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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 02/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. 3965/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3965/2024 v.g. promossa da:
, (C.F. ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
, (C.F. ), nata in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...]entrambi rappresentati e difesi dall'avv. BARUFFALDI ROBERTA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 civile in Villanova d'Asti, il 26/06/2010.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Villanova d'Asti (atto n. 6 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio è nato una figlia: nata in [...] il [...]. Per_1
Con ricorso depositato il 19/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 Con decreto del 22.11.2024, la Presidente del Tribunale di Asti, Dott.ssa Ombretta Salvetti, disponeva udienza di comparizione delle parti, per sentire i coniugi a chiarimenti sulle condizioni della separazione ritenute non consoni all'interesse della minore.
All'udienza del 17.12.2024, i coniugi, in parziale modifica delle condizioni della separazione, concordavano il versamento da parte del padre, in favore della madre, della somma mensile di euro
150,00 quale contributo per il mantenimento ordinario della figlia minore, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat. Richiamavano nel resto le condizioni di cui alle note scritte, insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne, così come riformulate dalle parti all'esito dell'udienza del 17/12/24, rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto
è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in
[...] motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di
Legge.
La casa coniugale in comproprietà per la quota del 50% ciascuno dei coniugi resta nella disponibilità della sig.ra mentre i sig. provvederà a trasferire altrove la Controparte_1 Parte_1 propria residenza;
La figlia minore viene affidata congiuntamente ai due genitori, con residenza prevalente Per_1 presso la madre;
Salvo accordi diversi ed ulteriori, presi tra le parti in occasione di specifiche necessità reciproche e/o della minore, durante il periodo scolastico trascorrerà i fine settimana alternati (dal sabato Per_1 mattina alla domenica sera) con la madre o con il padre.
Durante la settimana, se il fine settimana è di competenza della madre, trascorrerà con il Per_1 padre il lunedì dall'uscita da scuola sino al martedì mattina quando verrà accompagnata a scuola e dal giovedì sera al sabato mattina. Nella settimana in cui il fine settimana è di competenza del padre, resterà con il medesimo dal venerdì mattina sino al martedì mattina. Per_1
Le vacanze estive, natalizie e pasquali suddivise al 50% e ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
Il padre contribuirà all'ordinario mantenimento della figlia con il versamento della somma mensile di euro 150,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT;
i genitori concorreranno al
50% ciascuno alle spese straordinarie nell'interesse della minore, secondo l'elenco di cui al protocollo di intesa avvocati/magistrati del Tribunale di Asti del 07/07/2017 che qui si intende richiamato.
2 PRENDE ATTO CHE:
I coniugi danno atto di aver stipulato in data 14.05.2015 con la Cassa di Risparmio di Asti spa un mutuo fondiario garantito da ipoteca iscritta sull'immobile adibito a casa coniugale, le cui rate mensili verranno pagate al 50% da entrambi i coniugi;
I coniugi sono entrambi economicamente indipendenti, pertanto non è dovuto alcun mantenimento e/o sostegno alimentare reciproco.
I coniugi danno atto di avere già risolto ogni altra questione patrimoniale tra loro pendente;
I medesimi si impegnano altresì a comunicarsi vicendevolmente ogni mutamento di residenza e/o domicilio e si concedono reciproco assenso per il rilascio del passaporto, della carta di identità o comunque dei documenti necessari alla figlia minore all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villanova d'Asti di annotare la sentenza e di Per_2 provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 18/12/2024.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3965/2024 v.g. promossa da:
, (C.F. ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
, (C.F. ), nata in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...]entrambi rappresentati e difesi dall'avv. BARUFFALDI ROBERTA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 civile in Villanova d'Asti, il 26/06/2010.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Villanova d'Asti (atto n. 6 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio è nato una figlia: nata in [...] il [...]. Per_1
Con ricorso depositato il 19/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 Con decreto del 22.11.2024, la Presidente del Tribunale di Asti, Dott.ssa Ombretta Salvetti, disponeva udienza di comparizione delle parti, per sentire i coniugi a chiarimenti sulle condizioni della separazione ritenute non consoni all'interesse della minore.
All'udienza del 17.12.2024, i coniugi, in parziale modifica delle condizioni della separazione, concordavano il versamento da parte del padre, in favore della madre, della somma mensile di euro
150,00 quale contributo per il mantenimento ordinario della figlia minore, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat. Richiamavano nel resto le condizioni di cui alle note scritte, insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne, così come riformulate dalle parti all'esito dell'udienza del 17/12/24, rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto
è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in
[...] motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di
Legge.
La casa coniugale in comproprietà per la quota del 50% ciascuno dei coniugi resta nella disponibilità della sig.ra mentre i sig. provvederà a trasferire altrove la Controparte_1 Parte_1 propria residenza;
La figlia minore viene affidata congiuntamente ai due genitori, con residenza prevalente Per_1 presso la madre;
Salvo accordi diversi ed ulteriori, presi tra le parti in occasione di specifiche necessità reciproche e/o della minore, durante il periodo scolastico trascorrerà i fine settimana alternati (dal sabato Per_1 mattina alla domenica sera) con la madre o con il padre.
Durante la settimana, se il fine settimana è di competenza della madre, trascorrerà con il Per_1 padre il lunedì dall'uscita da scuola sino al martedì mattina quando verrà accompagnata a scuola e dal giovedì sera al sabato mattina. Nella settimana in cui il fine settimana è di competenza del padre, resterà con il medesimo dal venerdì mattina sino al martedì mattina. Per_1
Le vacanze estive, natalizie e pasquali suddivise al 50% e ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
Il padre contribuirà all'ordinario mantenimento della figlia con il versamento della somma mensile di euro 150,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT;
i genitori concorreranno al
50% ciascuno alle spese straordinarie nell'interesse della minore, secondo l'elenco di cui al protocollo di intesa avvocati/magistrati del Tribunale di Asti del 07/07/2017 che qui si intende richiamato.
2 PRENDE ATTO CHE:
I coniugi danno atto di aver stipulato in data 14.05.2015 con la Cassa di Risparmio di Asti spa un mutuo fondiario garantito da ipoteca iscritta sull'immobile adibito a casa coniugale, le cui rate mensili verranno pagate al 50% da entrambi i coniugi;
I coniugi sono entrambi economicamente indipendenti, pertanto non è dovuto alcun mantenimento e/o sostegno alimentare reciproco.
I coniugi danno atto di avere già risolto ogni altra questione patrimoniale tra loro pendente;
I medesimi si impegnano altresì a comunicarsi vicendevolmente ogni mutamento di residenza e/o domicilio e si concedono reciproco assenso per il rilascio del passaporto, della carta di identità o comunque dei documenti necessari alla figlia minore all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villanova d'Asti di annotare la sentenza e di Per_2 provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 18/12/2024.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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