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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 5475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5475 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
così composta: ET LU de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 170 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 12.5.2025 tra
(cod. fisc. ), in persona del Sin- Parte_1 P.IVA_1 daco pro tempore, dott. elettivamente domiciliato in Parte_2
Roma, Via Principessa Clotilde n. 7, presso lo studio dell'avv. Alberto Fantini
(cod. fisc. ), che lo rappresenta e difende per procura CodiceFiscale_1 alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
-appellante- e (cod. fisc. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, , elettivamente domiciliata in Controparte_2
Roma, Piazza dell'Orologio n. 7, presso lo studio dell'avv. Nicola Marcone (cod. fisc. ), che la rappresenta e difende unitamente all'avv. P.IVA_3
Antonio Radice (cod. fisc.: ) per procura alle liti in CodiceFiscale_2 calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata- e
Controparte_3
-appellata contumace- e Controparte_4
(cod. fisc.: , in persona del legale
[...] P.IVA_4
E cod. fisc.: Parte_3Controparte_4 Parte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_5 Pt_5 elettivamente domiciliate in Roma, Viale Mazzini n. 11, presso lo stu-
[...] dio degli avv. Sergio Gostoli (cod. fisc.: ) e MO CodiceFiscale_3
AT (cod. fisc.: ), che le rappresentano e difen- CodiceFiscale_4 dono per procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellate- e ON RIFERIMENTO AL RISCHIO AS- Controparte_5
SUNTO CON IL CERTIFICATO N. A7ERR00808E (cod. fisc.: ), P.IVA_6 in persona del Rappresentante Generale per l'Italia, elettivamente domiciliata in Roma, via Vittorio Veneto n. 54 b, presso lo studio dell'avv. Guido Foglia (cod. fisc.: , che la rappresenta e difende unitamente CodiceFiscale_5 all'avv. Anthony Perotto (cod. fisc.: ) per procura alle CodiceFiscale_6 liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata- e
Controparte_6
(cod. fisc.: ), in persona dei procuratori speciali, P.IVA_7 [...]
e , elettivamente domiciliata in Roma, Via Carlo CP_7 Controparte_8
Poma n. 4, presso lo studio dell'avv. Paolo Gelli, che la rappresenta e difende per procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado;
-appellata- e
Controparte_9
N. A7BRK00133E (cod. fisc.: ,
[...] P.IVA_6 in persona del procuratore speciale del Rappresentante Generale per l'Italia, domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica dell'avv. Chiara Contardi
(p.e.c.: ), che la rappresenta e Email_1
2 difende unitamente agli avv. Cecilia Buresti (cod. fisc.: C.F._7
) e Lucia Salerno (cod. fisc.: ) per procura alle
[...] CodiceFiscale_8 liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata- OGGETTO: appalti pubblici sopra soglia di rilevanza comunitaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contra- Parte_1 riis reiectis, salva ogni ulteriore difesa, per tutte le motivazioni dedotte anche negli atti del giudizio di primo grado, da intendersi qui trascritti, con indica- zione delle parti del provvedimento impugnato e delle modifiche richieste da intendersi qui ripetute e trascritte, in riforma della sentenza impugnata: (…)
b) in via principale e se del caso previa riunione del presente giudizio a quello R.G. n. 3932-1/2022 pendente presso Corte di Appello di Roma Sez. I - per evidente connessione soggettiva ed oggettiva - la cui prossima udienza per la precisazione delle conclusioni risulta fissata per il giorno 2.10.2024: quanto Controparte_1
- dichiarare la nullità del contratto tra la societ e il CP_1 Parte_1
per le casuali esposte nel presente atto di appello, per l'effetto,
[...] condannare la stessa alla restituzione in favore del di Parte_1 tutte le somme già corrisposte a per l'importo comples- Controparte_1 sivo di Euro 2.270.215,00 SAL 1°, 2° e 3° relativi al contratto di appalto oltre interessi di legge e rivalutazione;
- in riforma del capo di sentenza impugnata, revocare le statuizioni della sentenza appellata con le quali, accertata e dichiarata l'illegittimità della ri- soluzione del contratto di appalto rep. n. 10385 del 26.5.2011 disposta dal con Determinazione dirigenziale n. 88 del 18.1.2016; Parte_1 dichiara la risoluzione ex art. 1453 c.c. del medesimo contratto per inadem- pimento de , condanna il convenuto Parte_1 Controparte_10 none al pagamento in favore de delle seguenti somme: € Controparte_1
1.390.733,70 a titolo di risarcimento del danno da anomalo andamento per il periodo successivo al 24.10.13, oltre interessi legali e rivalutazione mo- netaria dal 18.01.16 al saldo;
€ 463.606,00 oltre Iva quale corrispettivo per 3 i lavori eseguiti contabilizzati nel Sal n. 4, oltre interessi ex D. L.vo 231/02;
€ 423.761,12 oltre Iva quale corrispettivo per i lavori eseguiti dal 25.03.14 al 30.09.14, oltre interessi ex D. L.vo 231/02 dal 30.09.14; rigetta nel resto le domande di parte attrice;
rigetta le eccezioni e domande riconvenzionali proposte da contr dichiara la pro- Parte_1 Controparte_1 pria incompetenza sulle domande proposte da contro Parte_1 in virtù della clausola compromissoria di cui Controparte_4 Parte_4 all'art. 12 del disciplinare di incarico sottoscritto il 24.10.2006 fra i
[...]
e ; dichiara assorbita ogni altra domanda;
con-
Parte_1 CP_11 danna il alla rifusione delle spese di lite nei confronti
Parte_1 di che liquida in € 40.000,00, oltre Iva, Cpa, rimborso Controparte_1 spese generali;
condanna il alla rifusione delle spese
Parte_1 di lite nei confronti di e che liquida in com- Controparte_4 Parte_4 plessivi € 40.000,00, oltre Iva, Cpa, rimborso spese generali;
compensa le spese di lite nei confronti delle altre parti;
pone definitivamente e per l'intero a carico del le spese di CTU e comunque, dichiarare
Parte_1
l'insussistenza di qualsiasi ragione creditoria della controparte nei confronti del in quanto le riserve sono inammissibili, tardive e Parte_1 infondate;
- quanto a e altri: Controparte_3
nella denegata e non creduta ipotesi di conferma anche parziale della sen- tenza qui impugnata, dichiarare tenuto e condannare i
[...] in proprio e in qualità di mandataria del Controparte_12 [...]
e e/o queste ultime Controparte_13 Controparte_4 CP_14 anche in proprio quali mandanti partecipanti del RTI, tenuto conto anche di quanto affermato con la sentenza appellata circa l'infondatezza dell'ecce- zione di difetto di legittimazione passiva, a garantire e mallevare il
[...]
, per le causali di cui in narrativa, di qualunque somma che il Parte_1
dovesse essere condannato a versare in favore della Parte_1 società in solido tra loro per l'intero o per la quota di relativa CP_1 spettanza.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”; per “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contra- Controparte_1 riis reiectis:
4 -rigettare l'appello del , in quanto inammissibile e/o Parte_1 infondato, sia in fatto che in diritto;
-condannare il , in persona del Sindaco legale rappre- Parte_1 sentante pro tempore, alle spese e compensi di lite”; per Controparte_15
“Piaccia all'Ecc. Corte di Appello adita, contrariis rejectis:
[...]
1) respingere il gravame proposto dal in quanto im- Parte_1 procedibile ed inammissibile per incompetenza del Giudice adito sulle do- mande proposte dallo stess contr Parte_1 Controparte_4
e in virtù della clausola compromissoria di cui all'art. 12 del Parte_4 disciplinare di incarico sottoscritto il 24.10.2006 fra i Parte_1
; CP_11
2) in via subordinata, respingere il gravame proposto dal Controparte_10 none, in quanto infondato per i motivi illustrati sub II e, per l'effetto, confer- mare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha attribuito la responsa- bilità delle riserve riconosciute alla in via esclusiva al Controparte_1 [...]
d ; Pt_6 Parte_1
3) in via ulteriormente subordinata, accogliere l'eccezione pregiudiziale pro- posta in primo grado, illustrata sub III, e per l'effetto accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore della Corte dei Conti, per i motivi sopra illustrati;
4) In via definitivamente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dal Parte_1
, attesa l'eventuale responsabilità solidale delle odierne appellate
[...]
e dell Controparte_4 Parte_4
4.1) quanto al condannare l Controparte_4 Controparte_16 in persona del proprio l.r.p.t., a manlevarla e tenerla indenne da tutti gli im- porti e da tutte le somme che quest'ultima fosse eventualmente condannata e/o tenuta a pagare in base alla specifica quota di responsabilità ovvero anche in solido con il e al Controparte_3 Parte_4
e/o all Parte_1 Controparte_1
4.2) quanto all condannare gl che hanno Parte_4 Parte_7 assunto il rischio della polizza n. A7BRK001133E, in persona del
5 Rappresentante Generale per l'Italia, a manlevarla e tenerla indenne da tutti gli importi e da tutte le somme che quest'ultima fosse eventualmente con- dannata e/o tenuta a pagare in base alla specifica quota di responsabilità ovvero anche in solido con il e Controparte_3 [...]
a e/o all Controparte_4 Parte_1 Controparte_1
Con vittoria di spese ed onorari di causa oltre IVA e CPA del doppio grado di giudizio”; per con riferimento al rischio assunto con il Controparte_5 certificato n. A7ERR00808E: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, riget- tata ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione, in via pregiudiziale:
- accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della Sentenza nella parte in cui dichiara la legittimazione processuale dell e dell CP_4 Parte_4
e conseguentemente dichiarare la cessata materia del contendere del Co- mune d e del e, di con- Parte_1 Controparte_3 seguenza, nei confronti di quest'ultimo e degli Esponenti Assicuratori con ogni conseguente provvedimento di legge;
In subordine, nella denegata ipotesi in cui (i) la Corte non accogliesse la precedente eccezione pregiudiziale e (ii) subordinatamente alla costituzione tempestiva del e della riproposi- Controparte_3 zione tempestiva della domanda di manleva da parte dell'Assicurato
[...] nei confronti degli Esponenti Assicura- Parte_8 tori: nel merito:
- rigettare l'appello proposto avverso n. 150/2022 (Nrg. 73617/2013), resa dal Tribunale di
Roma Sez. XVI Civile in data 24 maggio 2021, pubblicata il 5 gennaio 2022 e non notificata in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto con- fermare la suddetta sentenza di primo grado;
in via subordinata condizionata:
- nella non creduta ipotesi di accoglimento del presente gravame, nonché di conseguente accertamento di qualsivoglia responsabilità in capo al CP_17 rato rigettare la domanda di manleva nei Controparte_3
6 confronti di CON RIFERIMENTO AL RI- Controparte_5
SCHIO ASSUNTO CON IL CERTIFICATO N. A7ERR00808E;
- in ogni caso, rigettare ogni domanda di manleva avanzata nei confronti di CON RIFERIMENTO AL RISCHIO AS- Controparte_5
SUNTO CON IL CERTIFICATO N NumeroDi_1
in via ulteriormente subordinata: per il caso di accertamento di qualunque responsabilità e/o obbligazione risarcitoria in capo al all'Assicurato nei con- Controparte_3 fronti di parte appellante o nei confronti di qualsiasi altra parte del giudizio, escludere, determinare e/o contenere il corrispettivo obbligo indennitario (e relativa condanna) dell'Assicuratore nei limiti e termini di cui alla Polizza, e/o comunque di legge, ovvero del massimale disponibile ai sensi di Polizza e delle franchigie previste, subordinando altresì il pagamento dell'indennizzo come sopra determinato all'avvenuta dimostrazione del relativo pagamento da parte del in favore degli aventi diritto;
Parte_9
- limitare l'eventuale obbligo indennitario alla sola quota di pertinenza degli Assicuratori, in ragione della concorrenza degli ulteriori assicuratori ex art. 1910 c.c.; in ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudi- zio”; per RAPPRESENTANZA GENERALE PER : Controparte_6 CP_6
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi sopra esposti, rigettata comunque ogni domanda diretta o di manleva avanzata in danno della Controparte_6
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA,
[...]
IN VIA PRELIMINARE: rigettare la richiesta di riunione del presente giudizio a quello recante il R.G. n. 3932/2022 per assoluta mancanza dei presupposti di applicabilità come previsti dall'art. 335 c.p.c.
IN VIA PRINCIPALE: rigettare il secondo motivo d'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza impugnata del Tribunale Civile di Parte_10
Roma n. 150/2022 perché inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto, disponendo invece, come ritenuto, sugli altri dispiegati motivi di gravame.
7 In ogni caso:
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell Controparte_3 per le domande avanzate nei confronti della .l.c., e la tar- Controparte_18 dività di quelle proposte da con ogni conseguenza di Controparte_4 legge;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta per inopera- tività della garanzia di cui alla polizza invocata n. 450A6239;
- rigettare la domanda attorea e quella di manleva esperita dal Parte_1
avverso la in quanto infondate in fatto
[...] Controparte_3 ed in diritto;
- nella denegata ipotesi di accoglimento tanto della domanda attorea quanto di quella di manleva esperita dal avverso la Parte_1 [...]
e di contestuale affermazione dell'obbligo di manleva a ca- Controparte_3 rico dell dichiarare quest'ultima tenuta alla garanzia Controparte_6 solo nei limiti del massimale di polizza pari ad euro 250.000,00 e, comun- que, previa applicazione dello scoperto contrattuale del 10% e della franchi- gia fissa frontale di euro 30.000,00.
Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”; per con riferimento al rischio Parte_11 assunto con il certificato n. A7BRK00133E: “(…) In via principale: rigettare il secondo motivo di appello proposto da per Parte_1 le ragioni sopra esposte perché inammissibile, improcedibile e comunque infondato.
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui sia accolto il gravame ex adverso e riproposta una domanda d nei confronti degli scriventi: Pt_4
In via preliminare di rito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e, comunque, dichiarare l'irritualità e improcedibilità Parte_4 della chiamata in causa svolta da quest'ultima nei confronti degli Assicuratori della polizza n. A7BRK00133E.
In via principale,
8 - dichiarare il proprio difetto di competenza giurisdizionale sulla domanda svolta (e/o qualsivoglia altra parte del giudizio), avverso gli Pt_4 Pt_12 della polizza n. A7BRK00133E in forza della clausola XIII delle Condi-
[...] zioni Generali di Assicurazione, come rilevato in primo grado;
- rigettare le domande svolte nei confronti di perché infondate, per Pt_4 tutte le ragioni esposte in atti.
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, accerti e dichiari la responsabilità di Pt_4 per i fatti di cui è causa, rigetti la domanda svolta da (e /o ogni altra Pt_4 diversa parte del giudizio), nei confronti degli Scriventi Assicuratori per ino- peratività della polizza n. A7BRK00133E, per tutte le ragioni esposte in atti.
In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accertamento di operatività della copertura assicurativa di cui alla Polizza n. A7BRK00133E sottoscritta dai suddetti Assicuratori, per i fatti di cui è causa, contenere l'eventuale in- dennizzo nei limiti delle previsioni di Polizza, al netto di franchigie e scoperti ivi previsti;
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 22.12.2015 (introduttivo del giu- dizio iscritto al n. 46 del r.g.a.c. dell'anno 2016), la ha Controparte_1 convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa il , chiedendone la condanna al Parte_1 pagamento di quanto alla stessa dovuto (a titolo di corrispettivi contrattuali, danni, interessi e accessori) per l'esecuzione dell'appalto di lavori di “Ade- guamento delle strade statali numeri 155 e 156 nel tratto urbano, riordino delle infrastrutture viarie, collegamento diretto del Casello autostradale con la n.6 Casilina (Nodo viario di )”, a decorrere dal 24.10.2013 CP_5 Parte_1 fino al 15.12.2015, appalto aggiudicato all'attrice dall'Amministrazione co- munale convenuta e di cui al contratto sottoscritto il 26.5.2011 (rep. n.10385) (per il periodo precedente la ha notificato Parte_13 altro atto di citazione - introduttivo di un primo giudizio iscritto al n. 73617 del r.g.a.c. dell'anno 2013 dello stesso ufficio giudiziario - per il pagamento dei corrispettivi maturati a tale data e non pagati dall'Amministrazione co- munale, nonché per il riconoscimento delle somme richieste con le riserve 9 dalla n. 1 alla n. 7 iscritte in contabilità al terzo S.A.L., somme aggiornate al 24.10.2013, e tale giudizio è stato definito, in primo grado, dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa con la sentenza n. 150/2022 del 14.12.2022, con cui il è stato condan- Parte_1 nato al pagamento della somma di € 1.575.149,618, oltre interessi al tasso legale;
e avverso tale decisione il ha proposto appello, Parte_1 che risulta pendente innanzi a questa Corte).
Con successivo atto di citazione notificato il 4.6.2016, la Controparte_1 ha promosso un ulteriore giudizio (iscritto al n. 44208 del r.g.a.c. dell'anno 2016), contestando la risoluzione contrattuale disposta dal Parte_14
con Determinazione Dirigenziale n. 88 del 18.1.2016, chiedendo che
[...] ne venisse dichiarata l'illegittimità, domandando altresì la risoluzione con- trattuale per inadempimento del Committente e il risarcimento dei danni su- biti, tra i quali la restituzione del valore delle opere eseguite al lordo del ribasso offerto, l'equivalente del valore delle migliorie offerte non ammortiz- zate, i danni subiti in conseguenza del perdurare delle condizioni di anomalo andamento dell'appalto e il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'ano- malo andamento dell'appalto dal 15.12.2013 al 25.5.2016, il mancato utile sull'importo dei lavori non eseguiti, il mancato utile o la perdita di chances sull'importo del secondo stralcio illegittimamente non consegnato all'Im- presa, il danno conseguente all'inerzia del successivamente alla ri- Pt_1 soluzione contrattuale.
In entrambi i giudizi sopra indicati – sia quello iscritto al n. 42 del r.g.a.c. dell'anno 2016 sia quello iscritto al n. 44298 del r.g.a.c. dell'anno 2016 – si è costituito il , chiedendo il differimento della prima Parte_1 udienza al fine di poter chiamare in causa il R.T.I. avente quale mandataria la (progettista e D.L.), che a sua volta ha chiamato Controparte_3 in causa le compagnie assicuratrici delle società raggruppate, la sia CP_5 per la sia per la e la Controparte_3 Parte_4 Controparte_16 per la Tutte le chiamate in causa si sono costituite
[...] Controparte_4 in entrambi i giudizi.
Con ordinanza assunta all'udienza del 21.9.2017 al giudizio iscritto al n. 42 del r.g.a.c. dell'anno 2016 è stato riunito quello iscritto al n. 44208 del r.g.a.c. dell'anno 2016.
10 Con sentenza del n. 587/2018 del 12.7.2018 il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa ha dichiarato il fallimento della
[...]
e il giudizio di primo grado è stato dichiarato Controparte_19 Parte_4 interrotto.
La ha riassunto il giudizio interrotto e il giudice istruttore Controparte_1 del Tribunale di Roma ha fissato l'udienza per il prosieguo. Nel giudizio rias- sunto si sono costituite la Controparte_20
e che erano raggruppate alla
[...] Parte_4 [...] nel R.T.I. chiamato in causa. Controparte_3
Con sentenza n. 18116/2022 pubblicata il 7.12.2022 il Tribunale di Roma
- Sezione Specializzata in Materia di Impresa ha così deciso: “in accoglimento parziale delle domande di parte attric accerta e dichiara Controparte_1
l'illegittimità della risoluzione del contratto di appalto rep. n. 10385 del 26.5.2011 disposta dal con Determinazione dirigen- Parte_1 ziale n. 88 del 18.1.2016; dichiara la risoluzione ex art. 1453 c.c. del medesimo contratto per inadem- pimento de;
Parte_1
condanna il convenuto al pagamento in favore dei Parte_1 delle seguenti somme: Controparte_1
€ 1.390.733,70 a titolo di risarcimento del danno da anomalo andamento per il periodo successivo al 24.10.13, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 18.01.16 al saldo;
€ 463.606,00 oltre Iva quale corrispettivo per i lavori eseguiti contabilizzati nel Sal n.4, oltre interessi ex D. L.vo 231/02;
€ 423.761,12 oltre Iva quale corrispettivo per i lavori eseguiti dal 25.03.14 al 30.09.14, oltre interessi ex D. L.vo 231/02 dal 30.09.14; rigetta nel resto le domande di parte attrice;
rigetta le eccezioni e domande riconvenzionali proposte da contr Parte_1 Controparte_1
dichiara la propria incompetenza sulle domande proposte dal Parte_1
contr in virtù della clausola com-
[...] Controparte_4 Parte_4 promissoria di cui all'art.12 del disciplinare di incarico sottoscritto il 24.10.2006 fra i;
Parte_1 CP_11
dichiara assorbita ogni altra domanda;
11 condanna il alla rifusione delle spese di lite nei con- Parte_1 fronti di che liquida in € 40.000,00, oltre Iva, Cpa, rim- Controparte_1 borso spese generali;
condanna il alla rifusione delle spese di lite nei con- Parte_1 fronti di e che liquida in complessivi € Controparte_4 Parte_4
40.000,00, oltre Iva, Cpa, rimborso spese Generali compensa le spese di lite nei confronti delle altre parti;
pone definitivamente e per l'intero a carico de le spese Parte_1 di CTU”.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto tempestivamente appello il
[...]
, svolgendo i motivi riportati di seguito e concludendo Parte_10 come in epigrafe. Nel presente grado di giudizio si è costituita la CP_1
che ha contestato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e
[...] ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
Si sono costituite in appello anche la Controparte_4
e le quali hanno rilevato
[...] Parte_4 come ogni domanda proposta nei loro confronti dall'Amministrazione appel- lante sia “improcedibile ed inammissibile per incompetenza del Giudice adito sulle domande proposte dallo stesso contro Parte_1 [...]
in virtù della clausola compromissoria di cui all'art. CP_21 Parte_4
12 del disciplinare di incarico sottoscritto il 24.10.2006 fra il Parte_1
”, e hanno concluso come in epigrafe.
[...] CP_11
Si è costituita nel presente grado di giudizio la Controparte_5 che ha dato atto del trasferimento alla stessa della Polizza n.
[...]
A7ERR00808E (evocata in giudizio dalla e della Controparte_3 sua conseguente legittimazione quanto alla domanda proposta nei suoi con- fronti dalla società fallita e, per quanto di interesse, alla costituzione nel pre- sente giudizio di appello.
Più specificamente, ha rilevato come, a partire dal 1°.1.2021, con l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea (c.d. Brexit), le imprese di assicurazione con sede in UK hanno perso i c.d. diritti di passporting previsti dalla Direttiva 138/2009/EC (c.d. Solvency II). Per tale ragione, il mercato degli Parte_7
ha realizzato un'operazione in virtù della quale le polizze, sottoscritte
[...] dal 1993 al 2020 da alcuni dei Sindacati dei (tra i quali quegli CP_5
12 che hanno assunto il rischio del certificato n. Parte_7
A7ERR00808E), sono state cedute in blocco, unitamente ai relativi rapporti, anche contenziosi o controversi, alla (auto- Controparte_5 rizzata a svolgere attività assicurativa e riassicurativa dalla Controparte_22
e regolata dal predetto istituto e dal Financial Services and Mar-
[...] kets Authority of Belgium). In particolare, il suddetto trasferimento del por- tafoglio è stato autorizzato in data 25.11.2020 dalla High Court of Justice of England and Wales con effetto dal 31.12.2020 (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte appellata e approvato dai compe- Controparte_5 tenti organismi di vigilanza (ovvero la National Bank of Belgium con riguardo alla cessionaria e la e la Financial Conduct Controparte_23
Authority con riguardo al soggetto cedente). Di ciò, l'autorità di vigilanza italiana ha dato atto nel bollettino di vigilanza n. 2/2021, ove si legge: “L'Isti- tuto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – IVASS dà notizia che l'Autorità di Vigilanza del Regno Unito, Prudential Regulation Authority, ha comunicato l'approvazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in , da Society of Lloyd's, CP_6 con sede nel Regno Unito, con effetto dal Controparte_5
30 dicembre 2020” (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte appellata
[...]
. Controparte_24
Nel merito, la ha dedotto l'improcedibilità Controparte_5 della domanda di condanna proposta dal nei confronti Parte_1 del Controparte_25
nel costituirsi nel presente grado di giudizio, ha
[...] contestato la fondatezza dei motivi di appello svolti dal Controparte_26
ribadendo le eccezioni di inoperatività della polizza e di tardività delle
[...] domande proposte nei suoi confronti della
[...]
e della Controparte_27 Parte_4
Si è costituita anche la con rife- Parte_11 rimento al rischio assunto con il certificato n. A7BRK00133E, che ha conte- stato quanto dedotto dal , nell'ambito del secondo mo- Parte_1 tivo di appello, in ordine alla “assoluta ammissibilità e fondatezza delle do- mande avanzate dal nei confronti del progettista e Parte_1 direttore dei lavori , responsabile dell'irregolare andamento CP_3
13 dell'appalto, per come ampiamente dedotto in primo grado, evidenziato nella CTP, cui si rinvia”. E, in ogni caso, ha dedotto anche come l'appello proposto dal non sia fondato “in quanto nel giudizio di primo grado Controparte_28
è stata data la prova che il progetto definitivo redatto da come unico Pt_4 contributo alle attività del stato più volte discusso e ampiamente con- diviso con l'Amministrazione e ha ottenuto dagli Enti competenti tutte le necessarie approvazioni”.
3. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza emessa dalla Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma nella parte in cui non ha ritenuto la NULLITÀ DEL CONTRATTO DI APPALTO, in primo luogo, PER
“VIOLAZIONE DI NORME IMPERATIVE DI RILEVANZA PENALE”, dedotta in primo grado dal nel proporre domanda riconvenzionale, e Parte_1 che viene dedotta nel presente giudizio di appello, nello svolgere la censura in esame, anche avuto riguardo all'intervenuta sentenza del Tribunale di Fro- sinone n. 1739/2021 del 5.10.2021, divenuta irrevocabile in data 22.10.2021, quindi nell'attesa della pubblicazione della sentenza appellata. In particolare, l'Amministrazione comunale appellante deduce che il giudice di prime cure avrebbe negato “contro l'evidenza, la sussistenza di un accordo criminoso volto all'aggiudicazione dell'appalto”, laddove le indagini bancarie e patrimoniali effettuate nel corso del procedimento penale avrebbero por- tato “ad individuare la sussistenza di un accordo corruttivo tra il CP_2
[legale rappresentante della ed il Sindaco Marini”. Parte_13
La censura non merita accoglimento.
3.1. L'appellante censura la sentenza di primo grado laddove ha disatteso la domanda di nullità proposta in via riconvenzionale dall'Amministrazione co- munale convenuta per “la insufficienza e genericità degli elementi dedotti a suo sostegno”, costituiti dalla consulenza tecnica del P.M. e le intercettazioni telefoniche e ambientali richiamate dalla stazione appaltante convenuta.
Quanto alla consulenza tecnica disposta dal P.M. (secondo cui l'offerta della aggiudicataria dell'appalto, sarebbe stata meno conve- Controparte_1 niente di quella di altri concorrenti), il giudice di primo grado ne ha condivi- sibilmente ritenuta la natura di atto di parte sul quale, nel giudizio penale, non vi è stato contraddittorio. Contrariamente a quanto asserito da parte appellante, infatti, tale consulenza di parte non è stata acquisita nel corso
14 del dibattimento del giudizio penale (quello definito con la sentenza n. 1739/2021 emessa dal Tribunale di Frosinone il 5.10.2021), e quindi non è stata oggetto di verifica, mediante escussione del consulente che l'ha re- datta, in dibattimento, a seguito di cui l'art. 511, co. 3, c.p.p. ne consente l'acquisizione.
Quanto alle trascrizioni delle intercettazioni (dalle quali risulterebbe – se- condo parte appellante - l'esistenza di accordi illeciti volto all'aggiudicazione dell'appalto per cui è causa alla , segnatamente una del Controparte_1
1°.
4.2011 e l'altra del 2.5.2011, sono entrambe successive all'aggiudica- zione dell'appalto pubblico per cui è causa (avvenuta con Determinazione Dirigenziale del 31.1.2011: v. doc. n. 3 del fascicolo di parte CP_1
- primo grado di giudizio). Ne consegue che, condivisibilmente, la Se-
[...] zione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma ha ritenuto che le trascrizioni siano state richiamate nel giudizio di primo grado dal Co- mune di in modo “del tutto generico” e con rilievi “inconcludenti Parte_1 rispetto all'affermazione dell'esistenza di un accordo illecito”.
In verità, e in via del tutto assorbente, le trascrizioni delle suddette intercet- tazioni non sono state depositate né nel giudizio di primo grado e né – ad ogni buon conto, a prescindere dall'ammissibilità – nel presente grado di appello, sicché le circostanze che si assume emergerebbero dalle stesse non possono essere poste a base della decisione sulla domanda di nullità pro- posta dall'Amministrazione comunale odierna appellante.
3.2. La sentenza n. 1739 del 5.10.2021 del Tribunale di Frosinone ha di- chiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di tutti gli imputati – il legale rappresentante della Controparte_1 [...]
, il Sindaco del in carica al momento CP_29 Parte_1 dell'affidamento dei lavori, un dirigente comunale responsa- CP_30 bile del procedimento per l'aggiudicazione dell'appalto alla predetta società,
l'arch. e alcuni intermediari, e CP_31 CP_32 CP_33
– per i reati di turbata libertà degli incanti e corruzione aggravata in
[...] relazione all'affidamento dell'appalto di cui al presente giudizio di appello con riferimento ai contestati reati di turbata libertà degli incanti e corruzione aggravata in relazione all'affidamento dell'appalto di cui al presente giudizio
(v. doc. n. 7 del fascicolo di parte appellante); e ha disposto la prosecuzione
15 del giudizio nei confronti della per la sola responsabilità Controparte_1 amministrativa di cui al d.lgs. n. 231/2001 (in relazione a cui è intervenuta sentenza entro la scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., come si dirà di seguito).
La sentenza suddetta, dunque, non contiene alcun accertamento della sussi- stenza delle condotte illecite contestate agli imputati, e non si vede allora come possa fare stato nel presente giudizio o spiegare effetti ai fini civili, e in particolare con riguardo alle domande proposte dal . Parte_1
Infatti, la sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione sopra richiamata non è stata emessa al termine e all'esito del dibattimento, ma quando il dibattimento era ancora in corso e quando, tra l'altro, non erano state ancora espletate le prove orali richieste dalle difese degli imputati e della Ai sensi degli artt. 651 e 652 c.p.p., nel giudizio Controparte_1 civile le sentenze penali hanno efficacia di giudicato solo se sono di con- danna o di assoluzione, e quindi non se sono di proscioglimento per estin- zione dei reati contestati.
Né in senso contrario può rilevare l'inciso, contenuto nella motivazione della suddetta sentenza, secondo cui “dagli atti non emerge in maniera evidente l'insussistenza di tale fatto o che gli imputati non lo abbiano commesso (art.129, 2° comma, c.p.p.)”.
Con tutta evidenza, tale statuizione da parte del giudice penale non costitui- sce un'affermazione di colpevolezza. In particolare, la valutazione di non evi- denza non significa esclusione della innocenza, e comunque è una valuta- zione allo stato degli atti, fatta quando ancora non era stata acquisita alcuna delle prove orali richieste dalla difesa degli imputati, e non erano state ac- quisite neppure le relazioni dei consulenti tecnici della difesa e i relativi alle- gati, e non era stata esaurita la produzione documentale difensiva.
3.3. Con la comparsa conclusionale depositata in data 26.6.2025, il
[...]
ha rilevato che, nelle more, è intervenuta la sentenza n. Parte_1
326/2024 del 27.2.2024, motivazione depositata il 24.5.2024, resa dal Tribunale di Frosinone nel procedimento penale per responsabilità ammini- strativa da reato a carico di la quale è stata dichiarata Controparte_1 colpevole del reato ascrittole, vale a dire quello di cui all'art. 25 d.lgs. n. 231/2001 per responsabilità amministrativa da reato di corruzione
16 aggravata in concorso (artt. 81 cpv., 110, 117, 319, 319bis, 321 e 61 n. 2, 353 c.p.) in relazione all'appalto oggetto del presente giudizio, e dunque condannata alla sanzione pecuniaria di € 300.000,00, con condanna alle spese processuali;
applicato nei suoi confronti la sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, per la durata di anni quattro;
infine, disposto nei suoi con- fronti la confisca del profitto del reato ovvero di beni o altre utilità di valore equivalente fino a concorrenza di € 225.694,31. In particolare, parte appel- lante rileva che, con tale sentenza, con riferimento al contratto d'appalto in essere tra il e la attinente alla gara Parte_1 Controparte_1
d'appalto dei lavori per l'adeguamento della strada “Monti Lepini” nel tratto urbano di , detta sentenza avrebbe riconosciuto come Parte_1 CP_2
legale rappresentante della società, avesse promosso e organizzato
[...]
l'azione corruttiva nei confronti del Sindaco del in ca- Parte_1 rica al momento dell'affidamento dei lavori, con la partecipa- CP_30 zione, nel ruolo di intermediari, di un Dirigente Comunale RUP del relativo procedimento, Arch. al fine di condizionare l'aggiudicazione CP_31 dell'opera pubblica di cui alla presente controversia alla Controparte_1
La sentenza in questione non è stata però prodotta, in allegato a detta me- moria (e, dunque, non è “versata in atti”, come dichiara parte appellante con la suddetta comparsa conclusionale), e, dunque, in ogni caso non sarebbe possibile ritenere che la stessa abbia nel presente giudizio un valore indizia- rio in ordine alla sussistenza della condotta penalmente rilevante in ragione della quale il deduce la nullità del contratto di appalto Parte_1 stipulato con la società ritenuta penalmente responsabile.
4. In ogni caso, e in via assorbente su tutte le considerazioni che precedono, anche qualora si volesse ritenere – come fa l'Amministrazione comunale ap- pellante – provata l'esistenza di un accordo corruttivo tra il legale rappre- sentante della e l'allora Sindaco del , Controparte_1 Parte_1 nonché di funzionari di tale Amministrazione, questo non determinerebbe la nullità del contratto di appalto stipulato in data 26.5.2011 per violazione di norme imperative.
4.1. Ai sensi dell'art. 135 del d.lgs. 12.4.2006, n. 163, disciplina applicabile ratione temporis, “qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta
17 l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575 [ora artt. 6 e 67 del d.lgs. 6.9.2011, n. 159], ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavo- ratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedi- mento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di pro- cedere alla risoluzione del contratto”.
La norma appena richiamata prevede che, anche nel caso di avvenuta con- danna per episodi di corruzione nei confronti della stazione appaltante, il contratto di appalto non possa ritenersi nullo, ma che questo sia soltanto risolvibile da parte dell'Amministrazione pubblica, con una valutazione di merito inerente allo stato di esecuzione dello stesso. In ragione della previ- sione normativa suddetta, quindi, non è possibile ritenere che, nell'attuale assetto del nostro ordinamento (e, soprattutto, in quello esistente al mo- mento della stipula del contratto di appalto per cui è causa), il contratto di appalto stipulato con la Pubblica Amministrazione a seguito di un accordo corruttivo sia nullo per violazione di norme inderogabili in materia di stipula degli stessi, come invece riteneva la giurisprudenza di legittimità formatasi nel sistema previgente (cfr. Cass. civ., Sez. III, 16.2.2010, n. 3672; Cass. civ.,
Sez. I, 5.5.2008, n. 11031), a cui fa riferimento – con tutta evidenza – parte appellante.
Questa è l'interpretazione della suddetta disposizione normativa fornita an- che dall' , che, con propria Delibera Controparte_34
n. 26 dell'8.4.2015, ha ritenuto che “il Codice dei contratti pubblici, nel di- sciplinare l'istituto della risoluzione contrattuale, rimette la scelta alla discre- zionalità della Stazione appaltante ed esclude ogni automatismo, con l'unica eccezione dell'art. 135, comma 1-bis [la decadenza dell'appaltatore dall'at- testazione di qualificazione], a tenore del quale, invece, la risoluzione è 18 doverosa. In tutti gli altri casi contemplati dagli artt. 135 e 136 del Codice dei contratti, la risoluzione è un'opzione che la Stazione appaltante ha l'onere di valutare, ma che dovrà essere attuata solo previa attenta compa- razione degli interessi in gioco, primi fra tutti quelli pubblici ed economici”.
4.2. Venendo al caso in esame, il , pure venuto a cono- Parte_1 scenza dei suddetti procedimenti penali pendenti presso il Tribunale di Fro- sinone (tanto che lo stesso risulta costituito parte civile nel giudizio penale definitivo con la suddetta sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1739/2021 del 5.10.2021, come è documentato dalla stessa), non ha messo in discus- sione la prosecuzione del rapporto contrattuale in essere con la CP_1
e segnatamente non ha ritenuto di risolvere il contratto di appalto
[...] stipulato in data 26.5.2011. E ciò è avvenuto – si deve ritenere – in quanto l'Amministrazione comunale ha ritenuto che vi fosse un interesse pubblico al completamento dei lavori appaltati alla stessa.
Peraltro, nella Determina Dirigenziale n. 88 del 18.1.2016 la risoluzione del rapporto contrattuale per cui è causa è stata motivata con il grave inadem- pimento dell'appaltatrice, che aveva interrotto l'esecuzione delle opere ap- paltate (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), non potendo peraltro dedurre l'Amministrazione che, prima della Pt_15 sentenza suddetta, non avrebbe potuto disporre la risoluzione in ragione dell'accordo corruttivo dedotto nel proporre domanda riconvenzionale nel giudizio di primo grado. Secondo l'orientamento pacifico della giurispru- denza amministrativa, infatti, la decisione discrezionale dell'Amministrazione pubblica di risolvere il contratto con l'appaltatore può essere legittimata ad- dirittura dalla semplice adozione di un provvedimento di rinvio a giudizio, senza necessità di attendere una sentenza di condanna, ancorché non defi- nitiva (cfr., tra molte, Cons. Stato, Sez. V, 20.3.2019, n. 1846; Cons. Stato,
Sez. V, 27.2.2019, n. 1367; Cons. Stato, Sez. V, 3.9.2018 n. 5142; Cons. Stato, Sez. III, 23.11.2017, n. 5467).
Si deve ritenere, allora, che il appellante, anche a seguito dell'emer- Pt_1 sione di possibili fenomeni di corruzione e della decisione di costituirsi parte civile nel giudizio nei confronti dell'ex Sindaco, di funzionari della stessa Am- ministrazione e del legale rappresentante della non ha Controparte_1 inteso risolvere il contratto di appalto per cui è causa, avendo proceduto a
19 dichiarare la risoluzione per colpa dell'appaltatrice – con determina del 18.1.2016 – soltanto quando quest'ultima ha sospeso l'esecuzione dei la- vori.
4.3. L'attuale sistema positivo è dunque teso a garantire la permanenza del vincolo contrattuale, pur nel caso di fenomeni corruttivi che possano avere interessato la fase propedeutica alla sua sottoscrizione – come dedotto dall'odierna appellante – e che, dunque, non necessariamente determinano un vizio del provvedimento di aggiudicazione (con riguardo al quale si dirà di seguito).
La giurisprudenza amministrativa, nel ritenere che un procedimento penale per corruzione, che coinvolga “l'affidamento per cui qui è causa, senza ne- cessariamente ridondare a vizio di legittimità degli atti della procedura se- lettiva, avrebbe potuto al più indurre la stazione appaltante a valutare l'op- portunità di un intervento in via di autotutela sull'aggiudicazione ovvero di una risoluzione del contratto di appalto già stipulato”, ha richiamato la “di- sciplina di cui al già citato d.l. nr. 90 del 2014, la quale (…) costituisce la miglior conferma del carattere non automaticamente viziante di fatti come quelli emersi durante l'esecuzione dell'appalto di che trattasi (come dimo- strato dal fatto che il legislatore ha dovuto escogitare uno strumento ad hoc per impedire all'affidatario di continuare a percepire quello che potrebbe essere il profitto di un reato), e al tempo stesso dell'opzione normativa in favore del mantenimento in essere del rapporto contrattuale scaturito dall'originario affidamento” (così Cons. Stato, Sez. IV, 20.1.2015, n. 143).
Infatti, l'art. 32 del d.l. 24.6.2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11.8.2014, n. 114) prevede espressamente misure di amministrazione straordinaria per le imprese coinvolte in fattispecie di corruzione per garan- tire “la completa esecuzione del contratto di appalto o della concessione”, che vedono il coinvolgimento dell' e della Prefettura competente, la CP_34 quale ultima è chiamata a nominare un Commissario cui sarà demandata la gestione dell'impresa per garantire l'esecuzione del contratto in questione.
Come chiarito sempre dal Consiglio di Stato, “l'art. 32 del d.l. anticorruzione si propone l'ambizioso obiettivo di contemperare due opposte esigenze: ga- rantire la completa esecuzione degli appalti e neutralizzare il rischio deri- vante dall'infiltrazione criminale nelle imprese, introducendo un originale e
20 innovativo meccanismo di commissariamento. Più in particolare la gestione commissariale - espressamente qualificata come attività di pubblica utilità (poiché essa risponde, primariamente, all'interesse generale di assicurare la realizzazione dell'opera; così C.d.S., sez. III, 28 aprile 2016, n. 1630 ed ancor prima C.d.S., sez. III, 24 luglio 2015, n. 3653) - è volta, attraverso l'intervento del Prefetto, non soltanto a garantire l'interesse pubblico alla completa ese- cuzione dell'appalto ma anche a sterilizzare la gestione del contratto "og- getto del procedimento penale" dal pericolo di acquisizione delle utilità ille- citamente captate in danno della pubblica amministrazione. E non si è man- cato di sottolineare che, sotto tale profilo, l'istituto si manifesta come uno strumento di autotutela contrattuale previsto direttamente dalla legge.
(…) La ratio della norma è quella di consentire il completamento dell'opera (ovvero, come nella fattispecie, la gestione del servizio appaltato) nell'esclu- sivo interesse dell'amministrazione concedente mediante la gestione del con- tratto in regime di "legalità controllata” (così Cons. Stato, Sez. III, 10.1.2018, n. 93).
5. Nel costituirsi nel giudizio di primo grado il ha de- Parte_1 dotto la NULLITÀ DEL CONTRATTO DI APPALTO PERché consentirebbe il paga- mento alla dei lavori eseguiti malgrado la MANCANZA DI Controparte_1
ADEGUATA COPERTURA FINANZIARIA assunta a termini di legge. Con il primo motivo di appello si rileva come il giudice di primo grado non si sia pronun- ciato su tale domanda di nullità proposta in via riconvenzionale da parte convenuta.
