TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/03/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5110 / 2022 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 12.3.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. GUARINO EMANUELE Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
RESISTENTE CONTUMACE CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 22/11/2022 parte ricorrente ha evidenziato di essere stato assunto dalla società con contratto a tempo determinato full time dal 30/7/21 al 31/3/22 e di essere stato CP_1 inquadrato nel livello 1 del NL Multiservizi;
ha dedotto di aver svolto attività promiscua di raccolta rifiuti e conduzione automezzi, di aver prestato servizio, sin dall'inizio del rapporto, dal lunedì al sabato, dalle ore
06:00 alle ore 12:40 presso il Comune di Ercolano, e dal mese di settembre e sino al termine del rapporto di lavoro dal lunedì al sabato dalle ore 06:00 alle ore 12:40 presso il Comune di Ercolano e poi, spostandosi con mezzo proprio, presso la sede di Torre del Greco terminando il proprio turno lavorativo mediamente intorno alle ore 14:30; sosteneva inoltre il proprio diritto all'inquadramento nel livello 2B del NL SE-
(che la società applicava a tutta la platea dei propri lavoratori) o ai sensi delle disposizioni del CP_2
NL Trasporti (alla luce del codice ATECO attribuito alla assumendo in ogni caso il proprio CP_1 diritto all'inquadramento nel livello III o II del NL applicato al rapporto (Multiservizi); deduceva infine di non aver percepito al termine del rapporto il TFR, indennità per ferie e permessi non goduti e ratei tredicesima e quattordicesima mensilità e concludeva per la condanna della controparte al pagamento della somma complessiva di € 17.442,79 come da conteggi;
instauratosi il contraddittorio non si costituiva in giudizio la parte convenuta, escussi i testi ammessi la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi in seguito al deposito di note scritte da parte del procuratore di parte attrice
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte convenuta regolarmente citata in giudizio e non costituita (cfr ricorso notificato in atti) Nel merito il ricorso, nella parte in cui parte ricorrente assume il proprio diritto all'applicazione in via diretta o parametrica del NL SE , va respinto considerando che non risulta allegato alcun CP_2 documento da cui poter dedurre che la società ha applicato il suddetto contratto al proprio personale addetto a mansioni di spazzamento e che le dichiarazioni rese sul punto dal teste , per la loro Parte_1 estrema genericità, non consentono di ritenere dimostrata la circostanza;
Il ricorso va respinto anche nella parte in cui parte ricorrente deduce di aver diritto all'applicazione del
NL Trasporti considerando che il criterio merceologico (o quello della natura dell'attività esercitata dall'azienda) non consente l'applicazione, anche in via parametrica, di un contratto collettivo che è invece frutto dell'esercizio dell'autonomia negoziale manifestata attraverso l'iscrizione ad un'associazione imprenditoriale o attraverso un comportamento concludente (cfr Cass Civ 7203 2024)
Il ricorso va respinto anche nella parte in cui parte ricorrente ha dedotto il proprio diritto all'inquadramento nel III livello o in subordine nel II livello del NL Multiservizi considerando che il teste escusso ha riferito che il ricorrente si occupava della raccolta e dello spazzamento dei rifiuti nel comune di Ercolano e che il ricorrente non ha neanche dedotto di aver lavorato nel settore in precedenza e pertanto, seppure le mansioni svolte sono state in astratto riconducibili a quelle previste per i lavoratori del secondo livello
(ovvero coloro che svolgono mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale e conoscenze elementari di prodotti chimici cfr art 10 NL Multiservizi), la norma pattizia prevede che vengano comunque inquadrati nel primo livello “i lavoratori del II livello di prima assunzione nel settore per i primi nove mese di svolgimento di effettivo servizio”
La domanda può essere accolta, per quanto di ragione, con riferimento agli importi richiesti a titolo di TFR, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità per ferie e permessi non goduti considerando che gli emolumenti sono dovuti -tenendo conto della contrattazione di riferimento- e che parte convenuta non ne ha dimostrato l'avvenuto pagamento;
Al ricorrente può pertanto essere riconosciuto l'importo di euro 890,00 a titolo di TFR , di euro 531,20 a titolo di ferie non godute, di euro 143,45 a titolo di permessi non goduti, di euro 485,22 a titolo di quattordicesima mensilità anno 2021 e di euro 350,00 complessivi per ratei tredicesima e quattordicesima mensilità anno 2022 -importi calcolati tenendo conto della retribuzione percepita tabellare percepita dal lavoratore e dei giorni di ferie e permessi non goduti (quali risultano dalla busta paga del mese di febbraio
2022 esibita in giudizio)-;
Va infine osservato che sebbene le deduzioni di parte ricorrente circa il sistematico svolgimento di lavoro straordinario dal mese di settembre 2021 in poi non abbiano trovato conferma in istruttoria -considerando che l'unico teste riferiva di non sapere se il ricorrente si recasse anche presso comuni diversi da quello di
Ercolano- possono comunque essere riconosciuti importi per il lavoro straordinario che è stato documentato esser stato svolto e che non risulta esser stato retribuito (cfr doc 3 prod ricorrente e CP_3
[...]
Considerato pertanto che i documenti esibiti attestano lo svolgimento di lavoro straordinario diurno per 4 ore e 20 minuti il giorno 2 febbraio 2022, per 2 ore e 40 minuti il giorno 19.11.21 per 2 ore e 5 minuti il giorno 30.10.2021 e di lavoro straordinario notturno per 5 ore e 30 minuti il giorno 12.2.2022, che il contratto collettivo prevede una maggiorazione del 25% sulla retribuzione base per il lavoro straordinario diurno e del 50% per quello notturno, e della retribuzione tabellare percepita, al ricorrente spetta l'importo di euro 77,42 per il lavoro straordinario diurno svolto e di euro 51,83 per il lavoro straordinario notturno svolto;
Parte convenuta va pertanto condannata al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo di euro 2.529,12 oltre accessori come per legge ed alla rifusione delle spese di lite dallo stesso sostenute liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 5110 /2022
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo complessivo di euro 2.529,12 oltre accessori come per legge
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore che liquida in euro
1.200,00 per compensi oltre accessori con attribuzione
Nocera Inferiore 18/03/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 12.3.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. GUARINO EMANUELE Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
RESISTENTE CONTUMACE CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 22/11/2022 parte ricorrente ha evidenziato di essere stato assunto dalla società con contratto a tempo determinato full time dal 30/7/21 al 31/3/22 e di essere stato CP_1 inquadrato nel livello 1 del NL Multiservizi;
ha dedotto di aver svolto attività promiscua di raccolta rifiuti e conduzione automezzi, di aver prestato servizio, sin dall'inizio del rapporto, dal lunedì al sabato, dalle ore
06:00 alle ore 12:40 presso il Comune di Ercolano, e dal mese di settembre e sino al termine del rapporto di lavoro dal lunedì al sabato dalle ore 06:00 alle ore 12:40 presso il Comune di Ercolano e poi, spostandosi con mezzo proprio, presso la sede di Torre del Greco terminando il proprio turno lavorativo mediamente intorno alle ore 14:30; sosteneva inoltre il proprio diritto all'inquadramento nel livello 2B del NL SE-
(che la società applicava a tutta la platea dei propri lavoratori) o ai sensi delle disposizioni del CP_2
NL Trasporti (alla luce del codice ATECO attribuito alla assumendo in ogni caso il proprio CP_1 diritto all'inquadramento nel livello III o II del NL applicato al rapporto (Multiservizi); deduceva infine di non aver percepito al termine del rapporto il TFR, indennità per ferie e permessi non goduti e ratei tredicesima e quattordicesima mensilità e concludeva per la condanna della controparte al pagamento della somma complessiva di € 17.442,79 come da conteggi;
instauratosi il contraddittorio non si costituiva in giudizio la parte convenuta, escussi i testi ammessi la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi in seguito al deposito di note scritte da parte del procuratore di parte attrice
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte convenuta regolarmente citata in giudizio e non costituita (cfr ricorso notificato in atti) Nel merito il ricorso, nella parte in cui parte ricorrente assume il proprio diritto all'applicazione in via diretta o parametrica del NL SE , va respinto considerando che non risulta allegato alcun CP_2 documento da cui poter dedurre che la società ha applicato il suddetto contratto al proprio personale addetto a mansioni di spazzamento e che le dichiarazioni rese sul punto dal teste , per la loro Parte_1 estrema genericità, non consentono di ritenere dimostrata la circostanza;
Il ricorso va respinto anche nella parte in cui parte ricorrente deduce di aver diritto all'applicazione del
NL Trasporti considerando che il criterio merceologico (o quello della natura dell'attività esercitata dall'azienda) non consente l'applicazione, anche in via parametrica, di un contratto collettivo che è invece frutto dell'esercizio dell'autonomia negoziale manifestata attraverso l'iscrizione ad un'associazione imprenditoriale o attraverso un comportamento concludente (cfr Cass Civ 7203 2024)
Il ricorso va respinto anche nella parte in cui parte ricorrente ha dedotto il proprio diritto all'inquadramento nel III livello o in subordine nel II livello del NL Multiservizi considerando che il teste escusso ha riferito che il ricorrente si occupava della raccolta e dello spazzamento dei rifiuti nel comune di Ercolano e che il ricorrente non ha neanche dedotto di aver lavorato nel settore in precedenza e pertanto, seppure le mansioni svolte sono state in astratto riconducibili a quelle previste per i lavoratori del secondo livello
(ovvero coloro che svolgono mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale e conoscenze elementari di prodotti chimici cfr art 10 NL Multiservizi), la norma pattizia prevede che vengano comunque inquadrati nel primo livello “i lavoratori del II livello di prima assunzione nel settore per i primi nove mese di svolgimento di effettivo servizio”
La domanda può essere accolta, per quanto di ragione, con riferimento agli importi richiesti a titolo di TFR, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità per ferie e permessi non goduti considerando che gli emolumenti sono dovuti -tenendo conto della contrattazione di riferimento- e che parte convenuta non ne ha dimostrato l'avvenuto pagamento;
Al ricorrente può pertanto essere riconosciuto l'importo di euro 890,00 a titolo di TFR , di euro 531,20 a titolo di ferie non godute, di euro 143,45 a titolo di permessi non goduti, di euro 485,22 a titolo di quattordicesima mensilità anno 2021 e di euro 350,00 complessivi per ratei tredicesima e quattordicesima mensilità anno 2022 -importi calcolati tenendo conto della retribuzione percepita tabellare percepita dal lavoratore e dei giorni di ferie e permessi non goduti (quali risultano dalla busta paga del mese di febbraio
2022 esibita in giudizio)-;
Va infine osservato che sebbene le deduzioni di parte ricorrente circa il sistematico svolgimento di lavoro straordinario dal mese di settembre 2021 in poi non abbiano trovato conferma in istruttoria -considerando che l'unico teste riferiva di non sapere se il ricorrente si recasse anche presso comuni diversi da quello di
Ercolano- possono comunque essere riconosciuti importi per il lavoro straordinario che è stato documentato esser stato svolto e che non risulta esser stato retribuito (cfr doc 3 prod ricorrente e CP_3
[...]
Considerato pertanto che i documenti esibiti attestano lo svolgimento di lavoro straordinario diurno per 4 ore e 20 minuti il giorno 2 febbraio 2022, per 2 ore e 40 minuti il giorno 19.11.21 per 2 ore e 5 minuti il giorno 30.10.2021 e di lavoro straordinario notturno per 5 ore e 30 minuti il giorno 12.2.2022, che il contratto collettivo prevede una maggiorazione del 25% sulla retribuzione base per il lavoro straordinario diurno e del 50% per quello notturno, e della retribuzione tabellare percepita, al ricorrente spetta l'importo di euro 77,42 per il lavoro straordinario diurno svolto e di euro 51,83 per il lavoro straordinario notturno svolto;
Parte convenuta va pertanto condannata al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo di euro 2.529,12 oltre accessori come per legge ed alla rifusione delle spese di lite dallo stesso sostenute liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 5110 /2022
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo complessivo di euro 2.529,12 oltre accessori come per legge
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore che liquida in euro
1.200,00 per compensi oltre accessori con attribuzione
Nocera Inferiore 18/03/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale