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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 09/12/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1699/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1699/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. FIORONI ER, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. FIORONI
ER
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROSSI FABIO, Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ROSSI
[...]
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROSSI FABIO, CP_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ROSSI
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI FABIO, Controparte_3 C.F._3 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ROSSI FABIO
EN LO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI FABIO, C.F._4 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ROSSI FABIO
CONVENUTI
(C.F. ) IN PROPRIO E QUALE EREDE DI Controparte_4 C.F._5
rappresentato e difeso dall'avv. MARONI FRANCESCO, elettivamente Persona_1 domiciliato presso il difensore avv. MARONI FRANCESCO
pagina 1 di 10 (C.F. ) IN PROPRIO E QUALE EREDE Controparte_5 C.F._6
DI rappresentato e difeso dall'avv. MARONI FRANCESCO, elettivamente Persona_1 domiciliato presso il difensore avv. MARONI FRANCESCO
(C.F. ) IN PROPRIO E QUALE EREDE DI Controparte_6 C.F._7 rappresentato e difeso dall'avv. MARONI FRANCESCO, elettivamente Persona_1 domiciliato presso il difensore avv. MARONI FRANCESCO
RZ MA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia nel MERITO il Tribunale di Forlì, contrariis reiectis:
I. Accertare e dichiarare i sig.ri , Cod.Fisc. CP_2 C.F._2 CP_3
, Cod.Fisc. ; - Cod.Fisc. ;
[...] C.F._3 Controparte_1 C.F._1
EN LO, Cod.Fisc. tenuti, in solido fra loro, a C.F._4 risarcire\rifondere alla attrice soc. part. IVA Parte_1
n° in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Cod.Fisc. P.IVA_1 Parte_2
corrente in Cesenatico (FC), Viale Carducci n°186 la residua somma di C.F._8
€.28.452,61= per le causali di cui in narrativa.
II. Conseguentemente perciò CONDANNARE: i sig.ri Cod.Fisc. CP_2
, Cod.Fisc. ; - C.F._2 Controparte_3 C.F._3 Controparte_1
Cod.Fisc. ; EN LO, Cod.Fisc. in solido C.F._1 C.F._4 fra loro, A PAGARE alla attrice soc. part. IVA Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Cod.Fisc. P.IVA_2 Parte_2
corrente in Cesenatico (FC), Viale Carducci n°186 la residua somma di C.F._8
€.28.452,61= per le causali di cui in narrativa gravata d'interessi legali dal dì della ricevuta richiesta
(09\07\2021) in sino al saldo effettivo;
il tutto con vittoria di spese ed onorari, oltre rimborso forfetario
15% Cpa 4% ed IVA come per Legge laddove dovuta”.
Per le parti convenute:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione avversaria, e previe le opportune pronunce e declaratorie
Nel merito
In via principale pagina 2 di 10 Rigettare la domanda risarcitoria di parte attrice per tutte le ragioni, in fatto e diritto dedotte in premessa e per l'effetto, in via riconvenzionale, previa declaratoria di legittimità della revoca della proposta transattiva formulata con comunicazione PEC – ASSICURATA del 22.12.2021 (doc.3), condannare la società in persona del legale rapp.te Parte_1 pro tempore, a restituire, in favore degli odierni convenuti, la somma di euro 5.809,00 portata dall'assegno circolare n° 4053968705-07 del 20.12.2021, indebitamente trattenuta dalla stessa società attrice a titolo di acconto sul maggiore danno, maggiorata degli interessi legali dalla debenza al saldo effettivo;
In via subordinata
Nella denegata ipotesi, anche parziale, di accoglimento della domanda risarcitoria di parte attrice, accertare la responsabilità dei terzi chiamati , e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1489 c.c. per le irregolarità edilizie e gli abusi edilizi di cui all'edificio alberghiero per cui è causa, in quanto abusi edilizi anteriori al contratto di cessione di quote sociali del 29.06.1998 versato in atti, accertare e dichiarare quindi i terzi chiamati , Controparte_4 [...]
e tenuti a garantire e manlevare i convenuti odierni e per l'effetto CP_5 Controparte_6 condannare, in via riconvenzionale, in solido ovvero ciascuno per il proprio titolo, anche a titolo di regresso, la Sig.ra (C.F. ), in proprio e quale erede di Controparte_4 C.F._5 Per_1 residente in [...], il Sig. (C.F.
[...] Controparte_5
, in proprio e quale erede di residente in [...] Persona_1
CO TT n. 43, la Sig.ra (C.F. ), in proprio e quale Controparte_6 C.F._7 erede di residente in [...] int. 3, al risarcimento, in Persona_1 favore dei convenuti, di tutti i danni patiti e/o patiendi da , , Controparte_3 CP_2 CP_1
e VA OR in conseguenza dell'accoglimento, anche parziale, della domanda proposta
[...] da parte attrice, nella misura di euro 28.452,61 o in quella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dalla debenza al saldo.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge.”
Per le parti terze chiamate:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, cosi giudicare:
- nel merito ed in via principale: rigettare la domanda risarcitoria ex art. 1489 C.c. e/o di garanzia avanzata da e OR VA nei confronti di Controparte_3 CP_2 Controparte_1
, e per le motivazioni tutte esposte nella narrativa della CP_4 CP_5 Controparte_6
pagina 3 di 10 comparsa di costituzione e risposta del terzo chiamato, nonché la domanda principale - limitatamente all'ipotesi in cui il Giudice la ritenesse automaticamente estesa al terzo in seguito alla chiamata in causa - perché infondate sia in fatto che in diritto;
- nel merito e subordinatamente, nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse rilevare la fondatezza delle domande, accertare e dichiarare che qualunque diritto al risarcimento del danno si è comunque prescritto per decorso del termine ordinario decennale o dell'eventuale termine più breve;
- nel merito ed in via di ulteriore subordine nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia e manleva con condanna al risarcimento, in via riconvenzionale ed in solido ovvero ciascuno per il proprio titolo, graduare la responsabilità fra Controparte_3 CP_2
e OR VA da una parte e , e Controparte_1 CP_4 CP_5 Controparte_6 dall'altra parte accertando il tempo di realizzazione e conseguente paternità degli abusi e/o irregolarità edilizie posti a fondamento della domanda di risarcimento che dovessero essere dimostrati nel corso del procedimento con ogni consequenziale effetto di legge;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA e C.P.A. come per legge.
Con ogni riserva di meglio dedurre, argomentare e provare anche alla luce delle avverse difese ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 183 VI Comma C.p.c.
Salvis iuribus”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio , , e VA OR, al fine di CP_2 Controparte_3 Controparte_1 sentire accolte le conclusioni sopra riportate.
A sostegno delle domande l'attrice allegava:
- In data 30.10.2009 a ministero del Notaio acquistava dai convenuti la totalità delle Persona_2 quote di Edelweiss s.r.l. (doc. 1);
- Il contratto denominato “Trasferimenti di partecipazioni in società a responsabilità limitata”, inter alia, disponeva che:
pagina 4 di 10 - l'attrice, tuttavia, doveva sopportare spese tecniche e di regolarizzazione e sanatoria per irregolarità ed abusi (docc. da 3 a 9) su un immobile facente parte del patrimonio. La responsabilità della presenza di vizi e difetti e, conseguentemente, degli esborsi dovuti per sanarli, era da ascriversi integralmente alle parti convenute, come da relazione tecnica allegata alla citazione (docc. da 11 a 11.b);
- il totale degli importi dovuti a tale titolo e sostenuti dall'attrice ammontava ad Euro 34.261,61;
- il sopra riportato art. 10 del contratto conduceva inequivocabilmente alla responsabilità dei cedenti, che venivano dunque convenuti nel presente giudizio;
- nella fase stragiudiziale i convenuti corrispondevano la somma di Euro 5.809,00 tramite assegno (doc.
10), che veniva trattenuto da parte attrice a titolo di acconto sul maggior dovuto;
- chiedevano dunque l'accertamento della responsabilità e la conseguente condanna dei convenuti al pagamento della somma ancora non corrisposta di Euro 28.452,61.
Si costituivano in giudizio , e VA OR, Controparte_3 CP_2 Controparte_1 contestando le avverse domande sulla base delle seguenti eccezioni:
- I convenuti cedevano le proprie quote (originariamente detenute da altri soggetti meglio indicati in atto) agli attori in data 30.10.2009;
- A mero spirito transattivo e senza riconoscimento di alcuna responsabilità – a fronte delle richieste stragiudiziali avanzate dagli attori – i convenuti corrispondevano la minor somma di
Euro 5.809,00 che, stante l'infondatezza dell'avversa domanda, veniva richiesta in restituzione a titolo riconvenzionale;
- La domanda attorea, infatti, si mostrava destituita di fondamento, in quanto l'atto pubblico si sostanziava in un atto di trasferimento di partecipazione in società a responsabilità limitata;
- Dunque, l'oggetto della garanzia non potevano che essere le partecipazioni sociali, non anche il patrimonio della società (tra cui l'immobile su cui, secondo le prospettazioni attoree, insistevano i vizi e le difformità);
- Al più, la domanda risarcitoria poteva poggiare sul disposto dell'art. 1489 c.c., con conseguente infondatezza nel merito;
- I convenuti chiedevano di chiamare in causa i precedenti titolari della società, che, per stessa ammissione attorea, avevano determinato o concorso a determinare i vizi e i difetti.
Veniva dunque autorizzata la chiamata in causa di e Controparte_4 Controparte_5 CP_6
sia in proprio sia quali eredi di poiché i dedotti abusi si sarebbero verificati in
[...] Persona_1 un periodo storico anteriore al 29.6.1998, allorquando i chiamati cedevano la partecipazione sociale a Con
e a Ra. Parte_3 CP_2 Parte_4
I chiamati si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande avverse ed eccependo la pagina 5 di 10 prescrizione del diritto dedotto.
La causa veniva istruita mediante prova per interpello e per testi e all'esito veniva rinviata per precisazione delle conclusioni.
Anzitutto è necessario delineare il perimetro della presente pronuncia, quale è quello – e solo quello – strutturato da parte attrice nella propria domanda.
Questa allega di avere acquisito la totalità delle quote di Edelweiss s.r.l., a fronte della sottoscrizione dell'atto stipulato a ministero del Notaio in data 30.10.2009. Prosegue allegando di Persona_2 avere subito un danno del complessivo importo di Euro 34.261,61, poiché ha dovuto sostenere spese tecniche e di regolarizzazione in sanatoria a fronte di irregolarità ed abusi presenti sull'immobile sito in
Villamarina di Cesenatico, viale Carducci 323.
Secondo la ricostruzione attorea la fonte negoziale dell'obbligo risarcitorio risiede nell'art. 10 del contratto dell'ottobre 2009.
Ciò premesso, è necessario chiarire quale sia l'oggetto del contratto concluso tra le parti.
Muovendo dall'esame del documento si rileva quanto segue.
Con l'atto pubblico in questione , , e VA OR CP_2 Controparte_3 Controparte_1
(ovvero gli odierni convenuti), quali soci e titolari dell'intero capitale sociale di Edelweiss s.r.l. hanno ceduto (ciascuno, ovviamente, per la rispettiva quota) ad Parte_1 tutte le quote di partecipazione in Edelweiss s.r.l.
Gli artt. da 1 a 4 del contratto prevedono modalità, importo e tempi di pagamento del prezzo;
gli artt. da
5 a 9 indicano i diritti sociali rispetto ai quali il cessionario, odierno attore, subentra e contengono la dichiarazione di questo di ben conoscere gli elementi patrimoniali, attivi e passivi, della società ceduta.
L'art. 10, ovvero quello azionato da parte attrice e sopra riportato, indica i cedenti quali obbligati rispetto alle sopravvenienze passive aventi fonte antecedente rispetto alla cessione e rappresenta, secondo parte attrice, la garanzia prestata dai convenuti per i vizi relativi all'immobile facente parte del patrimonio sociale.
L'art. 11 dà atto della proprietà in capo ad Edelweiss s.r.l. dell'immobile sito in Cesenatico al Viale
Carducci n. 323 (ovvero quello nel quale si sono palesati vizi ed abusi oggetto di causa), rispetto al quale i cedenti odierni convenuti dichiarano che esso è libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.
Tanto premesso è opportuno chiarire se mediante l'atto pubblico sopra descritto i cedenti si siano obbligati anche a garantire il cessionario (odierno attore) da vizi relativi all'immobile.
Va infatti ribadito e sottolineato chiaramente che il contratto azionato da parte attrice non è un contratto pagina 6 di 10 di compravendita di immobile, bensì un contratto di trasferimento di partecipazioni in società a responsabilità limitata.
Dunque, in detto quadro, è opportuno comprendere se la garanzia di cui all'art. 10 del contratto comprenda anche vizi e difetti relativi non alle quote di partecipazione, ma ad un bene che rientra nel patrimonio sociale.
Alla luce della giurisprudenza ormai prevalente la risposta non può che essere negativa.
È vero che sul punto si è riscontrato un contrasto tra chi riteneva che “… le azioni (e le quote) delle società di capitali costituiscono beni di “secondo grado”, in quanto non sono del tutto distinti e separati da quelli compresi nel patrimonio sociale, e sono rappresentative delle posizioni giuridiche spettanti ai soci in ordine alla gestione ed alla utilizzazione di detti beni, funzionalmente destinati all'esercizio dell'attività sociale” (Cass. Civ. sent. n. 18181 del 09/09/2004 e ord. n. 22790 del
12/09/2019), e chi invece riteneva che l'oggetto immediato del contratto di cessione di partecipazioni in società di capitali fossero le posizioni giuridiche derivanti, appunto, dalla cessione delle partecipazioni e non anche dalla mutata titolarità dei beni facenti parte del patrimonio. (Cass. Civ. sent. nn. 26690/06; 16031/07; 17948/12, 16963/14 e 7183/19).
Ad oggi, tuttavia, il contrasto giurisprudenziale può ritenersi ormai sanato, tanto in seno alla giurisprudenza di merito quanto a quella di legittimità, che hanno affermato chiaramente che “… la cessione delle azioni di una società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta.
Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale e, di conseguenza, alla consistenza economica della partecipazione possono giustificare la sua risoluzione o la riduzione del prezzo pattuito solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali” (cfr. Cass. Civ. ord. 5053/24 e Trib. Milano n. 1199/25 del 19.12.24 in Giurisprudenza delle Imprese).
L'art. 10 invocato dalla parte attrice (che peraltro si pone, non a caso, prima del successivo articolo 11 che tratta dell'immobile) altro non è se non la garanzia assunta dai convenuti relativamente alle quote e non all'immobile, ed è volta a limitare l'operatività di quanto previsto dagli artt. 2555 segg. c.c., posto che la cessione di quote invera in sé, sempre, una cessione di azienda.
Affinché la domanda potesse trovare accoglimento, parte attrice avrebbe quantomeno dovuto allegare e provare la sussistenza di un rapporto di diretta causalità tra il valore della quota stimato nell'atto di cessione e la presenza degli abusi e delle irregolarità, e che avesse fornito altresì prova positiva dell'idoneità di abusi ed irregolarità a far venire meno la correttezza del valore attribuito alla partecipazione. pagina 7 di 10 Per incidens la suindicata domanda neppure sarebbe stata di competenza di questo Tribunale a fronte della competenza della sezione specializzata in materia di Impresa, trattandosi di società di capitali.
Quanto esposto giustifica il rigetto della domanda e l'accoglimento della domanda riconvenzionale, posto che la somma corrisposta a parte attrice deve ritenersi da questa indebitamente trattenuta e posto che deve ritenersi che l'assegno circolare sia stato consegnato a mero spirito transattivo senza alcuna ammissione di responsabilità.
Infatti, affinché un documento possa essere considerato quale ricognizione di debito con conseguente operatività di quanto previsto dall'art. 1988 c.c. è necessario che esso dimostri inequivocabilmente ed espressamente la volontà del disponente di riconoscere quel debito.
Tale non può definirsi la semplice emissione dell'assegno in un contesto quale quello emerso dagli atti di causa.
Infine devono essere svolte alcune valutazioni sul contenuto della comparsa conclusionale del difensore di parte attrice, come richiesto dal difensore dei convenuti.
L'atto, lungi dal contenere valutazioni pertinenti e rilevanti ai fini della controversia, si sostanzia in un insieme di considerazioni relative alla posizione del teste alle valutazioni del giudice e Tes_1 all'operato del legale di controparte;
si tratta senz'altro di espressioni, quantomeno, sconvenienti e peraltro, lo si ripete, del tutto estranee al perimetro della causa.
Per completezza, se ne riportano alcuni passaggi “… In data 20\10\25 la parte convenuta ha dimostrato una volta di più l'inventiva della disperazione reiterando il tentativo di screditare l'Ing.
accusandolo avanti al Giudice di essere soggetto che potesse aver avuto parte alla Tes_1 realizzazione degli abusi. Il che è sia offensivo sia risibile. L'Ing. data di nascita Testimone_2
07/05/1957 mail -istituzionale-: t, è attualmente Vicesindaco del Email_1
Comune di Cesenatico (FC). Forse l'Avv. Chironi (poiché l'Avv. Rossi non s'è visto in aula una volta che fosse una….) prima di chiamarlo “geometra” e di provare a dire che avesse uno specifico interesse alla causa come probabile responsabile degli abusi, avrebbe fatto bene, in un minino dovere di competenza ad andare a leggersi chi è, o a chiederlo all'evanescente* Avv. Fabio Rossi. (*come un fumetto di eroi e di avventure cfr. LL EL –Sanremo 1986)
Magari, a saper cosa faceva, si teneva dall'insultarlo.
Con buona pace di tal mancanza assoluta di tatto educazione e savoir faire, il Vicesindaco Tes_1 ha sorvolato con signorilità sull'inflittagli Offesa a Pubblico Ufficiale (che per 341 CP vede punito con la reclusione: chiunque, -avvocati non eccettuati- in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un Pubblico Ufficiale …. pena aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato). pagina 8 di 10 Offensività gratuite e disperate inflitte al Teste in una -Aula di Giustizia- davanti ad un Giudice e testimoni qualificati,; offesa tale da poter vedere pretesa di applicazione dell'Art.476 CPP per il quale dettato: “Quando viene commesso un reato in udienza, il pubblico ministero procede a norma di legge, disponendo l'arresto dell'autore nei casi consentiti”. Alla fin fine: sarebbe bastato che il Giudice, interrompesse l'udienza, acciocché il sostituto del (sempre assente) patrono convenuto rispondesse dell'impudenza. Bene che non sia successo. Pace e pacatezza nei toni e modi, è quel che desideriamo tutti… ma certa tracotanza: andrebbe punita in sulla pubblica piazza… Beh, però (e non è intenzione attorea accettare alcun contraddittorio né inversione dell'onere della prova in sul punto!) se tal sanatoria non fosse avvenuta si reputano qui due cosette semplici: A) il Vicesindaco del Comune ha incamerato sanzioni economiche e oneri di regolarizzazioni in seguito alla perfezionata procedura di cui all'avvenuta sanatoria;
si crede ne sappia ben qualcosa e che l'avrebbe riferito al Giudice, pari modo come gli ha confermato di aver messo capo ai documenti fidefacienti ed al teste rammostrati;
B) difficilmente l'Ing. si sarebbe fatto pagare denari (cfr. Ho ricevuto acconti com'è in Tes_1 verbale), per confrontarsi -come studio professionale- con l'Amministrazione Comunale di Cesenatico che richiese ed ottenne dallo studio presentante l'istanza di regolarizzazione e sanatoria anche integrazioni e chiarimenti, per la presentazione di una sanatoria con conteggi specifici di cui al capitolo attoreo n°7 oltre ai documenti 9; 11; 11A ed 11B. Si va a memoria in scrivere:“Quae singula non probant coniuncta probant”.
Il teste Ing. -che è al contempo oggi il Vicesindaco del Comune di Cesenatico-, aveva ieri Tes_1
20\10\25 di meglio da fare, che non venire in aula a sottoporsi al Signor Giudice e a farsi insultare dalle insinuazioni convenute. Il 20\10\25 è l'anniversario della Liberazione di Cesenatico al tempo della IIª Guerra Mondiale. A Cesenatico vi erano celebrazioni a cui partecipavano le Cariche
Istituzionali. Avrebbe ben potuto darsi per giustificato per tale impegno istituzionale relato alla sua carica, ed invece di venire ad ossequiar la Legge, sol per venire vilipeso da una “parte”: starsene in palco a godere onori in quanto parte delle Istituzioni… In frattanto parte convenuta, per bocca del proprio patrocinio, blatera teorie complottiste di tenore pari alla scolastica scusa per la quale:
«signora maestra i compiti me li ha mangiati il gatto non è colpa mia». Si vorrebbe dire: “vergogna”.
Beh: lo si scrive”.
A mente di quanto previsto dall'art. 89, comma 2, c.p.c., oltre ad essere disposta la cancellazione delle espressioni sopra riportate, va riconosciuta al difensore di parte convenuta, quale persona più volte offesa dal difensore di parte attrice, la somma di Euro 100,00 a titolo risarcitorio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e parte attrice deve essere condannata alla refusione delle spese anche in favore dei terzi chiamati. pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda di parte attrice;
2) Accoglie la domanda riconvenzionale avanzata dalle parti convenute in favore di parte attrice;
3) Per l'effetto, dichiara tenuta e condanna parte attrice al pagamento in favore delle parti convenute della somma di Euro 5.809,00 portata dall'assegno circolare n° 4053968705-07 del
20.12.2021, oltre ad interessi legali dalla domanda riconvenzionale al saldo;
4) Dichiara tenuta e condanna parte attrice al pagamento in favore delle parti convenute della somma di Euro 7.616,00 a titolo di compensi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
5) Dichiara tenuta e condanna parte attrice al pagamento in favore delle parti terze chiamate della somma di Euro 7.616,00 a titolo di compensi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
6) Visto l'art. 89, comma 2, c.p.c. dispone la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive riportate in parte motiva;
7) Dispone che le parti attrici, in solido con il difensore, corrispondano al difensore delle parti convenute la somma di Euro 100,00 a titolo risarcitorio.
Forlì, 2 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1699/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. FIORONI ER, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. FIORONI
ER
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROSSI FABIO, Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ROSSI
[...]
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROSSI FABIO, CP_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ROSSI
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI FABIO, Controparte_3 C.F._3 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ROSSI FABIO
EN LO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI FABIO, C.F._4 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ROSSI FABIO
CONVENUTI
(C.F. ) IN PROPRIO E QUALE EREDE DI Controparte_4 C.F._5
rappresentato e difeso dall'avv. MARONI FRANCESCO, elettivamente Persona_1 domiciliato presso il difensore avv. MARONI FRANCESCO
pagina 1 di 10 (C.F. ) IN PROPRIO E QUALE EREDE Controparte_5 C.F._6
DI rappresentato e difeso dall'avv. MARONI FRANCESCO, elettivamente Persona_1 domiciliato presso il difensore avv. MARONI FRANCESCO
(C.F. ) IN PROPRIO E QUALE EREDE DI Controparte_6 C.F._7 rappresentato e difeso dall'avv. MARONI FRANCESCO, elettivamente Persona_1 domiciliato presso il difensore avv. MARONI FRANCESCO
RZ MA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia nel MERITO il Tribunale di Forlì, contrariis reiectis:
I. Accertare e dichiarare i sig.ri , Cod.Fisc. CP_2 C.F._2 CP_3
, Cod.Fisc. ; - Cod.Fisc. ;
[...] C.F._3 Controparte_1 C.F._1
EN LO, Cod.Fisc. tenuti, in solido fra loro, a C.F._4 risarcire\rifondere alla attrice soc. part. IVA Parte_1
n° in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Cod.Fisc. P.IVA_1 Parte_2
corrente in Cesenatico (FC), Viale Carducci n°186 la residua somma di C.F._8
€.28.452,61= per le causali di cui in narrativa.
II. Conseguentemente perciò CONDANNARE: i sig.ri Cod.Fisc. CP_2
, Cod.Fisc. ; - C.F._2 Controparte_3 C.F._3 Controparte_1
Cod.Fisc. ; EN LO, Cod.Fisc. in solido C.F._1 C.F._4 fra loro, A PAGARE alla attrice soc. part. IVA Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Cod.Fisc. P.IVA_2 Parte_2
corrente in Cesenatico (FC), Viale Carducci n°186 la residua somma di C.F._8
€.28.452,61= per le causali di cui in narrativa gravata d'interessi legali dal dì della ricevuta richiesta
(09\07\2021) in sino al saldo effettivo;
il tutto con vittoria di spese ed onorari, oltre rimborso forfetario
15% Cpa 4% ed IVA come per Legge laddove dovuta”.
Per le parti convenute:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione avversaria, e previe le opportune pronunce e declaratorie
Nel merito
In via principale pagina 2 di 10 Rigettare la domanda risarcitoria di parte attrice per tutte le ragioni, in fatto e diritto dedotte in premessa e per l'effetto, in via riconvenzionale, previa declaratoria di legittimità della revoca della proposta transattiva formulata con comunicazione PEC – ASSICURATA del 22.12.2021 (doc.3), condannare la società in persona del legale rapp.te Parte_1 pro tempore, a restituire, in favore degli odierni convenuti, la somma di euro 5.809,00 portata dall'assegno circolare n° 4053968705-07 del 20.12.2021, indebitamente trattenuta dalla stessa società attrice a titolo di acconto sul maggiore danno, maggiorata degli interessi legali dalla debenza al saldo effettivo;
In via subordinata
Nella denegata ipotesi, anche parziale, di accoglimento della domanda risarcitoria di parte attrice, accertare la responsabilità dei terzi chiamati , e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1489 c.c. per le irregolarità edilizie e gli abusi edilizi di cui all'edificio alberghiero per cui è causa, in quanto abusi edilizi anteriori al contratto di cessione di quote sociali del 29.06.1998 versato in atti, accertare e dichiarare quindi i terzi chiamati , Controparte_4 [...]
e tenuti a garantire e manlevare i convenuti odierni e per l'effetto CP_5 Controparte_6 condannare, in via riconvenzionale, in solido ovvero ciascuno per il proprio titolo, anche a titolo di regresso, la Sig.ra (C.F. ), in proprio e quale erede di Controparte_4 C.F._5 Per_1 residente in [...], il Sig. (C.F.
[...] Controparte_5
, in proprio e quale erede di residente in [...] Persona_1
CO TT n. 43, la Sig.ra (C.F. ), in proprio e quale Controparte_6 C.F._7 erede di residente in [...] int. 3, al risarcimento, in Persona_1 favore dei convenuti, di tutti i danni patiti e/o patiendi da , , Controparte_3 CP_2 CP_1
e VA OR in conseguenza dell'accoglimento, anche parziale, della domanda proposta
[...] da parte attrice, nella misura di euro 28.452,61 o in quella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dalla debenza al saldo.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge.”
Per le parti terze chiamate:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, cosi giudicare:
- nel merito ed in via principale: rigettare la domanda risarcitoria ex art. 1489 C.c. e/o di garanzia avanzata da e OR VA nei confronti di Controparte_3 CP_2 Controparte_1
, e per le motivazioni tutte esposte nella narrativa della CP_4 CP_5 Controparte_6
pagina 3 di 10 comparsa di costituzione e risposta del terzo chiamato, nonché la domanda principale - limitatamente all'ipotesi in cui il Giudice la ritenesse automaticamente estesa al terzo in seguito alla chiamata in causa - perché infondate sia in fatto che in diritto;
- nel merito e subordinatamente, nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse rilevare la fondatezza delle domande, accertare e dichiarare che qualunque diritto al risarcimento del danno si è comunque prescritto per decorso del termine ordinario decennale o dell'eventuale termine più breve;
- nel merito ed in via di ulteriore subordine nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia e manleva con condanna al risarcimento, in via riconvenzionale ed in solido ovvero ciascuno per il proprio titolo, graduare la responsabilità fra Controparte_3 CP_2
e OR VA da una parte e , e Controparte_1 CP_4 CP_5 Controparte_6 dall'altra parte accertando il tempo di realizzazione e conseguente paternità degli abusi e/o irregolarità edilizie posti a fondamento della domanda di risarcimento che dovessero essere dimostrati nel corso del procedimento con ogni consequenziale effetto di legge;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA e C.P.A. come per legge.
Con ogni riserva di meglio dedurre, argomentare e provare anche alla luce delle avverse difese ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 183 VI Comma C.p.c.
Salvis iuribus”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio , , e VA OR, al fine di CP_2 Controparte_3 Controparte_1 sentire accolte le conclusioni sopra riportate.
A sostegno delle domande l'attrice allegava:
- In data 30.10.2009 a ministero del Notaio acquistava dai convenuti la totalità delle Persona_2 quote di Edelweiss s.r.l. (doc. 1);
- Il contratto denominato “Trasferimenti di partecipazioni in società a responsabilità limitata”, inter alia, disponeva che:
pagina 4 di 10 - l'attrice, tuttavia, doveva sopportare spese tecniche e di regolarizzazione e sanatoria per irregolarità ed abusi (docc. da 3 a 9) su un immobile facente parte del patrimonio. La responsabilità della presenza di vizi e difetti e, conseguentemente, degli esborsi dovuti per sanarli, era da ascriversi integralmente alle parti convenute, come da relazione tecnica allegata alla citazione (docc. da 11 a 11.b);
- il totale degli importi dovuti a tale titolo e sostenuti dall'attrice ammontava ad Euro 34.261,61;
- il sopra riportato art. 10 del contratto conduceva inequivocabilmente alla responsabilità dei cedenti, che venivano dunque convenuti nel presente giudizio;
- nella fase stragiudiziale i convenuti corrispondevano la somma di Euro 5.809,00 tramite assegno (doc.
10), che veniva trattenuto da parte attrice a titolo di acconto sul maggior dovuto;
- chiedevano dunque l'accertamento della responsabilità e la conseguente condanna dei convenuti al pagamento della somma ancora non corrisposta di Euro 28.452,61.
Si costituivano in giudizio , e VA OR, Controparte_3 CP_2 Controparte_1 contestando le avverse domande sulla base delle seguenti eccezioni:
- I convenuti cedevano le proprie quote (originariamente detenute da altri soggetti meglio indicati in atto) agli attori in data 30.10.2009;
- A mero spirito transattivo e senza riconoscimento di alcuna responsabilità – a fronte delle richieste stragiudiziali avanzate dagli attori – i convenuti corrispondevano la minor somma di
Euro 5.809,00 che, stante l'infondatezza dell'avversa domanda, veniva richiesta in restituzione a titolo riconvenzionale;
- La domanda attorea, infatti, si mostrava destituita di fondamento, in quanto l'atto pubblico si sostanziava in un atto di trasferimento di partecipazione in società a responsabilità limitata;
- Dunque, l'oggetto della garanzia non potevano che essere le partecipazioni sociali, non anche il patrimonio della società (tra cui l'immobile su cui, secondo le prospettazioni attoree, insistevano i vizi e le difformità);
- Al più, la domanda risarcitoria poteva poggiare sul disposto dell'art. 1489 c.c., con conseguente infondatezza nel merito;
- I convenuti chiedevano di chiamare in causa i precedenti titolari della società, che, per stessa ammissione attorea, avevano determinato o concorso a determinare i vizi e i difetti.
Veniva dunque autorizzata la chiamata in causa di e Controparte_4 Controparte_5 CP_6
sia in proprio sia quali eredi di poiché i dedotti abusi si sarebbero verificati in
[...] Persona_1 un periodo storico anteriore al 29.6.1998, allorquando i chiamati cedevano la partecipazione sociale a Con
e a Ra. Parte_3 CP_2 Parte_4
I chiamati si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande avverse ed eccependo la pagina 5 di 10 prescrizione del diritto dedotto.
La causa veniva istruita mediante prova per interpello e per testi e all'esito veniva rinviata per precisazione delle conclusioni.
Anzitutto è necessario delineare il perimetro della presente pronuncia, quale è quello – e solo quello – strutturato da parte attrice nella propria domanda.
Questa allega di avere acquisito la totalità delle quote di Edelweiss s.r.l., a fronte della sottoscrizione dell'atto stipulato a ministero del Notaio in data 30.10.2009. Prosegue allegando di Persona_2 avere subito un danno del complessivo importo di Euro 34.261,61, poiché ha dovuto sostenere spese tecniche e di regolarizzazione in sanatoria a fronte di irregolarità ed abusi presenti sull'immobile sito in
Villamarina di Cesenatico, viale Carducci 323.
Secondo la ricostruzione attorea la fonte negoziale dell'obbligo risarcitorio risiede nell'art. 10 del contratto dell'ottobre 2009.
Ciò premesso, è necessario chiarire quale sia l'oggetto del contratto concluso tra le parti.
Muovendo dall'esame del documento si rileva quanto segue.
Con l'atto pubblico in questione , , e VA OR CP_2 Controparte_3 Controparte_1
(ovvero gli odierni convenuti), quali soci e titolari dell'intero capitale sociale di Edelweiss s.r.l. hanno ceduto (ciascuno, ovviamente, per la rispettiva quota) ad Parte_1 tutte le quote di partecipazione in Edelweiss s.r.l.
Gli artt. da 1 a 4 del contratto prevedono modalità, importo e tempi di pagamento del prezzo;
gli artt. da
5 a 9 indicano i diritti sociali rispetto ai quali il cessionario, odierno attore, subentra e contengono la dichiarazione di questo di ben conoscere gli elementi patrimoniali, attivi e passivi, della società ceduta.
L'art. 10, ovvero quello azionato da parte attrice e sopra riportato, indica i cedenti quali obbligati rispetto alle sopravvenienze passive aventi fonte antecedente rispetto alla cessione e rappresenta, secondo parte attrice, la garanzia prestata dai convenuti per i vizi relativi all'immobile facente parte del patrimonio sociale.
L'art. 11 dà atto della proprietà in capo ad Edelweiss s.r.l. dell'immobile sito in Cesenatico al Viale
Carducci n. 323 (ovvero quello nel quale si sono palesati vizi ed abusi oggetto di causa), rispetto al quale i cedenti odierni convenuti dichiarano che esso è libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.
Tanto premesso è opportuno chiarire se mediante l'atto pubblico sopra descritto i cedenti si siano obbligati anche a garantire il cessionario (odierno attore) da vizi relativi all'immobile.
Va infatti ribadito e sottolineato chiaramente che il contratto azionato da parte attrice non è un contratto pagina 6 di 10 di compravendita di immobile, bensì un contratto di trasferimento di partecipazioni in società a responsabilità limitata.
Dunque, in detto quadro, è opportuno comprendere se la garanzia di cui all'art. 10 del contratto comprenda anche vizi e difetti relativi non alle quote di partecipazione, ma ad un bene che rientra nel patrimonio sociale.
Alla luce della giurisprudenza ormai prevalente la risposta non può che essere negativa.
È vero che sul punto si è riscontrato un contrasto tra chi riteneva che “… le azioni (e le quote) delle società di capitali costituiscono beni di “secondo grado”, in quanto non sono del tutto distinti e separati da quelli compresi nel patrimonio sociale, e sono rappresentative delle posizioni giuridiche spettanti ai soci in ordine alla gestione ed alla utilizzazione di detti beni, funzionalmente destinati all'esercizio dell'attività sociale” (Cass. Civ. sent. n. 18181 del 09/09/2004 e ord. n. 22790 del
12/09/2019), e chi invece riteneva che l'oggetto immediato del contratto di cessione di partecipazioni in società di capitali fossero le posizioni giuridiche derivanti, appunto, dalla cessione delle partecipazioni e non anche dalla mutata titolarità dei beni facenti parte del patrimonio. (Cass. Civ. sent. nn. 26690/06; 16031/07; 17948/12, 16963/14 e 7183/19).
Ad oggi, tuttavia, il contrasto giurisprudenziale può ritenersi ormai sanato, tanto in seno alla giurisprudenza di merito quanto a quella di legittimità, che hanno affermato chiaramente che “… la cessione delle azioni di una società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta.
Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale e, di conseguenza, alla consistenza economica della partecipazione possono giustificare la sua risoluzione o la riduzione del prezzo pattuito solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali” (cfr. Cass. Civ. ord. 5053/24 e Trib. Milano n. 1199/25 del 19.12.24 in Giurisprudenza delle Imprese).
L'art. 10 invocato dalla parte attrice (che peraltro si pone, non a caso, prima del successivo articolo 11 che tratta dell'immobile) altro non è se non la garanzia assunta dai convenuti relativamente alle quote e non all'immobile, ed è volta a limitare l'operatività di quanto previsto dagli artt. 2555 segg. c.c., posto che la cessione di quote invera in sé, sempre, una cessione di azienda.
Affinché la domanda potesse trovare accoglimento, parte attrice avrebbe quantomeno dovuto allegare e provare la sussistenza di un rapporto di diretta causalità tra il valore della quota stimato nell'atto di cessione e la presenza degli abusi e delle irregolarità, e che avesse fornito altresì prova positiva dell'idoneità di abusi ed irregolarità a far venire meno la correttezza del valore attribuito alla partecipazione. pagina 7 di 10 Per incidens la suindicata domanda neppure sarebbe stata di competenza di questo Tribunale a fronte della competenza della sezione specializzata in materia di Impresa, trattandosi di società di capitali.
Quanto esposto giustifica il rigetto della domanda e l'accoglimento della domanda riconvenzionale, posto che la somma corrisposta a parte attrice deve ritenersi da questa indebitamente trattenuta e posto che deve ritenersi che l'assegno circolare sia stato consegnato a mero spirito transattivo senza alcuna ammissione di responsabilità.
Infatti, affinché un documento possa essere considerato quale ricognizione di debito con conseguente operatività di quanto previsto dall'art. 1988 c.c. è necessario che esso dimostri inequivocabilmente ed espressamente la volontà del disponente di riconoscere quel debito.
Tale non può definirsi la semplice emissione dell'assegno in un contesto quale quello emerso dagli atti di causa.
Infine devono essere svolte alcune valutazioni sul contenuto della comparsa conclusionale del difensore di parte attrice, come richiesto dal difensore dei convenuti.
L'atto, lungi dal contenere valutazioni pertinenti e rilevanti ai fini della controversia, si sostanzia in un insieme di considerazioni relative alla posizione del teste alle valutazioni del giudice e Tes_1 all'operato del legale di controparte;
si tratta senz'altro di espressioni, quantomeno, sconvenienti e peraltro, lo si ripete, del tutto estranee al perimetro della causa.
Per completezza, se ne riportano alcuni passaggi “… In data 20\10\25 la parte convenuta ha dimostrato una volta di più l'inventiva della disperazione reiterando il tentativo di screditare l'Ing.
accusandolo avanti al Giudice di essere soggetto che potesse aver avuto parte alla Tes_1 realizzazione degli abusi. Il che è sia offensivo sia risibile. L'Ing. data di nascita Testimone_2
07/05/1957 mail -istituzionale-: t, è attualmente Vicesindaco del Email_1
Comune di Cesenatico (FC). Forse l'Avv. Chironi (poiché l'Avv. Rossi non s'è visto in aula una volta che fosse una….) prima di chiamarlo “geometra” e di provare a dire che avesse uno specifico interesse alla causa come probabile responsabile degli abusi, avrebbe fatto bene, in un minino dovere di competenza ad andare a leggersi chi è, o a chiederlo all'evanescente* Avv. Fabio Rossi. (*come un fumetto di eroi e di avventure cfr. LL EL –Sanremo 1986)
Magari, a saper cosa faceva, si teneva dall'insultarlo.
Con buona pace di tal mancanza assoluta di tatto educazione e savoir faire, il Vicesindaco Tes_1 ha sorvolato con signorilità sull'inflittagli Offesa a Pubblico Ufficiale (che per 341 CP vede punito con la reclusione: chiunque, -avvocati non eccettuati- in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un Pubblico Ufficiale …. pena aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato). pagina 8 di 10 Offensività gratuite e disperate inflitte al Teste in una -Aula di Giustizia- davanti ad un Giudice e testimoni qualificati,; offesa tale da poter vedere pretesa di applicazione dell'Art.476 CPP per il quale dettato: “Quando viene commesso un reato in udienza, il pubblico ministero procede a norma di legge, disponendo l'arresto dell'autore nei casi consentiti”. Alla fin fine: sarebbe bastato che il Giudice, interrompesse l'udienza, acciocché il sostituto del (sempre assente) patrono convenuto rispondesse dell'impudenza. Bene che non sia successo. Pace e pacatezza nei toni e modi, è quel che desideriamo tutti… ma certa tracotanza: andrebbe punita in sulla pubblica piazza… Beh, però (e non è intenzione attorea accettare alcun contraddittorio né inversione dell'onere della prova in sul punto!) se tal sanatoria non fosse avvenuta si reputano qui due cosette semplici: A) il Vicesindaco del Comune ha incamerato sanzioni economiche e oneri di regolarizzazioni in seguito alla perfezionata procedura di cui all'avvenuta sanatoria;
si crede ne sappia ben qualcosa e che l'avrebbe riferito al Giudice, pari modo come gli ha confermato di aver messo capo ai documenti fidefacienti ed al teste rammostrati;
B) difficilmente l'Ing. si sarebbe fatto pagare denari (cfr. Ho ricevuto acconti com'è in Tes_1 verbale), per confrontarsi -come studio professionale- con l'Amministrazione Comunale di Cesenatico che richiese ed ottenne dallo studio presentante l'istanza di regolarizzazione e sanatoria anche integrazioni e chiarimenti, per la presentazione di una sanatoria con conteggi specifici di cui al capitolo attoreo n°7 oltre ai documenti 9; 11; 11A ed 11B. Si va a memoria in scrivere:“Quae singula non probant coniuncta probant”.
Il teste Ing. -che è al contempo oggi il Vicesindaco del Comune di Cesenatico-, aveva ieri Tes_1
20\10\25 di meglio da fare, che non venire in aula a sottoporsi al Signor Giudice e a farsi insultare dalle insinuazioni convenute. Il 20\10\25 è l'anniversario della Liberazione di Cesenatico al tempo della IIª Guerra Mondiale. A Cesenatico vi erano celebrazioni a cui partecipavano le Cariche
Istituzionali. Avrebbe ben potuto darsi per giustificato per tale impegno istituzionale relato alla sua carica, ed invece di venire ad ossequiar la Legge, sol per venire vilipeso da una “parte”: starsene in palco a godere onori in quanto parte delle Istituzioni… In frattanto parte convenuta, per bocca del proprio patrocinio, blatera teorie complottiste di tenore pari alla scolastica scusa per la quale:
«signora maestra i compiti me li ha mangiati il gatto non è colpa mia». Si vorrebbe dire: “vergogna”.
Beh: lo si scrive”.
A mente di quanto previsto dall'art. 89, comma 2, c.p.c., oltre ad essere disposta la cancellazione delle espressioni sopra riportate, va riconosciuta al difensore di parte convenuta, quale persona più volte offesa dal difensore di parte attrice, la somma di Euro 100,00 a titolo risarcitorio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e parte attrice deve essere condannata alla refusione delle spese anche in favore dei terzi chiamati. pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda di parte attrice;
2) Accoglie la domanda riconvenzionale avanzata dalle parti convenute in favore di parte attrice;
3) Per l'effetto, dichiara tenuta e condanna parte attrice al pagamento in favore delle parti convenute della somma di Euro 5.809,00 portata dall'assegno circolare n° 4053968705-07 del
20.12.2021, oltre ad interessi legali dalla domanda riconvenzionale al saldo;
4) Dichiara tenuta e condanna parte attrice al pagamento in favore delle parti convenute della somma di Euro 7.616,00 a titolo di compensi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
5) Dichiara tenuta e condanna parte attrice al pagamento in favore delle parti terze chiamate della somma di Euro 7.616,00 a titolo di compensi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
6) Visto l'art. 89, comma 2, c.p.c. dispone la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive riportate in parte motiva;
7) Dispone che le parti attrici, in solido con il difensore, corrispondano al difensore delle parti convenute la somma di Euro 100,00 a titolo risarcitorio.
Forlì, 2 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
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