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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/11/2025, n. 3173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3173 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. 400/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa
DA
(C.F. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Induno Olona (VA), rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Carrà (C.F. ) e dall'Avv. Massimiliano Gaini (C.F. C.F._1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dei suddetti difensori sito C.F._2 in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 32, (p.e.c.: ; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con sede legale in Conegliano (TV), Controparte_1 P.IVA_2 via V. Alfieri 1, e per essa (C.F. ) con sede legale in Controparte_2 P.IVA_3
Bastioni di Porta Nuova 19, Milano, in persona del procuratore speciale Dott. CP_3
, rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Bottazzi (C.F.
[...] C.F._3
– p.e.c. , elettivamente domiciliata, anche Email_2 digitalmente, presso lo studio del medesimo in Milano, Via Corridoni, 1.
APPELLATA, APPELLANTE in VIA INCIDENTALE
Oggetto: risoluzione per inadempimento del contratto di leasing
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DELLE PARTI PER L'APPELLANTE:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, per i motivi sopra esposti, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE, disporre la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza n. 147/2025 emessa dal Tribunale di Milano, per le motivazioni dedotte in narrativa;
NEL MERITO riformare la sentenza appellata n. 147/2025 emessa dal Tribunale di Milano in data 08/01/2025 e, per l'effetto,
- annullare la condanna al rilascio immediato dell'immobile sito in Varese alla Via Magatti n. 2, identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Varese al foglio 31, mappale 143, subalterno 5140;
- annullare la condanna alla refusione delle spese di lite a favore dell'appellata, liquidate in primo grado in € 3.500,00 per compenso, oltre oneri di legge. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.”.
PER L'APPELLATA:
“Voglia la Corte adita, IN VIA PRELIMINARE: Rigettare l'avversa istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza n. 147/2025 del Tribunale di Milano, formulata dall'appellante principale
[...]
per carenza dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c.; Parte_1
NEL MERITO: rigettare integralmente, per i motivi già esposti compiutamente in narrativa, tutte le domande e/o eccezioni svolte dall'appellante nei confronti di Parte_1 [...]
con ogni conseguente statuizione;
CP_1
IN VIA INCIDENTALE:
In parziale riforma della sentenza n. 147/2025 del Tribunale di Milano, accogliere l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, dichiarare la validità e Controparte_1 l'efficacia della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 11 delle condizioni generali del contratto di leasing n. 00938215/001 e, conseguentemente, dichiarare l'avvenuta risoluzione di diritto del medesimo contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. a far data dalla comunicazione del 15.12.2015, confermando nel resto le statuizioni della sentenza impugnata relative alla condanna al rilascio dell'immobile e al pagamento delle spese. IN OGNI CASO:
NEL MERITO: per tutti i motivi già indicati in narrativa, accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di leasing n. 938215 per inadempimento dell'utilizzatore e, per l'effetto, condannare la resistente a rilasciare Parte_1 immediatamente libero e vuoto da persone e cose, con efficacia del provvedimento nei confronti di altri eventuali ulteriori terzi occupanti, a favore della ricorrente, l'immobile sito nel Comune di Varese, via Magatti n. 2, come descritto nell'atto di acquisto che si produce;
NEL MERITO IN SUBORDINE: accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1453 c.c., la risoluzione del contratto di leasing n. 938215 per il grave inadempimento dell'utilizzatore, e di conseguenza condannare a rilasciare immediatamente libero e vuoto da persone e cose, con Parte_1 efficacia del provvedimento nei confronti di altri eventuali ulteriori terzi occupanti, a favore della ricorrente, l'immobile in parola come sopra descritto. pagina 2 di 8 IN VIA ISTRUTTORIA: con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre, anche all'esito della condotta di controparte.
SEMPRE IN OGNI CASO: con vittoria di spese, compensi, comprese C.P.A., I.V.A. e rimborso forfetario delle spese generali, del doppio grado di giudizio.”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha chiesto al Tribunale di Milano Controparte_1 di “accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di leasing n. 938215 per inadempimento dell'utilizzatore e, per Parte_1 l'effetto, condannare la resistente a rilasciare immediatamente libero e vuoto da persone e cose, con efficacia del provvedimento nei confronti di altri eventuali ulteriori terzi occupanti, a favore della ricorrente, l'immobile sito nel Comune di Varese, via Magatti n. 2, come descritto nell'atto di acquisto che si produce”. In subordine, la ricorrente-odierna appellata ha chiesto di: “accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1453 c.c., la risoluzione del contratto di leasing n. 938215 per il grave inadempimento dell'utilizzatore, e di conseguenza condannare a rilasciare Parte_1 immediatamente libero e vuoto da persone e cose, con efficacia del provvedimento nei confronti di altri eventuali ulteriori terzi occupanti, a favore della ricorrente, l'immobile in parola come sopra descritto”. La ricorrente ha dedotto, a sostegno della propria domanda, che:
- il contratto di leasing n. 00938215/001 per cui è causa, avente ad oggetto l'immobile – di seguito meglio identificato – sito nel Comune di Varese (VA) alla Via Magatti n. 2, era stato stipulato in data 26.02.2010 tra e Parte_2 Parte_1
- a tal fine aveva acquistato l'immobile così descritto nel contratto di Parte_2 compravendita: “a parte del complesso condominiale sito in via Magatti numero 2, un ufficio composto da quattro vani oltre servizio e terrazzo al piano secondo con annessa cantina al piano interrato il tutto così censito al Catasto dei Fabbricati di detto Comune: Sezione Va –
Foglio 31, Mappale 143 (centoquarantatrè), subalterno 5140 (cinquecentodieci), via Pietro
Antonio Magatti n. 2, piano S1-2, categoria A/10, classe 4, vani 6,5 (sei virgola cinque). Rendita Catastale euro 1.846,33. Confini dell'ufficio: prospetto su via Manzoni, altra unità immobiliare, ente comune, altra unità immobiliare. Confini della cantina: terrapieno per due lati, altra unità immobiliare, ente comune”;
- il prezzo di acquisto dell'immobile e, quindi, il capitale finanziato dell'operazione di leasing era pari a € 459.000,00, oltre imposte di legge;
- l'utilizzatrice si era obbligata a rimborsare il finanziamento ricevuto, pagando alla concedente il corrispettivo della locazione finanziaria pari a € 582,395,25, oltre IVA, in particolare, versando un canone anticipato iniziale pari a € 99.000,00, oltre IVA, successivi n. 215 canoni mensili pari a € 2.248,35 ciascuno, oltre IVA, nonché, un'opzione di acquisto finale pari a € 45.900,00, oltre IVA;
- l'utilizzatrice si era resa inadempiente al pagamento di n. 2 canoni di locazione finanziaria, per l'importo di euro 5.769,74
- in conseguenza di ciò Intesa San Paolo, nelle more succeduta a aveva inviato Parte_2 lettera raccomandata A/R in data 15.12.2015, ricevuta da controparte in data 17.12.2015, con la quale aveva risolto il contratto di leasing avvalendosi della clausola risolutiva espressa contenuta all'art. 11 del Contratto stesso, intimando la restituzione dell'immobile e il pagamento degli oneri scaduti;
- in data 30.10.2019, era stata incorporata in Controparte_4 Controparte_5
[...]
pagina 3 di 8 - infine, a far data dal 19.12.2022, aveva ceduto alla società ricorrente un Controparte_5 insieme di beni e rapporti giuridici tra i quali il contratto di leasing oggetto del presente giudizio. La resistente si è costituita in giudizio senza contestare le Parte_1 deduzioni di controparte, ma deducendo: che contestualmente alla stipula del contratto di leasing, aveva stipulato, con la società un contratto preliminare di compravendita CP_6 del medesimo immobile con pagamento di rate dello stesso importo delle rate del contratto di leasing;
che l'inadempimento dedotto dalla ricorrente era stato causato dalle difficoltà di natura finanziaria dell'utilizzatrice, comunicate alla concedente;
che alla stessa concedente l'utilizzatrice aveva proposto la cessione del contratto di locazione finanziaria all'allora amministratore unico e legale rappresentante della società interessato nella CP_6 prosecuzione del rapporto in quanto effettivo utilizzatore del bene immobile;
che, nonostante la proposta, aveva chiesto la risoluzione di diritto del contratto con Controparte_4 lettera raccomandata A/R; che la resistente aveva formulato diverse proposte di cessione del contratto o di acquisto dell'immobile, anche dopo l'intimato rilascio dell'immobile; che gli importi corrisposti in esecuzione del contratto ammontavano a € 240.000,00. La resistente ha, inoltre, eccepito la vessatorietà e nullità della clausola risolutiva espressa contenuta all'art. 11 del Contratto e ha contestato la gravità dell'inadempimento addebitatole.
2. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 147/2025, pubblicata in data 08.01.2025 e oggetto di gravame, ha accertato e dichiarato la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto di locazione finanziaria oggetto di causa e, per l'effetto, condannato al rilascio Parte_1 immediato dell'immobile, libero da persone e cose, in favore di Controparte_1 condannandola altresì al pagamento delle spese di lite. In parte motiva, il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione della resistente di nullità per vessatorietà, ex art. 1341 c.c., della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 11 del contratto, e, conseguentemente, rigettato implicitamente la domanda principale di accertamento e dichiarazione dell'avvenuta risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto stesso. Ha sul punto ritenuto il primo giudice che “il richiamo in sede di specifica sottoscrizione all'intero art. 11 che non reca nella rubrica alcun riferimento alla clausola risolutiva espressa e che disciplina anche il recesso ed altre fattispecie di scioglimento del rapporto appare insufficiente e non specifico. La doppia sottoscrizione massiva, in questo caso, non garantisce la giusta attenzione e consapevolezza;
infatti, il richiamo ad una clausola pluri-fattispecie e che non riporta nella rubrica il diritto che si vuole esercitare in questa sede non integra sicuramente la specifica approvazione … La clausola risolutiva espressa presente nell'art. 11 risulta vessatoria in quanto crea una decadenza dal beneficio del termine ossia dal pagamento rateale anche considerato che non è chiaro il presupposto che è facoltà di risolvere il contratto per mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata;
infatti, il riferimento alla singola rata non è presente. Del resto, ove non fosse stata vessatoria, non avrebbe avuto senso inserirla tra le clausole da approvare specificamente”. Ciò nonostante, secondo il Tribunale, avendo l'utilizzatrice mantenuto la detenzione del bene in assenza di alcun pagamento per ulteriori 9 anni dopo il primo ritardo, doveva ritenersi sussistente il presupposto del grave e colpevole inadempimento di cui all'art. 1453 c.c..
Per questi motivi
, il giudice ha dichiarato risolto il contratto oggetto di causa e condannato la resistente all'immediata restituzione dell'immobile locato.
3. ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_1 sentenza di primo grado. Con il primo motivo d'appello, rubricato “violazione ed errata applicazione degli artt. 1453 e 1455 c.c.; errata interpretazione della gravità dell'inadempimento”, l'appellante censura le conclusioni cui è giunto il Giudice di prime cure laddove ha affermato: “risulta che pagina 4 di 8 l'utilizzatrice abbia mantenuto la detenzione del bene in assenza di alcun pagamento per ulteriori 9 anni dopo il primo ritardo. Sussiste, quindi, il grave inadempimento e i presupposti della risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c.”. L'appellante, in particolare, ritiene che il Giudice non avrebbe correttamente considerato (testualmente): “che l'inadempimento che ha convinto controparte a dichiarare la risoluzione del Contratto non è la detenzione del bene per nove anni, ma il mancato pagamento di due canone per complessivi € 5.769,74, che – oggettivamente
– grave non è in rapporto al valore del Contratto;
il regolare pagamento dei canoni fino al 2015 per complessivi € 293.471,62; la volontà conciliativa dell' , Parte_1 manifestata sin dal 2015, e la sua buona fede;
la mora del creditore (= , che risolve CP_1 il Contratto, sospende la fatturazione e impedisce, quindi, la possibilità di adempiere da parte dell'appellante; l'acquiescenza dell'appellata per ben 9 anni”. Alla luce di quanto dedotto, dunque, contesta la valutazione di Parte_1 gravità del proprio inadempimento ai fini della risoluzione del Contratto sia da un punto di vista oggettivo che soggettivo, ciò sul presupposto della invocata violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato laddove il Giudice avrebbe erroneamente riscontrato la gravità dell'inadempimento valorizzando la persistente detenzione dell'immobile senza alcun pagamento per 9 anni dopo il primo ritardo e non il solo mancato pagamento di due mensilità, come invece a suo dire richiesto dalla ricorrente in primo grado. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.; omessa o comunque insufficiente motivazione”, l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado avrebbe omesso di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta. Secondo la il Giudice non avrebbe chiarito in base a quali Parte_1 elementi ha ritenuto provato il grave inadempimento dell'utilizzatrice, nonché avrebbe omesso di pronunciarsi sull'applicazione al caso di specie della l. n. 124/2017 e, in particolare, dell'art. 1, co. 137, della stessa Legge, in base al quale “costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria”.
4. è costituita tempestivamente nel presente giudizio di appello Controparte_7 chiedendo il rigetto dell'impugnazione proposta da e proponendo Parte_1 appello incidentale fondato su un unico motivo rubricato “erronea declaratoria di nullità per vessatorietà della clausola risolutiva espressa (art. 11 del contratto di leasing) per violazione e falsa applicazione dell'art. 1341 c.c.”. Secondo l'appellata il Giudice di prime cure avrebbe errato nel dichiarare la nullità per vessatorietà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 11 delle condizioni generali di contratto di leasing intercorso tra le parti. In particolare, deduce: che Controparte_1 l'art. 11 del contratto è stato oggetto di specifica approvazione per iscritto mediante seconda sottoscrizione, come richiesto dall'art. 1341, comma 2, c.c.; che il richiamo numerico all'articolo del contratto contenente la clausola risolutiva espressa, seppur unitamente ad altre previsioni, è prassi contrattuale diffusa e ritenuta sufficiente a garantire la consapevolezza del contraente aderente, specie se, come nel caso in esame, si tratta di un operatore commerciale qualificato;
che la clausola risolutiva espressa non rientra automaticamente tra le clausole vessatorie elencate tassativamente dall'art. 1341, co. 2, c.c. e che essa non configura una "decadenza dal beneficio del termine" nel senso tecnico inteso dall'art. 1186 c.c., ma un rimedio alla patologia del rapporto contrattuale;
che la vessatorietà deve essere valutata in base al contenuto della clausola e alla sua riconducibilità all'elenco dell'art. 1341, comma 2, c.c., non in base alla scelta prudenziale delle parti di sottoporla a doppia firma, come invece ritenuto dal
Tribunale.
pagina 5 di 8 Infine, quanto alla genericità e indeterminatezza della stessa clausola, l'appellante in via incidentale ha dedotto che i presupposti per l'esercizio del diritto potestativo alla risoluzione sarebbero stati puntualmente determinati dall'art. 11, lett. A), del Contratto, il quale espressamente richiama, tra gli altri, l'inadempimento, anche parziale, delle obbligazioni di cui al precedente art. 5 (pagamento del corrispettivo). All'udienza del 04/11/2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
5. L'appello principale è infondato. Il primo motivo di doglianza va disatteso. Vero è che l'attrice ha inteso risolvere il contratto di leasing avvalendosi Controparte_1 della clausola risolutiva espressa contenuta all'art. 11 del Contratto e, conseguentemente, ha agito in primo grado chiedendo al Tribunale di Milano di accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di leasing n. 938215 per inadempimento dell'utilizzatrice, sostanziatosi nel mancato pagamento di due canoni mensili. Tuttavia, è altrettanto vero che, con ulteriore e subordinata domanda, la ricorrente e odierna appellata ha chiesto di accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1453 c.c., la risoluzione del contratto di leasing n. 938215 per il grave inadempimento dell'utilizzatrice e, conseguentemente, di condannare a rilasciare immediatamente Parte_1
l'immobile. Ebbene, con tale seconda domanda il Giudice di prime cure è stato investito del “potere-dovere” di vagliare la sussistenza dei requisiti per la risoluzione del contratto per inadempimento e ha, correttamente e nel pieno rispetto principio dispositivo, ritenuto provato il grave inadempimento dell'utilizzatrice alla luce delle deduzioni di parte attrice (in larga parte non contestate dalla convenuta) e delle prove documentali assunte, tra cui l'accertata persistente occupazione dell'immobile, avendo l'utilizzatrice “mantenuto la detenzione del bene in assenza di alcun pagamento per ulteriori 9 anni dopo il primo ritardo”. Non è condivisibile, dunque, quanto affermato dall'appellante secondo cui il giudice sarebbe
“incappato in un ultrapetitum” (p. 9 dell'atto di impugnazione) non essendo neppure dirimenti gli elementi che l'appellante deduce a sostegno dell'invocato vizio di ultrapetizione, ossia che