Anche con riguardo a tale secondo profilo di censura il primo motivo di ap- pello non è fondato.
5.1. È vero che – come deduce parte appellante – gli artt. 35 del d.lgs.
25.2.1995, n. 77 e 191 T.U.E.L., applicabili al contratto di appalto per cui è causa ratione temporis e volti ad assicurare irrinunciabili esigenze di risana- mento finanziario, fissano condizioni inderogabili affinché un contratto possa essere costitutivo di obbligazioni a carico dell'ente territoriale, e operano sul versante dell'individuazione del soggetto tenuto all'adempimento, esclu- dendo che lo stesso possa essere – quanto al caso all'esame di questo giu- dicante – il in carenza di deliberazione ed iscrizione Parte_1 contabile (cfr. Cass. civ., Sez. III, 23.8.2018, n. 21010; Cass. civ., Sez. I, ord.
21 20.3.2018, n. 6970; Cass. civ., S.U., 18.12.2014, n. 26657; Cass. civ., Sez. I, 1°.2.2005, n. 1985; Cass. civ., Sez. III, 14.5.2003, n. 7369; Cass. civ., Sez. III, 15.7.2003, n. 11067; Cass. civ., Sez. III, 20.8.2003, n. 12208; Cass. civ., Sez. I, 4.8.2004, n. 14928). In particolare, nel caso di contratto concluso dalla P.A. in assenza di un impegno di spesa legittimamente registrato sul competente intervento o capitolo di bilancio, si realizza una peculiare forma d'imputazione ex lege degli effetti di un contratto stipulato da un funzionario, operante nell'ambito di una Amministrazione Pubblica, direttamente a quest'ultimo.
Ciò nondimeno la sentenza di primo grado non merita riforma nella parte in cui ha accolto la domanda della volta a conseguire il pa- Controparte_1 gamento di lavori non contabilizzati e, conseguentemente, ha condannato l'Amministrazione comunale a pagare l'importo di € 423.761,12, oltre I.V.A., quale corrispettivo per i lavori eseguiti dal 25.3.2014 al 30.9.2014, oltre interessi nella misura di cui al d.lgs. n. 231/2002 a decorrere dal 30.9.2014, ma invero anche € 463.606,00, oltre I.V.A., quale corrispettivo per i lavori eseguiti contabilizzati nel , oltre interessi nella misura al d.lgs. n. CP_35
231/2002 (senza indicazione della decorrenza degli stessi, e quindi – si deve ritenere – dalla domanda).
5.2. Secondo parte appellante, “nel momento in cui è stato predisposto e si è ritenuto di realizzare un progetto esecutivo diverso da quello definitivo approvato dalla Regione Lazio il cui importo eccedeva quello del finanzia- mento regionale, non si sarebbe dovuto procedere alla procedura di gara e all'affidamento dei lavori, non avendo il progetto nella sua interezza la co- pertura finanziaria (volendosi realizzare aliud pro alio)”.
Lo stesso osserva, tuttavia, che la “mancanza dei fondi Parte_1 necessari” era stata determinata non dal mancato finanziamento dell'opera, bensì dal fatto per cui era intervenuto “il congelamento dei fondi da parte della Regione”. Se così è, allora non è possibile affermare – come fa l'odierno appellante – che “l'opera nella sua interezza per cui anche la procedura di gara e il contratto sottoscritto violano palesemente le norme imperative af- ferenti all'obbligo che vi sia integrale copertura finanziaria per la realizza- zione dell'opera”.
22 È di tutta evidenza come parte appellante sovrapponga due piani distinti tra loro: quello relativo alla difformità del progetto esecutivo (predisposto dal R.T.I. di cui era mandataria la fallita messo a gara Controparte_3 dal con quello approvato dalla Regione Lazio, e quindi Parte_1 ammesso a finanziamento;
e quello relativo alla sussistenza di un finanzia- mento per l'opera appaltata. Si tratta di due piani che non sono sovrapponi- bili: la circostanza per cui il progetto definitivo su cui è stata formulata l'of- ferta da parte della risultata aggiudicataria dell'appalto Controparte_1 per cui è causa, fosse diverso da quello ammesso a finanziamento non incide sull'esistenza, però, del finanziamento per l'opera appaltata. Finanziamento che la stessa parte appellante essere stato erogato dalla Regione Lazio e, quindi, essere stato successivamente a tale erogazione in parte congelato.
5.3. Del tutto ininfluente, al fine di escludere l'esistenza di una copertura finanziaria per l'opera appaltata, è la circostanza per cui fosse prevista – come ha rilevato il giudice di primo grado – “la possibilità di affidare alla medesima impresa senza ulteriore gara anche i lavori dello Stralcio II”.
Il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa ha eviden- ziato come questa facoltà “era insita nelle originarie previsioni del bando e non derivava, contrariamente a quanto affermato da dal contenuto Pt_1 della determina di rettifica”, quella che parte appellante deduce essere stata adottata in ragione di un accordo criminoso, osservando come quest'ultima fosse “diretta (…) semplicemente a precisar(…)e il contenuto [della deter- mina] in relazione a quello del bando di gara e dell'offerta presentata dall'Im- presa”. In particolare, e per quanto di interesse con riguardo alla censura in esame, non è possibile sostenere – come fa parte appellante – che la viola- zione delle disposizioni previste a pena di nullità con riguardo all'obbligo di copertura finanziaria dell'opera appaltata siano state aggirate dalla stessa
Amministrazione comunale, in ragione del dedotto accordo criminoso con l'Impresa appaltatrice, “attraverso l'escamotage della divisione in stralci”.
Neanche è possibile affermare che “delle due l'una, o come dice il Tribunale il progetto (primo stralcio) era finanziato e allora non si comprende il conge- lamento dei fondi da parte della Regione, oppure il progetto non risultava conforme a quello finanziato e allora è innegabile che anche la procedura di gara, ma soprattutto il contratto sottoscritto risulta affetto da nullità”. Il fatto
23 che il progetto di cui era prevista la realizzazione da subito con il bando e con il contratto di appalto sottoscritto fosse finanziato è invero implicito – come si è detto sopra – nell'allegazione che i relativi fondi siano stati suc- cessivamente “congelati” dalla Regione Lazio, presupponendo ciò che i fondi in questione erano stati erogati ed erano specificamente destinati alla realiz- zazione di quell'opera, la quale non poteva dunque dirsi – e non era ontolo- gicamente – priva di copertura. Quanto dedotto da parte appellante in ordine al congelamento del finanziamento già erogato ha semmai inciso sui ritardi nei pagamenti, individuati dal giudice di primo grado (sulla scorta di quanto ritenuto dal c.t.u.) come concausa della ritenuta responsabilità dell'Ammini- strazione comunale per l'anomalo andamento dell'appalto.
5.4. Semmai, parte appellante deduce – a ben considerare, ed a prescindere da ogni considerazione in ordine alla deducibilità come vizio del successivo contratto – “l'illiceità formale e sostanziale della procedura di gara che ha condotto alla aggiudicazione”, che però – come si è detto sopra – non sus- siste.
Con Determinazione Dirigenziale n. 3024 del 4.12.2009 il Parte_14 sinone ha indetto una gara per l'affidamento dell'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di “Adeguamento delle strade n. 55 e n. 56 del tratto urbano e riordino delle infrastrutture varie e collegamento diretto del casello autostradale con la S.S. n. 6 “Casilina””, per un importo complessivo pari ad
€ 13.894.557,40. Nel Bando di Gara i lavori erano organizzati in due stralci: Stralcio I, finanziato per un importo pari ad € 9.488.889,33, e Stralcio II, opzionale, per un importo pari ad € 4.405.668,07, per il quale veniva spe- cificato che la stazione appaltante non aveva a disposizione le relative ri- sorse, riservandosi, quindi, di “affidare o meno all'appaltatore tali opere senza che questo possa sollevare eccezioni o pretesa alcuna o richiedere particolari compensi”.
La previsione suddetta da parte del bando di gara - originariamente consen- tita dall'art. 12 della legge 3.1.1978, n. 1 (“Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali”), il quale prevedeva che “l'appalto dei lavori relativi a lotti successivi di pro- getti generali esecutivi approvati e parzialmente finanziati può essere affi- dato alla stessa impresa esecutrice del lotto precedente”, abrogato dall'art. 24 231, co. 1, lett. r) del d.P.R. 21.12.1999, n. 554 – è legittima anche alla luce della disciplina dettata dalla legge 11.2.1994, n. 109 (“Legge quadro in materia di lavori pubblici”), applicabile al contratto ratione temporis per cui è causa, che la vieta soltanto nel caso in cui il primo lotto sia stato affidato a trattativa privata (art. 24, co. 7).
6. Con il terzo motivo di appello – da esaminare prima del secondo nell'or- dine logico delle questioni – si censura la sentenza di primo grado deduce il vizio di omessa e/o erronea motivazione della sentenza appellata, nella parte in cui ha ritenuto la volta Parte_16
a conseguire il risarcimento dei danni in capo all'appaltatrice per anomalo andamento, rilevando come, anche al riguardo, il giudice di prime cure “si limita a riportare pedissequamente quanto riferito dal CTU”.
Il motivo è fondato.
6.1. Il impugna quella parte della sentenza di primo Parte_1 grado che ha riconosciuto la tempestività della riserva n. 2 iscritta dalla
[...] per chiedere il ristoro dei danni per l'anomalo andamento dei CP_1 lavori. Infatti, si indica, quale parte della sentenza di primo grado impugnata con tale motivo, quella con cui si è ritenuto che “la riserva attiene ad una situazione complessiva, rivelatasi progressivamente, determinata principal- mente dalla indisponibilità delle aree e dai ritardi maturati nell'espletamento delle procedure espropriative;
il CTU quindi, correttamente, rilevato che la riserva è stata apposta solo in occasione del S.A.L. n.3, e quindi successiva- mente al S.A.L. n. 2, la ha ritenuta tempestiva per tutto il periodo di anomalo andamento successivo al 28.02.2012, data del S.A.L. n. 2”.
Secondo la però, parte appellante non esplicita in alcun Controparte_1 modo le ragioni di tale censura relativamente alla domanda dell'originaria attrice riguardante l'anomalo andamento successivo al SAL n. 2 (periodo per il quale la riserva è stata apposta e riconosciuta tempestiva), limitandosi a considerazioni che attengono al periodo precedente. E, in relazione a tale periodo, nulla è stato richiesto dall'Impresa e, conseguentemente, nulla è stato riconosciuto dalla sentenza appellata.
In verità, la censura svolta dal alla non ritenuta tardività Parte_1 della riserva iscritta dall'appaltatrice per anomalo andamento dei lavori ri- sulta chiaro. L'appellante deduce che, se “la riserva attiene ad una situazione
25 complessiva, rivelatasi progressivamente, determinata principalmente dalla indisponibilità delle aree e dai ritardi maturati nell'espletamento delle proce- dure espropriative”, allora la stessa doveva essere iscritta quando la situa- zione si è disvelata, quindi in buona sostanza – quantomeno in occasione del S.A.L. n. 2, e non del S.A.L. n.
3. Oltre ad essere chiara, la deduzione svolta da parte appellante, nel censurare la decisione del primo giudice, è fondata.
6.2. Con la riserva in esame (aggiornata con la riserva n. 14), iscritta sul registro di contabilità (firmato con riserva) in data 11.10.2012 ed esplicitata in data 18.10.2012 (v. doc. n. 74 del fascicolo dell'appellata CP_1
– primo grado di giudizio), l'appaltatrice ha lamentato l'anomalo an-
[...] damento dei lavori, stante la mancata consegna degli stessi, con conseguenti asseriti maggiori costi e danni. Come riporta lo stesso c.t.u. nell'elaborato definitivo depositato, il ha dedotto, nell'eccepire Parte_1
l'inammissibilità della domanda risarcitoria per anomalo andamento dell'ap- palto, che è stata iscritta, quindi, “undici mesi dopo la D.G.G. n. 554 del 25 novembre 2011, un anno e mezzo dalla prima consegna parziale dei lavori (30 maggio 2011), circa un anno dopo la seconda consegna parziale dei lavori (30 settembre 2011)”.
Come rileva lo stesso giudice di primo grado, “tardività della riserva per an- damento anomalo, proposta nel SAL n. 3 dell'11 ottobre 2012, quindi, rileva il undici mesi dopo la D.G.G. n. 554 del 25 novembre 2011, un Pt_1 anno e mezzo dalla prima consegna parziale dei lavori (30 maggio 2011), circa un anno dopo la seconda consegna parziale dei lavori (30 settembre 2011)”. Nel proporre appello il Comune deduce che “La riserva n. 2 è iscritta dall sul registro di contabilità in data 11.10.2012, ossia dopo più di CP_1 un anno e mezzo dalla prima consegna parziale dei lavori (30 maggio 2011) e a distanza di circa un anno dalla seconda consegna parziale dei lavori (30 settembre 2011), sì da configurarsi oltremodo tardiva”.
Non assume rilevanza, al fine di far sorgere un onere di iscrizione della ri- serva, e dunque di ritenere intempestiva la riserva n. 2, “(…)la deliberazione di G.C. n. 425 del 25.2.2011, ritualmente comunicata(…) [alla CP_1
(che impartiva l'indirizzo politico-amministrativo di procedere all'atti-
[...] vità di verifica della fattibilità tecnica di una perizia di variante che
26 prevedesse in località Madonna della Neve una soluzione viaria di superficie in luogo del progettato sottopasso)”; e che, dunque, “la società appaltatrice era comunque a conoscenza della situazione relativa a detta parte di opera”. Questa deliberazione atteneva, infatti, ai lavori di cui al Secondo Stralcio, e quindi per cui non era prevista l'esecuzione, pure essendo stati appaltati, come si è detto sopra.
Di contro, assume rilevanza l'avvenuta consegna parziale il 30.5.2011 dei lavori appaltati, quelli che dovevano essere senz'altro oggetto di esecuzione in ragione di quanto previsto dal bando di gara (e dal contratto di appalto). A seguito di tale consegna, e quindi della redazione del relativo verbale, è sorto l'onere per la di iscrivere riserva in ordine al dedotto Controparte_1 anomalo andamento dei lavori, seppure con riserva di esplicitarli nei quindici giorni e di successivamente aggiornare la riserva stessa. In quella occasione, infatti, l'impresa ebbe (o, comunque, poteva avere) piena contezza dell'insor- gere dell'evento dannoso. Questo non è avvenuto primo del S.A.L. n. 3, e quindi senz'altro tardivamente, essendo dunque inammissibile la domanda proposta nell'introdurre il giudizio di primo grado e accolta con la sentenza appellata.
6.3. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“nei pubblici appalti, è obbligo dell'impresa inserire una riserva nella conta- bilità contestualmente all'insorgenza e percezione del fatto dannoso;
in par- ticolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto le- sivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il "quantum" può essere successivamente indicato. Ne consegue che, ove l'appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consape- volezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, è tar- diva la riserva formulata solo nel s.a.l. successivo (Cass., nn. 10949/2014, 23670/2006, 5540/2004)” (così Cass. civ., Sez. I, ord. 9.11.2018, n. 28801; cfr., nello stesso senso, Cass. civ, Sez. I, 19.5.2014, n. 10949).
Peraltro, anche con specifico riguardo alle riserve dell'appaltatore derivanti da fatti dannosi continuativi, la Suprema Corte ha chiarito che devono essere iscritte nella contabilità contestualmente o immediatamente dopo l'insor- genza dell'evento lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il
27 quantum può essere indicato successivamente (cfr., con riguardo all'art. 31, co. 2, del d.m. n. 145/2000, applicabile anche al nostro giudizio ratione temporis, Cass. civ., Sez. I, ord. 24.5.2024, n. 14522).
Inoltre, e più in generale, “l'appaltatore che, in relazione a situazioni soprav- venute, intenda far valere pretese relative a compensi aggiuntivi rispetto al prezzo contrattuale ha l'onere di inserire, nella contabilità, formali riserve entro il momento della prima iscrizione successiva all'insorgenza della situa- zione integrante la fonte delle vantate ragioni, e ciò anche con riferimento a quelle situazioni di non immediata portata onerosa, la potenzialità dannosa delle quali si presenti, peraltro, già dall'inizio obbiettivarmene apprezzabile
– secondo criteri di media diligenza e di buona fede – e consenta, pertanto, una corretta valutazione della situazione in base ai dati disponibili, onde segnalare, conseguentemente, alla parte committente il presumibile, mag- giore esborso da affrontare (salvo poi a precisarne la relativa entità nelle registrazioni successive - o in sede di chiusura del conto finale - se la quan- tificazione sia, al momento, impossibile)” (così Cass. civ., Sez. I, 1°.12.1999, n. 13399; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I, 28.12.1993, n. 12863).
6.4. Nel caso in esame, peraltro, il c.t.u. ha ritenuto la riserva n. 2, oggetto del presente giudizio, “un'indebita duplicazione della riserva n. 1, con cui è stato chiesto il risarcimento per l'anomalo andamento dei lavori”. Riserva questa che non è non oggetto della presente causa, ma di quella definita con sentenza n. 150/2022 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 14.12.2022.
Come si legge nell'elaborato definitivo depositato in data 8.7.2021, la ri- serva n. 1 – con cui l'appaltatrice “Conferma delle riserve in atti (riserve ai verbali di consegna parziale dei lavori n. 3 del 28 maggio 2012 e n. 4 del 28 giugno 2012, di sospensione temporanea dei lavori dell'8 agosto 2012, di ripresa parziale dei lavori del 21 settembre 2012) - non risulta essere quantificata e, pertanto, non iscritta a bilancio”. Ad avviso del c.t.u., questo determinerebbe, con riguardo alla quantificazione del danno (che è quello di cui tratta il consulente), che la stessa è “assorbita dalla successiva riserva n. 2”.
Sotto il profilo – invero, logicamente antecedente e pregiudiziale – della tem- pestività, invece, la rilevata mancata quantificazione determina
28 l'inammissibilità della riserva n. 1, che si deve ritenere come non apposta proprio in quanto non quantificata nei quindici giorni successivi. Infatti, la quantificazione dell'importo invocato per la revisione dei prezzi costituisce requisito necessario della corrispondente pretesa, in conformità ai principi di giustizia, efficienza e buon andamento della P.A., la quale deve essere messa in grado di conoscere tempestivamente l'entità delle somme richieste per consentire i necessari controlli relativi alla loro spettanza ed all'eventuale loro liquidazione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 4.2.2016, n. 2186). E questo in quanto, come osserva la Suprema Corte, “l'esistenza di un diritto soggettivo
[e il suo tempestivo esercizio] non escludere di per sé la necessità di una quantificazione dell'importo (Cass. 13734/2003; 4702/2006; 15013/2011)”.
L'art. 31 del d.m. 19.4.2000, n. 45 (“Regolamento recante il capitolato ge- nerale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”) – dopo avere previsto al co. 2 che “Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore (…)”
– dispone, al co. 3, che “Le riserve devono essere formulate in modo speci- fico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In par- ticolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute;
qua- lora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 165, comma 3, del regolamento”.
Per quanto di interesse nel presente giudizio (vale a dire, la tempestività della riserva n. 2), una volta che la riserva n. 1, con cui è stata dedotto dall'appaltatrice, per la prima volta, l'anomalo andamento dei lavori, si deve ritenere come non iscritta (per non essere stata tempestivamente quantifi- cata), non è possibile ricondurre a quest'ultima dedotto con la riserva suc- cessiva, la quale costituirebbe – come ha ritenuto il c.t.u. – una duplicazione della prima, e quindi neanche è possibile far discendere la tempestiva della riserva n. 2 all'avvenuta iscrizione della riserva n. 1.
29 7. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma, aderendo alle conclusioni a cui è pervenuto il c.t.u. nominato in quel grado di giudizio, ha ritenuto la RESPONSABILITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE PER L'ANOMALO ANDAMENTO DEI LAVORI. In particolare, il Parte_1 deduce che il giudice di prime cure non avrebbe valutato correttamente il materiale istruttorio, in particolare avrebbe omesso di valutare le osserva- zioni e censure del e del suo c.t.p., ritenendo dunque Parte_1 sussistente la sua responsabilità per il dedotto anomalo andamento dell'ap- palto, che invece sarebbe imputabile esclusivamente alla condotta tenuta dalla Controparte_1
Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per avere aderito acriticamente alle conclusioni del c.t.u. con riguardo alla QUAN- TIFICAZIONE DELLE RISERVE ISCRITTE DALLA DELTA LAVORI S.P.A., e ricono- sciute dal giudice di primo grado, senza esaminare le censure mosse alla c.t.u. da parte dell' . In particolare, si deduce come Controparte_36 non sia condivisibile la quantificazione del c.t.u. in ordine ai maggiori oneri spettanti all'appaltatrice per l'anomalo andamento dei lavori, e segnatamente laddove, premesso che “L'importo degli oneri da anomalo andamento dell'appalto deve essere riparametrato al periodo oggetto del presente giu- dizio, escludendo la frazione riferibile al giudizio anteriore”, ha riconosciuto
“per l'intera voce dell'anomalo andamento: TOTALE Euro 1.390.733,70”.
Entrambi i motivi sopra riportati sono assorbiti dalla ritenuta inammissibilità della domanda risarcitoria proposta dall'appaltatrice con riguardo all'ano- malo andamento dell'appalto in ragione della tardiva iscrizione della riserva n. 2, con cui è stato richiesto il ristoro di tale danno.
8. Nell'ambito del secondo motivo di appello il censura Parte_1 la decisione di primo grado laddove ha ritenuto la propria “INCOMPETENZA SULLE DOMANDE PROPOSTE DA CONTR Parte_1 [...]
di Controparte_37 cui all'art. 12 del disciplinare di incarico sottoscritto il 24.10.2006 fra i
[...]
e ”. In particolare, premessa “l'assoluta Parte_10 CP_11 ammissibilità e fondatezza delle domande avanzate da Parte_1 nei confronti del progettista e direttore dei lavori , responsabile CP_3
30 dell'irregolare andamento dell'appalto, per come ampiamente dedotto in primo grado, evidenziato nella CTP (…)”, il appellante deduce che Pt_1 la domanda proposta dallo stesso – che qualifica di responsabilità extracon- trattuale – non è ricompresa nell'ambito della generica previsione della clau- sola compromissoria di stile inserita nel contratto di appalto stipulato con dallo sesso con il R.T.I. di cui era mandataria la Parte_17
Preliminarmente, è opportuno osservare che, intervenuto nel corso del
[...] presente giudizio il fallimento della società capo- Controparte_3 gruppo dell' e di essa mandataria, la capacità processuale della manda- CP_38 taria va riconosciuta in capo alle mandanti rimaste in bonis, la CP_4
e la nei cui confronti infatti il giudizio di primo grado è
[...] Parte_4 stato riassunto dal . Parte_1
Ogni eventuale ragione di credito asseritamente vantata dal Parte_14 sinone nei confronti della associata oltre che man- Controparte_3 dataria, dovrà essere fatta valere esclusivamente in sede fallimentare, e quindi con giudizio di ammissione al passivo fallimentare.
Infatti, ai sensi dell'art. 52 l.fall., “il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. Ogni credito, anche se munito di diritto di prela- zione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato se- condo le norme stabilite dal Capo V [92-103], salvo diverse disposizioni della legge”. Ne consegue che l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluto al procedimento di formazione dello stato passivo a contraddittorio incrociato di esclusiva competenza del giudice delegato ex articoli 52 e 93 della legge Fallimentare, con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve es- serne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassa- zione, l'improcedibilità qualora il fallimento sia intervenuto nel corso del giu- dizio, trattandosi di una questione litis ingressus impedientes, siccome l'a- zione è stata proposta secondo un rito diverso da quello previsto come ne- cessario dalla legge, quindi inidonea a conseguire una pronuncia di merito.
Una volta divenuta improcedibile la domanda risarcitoria proposta dal
[...]
nei confronti della quale as- Parte_10 Controparte_3 sociata nel R.T.I. di cui era mandataria, resta travolta anche la domanda
31 proposta da tale raggruppamento nei confronti della Compagnia assicurativa della società fallita, e quindi nei confronti della che Parte_7 hanno assunto il rischio della polizza n. A7ERR00808E.
8.2. Soprattutto, e in via del tutto assorbente, una volta che – come si è detto sopra – deve dichiararsi inammissibile la domanda risarcitoria proposta dalla con riguardo all'anomalo andamento dell'appalto, e Controparte_1 quindi deve essere riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato il a risarcire all'appaltatrice tale danno, Parte_1 resta assorbita la domanda di manleva proposta dall'Amministrazione comu- nale nei confronti delle imprese in bonis del R.T.I. di cui era mandataria la
Parte_18
Tale raggruppamento – e, quindi, in sede di riassunzione a seguito di falli- mento della mandataria le imprese raggruppate – è stato chiamato in causa dal convenuto per essere tenuto indenne di quanto Parte_1 fosse stato eventualmente condannato a pagare a titolo di risarcimento del danno da anomalo andamento dell'appalto, come emerge dalla lettura sia dell'atto di citazione per chiamata in causa, nonché da tutti gli atti del giudi- zio di primo grado, dalla sentenza appellata e dallo stesso atto di appello.
L'accoglimento del secondo motivo di appello proposto dall'Amministra- zione sotto il profilo dell'eccepita inammissibilità della domanda Pt_15 risarcitoria accolta dal giudice di primo grado assorbe l'esame della censura avverso la ritenuta incompetenza del giudice ordinario con riguardo alla do- manda di “manleva” proposta nei confronti delle imprese del R.T.I. incaricato della progettazione. E questo assorbe ogni statuizione con riguardo alla do- manda di garanzia (questa volta propria) proposta dalle imprese raggruppate in bonis, la e la nei confronti, rispettivamente, Controparte_4 Parte_4 della con riferimento al rischio Parte_11 assunto con il certificato n. A7BRK00133E.
9. Con il quarto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove ha accertato illegittimità della RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE disposta dal Controparte_10 none con Determinazione Dirigenziale n. 88 del 18.1.2016, ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. n. 136/2006. Parte appellante deduce – in buona sostanza – come non sia ravvisabile il proprio inadempimento, come ha invece ritenuto
32 il giudice di prime cure, e ciò in ragione di tutto quanto dedotto nel proporre appello in ordine alla ritenuta imputabilità al dell'ano- Parte_1 malo andamento dei lavori;
e come, di contro, debba ritenersi il grave ina- dempimento della alle obbligazioni assunte con il con- Controparte_1 tratto di appalto in data 26.5.2011, con dichiarazione dell'avvenuta risolu- zione del contratto per grave inadempimento della appaltatrice ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. n.163/2006, come già invocata in via amministrativa.
Il motivo è fondato.
9.1. Il giudice di primo grado ha ritenuto che “Alla luce (…) [della] esclusiva imputabilità alla stazione appaltante dell'anomalo andamento del contratto, e sulla gravità delle sue conseguenze dannose, si palesa del tutto ingiustifi- cata la risoluzione del contratto di appalto disposta da dovendosi Pt_1 considerare non imputabili all'Impresa nella valutazione complessiva e com- parativa della condotta delle parti prevista dall'art. 1460 c.c. Essa dunque si deve qualificare come un atto unilaterale di rifiuto della prestazione della controparte per sé stesso idoneo, e tanto più in presenza delle ulteriori con- dotte della stazione appaltante sinora esaminate, a fondare la domanda di risoluzione contrattuale proposta da che pertanto deve essere CP_1 accolta”.
In altri termini, la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma ha ritenuto imputabile alla stazione appaltante la risoluzione del contratto di appalto per cui è causa per le stesse ragioni per cui ha ritenuto imputabile alla stessa l'anomalo andamento dell'appalto. Come si è detto sopra, con il secondo motivo di appello il censura tale Parte_1 valutazione del giudice di primo grado, operata al fine di ritenere sussistente il presupposto soggettivo della responsabilità a tale titolo dedotta dalla e di cui questa ha domandato il ristoro con la riserva n. Controparte_1
2.
9.2. Il giudice di primo grado ha ritenuto imputabile al Parte_1
l'anomalo andamento dei lavori aderendo alle conclusioni a cui è pervenuto il proprio c.t.u. (il quale – diversamente da quanto dedotto da parte appel- lante – ha anche dato atto delle osservazioni svolte dall'odierna appellante alle conclusioni di cui alla bozza trasmessa), che ha individuato ed elencato diverse concause, “che hanno riguardato diverse fasi dell'appalto, dalla fase
33 iniziale relativa al finanziamento dell'opera ed alla progettazione nei suoi tre livelli (preliminare, definitivo ed esecutivo), alla fase realizzativa, anche con riferimento ad inadempienze e ritardi nell'espletamento delle necessarie pro- cedure amministrative in materia di espropri e di richiesta di titoli autorizza- tivi”; e ha ritenuto che dette concause “hanno generato le predette anomalie scaturite principalmente da: carenze progettuali;
criticità connesse al sotto- passo Madonna della Neve;
problematiche connesse al finanziamento dell'opera; ritardi nelle procedure espropriative;
problematiche legate alla conduzione delle attività connesse alla Direzione Lavori” (v. elaborato peri- tale definitivo depositato in data 8.7.2021 - pag. 74).
Tutte le concause individuate dal consulente sono state ritenute da questi (e, quindi, dal giudice di prime cure) imputabili a fatto e colpa del Parte_1
, e afferiscono quasi tutte alla realizzazione del sottopasso Ma-
[...] donna della Neve, escludendo conseguentemente qualsiasi responsabilità dell'impresa appaltatrice con riguardo a tali concause che hanno determinato l'anomalo andamento dell'appalto e che, pertanto, questo dovesse essere imputato alla stazione appaltante. Conseguentemente, il giudice di primo grado ha ritenuto che sia illegittima la risoluzione disposta dalla stazione appaltante in via amministrativa e, di contro, che debba essere dichiarata la risoluzione per inadempimento non di scasa importanza del committente convenuto.
9.3. Nella valutazione di imputabilità della sussistenza di un inadempimento di non scarsa importanza in capo al e, quindi, del pre- Parte_1 supposto della dichiarata risoluzione per colpa dello stesso del contratto di appalto in data 26.5.2011, si deve però escludere la rilevanza, ai fini del dedotto anomalo andamento dell'appalto, della mancata realizzazione del sottopasso di via Madonna della Neve. E, quindi, si deve escludere la rile- vanza delle vicende in ragione delle quali, principalmente, il c.t.u. nominato in primo grado ha ritenuto sussistente la responsabilità del committente per il dedotto anomalo andamento.
La realizzazione di tale sottopasso, pure messa a gara in quanto prevista nel progetto definitivo predisposto dal R.T.I. di cui era mandataria la
[...]
(ma non previsto nel progetto finanziato dalla Regione Lazio), Controparte_3 era stata da subito evidenziata all'impresa dal come eventuale, Pt_1
34 considerato che l'area in questione non era stata oggetto della consegna parziale di cui al verbale del 30.5.2011 e che, con Delibera di Giunta Comu- nale n. 554 del 25.11.2011, la stazione appaltante decise “di procedere alle attività per la verifica della fattibilità tecnica di una perizia di variante (...) con l'individuazione in corrispondenza del nodo di piazza Madonna della Neve di una soluzione viaria di superficie, invece del progettato sottopasso”.
Soprattutto, parte appellante rileva - sulla base di quanto documentato in atti, e segnatamente della stessa documentazione esaminata dal c.t.u. - che
“escludendo il sottopasso di Madonna della Neve, all'impresa è stato conse- gnato il 96,5 % dei tratti di strada da realizzare, ossia la quasi totalità della strada prevista nell'appalto”. E che “di quello consegnato, ossia di 3.224,43 metri lineari, l'impresa ha poi effettivamente realizzato 2.663,85 metri lineari che corrispondono all'80% [più precisamente, il 79,7%] di strada che do- veva essere effettivamente sistemata”.
I dati numerici sopra riportati discendono risultano, in particolare, dagli atti di gara, ancora prima che dalla c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado, da cui emerge come l'appalto per cui è causa prevedesse l'adeguamento in totale di 3.708,80 metri lineari di strada, che possono essere così suddivisi:
(a) 3.342,30 metri lineari di strada non comprendenti il sottopasso Madonna della Neve;
(b) 366,50 metri lineari di strada costituenti il sottopasso.
9.4. Ciò preliminarmente rilevato, nella valutazione della sussistenza di un inadempimento dell'appaltatrice non si può prescindere dal considerare – come, invece, ha fatto il giudice di prime cure – che la condotta inadempiente che è stata imputata alla con la Determina Dirigenziale n. Controparte_1
88 del 18.1.2016 è quella di non avere provveduto a completare l'opera – quindi, i lavori consegnati, e non il sottopasso di Madonna della Neve, pure messo a gara – “per sua libera scelta e suo preciso calcolo, considerato il giudizio in corso”, per questo intendendo il primo giudizio proposto dalla nei confronti del innanzi al Tribunale Controparte_1 Parte_1 di Roma, quello introdotto con atto di citazione notificato in data
22.12.2015 (e che è stato iscritto al n. 46 del r.g.a.c. dell'anno 2016).
Peraltro, l'appaltatrice non ha sostanzialmente contestato tale circostanza posta a fondamento della disposta risoluzione, e quindi la condotta in ra- gione della quale è stato ritenuto dall'Amministrazione comunale il suo
35 inadempimento non di scarsa importanza, piuttosto indirettamente giustifi- cando la stessa con la deduzione di plurimi inadempimenti del committente.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la condotta con- testata dal all'impresa, e per la quale l'Amministrazione Parte_1 ha disposto la risoluzione del contratto di appalto in data 26.5.2019 con la Determina Dirigenziale n. 88 del 18.1.2016, risulta di per sé sufficiente a giustificare la risoluzione del contratto di appalto da parte della stazione appaltante (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 3.2.2025, n. 2574; Cass. civ., Sez. I, ord. 9.5.2018, n. 11189). Soprattutto, in quanto tale, nell'ambito di una valutazione dei reciproci inadempimenti delle parti (non effettuata dal Tribu- nale di Roma), quello dell'appaltatrice, contestato e posto alla base della disposta risoluzione, assume rilevanza prevalente rispetto ai dedotti inadem- pimenti della stazione appaltante.
In una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, infatti, è neces- sario avere riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse (cfr. Cass. civ., Sez. III, 8.11.2016, n. 22626; Cass. civ., Sez. II, 3.7.2000, n. 8880;
Cass. civ., Sez. II, 3.2.2000, n. 1168; Cass. civ., Sez. II, 1°.3.1995, n. 2347). Alla luce dei dati numerici sopra riportati non si può mettere in discussione che le vicende relative al sottopasso Madonna delle Neve, anche qualora si volesse ritenere sussistente in relazione alle stesse una condotta inadem- piente del , incidano sull'equilibrio sinallagmatico del Parte_1 contratto di appalto per cui è causa in misura assai meno rilevante della condotta di sospendere l'esecuzione dei lavori.
9.5. Non può essere condivisa, quindi, la decisione di primo grado laddove ha accolto la domanda di accertamento dell'illegittimità della risoluzione di- sposta dal Comune di del contratto di appalto stipulato con la Parte_1 in data 26.5.2019, non avendo il Tribunale di Roma va- Controparte_1 lutato come la condotta contestata all'appaltatrice, e posta alla base della risoluzione disposta con la Determina Dirigenziale n. 88 del 18.1.2016, co- stituisse una condotta tale da fondare senz'altro la disposta risoluzione e, soprattutto, assorbente rispetto a qualsiasi altra eventuale condotta
36 inadempiente della stazione appaltante, che pure il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente.
Né è possibile sostenere che gli inadempimenti posti in essere dalla
[...] si pongano a valle di plurimi inadempimenti della stazione ap- CP_1 paltante, individuati dal c.t.u., e quindi – in buona sostanza – che la sospen- sione dei lavori da parte dell'appaltatrice sia conseguenza delle condotte inadempienti dell'Amministrazione comunale. Infatti, in presenza di inadem- pimenti contrattuali reciproci, la loro valutazione comparativa non può es- sere effettuata in base a un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa alla parte che si sia resa inadempiente per prima, ma deve essere con- dotta secondo un criterio di proporzionalità, confrontando le condotte in base alla loro incidenza sul sinallagma contrattuale (cfr. Cass. civ., Sez. II, 26.5.2025, n. 14030).
Conseguentemente, deve essere riformata la sentenza di primo grado lad- dove ha ritenuto illegittima la risoluzione del contratto di appalto per cui è causa da parte del e, di contro, ha ritenuto di proce- Parte_1 dere alla risoluzione del contratto stesso per colpa dello stesso, accogliendo la domanda proposta dalla nell'introdurre il giudizio di Controparte_1 primo grado.
10. In conclusione, l'appello proposto dal avverso la Parte_1 sentenza n. 18116/2022 emessa dal Tribunale di Roma - Sezione Specializ- zata in Materia di Impresa il 7.12.2022 deve essere accolto sia con riguardo alla dichiarazione di illegittimità della risoluzione del contratto di appalto in data 26.5.2011 disposta con Determina Dirigenziale n. 88 del 18.1.2016, nonché con riguardo alla dichiarazione di risoluzione per colpa del
[...]
, sia quanto alla ritenuta ammissibilità della domanda di risarci- Parte_1 mento del danno da anomalo andamento dell'appalto e, in riforma di tale decisione, deve essere revocata: (i) la statuizione del giudice di primo grado con cui “accerta e dichiara l'illegittimità della risoluzione del contratto di ap- palto rep. n.10385 del 26.5.2011 disposta dal con Parte_1
Determinazione dirigenziale n.88 del 18.1.2016”; (ii) la statuizione del giu- dice di primo grado con cui “dichiara la risoluzione ex art. 1453 c.c. del medesimo contratto per inadempimento del ”; (iii) la Parte_1 condanna dell'odierno appellante a corrispondere la somma di “€
37 1.390.733,70 a titolo di risarcimento del danno da anomalo andamento per il periodo successivo al 24.10.13, oltre interessi legali e rivalutazione mo- netaria dal 18.01.16 al saldo”; e, quindi, l'Amministrazione comunale deve essere condannata a pagare alla (a) la somma tra “€ Controparte_1
463.606,00 oltre Iva quale corrispettivo per i lavori eseguiti contabilizzati nel Sal n.4, oltre interessi ex D. L.vo 231/02” a decorrere dalla domanda, e quindi dal 22.12.2015; (b) “€ 423.761,12 oltre Iva quale corrispettivo per i lavori eseguiti dal 25.03.14 al 30.09.14, oltre interessi ex D. L.vo 231/02 dal 30.09.14” a decorrere dal 30.9.2014.
In base al principio fissato dall'art. 336, co. 1, c.p.c., secondo cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata
(cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sen- tenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice di appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.10.2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. IV-3, 24.1.2017, n. 1775; Cass. civ., Sez. L, 22.12.2009, n. 26985; Cass. civ., Sez. III, 11.6.2008, n. 15483; Cass. civ.,
Sez. III, 5.6.2007, n. 13059).
Con riguardo alle parti in relazione a cui la presente sentenza non incide sulle statuizioni di primo grado, e quindi alla dichiarazione di incompetenza con riguardo alle domande proposte nei confronti della
[...]
e della Controparte_39 Parte_4 ma anche nei confronti delle Compagnie di assicurazione convenute, le sta- tuizioni assunte dal giudice di primo grado restano ferme. E anche la statui- zione del giudice di primo grado in ordine alla c.t.u. deve essere tenuta ferma.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza comples- siva nel presente giudizio, in particolare risultando il Parte_1 comunque soccombente con riguardo alle domande di condanna proposte dalla e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, Controparte_1 parametrate quale valore della causa alla condanna come riformata. Quanto ai compensi del presente grado di giudizio da liquidare in favore della
[...]
e Controparte_4 della nonché in favore delle Compagnie appellata, deve essere Parte_4
38 operata la diminuzione del 50% ai sensi dell'art. 4, co. 1, del d.m. 10.3.2014, n. 55 in ragione della natura dell'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: accoglie l'appello proposto dal avverso la sen- Parte_1 tenza n. 18116/2022 emessa dal Tribunale di Roma - Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 7.12.2022 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale decisione: o revoca la statuizione con cui “accerta e dichiara l'illegittimità della risolu- zione del contratto di appalto rep. n.10385 del 26.5.2011 disposta dal Co- d con Determinazione dirigenziale n.88 del 18.1.2016”; Pt_10 Parte_1 o revoca la statuizione con cui “dichiara la risoluzione ex art. 1453 c.c. del medesimo contratto per inadempimento de ”; Parte_1
o dichiara inammissibile la domanda di condanna del Parte_1 al risarcimento del danno da anomalo andamento dell'appalto per il periodo successivo al 24.10.2013;
o revoca la condanna del a pagare alla Parte_1 CP_1 la somma di “€ 1.390.733,70 a titolo di risarcimento del danno da
[...] anomalo andamento per il periodo successivo al 24.10.13, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 18.01.16 al saldo”, disposta con la sen- tenza appellata;
o condanna il a pagare alla l'im- Parte_1 Controparte_1 porto di “€ 463.606,00 oltre Iva quale corrispettivo per i lavori eseguiti contabilizzati nel Sal n. 4, oltre interessi ex D. L.vo 231/02” a decorrere dal 22.12.2015 ed “€ 423.761,12 oltre Iva quale corrispettivo per i lavori ese- guiti dal 25.03.14 al 30.09.14, oltre interessi ex D. L.vo 231/02 dal 30.09.14” a decorrere dal 30.9.2014;
o condanna il a rimborsare alla le Parte_1 Controparte_1 spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 27.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
39 conferma nel resto la sentenza di primo grado;
condanna il a rimborsare alla le Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 24.000,00 per com- pensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna il a rimborsare alla Parte_1 [...]
e alla Controparte_39 Parte_4 con vincolo di solidarietà tra loro, le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna il a rimborsare alla Parte_1 Controparte_5 con riferimento al rischio assunto con il certificato n.
[...]
A7ERR00808E le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
NO
FASE DECISIONE – NON HA DEPOSITATO CONCL. condanna il a rimborsare alla Parte_1 [...]
le spese del presente grado di Controparte_6 giudizio, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese for- fetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna il a rimborsare alla Parte_1 [...] con riferimento al rischio assunto con il certificato Parte_11
n. A7BRK00133E le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge.
Roma, 22.9.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro ET Thellung de Courtelary
40
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
così composta: ET LU de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 170 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 12.5.2025 tra
(cod. fisc. ), in persona del Sin- Parte_1 P.IVA_1 daco pro tempore, dott. elettivamente domiciliato in Parte_2
Roma, Via Principessa Clotilde n. 7, presso lo studio dell'avv. Alberto Fantini
(cod. fisc. ), che lo rappresenta e difende per procura CodiceFiscale_1 alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
-appellante- e (cod. fisc. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, , elettivamente domiciliata in Controparte_2
Roma, Piazza dell'Orologio n. 7, presso lo studio dell'avv. Nicola Marcone (cod. fisc. ), che la rappresenta e difende unitamente all'avv. P.IVA_3
Antonio Radice (cod. fisc.: ) per procura alle liti in CodiceFiscale_2 calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata- e
Controparte_3
-appellata contumace- e Controparte_4
(cod. fisc.: , in persona del legale
[...] P.IVA_4
E cod. fisc.: Parte_3Controparte_4 Parte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_5 Pt_5 elettivamente domiciliate in Roma, Viale Mazzini n. 11, presso lo stu-
[...] dio degli avv. Sergio Gostoli (cod. fisc.: ) e MO CodiceFiscale_3
AT (cod. fisc.: ), che le rappresentano e difen- CodiceFiscale_4 dono per procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellate- e ON RIFERIMENTO AL RISCHIO AS- Controparte_5
SUNTO CON IL CERTIFICATO N. A7ERR00808E (cod. fisc.: ), P.IVA_6 in persona del Rappresentante Generale per l'Italia, elettivamente domiciliata in Roma, via Vittorio Veneto n. 54 b, presso lo studio dell'avv. Guido Foglia (cod. fisc.: , che la rappresenta e difende unitamente CodiceFiscale_5 all'avv. Anthony Perotto (cod. fisc.: ) per procura alle CodiceFiscale_6 liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata- e
Controparte_6
(cod. fisc.: ), in persona dei procuratori speciali, P.IVA_7 [...]
e , elettivamente domiciliata in Roma, Via Carlo CP_7 Controparte_8
Poma n. 4, presso lo studio dell'avv. Paolo Gelli, che la rappresenta e difende per procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado;
-appellata- e
Controparte_9
N. A7BRK00133E (cod. fisc.: ,
[...] P.IVA_6 in persona del procuratore speciale del Rappresentante Generale per l'Italia, domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica dell'avv. Chiara Contardi
(p.e.c.: ), che la rappresenta e Email_1
2 difende unitamente agli avv. Cecilia Buresti (cod. fisc.: C.F._7
) e Lucia Salerno (cod. fisc.: ) per procura alle
[...] CodiceFiscale_8 liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata- OGGETTO: appalti pubblici sopra soglia di rilevanza comunitaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contra- Parte_1 riis reiectis, salva ogni ulteriore difesa, per tutte le motivazioni dedotte anche negli atti del giudizio di primo grado, da intendersi qui trascritti, con indica- zione delle parti del provvedimento impugnato e delle modifiche richieste da intendersi qui ripetute e trascritte, in riforma della sentenza impugnata: (…)
b) in via principale e se del caso previa riunione del presente giudizio a quello R.G. n. 3932-1/2022 pendente presso Corte di Appello di Roma Sez. I - per evidente connessione soggettiva ed oggettiva - la cui prossima udienza per la precisazione delle conclusioni risulta fissata per il giorno 2.10.2024: quanto Controparte_1
- dichiarare la nullità del contratto tra la societ e il CP_1 Parte_1
per le casuali esposte nel presente atto di appello, per l'effetto,
[...] condannare la stessa alla restituzione in favore del di Parte_1 tutte le somme già corrisposte a per l'importo comples- Controparte_1 sivo di Euro 2.270.215,00 SAL 1°, 2° e 3° relativi al contratto di appalto oltre interessi di legge e rivalutazione;
- in riforma del capo di sentenza impugnata, revocare le statuizioni della sentenza appellata con le quali, accertata e dichiarata l'illegittimità della ri- soluzione del contratto di appalto rep. n. 10385 del 26.5.2011 disposta dal con Determinazione dirigenziale n. 88 del 18.1.2016; Parte_1 dichiara la risoluzione ex art. 1453 c.c. del medesimo contratto per inadem- pimento de , condanna il convenuto Parte_1 Controparte_10 none al pagamento in favore de delle seguenti somme: € Controparte_1
1.390.733,70 a titolo di risarcimento del danno da anomalo andamento per il periodo successivo al 24.10.13, oltre interessi legali e rivalutazione mo- netaria dal 18.01.16 al saldo;
€ 463.606,00 oltre Iva quale corrispettivo per 3 i lavori eseguiti contabilizzati nel Sal n. 4, oltre interessi ex D. L.vo 231/02;
€ 423.761,12 oltre Iva quale corrispettivo per i lavori eseguiti dal 25.03.14 al 30.09.14, oltre interessi ex D. L.vo 231/02 dal 30.09.14; rigetta nel resto le domande di parte attrice;
rigetta le eccezioni e domande riconvenzionali proposte da contr dichiara la pro- Parte_1 Controparte_1 pria incompetenza sulle domande proposte da contro Parte_1 in virtù della clausola compromissoria di cui Controparte_4 Parte_4 all'art. 12 del disciplinare di incarico sottoscritto il 24.10.2006 fra i
[...]
e ; dichiara assorbita ogni altra domanda;
con-
Parte_1 CP_11 danna il alla rifusione delle spese di lite nei confronti
Parte_1 di che liquida in € 40.000,00, oltre Iva, Cpa, rimborso Controparte_1 spese generali;
condanna il alla rifusione delle spese
Parte_1 di lite nei confronti di e che liquida in com- Controparte_4 Parte_4 plessivi € 40.000,00, oltre Iva, Cpa, rimborso spese generali;
compensa le spese di lite nei confronti delle altre parti;
pone definitivamente e per l'intero a carico del le spese di CTU e comunque, dichiarare
Parte_1
l'insussistenza di qualsiasi ragione creditoria della controparte nei confronti del in quanto le riserve sono inammissibili, tardive e Parte_1 infondate;
- quanto a e altri: Controparte_3
nella denegata e non creduta ipotesi di conferma anche parziale della sen- tenza qui impugnata, dichiarare tenuto e condannare i
[...] in proprio e in qualità di mandataria del Controparte_12 [...]
e e/o queste ultime Controparte_13 Controparte_4 CP_14 anche in proprio quali mandanti partecipanti del RTI, tenuto conto anche di quanto affermato con la sentenza appellata circa l'infondatezza dell'ecce- zione di difetto di legittimazione passiva, a garantire e mallevare il
[...]
, per le causali di cui in narrativa, di qualunque somma che il Parte_1
dovesse essere condannato a versare in favore della Parte_1 società in solido tra loro per l'intero o per la quota di relativa CP_1 spettanza.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”; per “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contra- Controparte_1 riis reiectis:
4 -rigettare l'appello del , in quanto inammissibile e/o Parte_1 infondato, sia in fatto che in diritto;
-condannare il , in persona del Sindaco legale rappre- Parte_1 sentante pro tempore, alle spese e compensi di lite”; per Controparte_15
“Piaccia all'Ecc. Corte di Appello adita, contrariis rejectis:
[...]
1) respingere il gravame proposto dal in quanto im- Parte_1 procedibile ed inammissibile per incompetenza del Giudice adito sulle do- mande proposte dallo stess contr Parte_1 Controparte_4
e in virtù della clausola compromissoria di cui all'art. 12 del Parte_4 disciplinare di incarico sottoscritto il 24.10.2006 fra i Parte_1
; CP_11
2) in via subordinata, respingere il gravame proposto dal Controparte_10 none, in quanto infondato per i motivi illustrati sub II e, per l'effetto, confer- mare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha attribuito la responsa- bilità delle riserve riconosciute alla in via esclusiva al Controparte_1 [...]
d ; Pt_6 Parte_1
3) in via ulteriormente subordinata, accogliere l'eccezione pregiudiziale pro- posta in primo grado, illustrata sub III, e per l'effetto accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore della Corte dei Conti, per i motivi sopra illustrati;
4) In via definitivamente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dal Parte_1
, attesa l'eventuale responsabilità solidale delle odierne appellate
[...]
e dell Controparte_4 Parte_4
4.1) quanto al condannare l Controparte_4 Controparte_16 in persona del proprio l.r.p.t., a manlevarla e tenerla indenne da tutti gli im- porti e da tutte le somme che quest'ultima fosse eventualmente condannata e/o tenuta a pagare in base alla specifica quota di responsabilità ovvero anche in solido con il e al Controparte_3 Parte_4
e/o all Parte_1 Controparte_1
4.2) quanto all condannare gl che hanno Parte_4 Parte_7 assunto il rischio della polizza n. A7BRK001133E, in persona del
5 Rappresentante Generale per l'Italia, a manlevarla e tenerla indenne da tutti gli importi e da tutte le somme che quest'ultima fosse eventualmente con- dannata e/o tenuta a pagare in base alla specifica quota di responsabilità ovvero anche in solido con il e Controparte_3 [...]
a e/o all Controparte_4 Parte_1 Controparte_1
Con vittoria di spese ed onorari di causa oltre IVA e CPA del doppio grado di giudizio”; per con riferimento al rischio assunto con il Controparte_5 certificato n. A7ERR00808E: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, riget- tata ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione, in via pregiudiziale:
- accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della Sentenza nella parte in cui dichiara la legittimazione processuale dell e dell CP_4 Parte_4
e conseguentemente dichiarare la cessata materia del contendere del Co- mune d e del e, di con- Parte_1 Controparte_3 seguenza, nei confronti di quest'ultimo e degli Esponenti Assicuratori con ogni conseguente provvedimento di legge;
In subordine, nella denegata ipotesi in cui (i) la Corte non accogliesse la precedente eccezione pregiudiziale e (ii) subordinatamente alla costituzione tempestiva del e della riproposi- Controparte_3 zione tempestiva della domanda di manleva da parte dell'Assicurato
[...] nei confronti degli Esponenti Assicura- Parte_8 tori: nel merito:
- rigettare l'appello proposto avverso n. 150/2022 (Nrg. 73617/2013), resa dal Tribunale di
Roma Sez. XVI Civile in data 24 maggio 2021, pubblicata il 5 gennaio 2022 e non notificata in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto con- fermare la suddetta sentenza di primo grado;
in via subordinata condizionata:
- nella non creduta ipotesi di accoglimento del presente gravame, nonché di conseguente accertamento di qualsivoglia responsabilità in capo al CP_17 rato rigettare la domanda di manleva nei Controparte_3
6 confronti di CON RIFERIMENTO AL RI- Controparte_5
SCHIO ASSUNTO CON IL CERTIFICATO N. A7ERR00808E;
- in ogni caso, rigettare ogni domanda di manleva avanzata nei confronti di CON RIFERIMENTO AL RISCHIO AS- Controparte_5
SUNTO CON IL CERTIFICATO N NumeroDi_1
in via ulteriormente subordinata: per il caso di accertamento di qualunque responsabilità e/o obbligazione risarcitoria in capo al all'Assicurato nei con- Controparte_3 fronti di parte appellante o nei confronti di qualsiasi altra parte del giudizio, escludere, determinare e/o contenere il corrispettivo obbligo indennitario (e relativa condanna) dell'Assicuratore nei limiti e termini di cui alla Polizza, e/o comunque di legge, ovvero del massimale disponibile ai sensi di Polizza e delle franchigie previste, subordinando altresì il pagamento dell'indennizzo come sopra determinato all'avvenuta dimostrazione del relativo pagamento da parte del in favore degli aventi diritto;
Parte_9
- limitare l'eventuale obbligo indennitario alla sola quota di pertinenza degli Assicuratori, in ragione della concorrenza degli ulteriori assicuratori ex art. 1910 c.c.; in ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudi- zio”; per RAPPRESENTANZA GENERALE PER : Controparte_6 CP_6
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi sopra esposti, rigettata comunque ogni domanda diretta o di manleva avanzata in danno della Controparte_6
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA,
[...]
IN VIA PRELIMINARE: rigettare la richiesta di riunione del presente giudizio a quello recante il R.G. n. 3932/2022 per assoluta mancanza dei presupposti di applicabilità come previsti dall'art. 335 c.p.c.
IN VIA PRINCIPALE: rigettare il secondo motivo d'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza impugnata del Tribunale Civile di Parte_10
Roma n. 150/2022 perché inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto, disponendo invece, come ritenuto, sugli altri dispiegati motivi di gravame.
7 In ogni caso:
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell Controparte_3 per le domande avanzate nei confronti della .l.c., e la tar- Controparte_18 dività di quelle proposte da con ogni conseguenza di Controparte_4 legge;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta per inopera- tività della garanzia di cui alla polizza invocata n. 450A6239;
- rigettare la domanda attorea e quella di manleva esperita dal Parte_1
avverso la in quanto infondate in fatto
[...] Controparte_3 ed in diritto;
- nella denegata ipotesi di accoglimento tanto della domanda attorea quanto di quella di manleva esperita dal avverso la Parte_1 [...]
e di contestuale affermazione dell'obbligo di manleva a ca- Controparte_3 rico dell dichiarare quest'ultima tenuta alla garanzia Controparte_6 solo nei limiti del massimale di polizza pari ad euro 250.000,00 e, comun- que, previa applicazione dello scoperto contrattuale del 10% e della franchi- gia fissa frontale di euro 30.000,00.
Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”; per con riferimento al rischio Parte_11 assunto con il certificato n. A7BRK00133E: “(…) In via principale: rigettare il secondo motivo di appello proposto da per Parte_1 le ragioni sopra esposte perché inammissibile, improcedibile e comunque infondato.
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui sia accolto il gravame ex adverso e riproposta una domanda d nei confronti degli scriventi: Pt_4
In via preliminare di rito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e, comunque, dichiarare l'irritualità e improcedibilità Parte_4 della chiamata in causa svolta da quest'ultima nei confronti degli Assicuratori della polizza n. A7BRK00133E.
In via principale,
8 - dichiarare il proprio difetto di competenza giurisdizionale sulla domanda svolta (e/o qualsivoglia altra parte del giudizio), avverso gli Pt_4 Pt_12 della polizza n. A7BRK00133E in forza della clausola XIII delle Condi-
[...] zioni Generali di Assicurazione, come rilevato in primo grado;
- rigettare le domande svolte nei confronti di perché infondate, per Pt_4 tutte le ragioni esposte in atti.
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, accerti e dichiari la responsabilità di Pt_4 per i fatti di cui è causa, rigetti la domanda svolta da (e /o ogni altra Pt_4 diversa parte del giudizio), nei confronti degli Scriventi Assicuratori per ino- peratività della polizza n. A7BRK00133E, per tutte le ragioni esposte in atti.
In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accertamento di operatività della copertura assicurativa di cui alla Polizza n. A7BRK00133E sottoscritta dai suddetti Assicuratori, per i fatti di cui è causa, contenere l'eventuale in- dennizzo nei limiti delle previsioni di Polizza, al netto di franchigie e scoperti ivi previsti;
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 22.12.2015 (introduttivo del giu- dizio iscritto al n. 46 del r.g.a.c. dell'anno 2016), la ha Controparte_1 convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa il , chiedendone la condanna al Parte_1 pagamento di quanto alla stessa dovuto (a titolo di corrispettivi contrattuali, danni, interessi e accessori) per l'esecuzione dell'appalto di lavori di “Ade- guamento delle strade statali numeri 155 e 156 nel tratto urbano, riordino delle infrastrutture viarie, collegamento diretto del Casello autostradale con la n.6 Casilina (Nodo viario di )”, a decorrere dal 24.10.2013 CP_5 Parte_1 fino al 15.12.2015, appalto aggiudicato all'attrice dall'Amministrazione co- munale convenuta e di cui al contratto sottoscritto il 26.5.2011 (rep. n.10385) (per il periodo precedente la ha notificato Parte_13 altro atto di citazione - introduttivo di un primo giudizio iscritto al n. 73617 del r.g.a.c. dell'anno 2013 dello stesso ufficio giudiziario - per il pagamento dei corrispettivi maturati a tale data e non pagati dall'Amministrazione co- munale, nonché per il riconoscimento delle somme richieste con le riserve 9 dalla n. 1 alla n. 7 iscritte in contabilità al terzo S.A.L., somme aggiornate al 24.10.2013, e tale giudizio è stato definito, in primo grado, dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa con la sentenza n. 150/2022 del 14.12.2022, con cui il è stato condan- Parte_1 nato al pagamento della somma di € 1.575.149,618, oltre interessi al tasso legale;
e avverso tale decisione il ha proposto appello, Parte_1 che risulta pendente innanzi a questa Corte).
Con successivo atto di citazione notificato il 4.6.2016, la Controparte_1 ha promosso un ulteriore giudizio (iscritto al n. 44208 del r.g.a.c. dell'anno 2016), contestando la risoluzione contrattuale disposta dal Parte_14
con Determinazione Dirigenziale n. 88 del 18.1.2016, chiedendo che
[...] ne venisse dichiarata l'illegittimità, domandando altresì la risoluzione con- trattuale per inadempimento del Committente e il risarcimento dei danni su- biti, tra i quali la restituzione del valore delle opere eseguite al lordo del ribasso offerto, l'equivalente del valore delle migliorie offerte non ammortiz- zate, i danni subiti in conseguenza del perdurare delle condizioni di anomalo andamento dell'appalto e il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'ano- malo andamento dell'appalto dal 15.12.2013 al 25.5.2016, il mancato utile sull'importo dei lavori non eseguiti, il mancato utile o la perdita di chances sull'importo del secondo stralcio illegittimamente non consegnato all'Im- presa, il danno conseguente all'inerzia del successivamente alla ri- Pt_1 soluzione contrattuale.
In entrambi i giudizi sopra indicati – sia quello iscritto al n. 42 del r.g.a.c. dell'anno 2016 sia quello iscritto al n. 44298 del r.g.a.c. dell'anno 2016 – si è costituito il , chiedendo il differimento della prima Parte_1 udienza al fine di poter chiamare in causa il R.T.I. avente quale mandataria la (progettista e D.L.), che a sua volta ha chiamato Controparte_3 in causa le compagnie assicuratrici delle società raggruppate, la sia CP_5 per la sia per la e la Controparte_3 Parte_4 Controparte_16 per la Tutte le chiamate in causa si sono costituite
[...] Controparte_4 in entrambi i giudizi.
Con ordinanza assunta all'udienza del 21.9.2017 al giudizio iscritto al n. 42 del r.g.a.c. dell'anno 2016 è stato riunito quello iscritto al n. 44208 del r.g.a.c. dell'anno 2016.
10 Con sentenza del n. 587/2018 del 12.7.2018 il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa ha dichiarato il fallimento della
[...]
e il giudizio di primo grado è stato dichiarato Controparte_19 Parte_4 interrotto.
La ha riassunto il giudizio interrotto e il giudice istruttore Controparte_1 del Tribunale di Roma ha fissato l'udienza per il prosieguo. Nel giudizio rias- sunto si sono costituite la Controparte_20
e che erano raggruppate alla
[...] Parte_4 [...] nel R.T.I. chiamato in causa. Controparte_3
Con sentenza n. 18116/2022 pubblicata il 7.12.2022 il Tribunale di Roma
- Sezione Specializzata in Materia di Impresa ha così deciso: “in accoglimento parziale delle domande di parte attric accerta e dichiara Controparte_1
l'illegittimità della risoluzione del contratto di appalto rep. n. 10385 del 26.5.2011 disposta dal con Determinazione dirigen- Parte_1 ziale n. 88 del 18.1.2016; dichiara la risoluzione ex art. 1453 c.c. del medesimo contratto per inadem- pimento de;
Parte_1
condanna il convenuto al pagamento in favore dei Parte_1 delle seguenti somme: Controparte_1
€ 1.390.733,70 a titolo di risarcimento del danno da anomalo andamento per il periodo successivo al 24.10.13, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 18.01.16 al saldo;
€ 463.606,00 oltre Iva quale corrispettivo per i lavori eseguiti contabilizzati nel Sal n.4, oltre interessi ex D. L.vo 231/02;
€ 423.761,12 oltre Iva quale corrispettivo per i lavori eseguiti dal 25.03.14 al 30.09.14, oltre interessi ex D. L.vo 231/02 dal 30.09.14; rigetta nel resto le domande di parte attrice;
rigetta le eccezioni e domande riconvenzionali proposte da contr Parte_1 Controparte_1
dichiara la propria incompetenza sulle domande proposte dal Parte_1
contr in virtù della clausola com-
[...] Controparte_4 Parte_4 promissoria di cui all'art.12 del disciplinare di incarico sottoscritto il 24.10.2006 fra i;
Parte_1 CP_11
dichiara assorbita ogni altra domanda;
11 condanna il alla rifusione delle spese di lite nei con- Parte_1 fronti di che liquida in € 40.000,00, oltre Iva, Cpa, rim- Controparte_1 borso spese generali;
condanna il alla rifusione delle spese di lite nei con- Parte_1 fronti di e che liquida in complessivi € Controparte_4 Parte_4
40.000,00, oltre Iva, Cpa, rimborso spese Generali compensa le spese di lite nei confronti delle altre parti;
pone definitivamente e per l'intero a carico de le spese Parte_1 di CTU”.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto tempestivamente appello il
[...]
, svolgendo i motivi riportati di seguito e concludendo Parte_10 come in epigrafe. Nel presente grado di giudizio si è costituita la CP_1
che ha contestato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e
[...] ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
Si sono costituite in appello anche la Controparte_4
e le quali hanno rilevato
[...] Parte_4 come ogni domanda proposta nei loro confronti dall'Amministrazione appel- lante sia “improcedibile ed inammissibile per incompetenza del Giudice adito sulle domande proposte dallo stesso contro Parte_1 [...]
in virtù della clausola compromissoria di cui all'art. CP_21 Parte_4
12 del disciplinare di incarico sottoscritto il 24.10.2006 fra il Parte_1
”, e hanno concluso come in epigrafe.
[...] CP_11
Si è costituita nel presente grado di giudizio la Controparte_5 che ha dato atto del trasferimento alla stessa della Polizza n.
[...]
A7ERR00808E (evocata in giudizio dalla e della Controparte_3 sua conseguente legittimazione quanto alla domanda proposta nei suoi con- fronti dalla società fallita e, per quanto di interesse, alla costituzione nel pre- sente giudizio di appello.
Più specificamente, ha rilevato come, a partire dal 1°.1.2021, con l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea (c.d. Brexit), le imprese di assicurazione con sede in UK hanno perso i c.d. diritti di passporting previsti dalla Direttiva 138/2009/EC (c.d. Solvency II). Per tale ragione, il mercato degli Parte_7
ha realizzato un'operazione in virtù della quale le polizze, sottoscritte
[...] dal 1993 al 2020 da alcuni dei Sindacati dei (tra i quali quegli CP_5
12 che hanno assunto il rischio del certificato n. Parte_7
A7ERR00808E), sono state cedute in blocco, unitamente ai relativi rapporti, anche contenziosi o controversi, alla (auto- Controparte_5 rizzata a svolgere attività assicurativa e riassicurativa dalla Controparte_22
e regolata dal predetto istituto e dal Financial Services and Mar-
[...] kets Authority of Belgium). In particolare, il suddetto trasferimento del por- tafoglio è stato autorizzato in data 25.11.2020 dalla High Court of Justice of England and Wales con effetto dal 31.12.2020 (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte appellata e approvato dai compe- Controparte_5 tenti organismi di vigilanza (ovvero la National Bank of Belgium con riguardo alla cessionaria e la e la Financial Conduct Controparte_23
Authority con riguardo al soggetto cedente). Di ciò, l'autorità di vigilanza italiana ha dato atto nel bollettino di vigilanza n. 2/2021, ove si legge: “L'Isti- tuto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – IVASS dà notizia che l'Autorità di Vigilanza del Regno Unito, Prudential Regulation Authority, ha comunicato l'approvazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in , da Society of Lloyd's, CP_6 con sede nel Regno Unito, con effetto dal Controparte_5
30 dicembre 2020” (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte appellata
[...]
. Controparte_24
Nel merito, la ha dedotto l'improcedibilità Controparte_5 della domanda di condanna proposta dal nei confronti Parte_1 del Controparte_25
nel costituirsi nel presente grado di giudizio, ha
[...] contestato la fondatezza dei motivi di appello svolti dal Controparte_26
ribadendo le eccezioni di inoperatività della polizza e di tardività delle
[...] domande proposte nei suoi confronti della
[...]
e della Controparte_27 Parte_4
Si è costituita anche la con rife- Parte_11 rimento al rischio assunto con il certificato n. A7BRK00133E, che ha conte- stato quanto dedotto dal , nell'ambito del secondo mo- Parte_1 tivo di appello, in ordine alla “assoluta ammissibilità e fondatezza delle do- mande avanzate dal nei confronti del progettista e Parte_1 direttore dei lavori , responsabile dell'irregolare andamento CP_3
13 dell'appalto, per come ampiamente dedotto in primo grado, evidenziato nella CTP, cui si rinvia”. E, in ogni caso, ha dedotto anche come l'appello proposto dal non sia fondato “in quanto nel giudizio di primo grado Controparte_28
è stata data la prova che il progetto definitivo redatto da come unico Pt_4 contributo alle attività del stato più volte discusso e ampiamente con- diviso con l'Amministrazione e ha ottenuto dagli Enti competenti tutte le necessarie approvazioni”.
3. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza emessa dalla Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma nella parte in cui non ha ritenuto la NULLITÀ DEL CONTRATTO DI APPALTO, in primo luogo, PER
“VIOLAZIONE DI NORME IMPERATIVE DI RILEVANZA PENALE”, dedotta in primo grado dal nel proporre domanda riconvenzionale, e Parte_1 che viene dedotta nel presente giudizio di appello, nello svolgere la censura in esame, anche avuto riguardo all'intervenuta sentenza del Tribunale di Fro- sinone n. 1739/2021 del 5.10.2021, divenuta irrevocabile in data 22.10.2021, quindi nell'attesa della pubblicazione della sentenza appellata. In particolare, l'Amministrazione comunale appellante deduce che il giudice di prime cure avrebbe negato “contro l'evidenza, la sussistenza di un accordo criminoso volto all'aggiudicazione dell'appalto”, laddove le indagini bancarie e patrimoniali effettuate nel corso del procedimento penale avrebbero por- tato “ad individuare la sussistenza di un accordo corruttivo tra il CP_2
[legale rappresentante della ed il Sindaco Marini”. Parte_13
La censura non merita accoglimento.
3.1. L'appellante censura la sentenza di primo grado laddove ha disatteso la domanda di nullità proposta in via riconvenzionale dall'Amministrazione co- munale convenuta per “la insufficienza e genericità degli elementi dedotti a suo sostegno”, costituiti dalla consulenza tecnica del P.M. e le intercettazioni telefoniche e ambientali richiamate dalla stazione appaltante convenuta.
Quanto alla consulenza tecnica disposta dal P.M. (secondo cui l'offerta della aggiudicataria dell'appalto, sarebbe stata meno conve- Controparte_1 niente di quella di altri concorrenti), il giudice di primo grado ne ha condivi- sibilmente ritenuta la natura di atto di parte sul quale, nel giudizio penale, non vi è stato contraddittorio. Contrariamente a quanto asserito da parte appellante, infatti, tale consulenza di parte non è stata acquisita nel corso
14 del dibattimento del giudizio penale (quello definito con la sentenza n. 1739/2021 emessa dal Tribunale di Frosinone il 5.10.2021), e quindi non è stata oggetto di verifica, mediante escussione del consulente che l'ha re- datta, in dibattimento, a seguito di cui l'art. 511, co. 3, c.p.p. ne consente l'acquisizione.
Quanto alle trascrizioni delle intercettazioni (dalle quali risulterebbe – se- condo parte appellante - l'esistenza di accordi illeciti volto all'aggiudicazione dell'appalto per cui è causa alla , segnatamente una del Controparte_1
1°.
4.2011 e l'altra del 2.5.2011, sono entrambe successive all'aggiudica- zione dell'appalto pubblico per cui è causa (avvenuta con Determinazione Dirigenziale del 31.1.2011: v. doc. n. 3 del fascicolo di parte CP_1
- primo grado di giudizio). Ne consegue che, condivisibilmente, la Se-
[...] zione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma ha ritenuto che le trascrizioni siano state richiamate nel giudizio di primo grado dal Co- mune di in modo “del tutto generico” e con rilievi “inconcludenti Parte_1 rispetto all'affermazione dell'esistenza di un accordo illecito”.
In verità, e in via del tutto assorbente, le trascrizioni delle suddette intercet- tazioni non sono state depositate né nel giudizio di primo grado e né – ad ogni buon conto, a prescindere dall'ammissibilità – nel presente grado di appello, sicché le circostanze che si assume emergerebbero dalle stesse non possono essere poste a base della decisione sulla domanda di nullità pro- posta dall'Amministrazione comunale odierna appellante.
3.2. La sentenza n. 1739 del 5.10.2021 del Tribunale di Frosinone ha di- chiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di tutti gli imputati – il legale rappresentante della Controparte_1 [...]
, il Sindaco del in carica al momento CP_29 Parte_1 dell'affidamento dei lavori, un dirigente comunale responsa- CP_30 bile del procedimento per l'aggiudicazione dell'appalto alla predetta società,
l'arch. e alcuni intermediari, e CP_31 CP_32 CP_33
– per i reati di turbata libertà degli incanti e corruzione aggravata in
[...] relazione all'affidamento dell'appalto di cui al presente giudizio di appello con riferimento ai contestati reati di turbata libertà degli incanti e corruzione aggravata in relazione all'affidamento dell'appalto di cui al presente giudizio
(v. doc. n. 7 del fascicolo di parte appellante); e ha disposto la prosecuzione
15 del giudizio nei confronti della per la sola responsabilità Controparte_1 amministrativa di cui al d.lgs. n. 231/2001 (in relazione a cui è intervenuta sentenza entro la scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., come si dirà di seguito).
La sentenza suddetta, dunque, non contiene alcun accertamento della sussi- stenza delle condotte illecite contestate agli imputati, e non si vede allora come possa fare stato nel presente giudizio o spiegare effetti ai fini civili, e in particolare con riguardo alle domande proposte dal . Parte_1
Infatti, la sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione sopra richiamata non è stata emessa al termine e all'esito del dibattimento, ma quando il dibattimento era ancora in corso e quando, tra l'altro, non erano state ancora espletate le prove orali richieste dalle difese degli imputati e della Ai sensi degli artt. 651 e 652 c.p.p., nel giudizio Controparte_1 civile le sentenze penali hanno efficacia di giudicato solo se sono di con- danna o di assoluzione, e quindi non se sono di proscioglimento per estin- zione dei reati contestati.
Né in senso contrario può rilevare l'inciso, contenuto nella motivazione della suddetta sentenza, secondo cui “dagli atti non emerge in maniera evidente l'insussistenza di tale fatto o che gli imputati non lo abbiano commesso (art.129, 2° comma, c.p.p.)”.
Con tutta evidenza, tale statuizione da parte del giudice penale non costitui- sce un'affermazione di colpevolezza. In particolare, la valutazione di non evi- denza non significa esclusione della innocenza, e comunque è una valuta- zione allo stato degli atti, fatta quando ancora non era stata acquisita alcuna delle prove orali richieste dalla difesa degli imputati, e non erano state ac- quisite neppure le relazioni dei consulenti tecnici della difesa e i relativi alle- gati, e non era stata esaurita la produzione documentale difensiva.
3.3. Con la comparsa conclusionale depositata in data 26.6.2025, il
[...]
ha rilevato che, nelle more, è intervenuta la sentenza n. Parte_1
326/2024 del 27.2.2024, motivazione depositata il 24.5.2024, resa dal Tribunale di Frosinone nel procedimento penale per responsabilità ammini- strativa da reato a carico di la quale è stata dichiarata Controparte_1 colpevole del reato ascrittole, vale a dire quello di cui all'art. 25 d.lgs. n. 231/2001 per responsabilità amministrativa da reato di corruzione
16 aggravata in concorso (artt. 81 cpv., 110, 117, 319, 319bis, 321 e 61 n. 2, 353 c.p.) in relazione all'appalto oggetto del presente giudizio, e dunque condannata alla sanzione pecuniaria di € 300.000,00, con condanna alle spese processuali;
applicato nei suoi confronti la sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, per la durata di anni quattro;
infine, disposto nei suoi con- fronti la confisca del profitto del reato ovvero di beni o altre utilità di valore equivalente fino a concorrenza di € 225.694,31. In particolare, parte appel- lante rileva che, con tale sentenza, con riferimento al contratto d'appalto in essere tra il e la attinente alla gara Parte_1 Controparte_1
d'appalto dei lavori per l'adeguamento della strada “Monti Lepini” nel tratto urbano di , detta sentenza avrebbe riconosciuto come Parte_1 CP_2
legale rappresentante della società, avesse promosso e organizzato
[...]
l'azione corruttiva nei confronti del Sindaco del in ca- Parte_1 rica al momento dell'affidamento dei lavori, con la partecipa- CP_30 zione, nel ruolo di intermediari, di un Dirigente Comunale RUP del relativo procedimento, Arch. al fine di condizionare l'aggiudicazione CP_31 dell'opera pubblica di cui alla presente controversia alla Controparte_1
La sentenza in questione non è stata però prodotta, in allegato a detta me- moria (e, dunque, non è “versata in atti”, come dichiara parte appellante con la suddetta comparsa conclusionale), e, dunque, in ogni caso non sarebbe possibile ritenere che la stessa abbia nel presente giudizio un valore indizia- rio in ordine alla sussistenza della condotta penalmente rilevante in ragione della quale il deduce la nullità del contratto di appalto Parte_1 stipulato con la società ritenuta penalmente responsabile.
4. In ogni caso, e in via assorbente su tutte le considerazioni che precedono, anche qualora si volesse ritenere – come fa l'Amministrazione comunale ap- pellante – provata l'esistenza di un accordo corruttivo tra il legale rappre- sentante della e l'allora Sindaco del , Controparte_1 Parte_1 nonché di funzionari di tale Amministrazione, questo non determinerebbe la nullità del contratto di appalto stipulato in data 26.5.2011 per violazione di norme imperative.
4.1. Ai sensi dell'art. 135 del d.lgs. 12.4.2006, n. 163, disciplina applicabile ratione temporis, “qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta
17 l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575 [ora artt. 6 e 67 del d.lgs. 6.9.2011, n. 159], ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavo- ratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedi- mento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di pro- cedere alla risoluzione del contratto”.
La norma appena richiamata prevede che, anche nel caso di avvenuta con- danna per episodi di corruzione nei confronti della stazione appaltante, il contratto di appalto non possa ritenersi nullo, ma che questo sia soltanto risolvibile da parte dell'Amministrazione pubblica, con una valutazione di merito inerente allo stato di esecuzione dello stesso. In ragione della previ- sione normativa suddetta, quindi, non è possibile ritenere che, nell'attuale assetto del nostro ordinamento (e, soprattutto, in quello esistente al mo- mento della stipula del contratto di appalto per cui è causa), il contratto di appalto stipulato con la Pubblica Amministrazione a seguito di un accordo corruttivo sia nullo per violazione di norme inderogabili in materia di stipula degli stessi, come invece riteneva la giurisprudenza di legittimità formatasi nel sistema previgente (cfr. Cass. civ., Sez. III, 16.2.2010, n. 3672; Cass. civ.,
Sez. I, 5.5.2008, n. 11031), a cui fa riferimento – con tutta evidenza – parte appellante.
Questa è l'interpretazione della suddetta disposizione normativa fornita an- che dall' , che, con propria Delibera Controparte_34
n. 26 dell'8.4.2015, ha ritenuto che “il Codice dei contratti pubblici, nel di- sciplinare l'istituto della risoluzione contrattuale, rimette la scelta alla discre- zionalità della Stazione appaltante ed esclude ogni automatismo, con l'unica eccezione dell'art. 135, comma 1-bis [la decadenza dell'appaltatore dall'at- testazione di qualificazione], a tenore del quale, invece, la risoluzione è 18 doverosa. In tutti gli altri casi contemplati dagli artt. 135 e 136 del Codice dei contratti, la risoluzione è un'opzione che la Stazione appaltante ha l'onere di valutare, ma che dovrà essere attuata solo previa attenta compa- razione degli interessi in gioco, primi fra tutti quelli pubblici ed economici”.
4.2. Venendo al caso in esame, il , pure venuto a cono- Parte_1 scenza dei suddetti procedimenti penali pendenti presso il Tribunale di Fro- sinone (tanto che lo stesso risulta costituito parte civile nel giudizio penale definitivo con la suddetta sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1739/2021 del 5.10.2021, come è documentato dalla stessa), non ha messo in discus- sione la prosecuzione del rapporto contrattuale in essere con la CP_1
e segnatamente non ha ritenuto di risolvere il contratto di appalto
[...] stipulato in data 26.5.2011. E ciò è avvenuto – si deve ritenere – in quanto l'Amministrazione comunale ha ritenuto che vi fosse un interesse pubblico al completamento dei lavori appaltati alla stessa.
Peraltro, nella Determina Dirigenziale n. 88 del 18.1.2016 la risoluzione del rapporto contrattuale per cui è causa è stata motivata con il grave inadem- pimento dell'appaltatrice, che aveva interrotto l'esecuzione delle opere ap- paltate (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), non potendo peraltro dedurre l'Amministrazione che, prima della Pt_15 sentenza suddetta, non avrebbe potuto disporre la risoluzione in ragione dell'accordo corruttivo dedotto nel proporre domanda riconvenzionale nel giudizio di primo grado. Secondo l'orientamento pacifico della giurispru- denza amministrativa, infatti, la decisione discrezionale dell'Amministrazione pubblica di risolvere il contratto con l'appaltatore può essere legittimata ad- dirittura dalla semplice adozione di un provvedimento di rinvio a giudizio, senza necessità di attendere una sentenza di condanna, ancorché non defi- nitiva (cfr., tra molte, Cons. Stato, Sez. V, 20.3.2019, n. 1846; Cons. Stato,
Sez. V, 27.2.2019, n. 1367; Cons. Stato, Sez. V, 3.9.2018 n. 5142; Cons. Stato, Sez. III, 23.11.2017, n. 5467).
Si deve ritenere, allora, che il appellante, anche a seguito dell'emer- Pt_1 sione di possibili fenomeni di corruzione e della decisione di costituirsi parte civile nel giudizio nei confronti dell'ex Sindaco, di funzionari della stessa Am- ministrazione e del legale rappresentante della non ha Controparte_1 inteso risolvere il contratto di appalto per cui è causa, avendo proceduto a
19 dichiarare la risoluzione per colpa dell'appaltatrice – con determina del 18.1.2016 – soltanto quando quest'ultima ha sospeso l'esecuzione dei la- vori.
4.3. L'attuale sistema positivo è dunque teso a garantire la permanenza del vincolo contrattuale, pur nel caso di fenomeni corruttivi che possano avere interessato la fase propedeutica alla sua sottoscrizione – come dedotto dall'odierna appellante – e che, dunque, non necessariamente determinano un vizio del provvedimento di aggiudicazione (con riguardo al quale si dirà di seguito).
La giurisprudenza amministrativa, nel ritenere che un procedimento penale per corruzione, che coinvolga “l'affidamento per cui qui è causa, senza ne- cessariamente ridondare a vizio di legittimità degli atti della procedura se- lettiva, avrebbe potuto al più indurre la stazione appaltante a valutare l'op- portunità di un intervento in via di autotutela sull'aggiudicazione ovvero di una risoluzione del contratto di appalto già stipulato”, ha richiamato la “di- sciplina di cui al già citato d.l. nr. 90 del 2014, la quale (…) costituisce la miglior conferma del carattere non automaticamente viziante di fatti come quelli emersi durante l'esecuzione dell'appalto di che trattasi (come dimo- strato dal fatto che il legislatore ha dovuto escogitare uno strumento ad hoc per impedire all'affidatario di continuare a percepire quello che potrebbe essere il profitto di un reato), e al tempo stesso dell'opzione normativa in favore del mantenimento in essere del rapporto contrattuale scaturito dall'originario affidamento” (così Cons. Stato, Sez. IV, 20.1.2015, n. 143).
Infatti, l'art. 32 del d.l. 24.6.2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11.8.2014, n. 114) prevede espressamente misure di amministrazione straordinaria per le imprese coinvolte in fattispecie di corruzione per garan- tire “la completa esecuzione del contratto di appalto o della concessione”, che vedono il coinvolgimento dell' e della Prefettura competente, la CP_34 quale ultima è chiamata a nominare un Commissario cui sarà demandata la gestione dell'impresa per garantire l'esecuzione del contratto in questione.
Come chiarito sempre dal Consiglio di Stato, “l'art. 32 del d.l. anticorruzione si propone l'ambizioso obiettivo di contemperare due opposte esigenze: ga- rantire la completa esecuzione degli appalti e neutralizzare il rischio deri- vante dall'infiltrazione criminale nelle imprese, introducendo un originale e
20 innovativo meccanismo di commissariamento. Più in particolare la gestione commissariale - espressamente qualificata come attività di pubblica utilità (poiché essa risponde, primariamente, all'interesse generale di assicurare la realizzazione dell'opera; così C.d.S., sez. III, 28 aprile 2016, n. 1630 ed ancor prima C.d.S., sez. III, 24 luglio 2015, n. 3653) - è volta, attraverso l'intervento del Prefetto, non soltanto a garantire l'interesse pubblico alla completa ese- cuzione dell'appalto ma anche a sterilizzare la gestione del contratto "og- getto del procedimento penale" dal pericolo di acquisizione delle utilità ille- citamente captate in danno della pubblica amministrazione. E non si è man- cato di sottolineare che, sotto tale profilo, l'istituto si manifesta come uno strumento di autotutela contrattuale previsto direttamente dalla legge.
(…) La ratio della norma è quella di consentire il completamento dell'opera (ovvero, come nella fattispecie, la gestione del servizio appaltato) nell'esclu- sivo interesse dell'amministrazione concedente mediante la gestione del con- tratto in regime di "legalità controllata” (così Cons. Stato, Sez. III, 10.1.2018, n. 93).
5. Nel costituirsi nel giudizio di primo grado il ha de- Parte_1 dotto la NULLITÀ DEL CONTRATTO DI APPALTO PERché consentirebbe il paga- mento alla dei lavori eseguiti malgrado la MANCANZA DI Controparte_1
ADEGUATA COPERTURA FINANZIARIA assunta a termini di legge. Con il primo motivo di appello si rileva come il giudice di primo grado non si sia pronun- ciato su tale domanda di nullità proposta in via riconvenzionale da parte convenuta.
Anche con riguardo a tale secondo profilo di censura il primo motivo di ap- pello non è fondato.
5.1. È vero che – come deduce parte appellante – gli artt. 35 del d.lgs.
25.2.1995, n. 77 e 191 T.U.E.L., applicabili al contratto di appalto per cui è causa ratione temporis e volti ad assicurare irrinunciabili esigenze di risana- mento finanziario, fissano condizioni inderogabili affinché un contratto possa essere costitutivo di obbligazioni a carico dell'ente territoriale, e operano sul versante dell'individuazione del soggetto tenuto all'adempimento, esclu- dendo che lo stesso possa essere – quanto al caso all'esame di questo giu- dicante – il in carenza di deliberazione ed iscrizione Parte_1 contabile (cfr. Cass. civ., Sez. III, 23.8.2018, n. 21010; Cass. civ., Sez. I, ord.
21 20.3.2018, n. 6970; Cass. civ., S.U., 18.12.2014, n. 26657; Cass. civ., Sez. I, 1°.2.2005, n. 1985; Cass. civ., Sez. III, 14.5.2003, n. 7369; Cass. civ., Sez. III, 15.7.2003, n. 11067; Cass. civ., Sez. III, 20.8.2003, n. 12208; Cass. civ., Sez. I, 4.8.2004, n. 14928). In particolare, nel caso di contratto concluso dalla P.A. in assenza di un impegno di spesa legittimamente registrato sul competente intervento o capitolo di bilancio, si realizza una peculiare forma d'imputazione ex lege degli effetti di un contratto stipulato da un funzionario, operante nell'ambito di una Amministrazione Pubblica, direttamente a quest'ultimo.
Ciò nondimeno la sentenza di primo grado non merita riforma nella parte in cui ha accolto la domanda della volta a conseguire il pa- Controparte_1 gamento di lavori non contabilizzati e, conseguentemente, ha condannato l'Amministrazione comunale a pagare l'importo di € 423.761,12, oltre I.V.A., quale corrispettivo per i lavori eseguiti dal 25.3.2014 al 30.9.2014, oltre interessi nella misura di cui al d.lgs. n. 231/2002 a decorrere dal 30.9.2014, ma invero anche € 463.606,00, oltre I.V.A., quale corrispettivo per i lavori eseguiti contabilizzati nel , oltre interessi nella misura al d.lgs. n. CP_35
231/2002 (senza indicazione della decorrenza degli stessi, e quindi – si deve ritenere – dalla domanda).
5.2. Secondo parte appellante, “nel momento in cui è stato predisposto e si è ritenuto di realizzare un progetto esecutivo diverso da quello definitivo approvato dalla Regione Lazio il cui importo eccedeva quello del finanzia- mento regionale, non si sarebbe dovuto procedere alla procedura di gara e all'affidamento dei lavori, non avendo il progetto nella sua interezza la co- pertura finanziaria (volendosi realizzare aliud pro alio)”.
Lo stesso osserva, tuttavia, che la “mancanza dei fondi Parte_1 necessari” era stata determinata non dal mancato finanziamento dell'opera, bensì dal fatto per cui era intervenuto “il congelamento dei fondi da parte della Regione”. Se così è, allora non è possibile affermare – come fa l'odierno appellante – che “l'opera nella sua interezza per cui anche la procedura di gara e il contratto sottoscritto violano palesemente le norme imperative af- ferenti all'obbligo che vi sia integrale copertura finanziaria per la realizza- zione dell'opera”.
22 È di tutta evidenza come parte appellante sovrapponga due piani distinti tra loro: quello relativo alla difformità del progetto esecutivo (predisposto dal R.T.I. di cui era mandataria la fallita messo a gara Controparte_3 dal con quello approvato dalla Regione Lazio, e quindi Parte_1 ammesso a finanziamento;
e quello relativo alla sussistenza di un finanzia- mento per l'opera appaltata. Si tratta di due piani che non sono sovrapponi- bili: la circostanza per cui il progetto definitivo su cui è stata formulata l'of- ferta da parte della risultata aggiudicataria dell'appalto Controparte_1 per cui è causa, fosse diverso da quello ammesso a finanziamento non incide sull'esistenza, però, del finanziamento per l'opera appaltata. Finanziamento che la stessa parte appellante essere stato erogato dalla Regione Lazio e, quindi, essere stato successivamente a tale erogazione in parte congelato.
5.3. Del tutto ininfluente, al fine di escludere l'esistenza di una copertura finanziaria per l'opera appaltata, è la circostanza per cui fosse prevista – come ha rilevato il giudice di primo grado – “la possibilità di affidare alla medesima impresa senza ulteriore gara anche i lavori dello Stralcio II”.
Il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa ha eviden- ziato come questa facoltà “era insita nelle originarie previsioni del bando e non derivava, contrariamente a quanto affermato da dal contenuto Pt_1 della determina di rettifica”, quella che parte appellante deduce essere stata adottata in ragione di un accordo criminoso, osservando come quest'ultima fosse “diretta (…) semplicemente a precisar(…)e il contenuto [della deter- mina] in relazione a quello del bando di gara e dell'offerta presentata dall'Im- presa”. In particolare, e per quanto di interesse con riguardo alla censura in esame, non è possibile sostenere – come fa parte appellante – che la viola- zione delle disposizioni previste a pena di nullità con riguardo all'obbligo di copertura finanziaria dell'opera appaltata siano state aggirate dalla stessa
Amministrazione comunale, in ragione del dedotto accordo criminoso con l'Impresa appaltatrice, “attraverso l'escamotage della divisione in stralci”.
Neanche è possibile affermare che “delle due l'una, o come dice il Tribunale il progetto (primo stralcio) era finanziato e allora non si comprende il conge- lamento dei fondi da parte della Regione, oppure il progetto non risultava conforme a quello finanziato e allora è innegabile che anche la procedura di gara, ma soprattutto il contratto sottoscritto risulta affetto da nullità”. Il fatto
23 che il progetto di cui era prevista la realizzazione da subito con il bando e con il contratto di appalto sottoscritto fosse finanziato è invero implicito – come si è detto sopra – nell'allegazione che i relativi fondi siano stati suc- cessivamente “congelati” dalla Regione Lazio, presupponendo ciò che i fondi in questione erano stati erogati ed erano specificamente destinati alla realiz- zazione di quell'opera, la quale non poteva dunque dirsi – e non era ontolo- gicamente – priva di copertura. Quanto dedotto da parte appellante in ordine al congelamento del finanziamento già erogato ha semmai inciso sui ritardi nei pagamenti, individuati dal giudice di primo grado (sulla scorta di quanto ritenuto dal c.t.u.) come concausa della ritenuta responsabilità dell'Ammini- strazione comunale per l'anomalo andamento dell'appalto.
5.4. Semmai, parte appellante deduce – a ben considerare, ed a prescindere da ogni considerazione in ordine alla deducibilità come vizio del successivo contratto – “l'illiceità formale e sostanziale della procedura di gara che ha condotto alla aggiudicazione”, che però – come si è detto sopra – non sus- siste.
Con Determinazione Dirigenziale n. 3024 del 4.12.2009 il Parte_14 sinone ha indetto una gara per l'affidamento dell'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di “Adeguamento delle strade n. 55 e n. 56 del tratto urbano e riordino delle infrastrutture varie e collegamento diretto del casello autostradale con la S.S. n. 6 “Casilina””, per un importo complessivo pari ad
€ 13.894.557,40. Nel Bando di Gara i lavori erano organizzati in due stralci: Stralcio I, finanziato per un importo pari ad € 9.488.889,33, e Stralcio II, opzionale, per un importo pari ad € 4.405.668,07, per il quale veniva spe- cificato che la stazione appaltante non aveva a disposizione le relative ri- sorse, riservandosi, quindi, di “affidare o meno all'appaltatore tali opere senza che questo possa sollevare eccezioni o pretesa alcuna o richiedere particolari compensi”.
La previsione suddetta da parte del bando di gara - originariamente consen- tita dall'art. 12 della legge 3.1.1978, n. 1 (“Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali”), il quale prevedeva che “l'appalto dei lavori relativi a lotti successivi di pro- getti generali esecutivi approvati e parzialmente finanziati può essere affi- dato alla stessa impresa esecutrice del lotto precedente”, abrogato dall'art. 24 231, co. 1, lett. r) del d.P.R. 21.12.1999, n. 554 – è legittima anche alla luce della disciplina dettata dalla legge 11.2.1994, n. 109 (“Legge quadro in materia di lavori pubblici”), applicabile al contratto ratione temporis per cui è causa, che la vieta soltanto nel caso in cui il primo lotto sia stato affidato a trattativa privata (art. 24, co. 7).
6. Con il terzo motivo di appello – da esaminare prima del secondo nell'or- dine logico delle questioni – si censura la sentenza di primo grado deduce il vizio di omessa e/o erronea motivazione della sentenza appellata, nella parte in cui ha ritenuto la volta Parte_16
a conseguire il risarcimento dei danni in capo all'appaltatrice per anomalo andamento, rilevando come, anche al riguardo, il giudice di prime cure “si limita a riportare pedissequamente quanto riferito dal CTU”.
Il motivo è fondato.
6.1. Il impugna quella parte della sentenza di primo Parte_1 grado che ha riconosciuto la tempestività della riserva n. 2 iscritta dalla
[...] per chiedere il ristoro dei danni per l'anomalo andamento dei CP_1 lavori. Infatti, si indica, quale parte della sentenza di primo grado impugnata con tale motivo, quella con cui si è ritenuto che “la riserva attiene ad una situazione complessiva, rivelatasi progressivamente, determinata principal- mente dalla indisponibilità delle aree e dai ritardi maturati nell'espletamento delle procedure espropriative;
il CTU quindi, correttamente, rilevato che la riserva è stata apposta solo in occasione del S.A.L. n.3, e quindi successiva- mente al S.A.L. n. 2, la ha ritenuta tempestiva per tutto il periodo di anomalo andamento successivo al 28.02.2012, data del S.A.L. n. 2”.
Secondo la però, parte appellante non esplicita in alcun Controparte_1 modo le ragioni di tale censura relativamente alla domanda dell'originaria attrice riguardante l'anomalo andamento successivo al SAL n. 2 (periodo per il quale la riserva è stata apposta e riconosciuta tempestiva), limitandosi a considerazioni che attengono al periodo precedente. E, in relazione a tale periodo, nulla è stato richiesto dall'Impresa e, conseguentemente, nulla è stato riconosciuto dalla sentenza appellata.
In verità, la censura svolta dal alla non ritenuta tardività Parte_1 della riserva iscritta dall'appaltatrice per anomalo andamento dei lavori ri- sulta chiaro. L'appellante deduce che, se “la riserva attiene ad una situazione
25 complessiva, rivelatasi progressivamente, determinata principalmente dalla indisponibilità delle aree e dai ritardi maturati nell'espletamento delle proce- dure espropriative”, allora la stessa doveva essere iscritta quando la situa- zione si è disvelata, quindi in buona sostanza – quantomeno in occasione del S.A.L. n. 2, e non del S.A.L. n.
3. Oltre ad essere chiara, la deduzione svolta da parte appellante, nel censurare la decisione del primo giudice, è fondata.
6.2. Con la riserva in esame (aggiornata con la riserva n. 14), iscritta sul registro di contabilità (firmato con riserva) in data 11.10.2012 ed esplicitata in data 18.10.2012 (v. doc. n. 74 del fascicolo dell'appellata CP_1
– primo grado di giudizio), l'appaltatrice ha lamentato l'anomalo an-
[...] damento dei lavori, stante la mancata consegna degli stessi, con conseguenti asseriti maggiori costi e danni. Come riporta lo stesso c.t.u. nell'elaborato definitivo depositato, il ha dedotto, nell'eccepire Parte_1
l'inammissibilità della domanda risarcitoria per anomalo andamento dell'ap- palto, che è stata iscritta, quindi, “undici mesi dopo la D.G.G. n. 554 del 25 novembre 2011, un anno e mezzo dalla prima consegna parziale dei lavori (30 maggio 2011), circa un anno dopo la seconda consegna parziale dei lavori (30 settembre 2011)”.
Come rileva lo stesso giudice di primo grado, “tardività della riserva per an- damento anomalo, proposta nel SAL n. 3 dell'11 ottobre 2012, quindi, rileva il undici mesi dopo la D.G.G. n. 554 del 25 novembre 2011, un Pt_1 anno e mezzo dalla prima consegna parziale dei lavori (30 maggio 2011), circa un anno dopo la seconda consegna parziale dei lavori (30 settembre 2011)”. Nel proporre appello il Comune deduce che “La riserva n. 2 è iscritta dall sul registro di contabilità in data 11.10.2012, ossia dopo più di CP_1 un anno e mezzo dalla prima consegna parziale dei lavori (30 maggio 2011) e a distanza di circa un anno dalla seconda consegna parziale dei lavori (30 settembre 2011), sì da configurarsi oltremodo tardiva”.
Non assume rilevanza, al fine di far sorgere un onere di iscrizione della ri- serva, e dunque di ritenere intempestiva la riserva n. 2, “(…)la deliberazione di G.C. n. 425 del 25.2.2011, ritualmente comunicata(…) [alla CP_1
(che impartiva l'indirizzo politico-amministrativo di procedere all'atti-
[...] vità di verifica della fattibilità tecnica di una perizia di variante che
26 prevedesse in località Madonna della Neve una soluzione viaria di superficie in luogo del progettato sottopasso)”; e che, dunque, “la società appaltatrice era comunque a conoscenza della situazione relativa a detta parte di opera”. Questa deliberazione atteneva, infatti, ai lavori di cui al Secondo Stralcio, e quindi per cui non era prevista l'esecuzione, pure essendo stati appaltati, come si è detto sopra.
Di contro, assume rilevanza l'avvenuta consegna parziale il 30.5.2011 dei lavori appaltati, quelli che dovevano essere senz'altro oggetto di esecuzione in ragione di quanto previsto dal bando di gara (e dal contratto di appalto). A seguito di tale consegna, e quindi della redazione del relativo verbale, è sorto l'onere per la di iscrivere riserva in ordine al dedotto Controparte_1 anomalo andamento dei lavori, seppure con riserva di esplicitarli nei quindici giorni e di successivamente aggiornare la riserva stessa. In quella occasione, infatti, l'impresa ebbe (o, comunque, poteva avere) piena contezza dell'insor- gere dell'evento dannoso. Questo non è avvenuto primo del S.A.L. n. 3, e quindi senz'altro tardivamente, essendo dunque inammissibile la domanda proposta nell'introdurre il giudizio di primo grado e accolta con la sentenza appellata.
6.3. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“nei pubblici appalti, è obbligo dell'impresa inserire una riserva nella conta- bilità contestualmente all'insorgenza e percezione del fatto dannoso;
in par- ticolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto le- sivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il "quantum" può essere successivamente indicato. Ne consegue che, ove l'appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consape- volezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, è tar- diva la riserva formulata solo nel s.a.l. successivo (Cass., nn. 10949/2014, 23670/2006, 5540/2004)” (così Cass. civ., Sez. I, ord. 9.11.2018, n. 28801; cfr., nello stesso senso, Cass. civ, Sez. I, 19.5.2014, n. 10949).
Peraltro, anche con specifico riguardo alle riserve dell'appaltatore derivanti da fatti dannosi continuativi, la Suprema Corte ha chiarito che devono essere iscritte nella contabilità contestualmente o immediatamente dopo l'insor- genza dell'evento lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il
27 quantum può essere indicato successivamente (cfr., con riguardo all'art. 31, co. 2, del d.m. n. 145/2000, applicabile anche al nostro giudizio ratione temporis, Cass. civ., Sez. I, ord. 24.5.2024, n. 14522).
Inoltre, e più in generale, “l'appaltatore che, in relazione a situazioni soprav- venute, intenda far valere pretese relative a compensi aggiuntivi rispetto al prezzo contrattuale ha l'onere di inserire, nella contabilità, formali riserve entro il momento della prima iscrizione successiva all'insorgenza della situa- zione integrante la fonte delle vantate ragioni, e ciò anche con riferimento a quelle situazioni di non immediata portata onerosa, la potenzialità dannosa delle quali si presenti, peraltro, già dall'inizio obbiettivarmene apprezzabile
– secondo criteri di media diligenza e di buona fede – e consenta, pertanto, una corretta valutazione della situazione in base ai dati disponibili, onde segnalare, conseguentemente, alla parte committente il presumibile, mag- giore esborso da affrontare (salvo poi a precisarne la relativa entità nelle registrazioni successive - o in sede di chiusura del conto finale - se la quan- tificazione sia, al momento, impossibile)” (così Cass. civ., Sez. I, 1°.12.1999, n. 13399; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I, 28.12.1993, n. 12863).
6.4. Nel caso in esame, peraltro, il c.t.u. ha ritenuto la riserva n. 2, oggetto del presente giudizio, “un'indebita duplicazione della riserva n. 1, con cui è stato chiesto il risarcimento per l'anomalo andamento dei lavori”. Riserva questa che non è non oggetto della presente causa, ma di quella definita con sentenza n. 150/2022 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 14.12.2022.
Come si legge nell'elaborato definitivo depositato in data 8.7.2021, la ri- serva n. 1 – con cui l'appaltatrice “Conferma delle riserve in atti (riserve ai verbali di consegna parziale dei lavori n. 3 del 28 maggio 2012 e n. 4 del 28 giugno 2012, di sospensione temporanea dei lavori dell'8 agosto 2012, di ripresa parziale dei lavori del 21 settembre 2012) - non risulta essere quantificata e, pertanto, non iscritta a bilancio”. Ad avviso del c.t.u., questo determinerebbe, con riguardo alla quantificazione del danno (che è quello di cui tratta il consulente), che la stessa è “assorbita dalla successiva riserva n. 2”.
Sotto il profilo – invero, logicamente antecedente e pregiudiziale – della tem- pestività, invece, la rilevata mancata quantificazione determina
28 l'inammissibilità della riserva n. 1, che si deve ritenere come non apposta proprio in quanto non quantificata nei quindici giorni successivi. Infatti, la quantificazione dell'importo invocato per la revisione dei prezzi costituisce requisito necessario della corrispondente pretesa, in conformità ai principi di giustizia, efficienza e buon andamento della P.A., la quale deve essere messa in grado di conoscere tempestivamente l'entità delle somme richieste per consentire i necessari controlli relativi alla loro spettanza ed all'eventuale loro liquidazione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 4.2.2016, n. 2186). E questo in quanto, come osserva la Suprema Corte, “l'esistenza di un diritto soggettivo
[e il suo tempestivo esercizio] non escludere di per sé la necessità di una quantificazione dell'importo (Cass. 13734/2003; 4702/2006; 15013/2011)”.
L'art. 31 del d.m. 19.4.2000, n. 45 (“Regolamento recante il capitolato ge- nerale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”) – dopo avere previsto al co. 2 che “Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore (…)”
– dispone, al co. 3, che “Le riserve devono essere formulate in modo speci- fico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In par- ticolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute;
qua- lora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 165, comma 3, del regolamento”.
Per quanto di interesse nel presente giudizio (vale a dire, la tempestività della riserva n. 2), una volta che la riserva n. 1, con cui è stata dedotto dall'appaltatrice, per la prima volta, l'anomalo andamento dei lavori, si deve ritenere come non iscritta (per non essere stata tempestivamente quantifi- cata), non è possibile ricondurre a quest'ultima dedotto con la riserva suc- cessiva, la quale costituirebbe – come ha ritenuto il c.t.u. – una duplicazione della prima, e quindi neanche è possibile far discendere la tempestiva della riserva n. 2 all'avvenuta iscrizione della riserva n. 1.
29 7. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma, aderendo alle conclusioni a cui è pervenuto il c.t.u. nominato in quel grado di giudizio, ha ritenuto la RESPONSABILITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE PER L'ANOMALO ANDAMENTO DEI LAVORI. In particolare, il Parte_1 deduce che il giudice di prime cure non avrebbe valutato correttamente il materiale istruttorio, in particolare avrebbe omesso di valutare le osserva- zioni e censure del e del suo c.t.p., ritenendo dunque Parte_1 sussistente la sua responsabilità per il dedotto anomalo andamento dell'ap- palto, che invece sarebbe imputabile esclusivamente alla condotta tenuta dalla Controparte_1
Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per avere aderito acriticamente alle conclusioni del c.t.u. con riguardo alla QUAN- TIFICAZIONE DELLE RISERVE ISCRITTE DALLA DELTA LAVORI S.P.A., e ricono- sciute dal giudice di primo grado, senza esaminare le censure mosse alla c.t.u. da parte dell' . In particolare, si deduce come Controparte_36 non sia condivisibile la quantificazione del c.t.u. in ordine ai maggiori oneri spettanti all'appaltatrice per l'anomalo andamento dei lavori, e segnatamente laddove, premesso che “L'importo degli oneri da anomalo andamento dell'appalto deve essere riparametrato al periodo oggetto del presente giu- dizio, escludendo la frazione riferibile al giudizio anteriore”, ha riconosciuto
“per l'intera voce dell'anomalo andamento: TOTALE Euro 1.390.733,70”.
Entrambi i motivi sopra riportati sono assorbiti dalla ritenuta inammissibilità della domanda risarcitoria proposta dall'appaltatrice con riguardo all'ano- malo andamento dell'appalto in ragione della tardiva iscrizione della riserva n. 2, con cui è stato richiesto il ristoro di tale danno.
8. Nell'ambito del secondo motivo di appello il censura Parte_1 la decisione di primo grado laddove ha ritenuto la propria “INCOMPETENZA SULLE DOMANDE PROPOSTE DA CONTR Parte_1 [...]
di Controparte_37 cui all'art. 12 del disciplinare di incarico sottoscritto il 24.10.2006 fra i
[...]
e ”. In particolare, premessa “l'assoluta Parte_10 CP_11 ammissibilità e fondatezza delle domande avanzate da Parte_1 nei confronti del progettista e direttore dei lavori , responsabile CP_3
30 dell'irregolare andamento dell'appalto, per come ampiamente dedotto in primo grado, evidenziato nella CTP (…)”, il appellante deduce che Pt_1 la domanda proposta dallo stesso – che qualifica di responsabilità extracon- trattuale – non è ricompresa nell'ambito della generica previsione della clau- sola compromissoria di stile inserita nel contratto di appalto stipulato con dallo sesso con il R.T.I. di cui era mandataria la Parte_17
Preliminarmente, è opportuno osservare che, intervenuto nel corso del
[...] presente giudizio il fallimento della società capo- Controparte_3 gruppo dell' e di essa mandataria, la capacità processuale della manda- CP_38 taria va riconosciuta in capo alle mandanti rimaste in bonis, la CP_4
e la nei cui confronti infatti il giudizio di primo grado è
[...] Parte_4 stato riassunto dal . Parte_1
Ogni eventuale ragione di credito asseritamente vantata dal Parte_14 sinone nei confronti della associata oltre che man- Controparte_3 dataria, dovrà essere fatta valere esclusivamente in sede fallimentare, e quindi con giudizio di ammissione al passivo fallimentare.
Infatti, ai sensi dell'art. 52 l.fall., “il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. Ogni credito, anche se munito di diritto di prela- zione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato se- condo le norme stabilite dal Capo V [92-103], salvo diverse disposizioni della legge”. Ne consegue che l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluto al procedimento di formazione dello stato passivo a contraddittorio incrociato di esclusiva competenza del giudice delegato ex articoli 52 e 93 della legge Fallimentare, con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve es- serne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassa- zione, l'improcedibilità qualora il fallimento sia intervenuto nel corso del giu- dizio, trattandosi di una questione litis ingressus impedientes, siccome l'a- zione è stata proposta secondo un rito diverso da quello previsto come ne- cessario dalla legge, quindi inidonea a conseguire una pronuncia di merito.
Una volta divenuta improcedibile la domanda risarcitoria proposta dal
[...]
nei confronti della quale as- Parte_10 Controparte_3 sociata nel R.T.I. di cui era mandataria, resta travolta anche la domanda
31 proposta da tale raggruppamento nei confronti della Compagnia assicurativa della società fallita, e quindi nei confronti della che Parte_7 hanno assunto il rischio della polizza n. A7ERR00808E.
8.2. Soprattutto, e in via del tutto assorbente, una volta che – come si è detto sopra – deve dichiararsi inammissibile la domanda risarcitoria proposta dalla con riguardo all'anomalo andamento dell'appalto, e Controparte_1 quindi deve essere riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato il a risarcire all'appaltatrice tale danno, Parte_1 resta assorbita la domanda di manleva proposta dall'Amministrazione comu- nale nei confronti delle imprese in bonis del R.T.I. di cui era mandataria la
Parte_18
Tale raggruppamento – e, quindi, in sede di riassunzione a seguito di falli- mento della mandataria le imprese raggruppate – è stato chiamato in causa dal convenuto per essere tenuto indenne di quanto Parte_1 fosse stato eventualmente condannato a pagare a titolo di risarcimento del danno da anomalo andamento dell'appalto, come emerge dalla lettura sia dell'atto di citazione per chiamata in causa, nonché da tutti gli atti del giudi- zio di primo grado, dalla sentenza appellata e dallo stesso atto di appello.
L'accoglimento del secondo motivo di appello proposto dall'Amministra- zione sotto il profilo dell'eccepita inammissibilità della domanda Pt_15 risarcitoria accolta dal giudice di primo grado assorbe l'esame della censura avverso la ritenuta incompetenza del giudice ordinario con riguardo alla do- manda di “manleva” proposta nei confronti delle imprese del R.T.I. incaricato della progettazione. E questo assorbe ogni statuizione con riguardo alla do- manda di garanzia (questa volta propria) proposta dalle imprese raggruppate in bonis, la e la nei confronti, rispettivamente, Controparte_4 Parte_4 della con riferimento al rischio Parte_11 assunto con il certificato n. A7BRK00133E.
9. Con il quarto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove ha accertato illegittimità della RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE disposta dal Controparte_10 none con Determinazione Dirigenziale n. 88 del 18.1.2016, ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. n. 136/2006. Parte appellante deduce – in buona sostanza – come non sia ravvisabile il proprio inadempimento, come ha invece ritenuto
32 il giudice di prime cure, e ciò in ragione di tutto quanto dedotto nel proporre appello in ordine alla ritenuta imputabilità al dell'ano- Parte_1 malo andamento dei lavori;
e come, di contro, debba ritenersi il grave ina- dempimento della alle obbligazioni assunte con il con- Controparte_1 tratto di appalto in data 26.5.2011, con dichiarazione dell'avvenuta risolu- zione del contratto per grave inadempimento della appaltatrice ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. n.163/2006, come già invocata in via amministrativa.
Il motivo è fondato.
9.1. Il giudice di primo grado ha ritenuto che “Alla luce (…) [della] esclusiva imputabilità alla stazione appaltante dell'anomalo andamento del contratto, e sulla gravità delle sue conseguenze dannose, si palesa del tutto ingiustifi- cata la risoluzione del contratto di appalto disposta da dovendosi Pt_1 considerare non imputabili all'Impresa nella valutazione complessiva e com- parativa della condotta delle parti prevista dall'art. 1460 c.c. Essa dunque si deve qualificare come un atto unilaterale di rifiuto della prestazione della controparte per sé stesso idoneo, e tanto più in presenza delle ulteriori con- dotte della stazione appaltante sinora esaminate, a fondare la domanda di risoluzione contrattuale proposta da che pertanto deve essere CP_1 accolta”.
In altri termini, la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma ha ritenuto imputabile alla stazione appaltante la risoluzione del contratto di appalto per cui è causa per le stesse ragioni per cui ha ritenuto imputabile alla stessa l'anomalo andamento dell'appalto. Come si è detto sopra, con il secondo motivo di appello il censura tale Parte_1 valutazione del giudice di primo grado, operata al fine di ritenere sussistente il presupposto soggettivo della responsabilità a tale titolo dedotta dalla e di cui questa ha domandato il ristoro con la riserva n. Controparte_1
2.
9.2. Il giudice di primo grado ha ritenuto imputabile al Parte_1
l'anomalo andamento dei lavori aderendo alle conclusioni a cui è pervenuto il proprio c.t.u. (il quale – diversamente da quanto dedotto da parte appel- lante – ha anche dato atto delle osservazioni svolte dall'odierna appellante alle conclusioni di cui alla bozza trasmessa), che ha individuato ed elencato diverse concause, “che hanno riguardato diverse fasi dell'appalto, dalla fase
33 iniziale relativa al finanziamento dell'opera ed alla progettazione nei suoi tre livelli (preliminare, definitivo ed esecutivo), alla fase realizzativa, anche con riferimento ad inadempienze e ritardi nell'espletamento delle necessarie pro- cedure amministrative in materia di espropri e di richiesta di titoli autorizza- tivi”; e ha ritenuto che dette concause “hanno generato le predette anomalie scaturite principalmente da: carenze progettuali;
criticità connesse al sotto- passo Madonna della Neve;
problematiche connesse al finanziamento dell'opera; ritardi nelle procedure espropriative;
problematiche legate alla conduzione delle attività connesse alla Direzione Lavori” (v. elaborato peri- tale definitivo depositato in data 8.7.2021 - pag. 74).
Tutte le concause individuate dal consulente sono state ritenute da questi (e, quindi, dal giudice di prime cure) imputabili a fatto e colpa del Parte_1
, e afferiscono quasi tutte alla realizzazione del sottopasso Ma-
[...] donna della Neve, escludendo conseguentemente qualsiasi responsabilità dell'impresa appaltatrice con riguardo a tali concause che hanno determinato l'anomalo andamento dell'appalto e che, pertanto, questo dovesse essere imputato alla stazione appaltante. Conseguentemente, il giudice di primo grado ha ritenuto che sia illegittima la risoluzione disposta dalla stazione appaltante in via amministrativa e, di contro, che debba essere dichiarata la risoluzione per inadempimento non di scasa importanza del committente convenuto.
9.3. Nella valutazione di imputabilità della sussistenza di un inadempimento di non scarsa importanza in capo al e, quindi, del pre- Parte_1 supposto della dichiarata risoluzione per colpa dello stesso del contratto di appalto in data 26.5.2011, si deve però escludere la rilevanza, ai fini del dedotto anomalo andamento dell'appalto, della mancata realizzazione del sottopasso di via Madonna della Neve. E, quindi, si deve escludere la rile- vanza delle vicende in ragione delle quali, principalmente, il c.t.u. nominato in primo grado ha ritenuto sussistente la responsabilità del committente per il dedotto anomalo andamento.
La realizzazione di tale sottopasso, pure messa a gara in quanto prevista nel progetto definitivo predisposto dal R.T.I. di cui era mandataria la
[...]
(ma non previsto nel progetto finanziato dalla Regione Lazio), Controparte_3 era stata da subito evidenziata all'impresa dal come eventuale, Pt_1
34 considerato che l'area in questione non era stata oggetto della consegna parziale di cui al verbale del 30.5.2011 e che, con Delibera di Giunta Comu- nale n. 554 del 25.11.2011, la stazione appaltante decise “di procedere alle attività per la verifica della fattibilità tecnica di una perizia di variante (...) con l'individuazione in corrispondenza del nodo di piazza Madonna della Neve di una soluzione viaria di superficie, invece del progettato sottopasso”.
Soprattutto, parte appellante rileva - sulla base di quanto documentato in atti, e segnatamente della stessa documentazione esaminata dal c.t.u. - che
“escludendo il sottopasso di Madonna della Neve, all'impresa è stato conse- gnato il 96,5 % dei tratti di strada da realizzare, ossia la quasi totalità della strada prevista nell'appalto”. E che “di quello consegnato, ossia di 3.224,43 metri lineari, l'impresa ha poi effettivamente realizzato 2.663,85 metri lineari che corrispondono all'80% [più precisamente, il 79,7%] di strada che do- veva essere effettivamente sistemata”.
I dati numerici sopra riportati discendono risultano, in particolare, dagli atti di gara, ancora prima che dalla c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado, da cui emerge come l'appalto per cui è causa prevedesse l'adeguamento in totale di 3.708,80 metri lineari di strada, che possono essere così suddivisi:
(a) 3.342,30 metri lineari di strada non comprendenti il sottopasso Madonna della Neve;
(b) 366,50 metri lineari di strada costituenti il sottopasso.
9.4. Ciò preliminarmente rilevato, nella valutazione della sussistenza di un inadempimento dell'appaltatrice non si può prescindere dal considerare – come, invece, ha fatto il giudice di prime cure – che la condotta inadempiente che è stata imputata alla con la Determina Dirigenziale n. Controparte_1
88 del 18.1.2016 è quella di non avere provveduto a completare l'opera – quindi, i lavori consegnati, e non il sottopasso di Madonna della Neve, pure messo a gara – “per sua libera scelta e suo preciso calcolo, considerato il giudizio in corso”, per questo intendendo il primo giudizio proposto dalla nei confronti del innanzi al Tribunale Controparte_1 Parte_1 di Roma, quello introdotto con atto di citazione notificato in data
22.12.2015 (e che è stato iscritto al n. 46 del r.g.a.c. dell'anno 2016).
Peraltro, l'appaltatrice non ha sostanzialmente contestato tale circostanza posta a fondamento della disposta risoluzione, e quindi la condotta in ra- gione della quale è stato ritenuto dall'Amministrazione comunale il suo
35 inadempimento non di scarsa importanza, piuttosto indirettamente giustifi- cando la stessa con la deduzione di plurimi inadempimenti del committente.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la condotta con- testata dal all'impresa, e per la quale l'Amministrazione Parte_1 ha disposto la risoluzione del contratto di appalto in data 26.5.2019 con la Determina Dirigenziale n. 88 del 18.1.2016, risulta di per sé sufficiente a giustificare la risoluzione del contratto di appalto da parte della stazione appaltante (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 3.2.2025, n. 2574; Cass. civ., Sez. I, ord. 9.5.2018, n. 11189). Soprattutto, in quanto tale, nell'ambito di una valutazione dei reciproci inadempimenti delle parti (non effettuata dal Tribu- nale di Roma), quello dell'appaltatrice, contestato e posto alla base della disposta risoluzione, assume rilevanza prevalente rispetto ai dedotti inadem- pimenti della stazione appaltante.
In una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, infatti, è neces- sario avere riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse (cfr. Cass. civ., Sez. III, 8.11.2016, n. 22626; Cass. civ., Sez. II, 3.7.2000, n. 8880;
Cass. civ., Sez. II, 3.2.2000, n. 1168; Cass. civ., Sez. II, 1°.3.1995, n. 2347). Alla luce dei dati numerici sopra riportati non si può mettere in discussione che le vicende relative al sottopasso Madonna delle Neve, anche qualora si volesse ritenere sussistente in relazione alle stesse una condotta inadem- piente del , incidano sull'equilibrio sinallagmatico del Parte_1 contratto di appalto per cui è causa in misura assai meno rilevante della condotta di sospendere l'esecuzione dei lavori.
9.5. Non può essere condivisa, quindi, la decisione di primo grado laddove ha accolto la domanda di accertamento dell'illegittimità della risoluzione di- sposta dal Comune di del contratto di appalto stipulato con la Parte_1 in data 26.5.2019, non avendo il Tribunale di Roma va- Controparte_1 lutato come la condotta contestata all'appaltatrice, e posta alla base della risoluzione disposta con la Determina Dirigenziale n. 88 del 18.1.2016, co- stituisse una condotta tale da fondare senz'altro la disposta risoluzione e, soprattutto, assorbente rispetto a qualsiasi altra eventuale condotta
36 inadempiente della stazione appaltante, che pure il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente.
Né è possibile sostenere che gli inadempimenti posti in essere dalla
[...] si pongano a valle di plurimi inadempimenti della stazione ap- CP_1 paltante, individuati dal c.t.u., e quindi – in buona sostanza – che la sospen- sione dei lavori da parte dell'appaltatrice sia conseguenza delle condotte inadempienti dell'Amministrazione comunale. Infatti, in presenza di inadem- pimenti contrattuali reciproci, la loro valutazione comparativa non può es- sere effettuata in base a un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa alla parte che si sia resa inadempiente per prima, ma deve essere con- dotta secondo un criterio di proporzionalità, confrontando le condotte in base alla loro incidenza sul sinallagma contrattuale (cfr. Cass. civ., Sez. II, 26.5.2025, n. 14030).
Conseguentemente, deve essere riformata la sentenza di primo grado lad- dove ha ritenuto illegittima la risoluzione del contratto di appalto per cui è causa da parte del e, di contro, ha ritenuto di proce- Parte_1 dere alla risoluzione del contratto stesso per colpa dello stesso, accogliendo la domanda proposta dalla nell'introdurre il giudizio di Controparte_1 primo grado.
10. In conclusione, l'appello proposto dal avverso la Parte_1 sentenza n. 18116/2022 emessa dal Tribunale di Roma - Sezione Specializ- zata in Materia di Impresa il 7.12.2022 deve essere accolto sia con riguardo alla dichiarazione di illegittimità della risoluzione del contratto di appalto in data 26.5.2011 disposta con Determina Dirigenziale n. 88 del 18.1.2016, nonché con riguardo alla dichiarazione di risoluzione per colpa del
[...]
, sia quanto alla ritenuta ammissibilità della domanda di risarci- Parte_1 mento del danno da anomalo andamento dell'appalto e, in riforma di tale decisione, deve essere revocata: (i) la statuizione del giudice di primo grado con cui “accerta e dichiara l'illegittimità della risoluzione del contratto di ap- palto rep. n.10385 del 26.5.2011 disposta dal con Parte_1
Determinazione dirigenziale n.88 del 18.1.2016”; (ii) la statuizione del giu- dice di primo grado con cui “dichiara la risoluzione ex art. 1453 c.c. del medesimo contratto per inadempimento del ”; (iii) la Parte_1 condanna dell'odierno appellante a corrispondere la somma di “€
37 1.390.733,70 a titolo di risarcimento del danno da anomalo andamento per il periodo successivo al 24.10.13, oltre interessi legali e rivalutazione mo- netaria dal 18.01.16 al saldo”; e, quindi, l'Amministrazione comunale deve essere condannata a pagare alla (a) la somma tra “€ Controparte_1
463.606,00 oltre Iva quale corrispettivo per i lavori eseguiti contabilizzati nel Sal n.4, oltre interessi ex D. L.vo 231/02” a decorrere dalla domanda, e quindi dal 22.12.2015; (b) “€ 423.761,12 oltre Iva quale corrispettivo per i lavori eseguiti dal 25.03.14 al 30.09.14, oltre interessi ex D. L.vo 231/02 dal 30.09.14” a decorrere dal 30.9.2014.
In base al principio fissato dall'art. 336, co. 1, c.p.c., secondo cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata
(cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sen- tenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice di appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.10.2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. IV-3, 24.1.2017, n. 1775; Cass. civ., Sez. L, 22.12.2009, n. 26985; Cass. civ., Sez. III, 11.6.2008, n. 15483; Cass. civ.,
Sez. III, 5.6.2007, n. 13059).
Con riguardo alle parti in relazione a cui la presente sentenza non incide sulle statuizioni di primo grado, e quindi alla dichiarazione di incompetenza con riguardo alle domande proposte nei confronti della
[...]
e della Controparte_39 Parte_4 ma anche nei confronti delle Compagnie di assicurazione convenute, le sta- tuizioni assunte dal giudice di primo grado restano ferme. E anche la statui- zione del giudice di primo grado in ordine alla c.t.u. deve essere tenuta ferma.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza comples- siva nel presente giudizio, in particolare risultando il Parte_1 comunque soccombente con riguardo alle domande di condanna proposte dalla e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, Controparte_1 parametrate quale valore della causa alla condanna come riformata. Quanto ai compensi del presente grado di giudizio da liquidare in favore della
[...]
e Controparte_4 della nonché in favore delle Compagnie appellata, deve essere Parte_4
38 operata la diminuzione del 50% ai sensi dell'art. 4, co. 1, del d.m. 10.3.2014, n. 55 in ragione della natura dell'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: accoglie l'appello proposto dal avverso la sen- Parte_1 tenza n. 18116/2022 emessa dal Tribunale di Roma - Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 7.12.2022 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale decisione: o revoca la statuizione con cui “accerta e dichiara l'illegittimità della risolu- zione del contratto di appalto rep. n.10385 del 26.5.2011 disposta dal Co- d con Determinazione dirigenziale n.88 del 18.1.2016”; Pt_10 Parte_1 o revoca la statuizione con cui “dichiara la risoluzione ex art. 1453 c.c. del medesimo contratto per inadempimento de ”; Parte_1
o dichiara inammissibile la domanda di condanna del Parte_1 al risarcimento del danno da anomalo andamento dell'appalto per il periodo successivo al 24.10.2013;
o revoca la condanna del a pagare alla Parte_1 CP_1 la somma di “€ 1.390.733,70 a titolo di risarcimento del danno da
[...] anomalo andamento per il periodo successivo al 24.10.13, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 18.01.16 al saldo”, disposta con la sen- tenza appellata;
o condanna il a pagare alla l'im- Parte_1 Controparte_1 porto di “€ 463.606,00 oltre Iva quale corrispettivo per i lavori eseguiti contabilizzati nel Sal n. 4, oltre interessi ex D. L.vo 231/02” a decorrere dal 22.12.2015 ed “€ 423.761,12 oltre Iva quale corrispettivo per i lavori ese- guiti dal 25.03.14 al 30.09.14, oltre interessi ex D. L.vo 231/02 dal 30.09.14” a decorrere dal 30.9.2014;
o condanna il a rimborsare alla le Parte_1 Controparte_1 spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 27.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
39 conferma nel resto la sentenza di primo grado;
condanna il a rimborsare alla le Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 24.000,00 per com- pensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna il a rimborsare alla Parte_1 [...]
e alla Controparte_39 Parte_4 con vincolo di solidarietà tra loro, le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna il a rimborsare alla Parte_1 Controparte_5 con riferimento al rischio assunto con il certificato n.
[...]
A7ERR00808E le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
NO
FASE DECISIONE – NON HA DEPOSITATO CONCL. condanna il a rimborsare alla Parte_1 [...]
le spese del presente grado di Controparte_6 giudizio, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese for- fetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna il a rimborsare alla Parte_1 [...] con riferimento al rischio assunto con il certificato Parte_11
n. A7BRK00133E le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge.
Roma, 22.9.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro ET Thellung de Courtelary
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