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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 13/10/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile Unica
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott.ssa Giuliana Guardo Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 786/2025 V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto, promossa congiuntamente da:
, nata a [...], il [...], codice fiscale Parte_1 elettivamente domiciliata a Caltanissetta, in via degli Orti n. 42, presso C.F._1 lo studio dell'avvocato Angela Maria Manduca, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti e da:
, nato a [...], il [...], codice fiscale Parte_2 [...]
, ed ivi elettivamente domiciliato, in via J.F. Kennedy, n. 30, presso lo studio C.F._2 dell'avvocato Vincenzo Rosario Giovanni Nicoletti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
*****
All'udienza del 18 settembre 2025, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda
1 congiunta;
il PM nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 30.04.2025,
e , premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Parte_1 Parte_2
Caltanissetta, il giorno 03.09.2022, e che dall'unione non sono nati figli, hanno dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis e, conseguentemente, l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Hanno concluso, quindi, chiedendo omologarsi la separazione consensuale ex art. 158 c.c. alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati cosicché ciascuno di essi sarà libero di vivere per conto proprio e in assoluta indipendenza rispetto all'altro;
2) Le parti, essendo economicamente autosufficienti, nulla hanno reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento personale;
3) I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, per la soluzione della crisi familiare, convengono di ricomprendere tra le condizioni di separazione le attribuzioni patrimoniali come di seguito meglio specificate: In relazione all'immobile acquistato in comproprietà prima delle nozze, il NO , con l'omologa del presente accordo, Parte_2 trasferisce alla NOa , che accetta, la propria quota di ½ della piena Pt_1 Parte_1 proprietà dell'immobile sito a Caltanissetta in via degli Orti n.42, censito al Catasto fabbricati del Comune di Caltanissetta al Foglio 122, Particella 1216, Sub.50, Z.C.1, p.2, Cat.A/2, Cl.2,
Vani 5,5, R.C. euro 383,47…;
4) La NOa , a fronte del trasferimento della quota di proprietà dell'immobile del Sig. Pt_1
a proprio favore, si obbliga a versare a titolo di prezzo, entro la data dell'udienza per Pt_2
l'omologa delle condizioni previste nella presente, la somma complessiva di €50.000,00 (euro cinquantamila/00). Detta somma sarà corrisposta direttamente in favore della banca mutuante,
nelle modalità da quest'ultima indicate, sino alla concorrenza della somma Controparte_1 necessaria all'estinzione anticipata del mutuo contratto con atto di accettazione di proposta contrattuale di mutuo fondiario e di costituzione di ipoteca a rogito del Notaio dott.ssa
[...]
, rep.7318 e racc. 5898, con l'obbligo di versare l'eventuale somma residua in Persona_1 favore del NO . Il NO , si obbliga a corrispondere entro lo stesso termine, Pt_2 Pt_2
l'eventuale somma residua del saldo estintivo del medesimo mutuo onde assicurare alla NOa
2 che la suddetta Banca creditrice provveda alla cancellazione dell'ipoteca costituita Pt_1 sull'immobile oggetto del trasferimento. Contestualmente all'estinzione del mutuo, le parti si obbligano a cessare il contratto di conto corrente cointestato, trasferendo l'eventuale saldo attivo presente sul conto corrente personale del NO . Parte_2
5) Le parti convengono espressamente che tutti gli arredi della ex casa coniugale rimarranno nella esclusiva disponibilità e proprietà della NOa;
Pt_1
6) I NOi e si autorizzano fin d'ora a fissare la rispettiva residenza ove Pt_1 Pt_2 crederanno più opportuno e si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio” (cfr. pagg.
2-4 del ricorso).
I coniugi hanno altresì domandato, decorso il termine di cui all'art. 3 legge n. 898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Con decreto del 10.05.2025, è stata fissata l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore.
Indi, all'esito di un rinvio concordemente richiesto dalle parti, all'udienza del 18.09.2025, i difensori e i coniugi hanno insistito nelle domande congiunte, ulteriormente precisando, che “ove il Tribunale non dovesse ritenere possibile il chiesto trasferimento della quota di proprietà dell'immobile meglio indicato in ricorso, la clausola n. 3 è da intendersi quale impegno, a contenuto meramente obbligatorio, di operare il trasferimento immobiliare con successivo atto notarile” (cfr. verbale d'udienza in atti).
Il Pubblico Ministero interveniente nulla ha opposto.
2. Tanto premesso, in mancanza della documentazione necessaria per disporre il chiesto trasferimento immobiliare (così, la visura ipocatastale storica dell'immobile ovvero una relazione notarile ultraventennale sui titoli di provenienza ex art. 567 c.p.c.), il Collegio rileva che gli accordi intervenuti tra le parti, siccome modificati, in via subordinata, all'udienza del 18.09.2025, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Va, quindi, disposta la chiesta omologazione della separazione consensuale dei coniugi
[...]
e , i quali hanno contratto matrimonio a Caltanissetta, il giorno Parte_3 Parte_2
03.09.2022, trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 121, parte II, serie A, anno 2022, alle condizioni di cui al ricorso, siccome modificate in via subordinata all'udienza del
18.09.2025.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di
3 procedere all'annotazione della presente sentenza, all'esito del passaggio in giudicato.
3. In relazione alla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ancora procedibile, prima del decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge n.
898/1970, la causa va rimessa sul ruolo del giudice relatore, come da separata ordinanza (sulla cumulabilità, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., delle domande di separazione e divorzio, cfr. ex multis Cass., sez. I, 16.10.2023, n. 28727).
4. La regolamentazione delle spese di lite va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, non definendo il giudizio:
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi e , i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a Caltanissetta, il giorno 03.09.2022, alle condizioni di cui al ricorso, siccome modificate in via subordinata all'udienza del 18.09.2025;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Caltanissetta di procedere all'annotazione della presente sentenza all'esito del passaggio in giudicato;
DISPONE la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
SPESE di lite al definitivo.
Così deciso il 10 ottobre 2025, nella camera di consiglio della Sezione Civile Unica del
Tribunale di Caltanissetta.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Giuliana Guardo dott.ssa Gabriella Canto
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile Unica
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott.ssa Giuliana Guardo Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 786/2025 V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto, promossa congiuntamente da:
, nata a [...], il [...], codice fiscale Parte_1 elettivamente domiciliata a Caltanissetta, in via degli Orti n. 42, presso C.F._1 lo studio dell'avvocato Angela Maria Manduca, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti e da:
, nato a [...], il [...], codice fiscale Parte_2 [...]
, ed ivi elettivamente domiciliato, in via J.F. Kennedy, n. 30, presso lo studio C.F._2 dell'avvocato Vincenzo Rosario Giovanni Nicoletti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
*****
All'udienza del 18 settembre 2025, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda
1 congiunta;
il PM nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 30.04.2025,
e , premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Parte_1 Parte_2
Caltanissetta, il giorno 03.09.2022, e che dall'unione non sono nati figli, hanno dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis e, conseguentemente, l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Hanno concluso, quindi, chiedendo omologarsi la separazione consensuale ex art. 158 c.c. alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati cosicché ciascuno di essi sarà libero di vivere per conto proprio e in assoluta indipendenza rispetto all'altro;
2) Le parti, essendo economicamente autosufficienti, nulla hanno reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento personale;
3) I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, per la soluzione della crisi familiare, convengono di ricomprendere tra le condizioni di separazione le attribuzioni patrimoniali come di seguito meglio specificate: In relazione all'immobile acquistato in comproprietà prima delle nozze, il NO , con l'omologa del presente accordo, Parte_2 trasferisce alla NOa , che accetta, la propria quota di ½ della piena Pt_1 Parte_1 proprietà dell'immobile sito a Caltanissetta in via degli Orti n.42, censito al Catasto fabbricati del Comune di Caltanissetta al Foglio 122, Particella 1216, Sub.50, Z.C.1, p.2, Cat.A/2, Cl.2,
Vani 5,5, R.C. euro 383,47…;
4) La NOa , a fronte del trasferimento della quota di proprietà dell'immobile del Sig. Pt_1
a proprio favore, si obbliga a versare a titolo di prezzo, entro la data dell'udienza per Pt_2
l'omologa delle condizioni previste nella presente, la somma complessiva di €50.000,00 (euro cinquantamila/00). Detta somma sarà corrisposta direttamente in favore della banca mutuante,
nelle modalità da quest'ultima indicate, sino alla concorrenza della somma Controparte_1 necessaria all'estinzione anticipata del mutuo contratto con atto di accettazione di proposta contrattuale di mutuo fondiario e di costituzione di ipoteca a rogito del Notaio dott.ssa
[...]
