoria, ha preliminarmente reso noto che, quanto allo stato della procedura, sono in corso le valutazioni sulle dichiarazioni rese dalla controinteressata.
Per quanto attiene all’articolata censura, la Provincia, previa ricostruzione delle disposizioni del capitolato speciale, ha evidenziato la scarsa chiarezza della relazione tecnica di parte istante, rispetto alla quale un eventuale soccorso istruttorio si sarebbe tradotto in un’inammissibile modifica dell’offerta tecnica.
Ha quindi chiesto la reiezione del ricorso e della contestuale istanza cautelare, con il favore delle spese.
D. – Alla camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025, uditi i difensori delle parti costituite come da verbale – i quali hanno reso chiarimenti esponendo le rispettive tesi – la Presidente del Collegio ha dato avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.; quindi la causa è stata posta in decisione.
E. – Ritiene preliminarmente il Collegio di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. e adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i presupposti; possibilità, questa, espressamente indicata dalla Presidente del Collegio alle parti presenti.
F. – Nel merito il ricorso non è fondato per la ritenuta infondatezza dell’unica articolata doglianza; il che consente di prescindere dalle eccezioni in rito sollevate dalla difesa della controinteressata.
Deve premettersi che, in relazione all’offerta presentata dalla ricorrente, la proposta di esclusione formulata dalla commissione tecnica, poi accolta dal seggio di gara, nasce dalla riscontrata violazione della documentazione di gara, con particolare riferimento ai seguenti articoli del capitolato speciale: articolo 1, comma 6; articolo 2, comma 2; articolo 3, commi 5 e 11; articolo 42, comma 2; articolo 43, commi 7, 10, 11 e 12.
Il punto centrale, su cui riposa sostanzialmente la motivazione dell’esclusione, è il mancato rispetto della normativa provinciale in tema di rapporto educatore/bambini, in quanto in base alla normativa provinciale e alla pedissequa legge di gara, deve essere rispettato il seguente rapporto nella gestione di bambini di fascia di età compresa tra i tre mesi e i tre anni: una unità di personale educativo ogni sei bambini frequentanti al di sotto dei 18 mesi; una unità di personale educativo ogni nove bambini frequentanti al di sopra dei 18 mesi.
In particolare, la commissione tecnica ha desunto tale mancato rispetto dall’esame della relazione tecnica di parte istante evidenziando, quanto ai punti di contrasto con le disposizioni del Capitolato speciale di appalto, che “- nel punto 2.1 è prevista la costituzione di tre sezioni di gruppi di bambini di cui una “sezione medi” composta da due gruppi di bambini medi che si comprende avere un’età tra i 13 e i 24 mesi;
- nel punto 2.2 è prevista una stanza che ospita due gruppi di bambini medi del “secondo anno di vita”;
- nel punto 2.3 si riprende la suddivisione tra bambini più piccoli, piccoli, medi e grandi;
- nel punto 3.1 la tabella oraria ripropone l’assegnazione di educatrici per la “sezione Lilla medi” .” (cfr. verbale n. 4 della commissione tecnica del 24 settembre 2025).
La ricorrente, dal canto suo, sostiene che dalla relazione tecnica si evincerebbe l’impegno assunto dalla predetta di rispettare tale rapporto numerico, e che l’instaurazione del soccorso istruttorio le avrebbe consentito di rendere i chiarimenti senza in alcun modo alterare il contenuto della relazione tecnica, come previsto dall’art. 101, co. 3, del d. lgs. n. 36/2023.
A tal fine, richiama anche:
- il paragr. 14 del disciplinare di gara, secondo cui “ La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta ” (cfr. ultimo cpv);
- il paragr. 1.4 della relazione tecnica, che a suo dire la commissione tecnica avrebbe ignorato, e dal quale si desumerebbe chiaramente il rispetto del rapporto numerico.
La prospettazione di parte istante non convince e, a tal fine, si rende necessario riportare i punti rilevanti della legge di gara e, in particolare, del disciplinare di gara e del Capitolato speciale, i quali indicano (tra l’altro) “le specifiche tecniche” secondo quanto previsto dall’art. 87, co. 3, del d. lgs. n. 36/2023.
