Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/02/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE ORALE
Il giorno 18 febbraio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Claudia Turco, chiamata la causa R.G. n. 7878 dell'anno 2023 promossa da
Parte_1
CONTRO
Controparte_1
E NEI CONFRONTI DI
E Controparte_2
Controparte_3
[...]
Sono presenti
Per l'avv. Christian Allegra, Parte_1 per l'avv. Laura Firinu;
Controparte_1
per l' l'Avv. Laura Cacopardi, Controparte_3
dell'Avvocatura distrettuale dello Stato.
Nessuno è presente per il fino alle ore 9,58. Controparte_2
I procuratori delle parti discutono brevemente la causa riportandosi ai rispettivi atti ed alle note conclusive.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale dà lettura del provvedimento. il Giudice
Claudia Turco
Tribunale di Palermo sezione VI Civile
R.G. n. 7878/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Turco, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7878/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Christian Parte_1
Allegra
Parte Attrice – opponente contro rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. Laura Firinu
Parte convenuta – opposta e nei confronti di
, rappresentato Controparte_2
e difeso dall'Avv. Salvatore Mezzasalma
Controparte_3
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Tribunale di Palermo
Sezione VI Civile
rappresentato e difeso Controparte_3
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
Convenuti
MOTIVI DELLA DECISIONE - IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 31.5.2023 Parte_1
conveniva in giudizio l' ,
[...] Controparte_1
instaurando il giudizio di merito seguente all'opposizione all'esecuzione intrapresa dall' per il credito di euro 72.833,70, CP_4
promossa dallo stesso debitore . Parte_1
Quest'ultimo, con l'opposizione avverso l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis del D.P.R. 602/1973, aveva dedotto l'illegittimità del pignoramento n. 29684202200001575001, contenente l'elenco completo delle n. 13 cartelle di pagamento e un avviso di addebito concernenti i crediti azionati e l'ordine di pagamento diretto rivolto al terzo pignorato ex Controparte_2 art. 72 bis D.P.R. 602/1973 per un importo complessivo di euro
72.833,70.
Con provvedimento del 12.4.2023, stante l'intervenuto pagamento diretto da parte del terzo pignorato, il GE revocava il decreto di sospensione dell'esecuzione reso inaudita altera parte il 3.1.2023.
Ribadiva parte attrice l'inesistenza del diritto a procedere da parte dell' Controparte_3
evidenziando la conseguente mancanza di
[...] legittimazione passiva dello stesso per le pretese creditorie vantate dal suddetto Assessorato. In particolare, due delle cartelle esattoriali contestate (la n. 29620160105786510 e la n. 29620160105786611)
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riguarderebbero ruoli emessi dall'Assessorato Regionale del Lavoro
– Dipartimento IPL per sanzioni amministrative in materia di lavoro e previdenza, nonostante l'assoluta estraneità dell'opponente a tali posizioni debitorie, non essendo mai stato lo stesso destinatario di alcun procedimento da parte dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro.
Tale eccezione troverebbe conferma nel sopravvenuto sgravio effettuato dall'ente impositore che avrebbe totalmente annullato le due partite oggetto dei ruoli contestati.
Deduceva poi l'inesistenza del diritto a procedere al pignoramento non essendo state validamente notificate le prodromiche cartelle di pagamento, in violazione del procedimento di esecuzione forzata previsto dagli art. 25 e 50 del D.P.R. n. 602/1973.
Infine, eccepiva la prescrizione del diritto a riscuotere i ruoli posti a base dell'impugnato pignoramento.
Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione forzata così intrapresa, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Si costituiva l' deducendo la Controparte_1 correttezza del proprio operato.
In particolare, eccepiva preliminarmente la nullità del presente giudizio di merito per omessa citazione dell'Assessorato al CP_3
Regione Sicilia e del
[...] Controparte_2 CP_2
parti della fase cautelare.
L' evidenziava poi la propria estraneità alle contestazioni sulla CP_4 pretesa creditoria dell'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, avendo agito quale mero esattore senza competenza a sindacare il rapporto sostanziale tra le parti. Segnalava inoltre che,
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successivamente alla notifica del pignoramento, l'ente impositore aveva disposto lo sgravio delle cartelle n. 29620160105786510 e n.
29620160105786611, determinandone l'azzeramento. L' CP_1
ribadiva quindi la correttezza del proprio operato, producendo estratti di ruolo e prova delle notifiche delle cartelle di pagamento e dell'intimazione di pagamento, e chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice, con vittoria di spese.
Con decreto ex art. 171 bis comma II c.p.c. del 28.2.2024 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, litisconsorte necessario, e dell'ente impositore, già chiamato in giudizio nella fase cautelare del presente procedimento.
Si costituiva in giudizio il terzo pignorato
[...]
rappresentando di aver provveduto al Controparte_2 pagamento integrale in favore dell' in data anteriore CP_4
all'iscrizione a ruolo dell'opposizione.
Si costituiva, altresì, l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro – Ispettorato territoriale del lavoro di
Palermo, segnalando di aver notificato all'odierno debitore l'avvenuto annullamento delle partite di credito iscritte nei ruoli esattoriali, con contestuale sgravio delle stesse.
Chiedeva, pertanto, la declaratoria del difetto di legittimazione passiva, subordinatamente la pronuncia di carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.
Con memoria conclusiva dell'8.2.2025 parte attrice, dato atto dell'avvenuto sgravio da parte dell'Assessorato delle cartelle n.
29620160105786510 e n. 29620160105786611, chiedeva la dichiarazione di cessata la materia del contendere, con soccombenza
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virtuale delle parti resistenti.
Invece, con riferimento alle n. 11 residue cartelle di pagamento non oggetto di sgravio ed all'avviso di pagamento di crediti previdenziali, insisteva nelle ragioni di opposizione e chiedeva la restituzione delle somme pagate dal terzo per adempiere all'ordine di pagamento diretto contenuto nell'atto di pignoramento e trattenute dall' pari ad euro 10.169,12 (dalle somme CP_4
originariamente pignorate e vincolate di euro 17.300,00).
Così brevemente riassunti i temi della decisione, va segnalato che l'opposizione va qualificata ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per le contestazioni sul merito del credito, quali l'eccezione di prescrizione,
e ai sensi dell'art. 617 c.p.c., per le contestazioni di natura formale sulla legittimità del procedimento esecutivo, la stessa va ritenuta tempestiva ed ammissibile sotto entrambi i profili.
Altrettanto infondata è l'eccezione di omessa notifica degli atti prodromici all'esecuzione.
Ai sensi dell'art.50 DPR 602/1973 il pignoramento dev'essere preceduto dalla notifica della cartella di pagamento e, se questa sia anteriore di oltre un anno, va premessa anche la notifica di una ulteriore intimazione di pagamento.
Nella specie, l' ha compiutamente documentato le attività di CP_4 notifica relative a tutte le cartelle di pagamento aventi ad oggetto i crediti azionati col pignoramento e ad un avviso di intimazione.
Invero, come meglio si dirà appresso, per diverse cartelle di pagamento il procedimento di notifica seguito risulta regolato dagli artt. 26 bis DPR 602/1973 e 60 ter comma III lett. b) DPR 600/1973, giacchè, a fronte dell'impossibilità di notifica a mezzo PEC, la notifica
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della cartella di pagamento è stata tentata mediante trasmissione sul sito internet della Camera di Commercio, pubblicazione di un avviso per 15 giorni sul suddetto sito ed invio al contribuente della raccomandata informativa. Di tale articolato procedimento, però, risulta documentata solo una parte, ossia la premessa (la mancata consegna della notifica a mezzo PEC) e la conclusione, ossia l'invio della raccomandata informativa, rimanendo meramente affermata la trasmissione telematica e la pubblicazione di un avviso sul sito internet della Camera di Commercio.
La notifica di diverse cartelle di pagamento, pertanto, non può ritenersi sufficientemente documentata.
Va osservato, però, che ciò non inficia la regolarità del procedimento esecutivo, essendo stato il pignoramento preceduto dalla notifica di una intimazione di pagamento per tutti i crediti, prevista ex art. 50
DPR 602/1973 ed autonomamente impugnabile al pari della cartella di pagamento (cfr. Cass. 18972/2007).
L'omessa notifica di diverse cartelle di pagamento, tuttavia, assume rilevanza ai fini della interruzione della eccepita prescrizione.
Va precisato, però, che tale eccezione è ammissibile in questa sede anche per i crediti tributari soltanto con riguardo alla decorrenza del relativo termine successivamente alla valida notifica della cartella o della intimazione di pagamento, dovendo altrimenti rilevarsi il difetto di giurisdizione in ordine all'eccezione di prescrizione di crediti tributari per decorso del termine precedente alla valida notifica di un atto tributario suscettibile di autonoma impugnazione, quale l'intimazione di pagamento. Rileva in proposito il principio affermato dalle SS.UU. secondo cui “In tema di controversie su atti di
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riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (cfr. Cass. SU 21642/2021; SU 16986/2022; Cass. civ. sez. 3, n. 32539/2024).
Diversamente, lo strumento dell'opposizione all'esecuzione è senz'altro ammissibile per far valere la prescrizione di crediti per sanzioni amministrative, non ricorrendo alcun onere di impugnazione dell'intimazione di pagamento (cfr. Cass.
16024/2016).
Alla luce di tali principi occorre procedere all'esame dei documenti prodotti dalle parti. In particolare, i documenti prodotti da CP_4 conducono alle seguenti conclusioni.
L'eccezione di prescrizione, nei limiti di cui si è detto, e quindi per i crediti tributari per il decorso del termine successivamente alla valida notifica della cartella di pagamento e per i crediti non tributar sempre
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ammissibile, è fondata limitatamente ai crediti portati dalle seguenti cartelle di pagamento:
- N. 29620120007635085, crediti per ritenuta alla fonte 2008, di euro 24,25 soggetti a prescrizione decennale, interamente decorso dopo la valida notifica della cartella in data 20.7.2012;
- N. 29620120038380885, crediti per TARSU 2011 di euro 168,88
(soggetti a prescrizione quinquennale) per il decorso di tale termine dopo la valida notifica della cartella in data 13.4.2012, non validamente interrotta da atti successivi;
- N. 29620166105786510 (oggetto di sgravio per le sanzioni amministrative dell'anno 2012, pari ad euro 5.944,40), limitatamente ai crediti per contravvenzioni stradali dell'anno
2014 per complessivi euro 279,70. Si rammenta quanto prima rilevato circa il difetto di prova dello svolgimento dell'intero procedimento notificatorio della cartella di pagamento ai sensi degli artt. 26 bis DPR 602/1973 e 60 ter comma III lett.b) DPR
600/1973. Ne consegue che, pur considerando le cause di sospensione dei termini prescrizionali dedotte dall' la CP_4 prima valida notifica della richiesta di pagamento risulta quella della intimazione di pagamento n. 29620229012851587 effettuata il 23.9.2022, in data successiva al maturarsi della prescrizione estintiva quinquennale prevista per detti crediti;
- N. 2962017001738489, per contravvenzioni stradali dell'anno
2015, prescritti per euro 818,44 per decorso del termine di cinque anni, tenuto conto della omessa prova del perfezionamento della notifica della cartella di pagamento con il procedimento di cui alle norme innanzi richiamate, essendo
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già decorso tale termine alla data del 23.9.2022, di notifica del primo atto successivo (l'intimazione di pagamento prima richiamata).
L'eccezione di prescrizione non risulta fondata per i crediti di cui infra:
- Cartella n. 29620140008381778: crediti per imposta di registro degli anni 2008 e 2009, soggetti a prescrizione decennale, non estinti, stante la rituale notifica della cartella in data 16.9.2014
e poi dell'intimazione di pagamento predetta in data
23.9.2022;
- Cartella n. 29620180001902438 crediti per contravvenzioni al cds degli anni 2015, 2016, 2017 non estinti per prescrizione, stante la sospensione dei termini prescrizionali dettata dalle norme sull'emergenza COVID per il periodo compreso tra l'8.3.2020 ed il 31.8.2021;
- Cartella n. 29620190008318512, relativamente ai soli crediti per contravvenzioni al Cds del 2017 (soggette a prescrizione quinquennale), non estinti alla data di notifica dell'intimazione di pagamento predetta 29620229012851587
(23.9.2022);
- Cartella n. 29620220029533268, notificata a mezzo pec il
15.7.2022, per crediti per contravvenzioni al CDs dell'anno
2020, non prescritti;
- Avviso di pagamento n. 59620180000773283 per crediti previdenziali dell'anno 2016, non prescritti, stante la richiamata sospensione COVID dall'8.3.2020 al 31.8.2021 alla data di notifica della predetta intimazione di pagamento.
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Pur tenuto conto del principio affermato dalla SC secondo cui le eccezioni proposte possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, essendo il contribuente venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta (così Cass. 23346/2024, che ha pronunziato avverso sentenza del giudice tributario;
Cass., Sez.
V, 11 dicembre 2023, n. 34416; Cass., Sez. V, 14 giugno 2023, n.
17073), va infine rilevato il difetto di giurisdizione riguardo all'eccezione di prescrizione dei seguenti crediti tributari:
- Cartella n 29620166105786510, per il credito IRAP 2013, soggetto a prescrizione decennale, tenuto conto dell'omessa prova della notifica della cartella di pagamento ai sensi degli artt 26 bis DPR 602/'73 e 60 ter comma III lett b) DPR 600/'73;
- Cartella n. 29620170024223667 per crediti per imposta di registro dell'anno 2014, soggetta a prescrizione decennale, stante l'omessa prova della notifica della cartella di pagamento ai sensi degli artt. 26 bis DPR 602/'73 e 60 ter comma III lett. b) DPR 600/'73;
- Cartella n. 29620180049197988 crediti per IVA 2014, soggetti a prescrizione decennale, stante l'omessa prova della notifica della cartella di pagamento ai sensi degli artt. 26 bis DPR
602/'73 e 60 ter comma III lett. b) DPR 600/'73;
- Cartella n. 29620190008318512 relativamente ai crediti per
IRAP dell'anno 2015 (soggetti a prescrizione decennale), in considerazione dell'omessa prova della notifica della cartella di pagamento ai sensi degli artt. 26 bis DPR 602/'73 e 60 ter comma III lett. b) DPR 600/'73;
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- Cartella n. 29620190038836054 crediti per imposta registro dell'anno 2016, soggetta a prescrizione decennale, stante l'omessa prova della notifica della cartella di pagamento ai sensi degli artt. 26 bis DPR 602/'73 e 60 ter comma III lett. b)
DPR 600/'73;
- Cartella n. 29620190053948756, crediti per IRAP 2016 soggetta a prescrizione decennale, stante l'omessa prova della notifica della cartella di pagamento ai sensi degli artt. 26 bis DPR
602/'73 e 60 ter comma III lett. b) DPR 600/'73.
Conclusivamente, va dichiarata cessata la materia del contendere per i crediti oggetto di sgravio (successivo alla proposizione del ricorso in opposizione da parte del Senatore) per complessivi euro 57.114,19
e va accertata la prescrizione per crediti pari a complessivi euro
1.291,27.
Deve invece dichiararsi il difetto di giurisdizione sulla eccezione di prescrizione dei rimanenti crediti tributari, di importo complessivamente superiore alle somme versate dal terzo pignorato in adempimento dell'ordine di pagamento diretto contenuto nell'atto di pignoramento, sicchè non può accogliersi la domanda restitutoria dell'opponente.
Quanto al regolamento delle spese di lite, stante la prevalente fondatezza dell'opposizione, in considerazione della successione cronologica dello sgravio rispetto alla proposta opposizione che deve intendersi da essa determinato, in difetto dell'allegazione e prova da parte di e dell'ente impositore costituito in giudizio che lo CP_4
sgravio sia riconducibile ad altra ragione che non fosse l'eccepito difetto di legittimazione passiva di , le stesse vanno Parte_1
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poste a carico degli opposti e CP_4 [...]
, nella misura indicata in Controparte_3 dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, pari al credito azionato, e in applicazione dei criteri e dei parametri di cui al DM
147/2022.
Di tali spese va disposta la distrazione in favore del procuratore costituito, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.
Ricorrono invece giuste ragioni per compensare le spese nei confronti del , terzo pignorato, le cui difese risultano Controparte_2
circoscritte alla affermazione della legittimità del pagamento eseguito per adempiere all'ordine contenuto nel pignoramento, di cui nessuno ha dubitato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere in relazione ai crediti portati dalle cartelle di pagamento N.
29620166105786510 (per i crediti per sanzioni amministrative)
e n. 29620160105786611, oggetto di sgravio;
- Accoglie la proposta opposizione e accerta l'estinzione per prescrizione dei crediti portati dalle cartelle N.
29620120007635085, N. 29620120038380885, N.
29620166105786510 (per i crediti da contravvenzioni al Cds) e
N. 2962017001738489;
- Rigetta l'opposizione per i crediti portati dalle cartelle n.
29620140008381778, n. 29620180001902438, n.
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29620190008318512, n. 29620220029533268 e dall'avviso di intimazione n. 59620180000773283;
- Dichiara il difetto di giurisdizione per l'eccezione di prescrizione dei rimanenti crediti tributari, per i quali sussiste la giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria.
- Condanna Controparte_5
, in solido e in persona dei
[...]
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a rifondere all'opponente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 8.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge, e ne dispone la distrazione in favore del procuratore costituito per l'opponente;
- Dichiara interamente compensate le spese nei confronti del
; Controparte_2
Così deciso in Palermo, all'udienza del 18 febbraio 2025
Il Giudice
Claudia Turco
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