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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 5369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5369 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice-
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3751 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 , riservata in decisione all'udienza del , avente ad oggetto: Divorzio -
Cessazione effetti civili vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura a Parte_1 margine del ricorso, dall'Avv. ESPOSITO ANNAMARIA , presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa giusta procura CP_1 depositata in atti , dall'Avv. DE ROSA PASQUALE , presso il quale elettivamente domicilia;
Nonchè
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa giusta procura Controparte_2 depositata in atti , dall'Avv. DE ROSA PASQUALE , presso il quale elettivamente domicilia;
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa giusta procura Controparte_3 depositata in atti , dall'Avv. DE ROSA PASQUALE , presso il quale elettivamente domicilia;
RESISTENTI
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/02/2022 esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio con la resistente in Napoli il 22.05.1989 dalla cui unione nascevano i figli
( nato a [...] il [...]), ( nata a [...] il Persona_1 Controparte_2
15.10.1990) e ( nata a [...] il [...]), che con decreto del Controparte_3
10.04.2008 il Tribunale di Modena aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi disponendo l'affido condiviso dei figli all'epoca minorenni ad entrambi i genitori con collocamento degli stessi presso il domicilio materno, contributo paterno al mantenimento dei figli di 550€ mensili quando percettore di assegni familiari ed in mancanze degli stessi di
400,00€ mensili, di lavorare come operaio presso un colorificio e di aver subito un peggioramento della propria condizione economica in quanto, in seguito all'instaurazione di Per_ una nuova relazione con la sig.ra , erano nati due figli, ( 10.06.2013) e Parte_2
( 05.05.2018) entrambi portatori di handicap ed affetti da patologie per le quali gli Per_3 era stata riconosciuta l'invalidità civile, che i figli , e erano Per_1 CP_2 CP_3 divenuti tutti economicamente autosufficienti in quanto si era trasferito in Per_1
Inghilterra, aveva costituito un proprio nucleo familiare con il suo compagno e CP_2
lavorava presso un supermercato, concludeva chiedendo la pronuncia di divorzio, la CP_3 revoca del contributo posto a suo carico per il mantenimento dei figli.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 08.04.2022 si costituivano in giudizio la resistente la quale non si opponeva alla domanda di divorzio, nonché le figlie CP_1
e le quali, impugnando le allegazioni di parte ricorrente Controparte_2 Controparte_3 ritenute infondate in fatto ed in diritto esponevano che le due figlie e CP_3 CP_2 risultavano conviventi con la madre e non in condizioni di autosufficienza economica, che aveva avuto una relazione sentimentale con tale dalla quale era nato il CP_2 Persona_4 figlio ( nato a [...] il [...]) e che, al termine della relazione, la stessa si era Per_5 stabilita unitamente al figlio presso la casa della madre e che non svolgeva alcuna attività lavorativa, che non svolgeva alcuna attività lavorativa, avendo soltanto svolto, di CP_3 tanto in tanto, qualche lavoro occasionale, non sussistendo per la stessa la condizione di autosufficienza economica, concludevano chiedendo la pronuncia di divorzio, la determinazione di un assegno di mantenimento per le figlie e a carico del CP_3 CP_2 padre da corrispondersi alla madre o direttamente in favore delle figlie.
In sede presidenziale, all'esito dell'udienza del 08.04.2022, il Presidente revocava il contributo paterno per il mantenimento dei figli e e rideterminava il Per_1 CP_2 contributo posto a carico del padre per il mantenimento della figlia , maggiorenne CP_3 non economicamente autosufficiente, in 250,00€ mensili con rivalutazione ISTAT come per legge.
A questo punto la causa veniva rimessa dinanzi al Giudice Istruttore ed istruito a mezzo di produzione documentale.
All'udienza cartolare del 20.03.2025 la causa veniva riservata al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni 20 per il deposito della comparsa conclusionale e di giorni 10 per il deposito della memoria di replica.
In sede di conclusionale il ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia di divorzio con revoca del contributo al mantenimento per la figlia a far data dalla domanda, la CP_3 resistente concludeva chiedendo la pronuncia di divorzio con conferma del contributo paterno al mantenimento per la prole.
Il Pubblico Ministero concludeva per la pronuncia di divorzio.
• Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda de qua è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Modena con decreto n.1560/2008 del 10.04.2008 previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 03.04.2008.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel triennio anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
• Sulla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento in favore delle figlie ( nata a [...] il Persona_6
15.10.1990) ( nata a [...] [...]) Controparte_3
Parte ricorrente conclude ribadendo e chiedendo espressamente “il mantenimento della prole” . Quanto alla richiesta di mantenimento avanzata dalla resistente in favore della figlia che aveva formato un autonomo nucleo familiare (ancorchè abbia fatto Controparte_2 successivo rientro presso il nucleo familiare materno ), deve concludersi nel senso della relativa inaccoglibilità.
Occorre in questa sede chiarire che, se è vero che l'onere della prova, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, spetta al genitore che chiede di essere esonerato dall'obbligazione ex lege, il quale deve fornire dimostrazione che il figlio è divenuto autosufficiente, ovvero che il mancato svolgimento di attività lavorativa sia a quest'ultimo imputabile (Cass. 2289/2001; Cass. 11828/2009), è, altresì, pacifico che tale prova possa fondarsi anche su presunzioni, quali esemplificativamente i mezzi economici di cui il figlio si avvale, unitamente al suo tenore di vita, l'essere stato avviato ad attività lavorativa con concreta prospettiva di indipendenza economica, o comunque posto nelle concrete condizioni per poter addivenire alla autosufficienza economica, di cui egli non abbia, poi, tratto profitto per sua colpa;
o ancora, il matrimonio e la convivenza in altro autonomo nucleo familiare (Cass. 24498/2006).
Nel caso di specie, deve darsi piena adesione al principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità - nonché al provvedimento presidenziale del 11.04.2022- che ha eliso l'obbligo di corresponsione dell'assegno di - alla cui stregua la creazione di un proprio Parte_1 nucleo familiare da parte del figlio maggiorenne già destinatario del contributo di mantenimento a carico di ciascuno dei genitori ne comporta l'automatica cessazione, traendo fondamento dal rilievo, sul piano fattuale, che con la costituzione del nuovo nucleo, il figlio dia avvio ad un'autonoma gestione della propria condizione nell'ambito del nucleo familiare costituito con il coniuge o convivente more uxorio.
Ed invero, ai fini della riviviscenza dell'obbligo di mantenimento, nessun rilievo potrebbero avere le circostanze, sopravvenute, della rottura della relazione con l'attuale compagno e del successivo rientro nell'abitazione familiare, atteso che, una volta legittimamente cessato l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne - per avere espletato attività lavorativa, ovvero per altre cause che hanno determinato il venir meno del relativo presupposto
(matrimonio o altro) - esso può risorgere soltanto nella forma del più ristretto dovere degli alimenti, fondato su condizioni sostanziali e procedurali affatto diverse (Cass. 22477/2006, -
26259/2005, - 12477/2004). Domanda, quella volta ad ottenere prestazioni alimentari, che, non essendo stata proposta, esula dal thema decidendum.
Quanto alla domanda di contributo al mantenimento per la figlia di anni Controparte_3
29, parimenti deve concludersi per il rigetto della stessa.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il dato anagrafico, se corrispondente ad un'età nella quale normalmente il percorso di formazione e di studi è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, in assenza di condizioni specifiche- di salute o dovute ad altre contingenze personali- costituisce un indicatore forte di inerzia colpevole, nel raggiungimento dell'indipendenza economica (cfr. Cassazione ord. n.
38366 del 2021; nello stesso senso Cass. 5/3/18 n. 5088; Cass. 22/06/2016 n.12952).
Orbene, applicando i principi suesposti al caso in esame, risulta necessario revocare il contributo paterno al mantenimento della figlia, così come determinato in sede di udienza presidenziale con provvedimento del 11.04.2022.
In particolare, avuto riguardo all'età della figlia, di ormai 29 anni, nonché alla dedotta circostanza che la stessa abbia intrapreso attività lavorativa, sebbene in modalità temporanea, sin dal 2021, considerato che la figlia abbia ormai raggiunto un'età tale da considerarsi ampiamente terminati i regolari percorsi di formazione nonché ritenuta la stessa da tempo inserita nella società, tenuto conto del principio di autoresponsabilità, ampiamente applicabile al caso di specie, attesa l'età anagrafica della prole, risulta ormai cessato l'obbligo, a carico dei genitori, di concorrere al mantenimento della figlia.
Pertanto, sia sulla base delle risultanze documentali che in forza degli arresti giurisprudenziali, va disposta la revoca delle statuizioni adottate in via provvisoria, nella parte in cui si prevede l'obbligo del ricorrente di versare alla resistente l'importo di 250,00 euro per il mantenimento della figlia e di concorrere al pagamento delle Controparte_3 spese straordinarie nella misura del 50%.
• Sulla domanda di assegno divorzile di parte resistente
In riferimento alla domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente con memoria integrativa e memoria ex art. 183 c.p.c. I termine, la stessa deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Va premesso che in tema di scioglimento del matrimonio e nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n.898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n.
74, il giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione dell'assegno di divorzio, è tenuto a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza- all'atto della decisione- dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio;
dunque, è la nozione di adeguatezza a postulare un esame comparativo della situazione reddituale e patrimoniale attuale del richiedente con quella della famiglia all'epoca della cessazione della convivenza, che tenga altresì conto dei miglioramenti della condizione finanziaria dell'onerato, anche se successivi alla cessazione della convivenza, i quali costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell'attività svolta durante il matrimonio ( cfr. tra le altre Cass. 4 ottobre 2010 n. 20582). Inoltre la determinazione di detto assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi, con la conseguenza che il diniego dell'assegno divorzile non può fondarsi sul rilievo che negli accordi di separazione i coniugi pattuirono che nessun assegno fosse versato dal marito per il mantenimento della moglie, dovendo, comunque, il giudice procedere alla verifica del rapporto delle attuali condizioni economiche delle parti con il pregresso tenore di vita coniugale ( cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424;
Cass. Civ. Sez. I n. 1758 del 28.01.2008). In altri termini, sempre secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, la determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti e in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate e diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione ( cfr. Cass. Sez. I n. 25010 del 30.11.2007).
Orbene, come già detto, in base al dettato normativo, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile va effettuato verificando, innanzitutto, l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, ovvero che poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale. A tal fine il tenore di vita può desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare dei loro redditi e disponibilità patrimoniali. Il giudice può desumere il tenore di vita dalla documentazione relativa ai redditi dei coniugi al momento della pronuncia di divorzio costituendo essi - insieme alle disponibilità patrimoniali dei coniugi - valido parametro per la determinazione di detto tenore di vita e della possibilità di mantenerlo. L'assegno va poi quantificato nella misura necessaria, in relazione alla situazione economica di ciascuna parte, a rendere tendenzialmente possibile il mantenimento di detto tenore ( cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I 4.11.2010 n. 22501; Cass. Sez. I n. 10644 del
13.05.2011; Cass. Civ. Sez. I n.9976 del 5.05.2011). In definitiva, l'assegno de quo, pur avendo carattere assistenziale, non presuppone uno stato di bisogno del richiedente, ma la sua inidoneità a conservare, con i suoi soli mezzi, il tenore di vita suddetto, goduto, o godibile, in costanza di matrimonio ( cfr. Cass. Civ. Sez. I 26.09.2007 n. 20204).
Tale interpretazione giurisprudenziale, risulta suggellata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 11/2015, in cui si è riconosciuta l'esistenza di un “diritto vivente” secondo cui “ il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non costituisce l'unico parametro di riferimento ai fini della statuizione sull'assegno divorzile.” In quanto “la Corte di cassazione, in sede di esegesi della normativa impugnata, ha anche di recente, in tal senso, appunto, ribadito il proprio «consolidato orientamento», secondo il quale il parametro del «tenore di vita goduto in costanza di matrimonio» rileva, bensì, per determinare «in astratto […] il tetto massimo della misura dell'assegno» (in termini di tendenziale adeguatezza al fine del mantenimento del tenore di vita pregresso), ma, «in concreto», quel parametro concorre, e va poi bilanciato, caso per caso, con tutti gli altri criteri indicati nello stesso denunciato art. 5.