“Ne è prova il fatto che l'appellata: determina il valore della causa in € 5.800,00 (cfr. doc. C, n. 2) e non chiede, nelle conclusioni in primo grado, il risarcimento del danno a titolo di indennità per occupazione (cfr. doc. C, n. 2)”. Anzitutto, trattandosi di domanda di accertamento e non essendo state formulate richieste restitutorie o risarcitorie, la determinazione di valore fatta dall'attore non è rilevante a questi fini. Del pari non è rilevante l'assenza di una domanda per il risarcimento del danno da occupazione indebita: infatti, ben potrebbe l'attrice agire in separato giudizio, essendo la domanda di risarcimento del danno autonoma rispetto a quella di risoluzione del contratto. Quanto al secondo motivo, anch'esso deve essere rigettato in quanto completamente destituito di fondamento. L'appellante lamenta che la sentenza impugnata non avrebbe esplicitato le ragioni per cui ha dichiarato la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., tanto in palese contraddizione con quanto dedotto con il primo motivo di appello appena esaminato, il quale è dedicato proprio alla critica dei motivi per cui il Giudice di primo grado ha accertato il grave inadempimento dell'utilizzatrice. Non è, dunque, riscontrabile alcun vizio motivazionale dal momento che, come esplicitato dalla Sentenza, la lungi dall'aver costituito in mora la concedente come Parte_1 affermato nell'atto di appello (p. 7), si è limitata a ritenere l'immobile per nove anni senza corrispondere alcunché alla proprietaria. Né risulta rilevante l'invocata omessa pronuncia in merito all'applicazione della legge n. 124/2017 atteso che, oltre ad essere questa inapplicabile ratione temporis in quanto successiva sia alla stipula del Contratto che al verificarsi dei presupposti per la sua risoluzione, non si pagina 6 di 8 comprende come l'applicazione dei diversi parametri di valutazione della gravità dell'inadempimento in essa contenuti avrebbe potuto cambiare l'esito della decisione in merito alla dichiarata risoluzione del Contratto, trattandosi di inadempimento perdurante da oltre nove anni e, dunque, di somme ben superiori ai sei canoni mensili indicati dalla legge citata. L'appello principale va in definitiva rigettato.
6. Deve invece essere accolto l'unico motivo di appello incidentale formulato dalla
[...]
Controparte_1
Anzitutto, come correttamente affermato da parte appellata, la valutazione di vessatorietà di una clausola contrattuale deve essere effettuata in base al contenuto della stessa e non per la sola circostanza che questa sia stata oggetto di specifica approvazione con il meccanismo della c.d. “doppia firma”. Invero, la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza, ed essa non ha – per giurisprudenza pacifica - carattere vessatorio, non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1341, co. 2 c.c., neanche in relazione all'eventuale aggravamento delle condizioni di uno dei contraenti derivante dalle “limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni”, in quanto la possibilità di chiedere la risoluzione è connessa alla stessa posizione di parte del contratto e la clausola risolutiva si limita soltanto a rafforzarla (cfr. Cass., Sez. III, ord. n. 17603 del
05/07/2018; Cass., Sez. I, sent. n. 23065 del 11/11/2016).
In ogni caso, poi, non sarebbero neppure sussistenti i presupposti necessari per la declaratoria di nullità per vessatorietà della clausola di cui all'art. 11 del Contratto in quanto, per consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, nel caso di condizioni generali di contratto,
l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto (cfr. Cass., Sez. III, ord. n. 4126 del 14/02/2024; Cass., Sez.
VI - III, ord. n. 17939 del 09/07/2018). Nel caso di specie, in considerazione della natura di operatore commerciale qualificato della conduttrice, il riferimento alla rubrica, pur generica, degli articoli oggetto di specifica approvazione appare sufficiente ai fini di cui all'art. 1341 c.c. Deve, quindi, ritenersi che sia stata adeguatamente sollecitata sul punto l'attenzione della contraente conduttrice e che, in definitiva, la sua sottoscrizione sia stata consapevolmente e specificamente rivolta anche ai contenuti “sfavorevoli” del contratto. In ultimo, e con riferimento alla chiarezza del contenuto della citata clausola, non è nemmeno condivisibile l'ulteriore affermazione del Tribunale secondo cui “La clausola risolutiva espressa presente nell'art. 11 risulta vessatoria in quanto crea una decadenza dal beneficio del termine ossia dal pagamento rateale anche considerato che non è chiaro il presupposto che è facoltà di risolvere il contratto per mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata;
infatti, il riferimento alla singola rata non è presente”. Ed infatti, al contrario, l'art. 11, lett. A), del Contratto, espressamente richiama, tra gli altri, l'inadempimento, anche parziale, delle obbligazioni di cui al precedente art. 5 (pagamento del corrispettivo), e quindi anche il mancato pagamento di una sola rata di canone. Per tali ragioni l'appello incidentale deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui ha rigettato la domanda di accertamento e dichiarazione dell'avvenuta risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c..
7. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante principale.
Le spese sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, letta la nota specie dell'appellata, tenuto conto del valore della causa – indeterminabile, complessità pagina 7 di 8 bassa – con applicazione dei valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale (atteso il deposito di note conclusive scritte). Non può essere riconosciuto alcun compenso per la fase di trattazione in assenza di domanda dell'appellata nella nota spese. Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
(inserito dall'art.1, co.17, L. n. 228 del 2012), della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 147/2025, Controparte_1 pubblicata in data 08.01.2025, così provvede:
1. RIGETTA l'appello principale;
2. ACCOGLIE l'appello incidentale e, in conseguente riforma sul punto della sentenza impugnata, DICHIARA l'avvenuta risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di leasing n. 938215 oggetto di causa a far data dal 17.12.2015, per avere la locatrice esercitato il diritto potestativo alla risoluzione in virtù Controparte_1 della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 11 del Contratto;
3. CONFERMA nel resto la sentenza impugnata;
4. ON l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 6.946,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
5. DÀ ATTO che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante in via principale dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso in Milano, il 10.11.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott. Roberto Aponte
PROVVEDIMENTO REDATTO CON LA COLLABORAZIONE DEL MAGISTRATO in
TIROCINIO AE RO
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa
DA
(C.F. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Induno Olona (VA), rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Carrà (C.F. ) e dall'Avv. Massimiliano Gaini (C.F. C.F._1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dei suddetti difensori sito C.F._2 in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 32, (p.e.c.: ; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con sede legale in Conegliano (TV), Controparte_1 P.IVA_2 via V. Alfieri 1, e per essa (C.F. ) con sede legale in Controparte_2 P.IVA_3
Bastioni di Porta Nuova 19, Milano, in persona del procuratore speciale Dott. CP_3
, rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Bottazzi (C.F.
