Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2985/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Raffaella Genovese Presidente
Dott.ssa Vincenza Totaro Consigliere rel.
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 23.1.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 2985/2023 R.G. sez. lav.
TRA in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1
rapp.to e difeso dall'Avv. R. Bolognesi, come da procura in atti,
APPELLANTE E
Controparte_1
rappr. e difeso dall'Avv. S. Nappi, come da procura in atti,
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli – sezione lavoro in data 13.3.2021 dedusse di essere stato Controparte_1 dipendente della società , inquadrato nel livello Controparte_2
C del CCNL Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata, con mansioni di “assistente tecnico-operativo”. Dedusse ancora di essere stato il referente operativo e addetto alla gestione e di aver svolto le
gestione di aree di parcheggio di proprietà di terzi, sia privati che enti;
gestione di servizi di biglietteria per conto di privati ed enti pubblici nonché di tutti gli altri servizi specificamente indicati in ricorso;
che a decorrere dal 7.5.2009 vi erano stati vari contratti di associazione in partecipazione, con assegnazione alla suddetta società da parte della società Controparte_2
di servizi relativi alla gestione della sosta Parte_1 all'interno delle proprie aree di parcheggio di Aversa, OR, Napoli Campi Flegrei, Napoli Centrale, Napoli Mergellina, Nola,
Pozzuoli e LE, e con affidamento dei beni e delle attrezzature strumentali al servizio. Precisò, ancora, che la società Parte_1
del Gruppo Ferrovie dello Stato, aveva ad oggetto la
[...] regolazione, gestione e controllo della sosta nei parcheggi su aree del suddetto Gruppo . Argomentò, Controparte_3 ancora, che la società , scaduto il rapporto con la Parte_1 società aveva individuato un'altra società per la Controparte_2 gestione del servizio – avendo con un contratto solo formale ed apparente di associazione in partecipazione, ceduto alla
[...] le predette aree, con le medesime Controparte_4 attrezzature per la continuazione dello stesso servizio di sosta e parcheggio nelle richiamate aree - motivo per cui la precedente suddetta società aveva riconsegnato tutte le aree Controparte_2 di parcheggio, i beni e le attrezzature;
che, con nota datata
14.7.2020, la società A.M. Parking s.p.a. lo aveva licenziato per giustificato motivo oggettivo, con effetto dal 31.7.2020. Precisò, inoltre, che la suddetta società sua formale CP_2 CP_2 datrice di lavoro, in realtà lo aveva messo a disposizione della suddetta società e che nessun potere datoriale era Parte_1 stato operato dalla suddetta società essendosi Controparte_2 quest'ultima limitata unicamente ad adempimenti di natura amministrativa;
che, viceversa, la suddetta società Parte_1 tenuto conto di tutte le modalità indicate specificamente in ricorso, era il suo effettivo datore di lavoro.
Tanto premesso, ritenuta applicabile l'ipotesi di cui all'art. 2112 c.c. o subordinatamente di cd. “passaggio di cantiere” ex art. 30 l. n.
122/16 e/o ex art. 27 del CCNL di categoria o anche di illegittima interposizione di manodopera, perchè la prestazione di lavoro era stata utilizzata dalla società o, ancora, di doppio Parte_1 trasferimento di azienda, con retrocessione e successiva cessione della stessa, chiese la reintegra/riammissione nel suo posto di lavoro alle dipendenze dalla suddetta società con effetti Parte_1 ex tunc, con condanna a tutte le retribuzioni nelle more maturate e non pagate. In subordine chiese la costituzione del rapporto di lavoro con la suddetta società Quik No Problem Parking s.p.a. a far data dal 1.10.2019; o ancora, previo accertamento della nullità, inefficacia e / o illegittimità del recesso intimato dalla suddetta società e della retrocessione alla suddetta Controparte_5 società del ramo di azienda chiese accertare e Parte_1 dichiarare la prosecuzione del rapporto di lavoro dal 1.10.2019 alle dipendenze della suddetta società con condanna Parte_1 al reintegra con effetti ex tunc e al pagamento di tutte le retribuzioni maturate. In ogni caso, chiese accertarsi e dichiararsi la nullità e / o illegittimità del recesso intimato dalla suddetta società
[...]
con condanna di tale ultima alla reintegra con effetti CP_2 ex tunc ed al pagamento di tutte le retribuzioni maturate e non pagate, oltre accessori.
Il Giudice di prime cure con sentenza del 7.6.2023 dispose la costituzione tra la società e il di un Parte_1 CP_1 rapporto di lavoro subordinato dal 2.1.2014, con livello di inquadramento posseduto da ultimo alle dipendenze di
[...]
. Condannò la società al pagamento in CP_2 Parte_1 favore del ricorrente di un'indennità onnicomprensiva nella misura di 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
con condanna anche alle spese di giudizio.
Avverso tale sentenza proponeva appello la società Parte_1 con atto depositato presso questa Corte in data 5.12.2023. In particolare riteneva che infondate erano le tesi avversarie sulla pretesa sussistenza di una fattispecie interpositoria illecita e di una pretesa afferenza del rapporto di lavoro tra la società CP_2
e il ad un preteso ramo d'azienda di ex art.
[...] CP_1 Parte_1
2112 c.c, ed evidenziava l'erroneità della valutazione operata dal
Giudice di prime cure per: 1) violazione dell'art. 32 comma 1comma 4 lett. D. della L.
4.11.2020 n.183 e falsa applicazione dell'art. 32 comma 4 lett. C. , con violazione e falsa applicazione dell'art. 6 L. n.604/1966 anche in relazione all'art. 2697 c.c. e alla ripartizione dell'onere probatorio, nonché al principio della vicinanza alla prova;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2549 c.c. in materia di contratto di associazione in partecipazione;
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 27 del d.lgs.
n.276/2003 e dell'art. 38 del d.lgs. n.81/2015 applicabili ratione temporis;
4) violazione e falsa applicazione dell'art. 1418 c.c. sulla domanda di manleva proposta in primo grado avverso l
[...]
. Riproponendo ex art. 346 c.c. le ragioni di infondatezza CP_2 della domanda avversaria ex art. 2112 c.c. evidenziava, ancora,
l'erroneità della valutazione operata dal Giudice di prime cure per: 5) difetto di allegazione e prova, carenza dei presupposti applicativi della disciplina del trasferimento del “ramo di azienda” al caso di specie;
5.1) effettiva esecuzione di un contratto di associazione in partecipazione ai sensi degli artt. 2549 e ss. c.c. tra e Parte_1
non solo al fine di escludere la violazione del divieto CP_2 di interposizione di manodopera ma anche la stessa applicabilità dell'art. 2112 c.c. al caso di specie;
5.2) difetto di allegazione e prova di un preteso ramo di azienda di , al quale potesse Parte_1 ritenersi afferente il rapporto di lavoro intercorso tra l'odierno appellato ed;
5.3) insussistenza dei presupposti CP_2 applicativi dell'art. 2112 c.c. al caso di specie.
Si costituivano il e la società Quik No Problem Parking CP_1
s.p.a. che, con varie argomentazioni, chiedevano il rigetto del gravame, con conferma dell'impugnata sentenza.
La società regolarmente evocata in giudizio non Controparte_2 si costituiva e rimaneva contumace.
All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento. Va premesso che i motivi di gravame verranno trattati congiuntamente attesa la stressa connessione logico – giuridica.
Deve allora rilevarsi – come correttamente motivato nella gravata sentenza – che “ai sensi dell'art 2549 c.c., nel testo vigente al tempo della stipula del contratto di associazione in partecipazione tra ed A.M. Parking… con il contratto di associazione in Parte_1 partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. Nel caso in cui
l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.
Ai sensi dell'art. 2552 c c. (Diritti dell'associante e dell'associato) la gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante.
Chiaramente nella gestione dell'impresa rientra la gestione dei lavoratori impegnati nell'impresa che devono, per ciò stesso, essere dipendenti dell'associante, altrimenti vi è chiara frode del divieto di interposizione di manodopera. Diversa è l'ipotesi in cui vi sia apporto di un servizio e non di manodopera”.
Ed allora il Giudice di prime cure ha ben posto in evidenza che l'operazione avvenuta tra le due suddette società è stata un'acquisizione di un servizio con specifici limiti al personale da impiegare, verifica del livello di inquadramento e costi e con il riconoscimento da parte della società di un utile Parte_1 alla società del tutto slegato ed indifferente Controparte_2 dall'utile della società Parte_1
In particolare il Giudice di prime cure ha riportato una serie di circostanze emerse dalla prova documentale che fanno intendere che nessuna associazione in partecipazione è avvenuta tra le parti, ma che si è trattato solo di interposizione fittizia di manidopera.
Ha, infatti, correttamente operato il riferimento all'art. 5 del
Contratto del 2014 “(l'associato apporta esclusivamente attività lavorativa dei propri dipendenti…e si impegna a garantire lo svolgimento dell'attività di gestone dei parcheggi…secondo le direttive impartite dall'associante, così come specificato nel CTP
(allegato A)) ed il CTP (capitolato tecnico prestazionale). Identico
è il testo del contratto del 2010. Hanno rilievo, nel capitolato tecnico prestazionale, i paragrafi 6 e 7, dove sono elencate tutte le attività che l'associato deve svolgere, evidentemente attraverso la prestazione lavorativa di propri dipendenti, ovvero le attività di incasso, rendicontazione, versamento dello stesso, collaborazione con il N.O.C..”
Ha, poi, ben chiarito, che nel caso di specie non si riscontra l'alea tipica del contratto di associazione in partecipazione, riportando una serie di circostanze emerse dalla prova documentale, da cui si ricava che non vi è partecipazione agli utili dell'impresa o di uno o più affari.
Ed in particolare ha sottolineato che “l'art. 11 prevede un corrispettivo fisso pari al 14.70% della percentuale base, di cui alle note inviate da a il 16.6.14 e 18.7.14 (in Parte_1 CP_2 atti convenuta : non si tratta dunque di partecipazione Parte_1 agli utili, bensì ai ricavi che costituiscono il lordo incassato. Ove il parcheggio superi determinati incassi (€. 4.100.001,00) il corrispettivo proporzionalmente si riduce per il solo differenziale.
Analogo è il testo dell'art. 11 del contratto del 2010 pur con variazioni percentuali. Le fatture del 2015 ammontano ad €. 852519,06 e le fatture del 2016 ammontando ad €. 630609,96”.
E non solo “la ha richiesto alla “associata in Parte_1 partecipazione” elenco completo del numero dei dipendenti, livello di inquadramento, impiego orario e costi del personale. Ha dunque voluto conoscere a fronte del corrispettivo che avrebbe versato alla quanti dipendenti avrebbero lavorato, il loro costo CP_2 pari ad €. 368.800,00, il costo della intera organizzazione pari ad
€. 461.093,72 comprensivi del costo del personale (cfr richiesta informazioni integrative del 20.6.14 e risposta del 25.6.14, depositate in atti il 31.3.23). Dal differenziale si ricava Parte_1
l'utile per del tutto slegato ed indipendente da quello CP_2 di . Parte_1
Effettivamente come ben chiarito nella sentenza gravata la fattispecie in esame non può essere ricondotta all'associazione in partecipazione in quanto difetta il requisito fondamentale della partecipazione agli utili dell'impresa associante. Ed allora il Giudice di prime cure, con motivazione condivisa da questo Collegio, ha inquadrato la fattispecie nell'ambito dell'appalto di servizi e poi, anche attraverso la prova testimoniale è giunto correttamente alla conclusione che trattasi di appalto illecito.
In linea generale riguardo all'appalto illecito va rilevato che costituisce un principio consolidato della giurisprudenza quello secondo cui “Il giudice, al fine di dichiarare la ricorrenza di un'ipotesi di appalto illecito di manodopera deve accertare che non faccia capo all'impresa appaltatrice una reale organizzazione aziendale o comunque deve verificare che essa non l'impieghi, con l'assunzione del rischio relativo, nell'esecuzione dell'opera o del servizio in concreto appaltato. Inoltre, deve verificare l'assoggettamento del lavoratore dal potere direttivo, gerarchico e disciplinare dell'imprenditore appaltante” (ex multis Cass. 10858/1996).
Com'è noto, il contratto di appalto è considerato genuino, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 276/2003, allorquando l'appaltatore assume il rischio di impresa ed organizza i mezzi necessari per l'esecuzione del contratto - che può anche risultare dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto (c.d. “eterodirezione”). Dunque, in un appalto genuino il committente non può interferire con le modalità concrete di svolgimento del rapporto di lavoro. L'appalto in questione è qualificabile come endo-aziendale in quanto avente ad oggetto servizi affidati dalla società Parte_1
del Gruppo Ferrovie dello Stato, ad impresa esterna da
[...] svolgersi nell'ambito della struttura del committente e la normativa applicabile alla fattispecie in esame, ratione temporis, è costituita dal d.lgs 276/03 e successive modifiche, giacché l'art.85, 1° comma, ha abrogato la legge 1369/60 a decorrere dall'entrata in vigore del dgls 276/03. In particolare, l'art.29 del d.lgs 276/03 rubricato “appalto” prevede che: “Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile (ossia “il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro”), si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa……..”. Il comma 3 bis dell'art.29 regolamenta l'ipotesi dell'appalto stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1 e consente al lavoratore interessato di chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2. Per qualificare come illecito un appalto, occorre riscontrare la violazione di quanto disposto dal comma 1 ossia deve risultare assente l'organizzazione dei mezzi necessari e/o risultare assente il rischio d'impresa.
A tale riguardo, a fini indicativi, soccorre la circolare del Ministero del Lavoro n° 5 dell'11 febbraio 2011, che, nell'affrontare il tema riguardante la genuinità dell'appalto, ha rilevato che “la differenza (tra appalto lecito e somministrazione irregolare di manodopera) è nell'oggetto del contratto:- l'appalto genuino è un contratto in cui l'oggetto è un "fare", mediante il quale l'appaltatore fornisce al committente un'opera o un servizio da realizzare tramite la propria organizzazione di mezzi e uomini, assumendosi il rischio d'impresa;- la somministrazione è invece un contratto dove è esclusivo un "dare", in forza del quale il somministratore fornisce solo forza lavoro, da lui dipendente, a un terzo che ne utilizza le prestazioni, adattandole al proprio sistema organizzativo. L'organizzazione dei mezzi rappresenta un discrimine fondamentale che deve essere posto di volta in volta in relazione all'opera e al servizio da realizzare. Per tal motivo, a seconda dei casi, può anche estrinsecarsi nel mero esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché nell'assunzione del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore, non essendo esclusa la liceità di quell'appalto -quale appalto genuino- che preveda l'utilizzo di strumenti e beni di proprietà del committente. Elemento altrettanto importante è per tal motivo il rischio d'impresa e vengono forniti a titolo esemplificativo alcuni indici rivelatori della sua sussistenza e cioè:- l'appaltatore ha già in essere un'attività imprenditoriale che viene esercitata abitualmente;
- l'appaltatore svolge una propria attività produttiva in maniera evidente e comprovata;
- l'appaltatore opera per conto di differenti imprese da più tempo o nel medesimo arco di tempo considerato. Per la verifica della genuinità, la circolare suggerisce agli ispettori di controllare:
- l'iscrizione al registro delle imprese, facendo particolare attenzione alla data dell'iscrizione, all'oggetto sociale e al capitale versato;
- il libro giornale e il libro degli inventari;
- il LUL per verificare assunzioni, qualifiche e mansioni dei lavoratori impiegati nell'appalto;- il DURC. Quanto alla prima condizione, l'organizzazione dei mezzi, va osservato -con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro, ossia delle persone che lavoravano alle dipendenze dell'appaltatore
- che essa è un requisito immancabile di identificazione dell'appalto genuino e deve risultare dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo dell'appaltatore nei confronti dei lavoratori utilizzati, per cui, di contro, l'esercizio del potere direttivo da parte dell'appaltante/committente emerge come un primo e assorbente indice di violazione del divieto di interposizione. A tale riguardo va però evidenziato che, pur costituendo l'organizzazione del lavoro, anche dal punto di vista direttivo, uno degli elementi che connotano la gestione dell'appalto ed il relativo rischio, occorre attagliare la regola al caso concreto attraverso la valutazione dell'oggetto dell'appalto, delle modalità di svolgimento dello stesso e del rapporto tra l'attività appaltata e l'ambito aziendale di estrinsecazione, partendo proprio dal testuale riferimento “alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto” di cui al citato art.29. In altri termini, è fuorviante ritenere che solo perché vi è stata, se vi è stata, un'ingerenza dell'appaltante nelle modalità di gestione del personale, per ciò solo si è in presenza di un appalto illecito, dovendo considerare che per alcune attività appaltate, tra cui quelle endoaziendali –quale quella in esame - l'esecuzione delle stesse nel contesto aziendale richiede un'interazione tra i dipendenti dell'appaltatore e il committente, la cui portata va valutata in concreto (cfr. Cass. sez. lav. n. 11022/2009 e n.15615/2011). Infatti altro è dire che i rapporti di lavoro dei dipendenti dell'appaltatore sono gestiti dal committente, altro è dire che il committente ha esercitato i poteri di controllo sull'esecuzione del servizio appaltato. Confondere i due ambiti condurrebbe all'inaccettabile conclusione di ritenere precluso al committente di verificare il rispetto delle pattuizioni concordate che, per quanto concerne la parte relativa all'apporto umano, non può non implicare una verifica, secondo modalità predeterminate, dell'esecuzione del servizio, reso possibile dall'apporto umano. Ragionare diversamente significherebbe che per alcune tipologie di attività il ricorso all'appalto sia precluso tout court ovvero non sia consentito ex ante, come nel caso dell'appalto avente oggetti semplici (es. appalti di pulizia e/o facchinaggio) nelle quali i mezzi utilizzati sono elementari e prevalente è l'apporto umano, ma così non è, pena un'evidente lesione del diritto di impresa, ex art.41 Cost. A tal proposito appare, altresì, significativo ripercorrere l'iter argomentativo seguito dalla Suprema Corte con riferimento ad una fattispecie analoga , riguardante l'appalto tra RFI e per la CP_6 gestione dei passaggi a livello, cadente sotto la previgente regolamentazione della legge 1369/60 ma utile agli effetti di causa in ordine al requisito dell'organizzazione (cfr. Cass. Cassazione civile sez. lav. 09 marzo 2009 n. 5648). I giudici di legittimità hanno rilevato che “in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, l'appalto illecito opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore - datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo.… Invero, una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore all'organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto è del tutto ultronea qualsiasi questione inerente il rischio economico e l'autonoma organizzazione del medesimo rimanendo, comunque, esclusa da parte dell'appaltatore, per la rilevata estraneità, una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (Cass. 12363/03). Infatti, come affermato da questa Corte (Cass. 14302/02) in applicazione di una corretta visione giuridica del fenomeno, non è assolutamente sufficiente verificare che l'appalto venga concluso con un soggetto dotato di una propria ed effettiva organizzazione, occorrendo accertare, in primo luogo, se, a termini di contratto, la prestazione lavorativa deve essere resa nell'ambito di un'organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, in quanto finalizzata ad un autonomo risultato produttivo;