Tali criteri (condizione e reddito dei coniugi, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune, durata del matrimonio, ragioni della decisione) «agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto» e possono «valere anche ad azzerarla» (così testualmente, da ultimo, Corte di cassazione, prima sezione civile, Sez. 1, Sentenza n. 11870 del 09/06/2015; sentenza 5 febbraio 2014, n. 2546; in senso conforme, sentenze 28 ottobre 2013, n. 24252; 21 ottobre
2013, n. 23797; 12 luglio 2007, n. 15611; 22 agosto 2006, n. 18241; 19 marzo 2003, n. 4040, ex plurimis).
Infatti, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile dev'essere effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto incostanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto, mentre la liquidazione in concreto dell'assegno, ove sia riconosciuto tale diritto per non essere il coniuge richiedente in grado di mantenere con i propri mezzi detto tenore di vita, va compiuta tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonche' del reddito di entrambi, valutandosi tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 11870 del 09/06/2015;Sez. 1, 15 maggio 2013, n. 11686; 12 luglio 2007, n.
15611). Nell'ambito di questo duplice apprezzamento, occorre avere riguardo non soltanto ai redditi ed alle sostanze del richiedente, ma anche a quelli dell'obbligato, i quali assumono rilievo determinante sia ai fini dell'accertamento del livello economico-sociale del nucleo familiare, sia ai fini del necessario riscontro in ordine all'effettivo deterioramento della situazione economica del richiedente in conseguenza dello scioglimento del vincolo.
Per poter determinare lo standard di vita mantenuto dalla famiglia in costanza di matrimonio, occorre infatti conoscerne con ragionevole approssimazione le condizioni economiche, dipendenti dal complesso delle risorse reddituali e patrimoniali di cui ciascuno dei coniugi poteva disporre e di quelle da entrambi effettivamente destinate al soddisfacimento dei bisogni personali e familiari, mentre per poter valutare la misura in cui il venir meno dell'unità familiare ha inciso sulla posizione del richiedente è necessario porre a confronto le rispettive potenzialità economiche, intese non solo come disponibilità attuali di beni ed introiti, ma anche come attitudini a procurarsene in grado ulteriore (cfr. Cass., Sez.
1, Sentenza n. 11870 del 09/06/2015; Sez. 1, 12 luglio 2007, n. 15610; 28 febbraio 2007, n.
4764).
Applicando i principi esposti al caso in esame ritiene il Collegio, che unici elementi, risultanti dalla separazione consensuale, da cui evincere il tenore di vita goduto dai coniugi durante la lunga convivenza coniugale, si traggono dalla dichiarazione della resistente di avere redditi sufficienti al suo sostentamento.
Orbene, considerato che dalla separazione non si evince il tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio poichè le parti raggiunsero un accordo in cui non era previsto alcun assegno in favore della moglie, e non avendo, nel presente giudizio parte resistente fornito alcuna prova, né documentale né per testi, del tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio né del proprio reddito al momento della separazione ed attuale, non avendo depositato documentazione fiscale circa i redditi percepiti all'epoca della separazione e non sussistendo concreto divario tra i redditi dei coniugi all'attualità, s'impone il rigetto della domanda.
• Sulla regolamentazione delle spese processuali
Le spese processuali seguono le regole della soccombenza e si liquidano sulla base dei valori di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e s.m.i., nella versione attualmente vigente
(risultante dalla modifica di cui al D.M. n. 147/2022, applicabile ratione temporis in virtù dell'art. 6 di tale decreto) per i giudizi innanzi al Tribunale in relazione al valore della controversia ed in relazione alla fase di studio della controversia, a quella introduttiva del giudizio, a quella dell'istruzione e/o trattazione ed a quella decisionale, con riconoscimento dei soli minimi tariffari tenuto conto del carattere essenzialmente documentale dell'istruttoria svolta e della conseguente più ridotta attività difensiva resasi necessaria anche in fase conclusiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a Napoli il
22.05.1989 (atto n. 143 , parte II , S. A, sez. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1989);
• Revoca, a far data dalla presente decisione, il contributo per il mantenimento della figlia di 250,00€ mensili posto a carico di;
Controparte_3 Parte_1
• Rigetta la domanda di assegno divorzile;
• Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore del CP_1 ricorrente, spese liquidate, nella somma di € 3.809,00 oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e CPA se dovute come per legge;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 28.03.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice-
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3751 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 , riservata in decisione all'udienza del , avente ad oggetto: Divorzio -
Cessazione effetti civili vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura a Parte_1 margine del ricorso, dall'Avv. ESPOSITO ANNAMARIA , presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa giusta procura CP_1 depositata in atti , dall'Avv. DE ROSA PASQUALE , presso il quale elettivamente domicilia;
Nonchè
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa giusta procura Controparte_2 depositata in atti , dall'Avv. DE ROSA PASQUALE , presso il quale elettivamente domicilia;
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa giusta procura Controparte_3 depositata in atti , dall'Avv. DE ROSA PASQUALE , presso il quale elettivamente domicilia;
RESISTENTI
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/02/2022 esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio con la resistente in Napoli il 22.05.1989 dalla cui unione nascevano i figli
( nato a [...] il [...]), ( nata a [...] il Persona_1 Controparte_2
15.10.1990) e ( nata a [...] il [...]), che con decreto del Controparte_3
10.04.2008 il Tribunale di Modena aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi disponendo l'affido condiviso dei figli all'epoca minorenni ad entrambi i genitori con collocamento degli stessi presso il domicilio materno, contributo paterno al mantenimento dei figli di 550€ mensili quando percettore di assegni familiari ed in mancanze degli stessi di
400,00€ mensili, di lavorare come operaio presso un colorificio e di aver subito un peggioramento della propria condizione economica in quanto, in seguito all'instaurazione di Per_ una nuova relazione con la sig.ra , erano nati due figli, ( 10.06.2013) e Parte_2
( 05.05.2018) entrambi portatori di handicap ed affetti da patologie per le quali gli Per_3 era stata riconosciuta l'invalidità civile, che i figli , e erano Per_1 CP_2 CP_3 divenuti tutti economicamente autosufficienti in quanto si era trasferito in Per_1
Inghilterra, aveva costituito un proprio nucleo familiare con il suo compagno e CP_2
lavorava presso un supermercato, concludeva chiedendo la pronuncia di divorzio, la CP_3 revoca del contributo posto a suo carico per il mantenimento dei figli.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 08.04.2022 si costituivano in giudizio la resistente la quale non si opponeva alla domanda di divorzio, nonché le figlie CP_1
e le quali, impugnando le allegazioni di parte ricorrente Controparte_2 Controparte_3 ritenute infondate in fatto ed in diritto esponevano che le due figlie e CP_3 CP_2 risultavano conviventi con la madre e non in condizioni di autosufficienza economica, che aveva avuto una relazione sentimentale con tale dalla quale era nato il CP_2 Persona_4 figlio ( nato a [...] il [...]) e che, al termine della relazione, la stessa si era Per_5 stabilita unitamente al figlio presso la casa della madre e che non svolgeva alcuna attività lavorativa, che non svolgeva alcuna attività lavorativa, avendo soltanto svolto, di CP_3 tanto in tanto, qualche lavoro occasionale, non sussistendo per la stessa la condizione di autosufficienza economica, concludevano chiedendo la pronuncia di divorzio, la determinazione di un assegno di mantenimento per le figlie e a carico del CP_3 CP_2 padre da corrispondersi alla madre o direttamente in favore delle figlie.
In sede presidenziale, all'esito dell'udienza del 08.04.2022, il Presidente revocava il contributo paterno per il mantenimento dei figli e e rideterminava il Per_1 CP_2 contributo posto a carico del padre per il mantenimento della figlia , maggiorenne CP_3 non economicamente autosufficiente, in 250,00€ mensili con rivalutazione ISTAT come per legge.
A questo punto la causa veniva rimessa dinanzi al Giudice Istruttore ed istruito a mezzo di produzione documentale.
All'udienza cartolare del 20.03.2025 la causa veniva riservata al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni 20 per il deposito della comparsa conclusionale e di giorni 10 per il deposito della memoria di replica.
In sede di conclusionale il ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia di divorzio con revoca del contributo al mantenimento per la figlia a far data dalla domanda, la CP_3 resistente concludeva chiedendo la pronuncia di divorzio con conferma del contributo paterno al mantenimento per la prole.
Il Pubblico Ministero concludeva per la pronuncia di divorzio.
• Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda de qua è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Modena con decreto n.1560/2008 del 10.04.2008 previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 03.04.2008.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel triennio anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
• Sulla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento in favore delle figlie ( nata a [...] il Persona_6
15.10.1990) ( nata a [...] [...]) Controparte_3
Parte ricorrente conclude ribadendo e chiedendo espressamente “il mantenimento della prole” . Quanto alla richiesta di mantenimento avanzata dalla resistente in favore della figlia che aveva formato un autonomo nucleo familiare (ancorchè abbia fatto Controparte_2 successivo rientro presso il nucleo familiare materno ), deve concludersi nel senso della relativa inaccoglibilità.
Occorre in questa sede chiarire che, se è vero che l'onere della prova, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, spetta al genitore che chiede di essere esonerato dall'obbligazione ex lege, il quale deve fornire dimostrazione che il figlio è divenuto autosufficiente, ovvero che il mancato svolgimento di attività lavorativa sia a quest'ultimo imputabile (Cass. 2289/2001; Cass. 11828/2009), è, altresì, pacifico che tale prova possa fondarsi anche su presunzioni, quali esemplificativamente i mezzi economici di cui il figlio si avvale, unitamente al suo tenore di vita, l'essere stato avviato ad attività lavorativa con concreta prospettiva di indipendenza economica, o comunque posto nelle concrete condizioni per poter addivenire alla autosufficienza economica, di cui egli non abbia, poi, tratto profitto per sua colpa;
o ancora, il matrimonio e la convivenza in altro autonomo nucleo familiare (Cass. 24498/2006).
Nel caso di specie, deve darsi piena adesione al principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità - nonché al provvedimento presidenziale del 11.04.2022- che ha eliso l'obbligo di corresponsione dell'assegno di - alla cui stregua la creazione di un proprio Parte_1 nucleo familiare da parte del figlio maggiorenne già destinatario del contributo di mantenimento a carico di ciascuno dei genitori ne comporta l'automatica cessazione, traendo fondamento dal rilievo, sul piano fattuale, che con la costituzione del nuovo nucleo, il figlio dia avvio ad un'autonoma gestione della propria condizione nell'ambito del nucleo familiare costituito con il coniuge o convivente more uxorio.
Ed invero, ai fini della riviviscenza dell'obbligo di mantenimento, nessun rilievo potrebbero avere le circostanze, sopravvenute, della rottura della relazione con l'attuale compagno e del successivo rientro nell'abitazione familiare, atteso che, una volta legittimamente cessato l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne - per avere espletato attività lavorativa, ovvero per altre cause che hanno determinato il venir meno del relativo presupposto
(matrimonio o altro) - esso può risorgere soltanto nella forma del più ristretto dovere degli alimenti, fondato su condizioni sostanziali e procedurali affatto diverse (Cass. 22477/2006, -
26259/2005, - 12477/2004). Domanda, quella volta ad ottenere prestazioni alimentari, che, non essendo stata proposta, esula dal thema decidendum.
Quanto alla domanda di contributo al mantenimento per la figlia di anni Controparte_3
29, parimenti deve concludersi per il rigetto della stessa.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il dato anagrafico, se corrispondente ad un'età nella quale normalmente il percorso di formazione e di studi è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, in assenza di condizioni specifiche- di salute o dovute ad altre contingenze personali- costituisce un indicatore forte di inerzia colpevole, nel raggiungimento dell'indipendenza economica (cfr. Cassazione ord. n.
38366 del 2021; nello stesso senso Cass. 5/3/18 n. 5088; Cass. 22/06/2016 n.12952).
Orbene, applicando i principi suesposti al caso in esame, risulta necessario revocare il contributo paterno al mantenimento della figlia, così come determinato in sede di udienza presidenziale con provvedimento del 11.04.2022.
In particolare, avuto riguardo all'età della figlia, di ormai 29 anni, nonché alla dedotta circostanza che la stessa abbia intrapreso attività lavorativa, sebbene in modalità temporanea, sin dal 2021, considerato che la figlia abbia ormai raggiunto un'età tale da considerarsi ampiamente terminati i regolari percorsi di formazione nonché ritenuta la stessa da tempo inserita nella società, tenuto conto del principio di autoresponsabilità, ampiamente applicabile al caso di specie, attesa l'età anagrafica della prole, risulta ormai cessato l'obbligo, a carico dei genitori, di concorrere al mantenimento della figlia.
Pertanto, sia sulla base delle risultanze documentali che in forza degli arresti giurisprudenziali, va disposta la revoca delle statuizioni adottate in via provvisoria, nella parte in cui si prevede l'obbligo del ricorrente di versare alla resistente l'importo di 250,00 euro per il mantenimento della figlia e di concorrere al pagamento delle Controparte_3 spese straordinarie nella misura del 50%.
• Sulla domanda di assegno divorzile di parte resistente
In riferimento alla domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente con memoria integrativa e memoria ex art. 183 c.p.c. I termine, la stessa deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Va premesso che in tema di scioglimento del matrimonio e nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n.898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n.
74, il giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione dell'assegno di divorzio, è tenuto a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza- all'atto della decisione- dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio;
dunque, è la nozione di adeguatezza a postulare un esame comparativo della situazione reddituale e patrimoniale attuale del richiedente con quella della famiglia all'epoca della cessazione della convivenza, che tenga altresì conto dei miglioramenti della condizione finanziaria dell'onerato, anche se successivi alla cessazione della convivenza, i quali costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell'attività svolta durante il matrimonio ( cfr. tra le altre Cass. 4 ottobre 2010 n. 20582). Inoltre la determinazione di detto assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi, con la conseguenza che il diniego dell'assegno divorzile non può fondarsi sul rilievo che negli accordi di separazione i coniugi pattuirono che nessun assegno fosse versato dal marito per il mantenimento della moglie, dovendo, comunque, il giudice procedere alla verifica del rapporto delle attuali condizioni economiche delle parti con il pregresso tenore di vita coniugale ( cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424;
Cass. Civ. Sez. I n. 1758 del 28.01.2008). In altri termini, sempre secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, la determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti e in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate e diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione ( cfr. Cass. Sez. I n. 25010 del 30.11.2007).
Orbene, come già detto, in base al dettato normativo, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile va effettuato verificando, innanzitutto, l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, ovvero che poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale. A tal fine il tenore di vita può desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare dei loro redditi e disponibilità patrimoniali. Il giudice può desumere il tenore di vita dalla documentazione relativa ai redditi dei coniugi al momento della pronuncia di divorzio costituendo essi - insieme alle disponibilità patrimoniali dei coniugi - valido parametro per la determinazione di detto tenore di vita e della possibilità di mantenerlo. L'assegno va poi quantificato nella misura necessaria, in relazione alla situazione economica di ciascuna parte, a rendere tendenzialmente possibile il mantenimento di detto tenore ( cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I 4.11.2010 n. 22501; Cass. Sez. I n. 10644 del
13.05.2011; Cass. Civ. Sez. I n.9976 del 5.05.2011). In definitiva, l'assegno de quo, pur avendo carattere assistenziale, non presuppone uno stato di bisogno del richiedente, ma la sua inidoneità a conservare, con i suoi soli mezzi, il tenore di vita suddetto, goduto, o godibile, in costanza di matrimonio ( cfr. Cass. Civ. Sez. I 26.09.2007 n. 20204).
Tale interpretazione giurisprudenziale, risulta suggellata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 11/2015, in cui si è riconosciuta l'esistenza di un “diritto vivente” secondo cui “ il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non costituisce l'unico parametro di riferimento ai fini della statuizione sull'assegno divorzile.” In quanto “la Corte di cassazione, in sede di esegesi della normativa impugnata, ha anche di recente, in tal senso, appunto, ribadito il proprio «consolidato orientamento», secondo il quale il parametro del «tenore di vita goduto in costanza di matrimonio» rileva, bensì, per determinare «in astratto […] il tetto massimo della misura dell'assegno» (in termini di tendenziale adeguatezza al fine del mantenimento del tenore di vita pregresso), ma, «in concreto», quel parametro concorre, e va poi bilanciato, caso per caso, con tutti gli altri criteri indicati nello stesso denunciato art. 5.