[...] C.F._3
– p.e.c. , elettivamente domiciliata, anche Email_2 digitalmente, presso lo studio del medesimo in Milano, Via Corridoni, 1.
APPELLATA, APPELLANTE in VIA INCIDENTALE
Oggetto: risoluzione per inadempimento del contratto di leasing
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DELLE PARTI PER L'APPELLANTE:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, per i motivi sopra esposti, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE, disporre la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza n. 147/2025 emessa dal Tribunale di Milano, per le motivazioni dedotte in narrativa;
NEL MERITO riformare la sentenza appellata n. 147/2025 emessa dal Tribunale di Milano in data 08/01/2025 e, per l'effetto,
- annullare la condanna al rilascio immediato dell'immobile sito in Varese alla Via Magatti n. 2, identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Varese al foglio 31, mappale 143, subalterno 5140;
- annullare la condanna alla refusione delle spese di lite a favore dell'appellata, liquidate in primo grado in € 3.500,00 per compenso, oltre oneri di legge. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.”.
PER L'APPELLATA:
“Voglia la Corte adita, IN VIA PRELIMINARE: Rigettare l'avversa istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza n. 147/2025 del Tribunale di Milano, formulata dall'appellante principale
[...]
per carenza dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c.; Parte_1
NEL MERITO: rigettare integralmente, per i motivi già esposti compiutamente in narrativa, tutte le domande e/o eccezioni svolte dall'appellante nei confronti di Parte_1 [...]
con ogni conseguente statuizione;
CP_1
IN VIA INCIDENTALE:
In parziale riforma della sentenza n. 147/2025 del Tribunale di Milano, accogliere l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, dichiarare la validità e Controparte_1 l'efficacia della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 11 delle condizioni generali del contratto di leasing n. 00938215/001 e, conseguentemente, dichiarare l'avvenuta risoluzione di diritto del medesimo contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. a far data dalla comunicazione del 15.12.2015, confermando nel resto le statuizioni della sentenza impugnata relative alla condanna al rilascio dell'immobile e al pagamento delle spese. IN OGNI CASO:
NEL MERITO: per tutti i motivi già indicati in narrativa, accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di leasing n. 938215 per inadempimento dell'utilizzatore e, per l'effetto, condannare la resistente a rilasciare Parte_1 immediatamente libero e vuoto da persone e cose, con efficacia del provvedimento nei confronti di altri eventuali ulteriori terzi occupanti, a favore della ricorrente, l'immobile sito nel Comune di Varese, via Magatti n. 2, come descritto nell'atto di acquisto che si produce;
NEL MERITO IN SUBORDINE: accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1453 c.c., la risoluzione del contratto di leasing n. 938215 per il grave inadempimento dell'utilizzatore, e di conseguenza condannare a rilasciare immediatamente libero e vuoto da persone e cose, con Parte_1 efficacia del provvedimento nei confronti di altri eventuali ulteriori terzi occupanti, a favore della ricorrente, l'immobile in parola come sopra descritto. pagina 2 di 8 IN VIA ISTRUTTORIA: con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre, anche all'esito della condotta di controparte.
SEMPRE IN OGNI CASO: con vittoria di spese, compensi, comprese C.P.A., I.V.A. e rimborso forfetario delle spese generali, del doppio grado di giudizio.”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha chiesto al Tribunale di Milano Controparte_1 di “accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di leasing n. 938215 per inadempimento dell'utilizzatore e, per Parte_1 l'effetto, condannare la resistente a rilasciare immediatamente libero e vuoto da persone e cose, con efficacia del provvedimento nei confronti di altri eventuali ulteriori terzi occupanti, a favore della ricorrente, l'immobile sito nel Comune di Varese, via Magatti n. 2, come descritto nell'atto di acquisto che si produce”. In subordine, la ricorrente-odierna appellata ha chiesto di: “accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1453 c.c., la risoluzione del contratto di leasing n. 938215 per il grave inadempimento dell'utilizzatore, e di conseguenza condannare a rilasciare Parte_1 immediatamente libero e vuoto da persone e cose, con efficacia del provvedimento nei confronti di altri eventuali ulteriori terzi occupanti, a favore della ricorrente, l'immobile in parola come sopra descritto”. La ricorrente ha dedotto, a sostegno della propria domanda, che:
- il contratto di leasing n. 00938215/001 per cui è causa, avente ad oggetto l'immobile – di seguito meglio identificato – sito nel Comune di Varese (VA) alla Via Magatti n. 2, era stato stipulato in data 26.02.2010 tra e Parte_2 Parte_1
- a tal fine aveva acquistato l'immobile così descritto nel contratto di Parte_2 compravendita: “a parte del complesso condominiale sito in via Magatti numero 2, un ufficio composto da quattro vani oltre servizio e terrazzo al piano secondo con annessa cantina al piano interrato il tutto così censito al Catasto dei Fabbricati di detto Comune: Sezione Va –
Foglio 31, Mappale 143 (centoquarantatrè), subalterno 5140 (cinquecentodieci), via Pietro
Antonio Magatti n. 2, piano S1-2, categoria A/10, classe 4, vani 6,5 (sei virgola cinque). Rendita Catastale euro 1.846,33. Confini dell'ufficio: prospetto su via Manzoni, altra unità immobiliare, ente comune, altra unità immobiliare. Confini della cantina: terrapieno per due lati, altra unità immobiliare, ente comune”;
- il prezzo di acquisto dell'immobile e, quindi, il capitale finanziato dell'operazione di leasing era pari a € 459.000,00, oltre imposte di legge;
- l'utilizzatrice si era obbligata a rimborsare il finanziamento ricevuto, pagando alla concedente il corrispettivo della locazione finanziaria pari a € 582,395,25, oltre IVA, in particolare, versando un canone anticipato iniziale pari a € 99.000,00, oltre IVA, successivi n. 215 canoni mensili pari a € 2.248,35 ciascuno, oltre IVA, nonché, un'opzione di acquisto finale pari a € 45.900,00, oltre IVA;
- l'utilizzatrice si era resa inadempiente al pagamento di n. 2 canoni di locazione finanziaria, per l'importo di euro 5.769,74
- in conseguenza di ciò Intesa San Paolo, nelle more succeduta a aveva inviato Parte_2 lettera raccomandata A/R in data 15.12.2015, ricevuta da controparte in data 17.12.2015, con la quale aveva risolto il contratto di leasing avvalendosi della clausola risolutiva espressa contenuta all'art. 11 del Contratto stesso, intimando la restituzione dell'immobile e il pagamento degli oneri scaduti;
- in data 30.10.2019, era stata incorporata in Controparte_4 Controparte_5
[...]
pagina 3 di 8 - infine, a far data dal 19.12.2022, aveva ceduto alla società ricorrente un Controparte_5 insieme di beni e rapporti giuridici tra i quali il contratto di leasing oggetto del presente giudizio. La resistente si è costituita in giudizio senza contestare le Parte_1 deduzioni di controparte, ma deducendo: che contestualmente alla stipula del contratto di leasing, aveva stipulato, con la società un contratto preliminare di compravendita CP_6 del medesimo immobile con pagamento di rate dello stesso importo delle rate del contratto di leasing;
che l'inadempimento dedotto dalla ricorrente era stato causato dalle difficoltà di natura finanziaria dell'utilizzatrice, comunicate alla concedente;
che alla stessa concedente l'utilizzatrice aveva proposto la cessione del contratto di locazione finanziaria all'allora amministratore unico e legale rappresentante della società interessato nella CP_6 prosecuzione del rapporto in quanto effettivo utilizzatore del bene immobile;
che, nonostante la proposta, aveva chiesto la risoluzione di diritto del contratto con Controparte_4 lettera raccomandata A/R; che la resistente aveva formulato diverse proposte di cessione del contratto o di acquisto dell'immobile, anche dopo l'intimato rilascio dell'immobile; che gli importi corrisposti in esecuzione del contratto ammontavano a € 240.000,00. La resistente ha, inoltre, eccepito la vessatorietà e nullità della clausola risolutiva espressa contenuta all'art. 11 del Contratto e ha contestato la gravità dell'inadempimento addebitatole.
2. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 147/2025, pubblicata in data 08.01.2025 e oggetto di gravame, ha accertato e dichiarato la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto di locazione finanziaria oggetto di causa e, per l'effetto, condannato al rilascio Parte_1 immediato dell'immobile, libero da persone e cose, in favore di Controparte_1 condannandola altresì al pagamento delle spese di lite. In parte motiva, il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione della resistente di nullità per vessatorietà, ex art. 1341 c.c., della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 11 del contratto, e, conseguentemente, rigettato implicitamente la domanda principale di accertamento e dichiarazione dell'avvenuta risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto stesso. Ha sul punto ritenuto il primo giudice che “il richiamo in sede di specifica sottoscrizione all'intero art. 11 che non reca nella rubrica alcun riferimento alla clausola risolutiva espressa e che disciplina anche il recesso ed altre fattispecie di scioglimento del rapporto appare insufficiente e non specifico. La doppia sottoscrizione massiva, in questo caso, non garantisce la giusta attenzione e consapevolezza;
infatti, il richiamo ad una clausola pluri-fattispecie e che non riporta nella rubrica il diritto che si vuole esercitare in questa sede non integra sicuramente la specifica approvazione … La clausola risolutiva espressa presente nell'art. 11 risulta vessatoria in quanto crea una decadenza dal beneficio del termine ossia dal pagamento rateale anche considerato che non è chiaro il presupposto che è facoltà di risolvere il contratto per mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata;
infatti, il riferimento alla singola rata non è presente. Del resto, ove non fosse stata vessatoria, non avrebbe avuto senso inserirla tra le clausole da approvare specificamente”. Ciò nonostante, secondo il Tribunale, avendo l'utilizzatrice mantenuto la detenzione del bene in assenza di alcun pagamento per ulteriori 9 anni dopo il primo ritardo, doveva ritenersi sussistente il presupposto del grave e colpevole inadempimento di cui all'art. 1453 c.c..
Per questi motivi
, il giudice ha dichiarato risolto il contratto oggetto di causa e condannato la resistente all'immediata restituzione dell'immobile locato.
3. ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_1 sentenza di primo grado. Con il primo motivo d'appello, rubricato “violazione ed errata applicazione degli artt. 1453 e 1455 c.c.; errata interpretazione della gravità dell'inadempimento”, l'appellante censura le conclusioni cui è giunto il Giudice di prime cure laddove ha affermato: “risulta che pagina 4 di 8 l'utilizzatrice abbia mantenuto la detenzione del bene in assenza di alcun pagamento per ulteriori 9 anni dopo il primo ritardo. Sussiste, quindi, il grave inadempimento e i presupposti della risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c.”. L'appellante, in particolare, ritiene che il Giudice non avrebbe correttamente considerato (testualmente): “che l'inadempimento che ha convinto controparte a dichiarare la risoluzione del Contratto non è la detenzione del bene per nove anni, ma il mancato pagamento di due canone per complessivi € 5.769,74, che – oggettivamente
– grave non è in rapporto al valore del Contratto;
il regolare pagamento dei canoni fino al 2015 per complessivi € 293.471,62; la volontà conciliativa dell' , Parte_1 manifestata sin dal 2015, e la sua buona fede;
la mora del creditore (= , che risolve CP_1 il Contratto, sospende la fatturazione e impedisce, quindi, la possibilità di adempiere da parte dell'appellante; l'acquiescenza dell'appellata per ben 9 anni”. Alla luce di quanto dedotto, dunque, contesta la valutazione di Parte_1 gravità del proprio inadempimento ai fini della risoluzione del Contratto sia da un punto di vista oggettivo che soggettivo, ciò sul presupposto della invocata violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato laddove il Giudice avrebbe erroneamente riscontrato la gravità dell'inadempimento valorizzando la persistente detenzione dell'immobile senza alcun pagamento per 9 anni dopo il primo ritardo e non il solo mancato pagamento di due mensilità, come invece a suo dire richiesto dalla ricorrente in primo grado. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.; omessa o comunque insufficiente motivazione”, l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado avrebbe omesso di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta. Secondo la il Giudice non avrebbe chiarito in base a quali Parte_1 elementi ha ritenuto provato il grave inadempimento dell'utilizzatrice, nonché avrebbe omesso di pronunciarsi sull'applicazione al caso di specie della l. n. 124/2017 e, in particolare, dell'art. 1, co. 137, della stessa Legge, in base al quale “costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria”.
4. è costituita tempestivamente nel presente giudizio di appello Controparte_7 chiedendo il rigetto dell'impugnazione proposta da e proponendo Parte_1 appello incidentale fondato su un unico motivo rubricato “erronea declaratoria di nullità per vessatorietà della clausola risolutiva espressa (art. 11 del contratto di leasing) per violazione e falsa applicazione dell'art. 1341 c.c.”. Secondo l'appellata il Giudice di prime cure avrebbe errato nel dichiarare la nullità per vessatorietà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 11 delle condizioni generali di contratto di leasing intercorso tra le parti. In particolare, deduce: che Controparte_1 l'art. 11 del contratto è stato oggetto di specifica approvazione per iscritto mediante seconda sottoscrizione, come richiesto dall'art. 1341, comma 2, c.c.; che il richiamo numerico all'articolo del contratto contenente la clausola risolutiva espressa, seppur unitamente ad altre previsioni, è prassi contrattuale diffusa e ritenuta sufficiente a garantire la consapevolezza del contraente aderente, specie se, come nel caso in esame, si tratta di un operatore commerciale qualificato;
che la clausola risolutiva espressa non rientra automaticamente tra le clausole vessatorie elencate tassativamente dall'art. 1341, co. 2, c.c. e che essa non configura una "decadenza dal beneficio del termine" nel senso tecnico inteso dall'art. 1186 c.c., ma un rimedio alla patologia del rapporto contrattuale;
che la vessatorietà deve essere valutata in base al contenuto della clausola e alla sua riconducibilità all'elenco dell'art. 1341, comma 2, c.c., non in base alla scelta prudenziale delle parti di sottoporla a doppia firma, come invece ritenuto dal
Tribunale.
pagina 5 di 8 Infine, quanto alla genericità e indeterminatezza della stessa clausola, l'appellante in via incidentale ha dedotto che i presupposti per l'esercizio del diritto potestativo alla risoluzione sarebbero stati puntualmente determinati dall'art. 11, lett. A), del Contratto, il quale espressamente richiama, tra gli altri, l'inadempimento, anche parziale, delle obbligazioni di cui al precedente art. 5 (pagamento del corrispettivo). All'udienza del 04/11/2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
5. L'appello principale è infondato. Il primo motivo di doglianza va disatteso. Vero è che l'attrice ha inteso risolvere il contratto di leasing avvalendosi Controparte_1 della clausola risolutiva espressa contenuta all'art. 11 del Contratto e, conseguentemente, ha agito in primo grado chiedendo al Tribunale di Milano di accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di leasing n. 938215 per inadempimento dell'utilizzatrice, sostanziatosi nel mancato pagamento di due canoni mensili. Tuttavia, è altrettanto vero che, con ulteriore e subordinata domanda, la ricorrente e odierna appellata ha chiesto di accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1453 c.c., la risoluzione del contratto di leasing n. 938215 per il grave inadempimento dell'utilizzatrice e, conseguentemente, di condannare a rilasciare immediatamente Parte_1
l'immobile. Ebbene, con tale seconda domanda il Giudice di prime cure è stato investito del “potere-dovere” di vagliare la sussistenza dei requisiti per la risoluzione del contratto per inadempimento e ha, correttamente e nel pieno rispetto principio dispositivo, ritenuto provato il grave inadempimento dell'utilizzatrice alla luce delle deduzioni di parte attrice (in larga parte non contestate dalla convenuta) e delle prove documentali assunte, tra cui l'accertata persistente occupazione dell'immobile, avendo l'utilizzatrice “mantenuto la detenzione del bene in assenza di alcun pagamento per ulteriori 9 anni dopo il primo ritardo”. Non è condivisibile, dunque, quanto affermato dall'appellante secondo cui il giudice sarebbe
“incappato in un ultrapetitum” (p. 9 dell'atto di impugnazione) non essendo neppure dirimenti gli elementi che l'appellante deduce a sostegno dell'invocato vizio di ultrapetizione, ossia che
“Ne è prova il fatto che l'appellata: determina il valore della causa in € 5.800,00 (cfr. doc. C, n. 2) e non chiede, nelle conclusioni in primo grado, il risarcimento del danno a titolo di indennità per occupazione (cfr. doc. C, n. 2)”. Anzitutto, trattandosi di domanda di accertamento e non essendo state formulate richieste restitutorie o risarcitorie, la determinazione di valore fatta dall'attore non è rilevante a questi fini. Del pari non è rilevante l'assenza di una domanda per il risarcimento del danno da occupazione indebita: infatti, ben potrebbe l'attrice agire in separato giudizio, essendo la domanda di risarcimento del danno autonoma rispetto a quella di risoluzione del contratto. Quanto al secondo motivo, anch'esso deve essere rigettato in quanto completamente destituito di fondamento. L'appellante lamenta che la sentenza impugnata non avrebbe esplicitato le ragioni per cui ha dichiarato la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., tanto in palese contraddizione con quanto dedotto con il primo motivo di appello appena esaminato, il quale è dedicato proprio alla critica dei motivi per cui il Giudice di primo grado ha accertato il grave inadempimento dell'utilizzatrice. Non è, dunque, riscontrabile alcun vizio motivazionale dal momento che, come esplicitato dalla Sentenza, la lungi dall'aver costituito in mora la concedente come Parte_1 affermato nell'atto di appello (p. 7), si è limitata a ritenere l'immobile per nove anni senza corrispondere alcunché alla proprietaria. Né risulta rilevante l'invocata omessa pronuncia in merito all'applicazione della legge n. 124/2017 atteso che, oltre ad essere questa inapplicabile ratione temporis in quanto successiva sia alla stipula del Contratto che al verificarsi dei presupposti per la sua risoluzione, non si pagina 6 di 8 comprende come l'applicazione dei diversi parametri di valutazione della gravità dell'inadempimento in essa contenuti avrebbe potuto cambiare l'esito della decisione in merito alla dichiarata risoluzione del Contratto, trattandosi di inadempimento perdurante da oltre nove anni e, dunque, di somme ben superiori ai sei canoni mensili indicati dalla legge citata. L'appello principale va in definitiva rigettato.
6. Deve invece essere accolto l'unico motivo di appello incidentale formulato dalla
[...]
Controparte_1
Anzitutto, come correttamente affermato da parte appellata, la valutazione di vessatorietà di una clausola contrattuale deve essere effettuata in base al contenuto della stessa e non per la sola circostanza che questa sia stata oggetto di specifica approvazione con il meccanismo della c.d. “doppia firma”. Invero, la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza, ed essa non ha – per giurisprudenza pacifica - carattere vessatorio, non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1341, co. 2 c.c., neanche in relazione all'eventuale aggravamento delle condizioni di uno dei contraenti derivante dalle “limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni”, in quanto la possibilità di chiedere la risoluzione è connessa alla stessa posizione di parte del contratto e la clausola risolutiva si limita soltanto a rafforzarla (cfr. Cass., Sez. III, ord. n. 17603 del
05/07/2018; Cass., Sez. I, sent. n. 23065 del 11/11/2016).
In ogni caso, poi, non sarebbero neppure sussistenti i presupposti necessari per la declaratoria di nullità per vessatorietà della clausola di cui all'art. 11 del Contratto in quanto, per consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, nel caso di condizioni generali di contratto,
l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto (cfr. Cass., Sez. III, ord. n. 4126 del 14/02/2024; Cass., Sez.
VI - III, ord. n. 17939 del 09/07/2018). Nel caso di specie, in considerazione della natura di operatore commerciale qualificato della conduttrice, il riferimento alla rubrica, pur generica, degli articoli oggetto di specifica approvazione appare sufficiente ai fini di cui all'art. 1341 c.c. Deve, quindi, ritenersi che sia stata adeguatamente sollecitata sul punto l'attenzione della contraente conduttrice e che, in definitiva, la sua sottoscrizione sia stata consapevolmente e specificamente rivolta anche ai contenuti “sfavorevoli” del contratto. In ultimo, e con riferimento alla chiarezza del contenuto della citata clausola, non è nemmeno condivisibile l'ulteriore affermazione del Tribunale secondo cui “La clausola risolutiva espressa presente nell'art. 11 risulta vessatoria in quanto crea una decadenza dal beneficio del termine ossia dal pagamento rateale anche considerato che non è chiaro il presupposto che è facoltà di risolvere il contratto per mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata;
infatti, il riferimento alla singola rata non è presente”. Ed infatti, al contrario, l'art. 11, lett. A), del Contratto, espressamente richiama, tra gli altri, l'inadempimento, anche parziale, delle obbligazioni di cui al precedente art. 5 (pagamento del corrispettivo), e quindi anche il mancato pagamento di una sola rata di canone. Per tali ragioni l'appello incidentale deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui ha rigettato la domanda di accertamento e dichiarazione dell'avvenuta risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c..
7. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante principale.
Le spese sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, letta la nota specie dell'appellata, tenuto conto del valore della causa – indeterminabile, complessità pagina 7 di 8 bassa – con applicazione dei valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale (atteso il deposito di note conclusive scritte). Non può essere riconosciuto alcun compenso per la fase di trattazione in assenza di domanda dell'appellata nella nota spese. Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
(inserito dall'art.1, co.17, L. n. 228 del 2012), della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 147/2025, Controparte_1 pubblicata in data 08.01.2025, così provvede:
1. RIGETTA l'appello principale;
2. ACCOGLIE l'appello incidentale e, in conseguente riforma sul punto della sentenza impugnata, DICHIARA l'avvenuta risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di leasing n. 938215 oggetto di causa a far data dal 17.12.2015, per avere la locatrice esercitato il diritto potestativo alla risoluzione in virtù Controparte_1 della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 11 del Contratto;
3. CONFERMA nel resto la sentenza impugnata;
4. ON l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 6.946,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
5. DÀ ATTO che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante in via principale dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso in Milano, il 10.11.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott. Roberto Aponte
PROVVEDIMENTO REDATTO CON LA COLLABORAZIONE DEL MAGISTRATO in
TIROCINIO AE RO
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