CA
Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/04/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2110/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2110/2023 promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato in data 19/07/2023 e trattenuta in decisione all'udienza del 09/04/2025
DA
C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Antonio Parte_1 C.F._1
Panizzi, 6, Milano (MI), presso lo studio dell'avv. Giovanni Pizzo (C.F.:
; PEC: che la rappresenta e C.F._2 Email_1
difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
Via Statale, 8, Osnago (LC), presso lo studio dell'avv. Roberta Fiorentino del foro di Milano
(C.F. PEC: e dell'avv. C.F._4 Email_2
Jessica L. Bonfanti del foro di Lecco (C.F. ; PEC: C.F._5
pagina 1 di 12 che lo rappresentano e difendono come da procura in Email_3
atti.
APPELLATO
OGGETTO: Arricchimento senza causa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente atto di appello, ed in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 5030/2023 del Tribunale di Milano:
- accertare che nessun arricchimento senza causa si è realizzato in favore della Sig.ra Pt_1 on conseguente depauperamento del Sig. con vittoria di spese di lite;
[...] CP_1
- in subordine, compensare le spese legali di primo grado.
A norma dell'art. 283 c.p.c., si formula istanza affinché Codesta Ecc.ma Corte adita Voglia sospendere in tutto l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in quanto: il Sig. Controparte_1
risulta essere impossidente per una scelta deliberata, atteso che ha lavorato tutta una vita e
[...] percepito anche il TFR e con l'esecuzione della sentenza di primo grado ricorre il fondato pericolo che, nelle more del procedimento di appello, la vittoria della Sig.ra i traduca in una vittoria di Pt_1 CP_
.”
Per Controparte_1
“In via preliminare: per tutte le ragioni di cui in narrativa, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza;
- In via principale nel merito: per tutte le ragioni di cui in narrativa, respingere integralmente l'atto di citazione in appello, confermando in toto e in ogni sua parte la sentenza n. 2030/2023 emessa dal
Tribunale di Milano in data 15/06/2023;
- In ogni caso:
Con vittoria di spese, competenze e onorari per entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
- In via istruttoria si produce:
1. Fascicolo di primo grado.”
pagina 2 di 12 IN FATTO E IN DIRITTO
La sig.ra ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
5030/2023 pubblicata in data 15/6/2023 con la quale, in parziale accoglimento della domanda proposta ex art. 2041 c.c. dal sig. è stata condannata a pagare a Controparte_1
questi la somma di euro 39.954,96 oltre accessori.
Vicende processuali
1) Con atto di citazione, regolarmente notificato, il sig. conveniva in Controparte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, la sig.ra chiedendo di accertare Parte_1
l'arricchimento senza causa della convenuta in danno di esso attore, con conseguente condanna della convenuta al pagamento dell'indennizzo quantificato nel complessivo importo di euro 118.327,98.
A fondamento di tale domanda veniva esposto quanto segue:
- che il sig. aveva convissuto con la convenuta sig.ra dal luglio 2004 CP_1 Pt_1 all'agosto 2018 presso un appartamento in OR;
- che, in data 14 luglio 2004, l'appartamento era stato acquistato dalla coppia – mediante contestuale stipula di mutuo ipotecario per l'importo complessivo di euro 150.000,00 (doc. 2 primo grado p. appellata) – e intestato unicamente alla sig.ra doc. 1 ibidem); Pt_1
- che le rate del mutuo stipulato ai fini dell'acquisto dell'immobile erano state addebitate su c/c cointestato alla coppia (n. 40129577 – doc. 2);
- che, nel corso della convivenza, le parti avevano acquistato, quali pertinenze dell'appartamento di OR (anch'esse intestate unicamente alla convenuta):
i) un locale ad uso magazzino/box, acquistato in data 21 maggio 2008 (doc. 14) per l'importo di euro 20.000,00 mediante finanziamento con Prestitalia;
ii) una terrazza, acquistata in data 24 giugno 2009 (doc. 15) per l'importo di euro 19.500,00 mediante finanziamento con Findomestic;
- che, nel corso della convivenza, il sig. aveva, altresì, provveduto a corrispondere CP_1
alla convivente ulteriori euro 13.000,00 per lavori di ristrutturazione;
- che, nell'agosto 2018, interrottasi la convivenza more uxorio tra le parti, la sig.ra Pt_1
aveva indebitamente prelevato dal c/c cointestato la complessiva somma di euro 24.230,00 pagina 3 di 12 con due giroconti effettuati sul proprio c/c personale il 10 e 29 agosto 2018; aveva, quindi, reso al l'importo di euro 5.000,00, con assegno dell'11 agosto 2018, ed aveva, poi, CP_1
estinto il c/c cointestato in data 5 settembre 2018;
- che, al momento dell'interruzione della relazione, le parti avevano rimborsato n. 168 rate del mutuo stipulato per l'acquisto dell'appartamento, per il complessivo importo di euro
120.943,76.
2) Si costituiva in giudizio la convenuta sig.ra chiedendo il rigetto della domanda Pt_1
avversaria per sua infondatezza in fatto e in diritto.
In particolare, la sig.ra videnziava: Pt_1
- che il c/c cointestato, su cui venivano addebitate le rate del mutuo, era alimentato esclusivamente dallo stipendio percepito dalla convenuta;
che, conseguentemente:
i) il finanziamento stipulato per l'acquisto dell'appartamento era stato sopportato in via esclusiva dalla Pt_1
ii) doveva considerarsi legittimo il prelevamento, da parte della dell'importo di euro Pt_1
24.230,00 al momento della chiusura del c/c cointestato, trattandosi di somme di sua esclusiva pertinenza;
- che era stata la convenuta medesima a sostenere in via prevalente le spese relative alla gestione del ménage familiare mediante il c/c cointestato, rimpinguato dalle sole entrate della sig.ra Pt_1
- che, in particolare, la convenuta aveva sopportato integralmente le spese di miglioramento dell'abitazione familiare;
- che le spese sostenute dall'ex convivente per le pertinenze dell'appartamento costituivano adempimenti dei doveri morali e sociali ex art. 2034 c.c., in virtù del principio di solidarietà familiare;
- che nell'agosto 2018, al momento dell'interruzione della convivenza, il aveva CP_1
indebitamente prelevato dal c/c cointestato la somma di euro 4.250,00 e si era fatto intestare dalla l'autovettura familiare precedentemente cointestata, del valore di euro Pt_1
9.000,00;
- che, su richiesta del la convenuta aveva, altresì, consegnato a questi un assegno CP_1
di euro 5.000,00.
pagina 4 di 12 3) Concessi i termini per le memorie di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. e istruita la causa documentalmente, nonché mediante assunzione delle prove testimoniali, con sentenza n.
5030/2023, resa ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 15 giugno 2023, il Tribunale di Milano così decideva:
«1. in parziale accoglimento della domanda attrice accerta e dichiara Parte_1 debitrice nei confronti di della somma di € 39.954,96; Controparte_1
2. condanna l pagamento a favore di della somma Parte_1 Controparte_1 di € 39.954,96, oltre rivalutazione ed interessi;
3. condanna al pagamento delle spese processuali a favore di parte Parte_1
convenuta, nelle persone dei procuratori antistatari Angelo Raffa e , per un Parte_2 importo pari ad € 6.200,00 (di cui € 1.700,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 1.800,00 per la fase istruttoria ed € 1.500,00 per la fase per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e spese generali.»
In motivazione, il giudice di primo grado:
- accertava l'ingiustificato arricchimento della sig.ra per l'importo di euro 30.336,10, Pt_1 essendo stati documentati i versamenti effettuati dall'attore ai fini dell'acquisto della terrazza e dell'estinzione del finanziamento stipulato per l'acquisto del box/magazzino: si trattava di pertinenze, intestate esclusivamente alla sig.ra che avevano determinato un Pt_1
oggettivo arricchimento di questa e un ingiustificato impoverimento del CP_1
- escludeva che fosse stata raggiunta la prova della contribuzione, da parte del alla CP_1 restituzione dell'importo mutuato per l'acquisto dell'appartamento in OR, posto che, per quanto il fosse stato cofirmatario del contratto di mutuo, non risultava provato né CP_1
dalla documentazione prodotta né dalla prova testimoniale assunta in causa che lo stesso avesse contribuito al pagamento delle rate del mutuo;
- riteneva che, essendo pacifica la circostanza del prelievo, da parte della sig.ra Pt_1
della somma di euro 24.237,92 dal c/c cointestato, così come quella del versamento, in favore del della somma di euro 5.000,00, la stessa dovesse essere condannata alla CP_1 restituzione della somma di euro 9.618,86, pari alla metà dell'importo residuante sul conto al momento della sua estinzione (euro 19.237,92);
- riteneva che non fosse dovuta la restituzione dell'ulteriore somma di euro 20.000,26 pagata dall'attore per le migliorie apportate alla casa in cui abitava con l'ex convivente, a fronte della pagina 5 di 12 lunga convivenza tra le parti e del conseguente beneficio che il aveva tratto dalle CP_1
migliorie medesime.
4) Avverso tale sentenza ha proposto appello la sig.ra chiedendo il rigetto Parte_1
della domanda di ingiustificato arricchimento ex adverso proposta previa riforma della sentenza impugnata per i seguenti tre motivi di impugnazione:
i) violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 c.c.;
ii) contraddittorietà della motivazione e falsa interpretazione dell'art. 1100 c.c.;
iii) contraddittorietà della motivazione e violazione degli artt. 91 ss. c.c.
5) Si è costituito in giudizio l'appellato sig. chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
6) All'udienza del 21 febbraio 2024, il Consigliere istruttore ha rinviato la causa per la rimessione in decisione all'udienza del 9 aprile 2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
In tal sede, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
7) La Corte ritiene che i motivi di appello proposti da si prestino ad una Parte_1
trattazione congiunta.
7.1) Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione di prime cure nella parte in cui il giudice ha ritenuto sprovvisto di causa lo spostamento di denaro dal in CP_1 favore della condannando conseguentemente quest'ultima alla restituzione Pt_1 dell'importo di euro 39.954,04.
Sul punto, la difesa della sig.ra dopo aver richiamato l'orientamento della Pt_1 giurisprudenza di legittimità in merito all'esperibilità dell'azione di cui all'art. 2041 nei confronti dell'ex convivente more uxorio, ha dedotto che, attraverso i versamenti finalizzati all'acquisto delle pertinenze, il avrebbe assolto ai doveri di reciproca assistenza e di equilibrata CP_1
contribuzione economica al ménage familiare, coerentemente alla disciplina di cui alla L.
76/2016 per le convivenze di fatto, modellata sulla base della previsione di cui all'art. 143 c.c. relativamente ai reciproci diritti e doveri dei coniugi.
pagina 6 di 12 L'appellante ha, inoltre, richiamato l'utilità che il sig. avrebbe tratto dall'uso delle CP_1
pertinenze di esclusiva proprietà della non avendo egli sostenuto, nel lungo periodo Pt_1 di convivenza, alcun canone di locazione né per l'uso delle stesse, né per l'appartamento in cui la coppia conviveva.
7.2) Con il secondo motivo di appello, la sig.ra a lamentato la contraddittorietà della Pt_1
motivazione resa dal primo giudice nella parte in cui questi, pur escludendo che il CP_1
avesse offerto in giudizio la prova della sua partecipazione al pagamento delle rate di mutuo stipulato per l'acquisto dell'appartamento – sul presupposto che il c/c cointestato alla coppia, su cui venivano addebitate le rate del finanziamento, veniva alimentato dalla sola – Pt_1
aveva, poi, condannato la alla restituzione della metà della giacenza del c/c Pt_1
cointestato al momento della sua chiusura sulla base della presunzione di comproprietà della relativa somma da parte degli ex conviventi.
7.3) Con un ultimo motivo di doglianza l'appellante ha impugnato il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese di lite, per aver il giudice condannato l'appellante al pagamento delle medesime nonostante la parziale soccombenza delle parti, che avrebbe giustificato la compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
8) La Corte ritiene che l'appello sia solo in parte fondato, nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Va, anzitutto, richiamato che il Tribunale di Milano ha riconosciuto l'ingiustificato arricchimento della sig.ra in danno dell'ex convivente per l'importo di euro Pt_1 CP_1
39.954,96 avendo avuto riguardo, da un lato, al comprovato versamento, da parte dell'attore, del denaro necessario all'acquisto delle pertinenze intestate unicamente alla e, Pt_1 dall'altro lato, ai prelievi effettuati da quest'ultima dal c/c cointestato alla coppia prima di procedere alla chiusura del conto stesso.