anche in caso di esito positivo di questa indagine, è altresì necessario esaminare la concreta esecuzione del contratto e, quindi, l'esistenza anche in fatto dell'autonomia gestionale dell'appaltatore che si esplica nella conduzione aziendale, nella direzione del personale, nella scelta delle modalità e dei tempi di lavoro. Nella motivazione della sentenza di appello, di contro, sono valorizzati elementi privi di rilievo dirimente, quali la permanenza dei poteri di gestione amministrativa in capo alla cooperativa, che è, invece, connaturale alle ipotesi di intermediazione vietata, mentre non emerge in cosa consistesse, nella specie, l'autonomia gestionale dell'appaltatore, quale fosse l'attività organizzativa svolta nella disposizione del servizio, come si esplicasse la sua attività di direzione nei confronti del personale impiegato nell'appalto, in che modo l'appaltatore esperisse autonomamente un complesso di operazioni costituenti un servizio autonomo. Né è idonea, sotto il profilo logico giuridico, l'argomentazione in base alla quale il giudice di appello ha collocato gli ordini di servizio impartiti dai capistazione delle Ferrovie dello Stato agli addetti alla vigilanza dei passaggi a livello e i controlli sul loro operato, nell'ambito di un coordinamento tecnico e funzionale del servizio assunto dalla società appaltatrice, senza distinguere siffatto coordinamento dalla direzione del servizio intesa come ingerenza tecnica nella prestazione lavorativa necessaria ai fini dell'espletamento della vigilanza del passaggio a livello e come assoggettamento degli addetti al controllo da parte del destinatario delle prestazioni delle loro modalità di svolgimento. Neppure ha tenuto conto, il giudice di merito, degli argomenti svolti da questa Corte con riferimento ad analoghe fattispecie, ove erano stati valutati identici elementi di fatto (Cfr. fra le altre Cass. 12363/03, Cass. 18098/02, 3196/00, Cass. 14996/05 e 11120/06)”. L'interprete dunque è chiamato a valutare in primo luogo se, in base all'oggetto del contratto, la prestazione viene resa nell'ambito dell'organizzazione dell'appaltatore in vista di un autonomo risultato produttivo;
di seguito, se in punto di fatto l'appaltatore ha avuto un'autonomia gestionale nella conduzione aziendale, nella direzione del personale, nella scelta delle modalità e dei tempi di lavoro, valorizzando a tal fine il principio secondo cui il rapporto tra appaltante ad appaltatore deve svolgersi nell'ambito del coordinamento di vertice tra le due imprese, essendo inibita qualsiasi contaminazione tra lavoratori sotto il profilo della promiscuità organizzativa e direzionale ed essendo precluso che attraverso l'apparente coordinamento tecnico e funzionale del servizio assunto dalla società appaltatrice, si sia realizzata un'ingerenza tecnica nella prestazione lavorativa necessaria e un assoggettamento del personale al controllo -da parte del destinatario delle prestazioni- delle loro modalità di svolgimento. Quanto alla seconda condizione, il rischio d'impresa è assimilabile al rischio complessivo dei rapporti esistenti nei confronti di tutti i terzi portatori di autonomi interessi, ossia in altri termini, all'effettiva capacità dell'appaltatore di organizzare i fattori produttivi assumendosene i relativi costi, caratteristiche queste tipiche ed imprescindibili dell'appalto. Sotto tale profilo va evidenziato che l'uso di beni del committente non è indice automatico di irregolarità dell'appalto, essendo venuto meno, rispetto alla previgente regolamentazione dell'istituto ex legge 1369/60, il requisito della titolarità dei mezzi di produzione da parte dell'appaltatore, per cui ben può l'appaltatore assumere il rischio di scelte produttive relative all'organizzazione del servizio appaltato nel caso in cui non sia proprietario dei beni utilizzati per l'esecuzione dell'appalto. In altri termini, il solo utilizzo di strumenti di proprietà del committente ovvero dell'appaltatore da parte dei dipendenti del subappaltatore non costituisce di per sé elemento decisivo per la qualificazione del rapporto in termini di appalto non genuino, attesa la necessità di verificare tutte le circostanze concrete dell'appalto e segnatamente, la natura e le caratteristiche dell'opera o del servizio dedotti nel contratto nonché l'effettiva capacità dell'appaltatore di organizzare i fattori produttivi assumendosene i relativi costi, di modo che, nel caso concreto, potrà ritenersi compatibile con un appalto genuino anche un'ipotesi in cui i mezzi materiali siano forniti dal soggetto che riceve il servizio, purché la responsabilità del loro utilizzo rimanga totalmente in capo all'appaltatore e purché attraverso la fornitura di tali mezzi non sia invertito il rischio di impresa, che deve in ogni caso gravare sull'appaltatore stesso. L'onere probatorio spetta a colui che agisce.
Ed allora, osserva il Collegio, che il Giudice di prime cure ha ben evidenziato che “Occorre pertanto di volta in volta procedere ad una dettagliata analisi di tutti gli elementi che caratterizzano il rapporto instaurato tra le parti allo scopo di accertare se l'impresa appaltatrice, assumendo su di sé il rischio economico dell'impresa, operi in condizioni di reale autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'impresa committente;
se sia provvista di una propria organizzazione d'impresa; se in concreto assuma su di sé l'alea economica insita nell'attività produttiva oggetto dell'appalto; infine, se i lavoratori impiegati per il raggiungimento di tali risultati siano effettivamente diretti dall'appaltatore ed agiscano alle sue dipendenze (v. Cass. 18281/07 e 11957/00). L'assenza di quest'ultimo elemento, quindi l'assoggettamento dei dipendenti dello pseudo-appaltatore al potere direttivo e di controllo dell'effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative costituisce, secondo quanto evidenziato in giurisprudenza, uno degli indici principali dell'interposizione e, quindi della non genuinità dell'appalto” (Cass. sent. n. 59 del 13 gennaio 2022)”.
Tutto ciò premesso, il Collegio condivide le valutazioni rese dal primo giudice in ordine alle risultanze processuali, sia documentali che testimoniali.
Esse appaiono, infatti, corrette e condivisibili sia sotto il profilo giuridico che sotto il profilo più squisitamente fattuale. In ordine alla prova documentale nella sentenza gravata è stato ben argomentato che “Nel caso di specie il numero dei dipendenti impegnati come la tipologia di contratto ed il livello di inquadramento ed ogni altro costo sono fissi ed indicati da
[...]
a ben prima della stipula del contratto di CP_2 Parte_1
“associazione in partecipazione” ovvero in data 25.6.14 per un totale come detto di €. 461.093,72; solo successivamente ed a fronte di tali dati è stato firmato il contratto (in data 22.10.14). I beni tutti necessari allo svolgimento del servizio sono di proprietà di o ad essa affidati (aree di parcheggio e struttura in Parte_1 genere, moduli, pettorine, barriere, cartellonistica, colonnine, casse, programmi operativi, telefoni aziendali per il ricorrente e per gli operatori di turno: testi , ). Testimone_1 Testimone_2
Anche tickets, abbonamenti, ricevute fiscali, pos, modem, erano di
(cfr verbale di riconsegna). Solo i materiali di consumo Parte_1 diversi erano a carico di .”. CP_2
Quanto poi alla prova testimoniale la stessa effettivamente chiarisce che i dipendenti della società appaltatrice erano sostanzialmente diretti dai dipendenti della società appaltante. Il teste , dipendente della società Testimone_3 Parte_1 dal 2012 come responsabile della UO gestione operativa che
[...] si occupa della gestione parcheggi di tutta Italia, ha riferito – come riportato nella sentenza gravata- che “si rivolgeva al ricorrente per problematiche relative all'appalto, aveva chiesto al ricorrente di prestare assistenza a ditte che dovevano svolgere attività di manutenzione nel parcheggio, ma non ha saputo dire con quali risorse abbia effettuato la stessa, che chiedeva riscontro, e se del caso rendicontazione, dell'attività svolta e ciò una/due volte al mese come aveva sentito il ricorrente in media una/due volte al mese”.
Il teste , ha riferito di aver lavorato per la società Testimone_1 dal 9.07.2012 al 30.09.2019 e ha dichiarato che Controparte_2 “Metro park aveva dei parcheggi completamente automatizzati dove vi erano dei pulsanti di chiamata per i clienti che li collegavano con la centrale operativa. La stessa chiamava noi su telefono fornito da Metro park come la SIM e dovevamo intervenire entro 15/20 minuti. Per questa attività si avvaleva solo di personale
. Vi erano anche parcheggi con personale in loco che CP_2 per qualunque anomalia (mancata apertura barriera, biglietti smarriti etc) contattava la centrale di Metro Park che doveva autorizzare la operazione necessaria a risolvere l'anomalia. I siti automatizzati erano quelli dei Campi Flegrei, LE e successivamente OR …. Del pari se la centrale riscontrava una anomalia dalle telecamere mi contattava sul telefono aziendale, se ero in servizio, per risolverla. Per un periodo di due anni nel parcheggio di Napoli Centrale vi è stato l'ingegner , Per_1 dipendente Metro Park, che se riscontrava anomalie ce le indicava
e qualche volta ci ha dato anche delle istruzioni straordinarie per conto di Metro Park quali ad esempio transennare un'area per lavoro. E' capitato che lo stesso mi abbiamo trovato senza Per_1 pettorina e mi abbia invitato a metterla. Gli abbonamenti venivano effettuati gli ultimi cinque giorni del mese ma Metro Park a volte stabiliva dei giorni diversi a seconda del mese e dei fine settimana.
Il rinnovo degli abbonamenti veniva effettuato mediante telefonata
a Metro Park che prorogava la validità della scheda in uso al cliente. Metro Park Altresì ci invitava ad acquisire le schede elettroniche dei clienti che facessero un uso illecito del parcheggio per disabilitarle. Per la manutenzione del parcheggio in caso di buche, avvallamenti, segnaletica sbiadita, il ricorrente si rivolgeva al segnalandogli il problema, quest'ultimo si metteva in Per_1 contatto con la ditta di manutenzione e poi segnalava al ricorrente data di inizio e fine lavori perché si transennasse l'area interessata.
Anche per eventi straordinari dava istruzioni al Per_1 CP_1 come ad esempio un film che si è girato nel parcheggio dove vi sono state indicate le aree da transennare. Una/due volte a settimana ho sentito di persona le istruzioni di a In Per_1 CP_1 un primo momento il ricorrente faceva come noi i turni ma poi ha avuto un ufficio proprio sito nella Stazione di Napoli Centrale e veniva da noi chiamato per problemi degli impianti elettronici di gestione del parcheggio. Ferie e permessi venivano richiesti al ricorrente che ci rilasciava l'autorizzazione. In ipotesi di auto abbandonate o beni abbandonati si parlava con Metro Park e poi si provvedeva alla rimozione. Ogni notte si effettuava un rilievo delle auto presenti che veniva inviato a Metro park. La raccolta dei dati la effettuavamo noi operatori del parcheggio addetti al turno di notte”.
Il teste , dipendente società dal Testimone_2 Controparte_2
2010 al 2019 ha dichiarato che “Il ricorrente era un mio collega di lavoro anch'egli alle dipendenza di . Ho lavorato CP_2 presso i parcheggi di Piazzale Tecchio, Campi Flegrei, Napoli
Centrale. Conoscevo tutti i parcheggi perché in ogni caso intervenivo presso gli altri per problemi di manutenzione. Ho cause in corso per i medesimi motivi del ricorrente. forniva i CP_2 dipendenti esecutori di ordini che erano diretti da e Parte_1 specificamente, per essa, dall'ing. e prima da Per_1 [...]
prima ancora da tal . Metro park aveva dei Tes_3 CP_7 parcheggi completamente automatizzati dove vi erano dei pulsanti di chiamata per i clienti che li collegavano con la centrale operativa. La stessa chiamava noi su telefono fornito da Metro park come la SIM e dovevamo intervenire il prima possibile. Per questa attività si avvaleva solo di personale e se non CP_2 riuscivamo a risolvere il problema chiamavamo il tecnico di
, , ovvero in ipotesi di problema Parte_1 Persona_2 operativo l'ing. . Vi erano anche parcheggi con personale in Per_1 loco che per qualunque anomalia (mancata apertura barriera, biglietti smarriti etc) o era contattato o contattava la centrale di
Metro Park che doveva autorizzare la operazione necessaria a risolvere l'anomalia. Sono divenuti siti automatizzati quelli di
Piazzale Tecchio/Campi Flegrei, LE e successivamente
OR, Aversa (nel periodo 2014/2017). Del pari se la centrale riscontrava una anomalia dalle telecamere ci contattava sul telefono aziendale, per risolverla. Il ricorrente aveva in dotazione un telefono aziendale nonché presso ogni varco vi era un telefono aziendale per l'operatore di turno. Negli ultimi due anni nel parcheggio di Napoli Centrale vi è stato l'ingegner , Per_1 dipendente Metro Park, collocato in palazzina attigua alla nostra, che se riscontrava anomalie ce le indicava e qualche volta ci ha dato anche delle istruzioni straordinarie per conto di Metro Park quali ad esempio transennare un'area per lavoro. In ipotesi di lavori ci chiedeva anche di inviargli le foto e relativi rapporti di servizio. E' capitato che lo stesso ci abbia ripresi per il fatto Per_1 che c'erano dei barboni nel parcheggio. Gli abbonamenti venivano effettuati gli ultimi cinque giorni del mese. Il nuovo abbonamento ed il rinnovo degli abbonamenti veniva effettuato mediante telefonata a Metro Park che prorogava la validità della scheda in uso al cliente, mentre contemporaneamente dovevamo apporre la scheda magnetica su un tastierino magnetico. Gli abbonamenti degli autobus venivano effettuati direttamente da e Parte_1 da noi consegnati con verifica del corretto funzionamento. Per la manutenzione del parcheggio in caso di buche, avvallamenti, segnaletica sbiadita, ci rivolgevamo al oppure a Per_1 Per_2
per problemi di natura tecnica o anche un referente
[...] contabile per problemi di contabilità segnalandogli il problema.
si metteva in contatto, se necessario, con ditte di Parte_1 manutenzione e poi segnalava a me o al ricorrente, a quest'ultimo in via principale, la data di inizio e fine lavori perché si transennasse l'area interessata. Anche per eventi straordinari
dava istruzioni al come ad esempio un film che si è Per_1 CP_1 girato nel parcheggio. Ho sentito di persona le istruzioni di a Per_1
così come rimproveri di questi in genere a tutti gli CP_1 operatori di compreso il ricorrente. Il ricorrente CP_2 faceva turni con noi ed aveva anche un ufficio proprio sito nella
Stazione di Napoli Centrale. In genere ci interfacciavamo tutti noi direttamente con la centrale operativa di . Ferie, Parte_1 permessi, turni venivano da noi organizzati. Non vi era un'autorizzazione del ricorrente. In ipotesi di auto abbandonate o beni abbandonati si parlava con Metro Park e poi si provvedeva alla rimozione. Ogni notte si effettuava un rilievo delle auto presenti che veniva inviato a Metro park. La raccolta dei dati la effettuavamo noi operatori del parcheggio addetti al turno di notte.
... Ogni operazione di apertura e chiusura sbarre “in manuale” doveva essere autorizzata da ”. Parte_1
Il teste , dipendente società dal 2017 al Tes_4 Parte_1
2019 quale coordinatore parcheggi area centro sud, ha dichiarato che “Conoscevo il ricorrente quale riferimento per CP_2 nel contratto di associazione in partecipazione tra le due società. Il ricorrente recepiva le richieste di ed in ogni caso Parte_1 coordinava il personale di presente in loco, per tutti CP_2
i parcheggi di . Io essenzialmente verificavo che CP_2 andamento della gestione del parcheggio fosse conforme agli obblighi contrattuali e segnalavo al ricorrente le criticità.
Ugualmente gli trasmettevo le necessità relative a eventi straordinari perché lui predisponesse il parcheggio in conformità.
… C'erano delle telecamere in tutti i parcheggi e , Parte_1 tramite la sala operativa centrale, verificava così gli stessi. Per esigenze straordinarie chiedevo per conto di ad Parte_1 [...]
nella persona del referente, ovvero il ricorrente, di CP_2 fornire il supporto necessario come disciplinato in contratto. Non so chi organizzasse turni, ferie e permessi per conto di
[...]
”. CP_2
Le circostanze emerse dalla prova testimoniale confermano che i dipendenti della società erano sostanzialmente Controparte_2 diretti da dipendenti della società ed in particolare Parte_1 da tal Ing. e prima di lui da tal e tal e Per_1 Tes_3 CP_7 che il in realtà riferiva a tali dipendenti della società CP_1 appaltante in merito alla gestione del servizio e degli operatori.
Se a tanto si aggiunge, come ben evidenziato nella gravata sentenza, che è emerso l'uso di un gilet della società l'uso di Parte_1 un cellulare aziendale, l'assegnazione di una carta di versamento in rappresentanza della formale datrice ma utilizzata in nome e per conto dell'utilizzatrice, è evidente che trattasi di appalto illecito, con applicazione dell'articolo 27, comma 2 del d.lgs. 276/03 e costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della società
con decorrenza dal 2.1.2014. Parte_1
Quanto alle conseguenze la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che nel caso di accertato appalto non genuino, trova applicazione l'art. 27, co. 2, secondo periodo, D.Lgs. n. 276/2003 in tema di somministrazione irregolare (ratione temporis applicabile ai fatti di causa e ora abrogato dall'art. 55, co. 1, lett. d), D.Lgs. n. 81/2015 e confluito nell'attuale art. 38, co. 3, secondo periodo, del medesimo D.Lgs.), ai sensi del quale tutti gli atti compiuti dallo pseudo-appaltatore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale l'appalto illecito ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione. Tra tali atti non rientrano però gli atti estintivi (tra cui il licenziamento), sicché, in caso di licenziamento operato dallo pseudo-appaltatore, l'utilizzatore effettivo non può giovarsi del recesso intimato dallo pseudo-appaltatore in danno del lavoratore. Pertanto, il licenziamento intimato dallo pseudo- appaltatore deve considerarsi giuridicamente “inesistente” e determina la riammissione in servizio del lavoratore nella compagine aziendale dell'utilizzatore, quale datore di lavoro effettivo. (cfr. sentenza Cass n.18455 del 28.6.2023)
Per tal motivo è corretta la sentenza impugnata anche riguardo alla disposta costituzione del rapporto di lavoro subordinato, nonostante il licenziamento.
Ritenuto assorbito ogni altro motivo di gravame, l'appello va rigettato con conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio si intendono compensate tra le parti attesa la complessità e particolarità della fattispecie.
Va da ultimo evidenziato che, nella specie, è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012 che ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art. 13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato dovuto nel caso in cui “l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile”, poiché il successivo comma 18 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai (soli) procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 228/12 (1° gennaio 2013), sicché il comma 17 riguarda i casi di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013. Esula dalle valutazioni di competenza del giudicante il tema dell'eventuale sussistenza di condizioni (soggettive) di esenzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza. - Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio, ai fini della valutazione di competenza di questo Collegio, della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13 1 quater DPR 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Napoli 23.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Vincenza Totaro dott.ssa Raffaella Genovese