Tali criteri (condizione e reddito dei coniugi, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune, durata del matrimonio, ragioni della decisione) «agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto» e possono «valere anche ad azzerarla» (così testualmente, da ultimo, Corte di cassazione, prima sezione civile, Sez. 1, Sentenza n. 11870 del 09/06/2015; sentenza 5 febbraio 2014, n. 2546; in senso conforme, sentenze 28 ottobre 2013, n. 24252; 21 ottobre
2013, n. 23797; 12 luglio 2007, n. 15611; 22 agosto 2006, n. 18241; 19 marzo 2003, n. 4040, ex plurimis).
Infatti, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile dev'essere effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto incostanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto, mentre la liquidazione in concreto dell'assegno, ove sia riconosciuto tale diritto per non essere il coniuge richiedente in grado di mantenere con i propri mezzi detto tenore di vita, va compiuta tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonche' del reddito di entrambi, valutandosi tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 11870 del 09/06/2015;Sez. 1, 15 maggio 2013, n. 11686; 12 luglio 2007, n.
15611). Nell'ambito di questo duplice apprezzamento, occorre avere riguardo non soltanto ai redditi ed alle sostanze del richiedente, ma anche a quelli dell'obbligato, i quali assumono rilievo determinante sia ai fini dell'accertamento del livello economico-sociale del nucleo familiare, sia ai fini del necessario riscontro in ordine all'effettivo deterioramento della situazione economica del richiedente in conseguenza dello scioglimento del vincolo.
Per poter determinare lo standard di vita mantenuto dalla famiglia in costanza di matrimonio, occorre infatti conoscerne con ragionevole approssimazione le condizioni economiche, dipendenti dal complesso delle risorse reddituali e patrimoniali di cui ciascuno dei coniugi poteva disporre e di quelle da entrambi effettivamente destinate al soddisfacimento dei bisogni personali e familiari, mentre per poter valutare la misura in cui il venir meno dell'unità familiare ha inciso sulla posizione del richiedente è necessario porre a confronto le rispettive potenzialità economiche, intese non solo come disponibilità attuali di beni ed introiti, ma anche come attitudini a procurarsene in grado ulteriore (cfr. Cass., Sez.
1, Sentenza n. 11870 del 09/06/2015; Sez. 1, 12 luglio 2007, n. 15610; 28 febbraio 2007, n.
4764).
Applicando i principi esposti al caso in esame ritiene il Collegio, che unici elementi, risultanti dalla separazione consensuale, da cui evincere il tenore di vita goduto dai coniugi durante la lunga convivenza coniugale, si traggono dalla dichiarazione della resistente di avere redditi sufficienti al suo sostentamento.
Orbene, considerato che dalla separazione non si evince il tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio poichè le parti raggiunsero un accordo in cui non era previsto alcun assegno in favore della moglie, e non avendo, nel presente giudizio parte resistente fornito alcuna prova, né documentale né per testi, del tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio né del proprio reddito al momento della separazione ed attuale, non avendo depositato documentazione fiscale circa i redditi percepiti all'epoca della separazione e non sussistendo concreto divario tra i redditi dei coniugi all'attualità, s'impone il rigetto della domanda.
• Sulla regolamentazione delle spese processuali
Le spese processuali seguono le regole della soccombenza e si liquidano sulla base dei valori di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e s.m.i., nella versione attualmente vigente
(risultante dalla modifica di cui al D.M. n. 147/2022, applicabile ratione temporis in virtù dell'art. 6 di tale decreto) per i giudizi innanzi al Tribunale in relazione al valore della controversia ed in relazione alla fase di studio della controversia, a quella introduttiva del giudizio, a quella dell'istruzione e/o trattazione ed a quella decisionale, con riconoscimento dei soli minimi tariffari tenuto conto del carattere essenzialmente documentale dell'istruttoria svolta e della conseguente più ridotta attività difensiva resasi necessaria anche in fase conclusiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a Napoli il
22.05.1989 (atto n. 143 , parte II , S. A, sez. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1989);
• Revoca, a far data dalla presente decisione, il contributo per il mantenimento della figlia di 250,00€ mensili posto a carico di;
Controparte_3 Parte_1
• Rigetta la domanda di assegno divorzile;
• Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore del CP_1 ricorrente, spese liquidate, nella somma di € 3.809,00 oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e CPA se dovute come per legge;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 28.03.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino