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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Paola Agresti Consigliere
Maria Speranza Ferrara Consigliere rel.
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4791/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 13.11.2024, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avv. Antonella
Mencherini (c.f. ) e l'avv. Daniele Meliciani (c.f. C.F._2
, che lo rappresentano e difendono per procura in atti - C.F._3
APPELLANTE -
E
(c.f. Controparte_1 C.F._4
elettivamente domiciliata in Roma, anche in indirizzo telematico, presso l'avv. AL
FE (c.f. ), che la rappresenta e difende per procura in atti - C.F._5
APPELLATO-
Oggetto: appello di , nei confronti di , avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Roma, n° 10013/2020, il
09.07.2020, a definizione del giudizio recante n° R.G. 23765/27, introdotto da Parte_1
nei confronti di - oggetto: distanze legali e risarcimento
[...] Controparte_1
danni-
IN FATTO E IN DIRITTO
La TE conviene in giudizio, dinanzi al primo giudice, , Pt_1 Controparte_1
per:
r.g. n. 1 << - Accertare, dichiarare e quindi statuire che la costruzione, come identificata in atti, eretta dalla convenuta, invade la proprietà del sig. ed è stata Parte_1
realizzata in violazione della normativa sulle distanze legali;
- Dichiarare, dunque, tenuta la sig.ra alla demolizione della descritta costruzione illegalmente CP_1
realizzata; - Dichiarare parimenti tenuta e quindi condannare la convenuta al risarcimento del danno patito da liquidarsi in via equitativo oltre interessi e rivalutazione sino al saldo - Nel merito in via subordinata - Dichiarare tenuta e quindi condannare la convenuta ad arretrare fino al rispetto delle distanze legali come prescritta (…)>>
A sostegno delle rassegnate conclusioni, allega di essere proprietario di Parte_1
una unità abitativa in Roma, Via Valle della Storta 83, parte di un corpo di fabbrica suddiviso in quattro unità abitative simmetriche, ciascuna comprensiva di un' area antistante adibita a giardino, dalla quale si accede all'abitazione; che la propria unità immobiliare è edificata in aderenza a quella di proprietà della la quale, qualche CP_1
anno addietro, ha realizzato, in aderenza al confine che delimita i due immobili e in violazione delle norme edilizie nonché codicistiche, una veranda che, nella parte superiore, sporge all'interno della proprietà attorea e è edificata in maniera tale da determinare un aggravio di veduta a carico della proprietà del La terza.
La a seguito della disposta rinnovazione della citazione in proprio favore, si CP_1
costituisce il 28.02.2018, opponendo la invalidità della mediazione per difetto di convocazione;
la nullità della citazione in rinnovazione per omessa indicazione del giudice innanzi al quale era fissata l'udienza; la infondatezza della domanda, per la finalità della veranda di protezione del proprio immobile dal fenomeno della condensa da errata coibentazione del tetto e conclude per la improcedibilità della domanda (non preceduta dalla introduzione della mediazione obbligatoria) e, nel merito, per la sua infondatezza.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. e disposta c.t.u., la controversia è definita, come di seguito, dalla sentenza impugnata:
<< (…) rigetta le domande avanzate dall'attore. Condanna quest'ultimo a rifondere,
alla convenuta, le spese di lite che si liquidano in complessivi € 5100,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali. Spese distratte. Spese di ctu da attribuire all'attore>>.
A sostegno della decisione, il primo giudice poneva le seguenti considerazioni in fatto e in diritto.
- La mediazione è stata espletata r.g. n.
2 - La costituzione in giudizio della convenuta sana i vizi della citazione allegati.
- Gli immobili fanno parte di un condominio 'orizzontale', con parti comuni indicate nel viale d'ingresso, nella facciata e nei muri divisori fra le singole unità; dunque, la fattispecie viene ricondotta alla disciplina dell'art. 1117 e ss cc.
- La veranda insiste su una delle facciate dell'edificio, di qui l'obbligo del primario rispetto delle norme di cui all'art. 1102 cc (richiamata dall'art. 1139 cc) ed all'art. 1122 cc.
- In linea generale, le norme sulle distanze (artt. 873 e ss cc) e vedute (artt. 900 e ss cc) sono applicabili anche nei rapporti fra condomini in un edificio condominiale quando siano compatibili con l'applicazione delle norme particolari relative alle cose comuni (art. 1102 cc) ed esclusive art 1122 cc.
- Laddove vi sia contrasto (cioè, laddove, in fatto, sia consentito un uso più intenso della cosa comune, la facciata, in ragione dei luoghi e della conformazione dell'edificio e siano rispettati i divieti di cui agli articoli 1102 e
1122 c.c.) prevalgono le norme speciali sulle cose comuni, con conseguente inapplicabilità delle norme in materia di distanze o vedute.
- La peculiarità del condominio negli edifici, caratterizzato dalla coesistenza di una comunione forzosa con proprietà esclusive, determina, dovendosi i rapporti fra condomini ispirare a ragioni di solidarietà, la necessità di ricercare un costante equilibrio tra le esigenze e gli interessi di tutti i condomini, al fine di verificare che l'uso del bene comune da parte di ciascuno sia compatibile con i diritti degli altri. Se la controversia involge rapporti di natura condominiale, trova applicazione esclusiva la normativa in tema di condominio degli edifici rispetto a quella che, nell'ambito dei rapporti di vicinato, stabilisce le limitazioni legali fra proprietà confinanti che sono imposte con carattere di reciprocità indipendentemente dalla verifica di un pregiudizio derivante dalla loro inosservanza (così Cass. 7044/04). Non nel senso che l'eventuale lesione del
'diritto' di far osservare le distanze o le vedute non possa trovare sanzione, ma nel senso che la tutela di tali diritti deve essere contemperata con i diritti degli altri partecipanti sì che, ad esempio, il diritto di veduta può ritenersi tutelato anche se la nuova costruzione è a distanza inferiore al limite legale predeterminato di tre metri a fronte di una particolare situazione dei luoghi o di un contrapposto interesse ritenuto prevalente. Dunque se l'uso del bene comune
è avvenuto nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1102 cc (o dell'art. 1122 cc se r.g. n. 3 l'opera sia stata realizzata nella proprietà esclusiva) del regolamento ove di natura contrattuale, deve ritenersi legittima l'opera, seppur realizzata senza il rispetto delle distanze o delle vedute come rigidamente previste dalla normativa in tema di rapporti di vicinato, non essendo ragionevole imporre al singolo condomino, che si serva anche delle parti comuni per migliorare il godimento del bene di proprietà individuale, limiti ulteriori oltre a quelli stabiliti dalla specifica disciplina dettata in tema di condominio e comunione.
In altri termini, la normativa che regola le distanze fra costruzioni e le vedute non trova applicazione in ambito condominiale (Cass. 1989/16 e Cass.
30528/17), se in contrasto con la normativa specifica prevista in tema di condominio, quindi se il giudice constata il rispetto dei limiti di cui all'art. 1102 cc, deve ritenere legittima l'opera realizzata anche senza il rispetto delle norme che regolano i rapporti fra proprietà contigue (Cass. 30528/17), sempre nel rispetto della struttura dell'edificio (Cass. 6546/10), delle caratteristiche e dello stato dei luoghi ed in particolare dei diritti e delle facoltà dei condomini verificando la compatibilità, nel singolo caso, dei rispettivi diritti (Cass.
22838/05).
- La realizzazione di una veranda in aderenza alla facciata dell'edificio, quale pertinenza dell'appartamento, è sottoposta ai divieti di cui all'art. 1102 cc e all'art. 1122 cc.; il La TE non si duole della violazione delle limitazioni previste da tali norme, ma solo della violazione delle norme previste in tema di distanze fra fondi finitimi o delle vedute fra gli stessi;
è pacifico il rispetto della disciplina in tema di condominio negli edifici, dunque le domande del La TE vengono rigettate.
Spese di lite e c.t.u. regolate secondo soccombenza.
Spese di lite, distratte al difensore.
Con atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni. Parte_1
<< (…) - nel merito in via principale: - accertare, dichiarare e quindi statuire che la
costruzione, come identificata in atti, priva di titolo autorizzativo, eretta dalla convenuta, invade la proprietà del sig. ed è stata realizzata in Parte_1
violazione della normativa sulle distanze legali per costruzioni, vedute e luci;
- dichiarare tenuta quindi condannare la sig.ra alla demolizione Controparte_1
della descritta costruzione, illegalmente realizzata in dispregio alla normativa civilistica ed a quella amministrativa;
- dichiarare parimenti tenuta e quindi
r.g. n. 4 condannare la convenuta al risarcimento del danno patito da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo;
- nel merito in via subordinata: - dichiarare tenuta e quindi condannare la convenuta ad arretrare la costruzione fino al rispetto delle distanze legali come prescritte per costruzioni, vedute e luci. - In via istruttoria si richiamano i mezzi istruttori come articolati nel giudizio di primo grado ed in particolare nelle memorie 183, VI comma, c.p.c. Con vittoria di spese, compensi professionali e rimborso forfettario nella misura di legge per il doppio grado di giudizio e conseguente condanna nei confronti dell'Avv. AL
FE, antistatario, a restituire all'appellante la somma di € 5.100,00 oltre rimborso spese generali (15%), Iva e Cassa allo stesso direttamente pagata in virtù della sentenza impugnata>>.
Con comparsa depositata il 15.02.2021, si costituisce e chiede il Controparte_1 rigetto dell'appello, con favore delle spese di lite, da distrarsi.
La TE BI formula sei motivi di appello.
1) Rubricato: “Vizio di extra petizione ex art. 112 c.p.c.”. L'appellante censura la decisione nella parte in cui accerta la prevalenza delle disposizioni in materia di condominio su quelle in materia di distanze. A tal fine, allega vizio di ultrapetizione;
che la ritenuta prevalenza non è stata opposta dalla e che CP_1
il primo giudice non avrebbe potuto introdurre d'ufficio tale difesa, neppure sottoposta al contraddittorio tra le parti.
2) Rubricato: “Per errata disapplicazione della normativa sulle distanze tra costruzioni”. L'appellante censura la decisione nella parte in cui accerta la natura di condominio orizzontale del complesso immobiliare interessato dalla domanda in esame. A tal fine sostiene trattarsi di villette a schiera, distinte dal fabbricato condominiale, con il quale hanno in comune il solo viale di accesso dalla Via Valle della Storta 83; che le villette non sono parte del , ma CP_2
sono fondi finitimi, nella edificazione dei quali devono essere rispettate le distanze di di cui all'art. 873 c.c.; al d.m. n. 1444 del 1968 e al Regolamento
Generale Edilizio del Comune di Roma, come indicato dallo stesso c.t.u.; che la facciata delle unità abitative in oggetto non è, neppure secondo il regolamento condominiale, bene comune.
3) Rubricato: “Per mancanza e/o insufficiente motivazione”. Vi si censura la decisione nella parte in cui, ritenuta la configurabilità di un “condominio orizzontale”, esclude l'applicabilità della normativa sulle distanze tra r.g. n. 5 costruzioni, senza motivazione. A tal fine sostiene che la domanda ha ad oggetto l'accertamento della violazione della disciplina in materia di distanza tra due costruzioni private edificate su suoli privati confinanti e che tra le parti non si controverte dell'uso di cosa comune, con conseguente riconducibilità della fattispecie alla sola normativa sulle distanze, la cui violazione è rilevata anche in c.t.u.
4) Rubricato: “Per insufficiente, contraddittoria ed errata motivazione sul capo di domanda relativo alla creazione di nuove vedute senza il rispetto delle previste distanze”. Vi si censura la decisione nella parte in cui respinge la domanda diretta ad accertare la violazione della disciplina in materia di distanze delle vedute e l'accertamento in ordine alla mancanza dei requisiti della prospectio e della possibilità di inspicere da parte della CP_1
5) Rubricato: “Per omessa pronuncia sulla domanda attorea deducente l'invasione della proprietà del sig. da parte della veranda costruita dalla Parte_1 sig.ra . Vi si lamenta la omessa pronuncia sull'allegata Controparte_1
invasione di proprietà. A tal fine, richiama gli accertamenti del c.t.u. in orine al fatto che la veranda costruita dalla convenuta e per oltre 2 cm all'interno della proprietà attorea.
6) Rubricato: “Per conseguente omesso risarcimento dei danni”. Vi si ripropone la domanda di condanna della controparte al risarcimento del danno conseguito alla edificazione in violazione. A tal fine, sostiene trattarsi di danno in re ipsa, il cui accertamento non richiede attività probatoria da parte del danneggiato.
L'appello è meritevole di accoglimento nei limiti di cui di seguito.
Motivi di appello sub 1); 2) e 3).
Attengono tutti alla individuazione della disciplina applicabile alla controversia
(quella del condominio o quella delle distanze legali fra edifici e vedute); vengono valutati congiuntamente e sono meritevoli di accoglimento.
L' opera contestata dal La TE è costituita dall'avancorpo, con funzione di
“veranda”, meglio descritta in atti e in c.t.u., realizzato, dalla in CP_1
prosecuzione della facciata della propria abitazione e installato sul giardino di proprietà privata della stessa CP_1
Di tale veranda, il La TE contesta il mancato rispetto della distanza di legge dalla proprietà di parte attrice e il fatto che avrebbe determinato nuove vedute sempre a distanza non regolamentare.
r.g. n. 6 Detta veranda è a pianta “rettangolare”, con copertura “a falda unica” e la parte bassa orientata verso il giardino di proprietà della il suo volume, per il CP_1
suo lato lungo, è interamente addossato al prospetto esterno della casa della mentre, per il suo lato corto di sinistra, lascia libero un piccolo CP_1
triangolo di giardino compreso tra la veranda e la recinzione con la proprietà del sul lato frontale, la veranda è “libera” e confina con la restante area di Pt_1
giardino privato della la copertura della veranda è una proiezione della CP_1
superficie del manufatto.
Tale veranda, realizzata, ripetesi, nel giardino di proprietà privata della CP_1
rientra senza nella definizione di costruzione e non insiste su un'area condominiale, con la conseguenza, che come sostenuto dall'appellante, deve essere ricondotta alla disciplina delle distanze.
Infatti, quando, come nella specie, l'area confinante con il fabbricato condominiale su cui insiste una tettoia o una veranda lesiva dei diritti di un condomino non è di proprietà condominiale, ma è di proprietà esclusiva del proprietario dell'unità condominiale del piano terra al cui servizio la tettoia/veranda è posta, non si applica l'articolo 1102 c.c., in quanto non si configura alcun uso della cosa comune (salvo l'uso della muratura perimetrale del fabbricato per l'infissione delle travi che sorreggono la veranda, la cui compatibilità con il disposto dell'articolo 1102 c.c. non è qui in discussione).
Trattandosi di una costruzione realizzata su proprietà individuale, lesiva del diritto dei diritti di altra proprietà individuale, essa rimane soggetta alle prescrizioni contenute nell'art. 905 c.c., finendo altrimenti per imporre di fatto una servitù a carico della cosa altrui , senza che operi, al riguardo, il principio di cui all'art. 1102 c.c., in quanto i rapporti tra proprietà individuali e beni comuni finitimi sono disciplinati dalle norme che regolano i rapporti tra proprietà contigue o asservite (Cass. 26807/19).
Tale considerazione è assorbente e riconduce la controversia alla disciplina delle distanze legali, seppure giovi darsi atto del fatto che nella giurisprudenza di legittimità si rinviene tanto un orientamento che tende a garantire il rispetto della disciplina sulle distanze anche in ambito condominiale (Cass. n. 955 del 2013;
Cass. n. 7269 del 2014) quanto un orientamento che, in tale ambito, tende ad attribuire prevalenza alla disciplina dell'uso delle parti comuni del fabbricato
(Cass. n. 6546 del 2010 in tema di balconi;
Cass. n. 14096 del 2012 e Cass. n.
r.g. n. 7 10852 del 2014 in tema di ascensori;
Cass. n. 1989 del 2016 in tema di tubazioni;
da ultimo, in un caso di realizzazione di tettoia in appoggio al muro perimetrale del fabbricato, Cass. n. 30528 del 2017).
Nel concreto.
La veranda è stata realizzata dopo l'anno 2007 (data di acquisto del legame per la edificazione, come da fattura prodotta dalla , nel corso dell'anno CP_1 anno 2012 (il primo esposto del risale all'anno 2014 e, pacificamente, Pt_1
a tale epoca, la veranda era stata completata da circa un paio di anni).
Come da c.t.u., che immune da vizi logici e/o giuridici, viene recepita, sul punto, in argomentazioni e conclusioni, la veranda è edificata in violazione della distanza di cui all'art.873 c.c., come integrata dal Regolamento generale edilizio del Comune di Roma (delibera 18.08.1934 n. 5264) che all'art. 19, rubricato
“altezze dei fabbricati- Distacchi fra i fabbricati” prevede una distanza minima di 8 metri, che non è rispettata.
Le norme relative alle distanze tra costruzioni previste dall'art. 873 c.c. e dai regolamenti locali devono essere tenute distinte dalle regole di edilizia contenute in leggi speciali e nei regolamenti comunali (artt. 871 e 872 c.c.) e in caso di loro violazione, le prime, che incidono sui rapporti di vicinato, consentono al privato l'esercizio delle azioni di riduzione in pristino e di risarcimento del danno (cfr. Cass. Sentenza n. 5605 del 26/02/2019).
Le dimensioni geometriche dell'insieme delle due proprietà contigue non consentono di ridurre a distanza legale la veranda edificata dal in CP_1
quanto la distanza di 8 m dall' avancorpo di proprietà della ( ancor più la CP_3
distanza di m 10) viene raggiunta solo oltrepassato sia il giardino che la veranda che sul giardino insiste, nella sua interezza, con la conseguenza che deve essere accolta la domanda principale di completa rimozione del manufatto e quindi della riduzione in pristino.
Motivo di appello sub 4)
La tutela ripristinatoria riconosciuta in accoglimento dei motivi di appello sub 1),2) e 3) rende ultronea la valutazione della domanda diretta ad accertare lo sconfinamento di 2 cm nella proprietà dell'appellante (pur riscontrabile, come da c.t.u.).
Motivo di appello sub 5)
r.g. n. 8 La violazione delle norme di edilizia e di tutela ambientale contenute negli strumenti urbanistici o nei regolamenti di igiene che, in quanto contengono discipline sulle distanze, svolgono anch'essi funzione integrativa dell'art. 872 cod. civ. è fonte di responsabilità risarcitoria nei confronti dei privati confinanti, dovendosi ravvisare nei loro confronti un danno oggettivo o "in re ipsa".
Tale danno non consiste solo nel deprezzamento commerciale del bene o nella totale perdita di godimento di esso (aspetti che vengono superati dalla tutela ripristinatoria) ma anche nella indebita limitazione del pieno godimento del fondo in termini di diminuzione di amenità, comodità e tranquillità, trattandosi di effetti pregiudizievoli egualmente suscettibili di valutazione patrimoniale (Cass. n. 6414 del 17/05/2000).