Il disciplinare di gara, oltre a quanto previsto dal su riportato paragrafo 14 (ult. cpv.), prescrive:
- al paragr. 16 sull’offerta tecnica, quale documentazione richiesta a pena di esclusione, una relazione tecnica dei servizi offerti “con riferimento ai criteri n. 1 “Progetto pedagogico”, n. 2 “Progetto educativo” e n. 3 “aspetti organizzativi e gestionali” – criterio quest’ultimo da ricollegare all’art. 2, co. 2, del capitolato speciale, facente esplicito riferimento alle “modalità di organizzazione e di gestione del servizio di nido d’infanzia” – prescrivendone la conformità a quanto disposto (tra le altre) “ dalla Legge Provinciale n. 4 del 12/03/2002 e ss.mm. (di seguito indicata come “Legge provinciale”), e dalle relative deliberazioni attuative ”;
- al paragr. 22, che l’offerta è esclusa in caso di: “… presentazione di offerte (…omissis…) irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche ;
Il capitolato speciale, inoltre, stabilisce:
- all’articolo 1, co. 6, che “ Tutte le disposizioni del presente capitolato speciale d'appalto costituiscono prescrizioni minime inderogabili in sede di offerta. L’esecuzione del contratto deve rispettare ogni ulteriore impegno derivante dall’offerta presentata in sede di gara ”;
- all’articolo 2, co. 2, per quanto di specifico interesse, che “ 2. Le modalità di organizzazione e di gestione del servizio di nido d’infanzia devono essere conformi a quanto disposto:
• dalla Legge Provinciale n. 4 del 12/03/2002 e ss.mm. (di seguito indicata come “Legge provinciale”), e dalle relative deliberazioni attuative;
• dal Regolamento di gestione dell’asilo nido comunale approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 23 dd 31.07.2018 (di seguito indicato come “Regolamento comunale”) e dalle Modalità operative per l’ammissione e la frequenza al servizio da ultimo riapprovate con deliberazione della giunta comunale n. 185 del 25.10.2022);
• dalle “Linee guida pedagogiche per i servizi educativi 0-3 anni della Provincia autonoma di Trento” approvate con deliberazione della giunta provinciale n. 2277 dd. 23.12.2021;
• dal DM 65 del 10 marzo 2020 (G.U. n. 90 del 04 aprile 2020) “Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari”; e si intendono automaticamente adeguate ad eventuali norme di settore e regolamenti (…omissis…);
- all’articolo 3, commi 5 e 11, che “ 5. Nell’erogazione del servizio l’appaltatore deve attenersi agli standard e criteri di funzionamento definiti dalla normativa provinciale e comunale vigente, nonché definita dal presente capitolato .
(…omissis…)
11. L’appaltatore è tenuto ad assolvere altresì a tutti gli obblighi di cui all’articolo 42 della parte tecnica; disposizione (l’articolo 42, co. 2) secondo cui “ Nell’erogazione del servizio l’appaltatore deve attenersi agli standard e criteri di funzionamento definiti dalla normativa provinciale e comunale vigente nonché definiti dal presente capitolato ;
- all’articolo 43, commi 7, 10, 11 e 12, che:
7. L’appaltatore deve assegnare al servizio di asilo nido personale con articolazione oraria adeguata e stabilità lavorativa al fine di garantire la continuità educativa nel corso della giornata e nel periodo di frequenza. L’assegnazione deve tener delle caratteristiche della struttura, dell’età e delle caratteristiche dei bambini e delle bambine accolti, nonché dei tempi di apertura del servizio in base ai parametri educatori-bambini di cui alla normativa provinciale, e precisamente:
✓ una unità di personale educativo ogni sei bambini frequentanti al di sotto dei 18 mesi;
✓ una unità di personale educativo ogni nove bambini frequentanti al di sopra dei 18 mesi;
✓ una unità di personale ausiliario ogni quindici bambini frequentanti ;
(…omissis…)
10. Il rapporto personale educativo – bambini deve essere garantito secondo i parametri indicati, durante tutto l’orario di apertura del servizio. La sostituzione del personale deve avvenire con personale di corrispondente qualifica e professionalità ed in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dalla L.P. n. 4/2002 e s.m. e dalle relative deliberazioni attuative e dovranno essere effettuate in modo tale da garantire il mantenimento dei rapporti previsti .
11. Le sostituzioni degli educatori dovranno essere effettuate in modo tale da garantire il mantenimento del rapporto previsto fra educatori e bambini presenti.
12. Per permettere il rispetto di tali parametri l’appaltatore assicura la tempestiva sostituzione del personale assente in tempo utile per il regolare espletamento del servizio, avente i medesimi titoli ed esperienza ed in ogni caso nel rispetto di quanto indicato nella L. P. 4/2002 e s.m. e delle relative disposizioni attuative .
Osserva quindi il Collegio che, dal tenore di tali previsioni, si evince chiaramente come il rispetto del rapporto educatore/bambino – quale precisamente declinato dalla normativa provinciale e dalla pedissequa legge di gara – costituisca un requisito minimo di partecipazione alla procedura in interesse, e si ponga quale prescrizione minima inderogabile e caratteristica essenziale funzionale alle esigenze dell’amministrazione.
Deve anche precisarsi che tutte le disposizioni appena riportate erano state richiamate, quali prescrizioni a pena di esclusione, dalla commissione tecnica nella seduta del 5 settembre 2025 (verbale n. 1).
Va pertanto richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, formatosi anche nella vigenza del d. lgs. n. 50/2016, per cui “… secondo quanto di recente precisato da Cons. Stato, sez. IV, n. 7296 del 2024 (resa in relazione a fattispecie disciplinata dal d.lgs. n. 50 del 2016 ma con richiamo al d.lgs. n. 36 del 2023) l’esclusione dalla gara di un’impresa autrice di un offerta giudicata inidonea dal punto di vista tecnico non si pone in contrasto con il principio di tassatività delle clausole di esclusione, atteso che quest’ultimo riguarda il mancato rispetto di adempimenti relativi alla partecipazione alla gara che non abbiano base normativa espressa e non già l’accertata mancanza dei necessari requisiti dell’offerta, richiesti per la partecipazione alla gara. Ciò trova conferma anche nel dettato dell’art. 10, terzo comma, del d.lgs. n. 36 del 2023.
Pertanto, le caratteristiche indefettibili (ossia i requisiti minimi) delle prestazioni o del bene previste dalla lex specialis di gara costituiscono una condizione di partecipazione alla procedura selettiva, con conseguente onere dell’operatore di impugnativa immediata della medesima lex specialis. Le difformità dell’offerta tecnica che rivelano l’inadeguatezza del progetto proposto dall’impresa offerente rispetto a essi, legittimano l’esclusione dalla gara e non già la mera penalizzazione dell’offerta nell’attribuzione del punteggio, in quanto determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo negoziale …” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 2 aprile 2025, n. 2789; Sez. III, 11 dicembre 2019, n. 8429).
Orbene – premessa la disciplina specifica di cui la commissione tecnica ha fatto puntuale applicazione – deve innanzitutto osservarsi che, come previsto dal disciplinare di gara, le parti dell’offerta tecnica sono tra loro collegate, tanto da indicare che i sub criteri 3.1 e 3.2 vanno trattati in coerenza con l’elemento 2.1 il quale si riferisce a: L’organizzazione dei gruppi dei bambini (ipotizzando la piena capienza) e ruolo degli educatori di riferimento. I criteri metodologici di impostazione delle attività: illustrazione operativa per fascia di età: Sarà valutata l’esaustività, la chiarezza nel presentare le scelte operative che si intendono adottare nell’organizzazione dei gruppi dei bambini (ipotizzando la piena capienza) e nel proporre almeno tre esempi di esperienze educative (scelte fra momenti di cura, attività, gioco coerenti, esplicitando il ruolo dell’adulto. Questo elemento va sviluppato in coerenza anche con i punti 3.1. e 3.2 .
Rispetto a tali punti da sviluppare nella proposta tecnica, la commissione tecnica nell’esaminare la relazione nella sua globalità – e non in modo parcellizzato, come assume la ricorrente – ha correttamente richiamato le prescrizioni minime inderogabili e i diversi punti di contrasto della relazione con le predette prescrizioni, come si evince dalla su riportata motivazione dell’esclusione obiettivamente indicativa dell’esame complessivo, e congiunto dei vari punti, che l’organo tecnico ha effettuato di tale documento.
Non può pertanto convenirsi con la ricorrente nella parte in cui assume anche un’indebita sovrapposizione, in tale giudizio, di profili tra loro eterogenei.
Per quanto attiene, in particolare, al punto 2.1, l’organo tecnico ha fatto riferimento ai due gruppi di bambini “medi”, di cui non è stata indicata la relativa fascia di età, che verosimilmente potrebbe ricomprendere bimbi sotto i 18 mesi e bimbi sopra i 18 mesi, senza che tuttavia sia chiarito in alcun punto della relazione il rispetto del rigido parametro normativo.
Deve anche ribadirsi che tale elemento (punto 2.1) avrebbe dovuto essere sviluppato in coerenza anche con i punti 3.1 (Organizzazione delle risorse umane) e 3.2 (Aspetti gestionali inerenti al personale impiegato nel servizio di nido (NB: escluso l'eventuale prolungamento orario) con particolare riferimento alla sostituzione del personale); sicché, l’aspetto dell’organizzazione dei gruppi dei bambini non era affatto avulso da quello dell’organizzazione degli educatori nel rispetto dei parametri previsti per il rapporto educatrice/bambini.
A fronte di tale rilievo, la ricorrente solo in seno al ricorso assume che l’indicazione di “ 2 gruppi di 9 bambini medi”, è da intendersi riferita, evidentemente, a bambini di età superiore ai 18 mes i” (ricorso pag. 18), senza che tale indicazione risultasse in alcun punto della relazione tecnica, e senza che fosse indicato a quale fascia di età corrisponda quella dei “bambini medi”, su cui si tornerà a breve.
Come evidenziato dalla commissione, anche per il punto 2.2 si fa riferimento alla generica previsione per cui “è prevista una stanza che ospita due gruppi di bambini medi del “secondo anno di vita”, senza ulteriore specificazione; mentre, per quanto attiene al punto 2.3 della relazione tecnica, la commissione ha evidenziato come si fosse ripresa la “suddivisione tra bambini più piccoli, piccoli, medi e grandi”.
Per quanto attiene, poi, al punto 3.1 – il quale, in base al disciplinare di gara, avrebbe dovuto essere redatto in coerenza con la trattazione dell’elemento 2.1 - la commissione ha indicato la tabella oraria, che ripropone l’assegnazione di educatrici per la “sezione Lilla medi”: in tale punto, pertanto, la ricorrente è tornata alla organizzazione di 54 bambini iscritti suddivisi in 7 gruppi, con la previsione della compresenza di 7 educatrici dalle ore 9.00 alle ore 16.00, senza alcuna specificità rispetto ai singoli gruppi e, soprattutto, alle relative fasce di età rigidamente disciplinate dalla normativa provinciale.
Ne consegue che del tutto correttamente tale proposta – riferentesi, peraltro, genericamente anche ad un “adeguato rapporto numerico” (v. paragrafi 2.3 e 3.1) – non è stata ritenuta sufficiente a garantire quanto prescritto.
Ancora una volta parte istante solo con il ricorso tenta, in modo inammissibile, di colmare le lacune della relazione tecnica assumendo come “evidente” che nel capitolo 3 si faccia riferimento a tre gruppi di bambini al di sotto dei 18 mesi, e quindi ai restanti quattro gruppi con bambini di età superiore ai 18 mesi; da qui, la compresenza di 7 educatrici (una per ciascuno dei 9 gruppi: v. anche pagine 21 e 22 del ricorso).
Ma tale complesso di dati non si evince dal capitolo 3 della relazione, nel quale si fa nuovamente riferimento a 54 bambini iscritti suddivisi in 7 gruppi; e la tabella ricomprende, nei 4 gruppi, bambini “medi”, i quali non necessariamente sono al di sopra dei 18 mesi; e in ogni caso non viene affatto esplicitato che nei bambini “medi” sono inclusi solo i bambini sopra i 18 mesi.
Pertanto – come evidenziato dalla commissione tecnica – a parte il generico impegno a rispettare il rapporto numerico, non si riscontra alcuna declinazione operativa dell’impegno che sia chiaramente individuabile nella relazione tecnica e che sia rispettosa delle specifiche tecniche secondo quanto prescritto dalla normativa provinciale e dal (non censurato) Capitolato speciale (v. verbale della commissione tecnica del 13 novembre 2025).
E deve, sul punto, convenirsi con l’organo tecnico nella parte in cui ha evidenziato che – in ossequio alla lex specialis – la concorrente avrebbe dovuto già costruire l’aspetto organizzativo e gestionale evidenziando in modo chiaro il rispetto di tali parametri.
Osserva ulteriormente il Collegio che proprio il riferimento ai bambini “medi” – su cui l’organo tecnico si è soffermato – non necessariamente si riferisce ai bambini oltre i 18 mesi di età, per i quali è previsto il rapporto numerico di una unità di personale educativo ogni nove bambini frequentanti; e la stessa ricorrente, nel riferirsi ad un bambino medio, lo ha indicato anche con meno di 18 mesi (“ Ad esempio, un bambino medio potrebbe essere tranquillamente inserito in un gruppo da 6 fin che ha meno di 18 mesi e spesso anche oltre se si decide di garantire la continuità educativa ”, pag. 20).
Orbene, rispetto ad una relazione tecnica dal contenuto non chiaro e non intellegibile, che in alcun punto ha chiaramente specificato le modalità di attuazione della prescrizione minima inderogabile, del tutto correttamente la commissione tecnica ha, sotto un primo profilo, ritenuto non sufficiente il mero formale impegno a rispettare la disciplina in questione, peraltro concretamente smentito dai punti di contrasto con il capitolato speciale evidenziati nel verbale; sotto un secondo profilo, ha ritenuto che un eventuale soccorso istruttorio – peraltro, sostanzialmente superato dall’istanza di autotutela motivatamente respinta – avrebbe comportato un’inammissibile modifica dell’offerta tecnica, non consentita dall’art. 101 del d. lgs. n. 36/2023 e neppure dal paragrafo 14 del disciplinare di gara.
Con riferimento alla non modificabilità ex post dell’offerta tecnica, è stato rilevato che:
- “… la giurisprudenza amministrativa esclude rigorosamente l’esperibilità del soccorso istruttorio nell’ipotesi in cui sia volto a sopperire al mancato possesso di requisiti di partecipazione precisando che: “deve tenersi per ferma la non soccorribilità (sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante) degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell'offerta (tecnica od economica): ciò che si porrebbe in contrasto con il superiore principio di parità dei concorrenti” (Cons. St., n. 4526 del 2025). Ed invero, “si possono emendare le carenze o le irregolarità che attengono alla allegazione dei requisiti di ordine generale (in quanto soggettivamente appartenenti all'operatore economico in quanto tale), non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale (in quanto atte a strutturare i termini dell'offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l'esecuzione delle prestazioni messe a gara)” (Cons. Stato, n. 7870 del 2023; id. n. 8214 del 2024). In sostanza, non è consentito il soccorso istruttorio attivato non tanto per integrare e chiarire la documentazione prodotta a comprova della dichiarazione, ma per rettificare il contenuto della dichiarazione medesima nella sua integralità (Cons. Stato, n. 1540 del 2021). Ciò in quanto, nell'ambito del settore dell’evidenza pubblica, non può essere in alcun modo pregiudicato il principio della par condicio fra i concorrenti (Cons. Stato, n. 1372 del 2024) …” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 5 agosto 2025, n. 6905);
- con riferimento all’offerta tecnica, viene in rilievo quella parte dell’offerta “ che giammai può essere integrata, ausiliata, e in alcun modo completata mediante il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio, come espressamente previsto dal comma 1 lett. b dell’art.101 del d. lgs. 36 del 2023 ” (Consiglio di Stato, Sez. VII, 22 luglio 2025, n. 6467);
- “… anche in base alle nuove disposizioni contenute nell’art. 101 del d. lgs. n. 36/2023, il soccorso istruttorio non potrebbe riguardare né il profilo tecnico né quello economico dell’offerta;
- è consolidato l’orientamento della giurisprudenza secondo cui in linea generale si può ammettere un “soccorso procedimentale” in caso di dubbi sull’offerta economica, il quale tuttavia consiste nella possibilità di richiedere al concorrente di fornire “chiarimenti volti a consentire l’interpretazione della sua offerta e a ricercare l’effettiva volontà dell’offerente superando le eventuali ambiguità dell’offerta, ciò fermo il divieto di integrazione dell’offerta, senza attingere a fonti di conoscenza estranee alla stessa e a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale con essa assunta (Cons. Stato, III, 13 dicembre 2018, n. 7039; 3 agosto 2018, n. 4809; V, 27 aprile 2015, n. 2082; 22 ottobre 2014, n. 5196; 27 marzo 2013, n. 1487)…” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 4 ottobre 2022, n. 8481, nello stesso senso Consiglio di Stato, Sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870);
- tali chiarimenti sull’offerta (tecnica o economica) non possono superare il divieto – strettamente correlativo al vincolo della par condicio – di apportare a tale offerta qualsivoglia modifica, potendo venire in rilievo solo l’esigenza di rettificare un errore manifesto dell’offerta evincibile ictu oculi, anche in forza del principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti “secondo cui ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione: «nelle gare pubbliche la radicalità del vizio dell’offerta non consente l’esercizio del soccorso istruttorio che va contemperato con il principio della parità tra i concorrenti, anche alla luce dell’altrettanto generale principio dell’autoresponsabilità dei concorrenti» (C.d.S., Sez. V, nn. 4645/2016 e 627/2016)” (Cons. Stato, sez. III, 28.7.2020, n. 4795).
Ogni diversa soluzione, infatti, si porrebbe in contrasto con il fondamentale principio delle pubbliche gare che impone di garantire la parità di trattamento e la non discriminazione (“par condicio”), fra tutti i partecipanti…” (Consiglio di Stato, Sez. III, 10 febbraio 2023, n. 1482)…” (T.A.R. Sicilia, Sez. I, 26 febbraio 2025, n. 483) …” (T.R.G.A., Trento, 29 ottobre 2025, n. 167).
Va anche rilevato che – quanto alla presunta sufficienza dell’impegno formalmente assunto a rispettare tali prescrizioni minime – non convince il riferimento al precedente del giudice di appello invocato (Cons. Stato n. 9817/2024), in quanto:
- in quella fattispecie vi era un capitolato tecnico non univoco in ordine alle caratteristiche tecniche di taluni prodotti offerti per la pulizia, sicché si è fatto prevalere l’affidamento dei concorrenti; per contro, nel caso di specie è estremamente chiaro a quale parametro, anche normativo, le concorrenti avrebbero dovuto riferirsi a seconda della fascia di età dei bambini;
- nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, inoltre, lo stesso disciplinare di gara indicava, tra i documenti componenti l’offerta tecnica, un elenco dei prodotti che “il concorrente si impegna ad utilizzare”, con un riferimento ad un impegno che nel caso in esame non trova riscontro nella legge di gara, applicativa di parametri normativi rigidi.
Nella fattispecie in esame, in altri termini, la relazione tecnica aveva proprio la funzione di consentire all’amministrazione di valutare la conformità dell’offerta tecnica ai requisiti minimi previsti dal Capitolato; e, tuttavia, dall’esame dell’offerta tecnica correttamente l’organo tecnico non è riuscito a desumere alcun dato a conforto del rispetto del rapporto educatore/bambino in relazione alla fascia di età; prescrizione minima inderogabile, alla quale l’organo tecnico ha chiaramente fatto riferimento menzionando i punti del capitolato – tra cui l’art. 43, comma 7 – che tale requisito prevedono.
Infine, non convince neppure l’adombrato illegittimo adeguamento (in quanto asseritamente acritico) da parte del seggio di gara alla proposta di esclusione della commissione tecnica, atteso che quest’ultima ha reso un giudizio tecnico al quale il seggio si è adeguato stante la natura specifica di tale organo appositamente nominato a tale scopo (v. art. 20 bis della l.p. n. 2/2016).
G. – Conclusivamente, per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso in esame in quanto infondato deve essere rigettato, con salvezza di tutti gli atti impugnati.
H. – Le spese di giudizio, ai sensi degli articoli 26 cod. proc. amm. e 91 cod. proc. civ., seguono la soccombenza e si liquidano nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto della media complessità delle questioni giuridiche affrontate e della concreta attività difensiva svolta; nulla deve invece statuirsi con riguardo alle parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della Provincia Autonoma di Trento e della società Raggio di Sole Società Cooperativa ONLUS, quantificandole in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre oneri accessori come per legge, in favore di ciascuna parte costituita; nulla spese con riguardo alle parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AL IN, Presidente
MA PP, Consigliere, Estensore
Cecilia Ambrosi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA PP | AL IN |
IL SEGRETARIO