In particolare, nel giudizio di primo grado, il sig. aveva provato: CP_1
- di aver versato la somma di euro 10.000,00 con assegno intestato ai venditori della terrazza intestata alla sig.ra la prova veniva offerta mediante produzione, sub doc. 16, del Pt_1 dettaglio dell'assegno in favore di e (risultanti proprietari Persona_1 Controparte_3 della terrazza dall'atto notarile di acquisto prodotto sub doc. 15) nonché della lista dei movimenti del conto corrente intestato all'attore, odierno appellato, presso Unicredit, da cui risulta la corrispondente voce di addebito (che individua la distinta dell'assegno n.
pagina 7 di 12 004733725, come indicata anche nel dettaglio dell'assegno prodotto sub doc. 16 – cfr. p. 2 doc.
16);
- di aver disposto, in data 24 giugno 2011, un bonifico per la somma di euro 20.336,10 in favore di Findomestic per l'estinzione del contratto di finanziamento stipulato dalla sig.ra i fini dell'acquisto del box/magazzino: anche in tal caso, non vi è dubbio in merito al Pt_1
fine per cui il bonifico era stato disposto, essendo individuato, proprio nella voce di addebito
(“DISPOSIZIONE DI BONIFICO A PRESTITALIA S.P.A. ANTICIPATA…”) il numero di CP_4
finanziamento stipulato in data 28 aprile 2008 dalla sig.ra cfr. doc. 16, p. 3, fascicolo Pt_1
primo grado appellante e doc. 4 fascicolo primo grado appellata). Né alcun dubbio può sorgere sul fatto che il finanziamento in tal modo estinto fosse stato aperto dalla ai Pt_1 fini dell'acquisto del box, circostanza rimasta incontestata da parte dell'appellante.
Sul punto, invero, nel costituirsi nel primo grado di giudizio, la convenuta, odierna appellante, si era limitata ad allegare che la parte eccedente del finanziamento – rispetto alla somma necessaria all'acquisto della pertinenza – fosse stata utilizzata dal per il CP_1 soddisfacimento delle proprie necessità, senza, peraltro, specificare la natura e l'entità di queste ultime, né fornendo adeguato riscontro probatorio della propria allegazione.
Tanto considerato, non pare che possa essere esclusa l'ingiusta locupletazione, da parte della Sig.ra rispetto a tali versamenti, essendo stati gli stessi finalizzati all'acquisto di Pt_1
beni intestati alla sig.ra e che, quali pertinenze della casa di abitazione di proprietà Pt_1
della sig.ra sono rimasti nella disponibilità di questa. Pt_1
Al riguardo, pare opportuno richiamate l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione circa l'applicabilità dell'azione di cui all'art. 2041 c.c. in relazione ad un disciolto rapporto di convivenza more uxorio, secondo cui, come ricordato dalla stessa appellante, “l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o
l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. È, pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente “more uxorio” nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza – il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della
pagina 8 di 12 famiglia di fatto – e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza” (cfr. Cass.
11330/2009).
Ebbene, nel caso di specie, non può dubitarsi del fatto che il sig. attraverso i CP_1 comprovati versamenti, abbia contribuito all'acquisto delle pertinenze che, intestate alla sola accedevano all'appartamento in cui la coppia aveva convissuto per quattordici anni Pt_1
e, quindi, nella prospettiva della contestuale fruizione del bene da parte di entrambi i conviventi nell'ambito di un progetto di vita comune.
Tuttavia, in ragione della proprietà esclusiva delle pertinenze in capo alla a seguito Pt_1 dell'interruzione del rapporto di convivenza, i conferimenti patrimoniali dell'odierno appellato hanno finito, di fatto, per integrare dei beni definitivamente rimasti nel patrimonio e nell'esclusivo godimento dell'ex convivente.
In altri termini, venuto meno il progetto di vita comune, va riconosciuto in favore del il CP_1
diritto ad essere indennizzato per la perdita patrimoniale subita, in applicazione e nei limiti del principio dell'indebito arricchimento.
Né, all'applicabilità dell'art. 2041 c.c., osta la disciplina delle obbligazioni naturali.
Invero, le prestazioni patrimoniali di uno dei conviventi more uxorio possono inquadrarsi nello schema dell'obbligazione naturale solo laddove abbiano avuto come effetto esclusivo l'arricchimento del partner e sussista un rapporto di proporzionalità tra le somme sborsate e i doveri morali e sociali assunti reciprocamente dai conviventi (cfr., ex multis, Cass. n. 28/2025;
Cass. n. 16864/2023; Cass. n. 7331/2016; Cass. n. 1266/2016; Cass. n. 1277/2014; Cass. n.
25554/2011; Cass. n. 11330/2009; Cass. n. 3713/2003).
Si tratta di una fattispecie non verificatasi nel caso di specie: invero, i versamenti di cui si discute, finalizzati all'acquisto di beni immobili, si pongono ben oltre la soglia di proporzionalità e adeguatezza rispetto ai mezzi del convivente, e non possono in alcun modo rientrare nei limiti del normale contributo alle spese ordinarie della convivenza (cfr. Cass. n.
1266/2016) – comportando, peraltro, un notevole incremento del patrimonio della convivente esclusiva intestataria dei beni.
Devono, pertanto, ritenersi infondate le doglianze svolte dall'appellante con il proprio primo motivo di appello, relativo ai versamenti effettuati dal per l'acquisto delle pertinenze. CP_1
Ad avviso della Corte, deve, invece, giungersi a conclusione diversa per ciò che riguarda le doglianze svolte dall'appellante con il proprio secondo motivo di appello, con il quale è stata pagina 9 di 12 censurata la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto il diritto del alla restituzione del 50% delle somme giacenti sul conto corrente bancario CP_1
cointestato al momento della sua estinzione: tale valutazione, pare, invero, in contrasto con la circostanza, pure ritenuta in sentenza, secondo cui il mutuo stipulato ai fini dell'acquisto dell'appartamento fosse stato pagato con la provvista della sola come, del resto, si Pt_1 evince dai movimenti dell'estratto conto del c/c cointestato, da cui risulta che tale rapporto fosse alimentato esclusivamente dallo stipendio dell'appellante.
Va, anzitutto, richiamato che il giudice di primo grado ha ritenuto che il pur CP_1
cofirmatario del contratto di finanziamento, non avesse dato prova di aver effettivamente partecipato, insieme alla ex convivente, alla restituzione della somma mutuata mediante il pagamento delle rate;
che tale valutazione non è stata in alcun modo contestata dall'odierno appellato sig. che ha chiesto la conferma integrale della sentenza impugnata;
che, CP_1
peraltro, è pacifico che le rate per la restituzione del mutuo venivano addebitate sul conto corrente cointestato alla coppia;
che, in proposito, l'odierna appellante aveva prodotto in causa l'integrale estratto conto del c/c cointestato alla coppia (doc. 1 primo grado appellante), da cui era possibile evincere l'addebito delle singole rate di mutuo, il cui dettaglio di pagamento recita “PAGAMENTO RATA MUTUO/PRESTITO […] DEL FINANZIAMENTO 000/3099585”.
Va, quindi, rilevato che dagli estratti conto può altresì desumersi la veridicità delle allegazioni dell'appellante in merito all'esclusiva alimentazione, da parte della medesima, del rapporto di conto corrente: invero, le uniche entrate presenti nelle 88 pagine di estratti conto sono riconducibili agli emolumenti versati dalla , e Controparte_5
gli importi ivi previsti coincidono esattamente con quelli portati dalle buste paga prodotte dall'appellante nel primo grado di giudizio (cfr. docc. 1 e 2 fascicolo primo grado appellante).
Ne consegue che, fermo il giudizio del Tribunale di Milano circa l'infondatezza della pretesa avanzata dal ex art. 2041 c.c. con riferimento al mutuo stipulato per l'acquisto CP_1 dell'appartamento – a fronte della mancata impugnazione della sentenza sul punto da parte dell'odierno appellato – il secondo motivo di appello deve ritenersi meritevole di accoglimento.
Con riguardo alla titolarità delle somme presenti sul conto corrente cointestato, deve, infatti, ritenersi che l'appellante sig.ra abbia superato la presunzione di comproprietà delle Pt_1
somme ivi giacenti dando prova di aver provveduto essa in via esclusiva ad alimentare il conto corrente in questione.
pagina 10 di 12 La cointestazione del conto corrente implica, ex art. 1854 c.c., la solidarietà dei rapporti di credito e di debito aventi ad oggetto le somme ivi presenti, la cui ripartizione, come previsto dall'art. 1298, comma 2 c.c., si presume in parti eguali “se non risulta diversamente”: la disciplina delle obbligazioni solidali presuppone, quindi, una presunzione iuris tantum, superabile dalla parte che fornisca la prova contraria.
La Suprema Corte di Cassazione ha, invero, avuto modo di precisare che “la cointestazione di un conto corrente tra più persone (nella specie, tra padre e figlio) attribuisce a ciascuna di esse, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto medesimo, che si dividono in quote eguali solo se non risulti diversamente (potendo a tal fine anche farsi ricorso a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti). Ne consegue che, ove il saldo attivo discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che l'altro possa, nei rapporti interni, avanzare diritti su di esso” (cfr. Cass. 29324/2021).
Tale prova è stata fornita nel caso di specie, ove si consideri che, come già rilevato,
l'appellante sig.ra ha prodotto, già negli atti del primo grado di giudizio, la serie Pt_1 completa degli estratti del conto cointestato – oltre alle proprie buste paga – sì da consentire l'integrale ricostruzione della movimentazione del c/c a partire dal gennaio 2009 sino all'estinzione del rapporto e di accertare la provenienza della provvista in capo ad essa appellante.
Per le considerazioni svolte, in accoglimento del secondo motivo di appello, va riformata la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto a favore dell'odierno appellato sig.
il diritto alla restituzione dell'importo di euro 9.618,86, pari alla metà dell'importo Pt_3
giacente sul conto corrente cointestato.
Conseguentemente, l'importo che può essere riconosciuto al a titolo di indebito CP_1
arricchimento va ridotto alla minor somma di euro 30.336,10.
9) L'accoglimento del secondo motivo di appello, da cui deriva la parziale riforma della sentenza di primo grado, comporta, peraltro, l'assorbimento della censura relativa alla condanna della convenuta alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio, Pt_1 dovendo le stesse essere rideterminate all'esito del presente grado di impugnazione.
10) Quanto alla regolazione delle spese, ad avviso della Corte, l'esito finale della lite giustifica l'applicazione di un criterio di parziale compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi pagina 11 di 12 di giudizio, che si stima adeguato indicare nella quota di 1/3, sì da doversi porre a carico dell'appellante sig.ra la quota del 2/3 delle spese di lite dell'appellato sig. Parte_1
, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. Controparte_1
10/3/2014 n. 55 (come da ultimo modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa e con esclusione, quanto al presente grado di appello, dei compensi riferibili alla fase di istruttoria e trattazione, trattandosi di attività non tenutesi nel presente grado.
Va, inoltre, disposta la distrazione delle spese di lite così liquidate in favore dei difensori dell'appellato, avv. Roberta Fiorentino ed avv. Jessica L. Bonfanti, dichiaratesi anticipatarie.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 5030/2023 pubblicata in data 15/6/2023, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'appellante, ridetermina l'importo (per sorte capitale) della condanna, di cui al capo 2. del dispositivo della sentenza impugnata, nella somma di euro 30.336,10;
2) condanna l'appellante a rimborsare all'appellato Parte_1 Controparte_1
la quota di 2/3 delle spese di lite da questi sostenute liquidate, per tale quota:
A) quanto al primo grado, in complessivi euro 5.000,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge, dichiarando compensata la restante quota di 1/3;
B) quanto al grado di appello, in complessivi euro 4.600,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge, dichiarando compensata la restante quota di 1/3;
3) dispone la distrazione delle spese in favore dei difensori dell'appellato, avv. Roberta
Fiorentino ed avv. Jessica L. Bonfanti ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9/04/2025.
Il consigliere estensore Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott. Domenico Bonaretti
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2110/2023 promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato in data 19/07/2023 e trattenuta in decisione all'udienza del 09/04/2025
DA
C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Antonio Parte_1 C.F._1
Panizzi, 6, Milano (MI), presso lo studio dell'avv. Giovanni Pizzo (C.F.:
; PEC: che la rappresenta e C.F._2 Email_1
difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
Via Statale, 8, Osnago (LC), presso lo studio dell'avv. Roberta Fiorentino del foro di Milano
(C.F. PEC: e dell'avv. C.F._4 Email_2
Jessica L. Bonfanti del foro di Lecco (C.F. ; PEC: C.F._5
pagina 1 di 12 che lo rappresentano e difendono come da procura in Email_3
atti.
APPELLATO
OGGETTO: Arricchimento senza causa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente atto di appello, ed in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 5030/2023 del Tribunale di Milano:
- accertare che nessun arricchimento senza causa si è realizzato in favore della Sig.ra Pt_1 on conseguente depauperamento del Sig. con vittoria di spese di lite;
[...] CP_1
- in subordine, compensare le spese legali di primo grado.
A norma dell'art. 283 c.p.c., si formula istanza affinché Codesta Ecc.ma Corte adita Voglia sospendere in tutto l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in quanto: il Sig. Controparte_1
risulta essere impossidente per una scelta deliberata, atteso che ha lavorato tutta una vita e
[...] percepito anche il TFR e con l'esecuzione della sentenza di primo grado ricorre il fondato pericolo che, nelle more del procedimento di appello, la vittoria della Sig.ra i traduca in una vittoria di Pt_1 CP_
.”
Per Controparte_1
“In via preliminare: per tutte le ragioni di cui in narrativa, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza;
- In via principale nel merito: per tutte le ragioni di cui in narrativa, respingere integralmente l'atto di citazione in appello, confermando in toto e in ogni sua parte la sentenza n. 2030/2023 emessa dal
Tribunale di Milano in data 15/06/2023;
- In ogni caso:
Con vittoria di spese, competenze e onorari per entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
- In via istruttoria si produce:
1. Fascicolo di primo grado.”
pagina 2 di 12 IN FATTO E IN DIRITTO
La sig.ra ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
5030/2023 pubblicata in data 15/6/2023 con la quale, in parziale accoglimento della domanda proposta ex art. 2041 c.c. dal sig. è stata condannata a pagare a Controparte_1
questi la somma di euro 39.954,96 oltre accessori.
Vicende processuali
1) Con atto di citazione, regolarmente notificato, il sig. conveniva in Controparte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, la sig.ra chiedendo di accertare Parte_1
l'arricchimento senza causa della convenuta in danno di esso attore, con conseguente condanna della convenuta al pagamento dell'indennizzo quantificato nel complessivo importo di euro 118.327,98.
A fondamento di tale domanda veniva esposto quanto segue:
- che il sig. aveva convissuto con la convenuta sig.ra dal luglio 2004 CP_1 Pt_1 all'agosto 2018 presso un appartamento in OR;
- che, in data 14 luglio 2004, l'appartamento era stato acquistato dalla coppia – mediante contestuale stipula di mutuo ipotecario per l'importo complessivo di euro 150.000,00 (doc. 2 primo grado p. appellata) – e intestato unicamente alla sig.ra doc. 1 ibidem); Pt_1
- che le rate del mutuo stipulato ai fini dell'acquisto dell'immobile erano state addebitate su c/c cointestato alla coppia (n. 40129577 – doc. 2);
- che, nel corso della convivenza, le parti avevano acquistato, quali pertinenze dell'appartamento di OR (anch'esse intestate unicamente alla convenuta):
i) un locale ad uso magazzino/box, acquistato in data 21 maggio 2008 (doc. 14) per l'importo di euro 20.000,00 mediante finanziamento con Prestitalia;
ii) una terrazza, acquistata in data 24 giugno 2009 (doc. 15) per l'importo di euro 19.500,00 mediante finanziamento con Findomestic;
- che, nel corso della convivenza, il sig. aveva, altresì, provveduto a corrispondere CP_1
alla convivente ulteriori euro 13.000,00 per lavori di ristrutturazione;
- che, nell'agosto 2018, interrottasi la convivenza more uxorio tra le parti, la sig.ra Pt_1
aveva indebitamente prelevato dal c/c cointestato la complessiva somma di euro 24.230,00 pagina 3 di 12 con due giroconti effettuati sul proprio c/c personale il 10 e 29 agosto 2018; aveva, quindi, reso al l'importo di euro 5.000,00, con assegno dell'11 agosto 2018, ed aveva, poi, CP_1
estinto il c/c cointestato in data 5 settembre 2018;
- che, al momento dell'interruzione della relazione, le parti avevano rimborsato n. 168 rate del mutuo stipulato per l'acquisto dell'appartamento, per il complessivo importo di euro
120.943,76.
2) Si costituiva in giudizio la convenuta sig.ra chiedendo il rigetto della domanda Pt_1
avversaria per sua infondatezza in fatto e in diritto.
In particolare, la sig.ra videnziava: Pt_1
- che il c/c cointestato, su cui venivano addebitate le rate del mutuo, era alimentato esclusivamente dallo stipendio percepito dalla convenuta;
che, conseguentemente:
i) il finanziamento stipulato per l'acquisto dell'appartamento era stato sopportato in via esclusiva dalla Pt_1
ii) doveva considerarsi legittimo il prelevamento, da parte della dell'importo di euro Pt_1
24.230,00 al momento della chiusura del c/c cointestato, trattandosi di somme di sua esclusiva pertinenza;
- che era stata la convenuta medesima a sostenere in via prevalente le spese relative alla gestione del ménage familiare mediante il c/c cointestato, rimpinguato dalle sole entrate della sig.ra Pt_1
- che, in particolare, la convenuta aveva sopportato integralmente le spese di miglioramento dell'abitazione familiare;
- che le spese sostenute dall'ex convivente per le pertinenze dell'appartamento costituivano adempimenti dei doveri morali e sociali ex art. 2034 c.c., in virtù del principio di solidarietà familiare;
- che nell'agosto 2018, al momento dell'interruzione della convivenza, il aveva CP_1
indebitamente prelevato dal c/c cointestato la somma di euro 4.250,00 e si era fatto intestare dalla l'autovettura familiare precedentemente cointestata, del valore di euro Pt_1
9.000,00;
- che, su richiesta del la convenuta aveva, altresì, consegnato a questi un assegno CP_1
di euro 5.000,00.
pagina 4 di 12 3) Concessi i termini per le memorie di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. e istruita la causa documentalmente, nonché mediante assunzione delle prove testimoniali, con sentenza n.
5030/2023, resa ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 15 giugno 2023, il Tribunale di Milano così decideva:
«1. in parziale accoglimento della domanda attrice accerta e dichiara Parte_1 debitrice nei confronti di della somma di € 39.954,96; Controparte_1
2. condanna l pagamento a favore di della somma Parte_1 Controparte_1 di € 39.954,96, oltre rivalutazione ed interessi;
3. condanna al pagamento delle spese processuali a favore di parte Parte_1
convenuta, nelle persone dei procuratori antistatari Angelo Raffa e , per un Parte_2 importo pari ad € 6.200,00 (di cui € 1.700,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 1.800,00 per la fase istruttoria ed € 1.500,00 per la fase per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e spese generali.»
In motivazione, il giudice di primo grado:
- accertava l'ingiustificato arricchimento della sig.ra per l'importo di euro 30.336,10, Pt_1 essendo stati documentati i versamenti effettuati dall'attore ai fini dell'acquisto della terrazza e dell'estinzione del finanziamento stipulato per l'acquisto del box/magazzino: si trattava di pertinenze, intestate esclusivamente alla sig.ra che avevano determinato un Pt_1
oggettivo arricchimento di questa e un ingiustificato impoverimento del CP_1
- escludeva che fosse stata raggiunta la prova della contribuzione, da parte del alla CP_1 restituzione dell'importo mutuato per l'acquisto dell'appartamento in OR, posto che, per quanto il fosse stato cofirmatario del contratto di mutuo, non risultava provato né CP_1
dalla documentazione prodotta né dalla prova testimoniale assunta in causa che lo stesso avesse contribuito al pagamento delle rate del mutuo;
- riteneva che, essendo pacifica la circostanza del prelievo, da parte della sig.ra Pt_1
della somma di euro 24.237,92 dal c/c cointestato, così come quella del versamento, in favore del della somma di euro 5.000,00, la stessa dovesse essere condannata alla CP_1 restituzione della somma di euro 9.618,86, pari alla metà dell'importo residuante sul conto al momento della sua estinzione (euro 19.237,92);
- riteneva che non fosse dovuta la restituzione dell'ulteriore somma di euro 20.000,26 pagata dall'attore per le migliorie apportate alla casa in cui abitava con l'ex convivente, a fronte della pagina 5 di 12 lunga convivenza tra le parti e del conseguente beneficio che il aveva tratto dalle CP_1
migliorie medesime.
4) Avverso tale sentenza ha proposto appello la sig.ra chiedendo il rigetto Parte_1
della domanda di ingiustificato arricchimento ex adverso proposta previa riforma della sentenza impugnata per i seguenti tre motivi di impugnazione:
i) violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 c.c.;
ii) contraddittorietà della motivazione e falsa interpretazione dell'art. 1100 c.c.;
iii) contraddittorietà della motivazione e violazione degli artt. 91 ss. c.c.
5) Si è costituito in giudizio l'appellato sig. chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
6) All'udienza del 21 febbraio 2024, il Consigliere istruttore ha rinviato la causa per la rimessione in decisione all'udienza del 9 aprile 2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
In tal sede, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
7) La Corte ritiene che i motivi di appello proposti da si prestino ad una Parte_1
trattazione congiunta.
7.1) Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione di prime cure nella parte in cui il giudice ha ritenuto sprovvisto di causa lo spostamento di denaro dal in CP_1 favore della condannando conseguentemente quest'ultima alla restituzione Pt_1 dell'importo di euro 39.954,04.
Sul punto, la difesa della sig.ra dopo aver richiamato l'orientamento della Pt_1 giurisprudenza di legittimità in merito all'esperibilità dell'azione di cui all'art. 2041 nei confronti dell'ex convivente more uxorio, ha dedotto che, attraverso i versamenti finalizzati all'acquisto delle pertinenze, il avrebbe assolto ai doveri di reciproca assistenza e di equilibrata CP_1
contribuzione economica al ménage familiare, coerentemente alla disciplina di cui alla L.
76/2016 per le convivenze di fatto, modellata sulla base della previsione di cui all'art. 143 c.c. relativamente ai reciproci diritti e doveri dei coniugi.
pagina 6 di 12 L'appellante ha, inoltre, richiamato l'utilità che il sig. avrebbe tratto dall'uso delle CP_1
pertinenze di esclusiva proprietà della non avendo egli sostenuto, nel lungo periodo Pt_1 di convivenza, alcun canone di locazione né per l'uso delle stesse, né per l'appartamento in cui la coppia conviveva.
7.2) Con il secondo motivo di appello, la sig.ra a lamentato la contraddittorietà della Pt_1
motivazione resa dal primo giudice nella parte in cui questi, pur escludendo che il CP_1
avesse offerto in giudizio la prova della sua partecipazione al pagamento delle rate di mutuo stipulato per l'acquisto dell'appartamento – sul presupposto che il c/c cointestato alla coppia, su cui venivano addebitate le rate del finanziamento, veniva alimentato dalla sola – Pt_1
aveva, poi, condannato la alla restituzione della metà della giacenza del c/c Pt_1
cointestato al momento della sua chiusura sulla base della presunzione di comproprietà della relativa somma da parte degli ex conviventi.
7.3) Con un ultimo motivo di doglianza l'appellante ha impugnato il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese di lite, per aver il giudice condannato l'appellante al pagamento delle medesime nonostante la parziale soccombenza delle parti, che avrebbe giustificato la compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
8) La Corte ritiene che l'appello sia solo in parte fondato, nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Va, anzitutto, richiamato che il Tribunale di Milano ha riconosciuto l'ingiustificato arricchimento della sig.ra in danno dell'ex convivente per l'importo di euro Pt_1 CP_1
39.954,96 avendo avuto riguardo, da un lato, al comprovato versamento, da parte dell'attore, del denaro necessario all'acquisto delle pertinenze intestate unicamente alla e, Pt_1 dall'altro lato, ai prelievi effettuati da quest'ultima dal c/c cointestato alla coppia prima di procedere alla chiusura del conto stesso.
In particolare, nel giudizio di primo grado, il sig. aveva provato: CP_1
- di aver versato la somma di euro 10.000,00 con assegno intestato ai venditori della terrazza intestata alla sig.ra la prova veniva offerta mediante produzione, sub doc. 16, del Pt_1 dettaglio dell'assegno in favore di e (risultanti proprietari Persona_1 Controparte_3 della terrazza dall'atto notarile di acquisto prodotto sub doc. 15) nonché della lista dei movimenti del conto corrente intestato all'attore, odierno appellato, presso Unicredit, da cui risulta la corrispondente voce di addebito (che individua la distinta dell'assegno n.
pagina 7 di 12 004733725, come indicata anche nel dettaglio dell'assegno prodotto sub doc. 16 – cfr. p. 2 doc.
16);
- di aver disposto, in data 24 giugno 2011, un bonifico per la somma di euro 20.336,10 in favore di Findomestic per l'estinzione del contratto di finanziamento stipulato dalla sig.ra i fini dell'acquisto del box/magazzino: anche in tal caso, non vi è dubbio in merito al Pt_1
fine per cui il bonifico era stato disposto, essendo individuato, proprio nella voce di addebito
(“DISPOSIZIONE DI BONIFICO A PRESTITALIA S.P.A. ANTICIPATA…”) il numero di CP_4
finanziamento stipulato in data 28 aprile 2008 dalla sig.ra cfr. doc. 16, p. 3, fascicolo Pt_1
primo grado appellante e doc. 4 fascicolo primo grado appellata). Né alcun dubbio può sorgere sul fatto che il finanziamento in tal modo estinto fosse stato aperto dalla ai Pt_1 fini dell'acquisto del box, circostanza rimasta incontestata da parte dell'appellante.
Sul punto, invero, nel costituirsi nel primo grado di giudizio, la convenuta, odierna appellante, si era limitata ad allegare che la parte eccedente del finanziamento – rispetto alla somma necessaria all'acquisto della pertinenza – fosse stata utilizzata dal per il CP_1 soddisfacimento delle proprie necessità, senza, peraltro, specificare la natura e l'entità di queste ultime, né fornendo adeguato riscontro probatorio della propria allegazione.
Tanto considerato, non pare che possa essere esclusa l'ingiusta locupletazione, da parte della Sig.ra rispetto a tali versamenti, essendo stati gli stessi finalizzati all'acquisto di Pt_1
beni intestati alla sig.ra e che, quali pertinenze della casa di abitazione di proprietà Pt_1
della sig.ra sono rimasti nella disponibilità di questa. Pt_1
Al riguardo, pare opportuno richiamate l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione circa l'applicabilità dell'azione di cui all'art. 2041 c.c. in relazione ad un disciolto rapporto di convivenza more uxorio, secondo cui, come ricordato dalla stessa appellante, “l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o
l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. È, pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente “more uxorio” nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza – il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della
pagina 8 di 12 famiglia di fatto – e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza” (cfr. Cass.
11330/2009).
Ebbene, nel caso di specie, non può dubitarsi del fatto che il sig. attraverso i CP_1 comprovati versamenti, abbia contribuito all'acquisto delle pertinenze che, intestate alla sola accedevano all'appartamento in cui la coppia aveva convissuto per quattordici anni Pt_1
e, quindi, nella prospettiva della contestuale fruizione del bene da parte di entrambi i conviventi nell'ambito di un progetto di vita comune.
Tuttavia, in ragione della proprietà esclusiva delle pertinenze in capo alla a seguito Pt_1 dell'interruzione del rapporto di convivenza, i conferimenti patrimoniali dell'odierno appellato hanno finito, di fatto, per integrare dei beni definitivamente rimasti nel patrimonio e nell'esclusivo godimento dell'ex convivente.
In altri termini, venuto meno il progetto di vita comune, va riconosciuto in favore del il CP_1
diritto ad essere indennizzato per la perdita patrimoniale subita, in applicazione e nei limiti del principio dell'indebito arricchimento.
Né, all'applicabilità dell'art. 2041 c.c., osta la disciplina delle obbligazioni naturali.
Invero, le prestazioni patrimoniali di uno dei conviventi more uxorio possono inquadrarsi nello schema dell'obbligazione naturale solo laddove abbiano avuto come effetto esclusivo l'arricchimento del partner e sussista un rapporto di proporzionalità tra le somme sborsate e i doveri morali e sociali assunti reciprocamente dai conviventi (cfr., ex multis, Cass. n. 28/2025;
Cass. n. 16864/2023; Cass. n. 7331/2016; Cass. n. 1266/2016; Cass. n. 1277/2014; Cass. n.
25554/2011; Cass. n. 11330/2009; Cass. n. 3713/2003).
Si tratta di una fattispecie non verificatasi nel caso di specie: invero, i versamenti di cui si discute, finalizzati all'acquisto di beni immobili, si pongono ben oltre la soglia di proporzionalità e adeguatezza rispetto ai mezzi del convivente, e non possono in alcun modo rientrare nei limiti del normale contributo alle spese ordinarie della convivenza (cfr. Cass. n.
1266/2016) – comportando, peraltro, un notevole incremento del patrimonio della convivente esclusiva intestataria dei beni.
Devono, pertanto, ritenersi infondate le doglianze svolte dall'appellante con il proprio primo motivo di appello, relativo ai versamenti effettuati dal per l'acquisto delle pertinenze. CP_1
Ad avviso della Corte, deve, invece, giungersi a conclusione diversa per ciò che riguarda le doglianze svolte dall'appellante con il proprio secondo motivo di appello, con il quale è stata pagina 9 di 12 censurata la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto il diritto del alla restituzione del 50% delle somme giacenti sul conto corrente bancario CP_1
cointestato al momento della sua estinzione: tale valutazione, pare, invero, in contrasto con la circostanza, pure ritenuta in sentenza, secondo cui il mutuo stipulato ai fini dell'acquisto dell'appartamento fosse stato pagato con la provvista della sola come, del resto, si Pt_1 evince dai movimenti dell'estratto conto del c/c cointestato, da cui risulta che tale rapporto fosse alimentato esclusivamente dallo stipendio dell'appellante.
Va, anzitutto, richiamato che il giudice di primo grado ha ritenuto che il pur CP_1
cofirmatario del contratto di finanziamento, non avesse dato prova di aver effettivamente partecipato, insieme alla ex convivente, alla restituzione della somma mutuata mediante il pagamento delle rate;
che tale valutazione non è stata in alcun modo contestata dall'odierno appellato sig. che ha chiesto la conferma integrale della sentenza impugnata;
che, CP_1
peraltro, è pacifico che le rate per la restituzione del mutuo venivano addebitate sul conto corrente cointestato alla coppia;
che, in proposito, l'odierna appellante aveva prodotto in causa l'integrale estratto conto del c/c cointestato alla coppia (doc. 1 primo grado appellante), da cui era possibile evincere l'addebito delle singole rate di mutuo, il cui dettaglio di pagamento recita “PAGAMENTO RATA MUTUO/PRESTITO […] DEL FINANZIAMENTO 000/3099585”.
Va, quindi, rilevato che dagli estratti conto può altresì desumersi la veridicità delle allegazioni dell'appellante in merito all'esclusiva alimentazione, da parte della medesima, del rapporto di conto corrente: invero, le uniche entrate presenti nelle 88 pagine di estratti conto sono riconducibili agli emolumenti versati dalla , e Controparte_5
gli importi ivi previsti coincidono esattamente con quelli portati dalle buste paga prodotte dall'appellante nel primo grado di giudizio (cfr. docc. 1 e 2 fascicolo primo grado appellante).
Ne consegue che, fermo il giudizio del Tribunale di Milano circa l'infondatezza della pretesa avanzata dal ex art. 2041 c.c. con riferimento al mutuo stipulato per l'acquisto CP_1 dell'appartamento – a fronte della mancata impugnazione della sentenza sul punto da parte dell'odierno appellato – il secondo motivo di appello deve ritenersi meritevole di accoglimento.
Con riguardo alla titolarità delle somme presenti sul conto corrente cointestato, deve, infatti, ritenersi che l'appellante sig.ra abbia superato la presunzione di comproprietà delle Pt_1
somme ivi giacenti dando prova di aver provveduto essa in via esclusiva ad alimentare il conto corrente in questione.
pagina 10 di 12 La cointestazione del conto corrente implica, ex art. 1854 c.c., la solidarietà dei rapporti di credito e di debito aventi ad oggetto le somme ivi presenti, la cui ripartizione, come previsto dall'art. 1298, comma 2 c.c., si presume in parti eguali “se non risulta diversamente”: la disciplina delle obbligazioni solidali presuppone, quindi, una presunzione iuris tantum, superabile dalla parte che fornisca la prova contraria.
La Suprema Corte di Cassazione ha, invero, avuto modo di precisare che “la cointestazione di un conto corrente tra più persone (nella specie, tra padre e figlio) attribuisce a ciascuna di esse, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto medesimo, che si dividono in quote eguali solo se non risulti diversamente (potendo a tal fine anche farsi ricorso a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti). Ne consegue che, ove il saldo attivo discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che l'altro possa, nei rapporti interni, avanzare diritti su di esso” (cfr. Cass. 29324/2021).
Tale prova è stata fornita nel caso di specie, ove si consideri che, come già rilevato,
l'appellante sig.ra ha prodotto, già negli atti del primo grado di giudizio, la serie Pt_1 completa degli estratti del conto cointestato – oltre alle proprie buste paga – sì da consentire l'integrale ricostruzione della movimentazione del c/c a partire dal gennaio 2009 sino all'estinzione del rapporto e di accertare la provenienza della provvista in capo ad essa appellante.
Per le considerazioni svolte, in accoglimento del secondo motivo di appello, va riformata la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto a favore dell'odierno appellato sig.
il diritto alla restituzione dell'importo di euro 9.618,86, pari alla metà dell'importo Pt_3
giacente sul conto corrente cointestato.
Conseguentemente, l'importo che può essere riconosciuto al a titolo di indebito CP_1
arricchimento va ridotto alla minor somma di euro 30.336,10.
9) L'accoglimento del secondo motivo di appello, da cui deriva la parziale riforma della sentenza di primo grado, comporta, peraltro, l'assorbimento della censura relativa alla condanna della convenuta alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio, Pt_1 dovendo le stesse essere rideterminate all'esito del presente grado di impugnazione.
10) Quanto alla regolazione delle spese, ad avviso della Corte, l'esito finale della lite giustifica l'applicazione di un criterio di parziale compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi pagina 11 di 12 di giudizio, che si stima adeguato indicare nella quota di 1/3, sì da doversi porre a carico dell'appellante sig.ra la quota del 2/3 delle spese di lite dell'appellato sig. Parte_1
, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. Controparte_1
10/3/2014 n. 55 (come da ultimo modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa e con esclusione, quanto al presente grado di appello, dei compensi riferibili alla fase di istruttoria e trattazione, trattandosi di attività non tenutesi nel presente grado.
Va, inoltre, disposta la distrazione delle spese di lite così liquidate in favore dei difensori dell'appellato, avv. Roberta Fiorentino ed avv. Jessica L. Bonfanti, dichiaratesi anticipatarie.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 5030/2023 pubblicata in data 15/6/2023, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'appellante, ridetermina l'importo (per sorte capitale) della condanna, di cui al capo 2. del dispositivo della sentenza impugnata, nella somma di euro 30.336,10;
2) condanna l'appellante a rimborsare all'appellato Parte_1 Controparte_1
la quota di 2/3 delle spese di lite da questi sostenute liquidate, per tale quota:
A) quanto al primo grado, in complessivi euro 5.000,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge, dichiarando compensata la restante quota di 1/3;
B) quanto al grado di appello, in complessivi euro 4.600,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge, dichiarando compensata la restante quota di 1/3;
3) dispone la distrazione delle spese in favore dei difensori dell'appellato, avv. Roberta
Fiorentino ed avv. Jessica L. Bonfanti ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9/04/2025.
Il consigliere estensore Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott. Domenico Bonaretti
pagina 12 di 12