Tenuto conto della tutela ripristinatoria accordata che, ripetesi, supera le limitazioni inflitte alla proprietà del La TE dalla presenza della nuova costruzione a distanza inferiore a quella prevista da leggi e regolamenti edilizi, viene riconosciuto il danno causato dalla presenza della nuova costruzione in termini di limitazione del pieno godimento del fondo da parte del medesimo Pt_1
Tale danno viene stimato equitativamente, in misura attuale e comprensiva del danno da ritardato pagamento, tenuto conto della consistenza della nuova opera: essa è stabilmente collegata al terreno;
si presenta finestrata sui tre lati non addossati al muro esterno della abitazione, a partire dall'altezza di un metro e ha un volume chiuso che incombe sulla proprietà del comportandone riduzione di amenità e luminosità. Pt_1
Per ciascuno dei 12 anni trascorsi dalla completa edificazione della veranda ad oggi (il produce un esposto del 14.07.2014 in cui lamenta la avvenuta edificazione, da Pt_1
circa due anni, della nuova costruzione oggetto del presente giudizio;
la circostanza non
è oggetto di specifica contestazione), a tale titolo, viene liquidato l'importo di euro
800,00, per un totale, di euro 9.600,00.
Domanda di restituzione delle somme (onorari e spese di lite) corrisposte all'avv. antistatario.
L'appellante chiede conseguire, alla integrale riforma della sentenza impugnata, la condanna dell'avv. FE AL, distrattario, della somma di euro 5.100,00 “oltre rimborso spese generali (15%), Iva e Cassa” corrisposta in esecuzione della sentenza impugnata.
r.g. n. 9 L'avvocato antistatario è legittimato passivo, nel giudizio d'appello, ai fini della ripetizione di quanto versatogli a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 6225 del 24/02/2022)
L'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale.
A ciò consegue, da un lato, che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale, dall'altro, che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio ( Cass. n. 25247 del 25/10/2017).
Non vi è alcuna contestazione in ordine all'avvenuta corresponsione delle somme liquidate con la sentenza impugnata e a titolo di spese di lite in favore del difensore che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non percepito onorari, dunque la domanda di restituzione proposta nei confronti dell'avvocato. FE, costituito, anche nel primo grado di giudizio, per e distrattario, è fondata. Controparte_1
Spese di lite.
Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. n.
9064 del 12/04/2018).
Per il doppio grado di giudizio, le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex dm
55/2014, come da dispositivo (valore della causa: indeterminabile e di bassa r.g. n. 10 complessità; compensi medi;
esclusa, per il grado di appello, la fase istruttoria, che non c'è stata).
Spese di c.t.u.
Regolate secondo soccombenza e liquidate in atti.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da
[...]
, nei confronti di , avverso la sentenza, resa tra le Parte_1 Controparte_1
parti, dal Tribunale Ordinario di Roma, n° 10013/2020, il 09.07.2020, a definizione del giudizio recante n° R.G. 23765/27, introdotto da nei confronti di Parte_1
, ogni diversa conclusione disattesa, così provvede: Controparte_1
- In riforma della sentenza impugnata, accerta che la nuova costruzione/veranda meglio descritta in atti e c.t.u. edificata sul giardino di proprietà di
[...]
viola la disciplina vigente in materia di distanze legali e per CP_1
l'effetto condanna alla integrale demolizione della Controparte_1
medesima.
- Condanna a corrispondere a , per le Controparte_1 Parte_1
ragioni di cui alla parte motiva, l'importo di euro 9.600,00, oltre interessi di legge dalla presente pronuncia al soddisfo.
- Condanna FE AL n.q. di difensore distrattario di , Controparte_1
a restituire, a , le somme da questi corrisposte al FE in Parte_1
esecuzione della sentenza impugnata.
- Condanna a rifondere, a , le spese di lite Controparte_1 Parte_1
relative al doppio grado di giudizio, che liquida, per il primo grado, in euro
5.100,00 per compensi oltre euro 545,00 per spese e a rimborso forfettario
(15%), IVA e CPA come per legge;
per il grado di appello, in euro 6.946,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
- Pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. già Controparte_1
liquidate in atti.
Roma, 03.01.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 11
r.g. n.
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