, rep.7318 e racc. 5898, con l'obbligo di versare l'eventuale somma residua in Persona_1 favore del NO . Il NO , si obbliga a corrispondere entro lo stesso termine, Pt_2 Pt_2
l'eventuale somma residua del saldo estintivo del medesimo mutuo onde assicurare alla NOa
2 che la suddetta Banca creditrice provveda alla cancellazione dell'ipoteca costituita Pt_1 sull'immobile oggetto del trasferimento. Contestualmente all'estinzione del mutuo, le parti si obbligano a cessare il contratto di conto corrente cointestato, trasferendo l'eventuale saldo attivo presente sul conto corrente personale del NO . Parte_2
5) Le parti convengono espressamente che tutti gli arredi della ex casa coniugale rimarranno nella esclusiva disponibilità e proprietà della NOa;
Pt_1
6) I NOi e si autorizzano fin d'ora a fissare la rispettiva residenza ove Pt_1 Pt_2 crederanno più opportuno e si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio” (cfr. pagg.
2-4 del ricorso).
I coniugi hanno altresì domandato, decorso il termine di cui all'art. 3 legge n. 898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Con decreto del 10.05.2025, è stata fissata l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore.
Indi, all'esito di un rinvio concordemente richiesto dalle parti, all'udienza del 18.09.2025, i difensori e i coniugi hanno insistito nelle domande congiunte, ulteriormente precisando, che “ove il Tribunale non dovesse ritenere possibile il chiesto trasferimento della quota di proprietà dell'immobile meglio indicato in ricorso, la clausola n. 3 è da intendersi quale impegno, a contenuto meramente obbligatorio, di operare il trasferimento immobiliare con successivo atto notarile” (cfr. verbale d'udienza in atti).
Il Pubblico Ministero interveniente nulla ha opposto.
2. Tanto premesso, in mancanza della documentazione necessaria per disporre il chiesto trasferimento immobiliare (così, la visura ipocatastale storica dell'immobile ovvero una relazione notarile ultraventennale sui titoli di provenienza ex art. 567 c.p.c.), il Collegio rileva che gli accordi intervenuti tra le parti, siccome modificati, in via subordinata, all'udienza del 18.09.2025, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Va, quindi, disposta la chiesta omologazione della separazione consensuale dei coniugi
[...]
e , i quali hanno contratto matrimonio a Caltanissetta, il giorno Parte_3 Parte_2
03.09.2022, trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 121, parte II, serie A, anno 2022, alle condizioni di cui al ricorso, siccome modificate in via subordinata all'udienza del
18.09.2025.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di
3 procedere all'annotazione della presente sentenza, all'esito del passaggio in giudicato.
3. In relazione alla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ancora procedibile, prima del decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge n.
898/1970, la causa va rimessa sul ruolo del giudice relatore, come da separata ordinanza (sulla cumulabilità, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., delle domande di separazione e divorzio, cfr. ex multis Cass., sez. I, 16.10.2023, n. 28727).
4. La regolamentazione delle spese di lite va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, non definendo il giudizio:
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi e , i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a Caltanissetta, il giorno 03.09.2022, alle condizioni di cui al ricorso, siccome modificate in via subordinata all'udienza del 18.09.2025;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Caltanissetta di procedere all'annotazione della presente sentenza all'esito del passaggio in giudicato;
DISPONE la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
SPESE di lite al definitivo.
Così deciso il 10 ottobre 2025, nella camera di consiglio della Sezione Civile Unica del
Tribunale di Caltanissetta.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Giuliana Guardo dott.ssa Gabriella Canto
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