Articolo 59 del Codice in materia di protezione dei dati personali
Articolo 72Articolo 60
Versione
1 gennaio 2004
>
Versione
19 settembre 2018
Art. 59.
( Accesso a documenti amministrativi ((e accesso civico)) )

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalita', i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonche' dai relativi regolamenti di attuazione, anche per cio' che concerne i tipi di dati ((di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento)) e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101)) .
(( 1-bis. I presupposti, le modalita' e i limiti per l'esercizio del diritto di accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 . ))
Entrata in vigore il 19 settembre 2018
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente